Sentenza 30 aprile 2021
Ordinanza collegiale 17 gennaio 2022
Sentenza 6 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 06/05/2022, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/05/2022
N. 00725/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00710/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso r.g. n. 710 del 2020, proposto da:
- IA RI TO, rappresentata e difesa dagli Avv.ti RIgabriella Spata e RI Federica Guariglia, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ eletto presso lo studio delle predette, in Lecce alla via Zanardelli 66;
contro
- il Comune di Ostuni, non costituito in giudizio;
per l’accertamento e la declaratoria
- dell’illegittimità del silenzio tenuto dall’A.c. di Ostuni sulla diffida in data 26 febbraio 2020, trasmessa via pec e protocollata in pari data al n. 12560, con la quale la ricorrente ha chiesto la definizione della pratica di condono edilizio n. 1296/1995 presentata ex lege n. 724/1994;
e per la condanna
- del Comune di Ostuni a provvedere sulla diffida predetta e, quindi, a concludere con un provvedimento espresso il procedimento avviato con l’istanza di condono suindicata, con nomina di commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante silenzio.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Vista l’istanza di nomina di un commissario ad acta proposta dalla difesa della ricorrente con nota del 14 dicembre 2021.
Vista la sentenza di questa Sezione n. 614 del 2021.
Vista l’ordinanza di questa Sezione n. 47 del 2022.
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a.
Visti gli atti della causa.
Relatore alla camera di consiglio del 4 maggio 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
FATTO e DIRITTO
1.- Richiamata la sentenza di questa Sezione n. 614 del 30 aprile 2021.
2.- Considerato che, con nota del 14 dicembre 2021, la difesa della ricorrente deduceva quanto segue: “ Tale sentenza (la n. 614/2021, ndr) è stata notificata al Comune a mezzo pec il 4/5/2021, protocollata il 5/5 successivo al n. 28026 ed è passata in giudicato. Con atto 28.5.2021 prot. n. 7927/95 il Dirigente l’UTC ha chiesto alla ricorrente se fossero state messe in atto le prescrizioni dettate dalla Autorità di Bacino nel parere 7.8.2018 n. 8820, quindi di dare ‘atto di avvenuta messa in opera, con rispettiva documentazione grafica e fotografica al fine di definire il procedimento; e segue previo sopraluogo da parte dell’ufficio scrivente a verificare quanto realizzato’. Con nota 16.6.2021 n. 0037178, protocollata il 18/6 successivo, la ricorrente, in riscontro alla predetta nota 28.5.2021, da un lato ha evidenziato che già in data 23.1.2018 era stata trasmessa la relazione tecnica degli ing.ri A. ZZ e O. RI nella quale si illustrava l’intervento da realizzare per la prevenzione di situazioni di pericolo; intervento che era stato ritenuto corretto dall’Autorità di Bacino così come sancito nel parere 7.8.2018 n. 8820; dall’altro, dopo aver puntualizzato che le opere e gli impianti descritti nella predetta relazione non possono essere realizzati prima del rilascio della sanatoria e, quindi, prima dell’esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell’immobile ma solo a lavori conclusi, ha diffidato il Comune al rilascio del permesso di costruire, ove necessario con le prescrizioni del caso. A tale nota è stata nuovamente allegata la relazione tecnica degli ing.ri ZZ e RI. Il rilascio del permesso di costruire è stato sollecitato dalla ricorrente, a mezzo di legale di fiducia, con pec 9.7.2021. A tali solleciti non ha fatto seguito alcun atto; né l’Amm.ne ha provveduto al rimborso del contributo unificato in favore della ricorrente, di cui è condanna nella sentenza n. 614/2021. Rilevato che: - per quieto insegnamento giurisprudenziale, in assenza di un provvedimento conclusivo del procedimento, la mera comunicazione di atti endoprocedimentali, interlocutori e/o soprassessori non è idonea a superare l’inerzia della P.A. (…); - nel caso non è stato adottato un provvedimento conclusivo del procedimento e l’atto 28.5.2021 n. 7927/95 del Dirigente non ha natura provvedimentale né conclusiva del procedimento, in quanto si configura come una richiesta sostanzialmente soprassessoria/interlocutoria ”.
2.1 Considerato che, “ tutto ciò premesso e rilevato, la ricorrente ” sollecitava quindi la nomina di un commissario ad acta , già richiesta col ricorso introduttivo.
3.- Richiamata l’ordinanza di questa Sezione n. 47 del 17 gennaio 2022.
4.- Visti il parere ex art. 32 l. n. 47/1985 n. 2 del 4 aprile 2022 e il successivo provvedimento di sanatoria rilasciato dal Comune di Ostuni - Ufficio Condono Edilizio in data 2 maggio 2022, prot. n. 7299/95.
5.- Udita, all’odierna udienza, la dichiarazione con cui il difensore della ricorrente dichiarava il sopravvenuto difetto di interesse alla nomina del commissario ad acta , in ragione della completa esecuzione del dictum giurisdizionale e del rilascio dei titoli richiesti e, invece, insisteva per il pagamento delle spese di questa fase di giudizio.
6.- Ritenuto che:
- l’istanza di nomina di un commissario ad acta va dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, per quanto già esposto e comunque in conformità alla dichiarazione resa dal difensore della sig.ra TO all’odierna udienza.
- le spese di questa fase del giudizio vanno liquidate nella complessiva somma di euro 1.500,00 ( millecinquecento/00 ), essendo stata invece già disposta con la sentenza n. 614 del 2021 la rifusione della somma versata a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, pronunciando sull’istanza di nomina di un commissario ad acta già avanzata col ricorso originario e poi con successiva nota del 14 dicembre 2021, dichiara l’istanza medesima improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna il Comune di Ostuni al pagamento delle spese di questa fase del giudizio, liquidate nella complessiva somma di euro 1.500,00 ( millecinquecento/00 ), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 4 maggio 2022, con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ettore Manca | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO