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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 08/04/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
Sezione Civile in composizione monocratica nella persona della dr.ssa Anna Ferretti, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 2387/2024, promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
DA
(C.F./P.IVA rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Federico Ferretti del Foro di Reggio Emilia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Emilia, via Viganò n. 2, in forza di procura allegata al ricorso
PARTE OPPONENTE
CONTRO
(C.F./P.IVA ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. Manuela Benzi del Foro di Savona ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Millesimo, via Roma n. 56
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi.
CONCLUSIONI: all'udienza tenutasi in data 07.02.2025 i procuratori delle parti ha precisato le conclusioni nei seguenti termini:
Per parte opponente “RICORRE affinché il Tribunale di Savona, in funzione di Giudice dell'esecuzione, in riforma dell'ordinanza impugnata, Voglia condannare la debitrice, la signora C.F. , residente in [...] C.F._2 Costalupara n. 22, al pagamento delle spese della procedura esecutiva introdotta con ricorso ex art. 612 c.p.c., con rifusione anche delle spese del presente giudizio da determinarsi ex D.M.
44/2014. A tale scopo si chiede che gli importi siano liquidati ex art. 93 c.p.c. I comma al procuratore antistatario”;
Per parte opposta: “CHIEDE che l'Ill.mo Tribunale voglia respingere in toto la richiesta del
Signor di cui al Ricorso ex art. 616 c.p.c. e pertanto condannare il Signora Parte_1 al pagamento delle spese di lite a totale conferma dell'Ordinanza del Parte_1
Giudice dell'esecuzione Dr. Canessa del 29/02/2024 oltre a quelle relative alla presente procedura da determinarsi secondo le disposizioni del D.M. 44/2014. IN VIA
RICONVENZIONALE chiede che il Signor venga condannato al Parte_1
pagamento delle spese di lite per l'importo di € 1.400,00(millequattrocento,00) oltre a spese generali, oneri previdenziali e IVA di legge, a totale conferma dell'Ordinanza del Giudice dell'esecuzione Dr. Canessa del 29/02/2024 oltre a quelle relative alla presente procedura da determinarsi ai sensi del D.M. 44/2014
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione ex art. 616 c.p.c. ha instaurato la fase di Parte_1 merito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 co. 2 c.p.c. avverso l'ordinanza conclusiva della procedura di esecuzione forza di obblighi di fare emessa dal G.E. in data
29.02.2024 (proc. n. 644/2023 R.G.E.).
A sostegno della domanda ha esposto che:
- in data 19 settembre 2022 sottoscriveva con la sig.ra accordo di mediazione Controparte_1
ai sensi dell'art. 11, comma 3, D.Lgs. 28/2010 (docc.1-2);
- il verbale e l'accordo obbligavano alla riduzione in pristino della striscia di Controparte_1
terreno ivi richiamata, di proprietà del signor e più precisamente alla rimozione Parte_1
dello strato di cemento e dei paletti e delle strisce biancorosse ivi realizzate dalla signora, tutti meglio identificati nell'accordo allegato;
- era altresì previsto che le parti dovessero accordarsi in ordine ai tempi e alle modalità di esecuzione dell'obbligo di fare sopra descritto, ma, nonostante i ripetuti solleciti, la debitrice non dava mai inizio ai lavori, rendendosi così inadempiente rispetto agli obblighi assunti davanti all'Organismo di mediazione;
- di conseguenza, in data 27 giugno 2023, il sig. le notificava atto di precetto Parte_1
intimante l'esecuzione dell'obbligo di fare determinato nel verbale di mediazione, costituente titolo esecutivo;
- permanendo l'inerzia della debitrice, il 3 agosto 2023 depositava presso il Tribunale di Savona ricorso ex art. 612 c.p.c., chiedendo che il giudice determinasse le modalità di esecuzione (proc.
n. 644/2023 R.G.E., assegnato alla dott.ssa Angela Anna Canessa);
- la signora si costituiva in giudizio rappresentando di non aver dato esecuzione al CP_1
verbale di mediazione per ragioni asseritamente ascrivibili alla controparte;
- in occasione dell'udienza del 14 novembre 2023, in ogni caso, chiedeva al Controparte_1 giudice dell'esecuzione un termine di 15 giorni per poter dare adempimento agli obblighi previsti dal verbale di mediazione, così pacificamente riconoscendo che tali obblighi non erano stati adempiuti;
- la debitrice, dopo l'esecuzione dei lavori, depositava una relazione con la quale, di fatto, rappresentava di aver ultimato le opere di sua competenza;
- il G.E., all'esito di riserva, dichiarava con ordinanza del 29 febbraio 2024 l'estinzione del procedimento ma condannava il creditore ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della debitrice, giustificando tale soccombenza in ragione del fatto che la debitrice avrebbe dato spontanea esecuzione agli obblighi previsti dal verbale prima del deposito del ricorso ex art. 612 c.p.c.;
- detto provvedimento veniva impugnato dal sig. con ricorso ex art. 617 c.p.c. che Parte_1 sfociava, per la fase cautelare, nell'ordinanza del 12 agosto 2024, di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento opposto in punto condanna alle spese: in particolare, il giudice adito riconosceva l'obiettiva impossibilità, in capo alla signora di avere potuto CP_1
svolgere lavori che essa stessa aveva riconosciuto ab initio di non avere ancora eseguito.
Tutto ciò premesso, ha introdotto il presente giudizio di merito per Parte_1 sentire condannare la controparte “al pagamento delle spese della procedura esecutiva introdotta con ricorso ex art. 612 c.p.c.” sul presupposto che “le spese della procedura esecutiva, come recita l'art. 614 c.p.c., al termine dell'esecuzione devono essere poste a carico della debitrice, specie quando, come è avvenuto nel caso di specie, la stessa abbia riconosciuto il proprio inadempimento e dato attuazione agli obblighi previsti dal titolo solo dopo la notifica del ricorso ex art. 612 c.p.c.” (cfr. ricorso in opposizione pagg. 4 e 5).
Si è regolarmente costituita contestando in fatto e in diritto il ricorso Controparte_1
avversario e chiedendone il rigetto, con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite del procedimento esecutivo ex art. 612 c.p.c. oltre a quelle relative al presente giudizio.
Alla prima udienza il giudice, ritenuta la controversia matura per la decisione, ha inviato le parti a precisare le conclusioni e alla discussione orale ed ha quindi trattenuto la causa in decisione.
L'opposizione è solo parzialmente fondata per le ragioni di seguito esposte. Occorre innanzitutto chiarire, sotto il profilo concettuale, che appare impropria la doglianza di parte ricorrente circa l'errata ripartizione delle spese di procedura da parte del g.e., essendo la statuizione sulle spese di cui trattasi riferita a quelle di lite e non ai costi di esecuzione delle opere di rimessione in pristino.
In altre parole, il giudice dell'esecuzione ritenendo infondato il ricorso ex art. 612 c.p.c. del sig.
lo ha respinto ed ha conseguentemente statuito sulle spese processuali in ragione Parte_1
della soccombenza.
Ciò posto, sulla base del tenore complessivo del ricorso in opposizione la domanda deve essere interpretata come volta a contestare il rigetto dell'azione esecutiva ex art. 612 c.p.c. e ad ottenere una pronuncia favorevole in punto spese come effetto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere e dell'applicazione del principio della c.d. soccombenza virtuale.
Risulta infatti dagli atti dell'esecuzione n. 644/2023 R.G.E., e non è contestato, che la sig.ra abbia effettivamente provveduto alla realizzazione delle opere individuate in sede di CP_1 accordo di mediazione in epoca successiva all'instaurazione della procedura esecutiva. Sul punto, dunque, le osservazioni di parte ricorrente – recepite anche dal giudice della fase cautelare endo-esecutiva della presente opposizione – sono condivisibili. Ne consegue che la spontanea esecuzione dell'obbligo di fare per cui era stato notificato il precetto avrebbe dovuto condurre alla dichiarazione di intervenuta cessazione della materia del contendere, cui sarebbe comunque seguita una valutazione sulla c.d. soccombenza virtuale ai fini della pronuncia sulle spese di lite.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere, assorbente nel merito, non esime infatti il giudice dal doversi pronunciare sull'imputazione delle spese di causa, che deve seguire il citato criterio della soccombenza virtuale, in forza del quale le spese vanno poste a carico della parte che sarebbe risultata soccombente in caso di permanenza della lite.
Si reputa che l'indicata valutazione costituisca l'oggetto della presente indagine.
In applicazione del criterio in parola, occorre rilevare che nel caso di specie il sig. Parte_1 ha promosso l'esecuzione forzata ex art. 612 c.p.c. sul presupposto dell'inadempimento spontaneo della sig.ra la quale costituendosi ed offrendo di adempiere ha altresì CP_1
provato di avere in precedenza più volte tentato l'attuazione dell'accordo di mediazione e di avere incontrato l'ostilità e/o l'inerzia della controparte.
Come infatti riconosciuto anche dallo stesso opponente, l'accordo di mediazione prevedeva che le parti dovessero accordarsi in ordine ai tempi e alle modalità di esecuzione degli obblighi assunti (cfr. punto 3 dell'accordo allegato al ricorso sub doc. n. 2: “le parti concorderanno la data e l'ora per l'inizio dello svolgimento dei suddetti lavori di ripristino ai quali dovranno necessariamente partecipare i loro rispettivi tecnici di fiducia”).
Risulta dalla documentazione prodotta dalla parte opposta che questa si sia attivata, già in data prossima alla conclusione del procedimento di mediazione, al fine di concordare le modalità esecutive, rendendosi espressamente disponibile ad eseguire le opere e perseverando nella stessa iniziativa anche successivamente (cfr. lettera del 19 ottobre 2022 inviata dal legale della sig.ra al difensore di controparte e solleciti del 2 e 17 febbraio e del 31 maggio 2023 CP_1
– doc. nn. da 2 a 5 di parte resistente). Risulta altresì che sia stato eseguito un sopralluogo da parte dei rispettivi tecnici incaricati in vista dell'esecuzione e che le opere non siano state realizzate per il mancato accordo sulle modalità operative.
Dunque, se è pur vero che il sig. disponeva del titolo per procedere ad esecuzione Parte_1 forzata, è al contempo indubitabile che l'accordo di mediazione non prevedeva alcun termine per provvedere e che pertanto il creditore avrebbe dovuto, prima di notificare il precetto, mettere in mora il debitore, indicandogli un termine per la realizzazione delle opere (unitamente ad una proposta delle modalità attuative), solo scaduto il quale avrebbe dovuto azionare la procedura esecutiva. I generici e non documentati “solleciti” asseritamente formulati dal sig. Parte_2 non sarebbero stati comunque sufficienti a costituire in mora l'odierna resistente, la quale ha peraltro documentato di essersi più volte attivata per adempiere.
Le considerazioni che precedono consentono di ritenere nel caso di specie un'ipotesi di soccombenza reciproca, motivo per cui il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto disporre la compensazione delle spese di lite.
Le stesse valutazioni di reciproca soccombenza conducono alla compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
In parziale riforma dell'ordinanza emessa dal giudice del''esecuzione in data 29.02.2024 nella procedura esecutiva n. 644/2023 R.G.E., dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Compensa le spese del presente giudizio.
Savona, 08.04.2025 Il Giudice
Dr.ssa Anna Ferretti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
Sezione Civile in composizione monocratica nella persona della dr.ssa Anna Ferretti, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 2387/2024, promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
DA
(C.F./P.IVA rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Federico Ferretti del Foro di Reggio Emilia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Emilia, via Viganò n. 2, in forza di procura allegata al ricorso
PARTE OPPONENTE
CONTRO
(C.F./P.IVA ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. Manuela Benzi del Foro di Savona ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Millesimo, via Roma n. 56
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi.
CONCLUSIONI: all'udienza tenutasi in data 07.02.2025 i procuratori delle parti ha precisato le conclusioni nei seguenti termini:
Per parte opponente “RICORRE affinché il Tribunale di Savona, in funzione di Giudice dell'esecuzione, in riforma dell'ordinanza impugnata, Voglia condannare la debitrice, la signora C.F. , residente in [...] C.F._2 Costalupara n. 22, al pagamento delle spese della procedura esecutiva introdotta con ricorso ex art. 612 c.p.c., con rifusione anche delle spese del presente giudizio da determinarsi ex D.M.
44/2014. A tale scopo si chiede che gli importi siano liquidati ex art. 93 c.p.c. I comma al procuratore antistatario”;
Per parte opposta: “CHIEDE che l'Ill.mo Tribunale voglia respingere in toto la richiesta del
Signor di cui al Ricorso ex art. 616 c.p.c. e pertanto condannare il Signora Parte_1 al pagamento delle spese di lite a totale conferma dell'Ordinanza del Parte_1
Giudice dell'esecuzione Dr. Canessa del 29/02/2024 oltre a quelle relative alla presente procedura da determinarsi secondo le disposizioni del D.M. 44/2014. IN VIA
RICONVENZIONALE chiede che il Signor venga condannato al Parte_1
pagamento delle spese di lite per l'importo di € 1.400,00(millequattrocento,00) oltre a spese generali, oneri previdenziali e IVA di legge, a totale conferma dell'Ordinanza del Giudice dell'esecuzione Dr. Canessa del 29/02/2024 oltre a quelle relative alla presente procedura da determinarsi ai sensi del D.M. 44/2014
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione ex art. 616 c.p.c. ha instaurato la fase di Parte_1 merito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 co. 2 c.p.c. avverso l'ordinanza conclusiva della procedura di esecuzione forza di obblighi di fare emessa dal G.E. in data
29.02.2024 (proc. n. 644/2023 R.G.E.).
A sostegno della domanda ha esposto che:
- in data 19 settembre 2022 sottoscriveva con la sig.ra accordo di mediazione Controparte_1
ai sensi dell'art. 11, comma 3, D.Lgs. 28/2010 (docc.1-2);
- il verbale e l'accordo obbligavano alla riduzione in pristino della striscia di Controparte_1
terreno ivi richiamata, di proprietà del signor e più precisamente alla rimozione Parte_1
dello strato di cemento e dei paletti e delle strisce biancorosse ivi realizzate dalla signora, tutti meglio identificati nell'accordo allegato;
- era altresì previsto che le parti dovessero accordarsi in ordine ai tempi e alle modalità di esecuzione dell'obbligo di fare sopra descritto, ma, nonostante i ripetuti solleciti, la debitrice non dava mai inizio ai lavori, rendendosi così inadempiente rispetto agli obblighi assunti davanti all'Organismo di mediazione;
- di conseguenza, in data 27 giugno 2023, il sig. le notificava atto di precetto Parte_1
intimante l'esecuzione dell'obbligo di fare determinato nel verbale di mediazione, costituente titolo esecutivo;
- permanendo l'inerzia della debitrice, il 3 agosto 2023 depositava presso il Tribunale di Savona ricorso ex art. 612 c.p.c., chiedendo che il giudice determinasse le modalità di esecuzione (proc.
n. 644/2023 R.G.E., assegnato alla dott.ssa Angela Anna Canessa);
- la signora si costituiva in giudizio rappresentando di non aver dato esecuzione al CP_1
verbale di mediazione per ragioni asseritamente ascrivibili alla controparte;
- in occasione dell'udienza del 14 novembre 2023, in ogni caso, chiedeva al Controparte_1 giudice dell'esecuzione un termine di 15 giorni per poter dare adempimento agli obblighi previsti dal verbale di mediazione, così pacificamente riconoscendo che tali obblighi non erano stati adempiuti;
- la debitrice, dopo l'esecuzione dei lavori, depositava una relazione con la quale, di fatto, rappresentava di aver ultimato le opere di sua competenza;
- il G.E., all'esito di riserva, dichiarava con ordinanza del 29 febbraio 2024 l'estinzione del procedimento ma condannava il creditore ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della debitrice, giustificando tale soccombenza in ragione del fatto che la debitrice avrebbe dato spontanea esecuzione agli obblighi previsti dal verbale prima del deposito del ricorso ex art. 612 c.p.c.;
- detto provvedimento veniva impugnato dal sig. con ricorso ex art. 617 c.p.c. che Parte_1 sfociava, per la fase cautelare, nell'ordinanza del 12 agosto 2024, di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento opposto in punto condanna alle spese: in particolare, il giudice adito riconosceva l'obiettiva impossibilità, in capo alla signora di avere potuto CP_1
svolgere lavori che essa stessa aveva riconosciuto ab initio di non avere ancora eseguito.
Tutto ciò premesso, ha introdotto il presente giudizio di merito per Parte_1 sentire condannare la controparte “al pagamento delle spese della procedura esecutiva introdotta con ricorso ex art. 612 c.p.c.” sul presupposto che “le spese della procedura esecutiva, come recita l'art. 614 c.p.c., al termine dell'esecuzione devono essere poste a carico della debitrice, specie quando, come è avvenuto nel caso di specie, la stessa abbia riconosciuto il proprio inadempimento e dato attuazione agli obblighi previsti dal titolo solo dopo la notifica del ricorso ex art. 612 c.p.c.” (cfr. ricorso in opposizione pagg. 4 e 5).
Si è regolarmente costituita contestando in fatto e in diritto il ricorso Controparte_1
avversario e chiedendone il rigetto, con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite del procedimento esecutivo ex art. 612 c.p.c. oltre a quelle relative al presente giudizio.
Alla prima udienza il giudice, ritenuta la controversia matura per la decisione, ha inviato le parti a precisare le conclusioni e alla discussione orale ed ha quindi trattenuto la causa in decisione.
L'opposizione è solo parzialmente fondata per le ragioni di seguito esposte. Occorre innanzitutto chiarire, sotto il profilo concettuale, che appare impropria la doglianza di parte ricorrente circa l'errata ripartizione delle spese di procedura da parte del g.e., essendo la statuizione sulle spese di cui trattasi riferita a quelle di lite e non ai costi di esecuzione delle opere di rimessione in pristino.
In altre parole, il giudice dell'esecuzione ritenendo infondato il ricorso ex art. 612 c.p.c. del sig.
lo ha respinto ed ha conseguentemente statuito sulle spese processuali in ragione Parte_1
della soccombenza.
Ciò posto, sulla base del tenore complessivo del ricorso in opposizione la domanda deve essere interpretata come volta a contestare il rigetto dell'azione esecutiva ex art. 612 c.p.c. e ad ottenere una pronuncia favorevole in punto spese come effetto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere e dell'applicazione del principio della c.d. soccombenza virtuale.
Risulta infatti dagli atti dell'esecuzione n. 644/2023 R.G.E., e non è contestato, che la sig.ra abbia effettivamente provveduto alla realizzazione delle opere individuate in sede di CP_1 accordo di mediazione in epoca successiva all'instaurazione della procedura esecutiva. Sul punto, dunque, le osservazioni di parte ricorrente – recepite anche dal giudice della fase cautelare endo-esecutiva della presente opposizione – sono condivisibili. Ne consegue che la spontanea esecuzione dell'obbligo di fare per cui era stato notificato il precetto avrebbe dovuto condurre alla dichiarazione di intervenuta cessazione della materia del contendere, cui sarebbe comunque seguita una valutazione sulla c.d. soccombenza virtuale ai fini della pronuncia sulle spese di lite.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere, assorbente nel merito, non esime infatti il giudice dal doversi pronunciare sull'imputazione delle spese di causa, che deve seguire il citato criterio della soccombenza virtuale, in forza del quale le spese vanno poste a carico della parte che sarebbe risultata soccombente in caso di permanenza della lite.
Si reputa che l'indicata valutazione costituisca l'oggetto della presente indagine.
In applicazione del criterio in parola, occorre rilevare che nel caso di specie il sig. Parte_1 ha promosso l'esecuzione forzata ex art. 612 c.p.c. sul presupposto dell'inadempimento spontaneo della sig.ra la quale costituendosi ed offrendo di adempiere ha altresì CP_1
provato di avere in precedenza più volte tentato l'attuazione dell'accordo di mediazione e di avere incontrato l'ostilità e/o l'inerzia della controparte.
Come infatti riconosciuto anche dallo stesso opponente, l'accordo di mediazione prevedeva che le parti dovessero accordarsi in ordine ai tempi e alle modalità di esecuzione degli obblighi assunti (cfr. punto 3 dell'accordo allegato al ricorso sub doc. n. 2: “le parti concorderanno la data e l'ora per l'inizio dello svolgimento dei suddetti lavori di ripristino ai quali dovranno necessariamente partecipare i loro rispettivi tecnici di fiducia”).
Risulta dalla documentazione prodotta dalla parte opposta che questa si sia attivata, già in data prossima alla conclusione del procedimento di mediazione, al fine di concordare le modalità esecutive, rendendosi espressamente disponibile ad eseguire le opere e perseverando nella stessa iniziativa anche successivamente (cfr. lettera del 19 ottobre 2022 inviata dal legale della sig.ra al difensore di controparte e solleciti del 2 e 17 febbraio e del 31 maggio 2023 CP_1
– doc. nn. da 2 a 5 di parte resistente). Risulta altresì che sia stato eseguito un sopralluogo da parte dei rispettivi tecnici incaricati in vista dell'esecuzione e che le opere non siano state realizzate per il mancato accordo sulle modalità operative.
Dunque, se è pur vero che il sig. disponeva del titolo per procedere ad esecuzione Parte_1 forzata, è al contempo indubitabile che l'accordo di mediazione non prevedeva alcun termine per provvedere e che pertanto il creditore avrebbe dovuto, prima di notificare il precetto, mettere in mora il debitore, indicandogli un termine per la realizzazione delle opere (unitamente ad una proposta delle modalità attuative), solo scaduto il quale avrebbe dovuto azionare la procedura esecutiva. I generici e non documentati “solleciti” asseritamente formulati dal sig. Parte_2 non sarebbero stati comunque sufficienti a costituire in mora l'odierna resistente, la quale ha peraltro documentato di essersi più volte attivata per adempiere.
Le considerazioni che precedono consentono di ritenere nel caso di specie un'ipotesi di soccombenza reciproca, motivo per cui il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto disporre la compensazione delle spese di lite.
Le stesse valutazioni di reciproca soccombenza conducono alla compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
In parziale riforma dell'ordinanza emessa dal giudice del''esecuzione in data 29.02.2024 nella procedura esecutiva n. 644/2023 R.G.E., dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Compensa le spese del presente giudizio.
Savona, 08.04.2025 Il Giudice
Dr.ssa Anna Ferretti