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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 08/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5857/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Aratari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 5857/2022, promossa da:
l'Avv. VITTORIO PACCHIAROTTI (C.F. ), C.F._1 nato a [...], il [...], ivi residente in [...], ed elettivamente domiciliato in Genzano di Roma, Via Calabria n. 5, presso lo studio dell'Avv. Luigi Maria Antonio Avarello (C.F.
), con indirizzo telematico pec: C.F._2
Email_1
- APPELLANTE contro la sig.ra (C.F. ), nata a [...] CP_1 C.F._3
(RM), il 24.5.1945, e residente in [...];
- APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello alla sentenza n. 941/2022 emessa dal
Giudice di Pace di Velletri
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue. Parte appellante: “Voglia l'Onorevole Tribunale adito, riformare parzialmente la sentenza n. 941/22 del Giudice di Pace di Velletri, nella parte in cui stabilisce la compensazione delle spese di giudizio, stante la sua illegittimità ed ingiustizia e, per l'effetto, voglia condannare la SI.ra al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del CP_1 precedente grado di giudizio, quantificate (per quanto esposto nella premessa) in € 1.100,00 per compensi. Con vittoria di spese e compensi professionali anche del presente grado di appello.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato, l'Avv.
Vittorio Pacchiarotti ha proposto impugnazione avverso la sentenza n.
941/2022 (R.G. n. 3175/2019), emessa dal Giudice di Pace di Velletri all'esito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1115/2019 (R.G. n. 4141/2018) promosso dall'odierna appellata, avente ad oggetto il pagamento di compensi professionali maturati dal primo per prestazioni eseguite in favore della signora CP_1
In particolare, ad avviso dell'appellante, il Giudice di prime cure, nel rigettare l'opposizione di parte avversa, avrebbe dovuto, in applicazione del principio della soccombenza, condannare l'opponente al pagamento delle spese del giudizio.
Conseguentemente, ha chiesto la riforma parziale della sentenza sopra menzionata, nella parte in cui il Giudice di primo grado, pur accogliendo in toto le ragioni del creditore, decideva comunque per la compensazione delle spese di lite, senza fornire adeguata motivazione, ma limitandosi al mero richiamo della sentenza n. 77/2018 della Corte
Costituzionale.
Non si è costituita l'appellata, che, pertanto, è stata dichiarata contumace all'udienza del 20.01.2023.
Acquisito il fascicolo di primo grado, in data 17/10/2024 la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge (60+20) per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
pag. 2/9 ⃰ ⃰ ⃰⃰ ⃰ ⃰⃰ ⃰
1. L'appellante ha impugnato la sentenza n. 1115/2019 nella specifica parte in cui il Giudice di Pace di Velletri ha ritenuto ricorrere
“giusti e fondati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite ex art. 92 cpc stante l'interpretazione giurisprudenziale che demanda al giudice investito del contenzioso in via ordinaria la valutazione dei fatti e l'esigenza di prova (Cf. C. Cost. Sentenza 19 aprile 2018 n. 77, ove dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 92 secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 (misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014 n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni).”. Al riguardo, va premesso che l'art. 91, comma 1, c.p.c. fissa, relativamente alle spese di lite, il principio della soccombenza, alla stregua del quale è la parte soccombente a dover sopportare in via definitiva le spese da questa anticipate per il giudizio nonché a rimborsare le spese sostenute dalla controparte vittoriosa.
La ratio di questa previsione normativa è stata esplicitata dalla Corte costituzionale nella citata sentenza n. 77/2018, con la quale i giudici della
Consulta hanno chiarito che: “La regolamentazione delle spese processuali nel giudizio civile risponde alla regola generale victus victori fissata dall'art. 91, primo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui – ripetendo l'analoga prescrizione dell'art. 370, primo comma, del codice di procedura civile del 1865 − prevede che «il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa». Quindi la soccombenza si accompagna, di norma, alla condanna al pagamento delle spese di lite. L'alea del processo grava sulla parte soccombente perché è quella che ha dato causa alla lite non riconoscendo, o contrastando, il diritto della parte vittoriosa ovvero azionando una pretesa rivelatasi insussistente. È giusto, secondo un
pag. 3/9 principio di responsabilità, che chi è risultato essere nel torto si faccia carico, di norma, anche delle spese di lite, delle quali invece debba essere ristorata la parte vittoriosa. Questa Corte ha in proposito affermato che «il costo del processo deve essere sopportato da chi ha reso necessaria
l'attività del giudice ed ha occasionato le spese del suo svolgimento» (sentenza n. 135 del 1987).”.
Nel prosieguo della motivazione, la Suprema Corte ha, però, precisato che il principio della soccombenza nella ripartizione delle spese di lite non è da intendersi quale regola assoluta – in quanto tale insuscettibile di essere disattesa –, ben potendosene, infatti, profilare una derogabilità in presenza di elementi normativamente previsti che ne giustifichino una diversa modulazione: “Ampia quindi è la discrezionalità di cui gode il legislatore nel dettare norme processuali (ex plurimis, sentenze n. 270 del 2012, n. 446 del 2007 e n. 158 del 2003) e segnatamente nel regolamentare le spese di lite. Sicché è ben possibile – ha affermato questa Corte (sentenza n. 157 del 2014) − «una deroga all'istituto della condanna del soccombente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa, in presenza di elementi che la giustifichino
(sentenze n. 270 del 2012 e n. 196 del 1982), non essendo, quindi, indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese (sentenza n. 117 del 1999)».” (sent. 77/2018 Corte Cost.). In tal senso, va letta l'ipotesi contemplata dal secondo comma dell'art. 92 c.p.c., che riconosce al Giudice la possibilità di derogare al generale criterio di ripartizione delle spese di lite dettato dall'articolo precedente, al ricorrere di una delle seguenti circostanze: in caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata ovvero, ancora, qualora vi sia stato un mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Al verificarsi di tali ipotesi, dunque, il giudice può, sulla base di una valutazione discrezionale, ma non arbitraria, escludere totalmente la ripetizione delle spese (compensazione totale) oppure limitare l'obbligazione del soccombente al rimborso solo di una parte delle spese sostenute dalla controparte (compensazione parziale). Pertanto, tale discrezionalità attribuita al giudice attiene tanto all'an, ossia all'opportunità
pag. 4/9 della compensazione, quanto alla misura totale o parziale della stessa.
1.1 Tanto premesso in termini generali, parte appellante sostiene che, nel caso di specie, non sussisterebbero condizioni tali da giustificare una compensazione delle spese di lite, atteso l'esito vittorioso del giudizio di primo grado, nel quale il Giudice di Pace di Velletri, in accoglimento delle ragioni del creditore, aveva conseguentemente rigettato tutte le eccezioni sollevate dalla parte soccombente, condannandola, pertanto, al pagamento integrale delle somme ingiunte in fase monitoria.
Secondo la prospettazione dell'istante, infatti, il giudice di prime cure, per quanto attiene alla regolamentazione delle spese, avrebbe illegittimamente disapplicato il principio della soccombenza, non ricorrendo, nella vicenda de quo, alcuna delle tre ipotesi nominate dall'art. 92, comma 2, c.p.c.
La doglianza è fondata e l'appello merita, dunque, accoglimento.
Ebbene, nel giudizio tenutosi in primo grado, l'adito giudice ha genericamente ritenuto sussistenti “giusti e fondati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite ex art. 92 cpc…”, richiamando, a sostegno della propria decisione, la citata pronuncia del Giudice delle leggi, il quale, come anticipato, ha effettivamente dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (sent. 77/2018 Corte Cost.). Tuttavia, il significato di dette “analoghe gravi ed eccezionali ragioni” - in quanto tali, idonee a giustificare una possibile compensazione delle spese di lite al di fuori dei casi espressamente previsti dal legislatore -
, è stato chiarito nel corpo della medesima sentenza, laddove è stato puntualizzato che “contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del
pag. 5/9 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata. La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti.”.
In altri termini, ad avviso del Supremo Consesso, l'elencazione normativa delle ipotesi nelle quali è consentito al giudice di discostarsi dall'applicazione del criterio della soccombenza optando, viceversa, per la compensazione delle spese di lite, non assume carattere tassativo, rendendosi necessaria, invece, una valutazione, caso per caso, della sussistenza o meno delle specifiche circostanze che rispondono alle finalità tutelate dalla norma.
Ad analoghe considerazioni è pervenuta anche la giurisprudenza di legittimità, la quale, chiamata ad offrire una propria interpretazione della norma in parola, ha fatto proprio il ragionamento precedentemente esposto, specificando, infatti, che “Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (Cass. Civ.,
Sez. VI - II, Ordinanza n. 4696 del 18/02/2019; in senso conforme: Cass.
Civ., Sez. VI - V, Ordinanza n. 3977 del 18/02/2020).
Ne consegue che le “gravi ed eccezionali ragioni” del caso concreto,
pag. 6/9 legittimanti una statuizione sulle spese del giudizio in deroga alla regola generale della soccombenza, paiono giustificabili soltanto in presenza di circostanze “che siano analoghe a quelle tipizzate nominativamente nella norma, nel senso che devono essere di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità. Le quali ultime quindi – l'«assoluta novità della questione trattata» ed il «mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti» – hanno carattere paradigmatico e svolgono una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale.” (sent. 77/2018 Corte
Cost.).
1.2 Tornando al caso che ci occupa, appare evidente, dunque, alla luce di quanto esposto fino ad ora, che il giudice di prime cure abbia omesso di indicare le circostanze che lo hanno indotto a decidere nel senso della compensazione delle spese del giudizio, non potendosi a tal fine ritenere sufficiente il semplice richiamo alla citata sentenza del Giudice delle leggi.
In particolare, costituisce orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui “In tema di spese giudiziali, ai sensi dell'art 92 c.p.c., nella formulazione vigente "ratione temporis", le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica (nella specie, "la natura della controversia e le alterne vicende dell'iter processuale") inidonea a consentire il necessario controllo.” (Cass. Civ.,
Sez. VI - V, Ordinanza n. 22310 del 25/09/2017).
1.3 Pur tuttavia, detta rilevata omissione non consentirebbe, da sola, la riforma parziale del provvedimento impugnato auspicata dall'appellante, atteso che il vizio di nullità della sentenza di primo grado per mancanza di motivazione non rientra fra quelli, tassativamente indicati, che ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., comportano la rimessione della causa al primo giudice, dovendo il giudice del gravame, ove ritenga la sussistenza del vizio, porvi rimedio pronunciando nel merito della domanda, senza che a pag. 7/9 ciò osti il principio del doppio grado di giurisdizione, che è privo di rilevanza costituzionale (Cass. 13733/2014).
Orbene, nel caso di specie, non si rinvengono circostanze tali da giustificare, per quanto attiene alle spese di lite, una decisione che si discosti, derogandola, dalla regola generale della soccombenza, essendo stata rigettata dall'adito giudice ogni eccezione, sia in rito che in merito, sollevata dalla controparte, ed essendo invece stato pienamente confermato, in tutti i suoi punti, il decreto monitorio opposto, ivi compreso l'importo originariamente intimato, rimasto, per l'appunto, immutato a seguito della sentenza impugnata.
In definitiva, il Giudice di prime cure ha omesso di indicare quali siano state le 'gravi ed eccezionali ragioni' che abbiano nel caso concreto giustificato il provvedimento di compensazione integrale delle spese di lite adottato;
né dette ragioni si apprezzano leggendo la motivazione della sentenza impugnata. Al contrario, esaminando le argomentazioni della decisione impugnata, si capisce che, a fronte del deposito da parte dell'odierno appellante di documentazione idonea a comprovare la certezza, liquidità ed esigibilità del credito ingiunto per l'attività professionale prestata in favore della signora attestata nella congruità CP_1 anche dalla delibera del COA di Velletri, la difesa della opponente si è limitata “a ribadire una generica contestazione dell'iter procedurale, degli importi o delle richieste di pagamento in forza della mancata debenza, stante l'intervenuto pagamento in contanti senza emissione di fattura”, circostanza, quest'ultima, confortata solo da una denuncia alla Guardia di
Finanza sottoscritta dalla stessa, ritenuta dal Giudice inidonea di per sé CP_1
a provare alcunché, trattandosi di atto unilaterale della stessa parte rimasto senza riscontri.
1.4 Tanto chiarito, in accoglimento dell'appello, deve ritenersi che la sentenza impugnata vada riformata nella parte relativa alla regolazione delle spese di lite, con una pronuncia che ne sancisca la ripetizione totale a carico della parte soccombente, previa liquidazione in euro 1.100,00, come richiesto, importo congruo rispetto alle tabelle vigenti, tenuto conto dello scaglione corrispondente al valore della controversia.
pag. 8/9 L'appellava va altresì condannata a rifondere l'appellante delle spese di lite del presente grado di giudizio, da liquidarsi in dispositivo, ma con applicazione dei valori minimi dello scaglione, stante la semplicità della questione trattata e la mancata costituzione dell'appellata, escludendo, inoltre, la fase istruttoria perché non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- In accoglimento dell'appello, a parziale riforma della sentenza impugnata, condanna la signora a rifondere l'odierno CP_1 appellante delle spese di lite del primo grado di giudizio, che si liquidano in € 1.100,00;
- condanna altresì la signora al pagamento delle spese di CP_1 lite del presente grado di giudizio, determinate in € 232,00 oltre spese forfettarie ed altri oneri e accessori di legge.
Velletri, 08/01/2025
Il Giudice dott. Francesca Aratari
pag. 9/9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Aratari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 5857/2022, promossa da:
l'Avv. VITTORIO PACCHIAROTTI (C.F. ), C.F._1 nato a [...], il [...], ivi residente in [...], ed elettivamente domiciliato in Genzano di Roma, Via Calabria n. 5, presso lo studio dell'Avv. Luigi Maria Antonio Avarello (C.F.
), con indirizzo telematico pec: C.F._2
Email_1
- APPELLANTE contro la sig.ra (C.F. ), nata a [...] CP_1 C.F._3
(RM), il 24.5.1945, e residente in [...];
- APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello alla sentenza n. 941/2022 emessa dal
Giudice di Pace di Velletri
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue. Parte appellante: “Voglia l'Onorevole Tribunale adito, riformare parzialmente la sentenza n. 941/22 del Giudice di Pace di Velletri, nella parte in cui stabilisce la compensazione delle spese di giudizio, stante la sua illegittimità ed ingiustizia e, per l'effetto, voglia condannare la SI.ra al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del CP_1 precedente grado di giudizio, quantificate (per quanto esposto nella premessa) in € 1.100,00 per compensi. Con vittoria di spese e compensi professionali anche del presente grado di appello.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato, l'Avv.
Vittorio Pacchiarotti ha proposto impugnazione avverso la sentenza n.
941/2022 (R.G. n. 3175/2019), emessa dal Giudice di Pace di Velletri all'esito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1115/2019 (R.G. n. 4141/2018) promosso dall'odierna appellata, avente ad oggetto il pagamento di compensi professionali maturati dal primo per prestazioni eseguite in favore della signora CP_1
In particolare, ad avviso dell'appellante, il Giudice di prime cure, nel rigettare l'opposizione di parte avversa, avrebbe dovuto, in applicazione del principio della soccombenza, condannare l'opponente al pagamento delle spese del giudizio.
Conseguentemente, ha chiesto la riforma parziale della sentenza sopra menzionata, nella parte in cui il Giudice di primo grado, pur accogliendo in toto le ragioni del creditore, decideva comunque per la compensazione delle spese di lite, senza fornire adeguata motivazione, ma limitandosi al mero richiamo della sentenza n. 77/2018 della Corte
Costituzionale.
Non si è costituita l'appellata, che, pertanto, è stata dichiarata contumace all'udienza del 20.01.2023.
Acquisito il fascicolo di primo grado, in data 17/10/2024 la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge (60+20) per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
pag. 2/9 ⃰ ⃰ ⃰⃰ ⃰ ⃰⃰ ⃰
1. L'appellante ha impugnato la sentenza n. 1115/2019 nella specifica parte in cui il Giudice di Pace di Velletri ha ritenuto ricorrere
“giusti e fondati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite ex art. 92 cpc stante l'interpretazione giurisprudenziale che demanda al giudice investito del contenzioso in via ordinaria la valutazione dei fatti e l'esigenza di prova (Cf. C. Cost. Sentenza 19 aprile 2018 n. 77, ove dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 92 secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 (misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014 n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni).”. Al riguardo, va premesso che l'art. 91, comma 1, c.p.c. fissa, relativamente alle spese di lite, il principio della soccombenza, alla stregua del quale è la parte soccombente a dover sopportare in via definitiva le spese da questa anticipate per il giudizio nonché a rimborsare le spese sostenute dalla controparte vittoriosa.
La ratio di questa previsione normativa è stata esplicitata dalla Corte costituzionale nella citata sentenza n. 77/2018, con la quale i giudici della
Consulta hanno chiarito che: “La regolamentazione delle spese processuali nel giudizio civile risponde alla regola generale victus victori fissata dall'art. 91, primo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui – ripetendo l'analoga prescrizione dell'art. 370, primo comma, del codice di procedura civile del 1865 − prevede che «il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa». Quindi la soccombenza si accompagna, di norma, alla condanna al pagamento delle spese di lite. L'alea del processo grava sulla parte soccombente perché è quella che ha dato causa alla lite non riconoscendo, o contrastando, il diritto della parte vittoriosa ovvero azionando una pretesa rivelatasi insussistente. È giusto, secondo un
pag. 3/9 principio di responsabilità, che chi è risultato essere nel torto si faccia carico, di norma, anche delle spese di lite, delle quali invece debba essere ristorata la parte vittoriosa. Questa Corte ha in proposito affermato che «il costo del processo deve essere sopportato da chi ha reso necessaria
l'attività del giudice ed ha occasionato le spese del suo svolgimento» (sentenza n. 135 del 1987).”.
Nel prosieguo della motivazione, la Suprema Corte ha, però, precisato che il principio della soccombenza nella ripartizione delle spese di lite non è da intendersi quale regola assoluta – in quanto tale insuscettibile di essere disattesa –, ben potendosene, infatti, profilare una derogabilità in presenza di elementi normativamente previsti che ne giustifichino una diversa modulazione: “Ampia quindi è la discrezionalità di cui gode il legislatore nel dettare norme processuali (ex plurimis, sentenze n. 270 del 2012, n. 446 del 2007 e n. 158 del 2003) e segnatamente nel regolamentare le spese di lite. Sicché è ben possibile – ha affermato questa Corte (sentenza n. 157 del 2014) − «una deroga all'istituto della condanna del soccombente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa, in presenza di elementi che la giustifichino
(sentenze n. 270 del 2012 e n. 196 del 1982), non essendo, quindi, indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese (sentenza n. 117 del 1999)».” (sent. 77/2018 Corte Cost.). In tal senso, va letta l'ipotesi contemplata dal secondo comma dell'art. 92 c.p.c., che riconosce al Giudice la possibilità di derogare al generale criterio di ripartizione delle spese di lite dettato dall'articolo precedente, al ricorrere di una delle seguenti circostanze: in caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata ovvero, ancora, qualora vi sia stato un mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Al verificarsi di tali ipotesi, dunque, il giudice può, sulla base di una valutazione discrezionale, ma non arbitraria, escludere totalmente la ripetizione delle spese (compensazione totale) oppure limitare l'obbligazione del soccombente al rimborso solo di una parte delle spese sostenute dalla controparte (compensazione parziale). Pertanto, tale discrezionalità attribuita al giudice attiene tanto all'an, ossia all'opportunità
pag. 4/9 della compensazione, quanto alla misura totale o parziale della stessa.
1.1 Tanto premesso in termini generali, parte appellante sostiene che, nel caso di specie, non sussisterebbero condizioni tali da giustificare una compensazione delle spese di lite, atteso l'esito vittorioso del giudizio di primo grado, nel quale il Giudice di Pace di Velletri, in accoglimento delle ragioni del creditore, aveva conseguentemente rigettato tutte le eccezioni sollevate dalla parte soccombente, condannandola, pertanto, al pagamento integrale delle somme ingiunte in fase monitoria.
Secondo la prospettazione dell'istante, infatti, il giudice di prime cure, per quanto attiene alla regolamentazione delle spese, avrebbe illegittimamente disapplicato il principio della soccombenza, non ricorrendo, nella vicenda de quo, alcuna delle tre ipotesi nominate dall'art. 92, comma 2, c.p.c.
La doglianza è fondata e l'appello merita, dunque, accoglimento.
Ebbene, nel giudizio tenutosi in primo grado, l'adito giudice ha genericamente ritenuto sussistenti “giusti e fondati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite ex art. 92 cpc…”, richiamando, a sostegno della propria decisione, la citata pronuncia del Giudice delle leggi, il quale, come anticipato, ha effettivamente dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (sent. 77/2018 Corte Cost.). Tuttavia, il significato di dette “analoghe gravi ed eccezionali ragioni” - in quanto tali, idonee a giustificare una possibile compensazione delle spese di lite al di fuori dei casi espressamente previsti dal legislatore -
, è stato chiarito nel corpo della medesima sentenza, laddove è stato puntualizzato che “contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del
pag. 5/9 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata. La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti.”.
In altri termini, ad avviso del Supremo Consesso, l'elencazione normativa delle ipotesi nelle quali è consentito al giudice di discostarsi dall'applicazione del criterio della soccombenza optando, viceversa, per la compensazione delle spese di lite, non assume carattere tassativo, rendendosi necessaria, invece, una valutazione, caso per caso, della sussistenza o meno delle specifiche circostanze che rispondono alle finalità tutelate dalla norma.
Ad analoghe considerazioni è pervenuta anche la giurisprudenza di legittimità, la quale, chiamata ad offrire una propria interpretazione della norma in parola, ha fatto proprio il ragionamento precedentemente esposto, specificando, infatti, che “Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (Cass. Civ.,
Sez. VI - II, Ordinanza n. 4696 del 18/02/2019; in senso conforme: Cass.
Civ., Sez. VI - V, Ordinanza n. 3977 del 18/02/2020).
Ne consegue che le “gravi ed eccezionali ragioni” del caso concreto,
pag. 6/9 legittimanti una statuizione sulle spese del giudizio in deroga alla regola generale della soccombenza, paiono giustificabili soltanto in presenza di circostanze “che siano analoghe a quelle tipizzate nominativamente nella norma, nel senso che devono essere di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità. Le quali ultime quindi – l'«assoluta novità della questione trattata» ed il «mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti» – hanno carattere paradigmatico e svolgono una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale.” (sent. 77/2018 Corte
Cost.).
1.2 Tornando al caso che ci occupa, appare evidente, dunque, alla luce di quanto esposto fino ad ora, che il giudice di prime cure abbia omesso di indicare le circostanze che lo hanno indotto a decidere nel senso della compensazione delle spese del giudizio, non potendosi a tal fine ritenere sufficiente il semplice richiamo alla citata sentenza del Giudice delle leggi.
In particolare, costituisce orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui “In tema di spese giudiziali, ai sensi dell'art 92 c.p.c., nella formulazione vigente "ratione temporis", le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica (nella specie, "la natura della controversia e le alterne vicende dell'iter processuale") inidonea a consentire il necessario controllo.” (Cass. Civ.,
Sez. VI - V, Ordinanza n. 22310 del 25/09/2017).
1.3 Pur tuttavia, detta rilevata omissione non consentirebbe, da sola, la riforma parziale del provvedimento impugnato auspicata dall'appellante, atteso che il vizio di nullità della sentenza di primo grado per mancanza di motivazione non rientra fra quelli, tassativamente indicati, che ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., comportano la rimessione della causa al primo giudice, dovendo il giudice del gravame, ove ritenga la sussistenza del vizio, porvi rimedio pronunciando nel merito della domanda, senza che a pag. 7/9 ciò osti il principio del doppio grado di giurisdizione, che è privo di rilevanza costituzionale (Cass. 13733/2014).
Orbene, nel caso di specie, non si rinvengono circostanze tali da giustificare, per quanto attiene alle spese di lite, una decisione che si discosti, derogandola, dalla regola generale della soccombenza, essendo stata rigettata dall'adito giudice ogni eccezione, sia in rito che in merito, sollevata dalla controparte, ed essendo invece stato pienamente confermato, in tutti i suoi punti, il decreto monitorio opposto, ivi compreso l'importo originariamente intimato, rimasto, per l'appunto, immutato a seguito della sentenza impugnata.
In definitiva, il Giudice di prime cure ha omesso di indicare quali siano state le 'gravi ed eccezionali ragioni' che abbiano nel caso concreto giustificato il provvedimento di compensazione integrale delle spese di lite adottato;
né dette ragioni si apprezzano leggendo la motivazione della sentenza impugnata. Al contrario, esaminando le argomentazioni della decisione impugnata, si capisce che, a fronte del deposito da parte dell'odierno appellante di documentazione idonea a comprovare la certezza, liquidità ed esigibilità del credito ingiunto per l'attività professionale prestata in favore della signora attestata nella congruità CP_1 anche dalla delibera del COA di Velletri, la difesa della opponente si è limitata “a ribadire una generica contestazione dell'iter procedurale, degli importi o delle richieste di pagamento in forza della mancata debenza, stante l'intervenuto pagamento in contanti senza emissione di fattura”, circostanza, quest'ultima, confortata solo da una denuncia alla Guardia di
Finanza sottoscritta dalla stessa, ritenuta dal Giudice inidonea di per sé CP_1
a provare alcunché, trattandosi di atto unilaterale della stessa parte rimasto senza riscontri.
1.4 Tanto chiarito, in accoglimento dell'appello, deve ritenersi che la sentenza impugnata vada riformata nella parte relativa alla regolazione delle spese di lite, con una pronuncia che ne sancisca la ripetizione totale a carico della parte soccombente, previa liquidazione in euro 1.100,00, come richiesto, importo congruo rispetto alle tabelle vigenti, tenuto conto dello scaglione corrispondente al valore della controversia.
pag. 8/9 L'appellava va altresì condannata a rifondere l'appellante delle spese di lite del presente grado di giudizio, da liquidarsi in dispositivo, ma con applicazione dei valori minimi dello scaglione, stante la semplicità della questione trattata e la mancata costituzione dell'appellata, escludendo, inoltre, la fase istruttoria perché non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- In accoglimento dell'appello, a parziale riforma della sentenza impugnata, condanna la signora a rifondere l'odierno CP_1 appellante delle spese di lite del primo grado di giudizio, che si liquidano in € 1.100,00;
- condanna altresì la signora al pagamento delle spese di CP_1 lite del presente grado di giudizio, determinate in € 232,00 oltre spese forfettarie ed altri oneri e accessori di legge.
Velletri, 08/01/2025
Il Giudice dott. Francesca Aratari
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