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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 28/05/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Composta dai sigg. Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico – Presidente rel.
Dott.ssa Maria Lucia Insinga – Consigliere
Dott.ssa Flavia Strazzanti – Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 357 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
Parte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Caltanissetta, Via Don Minzoni n. 20, presso lo studio dell'Avv. Pasquale
Giorgio Middione, che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Andrea
Giordano per procura allegata alle comparse di costituzione nei giudizi riuniti di primo grado
A P P E L L A N T E – APPELLATA INCIDENTALE
E
Controparte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Trani, Piazza della Repubblica n. 20, presso lo studio degli Avv.ti Lucia Ghinelli
e Savino De Toma che la rappresentano e difendono per procura allegata alla comparsa di costituzione in appello
A P P E L L A T A – APPELLANTE INCIDENTALE
1 OGGETTO: opposizione a precetto
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da rispettive note scritte sostitutive dell'udienza del 28 novembre 2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, la società adiva il Controparte_1
Tribunale di Caltanissetta proponendo opposizione avverso il precetto, notificato l'8 giugno 2016, con il quale la società le Controparte_2 aveva intimato il pagamento della complessiva somma di € 377.445,17 euro, sulla base di cinque titoli cambiari di € 75.000 ciascuno e con scadenza al 30 settembre 2014, 31 marzo 2015, 30 giugno 2015, 30 settembre 2015 e 31 dicembre 2015, tutti emessi il 3 aprile 2013 da in favore della Controparte_1 società spagnola e da questa girati alla a garanzia Parte_1 _2 del pagamento delle rate di un mutuo contratto in data 9 febbraio 2014.
L'opponente deduceva di avere rilasciato le predette cambiali “a mero ed esclusivo titolo di garanzia” del pagamento del corrispettivo rateale dell'acquisto di taluni crediti ad essa ceduti dalla LE SO Spagna, alla quale aveva consegnato a tal titolo n. 27 cambiali, ciascuna dell'importo di 75.000 euro, emesse “con scadenza posticipata di tre mesi rispetto alla data della scadenza della rata trimestrale così garantita, di modo che una volta avvenuto il pagamento delle singole rate di cui al contratto, i singoli pagherò cambiari sarebbero stati restituiti prontamente e comunque entro e non oltre dieci giorni lavorativi dall'avvenuto pagamento”. Rappresentava, inoltre, che il 6 agosto
2015 aveva stipulato con un accordo modificativo del predetto Pt_1 contratto, con previsione di una diversa rateizzazione del pagamento, fermo restando l'obbligo di di restituire, al momento dell'adempimento, le Pt_1 cambiali concesse in garanzia, che la aveva dichiarato di avere ancora Pt_1 nella propria disponibilità.
Esponeva che, a seguito dell'avvenuto pagamento delle rate 5, 6, 7, 8, 9, 10 e
11 (in scadenza rispettivamente alle date del 31 marzo 2014, 30 giugno 2014,
30 settembre 2014, 31 dicembre 2014, 31 marzo 2015, 30 giugno 2015 e 30 settembre 2015, ciascuna garantita con cambiale in scadenza, come detto, di tre mesi posteriore), in data 16 gennaio 2016 la LE aveva rilasciato all'opponente, una quietanza con la quale si era obbligata a restituire le relative
2 cambiali, cinque delle quali, però, erano poi risultate poi cedute alla _2 che le aveva utilizzate per i precetti. Dedotta l'illegittimità delle girate dei predetti titoli di credito, la chiedeva la sospensione dell'efficacia CP_1 esecutiva dei precetti e la condanna della alla restituzione delle _2 sottostanti cambiali. In subordine chiedeva inibirsi la dalla “azione _2 esecutiva diretta nei confronti della potendo agire direttamente CP_1 nei confronti della girante ”. In ulteriore subordine, chiedeva la Parte_1 condanna della a manlevarla dalle somme che l'opponente avrebbe Pt_1 dovuto pagare alla . Chiedeva anche la condanna Controparte_2 delle convenute a risarcirle i danni che sarebbero derivati dall'esecuzione.
La si costituiva e chiedeva che fosse accertato “il proprio diritto ad _2 ottenere il pagamento della somma risultante dalle cambiali azionate dalla società per le ragioni di cui in diritto e per l'effetto confermare la Controparte_1 legittimità del precetto notificato alla società . In via subordinata CP_1 chiedeva accertarsi “il diritto della società ad Controparte_2 ottenere il pagamento della somma risultante dalle cambiali azionate in via solidale dalle società e e per l'effetto Controparte_1 Parte_1 condannare le medesime società al pagamento di Euro 377.445,17 o nella maggiore o minore somma decisa di giustizia che verrà accertata nel corso di causa;
previo ogni opportuno accertamento e declaratoria, accertare il comportamento contrario alla buona fede posto in essere dalla società
[...]
e per l'effetto condannare la stessa a risarcire il danno nella somma Parte_1 che verrà stabilita dal giudice parametrata alle spese di lite che verranno liquidate al termine del presente giudizio”.
Con ordinanza del 21 gennaio 2017, il Tribunale rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli opposti avanzata dalla CP_1 autorizzandola a chiamare in causa la Pt_1
Identica causa veniva promossa dalla stessa a seguito di ulteriore CP_1 precetto notificatole dalla il 9 agosto 2017, avente ad oggetto il _2 pagamento delle medesime cambiali.
Anche qui si costituiva la chiedendo il rigetto dell'opposizione. _2
I due procedimenti venivano riuniti con ordinanza del 3 gennaio 2018.
La si costituiva, eccepiva il difetto di giurisdizione dell'A.G. Parte_1 italiana in favore della camera arbitrale internazionale di In via _2 gradata eccepiva l'incompetenza del tribunale di Caltanissetta in favore di quello di Roma, quale foro convenzionale esclusivo.
3 Nel merito, contestava assunti e domande della e chiedeva, in via CP_1 riconvenzionale, l'accertamento dell'inefficacia, invalidità, inopponibilità o la natura simulata della quietanza di pagamento rilasciata il 16 gennaio 2016 in favore della La quietanza (relativa alle rate di pagamento nn. 7, 8, CP_1
9, 10 e 11) era stata rilasciata, sosteneva, solo in ragione dell'insistente richiesta di e nonostante il mancato pagamento delle predette rate. CP_1
Precisava, inoltre, che le modifiche contrattuali dell'agosto 2015 erano state convenute al solo fine di rinegoziare le relative condizioni economiche nell'interesse della stessa la quale aveva lamentato una contrazione CP_1 del proprio fatturato ed era già in ritardo con il pagamento di alcune rate.
Eccepiva che le cambiali emesse dalla a scopo di garanzia non erano CP_1 intrasferibili ed era perciò legittima la loro cessione alla terza sempre _2
a titolo di garanzia del pagamento di un mutuo che aveva concesso _2 alla Eccepiva, ancora, l'integrale inadempimento della Pt_1 CP_1 rispetto al pagamento del corrispettivo delle cessioni delle partecipazioni sociali della LE Italia e dei crediti vantati nei confronti di quest'ultima, con conseguente decadenza della stessa dal beneficio del termine. La CP_1 stessa era perciò debitrice della , per la complessiva somma di Parte_1
€ 2.100.000,00 euro (o, in subordine, € 1.725.000,00) per le obbligazioni derivanti dai predetti contratti di cessione.
Con sentenza n. 649/2021 del 22 novembre 2021, il Tribunale di Caltanissetta statuiva come segue:
- dichiara inefficaci i titoli esecutivi oggetto di opposizione, notificati alla da parte della in data 6.8.2016 e in Controparte_1 Controparte_2 data 9.8.2017 e condanna quest'ultima a restituire alla le Controparte_1 relative cambiali ancora in suo possesso, indicate in motivazione;
- dichiara il difetto di legittimazione processuale in capo alla con Controparte_1 riguardo alla domanda di accertamento del diritto della Controparte_2
di agire in esecuzione nei confronti della;
[...] Parte_1
rigetta la domanda riconvenzionale di condanna della al CP_1 pagamento della somma pari ad € 2.100.000,00 in favore della Parte_1
[... ;
- dichiara risolti, con effetto retroattivo, i contratti stipulati da e Parte_1 da in data 3.4.2013 e successivamente modificati il 6.8.2015; Controparte_1
4 - per l'effetto condanna la a restituire alla la Parte_1 CP_1 complessiva somma di 590.000,00 corrisposta in esecuzione dei predetti contratti, nonché tutti i titoli cambiari concessi a garanzia dei pagamenti relativi alle predette cessioni;
- condanna, ulteriormente, la a corrispondere alla Parte_1 CP_1
l'ulteriore importo di euro 200.000,00, oltre interessi legali dalla presente
[...] pronuncia fino al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno;
- rigetta la domanda risarcitoria formulata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. da nei confronti di;
CP_1 Controparte_2
- compensa tra e le spese di lite;
Controparte_1 Controparte_2
- condanna la a corrispondere alla – e per essa Parte_1 Controparte_1 al suo difensore dichiaratosi antistatario - le spese di giudizio liquidate in €
11.472,00, oltre spese forfettarie, i.v.a. e cassa previdenziale secondo legge.
Ha proposto appello principale , convenendo in giudizio Parte_1 dinanzi a questa Corte la (sola) e formulando le seguenti Controparte_1 conclusioni:
B.1 In via preliminare:
1. accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale Ordinario di Caltanissetta
a favore del Tribunale Ordinario di Roma quale foro competente in via esclusiva
a conoscere delle domande tutte svolte da nei confronti di Controparte_1
e, per l'effetto Parte_1
2. disporre la rinnovazione del giudizio di primo grado innanzi al Tribunale
Ordinario di Roma adottando ogni consequenziale e necessario provvedimento ai fini della riassunzione del giudizio;
B.2 Nel merito in principalità ed in ogni caso
1. rigettare integralmente le domande tutte formulate da in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, nei confronti di Pt_1 Pt_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, siccome del tutto
[...] infondate in fatto ed in diritto, ed in ogni caso sfornite di prova, per tutti i motivi esposti in atti;
B.3 Nel merito ed in via riconvenzionale
1. accertare e dichiarare che la quietanza di pagamento prodotta da CP_1 sub doc. 4 del fascicolo del giudizio di primo grado è nulla e/o annullabile
[...]
e/o inefficace e/o illecita e/o inopponibile a anche in quanto Parte_1 simulata;
5 2. accertare e dichiarare che in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, è creditrice nei confronti di in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, del complessivo importo di €
2.100.000,00 ovvero del diverso importo che dovesse essere accertato in corso di causa, per i titoli tutti di cui in atti e, per l'effetto,
3. condannare in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, al pagamento in favore di in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, del complessivo importo di € 2.100.000,00 oltre interessi nella misura di legge e rivalutazione monetaria,
4. in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui la quietanza di pagamento prodotta da nel giudizio di primo grado dovesse Controparte_1 essere ritenuta valida ed efficace e/o comunque opponibile a Parte_1 accertare e dichiarare che in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, è creditrice nei confronti di in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, del complessivo importo di €
1.725.000,00 e, per l'effetto, condannare in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di in Parte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, del complessivo importo di €
1.725.000,00, ovvero del distinto importo che dovesse risultare accertato, oltre interessi nella misura di legge e rivalutazione monetaria.
B.4 In ogni caso:
1. pronunciare ogni altra statuizione, provvidenza e declaratoria del caso;
2. condannare in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, al pagamento in favore di in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, delle spese e competenze legali del doppio grado di giudizio.
Si è costituita in questa sede la che ha chiesto la declaratoria Controparte_1 di inammissibilità o comunque il rigetto dell'appello principale e lo ha proposto in via incidentale con limitato riguardo all'importo del risarcimento stabilito in proprio favore in primo grado in € 200.000,00 e che chiede qui essere determinato in € 400.000,00.
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Il Tribunale ha preliminarmente dato atto della transazione intervenuta fra e la , con conseguente cessazione CP_1 Controparte_2 della materia del contendere, che comportava la dichiarazione di inefficacia dei
6 titoli oggetto di opposizione e l'obbligo della di restituirli. Di qui il _2 primo capo del sopra trascritto dispositivo.
Il primo giudice ha poi rilevato il difetto di legittimazione processuale della sulla domanda relativa al diritto della Controparte_1 Controparte_2
di agire esecutivamente contro , la cui eccezione di
[...] Parte_1 carenza di giurisdizione veniva da ciò assorbita.
Sull'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla , il Pt_1
Tribunale ha rilevato, anche sulla scorta di giurisprudenza di legittimità (Cass.
19714/2018) che era derogabile, per ragioni di connessione, anche il foro c.d.
“esclusivo”, individuato dalle parti.
Concludendo sulle questioni preliminari, il Tribunale ha ritenuto ammissibile la domanda riconvenzionale della di condanna della al CP_3 CP_1 pagamento dei corrispettivi delle cessioni di credito, trattandosi di domanda che già appartenente alla causa come mezzo di eccezione, secondo la previsione dell'art. 36 c.p.c..
Nel merito, il giudice di prime cure ha rilevato essere “documentato che, nonostante fossero prive del vincolo di intrasferibilità, le cambiali per cui è causa erano state tutte emesse sul presupposto della comune volontà delle parti di garantire gli obblighi di pagamento assunti da nei confronti di Controparte_1
in esecuzione dei contratti di cessione delle quote di Controparte_4 partecipazione della LEt Italia e dei relativi crediti (contratti del 3.4.2013)”.
Ha poi citato giurisprudenza della Suprema Corte che ha riconosciuto la validità delle cambiali offerte in garanzia, lecitamente rafforzative di un rapporto sottostante. Di qui l'onere del debitore che si opponga all'azione esecutiva di provare l'inesistenza del rapporto obbligatorio indicato dal creditore. Il Tribunale ha altresì ricordato che l'emittente del titolo, anche se rilasciato a scopo di garanzia, è sempre cartolarmente obbligato, in via diretta o di regresso, nei confronti del prenditore o del giratario. Con l'obbligazione cambiaria, l'emittente non garantisce solo l'adempimento altrui, ma promette il fatto proprio, restando obbligato anche in caso di insussistenza dell'obbligazione garantita.
Documentati anche, da un lato, l'impegno della garantita a restituire le Pt_1 cambiali all' che avesse adempiuto le obbligazioni derivanti dai Controparte_1 contratti di cessione, e, dall'altro lato, in caso, viceversa, di inadempimento della il diritto della di trattenere le cambiali in parola, CP_1 Pt_1
7 emesse – risultando anche ciò documentato – con scadenza posticipata rispetto a quella delle obbligazioni garantite.
Per venire alle girate oggetto di causa, il Tribunale le ha ritenute “illegittime, in quanto effettuate ben prima della data di scadenza delle obbligazioni che le cambiali erano finalizzate a garantire. Trattandosi di cambiali pattiziamente emesse a scopo di garanzia, il primo prenditore avrebbe potuto legittimamente porle all'incasso o, in alternativa, girarle a terzi, solo a seguito dell'inadempimento delle obbligazioni garantite. Diversamente, il debitore del rapporto causale sarebbe rimasto (circostanza verificatasi nel caso in esame) soggetto al pagamento del relativo debito cartolare, pur a fronte del regolare adempimento dell'obbligazione garantita”. A tal fine non rilevava la mancanza di un vincolo di intrasferibilità, mancanza che comportava l'efficacia della girata nei confronti del terzo, girata che però era “illegittima nell'ambito dei rapporti negoziali intercorsi tra emittente e primo prenditore, risultando - dall'esame dei citati accordi di cessione - la loro comune volontà di costituire le cambiali a mero titolo di garanzia, con conseguente obbligo di restituzione in caso di regolare adempimento dell'obbligazione garantita” sicché la girata del 9 febbraio 2014, data ben anteriore a quelle di scadenza delle obbligazioni e delle cambiali consegnate in garanzia, costituiva inadempimento da parte della sia dei suoi obblighi scaturenti dagli atti negoziali del 3 aprile 2013 e Pt_1 del 6 agosto 2015, sia del generale obbligo di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, imposto dall'art. 1375 cod. civ., considerando che in occasione degli accordi modificativi del 6 agosto 2015 la aveva Pt_1 ingenerato nella il ragionevole affidamento di trovarsi ancora in CP_1 possesso di tutte le cambiali offerte in garanzia, mentre in realtà aveva già da tempo girato alla le cambiali oggetto di causa. Di qui la risoluzione dei _2 contratti del 3 aprile 2013 e del 6 agosto 2015, sussistendone i presupposti, anche alla luce di insegnamenti giurisprudenziali richiamati nella sentenza impugnata (Cass. n. 15363/2010, Cass. n. 11437/2002), avendo “la contestata cessione delle cambiali in data anteriore rispetto alla scadenza delle obbligazioni garantite, ha determinato un grave pregiudizio per le ragioni economiche della debitrice avendo esposto quest'ultima all'azione esecutiva del terzo CP_1 giratario, nonostante l'adempimento delle obbligazioni garantite”.
Al contrario, erano rimaste indimostrate le allegazioni della circa la Pt_1
“quietanza liberatoria” di pagamento che la stessa aveva rilasciato il 19 gennaio
2016 in favore della considerato che, come incontestato, la Controparte_1
8 quietanza era stata sottoscritta dal legale rappresentante della e che Pt_1 nulla provava la dedotta ragione di emissione della stessa pur in mancanza dell'adempimento che il documento andava ad attestare, ossia la particolare
“insistenza” della Controparte_1
Il Tribunale ha sottolineato, invece, “la prova documentale offerta dall'opponente in merito ai pagamenti effettuati in favore di per Pt_1 complessivi € 590.000,00, mentre, all'opposto, nulla documentava l'asserita decadenza della dal beneficio del termine di adempimento, in CP_1 quanto il ritardo già maturato era stato oggetto di rinegoziazione tra le parti con gli accordi sottoscritti il 6 agosto 2015. Ulteriori ritardi della CP_1 erano irrilevanti perché successivi “alla grave violazione, da parte della Pt_1 degli impegni negoziali di conservazione delle garanzie cambiarie ricevute”, con conseguente infondatezza della domanda riconvenzionale formulata dalla società chiamata in causa.
Il giudice di prime cure si è poi soffermato sugli obblighi restitutori conseguenti alla risoluzione dei contratti e sul danno sofferto da in Controparte_1 conseguenza dell'illegittima girata delle cambiali, danno che il Tribunale ha ritenuto “pari ad € 200.000,00, somma che risulta documentalmente corrisposta dalla alla girataria a tacitazione Controparte_1 Controparte_2 delle sue istanze creditorie derivanti dalla titolarità dei titoli cartolari”. Il
Tribunale ha in proposito osservato come non si configurava alcun illegittimo mutamento della causa petendi risulta della domanda risarcitoria di parte opponente “essendo stata questa tempestivamente riformulata, nella relativa memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. (pagine 8 e 9), proprio in considerazione della transazione in parola (Cass. 27566/2017).”.
Il primo giudice non ha ravvisato ulteriori danni risarcibili, in particolare, visto l'art. 1227 co. 1 cod. civ., quelli da ritardata restituzione delle cambiali, danni che la avrebbe potuto evitare apponendo su di esse il vincolo di CP_1 intrasferibilità.
Il Tribunale ha infine regolato le spese e stilato il dispositivo come sopra trascritto.
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Con il primo motivo di appello, l'appellante censura il rigetto dell'eccezione preliminare di incompetenza per territorio.
Sostiene che il Tribunale avrebbe travisato i fatti e non considerato la peculiarità della vicenda.
9 Nega, in particolare, che vi fosse connessione originaria per titolo o oggetto fra la causa (opposizione a precetto) promossa da contro che CP_1 _2 non riguardava l'atto di Cessione dei Crediti e l'atto di Cessione della
Partecipazione intercorsi fra e La connessione era sorta CP_1 CP_5 solo per effetto dalla scelta difensiva di di ampliare la causa petendi, CP_1 facendo emergere il rapporto sostanziale fra sé e sottostante CP_5
l'emissione delle cambiali. Viceversa, l'appellata avrebbe potuto difendersi secondo i propri assunti deducendo il carattere di garanzia delle cambiali poste da a base del precetto nonché eccependo l'avvenuto pagamento, come _2 del resto evincibile dalla formulazione della domanda nell'atto introduttivo del primo grado di giudizio.
Viceversa, aveva, come detto, ampliato la causa petendi, non CP_1 limitandosi ad una difesa volta a paralizzare l'azione esecutiva intrapresa da
[...]
ma cercando di far emergere una (insussistente) responsabilità della _2
L'ingiustificato ampliamento del thema decidendum risultava anche Pt_1 dalla domanda subordinata di cui all'atto di chiamata in causa nonché, ancora, dalla memoria ex art. 183 co. 6 n. 1) c.p.c..
In sostanza, aveva approfittato dell'opposizione a precetto contro CP_1 [...] incardinata presso il Tribunale di Caltanissetta per eludere le clausole dei _2 contratti sottoscritti con con cui le parti avevano indicato il Tribunale Pt_1 di Roma come foro esclusivo per le controversie eventualmente insorte in relazione a quei contratti.
Vi era dunque un abuso di strumento processuale da parte di su CP_1 cui aveva argomentato ed al quale, invece, il Tribunale non aveva Pt_1 dedicato attenzione alcuna, così incorrendo nel vizio di omessa o insufficiente motivazione.
Tale vizio risultava altresì dal semplicistico ed errato richiamo da parte del primo giudice a precedente di legittimità (Cass. n. 19714/2018) che si riferiva ad una questione del tutto diversa, vale a dire locazione di un immobile ad uso non abitativo, con richiesta di risarcimento danni formulata dal locatore e chiamata in garanzia da parte del conduttore di un soggetto terzo, sulla base di un distinto contratto fra questi due. Fra l'altro, la questione oggetto di principale disamina della Cassazione era stata la distinzione fra garanzia propria ed impropria, e solo all'esito della sua soluzione era stato enunciato il principio della derogabilità per ragioni di connessione della competenza esclusiva del foro convenzionale.
10 Il Tribunale aveva quindi violato gli artt. 28 e 29 c.p.c. perché attraverso il non pertinente richiamo al succitato arresto giurisprudenziale, afferente a tutt'altra fattispecie concreta, era pervenuto in sostanza ad affermare in forza di una mera petizione di principio che il foro esclusivo individuato dalle parti è sempre derogabile per ragioni di connessione, senza alcuna analisi sull'effettiva sussistenza dell'interesse ad un simultaneus processus.
Chiede quindi l'appellante che la sentenza di primo grado venga riformata con la declaratoria di incompetenza del Tribunale di Caltanissetta in favore di quello di Roma.
Con il secondo motivo, l'appellante censura la ritenuta l'illegittimità delle girate delle cambiali azionate in sede esecutiva dalla _2
Il giudice aveva violato l'art. 1362 cod. civ. e perciò ricostruito erroneamente la comune volontà delle parti, distaccandosi del tutto dal chiaro tenore letterale dell'atto di cessione dei crediti.
Dopo avere richiamato ampia giurisprudenza in tema di interpretazione del contratto, l'appellante rileva che il Tribunale aveva riconosciuto la funzione delle cambiali di garantire l'obbligazione di di pagare le rate del CP_1 corrispettivo della e che esse erano “prive del vincolo di Parte_2 intrasferibilità”, ma poi era giunto alla conclusione che “le parti hanno sostanzialmente precluso al prenditore di incassare o di cedere a terzi le Pt_1 cambiali prima dello scadere delle obbligazioni garantite e prima della scadenza indicata nelle cambiali stesse”. Non aveva però minimamente indicato gli elementi – peraltro inesistenti – che giustificassero tale conclusione su quella che era stata l'asserita comune volontà delle parti e che era, in realtà, una mera opinione del giudice del tutto sganciata dal dettato contrattuale.
L'art.
3.5 dell'atto di Cessione Crediti del 2013 – non sostanzialmente modificato dal successivo accordo del 2015 ed il cui testo LE trascrive nell'atto di appello – non prevedeva alcun vincolo di intrasferibilità, né le cambiali recavano la dicitura “non all'ordine”, unico strumento accordato al traente dalla legge cambiaria per limitare girata e conseguente circolazione del titolo.
Risultavano perciò incomprensibili oltre che taciuti gli elementi che avevano indotto il Tribunale a qualificare ciò nondimeno illegittime le girate dei titoli in questione.
Come detto, gli atti negoziali non prevedevano alcun divieto convenzionale di porre in circolazione e, quindi, di girata delle cambiali in questione per cui
11 doveva ritenersi che il giudice, forzando il dato contrattuale, aveva dato per presupposto che la funzione di garanzia delle cambiali ne implicasse da sé la non trasferibilità, sebbene non pattuita né indicata negli stessi titoli. Di qui un'interpretazione del contratto arbitraria ed insostenibile perché inconciliabile con il chiarissimo dettato contrattuale.
Tale dettato, peraltro, era coerente con l'art. 15 R.D. n. 1669 del 1933 che prevedeva la regola della trasferibilità della cambiale, con l'unica deroga dell'apposizione sul titolo della dicitura “non all'ordine” o altra equivalente. La sentenza si poneva perciò in violazione anche dell'art. 15 cit.
Il Tribunale aveva altresì errato nell'interpretazione sistematica dei testi contrattuali, in particolare dell'art.
3.9 e dell'art. 3.5, omettendo invece di valorizzare l'art. 3.8 – non variato a seguito degli accordi di modifica – che prevedeva a carico della una penale per il caso di ritardata restituzione Pt_1 delle cambiali, nonché il risarcimento del danno in caso avesse presentato all'incasso o allo sconto una cambiale relativa ad una rata già incassata, e questo confermava l'inesistenza di una pattuizione che prevedesse l'intrasferibilità dei titoli e la piena liceità della loro girata.
La ratio sottesa alla clausola prevedente siffatte penali era quella di garantire la restituzione delle cambiali da parte di anche laddove questa le Parte_1 avesse girate a terzi prima della scadenza del termine per il pagamento delle rate del corrispettivo e dovendo essa attivarsi, ottenuto tale pagamento, per restituire le cambiali, anche recuperandole presso i terzi giratari.
La clausola in questione fungeva da strumento di pressione su la Parte_1 quale –ottenuto il pagamento della relativa rata del corrispettivo della Parte_2
– avrebbe dovuto restituire le cambiali ed attivarsi per recuperare le
[...] cambiali trasferite a terzi (prima della scadenza del debito garantito), restando altrimenti obbligata al pagamento in favore di delle penali CP_1 contrattualmente pattuite.
Non valeva a giustificare l'erroneamente ritenuto divieto per di girare Pt_1 le cambiali prima della scadenza del termine per il pagamento della rata e di quello in esse indicato il rilievo del Tribunale sulla soggezione del debitore all'azione cartolare nonostante l'avvenuto adempimento CP_1 dell'obbligazione garantita., perché il terzo giratario non avrebbe potuto pretendere l'incasso della cambiale prima della sua scadenza, nella specie peraltro posticipata di 3 mesi rispetto al debito garantito.
12 Se, poi, il terzo giratario, scaduto il termine apposto sulla cambiale, l'avesse posta all'incasso ed avesse già pagato il debito sottostante garantito, CP_1
“bene avrebbe potuto la medesima difendersi dalle pretese del terzo CP_1 giratario facendo emergere la natura di garanzia della cambiale in questione ed eccependo e provando il pagamento del debito sostanziale garantito” e proprio questa, infatti, era stata la difesa articolata da nei confronti di CP_1 [...]
_2
Sempre nell'ambito del secondo motivo, l'appellante rileva la contraddittorietà della motivazione laddove prima rileva un inesistente divieto per la LE di girare le cambiali prima della loro scadenza e, poi, rigetta, in parte, la domanda risarcitoria di sul rilievo che quella voce di danno era imputabile ex CP_1 art. 1227 co. 1 cod. civ. alla stessa che non aveva apposto sulle CP_1 cambiali la clausola di intrasferibilità.
Col terzo motivo, l'appellante sostiene che il Tribunale le avrebbe ascritto un comportamento contrario all'art. 1375 cod. civ., in particolare ingenerando nella “il ragionevole affidamento in ordine alla perdurante CP_1 disponibilità delle predette cambiali, nonostante queste fossero state già da tempo girate al terzo , senza indicare gli elementi fondanti il proprio _2 convincimento, senza effettuare alcun riferimento alle clausole contrattuali e di fatto limitandosi ad una immotivata adesione alle tesi della basata CP_1 sull'errato convincimento dell'illegittimità della girata delle cambiali.
La carenza di motivazione risultava altresì censurabile alla luce di un contesto negoziale in cui l'Accordo Modificativo, come nello stesso attestato, era stato stipulato grazie alla disponibilità di di venire incontro ad Pt_1 CP_1 che lamentava una contrazione del proprio fatturato in conseguenza della riduzione delle tariffe riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.; la detta disponibilità testimoniava la buona fede dell'appellante.
Nell'accordo modificativo, inoltre, non vi era alcuna dichiarazione di Pt_1
sull'essere la stessa in possesso dei titoli cambiari. L'art.
3.3. riconosceva il
[...] diritto di a trattenere le cambiali, ma nulla attestava sulla Parte_1 persistente detenzione dei titoli da parte della medesima appellante.
Con il quarto motivo, l'appellante si duole del grave inadempimento ad essa attribuito dal Tribunale e della conseguente declaratoria di risoluzione del contratto, decisione derivante da plurime violazioni di legge.
La prima violazione riguarderebbe il comma 5 dell'art. 183 c.p.c., in quanto nell'atto di chiamata in causa non aveva formulato alcuna domanda CP_1
13 di risoluzione contrattuale. Alla prima udienza, 6 giugno 2018, a CP_1 seguito della riconvenzionale presentata da aveva proposto reconventio Pt_1 reconventionis, chiedendo unicamente la declaratoria di nullità dei contratti stipulati il 3 aprile 2013 ed il 4 agosto 2015 e non anche la risoluzione per inadempimento degli stessi contratti. Solo con la memoria ex art. 183 co. 6 n.
1) c.p.c. aveva chiesto accertarsi l'asserito inadempimento di CP_1
e dichiararsi la risoluzione dei contratti ex art. 1564 cod. civ.. Pt_1
Pertanto, la domanda di risoluzione era tardiva ed inammissibile perché diversa da quella di nullità presentata, a titolo di reconventio reconventionis, ai sensi dell'art. 183 co. 5 c.p.c. ed il Tribunale aveva errato nel darvi ingresso in giudizio.
Sempre nell'ambito del quarto motivo e sotto altro profilo, l'appellante deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c. in quanto la domanda (per quanto detto tardiva) di risoluzione per inadempimento aveva riguardato soltanto il la
Cessione dei Crediti e del relativo Accordo Modificativo, mentre non CP_1 aveva mai chiesto la risoluzione dell'Atto di Cessione Partecipazione e dell'Accordo modificativo, anch'essi sottoscritti il 3 aprile 2013 ed il 4 agosto
2015. Nonostante ciò, il Tribunale aveva dichiarato la risoluzione anche di tali ultimi contratti, incorrendo perciò nel vizio di ultrapetizione e determinando la nullità della sentenza.
L'appellante, poi, denuncia anche la violazione degli artt. 1455 e 1564 c.c., atteso che il Tribunale nulla aveva specificato sulle ragioni per cui l'asserito (e contestato) inadempimento della dovesse qualificarsi come “notevole” Pt_1 ex art. 1564 cod. civ. e non, piuttosto, di “non scarsa importanza” ai sensi dell'art. 1455 cod. civ.. Ciò in quanto il Tribunale aveva omesso ogni considerazione sui contrapposti interessi delle parti, senza nessuna comparazione e bilanciamento degli stessi, in contrasto con plurime indicazioni in tal senso della giurisprudenza di legittimità. A tale riguardo, l'appellante sottolinea come, al momento dell'emissione della sentenza impugnata ed in forza dei contratti in questione, essa fosse titolare nei confronti di di CP_1 un credito di € 2.100,000,00, di cui € 1.220.000,00 solo a titolo del corrispettivo della Cessione Crediti scadute al 30 settembre 2021 a fronte di un credito risarcitorio (comunque erroneamente ritenuto dal primo giudice) della stessa ammontante a complessivi € 385.000,00. CP_1
Vista l'entità dei reciproci inadempimenti, era palese l'erroneità logica ed economica, ancor prima che giuridica, della sentenza impugnata. Il Tribunale
14 aveva omesso ogni valutazione sull'entità delle reciproche inadempienze, da rapportarsi, peraltro, all'importanza ed alla natura della complessiva operazione economica intercorsa fra le parti. L'omissione appariva ancora più grave alla luce della dichiarata risoluzione anche dell'Atto Cessione
Partecipazioni nonostante non fosse mai stata richiesta da CP_1
Ribadendo quanto già ad altro fine lamentato, l'appellante ritiene non giuridicamente corretta l'affermazione del primo giudice sul pregiudizio economico sofferto da per via dell'azione esecutiva intrapresa nei CP_1 suoi confronti da affermazione basata su un'automatica soccombenza _2 di a fronte di tale azione. Viceversa, aveva resistito CP_1 CP_1 all'azione esecutiva eccependo il pagamento delle cambiali. L'appellante accenna qui ad ulteriori problematiche attinenti alla prova del pagamento delle rate del corrispettivo dell'atto di Cessione crediti ed al danno patito da aspetti che, in quanto oggetto di ulteriori motivi di appello, non CP_1 vengono qui illustrati per evitare ripetizioni.
L'appellante denuncia nuovamente la contraddittorietà della motivazione allorché da un lato qualifica gravi gli asseriti inadempimenti di nella Pt_1 restituzione delle cambiali per poi rigettare parzialmente la domanda di risarcimento del danno sul presupposto di un concorso di colpa della nel non apporre il vincolo di intrasferibilità sulle cambiali, così CP_1 sostanzialmente effettuando una qualificazione contraddittoria dello stesso fatto, vale a dire la girata delle cambiali a . _2
Con il quinto motivo, l'appellante censura le valutazioni del Tribunale sulla quietanza liberatoria.
Al riguardo, il primo giudice avrebbe violato l'art. 2697 cod. civ., non rilevando che le allegazioni effettuate sul punto da non erano state oggetto di Pt_1 specifica contestazione da parte della che si era limitata ad una CP_1 difesa di stile, senza alcuna replica alla dettagliata esposizione dei fatti offerta da Di qui “il venir meno dell'efficacia probatoria normalmente Parte_1 attribuita alle quietanze di pagamento”, con necessità di verificare “se
l'eccezione di pagamento sollevata da fosse supportata da idonea e CP_1 comprovante documentazione”, attività cui il Tribunale non aveva proceduto affatto. L'art. 2697 cod. civ. era stato altresì violato perché il thema probandum doveva concernere l'onere di di fornire la prova della propria CP_1 eccezione di pagamento e non quello, inesistente, di relativo alle Pt_1 allegazioni sulla quietanza.
15 Sostiene poi l'appellante che il Tribunale avrebbe omesso di motivare e travisato le risultanze processuali, non avendo fornito alcuna spiegazione del proprio convincimento sul fatto che le allegazioni della relative alla Pt_1 quietanza di pagamento erano rimaste indimostrate e che non vi erano prove dell'insistenza di sul rilascio della quietanza. CP_1
Inoltre, il Tribunale aveva erroneamente valorizzato l'assenza di contestazioni sulla sottoscrizione della quietanza da parte del legale rappresentante di tema del tutto irrilevante dal momento che altre erano state le Parte_1 ragioni di contestazione della quietanza, ossia che il suo rilascio discendeva solo dalle insistenze di accompagnate da ampie rassicurazioni sul CP_1 rapido pagamento delle rate in scadenza.
Con il sesto motivo, l'appellante deduce la violazione, sotto altri profili, degli artt. 2697 e 1362 cod. civ. nonché l'omessa o insufficiente motivazione in relazione alla ritenuta prova del pagamento da parte di della somma CP_1 di € 590.000,00 “a titolo di corrispettivo delle menzionate cessioni di partecipazioni sociali e di crediti”.
Quanto all'art. 2697 cod. civ., l'appellante sostiene che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente conferito rilievo a pagamenti concernenti rate diverse da quelle garantite dalle cambiali girate a . Evidenzia l'appellante che _2 tali pagamenti si riferiscono anche alle rate dalla n. 1 alla n. 6 del corrispettivo della Cessione Crediti che non avevano alcuna attinenza con l'oggetto del presente giudizio, riguardante il pagamento delle rate dalla n. 7 alla n. 11 e la girata delle corrispondenti cambiali a garanzia da a . Il Pt_1 _2
Tribunale aveva perciò dato rilievo a circostanze irrilevanti quando invece avrebbe dovuto previamente verificare se aveva provato l'integrale CP_1 pagamento delle n. 5 rate del corrispettivo della Cessione Crediti garantite dalle n. 5 cambiali girate a _2
Altro errore del Tribunale era stato quello di qualificare il documento come prova dei pagamenti “a titolo di corrispettivo delle menzionate cessioni di partecipazioni sociali e di crediti”, quando invece quel pagamento era stato imputato dalla stessa al corrispettivo dovuto solo per la cessione dei CP_1 crediti e non anche per l'atto di Cessione delle Partecipazioni, e del resto non poteva essere altrimenti perché la prima rata per questo pagamento era stata differita al 31 marzo 2024.
16 Il Tribunale aveva dato rilievo a circostanze del tutto inidonee a fornire la prova do quella realmente controversa (il pagamento delle n. 5 rate del corrispettivo
Cessione Crediti).
La violazione dell'art. 1362 cod. civ. concerneva i punti 3.4 del contratto di cessione crediti del 3 aprile 2013 e 2.4 del contratto di cessione delle partecipazioni sociali in pari data. Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, le parti non avevano affatto previsto che il pagamento dei corrispettivi potesse essere effettuato direttamente dalle società ed CP_6 CP_7
Pertanto, in contrasto con le clausole contrattuali, il Tribunale aveva ritenuto che avesse pagato il complessivo importo di € 590.000,00 “anche CP_1 tramite le società garanti e , laddove la qualificazione di tali CP_6 CP_7 società come “garanti” non trovava alcun riscontro nelle previsioni contrattuali.
Quanto all'omessa o insufficiente motivazione, l'appellante sostiene che il
Tribunale si sarebbe limitato ad affermare la prova documentale degli asseriti pagamenti, senza minimamente considerare le precise e dettagliate contestazioni da essa sollevate sulla valenza probatoria del documento prodotto da relativamente alle rate nn. 8, 9, 10 e 11, le quali, fra CP_1
l'altro non erano state oggetto di replica da parte della stessa CP_1
Con il settimo motivo, si duole della ritenuta assenza di prova della Pt_1 decadenza di dal beneficio del termine relativo al pagamento del CP_1 corrispettivo di entrambe le Cessioni e del conseguente rigetto della propria domanda riconvenzionale
Il Tribunale avrebbe innanzitutto violato l'art. 1362 c.c. laddove aveva rilevato che il ritardo di nell'adempimento delle proprie obbligazioni era CP_1 stato oggetto di rinegoziazione negli accordi modificativi del 6 agosto 2015. Tale affermazione del Giudice non trovava alcun riscontro nei detti accordi, il cui art.
4.1 dava atto soltanto che la aveva accettato di stipularli solo per le Pt_1 ripercussioni sofferte da a seguito “della riduzione delle tariffe CP_1 riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. disposta dall'articolo 26, comma 3, del D.L. n. 91 del 2014 convertito in legge n. 116 del 2014 (la “Norma
Spalmaincentivi”)”.
Sostiene perciò l'appellante che le parti non avevano inteso rinegoziare o sanare qualsivoglia ritardo nei pagamenti imputabile ad già CP_1 maturato all'epoca di quegli accordo, ma solo “rinegoziare il piano rateale di pagamento (aumentando l'importo del corrispettivo ed il numero delle rate quanto alla Cessione Crediti e rinviando al 2024 il pagamento della prima rata quanto al
17 corrispettivo dell'Atto Cessione Partecipazione), proprio per consentire ad di tenere fede agli impegni di pagamento assunti e, quindi, di non CP_1 incorrere in ritardi”.
Peraltro, non aveva rispettato neppure il nuovo piano rateale di CP_1 pagamento e su questo il Tribunale non aveva condotto alcun esame. In ogni caso non vi era stata alcuna volontà delle parti di rinegoziare “ipotetici” ritardi di nei pagamenti. CP_1
Altra errata affermazione del Tribunale riguardava l'asserita irrilevanza degli ulteriori ritardi di nei pagamenti perché successivi CP_1 all'inadempimento contestato alla Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. Pt_1
1460 c.c., “…non può rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede”. Come sancito dalla giurisprudenza, ricorda l'appellante, il rifiuto di adempiere di una parte è contrario a buona fede ove l'inadempimento dell'altra parte sia non grave, e la valutazione deve essere effettuata tenendo conto dei rapporti di causalità e di proporzionalità tra le prestazioni rispetto alla funzione economico-sociale del contratto.
Riprendendo quanto già osservato in precedente motivo, l'appellante lamenta l'omessa valutazione complessiva sulle reciproche inadempienze delle parti nel contesto globale dell'operazione economica tra esse avviata, e dunque delle rispettive pretese creditorie, nei termini monetari già precisati nell'esporre il quarto motivo di appello.
Altro profilo di omessa o insufficiente motivazione della sentenza era costituito dall'apodittica, oltre che errata, affermazione del Tribunale sulla pretesa rinegoziazione del ritardo di nei pagamenti nonché dal già segnalato CP_1 omesso esame degli ulteriori ritardi maturati da in relazione al CP_1 nuovo piano rateale di pagamento, anch'esso perciò non rispettato dalla società appellata. Il Tribunale non aveva in alcun modo motivato sul perché avesse disatteso le argomentazioni a sostegno della domanda riconvenzionale e della dedotta decadenza di dal beneficio del termine. CP_1
Peraltro, anche prescindendo dalla sua decadenza dal beneficio del termine, restava debitrice dell'importo di € 1.220.000,00 a titolo di rate del CP_1 corrispettivo della Cessione Crediti scadute al 30 settembre 2021.
Insiste pertanto l'appellante per l'accoglimento della riconvenzionale.
Con l'ottavo motivo, censura a propria condanna, a titolo di Parte_1 risarcimento del danno, al pagamento in favore di della somma di € CP_1
18 200.000,00, pari a quanto da versato a a tacitazione CP_1 _2 delle pretese creditorie di quest'ultima.
Senza addurre alcuna reale motivazione, il Tribunale aveva ritenuto che il danno in capo ad fosse conseguenza automatica dell'azione CP_1 esecutiva intrapresa dal terzo giratario, senza considerare, come già evidenziato in precedente motivo di appello, che l'appellata si era difesa in giudizio, “facendo emergere la natura di garanzia della cambiale in questione ed eccependo nei confronti di il pagamento del debito sostanziale _2 garantito e, conseguentemente, la non debenza degli importi di cui alle cambiali in possesso di ”. _2
I casi, sostiene l'appellante, sono due, ed in entrambi il danno lamentato non poteva sussistere, in quanto:
1. O non aveva provato l'avvenuto pagamento delle rate CP_1 sottostanti le cambiali girate a ed allora il danno non esisteva _2 perché l'azione esecutiva era fondata, oppure
2. tale prova di pagamento era stata fornita ed allora l'azione esecutiva non sarebbe stata fondata, con conseguente assenza di qualsiasi danno, tale non potendo considerarsi la libera ed autonoma scelta di di CP_1 addivenire ad una transazione con e l'esborso economico a tal _2 fine sostenuto non era una voce di danno che potesse essere Pt_1 tenuta a rimborsare.
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L'appellato ha eccepito l'inammissibilità dell'appello in ragione della sua abnorme prolissità.
L'eccezione non è fondata.
Nella formulazione vigente al momento della presentazione dell'appello qui in trattazione, l'art. 342 c.p.c. non richiedeva la concisione dell'atto di impugnazione, tanto meno quale requisito di ammissibilità. Per quanto la giurisprudenza avesse ravvisato in capo alle parti il dovere di sinteticità e chiarezza degli atti processuali (Cfr. Cass. 20 ottobre 2016 n. 21297, Cass.
S.U. 17 gennaio 2017 n. 964, Cass. Sez. Trib. 21 marzo 2019 che parla di
“principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile”), la prolissità dell'atto è stata ritenuta non rientrare fra le cause gravi ed eccezionali di compensazione delle spese (Cass. 14 ottobre 2022 n.
30328); a maggior ragione, allora, non può fondare una valutazione di inammissibilità dell'appello. Inutile qui interrogarsi se la nuova formulazione
19 dell'art. 342 c.p.c. possa autorizzare conclusioni diverse, data la sua inapplicabilità alla presente fattispecie.
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A proposito di sintesi, si ricorda che l'art. 132 n. 4 c.p.c. richiede una “concisa esposizione” dei motivi della decisione.
Questa Corte cercherà di attenersi alla norma, compatibilmente con numero ed ampiezza delle questioni ad essa sottoposte.
Al riguardo, appare opportuno ricordare fin d'ora che
Il giudice non è tenuto a dare conto in motivazione del fatto di avere valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi per giungere alle proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata. (M. Fin.)
Cass. 12 dicembre 2024, n.32214 (v. anche Cass. 24 giugno 2016 n.5882).
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Con il primo motivo, l'appellante lamenta la sostanziale omessa motivazione da parte del Tribunale del rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale.
Il giudice ha motivato il rigetto dell'eccezione in forza della connessione fra la causa fra e di opposizione all'esecuzione, sicuramente CP_1 _2 rientrante nella competenza del Tribunale di Caltanissetta, e quella fra e nascente dalle domande presentate dalla prima verso la CP_1 Pt_1 seconda e con ciò ha perfettamente assolto il proprio dovere motivazionale.
Oltre che motivata, la decisione è anche corretta.
La connessione fra cause non preesiste alla proposizione di una pluralità di domande, ma vi consegue. Finché una domanda non è formulata, non può esservi alcuna connessione con domande e cause già pendenti.
La connessione, poi, non ha nulla a che vedere con la fattispecie concreta su cui vertono le singole controversie - restando perciò infondati e non pertinenti i rilievi dell'appellante sul caso concreto deciso dalla Suprema Corte con la pronuncia richiamata nella sentenza qui impugnata – non dipendendo dall'oggetto sostanziale della causa, ma dagli elementi costitutivi delle singole domande da valutarsi come connesse o non connesse.
Nella specie, ed a tacer d'altro, la domanda di manleva presentata da nei confronti di è manifestamente connessa con CP_1 Pt_1
20 l'opposizione promossa dalla stessa avverso l'esecuzione intrapresa CP_1 da perché presupponente il rigetto dell'opposizione medesima. Più in _2 dettaglio: ha negato il diritto di di procedere contro di essa CP_1 _2 ad esecuzione forzata (art. 615 c.p.c.) sulla base delle cambiali emesse da consegnate alla e da questa girate a ma qualora CP_1 Pt_1 _2 tale diritto fosse stato, invece, riconosciuto dal giudice, ha chiesto che fosse la asserita inadempiente nel rapporto contrattuale con la stessa Pt_1 nel cui ambito erano state rilasciate quelle stesse cambiali, a CP_1 sopportare le conseguenze patrimonialmente lesive dell'esecuzione.
Del tutto corretta e condivisibile, pertanto, sussistendone i presupposti processuali, l'applicazione da parte del Tribunale del principio sancito da Cass.
n. 19714 del 2018.
Sebbene lamentata dall'appellante in seno al quarto motivo unitamente ad aspetti di merito, ha natura processuale e perciò preliminare la dedotta violazione dell'art. 183 co. 5 c.p.c., che avrebbe comportato, secondo la
LE, l'inammissibilità della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento.
Si rende necessario un breve riepilogo.
Con l'atto di chiamata in causa dell'odierna appellante, la nel CP_1 reiterare le domande afferenti all'opposizione a precetto contro la _2
, aveva altresì chiesto la condanna di a
[...] Parte_1 manlevarla da ogni somma che avesse dovuto pagare alla ed al _2 risarcimento del danno che le fosse derivato dall'esecuzione eventualmente intrapresa.
Costituendosi in giudizio, spiegava domanda riconvenzionale di Pt_1 accertamento del proprio credito pari ad € 2.100.000,00 e consequenziale condanna di al relativo pagamento. CP_1
All'udienza del 6 giugno 2018, prima udienza dopo la chiamata e la costituzione in giudizio di eccepiva l'inammissibilità della Pt_1 CP_1 riconvenzionale, ma, ove la stessa fosse stata ammessa, dichiarava di proporre
“reconventio reconventionis per la declaratoria di nullità dei contratti stipulati in data 03.04.2013 e modificati in data 04.08.2015 e attualmente in essere tra le parti e conseguentemente chiede la Controparte_1 Controparte_8 restituzione integrale delle somme già corrisposte a titolo di acquisto del credito”.
Successivamente, con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 1) c.p.c., CP_1 chiedeva, fra l'altro, di
21 “4) ACCERTARE l'evidente violazione delle clausole contrattuali perpetrata dalla
che riveste notevole importanza ed ha menomato la fiducia Parte_1 nell'esattezza dei successivi adempimenti;
per gli effetti
5) DICHIARARE ai sensi e per gli effetti dell'art. 1564 c.c. la risoluzione del contratto denominato “ Atto di cessione crediti” del 03 aprile 2013 e del successivo accodo modificativo del 04.08.2015 per inadempimento della Q.S.E.,”
Secondo l'appellante, siffatte domande, in quanto traenti origine dalla riconvenzionale da essa spiegata, dovevano essere presentate, ai sensi dell'art. 183 co. 5 c.p.c., entro la succitata udienza del 6 giugno 2018. Poiché, in tale udienza, era stata avanzata solo la domanda di nullità dei contratti, la ben diversa domanda di risoluzione del contratto per inadempimento era inammissibile perché formulata solo nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.,
e quindi tardivamente, con connessa decadenza.
In effetti, secondo consolidata giurisprudenza della Cassazione,
Con la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. l'attore può precisare e modificare le domande già proposte, ma non può proporre le domande e le eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto, le quali vanno, invece, presentate, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione.
Cass. 3 febbraio 2022 n. 3298 (negli stessi sensi, Cass. 3 aprile 2025 n. 8847,
Cass. 24 febbraio 2023 n. 5774, Cass. 26 novembre 2019 n. 30745).
Tuttavia, la stessa Suprema Corte ha sviluppato il concetto di teleologica complanarità quale ragione idonea a giustificare l'ingresso in giudizio, anche oltre la prima udienza di comparizione, di diritti diversi da quelli azionati con le domande originarie.
Precisamente, è stato affermato che
Ciò che rende ammissibile l'introduzione in giudizio di un diritto diverso da quello originariamente fatto valere oltre la barriera preclusiva segnata dall'udienza ex art. 183 cod. proc. civ., e che, quindi, consente di distinguere la domanda che tale diritto deduce da quella riconvenzionale di cui si occupa il comma 5 del medesimo articolo (c.d. reconventio reconventionis), è il carattere della teleologica
"complanarità"; il diritto così introdotto in giudizio deve attenere alla medesima vicenda sostanziale già dedotta, correre tra le stesse parti, tendere dopo tutto alla realizzazione, almeno in parte, salva la differenza tecnica di petitum mediato, dell'utilità finale già avuta di mira dalla parte con la sua
22 iniziativa giudiziale e, dunque, risultare incompatibile con il diritto originariamente dedotto in giudizio.
Cass. 2 agosto 2024 n. 21821 (si vedano anche Cass. 7 settembre 2020 n.
18546, Cass. 8 novembre 2024 n. 28873).
Da segnalare anche Cass. 14 marzo 2022 n. 8127, secondo la quale la modifica
“può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum
e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero
l'allungamento dei tempi processuali.”.
Ritiene questa Corte che nel caso di specie sussistano le condizioni per l'applicabilità di tali principi.
Con la reconventio reconventionis formulata all'udienza di prima trattazione del
6 giugno 2018, ha tempestivamente introdotto in giudizio il proprio CP_1 asserito diritto all'accertamento della nullità dei contratti. Il diritto alla risoluzione del contratto per inadempimento, azionato con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., si palesa teleologicamente complanare con quello all'accertamento della nullità, secondo la definizione ed i criteri dettati dalla giurisprudenza di legittimità, in quanto:
a) attiene alla medesima vicenda sostanziale già dedotta, costituita dalla stipula dei contratti del 3 aprile 2013 e del 6 agosto 2015, dall'emissione di cambiali a garanzia da parte di a che girò poi CP_1 Pt_1 cinque di quelle cinque cambiali a che le pose a fondamento _2 del precetto dalla cui notifica ad si è originato l'intero CP_1 giudizio;
b) le parti sono, con tutta evidenza, le stesse;
c) l'utilità concreta perseguita da è la stessa, vale a dire CP_1
l'accertamento dell'assenza di ogni vincolo contrattuale con o Pt_1 perché mai realmente e giuridicamente insorto (nullità del contratto) o perché venuto meno per effetto della pronuncia costitutiva del giudice
(risoluzione), con il conseguente diritto, in entrambi i casi, alle restituzioni;
d) i due diritti sono incompatibili, in quanto l'uno nega (accertamento della nullità), l'altro presuppone (risoluzione) che il contratto abbia prodotto effetti giuridici.
23 In conclusione, la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento era ammissibile e bene ha fatto il Tribunale ad esaminarla nel merito.
Per venire appunto al merito, i relativi motivi possono essere esaminati congiuntamente per via della loro stretta connessione.
Anche qui si reputa opportuno un riassunto dei fatti.
In data 3 aprile 2013 le odierne parti in causa stipulavano un “Atto di cessione di partecipazioni sociali” (doc. 5 fascicolo primo grado con cui Pt_1 Pt_1 cedeva ad il 50% delle partecipazioni sociali detenute dalla
[...] CP_1 cedente in LE Italia per il corrispettivo di € 450.000,00 suddiviso in 6 rate trimestrali consecutive di € 75.000,00 ciascuna, la prima avente scadenza il 31 marzo 2020 (art.
2.3 del contratto).
In pari data, le stesse parti stipulavano “Accordo di Cessione Crediti” (v. allegato 1 fascicolo d'appello con cui cedeva ad Pt_1 Parte_1 CP_1
i crediti vantati nei confronti di LE Italia per un corrispettivo di €
2.050.000,00 da pagarsi in n. 28 rate trimestrali consecutive di cui la prima di
€ 25,000,00 pagata da contestualmente alla sottoscrizione dell'atto CP_1
e le successive n. 27 rate di € 75.000,00 ciascuna da pagarsi a cadenza trimestrale, la prima con scadenza al 30 giugno 2013, come da tabella inclusa all'art.
3.3 del contratto.
Come previsto dall'art.
3.5 dell'Atto di rilasciava in Parte_2 CP_1 garanzia del pagamento del corrispettivo n. 27 vaglia cambiari dell'importo di €
75.000,00, ciascuno con scadenza posticipata di 3 mesi rispetto a quella della corrispondente rata trimestrale di pagamento
In data 6 agosto 2015, le parti stipulavano un “Accordo modificativo dell'atto di cessione di crediti” (doc. 6 fascicolo primo grado con cui venivano Parte_1 previsti l'aumento di € 90.000,00 del corrispettivo complessivo, l'aumento delle rate dalle n. 28 originarie alle n. 43 dell'accordo modificativo, e la riduzione del loro importo da € 75.000 ad € 45.000,00 ciascuna (tranne l'ultima, di €
60.000,00), con le scadenze previste nella tabella inclusa all'art. 3 dello stesso accordo modificativo.
I vaglia cambiari emessi da il 3 aprile 2013 ed aventi scadenza al 30 CP_1 settembre 2014, 31 marzo 2015, 30 giugno 2015, 30 settembre 2015 e 31 dicembre 2015 erano stati girati da a che in base ad essi CP_5 _2 aveva notificato precetto ad CP_1
Come evidenziato dal Tribunale, aveva sostenuto, in primo grado, di CP_1 avere pagato le “rate 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 (rispettivamente aventi scadenza il
24 31.3.2014, il 30.6.2014, il 30.9.2014, il 31.12.2014, il 31.3.2015, il 30.6.2015 e il 30.9.2015 e rispettivamente garantite con cambiali con scadenza il 30.6.2014, il 30.9.2014, il 31.12.2014, il 31.3.2015, il 30.6.2015, il 30.9.2015 e il
31.12.2015)”.
Il grassetto (dell'estensore) evidenzia i vaglia cambiari interessati dall'opposizione a precetto.
La girata dei sopra indicati vaglia cambiari da LE a venne _2 effettuata il 9 febbraio 2014, quindi ben prima della scadenza non solo delle cambiali, ma anche delle rate di corrispettivo garantite. Le prime scadenze erano, infatti, 30 giugno 2014 (rata di corrispettivo) e 30 settembre 2014
(correlata cambiale data in garanzia). Il dato è pacifico, in quanto risultante dalla documentazione depositata dalla stessa (all. 10 fascicolo di parte Pt_1 di primo grado).
Il primo dei motivi d'appello concerne l'interpretazione del contratto, e, sul punto, le osservazioni dell'appellante non sono del tutto incongrue.
E' indubbio che il contratto di Cessione Crediti del 3 aprile 2013 non contiene alcuna pattuizione espressa sulla trasferibilità o meno delle cambiali ed è altrettanto vero che sulle medesime non risultano le parole “non all'ordine” o altre locuzioni equivalenti, ostative alla girata secondo la previsione dell'art. 15 co. 2 R.D. 14 dicembre 1933 n. 1669. Non si può negare, nemmeno, una almeno apparente contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata che, pur dando atto di queste circostanze testuali, conclude con l'affermare che la “comune volontà delle parti” ricostruita ex art. 1362 cod. civ. era stata quella di vietare la trasferibilità del titolo cambiario in pendenza del termine per l'adempimento della rata di debito garantita dalla corrispondente cambiale, avente scadenza posticipata di tre mesi rispetto a quella medesima rata.
Ciò nondimeno, la valutazione di illegittimità della girata operata dal Tribunale
è condivisibile.
Il punto fondamentale e pacifico è che le cambiali vennero consegnate a titolo di garanzia del pagamento delle rate in cui era stato frazionato il corrispettivo dovuto dall' alla per il contratto di cessione dei crediti. CP_1 Pt_1
Si trattava, quindi, di un contratto di pegno, accessorio a quello principale di cessione, costituito su cambiale (cfr. Cass. 23 ottobre 1998 n. 10526)
Ciò che forse è rimasto inespresso nella sentenza di primo grado è che sono connaturati alla causa tipica dei contratti di garanzia reale l'interesse ed il
25 diritto del debitore che adempie l'obbligazione garantita alla restituzione del bene che egli ha dato in garanzia (si tralascia, per semplicità e fluidità di esposizione, il caso del bene appartenente ad un terzo). Nel caso, tipico del pegno, in cui viene dato in garanzia un bene mobile che passa nella materiale disponibilità del creditore, sorge in capo a quest'ultimo un obbligo di conservazione e custodia del bene (cfr. art. 2790 cod. civ.) a salvaguardia dell'interesse del debitore alla possibile e futura restituzione del bene medesimo, e ciò, ove le parti abbiano omesso una specifica pattuizione sul punto, per effetto sia della disposizione codicistica sopra richiamata, sia dei generali doveri di correttezza e buona fede gravanti sulle parti del rapporto obbligatorio. Il Tribunale ha fatto un corretto riferimento alla buona fede nell'esecuzione del contratto (artt. 1175 e 1375 cod. civ.), buona fede oggettiva, nella specie consistente nel provvedere ad una diligente conservazione delle cambiali fintanto che non fossero scaduti i duplici termini per l'adempimento della sottostante rata di debito garantita e per la presentazione all'incasso della cambiale. E' vero che le parti non avevano convenuto espressamente il divieto di girata, ma questa era illegittima perché di per sé comportante la perdita del bene dato in garanzia in violazione del dovere di conservazione e salvaguardia dell'interesse dell'altro contraente di cui all'art. 2790 cod. civ., costituente esplicitazione normativa specifica dei generali doveri di correttezza e buona fede ex artt. 2 Cost., 1175, 1366 e 1375 cod. civ.
Peraltro, una regolamentazione contrattuale indirizzata nei sensi anzidetti si trova proprio nella clausola 3.8 dell'Atto di Cessione del 3 aprile 2013 – clausola che l'appellante richiama quale argomento critico avverso la sentenza di primo grado – che prevedeva a carico della una penale per il caso di Pt_1 ritardata restituzione delle cambiali, nonché il risarcimento del danno in caso avesse presentato all'incasso o allo sconto una cambiale relativa ad una rata già incassata. La clausola non contempla il caso, manifestamente analogo, della girata effettuata, a sua volta, in relazione ad una rata già incassata o almeno non ancora scaduta, ma questa omessa previsione non implicava per la alcuna facoltà di porre il titolo in circolazione od un esonero dalla Pt_1 relativa responsabilità perché comunque tenuta, per legge (art. 2790 cod. civ.)
e per buona fede, a fare tutto il possibile per salvaguardare il diritto di alla restituzione del bene-cambiale dato in garanzia fintanto che CP_1 non fosse maturato l'effettivo inadempimento dell'obbligazione pecuniaria garantita, unica circostanza che avrebbe lecitamente consentito a di Pt_1
26 utilizzare la cambiale nei modi che avesse ritenuto per sé più opportuni, a cominciare dalla girata sino a quel momento vietata. Il giudizio di illegittimità della girata espresso dal Tribunale deve dunque essere condiviso, dal momento che, come già sopra rilevato, la girata stessa avvenne prima della scadenza delle rate di corrispettivo garantite dalle cambiali e, a maggior ragione, di quella delle cambiali stesse, posticipata di tre mesi.
Occorre allora verificare se pagò effettivamente le rate di debito CP_1 sottostanti le cambiali girate da a e poste da quest'ultima a Pt_1 _2 fondamento dell'azione esecutiva. L'inadempimento di del proprio Pt_1 obbligo di conservazione delle cambiali potrebbe ritenersi “sanato” ove la debitrice non avesse successivamente adempiuto le proprie obbligazioni, perché l'inadempimento di avrebbe in ogni caso autorizzato CP_1 Pt_1 ad utilizzare il titolo cambiario anche con girata, non vietata né in contratto né ai sensi dell'art. 15 co. 2 Legge Cambiaria.
Viene perciò in considerazione la quietanza liberatoria del 19 gennaio 2016, che il Tribunale ha ritenuto prova del pagamento da parte di delle CP_1 rate di corrispettivo garantite dalle cambiali oggetto dell'opposizione a precetto, in quanto documento sottoscritto dal legale rappresentante dell'odierna appellante (sottoscrizione incontestata) e mancando prova che, come dedotto da la quietanza “sia stata emessa unicamente in ragione della Pt_1
“insistenza” della e pur a fronte del suo perdurante Controparte_1 inadempimento” (pag. 10 sentenza impugnata).
Le doglianze espresse sul punto dall'appellante principale sono infondate.
Si ricorda giurisprudenza secondo cui
Il rilascio di una quietanza, ai sensi dell'art. 1199 c.c., costituisce una confessione stragiudiziale dell'avvenuto pagamento dell'obbligazione, come tale revocabile solo per errore o violenza, ai sensi dell'art. 2732 c.c. Pertanto il creditore che abbia emesso la quietanza, ove non ne disconosca la sottoscrizione, non può eccepire che il pagamento non sia mai avvenuto, a meno che non alleghi
e dimostri che la quietanza fu rilasciata per errore di fatto o violenza.
Cass. 31 ottobre 2008 n. 26325 (v. anche Cass. 28 febbraio 2023 n. 5945,
Cass. 29 settembre 2020 n. 20520, Cass. 4 marzo 2019 n. 6240)
Contrariamente a quanto afferma l'appellante, il Tribunale non ha affatto violato i criteri di distribuzione dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 cod. civ., in quanto ha provato l'adempimento, fatto estintivo CP_1 dell'obbligazione – per la parte garantita dalle cambiali di cui all'azione
27 esecutiva della girataria – attraverso una quietanza recante _2 sottoscrizione non disconosciuta e perciò di valenza confessoria, e per di più contenente l'espressa assunzione (per la verità non necessaria, perché già prevista in contratto) dell'obbligo di restituzione delle cambiali relative alle rate pagate. Per inciso, non può che destare viva perplessità l'affermazione dell'appellante sul fatto che non sarebbe comprensibile la motivazione del
Tribunale laddove fa riferimento “all'irrilevante tema della mancata contestazione della… sottoscrizione” della quietanza (pag. 75 atto di appello) dal momento che è proprio la sottoscrizione che conferisce al documento l'anzidetta natura confessoria ed è il disconoscimento della medesima lo strumento, nella specie rimasto inutilizzato, a disposizione dell'apparente sottoscrittore per privare il documento della sua efficacia probatoria. Quanto, poi, all'errore di fatto o alla violenza che, secondo la succitata giurisprudenza, sono gli elementi che possono ugualmente privare di valore probatorio la quietanza con sottoscrizione non disconosciuta, è evidente che non ha Pt_1 nemmeno allegato una circostanza del genere, deducendo piuttosto un proprio
(alquanto inverosimile) cedimento alle imprecisate “insistenze” della pur inadempiente (secondo l'assunto Pt_1 CP_1
Va dunque affermato, in accordo con il Tribunale, che l'inadempimento della del proprio obbligo di conservazione e custodia delle cambiali ricevute Pt_1 in garanzia, già perfezionato con la girata delle cambiali prima delle scadenze delle rate di corrispettivo e delle cambiali stesse, si è definitivamente cristallizzato dopo il pagamento da parte di delle obbligazioni CP_1 garantite dalle cambiali medesime. Fra l'altro, l'inadempimento consisteva, a questo punto, non solo nella violazione dell'art. 2790 cod. civ. e delle plurime norme su correttezza e buona fede, ma dello stesso art.
3.8 del contratto di
Cessione del 3 aprile 2013. E' la stessa LE a scrivere che essa, in forza della detta clausola, “una volta ottenuto il pagamento della relativa rata del corrispettivo della - avrebbe dovuto attivarsi per restituire le Parte_2 cambiali ed anche per recuperare le cambiali trasferite a terzi (prima della scadenza del debito garantito), restando altrimenti obbligata al pagamento in favore di delle penali contrattualmente pattuite”. E questo (mancata CP_1 attivazione o comunque mancato recupero e restituzione delle cambiali), data la prova del pagamento delle cambiali fornita da con la quietanza CP_1 liberatoria del 19 gennaio 2016, è precisamente quanto avvenuto.
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28 L'appello espone ripetitivamente gli stessi argomenti difensivi in relazione a diverse problematiche di causa.
Uno di questi argomenti è quello secondo cui, dopotutto, l'inadempimento non sussisterebbe o non sarebbe grave e produttivo di danno perché ben CP_1 avrebbe potuto, come poi ha fatto, “difendersi dalle pretese del terzo giratario facendo emergere la natura di garanzia della cambiale in questione ed eccependo e provando il pagamento del debito sostanziale garantito” (pag. 44, righi 1 – 3 atto di appello).
L'argomento va respinto.
E' inaccettabile che il debitore sia costretto a fronteggiare l'azione cartolare esecutiva fondata su cambiale emessa a garanzia di un debito adempiuto (o, pendendo il termine di pagamento, non ancora inadempiuto). Soprattutto, come fondatamente rilevato dalla società appellata e, viceversa, sottaciuto dall'appellante, è noto che al terzo giratario del titolo, in quanto estraneo al sottostante rapporto contrattuale fra girante e debitore, non possono opporsi le eccezioni che il debitore potrebbe sollevare in base a quel rapporto. Più precisamente, “La persona contro la quale sia promossa azione cambiaria non può opporre al portatore le eccezioni fondate sui rapporti suoi personali col traente o con i portatori precedenti a meno che il portatore, acquistando la cambiale, abbia agito scientemente a danno del debitore” (art. 21 R.D. n. 1669 del 1933). Ancora più restrittiva la norma generale dell'art. 1993 co. 2 cod. civ., ai sensi della quale “il debitore può opporre al possessore del titolo le eccezioni fondate sui rapporti personali con i precedenti possessori, soltanto se, nell'acquistare il titolo, il possessore ha agito intenzionalmente (vi è dunque un elemento soggettivo più specifico ed intenso rispetto alla mera consapevolezza –
“scientemente” – di cui all'art. 21 cit.) a danno del debitore medesimo”.
Pertanto, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, quand'anche avesse provato (come poi ha fatto, principalmente con la quietanza CP_1 del 19 gennaio 2016) l'adempimento delle rate di corrispettivo garantite dalle cambiali girate a (e salva una quanto mai ardua prova di un deliberato _2 intento lesivo in capo alla stessa precettante), l'azione esecutiva di quest'ultima non ne sarebbe stata affatto paralizzata e questo, tra l'altro, giustificava più che ampiamente la chiamata in giudizio della girante (questa notazione Pt_1 si riferisce alla temeraria affermazione dell'appellante secondo cui la propria chiamata in causa avrebbe costituito un abuso dello strumento processuale da parte di – v. pag. 29 atto di appello). Pertanto, l'esposizione del CP_1
29 debitore non inadempiente ed emittente della cambiale all'azione esecutiva del terzo giratario è intrinsecamente produttiva di un danno pari, quanto meno, all'importo della cambiale stessa.
Questi rilievi valgono a rigettare anche il motivo di appello sulla gravità dell'inadempimento e della sua idoneità a giustificare la risoluzione del contratto.
Il Tribunale, in effetti, non ha dato conto di quali norme e di quali parametri abbia applicato per ritenere fondata la domanda di risoluzione per inadempimento.
L'appellante sostiene non ricorrere i presupposti previsti dall'art. 1564 cod. civ.
– in base al quale aveva invocato la risoluzione (v. sopra trascritte CP_1 domande di cui ai pp.ttii. 4 e 5 della memoria ex art. 183 co. 6 n. 1) c.p.c. – più restrittivi della non scarsa importanza dell'inadempimento, richiesta dalla norma generale dell'art. 1455 cod. civ. quale ragione giustificativa della risoluzione.
L'art. 1564 cod. civ. recita:
In caso d'inadempimento di una delle parti relativo a singole prestazioni, l'altra può chiedere la risoluzione del contratto, se l'inadempimento ha una notevole importanza ed è tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti.
Trattasi di norma dettata per il contratto di somministrazione, ma estensibile, per evidente analogia, al contratto con riserva di proprietà quale deve essere qualificato l'atto di cessione dei crediti del 3 aprile 2013, stante la rateizzazione del corrispettivo.
L'appellante nega l'applicabilità della norma essenzialmente sulla base del raffronto fra i rispettivi inadempimenti delle parti. sarebbe CP_1 inadempiente, quanto meno, in relazione alla somma di € 1.220.000,00 ove si considerino “le sole rate del corrispettivo della Crediti scadute al 30 Pt_2 settembre 2021” (pag. 60 atto di appello) e non pagate, mentre il credito della stessa derivante dall'asserito inadempimento di CP_1 Pt_1 ammonterebbe a “soli” € 385.000,00, di cui € 185.000 quale importo complessivo delle cinque cambiali girate a ed € 200.000,00 quale _2
“prezzo” dell'accordo transattivo pagato da alla stessa per CP_1 _2 porre fine alla controversia. Pertanto, al momento della decisione, tale comparazione “avrebbe dovuto condurre quantomeno a rigettare la domanda di risoluzione formulata dalla predetta non sussistendo evidentemente CP_1
30 un grave inadempimento e men che meno un notevole inadempimento
(asseritamente) imputabile a . Parte_1
La tesi dell'appellante è inaccettabile perché basata su una considerazione, peraltro fallace, del solo aspetto finanziario della vicenda contrattuale.
L'art. 1564 cod. civ. richiede che l'inadempimento sia, oltre che notevole, “tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti”. L'aspetto della “fiducia” è palesemente correlato a quello della buona fede e quindi del comportamento delle parti nell'esecuzione del contratto. Manifestamente contrario a buona fede, oltre che a legge (art. 2790 cod. civ.) e contratto (art. 3.8), l'inadempimento di legittimava il venir meno della fiducia nella Pt_1 correttezza dei suoi successivi adempimenti dell'obbligo di custodia e conservazione delle cambiali avute in garanzia. Molto rilevante, sotto tale aspetto, è anche la tempistica. girò le cambiali a in data 9 Pt_1 _2 febbraio 2014, a soli dieci mesi di distanza dalla stipula di un contratto di cessione crediti la cui esecuzione era proiettata molto avanti nel tempo (l'ultima rata scadeva il 31 dicembre 2019). La girata delle cambiali avvenne poi con largo anticipo sulla scadenza della prima di esse (30 settembre 2014), e quando erano scadute solo quattro rate di corrispettivo, compresa la prima, quella di €
25.000.00 pagata contestualmente alla stipula del contratto (v. tabella alla pag.
4 del testo negoziale), rate con scadenza 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre 2013, regolarmente pagate da come risultante dalla CP_1 tabella alla pag. 3 dell'accordo modificativo del 6 agosto 2015.
Altro aspetto rilevante è il totale silenzio serbato da sulla girata. A Pt_1 quanto consta, ne venne a conoscenza solo l'8 giugno 2016, con la CP_1 notifica dell'atto di precetto. Per oltre due anni – evidentemente ben Pt_1 consapevole, ad onta di quanto oggi afferma, che la girata era tutt'altro che lecita – non ne fece parola con la debitrice.
Ancora, la menomazione della fiducia trova conferma anche nel comportamento processuale tenuto da in questo stesso grado di Pt_1 appello. A fronte dell'ordinanza di questa Corte depositata il 19 luglio 2022 con cui si disponeva “che la società appellante provved(esse) entro il 5.9.2022 al deposito di tutti i titoli cambiari in suo possesso”, solo in data 27 novembre
2024, quindi con oltre due anni di ritardo sul termine assegnato, la Pt_1 depositava alcuni dei titoli in questione nonché denuncia di smarrimento datata 22 agosto 2022 (oltre un mese dopo l'ordinanza succitata) di n. 12 degli effetti cambiari ad essa a suo tempo consegnati da circostanza che CP_1
31 – tralasciando qualsiasi supposizione su illegittime girate anche di tali titoli – rivela ulteriormente un'assoluta negligenza della società appellante nell'assolvimento degli obblighi di conservazione e custodia più volte sopra rammentati.
Pertanto, quello di LE, oltre che per l'aspetto finanziario – visto che, comunque, si parla di alcune centinaia di migliaia di euro – può essere senz'altro qualificato come inadempimento di notevole importanza perché rivela una pressoché totale e persistente inosservanza dei preminenti ed inderogabili doveri di correttezza e buona fede che permeano il rapporto obbligatorio.
Peraltro, come già accennato, anche limitando la considerazione ai soli aspetti finanziari, deve pervenirsi a conclusioni ben diverse da quelle illustrate dall'appellante.
La prospettazione di un debito di rimasto inadempiuto sino al 30 CP_1 settembre 2021 per un ammontare di € 1.220,000,00 è assolutamente fuorviante perché trascura che, almeno a partire dall'8 giugno 2016, data, come visto, di notifica dell'atto di precetto di aveva facoltà _2 CP_1 di sospendere i propri pagamenti in forza dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 cod. civ., tutt'altro che malamente applicato dal Tribunale (v. pagg. 88-91 atto di appello) alla luce di quanto sopra osservato sulla notevole rilevanza dell'inadempimento di degli obblighi di conservazione delle Pt_1 cambiali. Come correttamente già rilevato dal primo giudice, quindi, “ogni ulteriore ritardo della risulta… privo di rilievo, in quanto successivo CP_1 alla grave violazione, da parte della LE, degli impegni negoziali (o comunque degli obblighi legali n.d.r.) di conservazione delle garanzie cambiarie ricevute” (pag. 10 sentenza).
Per quanto concerne, invece, pregresse inadempienze dell' cui si CP_1 connette la problematica della decadenza della stessa dal beneficio del termine,
è pure condivisibile l'affermazione del Tribunale sulla loro rinegoziazione, con conseguente azzeramento, in seno all'accordo modificativo del 6 agosto 2015.
Sul punto, l'appellante parla di errata interpretazione del contratto da parte del giudice di prime cure e sostiene che, ben al contrario, “mediante gli accordi modificativi in questione le parti NON hanno affatto inteso “rinegoziare” o sanare qualsivoglia ritardo nei pagamenti dei corrispettivi in questione imputabili all'epoca ad e già maturati, quindi, alla data di sottoscrizione degli CP_1 accordi modificativi in questione” (pag. 86 atto di appello). Immediatamente dopo, però, nella stessa pagina dello stesso atto, si legge che Pt_1
32 “acconsentì unicamente a rinegoziare il piano rateale di pagamento (aumentando
l'importo del corrispettivo ed il numero delle rate quanto alla Cessione Crediti e rinviando al 2024 il pagamento della prima rata quanto al corrispettivo dell'Atto
Cessione Partecipazione), proprio per consentire ad di tenere fede agli CP_1 impegni di pagamento assunti e, quindi, di non incorrere in ritardi”. Non si capisce che cos'altro sia una pattuizione del genere se non una sanatoria dei parziali inadempimenti sino a quel momento maturati (v. la già sopra menzionata tabella a pag. 3 dell'accordo modificativo del 6 agosto 2015, in cui essi vengono segnalati) diretta a evitare, come scrive la stessa appellante, ulteriori ritardi ed a consentire ad di tener prontamente fede ai CP_1 propri impegni. In tale ottica rientravano, fra l'altro, la riduzione degli importi delle singole rate e l'aumento del numero delle stesse, con evidente postergazione della scadenza dell'ultima rata. Sempre in tale ottica,
l'inadempimento sino a quella data maturato con riferimento alle rate nn. 7 e 8 per complessivi € 60.000,00 (v. sempre succitata tabella) veniva, appunto, rinegoziato, impegnandosi a pagare tale somma entro il 31 dicembre CP_1
2015 (v. penultimo comma della clausola 3.3 dell'accordo modificativo) Se c'era una nuova scadenza per la corresponsione di una somma che, in forza dell'accordo originario, si sarebbe dovuta pagare prima, allora non può che desumersene la cancellazione della mora prodottasi su di essa. Tutto ciò, peraltro, non gratis, ma dietro un aumento del corrispettivo complessivo della cessione dei crediti (v. frase appellante da ultimo riportata nonché art.
3.4 dell'accordo modificativo) che spiega la disponibilità della alla sanatoria Pt_1
e giustifica ulteriormente un'interpretazione in tal senso del testo contrattuale del 6 agosto 2015. Insomma, fermi restando, ovviamente, i pagamenti già effettuati, alla data del 6 agosto 2015 veniva predisposto e concordato un nuovo programma di adempimento delle obbligazioni pecuniarie gravanti su venendo con ciò privati di effetto e rilevanza sia il piano originario, CP_1 sia i contenuti inadempimenti in relazione ad esso maturati alla data dell'accordo modificativo. Ed anche questo è espressamente convenuto in tale accordo, alla cui pag. 5, al primo comma della clausola 3.4 si legge che “Le
Parti concordano di sostituire (grassetto dell'estensore n.d.r.) il paragrafo 5 dell'Atto di Cessione Crediti con quanto disciplinato al presente paragrafo 3.4 dell'Accordo Modificativo”
Il Tribunale, poi, ha richiamato la prova documentale dei “pagamenti effettuati in favore di (anche tramite le società garanti Elisur e secondo Pt_1 CP_7
33 quanto previsto dall'art.
3.4 del contratto di cessione dei crediti del 3.4.2013 e art.
2.4 del contratto di cessione delle partecipazioni sociali del 3.4.2013) a titolo di corrispettivo delle menzionate cessioni di partecipazioni sociali e di crediti e pari a complessivi € 590.000,00 (vedasi allegato alla memoria istruttoria n. 2 di parte opponente).” (pag. 10 sentenza).
L'appellante ha contestato anche questa affermazione, osservando che il
Tribunale avrebbe conferito rilievo a circostanze del tutto estranee all'oggetto del giudizio, quando, invece “avrebbe dovuto previamente verificare se ha offerto una piena ed integrale prova del pagamento delle n. 5 rate CP_1 del corrispettivo della (nn. 7, 8, 9, 10 ed 11) oggetto di Parte_2 contestazione tra le parti”. Sembra sfuggire all'appellante che il pagamento delle suddette n. 5 rate era attestato, in primis, dalla quietanza liberatoria del 19 gennaio 2016, esaminata dal Tribunale nel “passo” di motivazione immediatamente precedente a quello qui contestato e per la quale non si può che rinviare a quanto sopra osservato.
L'appellante poi censura l'uso da parte del Tribunale del termine “garanti” in riferimento alle società e ma si tratta di critiche evanescenti, CP_6 CP_7 perché ciò che assume esclusivo rilievo è se davvero quei pagamenti siano stati effettuati e se siano imputabili alle obbligazioni pecuniarie assunte da verso con gli atti negoziali del 3 aprile 2013 e 6 agosto 2015. CP_1 Pt_1
Il Tribunale ha fatto specifico riferimento alla produzione documentale allegata da alla memoria istruttoria depositata il 28 novembre 2018 (v. CP_1 fascicolo telematico di primo grado), costituita da un riepilogo dei pagamenti corredato dalla copia dell'assegno circolare con cui venne versata la prima rata di € 25.000,00 e dalle ricevute dei bonifici di pagamento effettuati nel tempo. A fronte di tale documentazione, ha sollevato obiezioni (v. pagg. 83-84 Pt_1 appello), con particolare riguardo alle imputazioni dei pagamenti, che, però, in primo luogo non scalfiscono minimamente il fatto oggettivo che essa è destinataria di tutti i versamenti comprovati e che quindi la percezione da parte sua della complessiva somma di € 590.000,00, è indiscussa, per cui sarebbe spettato all'appellante principale allegare e provare una giustificazione causale di quei pagamenti diversa dai contratti di cui qui si discute;
in secondo luogo, con riferimento appunto alle rate in contestazione, garantite dalle cambiali girate a la carenza di documentazione lamentata da LE _2 ed effettivamente riscontrabile in relazione alla (sola) rata n. 11 è comunque
34 superata dalla succitata quietanza liberatoria del 19 gennaio 2016 che attesta il regolare adempimento (anche) dell'anzidetta rata.
In conclusione, si riscontra una notevole gravità dell'inadempimento di Pt_1 legittimante la totale perdita di fiducia dell'altro contraente nel futuro adempimento degli obblighi di conservazione, la cui violazione è ulteriormente emersa nel corso di questo grado di giudizio (si rinvia a quanto rilevato in ordine all'esecuzione dell'ordinanza di questa Corte del 19 luglio 2022). Di contro, non esistono o sono stati elisi dalla stipula dell'accordo modificativo del
6 agosto 2015 i ben più modesti inadempimenti di emergenti dal CP_1 medesimo accordo.
Di qui la piena sussistenza dei presupposti per la risoluzione dei contratti per inadempimento della ai sensi dell'art. 1564 cod. civ.. Pt_1
Altro motivo di censura proposto dall'appellante è il vizio di extrapetizione in cui il giudice di prime cure sarebbe incorso dichiarando risolti, con effetto retroattivo, tutti i contratti stipulati dalle parti, quando invece la domanda di afferiva esclusivamente all'atto di cessione crediti (e relativa CP_1 modifica) e non a quello di cessione di partecipazioni sociali.
Anche questo motivo deve essere rigettato.
E' vero che, nella formulazione testuale riportata in questa stessa sentenza, la domanda di risoluzione avanzata da fa espresso riferimento al solo CP_1
Atto di Cessione Crediti.
Tuttavia, è principio ampiamente consolidato quello secondo cui
Nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda il giudice di merito, non condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte, ha il potere – dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di non sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella esercitata. Tale ampio potere, attribuito al giudice per valutare la reale volontà della parte quale desumibile dal complessivo comportamento processuale della stessa, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità soltanto se il suo esercizio ha travalicato i predetti limiti, ovvero è insufficientemente o illogicamente motivato.
35 Cass. 11 luglio 2022 n. 21865 (v. anche Cass. 27 giugno 2024 n. 17787, Cass.
19 luglio 2021 n. 20552).
Stante la totale e giustificata perdita di fiducia di nei confronti della CP_1 controparte contrattuale, risulta evidente dagli atti di primo grado (citazioni e memorie ex art. 183 c.p.c.) la volontà dell'odierna appellata di sciogliersi da ogni vincolo contrattuale con La espressa menzione del solo contratto Pt_1 di Cessione Crediti è spiegabile con il fatto che quello di Cessione di
Partecipazioni Sociali era, per così dire, in fase di attesa, non aveva, cioè, ancora avuto neanche un principio di esecuzione (la scadenza della prima rata di pagamento era fissata, con gli accordi modificativi, al 2024) e dunque, in relazione ad esso, non era neppure configurabile un qualsiasi inadempimento dell'una o dell'altra parte.
Peraltro, la stessa LE evidenzia che “i due distinti contratti erano in realtà
“elementi” di una operazione unitaria” (pag. 93 atto di appello) e che pertanto
“la sussistenza del collegamento negoziale tra l'Atto e la Parte_3
Cessione Crediti determinava che le vicende relative alla Cessione Crediti si trasmettono/si comunicano e/o comunque influenzano le “sorti” del contratto collegato ossia l'Atto (pag. 94). Parte_3
Ma allora, in forza del collegamento negoziale, i contratti, come da noto brocardo, simul stabunt, simul cadent. La dichiarata risoluzione del contratto di
Cessione Crediti determina identica sorte del collegato Contratto di Cessione di
Partecipazioni Sociali, indipendentemente da una esplicita domanda di parte, tanto più essendo evidente, come già notato, la volontà di questa stessa parte di cessare ogni rapporto contrattuale con l'altra.
Ultimo aspetto da considerare è quello del danno derivato ad e che è CP_1 oggetto del suo appello incidentale.
Si richiama quanto già in precedenza osservato sull'intrinseca lesività dell'azione esecutiva intrapresa dal terzo giratario, indifferente ai rapporti fra debitore e primo prenditore ex artt. 21 Legge Cambiaria e 1933 cod. civ., per negare fondatezza alla tesi espressa dall'appellante con l'ultimo dei suoi motivi di impugnazione, secondo la quale, provato da parte di CP_1
l'adempimento dell'obbligazione garantita, l'azione esecutiva di _2 sarebbe stata dichiarata infondata e non potrebbe rispondere della Pt_1 somma versata da a a titolo transattivo. CP_1 _2
invece, evidenzia l'erroneità della sentenza soltanto in punto di CP_1 quantum, stante che la somma da essa versata in sede di transazione a
[...]
[...
[...] ammonta ad € 400.000,00 e non € 200.000,00, come ritenuto dal CP_9
Tribunale.
L'appello incidentale è anch'esso infondato.
E' vero che l'accordo transattivo che ha posto fine alla lite fra e CP_1 [...] prevedeva quale “prezzo” della transazione la somma di € 400.000,00, da _2 pagarsi nei modi e con le scadenze previste a pag. 3 del contratto del 6 luglio
2018 (v. allegato alla memoria 183 co. 6 n. 1 c.p.c.). E' pure vero, CP_1 come sottolinea l'appellante incidentale, che nella comparsa _2 conclusionale depositata il 5 luglio 2021, aveva dato atto che l'accordo transattivo era stato “onorato con il pagamento integrale delle rate pattuite”.
Ciò però non è sufficiente all'accoglimento dell'appello incidentale.
Non si può non notare che appare poco o punto coerente con la causa tipica della transazione la previsione di un corrispettivo superiore all'importo (circa €
377.000,00) intimato con il precetto. In sostanza, si era impegnata a CP_1 pagare pressappoco la stessa somma, spese di lite incluse, al cui pagamento sarebbe stata condannata se avesse proseguito la causa.
A parte questa perplessità, resta il fatto, decisivo, che ha CP_1 documentato il pagamento a mezzo bonifico bancario (modalità di adempimento prevista nella transazione) di soli € 200.000,00. L'appellante incidentale ha depositato tre volte le stesse ricevute di bonifico, in allegato alle memorie depositate il 28 novembre 2018 ed il 16 dicembre 2018 ed alla comparsa conclusionale depositata il 1° luglio 2021. Si tratta di bonifici effettuati il 13 luglio, il 9 agosto, il 12 settembre ed il 23 novembre del 2018.
Con essi venivano pagate le prime cinque rate in cui era frazionato il corrispettivo della transazione, l'ultima delle quali scadeva il 30 novembre
2018, appunto per complessivi € 200.000,00. Ma del pagamento delle successive quattro rate non esiste traccia e l'omissione di prova documentale è significativa con riferimento alla produzione allegata alla comparsa conclusionale del 1° luglio 2021, quando – essendo la scadenza del pagamento dell'ultima rata fissata al 28 febbraio 2019 – sarebbe stato agevole per dimostrare con altre ricevute di bonifico la corresponsione a CP_1 [...] degli ulteriori duecentomila euro che oggi chiede con l'appello incidentale. _2
L'attestazione di integrale pagamento contenuta nel succitato atto difensivo di potrà avere rilevanza nei rapporti interni fra la stessa ed _2 CP_1 ma non nei confronti di Pt_1
Va dunque respinto anche l'appello incidentale.
37 Non è fondata neppure la domanda per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. presentata da Occorre dire che quanto sopra osservato in relazione CP_1 al comportamento processuale dell'appellante principale dopo l'ordinanza di questa Corte del 19 luglio 2022 autorizza una valutazione di mala fede, oggettiva e soggettiva, di Inoltre, già nell'accordo modificativo del 6 Pt_1 agosto 2015, precisamente nel penultimo comma della clausola 3.3, la stessa dichiarava di essere in possesso delle cambiali in scadenza al 30 dicembre
2014 ed al 31 marzo 2015, quando, invece, la seconda di esse era stata girata a il 9 febbraio 2014. Tuttavia, l'appello si fonda di per sé su motivi _2 almeno in parte plausibili, soprattutto con riguardo alla questione processuale sull'art. 183 c.p.c. e sul fatto che l'affermazione del Tribunale che già in contratto le parti avevano previsto un divieto di girata appare contraddittoria con il riconoscimento, da parte dello stesso Tribunale, dell'assenza sia di una esplicita clausola in tal senso, sia del vincolo di intrasferibilità sulle cambiali, tanto che questa Corte ha condiviso la valutazione finale del primo giudice di illegittimità della girata sulla base di un obbligo di conservazione imposto non tanto dal contratto quanto dalla legge. Pertanto, non essendo l'appello promosso integralmente riconducibile ad una condotta temeraria di la Pt_1 domanda ex art. 96 c.p.c. di deve essere rigettata. CP_1
Il rigetto di entrambi gli appelli comporta soccombenza parziale reciproca delle parti, ma quella di è palesemente preponderante. Si ritiene pertanto di Pt_1 regolare le spese del grado ponendole a carico dell'appellante principale, con il temperamento della parziale compensazione per ¼..
Liquidazione in base alle tabelle di cui al D.M. n. 55 del 2014 e successivi aggiornamenti, tenendo presente lo scaglione di valore compreso fra €
2.000.000,01 ed € 4.000.000,00, dal momento che, con la propria riconvenzionale aveva richiesto la condanna della controparte al Pt_1 pagamento di € 2.100.000,00, somma cui vanno evidentemente aggiunti gli importi riconosciuti dovuti, invece, ad CP_1
Considerati il numero, la rilevanza e la complessità, processuale e sostanziale, delle questioni trattate, si liquidano compensi prossimi ai medi tabellari e, quindi, € 9.000,00 per la fase di studio, € 5000,00 per la fase introduttiva, €
11.000,00 per la trattazione ed € 14.000,00 per la fase decisionale, per un totale di € 39.000,00, su cui si opera la preannunciata compensazione parziale di 1/4.
38 Sussistono infine i presupposti per la dichiarazione sul doppio contributo in relazione ad entrambe le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa
C O N F E R M A
La sentenza n. 649/2021 del 22 novembre 2021, del Tribunale di Caltanissetta
C O N D A N N A
La a rifondere alla i ¾ delle spese del Parte_1 Controparte_1 presente grado di giudizio, che liquida, per l'intero, in complessivi €
39.000,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore degli Avv.ti Lucia Ghinelli e Savino De Toma e restando compensato l'¼ residuo.
D I C H I A R A la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di entrambe le parti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, comma 1 quater del DPR n.115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228/2012
Caltanissetta, camera di consiglio del 24 aprile 2025
Il Presidente est.
Roberto Rezzonico
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