Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/01/2024, n. 744
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Sentenza 9 gennaio 2024

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Nelle controversie concernenti l'invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo, l'handicap e la disabilità ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro, il decorso del termine semestrale previsto, a pena di decadenza, per la proposizione della domanda dall'art. 42, comma 3, secondo periodo, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. nella l. n. 326 del 2003, è sospeso di diritto dal 23 febbraio 2020 al primo giugno 2020, trovando in proposito applicazione la speciale disciplina dettata dall'art. 34 del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. nella l. n. 27 del 2020, e non già quella dettata dall'art. 83, comma 2, del medesimo d.l.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/01/2024, n. 744
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 744
    Data del deposito : 9 gennaio 2024

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