TRIB
Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 03/02/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Il Tribunale di Padova, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, composto dai seguenti Magistrati: dr. Chiara Ilaria Bitozzi - Presidente rel- dr. Alina Rossato - Giudice - dr Luisa Bettio - Giudice - ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1836 del ruolo generale dell'anno 2024, promossa con ricorso depositato in data 11/04/2024 da
Parte_1
Ricorrente contro
Controparte_1
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del 30.01.25;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo, il ricorrente ha chiesto fosse pronunciata la separazione giudiziale da on il quale aveva contratto matrimonio a Controparte_1
ASOLO, in data 02/06/2007, con le statuizioni conseguenti.
All'udienza avanti al G.D. sono comparsi personalmente i coniugi ed è stato esperito, infruttuosamente, il tentativo di conciliazione.
Conseguentemente, il GD ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha adottato con ordinanza del 10.12.24 i provvedimenti provvisori ed urgenti e , ritenuta la causa matura per la decisione, ha disposto il rinvio della stessa ex art 473bis28 cpc all'udienza del 9.10.25.
Successivamente con istanza del 9.01.25 il procuratore del resistente depositava istanza per l'emissione immediata di sentenza non definitiva sullo status;
il GD pertanto fissava per la precisazione delle conclusioni su detta domanda l'udienza del 30.01.25 con trattazione cartolare.
A seguito di detta udienza, lette le note di trattazione scritta, il GD si riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ciò premesso, la domanda di separazione può trovare accoglimento.
Risulta infatti evidente dalle risultanze di causa e dalle deduzioni e dichiarazioni delle parti la sussistenza del presupposto della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, previsto dall'art. 151 c.c. per la separazione tra i coniugi.
La situazione appare obiettivamente priva dei contenuti minimi di reciproca affectio che devono assistere una comunione non meramente materiale, e comunque non coercibile, quale quella coniugale (Cass. Sez. 1, 8 maggio 2003 n. 6970
La causa deve essere rimessa in istruttoria per la decisione sulle restanti domande, come da separata ordinanza, riservata all'esito dell'intero giudizio la pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, Prima Sezione civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, dichiara la separazione personale tra e Parte_1 ordinando all'Ufficiale dello stato Civile del Comune Controparte_1
di ASOLO di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio n 13, parte II, serie A, anno 2016;
Dispone la prosecuzione del giudizio in ordine alle altre domande formulate, come da separata ordinanza.
Cosi deciso in Padova, nella Camera di Consiglio del 30/01/2025.
Il Presidente est.
Dr. Chiara Ilaria Bitozzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Il Tribunale di Padova, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, composto dai seguenti Magistrati: dr. Chiara Ilaria Bitozzi - Presidente rel- dr. Alina Rossato - Giudice - dr Luisa Bettio - Giudice - ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1836 del ruolo generale dell'anno 2024, promossa con ricorso depositato in data 11/04/2024 da
Parte_1
Ricorrente contro
Controparte_1
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del 30.01.25;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo, il ricorrente ha chiesto fosse pronunciata la separazione giudiziale da on il quale aveva contratto matrimonio a Controparte_1
ASOLO, in data 02/06/2007, con le statuizioni conseguenti.
All'udienza avanti al G.D. sono comparsi personalmente i coniugi ed è stato esperito, infruttuosamente, il tentativo di conciliazione.
Conseguentemente, il GD ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha adottato con ordinanza del 10.12.24 i provvedimenti provvisori ed urgenti e , ritenuta la causa matura per la decisione, ha disposto il rinvio della stessa ex art 473bis28 cpc all'udienza del 9.10.25.
Successivamente con istanza del 9.01.25 il procuratore del resistente depositava istanza per l'emissione immediata di sentenza non definitiva sullo status;
il GD pertanto fissava per la precisazione delle conclusioni su detta domanda l'udienza del 30.01.25 con trattazione cartolare.
A seguito di detta udienza, lette le note di trattazione scritta, il GD si riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ciò premesso, la domanda di separazione può trovare accoglimento.
Risulta infatti evidente dalle risultanze di causa e dalle deduzioni e dichiarazioni delle parti la sussistenza del presupposto della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, previsto dall'art. 151 c.c. per la separazione tra i coniugi.
La situazione appare obiettivamente priva dei contenuti minimi di reciproca affectio che devono assistere una comunione non meramente materiale, e comunque non coercibile, quale quella coniugale (Cass. Sez. 1, 8 maggio 2003 n. 6970
La causa deve essere rimessa in istruttoria per la decisione sulle restanti domande, come da separata ordinanza, riservata all'esito dell'intero giudizio la pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, Prima Sezione civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, dichiara la separazione personale tra e Parte_1 ordinando all'Ufficiale dello stato Civile del Comune Controparte_1
di ASOLO di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio n 13, parte II, serie A, anno 2016;
Dispone la prosecuzione del giudizio in ordine alle altre domande formulate, come da separata ordinanza.
Cosi deciso in Padova, nella Camera di Consiglio del 30/01/2025.
Il Presidente est.
Dr. Chiara Ilaria Bitozzi