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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/10/2025, n. 5224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5224 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12144/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 12144/2022, avente ad oggetto “azione di rivendicazione”,
promossa da:
(C.F. ,), domiciliata in CATANIA, VIALE Parte_1 C.F._1
OR NO N. 45, rappresentata e difesa dall'Avv. MASSIMILIANO SPADARO, giusta procura in atti.
ATTRICE
contro
(C.F. ), domiciliato in CATANIA, VIALE Controparte_1 C.F._2
DELLA LIBERTA' N. 140, rappresentata e difesa dall'Avv. LUCA MALERBA, giusta procura in atti.
CONVENUTA
contro pagina 1 di 10 (C.F. , (C.F. Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
) e C.F._4 Controparte_4
(P.I. ) in persona del Liquidatore e legale rappresentante pro tempore
[...] P.IVA_1
CONVENUTI CONTUMACI
contro
(P.I. Controparte_4
) in persona del Liquidatore e legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
E nei confronti di
(C.F. ), domiciliato in CATANIA, VIALE OR CP_5 C.F._5
NO N. 45, rappresentato e difeso dall'Avv. MASSIMILIANO SPADARO, giusta procura in atti.
TERZO INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.04.2025, le parti hanno concluso riportandosi integralmente ai precedenti scritti difensivi e verbali di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.).
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
, e onde sentire accertare il proprio diritto Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
di proprietà sull'immobile sito in Catania, Via Goito n. 6, acquistato dall'
[...]
con atto pubblico in Notar del 20.12.2021 e detenuto sine Controparte_4 Per_1
pagina 2 di 10 titulo dai convenuti, nonché la condanna dei convenuti al rilascio del predetto bene e al risarcimento del danno da mancata disponibilità dell'immobile.
Si è costituita in giudizio la convenuta la quale, nel resistere alla domanda Parte_1
attorea, ha spiegato domanda riconvenzionale, volta all'accertamento dell'acquisto del medesimo bene per usucapione, avendolo occupato uti domini da oltre vent'anni.
Seppur regolarmente citati, sono rimasti contumaci gli altri occupanti e CP_2 CP_3
[...]
Intervenuto volontariamente anche , marito dell'attrice e comproprietario CP_5
dell'immobile, il quale ha aderito alle domande attoree, la nell'insistere per il rigetto della Pt_1
domanda riconvenzionale della convenuta in quanto infondata, ha chiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa dell' , onde essere da Controparte_4
questi garantita per evizione nell'ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale di usucapione.
Seppur regolarmente evocato in giudizio, l'istituto è però rimasto contumace.
Non ritenuta rilevante ai fini della decisione della causa l'istruzione a mezzo della prova per testi e dell'interrogatorio formale per come articolati dalle parti e ritenuta, di converso, la causa matura per la decisione, la causa è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.04.2025
all'esito della quale, preso atto delle conclusioni come precisate dalle parti, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Conclusa la concisa esposizione dei fatti di causa, in diritto le domande di parte attrice si appalesano parzialmente fondate nei limiti di quanto di ragione.
Nel caso di specie, è stata promossa azione di rivendica ex art. 948 c.c. che, essendo finalizzata a far conseguire il bene indebitamente posseduto da altri, è tipicamente un'azione di condanna, in cui pagina 3 di 10 l'accertamento della proprietà ha funzione di fondamento della condanna al rilascio della res. L'azione di rivendicazione consente, dunque, al proprietario di ottenere la restituzione, previa dimostrazione del titolo di proprietà sul bene posseduto da altri. Ne consegue che, a fronte di una domanda di rivendicazione, la prima e fondamentale indagine che il giudice del merito deve compiere concerne l'esistenza, la validità, la rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa, e ciò a prescindere da qualsiasi eccezione del convenuto. Il titolo è, infatti, un elemento costitutivo dell'azione di rivendicazione, sicché la relativa prova deve essere fornita dall'attore (cd. probatio diabolica) e l'eventuale insussistenza deve essere rilevata dal giudice anche di ufficio.
Tale principio va tuttavia contemperato con un altro enucleato dalla Corte nomofilattica in tema di onere probatorio nell'ipotesi in cui il convenuto eccepisca e/o spieghi in via riconvenzionale domanda di usucapione del medesimo bene. In particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità,
“essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di
domanda o di eccezione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé,
alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante, il
quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal
dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un
acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia
posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. Il rigore probatorio rimane, tuttavia,
attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente,
o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei
suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere. Per contro, la mera deduzione,
da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione il cui dies a quo sia successivo al titolo del
rivendicante o di uno dei suoi danti causa, disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione
pagina 4 di 10 della precedente appartenenza, non comporta alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico
dell'attore, che a maggior ragione rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per
usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore.” (in tal senso, Cass. Civ.
14/12/2024, n.32530; in senso conforme, altresì, tra tante, Cass. Civ. 19/01/2022 n. 1569 e Cass. Civ.
18/10/2016 n.21022).
Orbene, nella fattispecie in esame – tralasciando per il momento le considerazioni in ordine all'insuscettibilità di acquisto per usucapione degli immobili destinati ad edilizia popolare, di cui si dirà
appresso – parte convenuta non ha mai contestato, bensì espressamente riconosciuto, di avere appreso l'immobile dall' (considerando l'originaria assegnazione alla madre), Controparte_4
ossia l'appartenenza del bene al medesimo dante causa dell'attrice all'epoca in cui assume di aver iniziato a possedere, sicchè si applica il contemperamento dell'onere probatorio in favore dell'attrice di cui al citato principio giurisprudenziale. Ne consegue che spetta all'attrice solamente provare di avere acquistato in forza di titolo idoneo: prova che, nel caso di specie, può certamente ritenersi raggiunta,
tenuto conto dell'atto di acquisto del 20.12.2021. Peraltro, anche laddove non dovesse ritenersi operante l'attenuazione dell'onere probatorio in capo al rivindicante, ciò non di meno parte attrice ha prodotto tutti i titoli idonei a fondare il proprio diritto di proprietà per un arco temporale ben superiore al ventennio, considerati anche i titoli di provenienza dei propri danti causa, sino all'acquisto del terreno su cui l'immobile è stato successivamente edificato dall' dilizia popolare Controparte_4 [...]
, con ciò potendo pienamente ritenersi adempiuto l'onere della “probatio diabolica” a proprio CP_4
carico.
Di contro, la domanda riconvenzionale di usucapione deve essere rigettata, in quanto infondata sotto diversi profili.
In primo luogo, è insegnamento giurisprudenziale pacifico quello secondo cui “in materia di
pagina 5 di 10 beni immobili, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 830 e 828, comma 2, c.c. , i beni del
patrimonio indisponibile di un ente pubblico non territoriale possono essere sottratti alla pubblica
destinazione soltanto nei modi stabiliti dalla legge, e quindi certamente non per effetto di usucapione
da parte di terzi, non essendo usucapibili diritti reali incompatibili con la destinazione del bene
dell'ente al soddisfacimento del bisogno primario di una casa di abitazione per cittadini non abbienti.”
(così, Cass. Civ. 12/07/2023 n. 19951; in senso conforme, anche Cass. Civ. 21/04/2023 n.10755, Cass.
Civ. 02/10/2020 n.21137). Essendo circostanza non contestata che l'immobile de quo rientri in tale categoria e non essendo altrettanto contestato che la convenuta non abbia intrapreso (né men che meno portato a termine) la procedura per il riscatto del bene, non può che escludersi a priori l'usucapibilità
dell'immobile.
Peraltro, in ogni caso la convenuta non ha dimostrato la sussistenza dei presupposti CP_1
normativi necessari ai fini di un acquisto per usucapione.
Invero, ai sensi dell'art. 1158 c.c. i presupposti per l'acquisto della proprietà a titolo di usucapione sono il possesso del bene per oltre venti anni, esercitato uti dominus ed in maniera pubblica,
pacifica e senza azioni di contrasto o interferenze da parte di terzi. In particolare, tale possesso, oltre a protrarsi per il tempo previsto dalla legge, deve essere pacifico, continuo, non interrotto, pubblico ed espressione di specifica manifestazione di dominio sulla cosa, ossia manifestazione dell'intenzione del possessore di comportarsi come il titolare del diritto reale, esercitando le corrispondenti facoltà (c.d.
animus). L'onere della rigorosa prova della ricorrenza di tali presupposti sia soggettivi che oggettivi grava sul possessore.
Nel caso di specie, i suddetti presupposti non sono stati adeguatamente dimostrati dalla
CP_1
Premesso che l'atto di assegnazione del 10.03.1966 prodotto dalla convenuta fa riferimento pagina 6 di 10 all'assegnazione in favore della madre dell'alloggio popolare sito al civico n. 2 di Parte_2
Via Goito n. 2 e non al n. 6, quale quello di cui si verte, in ogni caso, anche a volere considerare un refuso e/o l'effetto di una ricatastazione dell'immobile, è certo che la madre di parte convenuta non abbia mai avuto il “possesso” del bene, bensì solo la detenzione qualificata, conseguente alla stipula del contratto di locazione. Ne consegue il difetto di un presupposto imprescindibile ai fini dell'art. 1158
c.c., con conseguente impossibilità di configurare la fattispecie dell'usucapione.
In definitiva, dunque, deve essere accolta la domanda di “rei vindicatio” proposta da attrice ed intervenuto, e rigettata quella spiegata in via riconvenzionale dalla convenuta mirante all'accertamento dell'intervenuta usucapione del bene.
Ne consegue il diritto della e del al rilascio del bene da parte degli odierni Pt_1 CP_5
occupanti e CP_1 CP_3
Dall'accoglimento della domanda principale scaturisce l'assorbimento delle domande subordinate nei confronti dell' . Controparte_4
Non può, invece, trovare accoglimento la domanda attorea di condanna dei convenuti al risarcimento del danno da mancata disponibilità del bene.
Invero, l'attrice ha prodotto un contratto di locazione con data di inizio e fine locazione antecedenti all'acquisto dell'immobile di Via Goito, né ha dimostrato che ancora oggi conduce l'immobile in locazione e/o che versa l'importo del canone ivi indicato.
In buona sostanza, quindi, non vi è prova del paventato danno patrimoniale sofferto.
Altrettanto non meritevole di accoglimento si appalesa la domanda di condanna dei convenuti per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Invero, quanto alla posizione del convenuto contumace, difetta il presupposto della “resistenza pretestuosa” in cui potrebbe sostanziarsi l'“abuso dello strumento processuale” sanzionato dalla citata pagina 7 di 10 disposizione codicistica (così, Cass. Civ. 23/02/2021 n. 4905).
Quanto alla posizione della non può inferirsi un abuso dello strumento processuale CP_1
dalla mera infondatezza delle tesi difensive spiegate, in linea con pacifico insegnamento giurisprudenziale, secondo cui “La responsabilità aggravata ai sensi dell' art. 96 c.p.c. , comma 3, a
differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di
parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave
della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che
consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo
sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate. Inoltre, sia la mala fede che la
colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa
considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal
danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per
contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza
giuridica o la palese infondatezza dei motivi di impugnazione.” (Cass. Civ. 03/05/2022, n. 13859). Nel
caso oggetto del contendere non sembrano potersi ravvisare tali elementi soggettivi nella condotta di dei convenuti, per vero comunque nemmeno allegati da parte attrice, sicchè la relativa domanda non può trovare accoglimento.
Tuttavia, considerata la mancata partecipazione dei convenuti all'incontro di mediazione senza giustificato motivo, ai sensi dell'art. 8, comma 4-bis, D.Lgs. 28/2010 (ratione temporis applicabile), la convenuta costituita deve essere condannata al versamento all'entrata Controparte_1
del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Le spese processuali seguono la maggior soccombenza dei convenuti, sicchè Pt_1
pagina 8 di 10 e devono essere condannati al pagamento di 50% delle spese CP_1 CP_2 Controparte_6
del presente giudizio, che si liquidano – in tal misura ridotta – come in dispositivo, tenuto conto del valore indetrrminabile della domanda, al valore medio dei parametri per la fase studio, introduttiva e decisionale, ed al valore minimo per la fase istruttoria (tenuto conto dell'esiguità dell'attività istruttoria e della natura documentale della causa). Si dispone, che la metà di tale somma dovrà essere pagata in favore dell'intervenuto , mentre l'altra metà dovrà essere riconosciuta in favore dell'erario, CP_5
attesa l'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato. Il restante 50% delle spese Controparte_1
del giudizio deve essere compensato tra le parti.
Nessuna liquidazione di spese deve essere invece disposta in favore dell'
[...]
, essendo rimasto contumace e non avendo quindi sopportato Controparte_4
alcun esborso a titolo di spese processuali.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G. 12144/2022:
1) In accoglimento della domanda attorea e del terzo intervenuto, accerta il diritto di proprietà
di e avente ad oggetto dell'immobile sito in Catania, via Parte_1 CP_5
Goito 6, identificato al NCEU al foglio 28, part. 2292, sub. 41, piano 2, int. 5, scala O, e, per l'effetto, condanna ai sensi dell'art. 948 c.c. l'immediato rilascio dell'immobile per cui è
causa da parte di , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
2) Rigetta la domanda riconvenzionale della convenuta;
3) Rigetta le altre domande risarcitorie di parte attrice e del terzo intervenuto;
4) DA , e in solido tra loro, Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
al pagamento di 50% delle spese del presente giudizio, che si liquidano in tal misura ridotta pagina 9 di 10 in complessivi €.3.561,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%,
IVA e CPA, come per legge, compensando il restante 50% tra le parti. Dispone che della somma liquidata, la metà venga pagata in favore di e l'altra metà in favore CP_5
dell'Erario, attesa l'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato;
Parte_1
5) DA ai sensi dell'art. 8, comma 4-bis, D.Lgs. 28/2010 (ratione Controparte_1
temporis applicabile) al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Così deciso in Catania, il 26 ottobre 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 12144/2022, avente ad oggetto “azione di rivendicazione”,
promossa da:
(C.F. ,), domiciliata in CATANIA, VIALE Parte_1 C.F._1
OR NO N. 45, rappresentata e difesa dall'Avv. MASSIMILIANO SPADARO, giusta procura in atti.
ATTRICE
contro
(C.F. ), domiciliato in CATANIA, VIALE Controparte_1 C.F._2
DELLA LIBERTA' N. 140, rappresentata e difesa dall'Avv. LUCA MALERBA, giusta procura in atti.
CONVENUTA
contro pagina 1 di 10 (C.F. , (C.F. Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
) e C.F._4 Controparte_4
(P.I. ) in persona del Liquidatore e legale rappresentante pro tempore
[...] P.IVA_1
CONVENUTI CONTUMACI
contro
(P.I. Controparte_4
) in persona del Liquidatore e legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
E nei confronti di
(C.F. ), domiciliato in CATANIA, VIALE OR CP_5 C.F._5
NO N. 45, rappresentato e difeso dall'Avv. MASSIMILIANO SPADARO, giusta procura in atti.
TERZO INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.04.2025, le parti hanno concluso riportandosi integralmente ai precedenti scritti difensivi e verbali di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.).
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
, e onde sentire accertare il proprio diritto Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
di proprietà sull'immobile sito in Catania, Via Goito n. 6, acquistato dall'
[...]
con atto pubblico in Notar del 20.12.2021 e detenuto sine Controparte_4 Per_1
pagina 2 di 10 titulo dai convenuti, nonché la condanna dei convenuti al rilascio del predetto bene e al risarcimento del danno da mancata disponibilità dell'immobile.
Si è costituita in giudizio la convenuta la quale, nel resistere alla domanda Parte_1
attorea, ha spiegato domanda riconvenzionale, volta all'accertamento dell'acquisto del medesimo bene per usucapione, avendolo occupato uti domini da oltre vent'anni.
Seppur regolarmente citati, sono rimasti contumaci gli altri occupanti e CP_2 CP_3
[...]
Intervenuto volontariamente anche , marito dell'attrice e comproprietario CP_5
dell'immobile, il quale ha aderito alle domande attoree, la nell'insistere per il rigetto della Pt_1
domanda riconvenzionale della convenuta in quanto infondata, ha chiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa dell' , onde essere da Controparte_4
questi garantita per evizione nell'ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale di usucapione.
Seppur regolarmente evocato in giudizio, l'istituto è però rimasto contumace.
Non ritenuta rilevante ai fini della decisione della causa l'istruzione a mezzo della prova per testi e dell'interrogatorio formale per come articolati dalle parti e ritenuta, di converso, la causa matura per la decisione, la causa è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.04.2025
all'esito della quale, preso atto delle conclusioni come precisate dalle parti, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Conclusa la concisa esposizione dei fatti di causa, in diritto le domande di parte attrice si appalesano parzialmente fondate nei limiti di quanto di ragione.
Nel caso di specie, è stata promossa azione di rivendica ex art. 948 c.c. che, essendo finalizzata a far conseguire il bene indebitamente posseduto da altri, è tipicamente un'azione di condanna, in cui pagina 3 di 10 l'accertamento della proprietà ha funzione di fondamento della condanna al rilascio della res. L'azione di rivendicazione consente, dunque, al proprietario di ottenere la restituzione, previa dimostrazione del titolo di proprietà sul bene posseduto da altri. Ne consegue che, a fronte di una domanda di rivendicazione, la prima e fondamentale indagine che il giudice del merito deve compiere concerne l'esistenza, la validità, la rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa, e ciò a prescindere da qualsiasi eccezione del convenuto. Il titolo è, infatti, un elemento costitutivo dell'azione di rivendicazione, sicché la relativa prova deve essere fornita dall'attore (cd. probatio diabolica) e l'eventuale insussistenza deve essere rilevata dal giudice anche di ufficio.
Tale principio va tuttavia contemperato con un altro enucleato dalla Corte nomofilattica in tema di onere probatorio nell'ipotesi in cui il convenuto eccepisca e/o spieghi in via riconvenzionale domanda di usucapione del medesimo bene. In particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità,
“essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di
domanda o di eccezione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé,
alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante, il
quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal
dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un
acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia
posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. Il rigore probatorio rimane, tuttavia,
attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente,
o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei
suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere. Per contro, la mera deduzione,
da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione il cui dies a quo sia successivo al titolo del
rivendicante o di uno dei suoi danti causa, disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione
pagina 4 di 10 della precedente appartenenza, non comporta alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico
dell'attore, che a maggior ragione rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per
usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore.” (in tal senso, Cass. Civ.
14/12/2024, n.32530; in senso conforme, altresì, tra tante, Cass. Civ. 19/01/2022 n. 1569 e Cass. Civ.
18/10/2016 n.21022).
Orbene, nella fattispecie in esame – tralasciando per il momento le considerazioni in ordine all'insuscettibilità di acquisto per usucapione degli immobili destinati ad edilizia popolare, di cui si dirà
appresso – parte convenuta non ha mai contestato, bensì espressamente riconosciuto, di avere appreso l'immobile dall' (considerando l'originaria assegnazione alla madre), Controparte_4
ossia l'appartenenza del bene al medesimo dante causa dell'attrice all'epoca in cui assume di aver iniziato a possedere, sicchè si applica il contemperamento dell'onere probatorio in favore dell'attrice di cui al citato principio giurisprudenziale. Ne consegue che spetta all'attrice solamente provare di avere acquistato in forza di titolo idoneo: prova che, nel caso di specie, può certamente ritenersi raggiunta,
tenuto conto dell'atto di acquisto del 20.12.2021. Peraltro, anche laddove non dovesse ritenersi operante l'attenuazione dell'onere probatorio in capo al rivindicante, ciò non di meno parte attrice ha prodotto tutti i titoli idonei a fondare il proprio diritto di proprietà per un arco temporale ben superiore al ventennio, considerati anche i titoli di provenienza dei propri danti causa, sino all'acquisto del terreno su cui l'immobile è stato successivamente edificato dall' dilizia popolare Controparte_4 [...]
, con ciò potendo pienamente ritenersi adempiuto l'onere della “probatio diabolica” a proprio CP_4
carico.
Di contro, la domanda riconvenzionale di usucapione deve essere rigettata, in quanto infondata sotto diversi profili.
In primo luogo, è insegnamento giurisprudenziale pacifico quello secondo cui “in materia di
pagina 5 di 10 beni immobili, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 830 e 828, comma 2, c.c. , i beni del
patrimonio indisponibile di un ente pubblico non territoriale possono essere sottratti alla pubblica
destinazione soltanto nei modi stabiliti dalla legge, e quindi certamente non per effetto di usucapione
da parte di terzi, non essendo usucapibili diritti reali incompatibili con la destinazione del bene
dell'ente al soddisfacimento del bisogno primario di una casa di abitazione per cittadini non abbienti.”
(così, Cass. Civ. 12/07/2023 n. 19951; in senso conforme, anche Cass. Civ. 21/04/2023 n.10755, Cass.
Civ. 02/10/2020 n.21137). Essendo circostanza non contestata che l'immobile de quo rientri in tale categoria e non essendo altrettanto contestato che la convenuta non abbia intrapreso (né men che meno portato a termine) la procedura per il riscatto del bene, non può che escludersi a priori l'usucapibilità
dell'immobile.
Peraltro, in ogni caso la convenuta non ha dimostrato la sussistenza dei presupposti CP_1
normativi necessari ai fini di un acquisto per usucapione.
Invero, ai sensi dell'art. 1158 c.c. i presupposti per l'acquisto della proprietà a titolo di usucapione sono il possesso del bene per oltre venti anni, esercitato uti dominus ed in maniera pubblica,
pacifica e senza azioni di contrasto o interferenze da parte di terzi. In particolare, tale possesso, oltre a protrarsi per il tempo previsto dalla legge, deve essere pacifico, continuo, non interrotto, pubblico ed espressione di specifica manifestazione di dominio sulla cosa, ossia manifestazione dell'intenzione del possessore di comportarsi come il titolare del diritto reale, esercitando le corrispondenti facoltà (c.d.
animus). L'onere della rigorosa prova della ricorrenza di tali presupposti sia soggettivi che oggettivi grava sul possessore.
Nel caso di specie, i suddetti presupposti non sono stati adeguatamente dimostrati dalla
CP_1
Premesso che l'atto di assegnazione del 10.03.1966 prodotto dalla convenuta fa riferimento pagina 6 di 10 all'assegnazione in favore della madre dell'alloggio popolare sito al civico n. 2 di Parte_2
Via Goito n. 2 e non al n. 6, quale quello di cui si verte, in ogni caso, anche a volere considerare un refuso e/o l'effetto di una ricatastazione dell'immobile, è certo che la madre di parte convenuta non abbia mai avuto il “possesso” del bene, bensì solo la detenzione qualificata, conseguente alla stipula del contratto di locazione. Ne consegue il difetto di un presupposto imprescindibile ai fini dell'art. 1158
c.c., con conseguente impossibilità di configurare la fattispecie dell'usucapione.
In definitiva, dunque, deve essere accolta la domanda di “rei vindicatio” proposta da attrice ed intervenuto, e rigettata quella spiegata in via riconvenzionale dalla convenuta mirante all'accertamento dell'intervenuta usucapione del bene.
Ne consegue il diritto della e del al rilascio del bene da parte degli odierni Pt_1 CP_5
occupanti e CP_1 CP_3
Dall'accoglimento della domanda principale scaturisce l'assorbimento delle domande subordinate nei confronti dell' . Controparte_4
Non può, invece, trovare accoglimento la domanda attorea di condanna dei convenuti al risarcimento del danno da mancata disponibilità del bene.
Invero, l'attrice ha prodotto un contratto di locazione con data di inizio e fine locazione antecedenti all'acquisto dell'immobile di Via Goito, né ha dimostrato che ancora oggi conduce l'immobile in locazione e/o che versa l'importo del canone ivi indicato.
In buona sostanza, quindi, non vi è prova del paventato danno patrimoniale sofferto.
Altrettanto non meritevole di accoglimento si appalesa la domanda di condanna dei convenuti per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Invero, quanto alla posizione del convenuto contumace, difetta il presupposto della “resistenza pretestuosa” in cui potrebbe sostanziarsi l'“abuso dello strumento processuale” sanzionato dalla citata pagina 7 di 10 disposizione codicistica (così, Cass. Civ. 23/02/2021 n. 4905).
Quanto alla posizione della non può inferirsi un abuso dello strumento processuale CP_1
dalla mera infondatezza delle tesi difensive spiegate, in linea con pacifico insegnamento giurisprudenziale, secondo cui “La responsabilità aggravata ai sensi dell' art. 96 c.p.c. , comma 3, a
differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di
parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave
della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che
consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo
sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate. Inoltre, sia la mala fede che la
colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa
considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal
danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per
contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza
giuridica o la palese infondatezza dei motivi di impugnazione.” (Cass. Civ. 03/05/2022, n. 13859). Nel
caso oggetto del contendere non sembrano potersi ravvisare tali elementi soggettivi nella condotta di dei convenuti, per vero comunque nemmeno allegati da parte attrice, sicchè la relativa domanda non può trovare accoglimento.
Tuttavia, considerata la mancata partecipazione dei convenuti all'incontro di mediazione senza giustificato motivo, ai sensi dell'art. 8, comma 4-bis, D.Lgs. 28/2010 (ratione temporis applicabile), la convenuta costituita deve essere condannata al versamento all'entrata Controparte_1
del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Le spese processuali seguono la maggior soccombenza dei convenuti, sicchè Pt_1
pagina 8 di 10 e devono essere condannati al pagamento di 50% delle spese CP_1 CP_2 Controparte_6
del presente giudizio, che si liquidano – in tal misura ridotta – come in dispositivo, tenuto conto del valore indetrrminabile della domanda, al valore medio dei parametri per la fase studio, introduttiva e decisionale, ed al valore minimo per la fase istruttoria (tenuto conto dell'esiguità dell'attività istruttoria e della natura documentale della causa). Si dispone, che la metà di tale somma dovrà essere pagata in favore dell'intervenuto , mentre l'altra metà dovrà essere riconosciuta in favore dell'erario, CP_5
attesa l'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato. Il restante 50% delle spese Controparte_1
del giudizio deve essere compensato tra le parti.
Nessuna liquidazione di spese deve essere invece disposta in favore dell'
[...]
, essendo rimasto contumace e non avendo quindi sopportato Controparte_4
alcun esborso a titolo di spese processuali.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G. 12144/2022:
1) In accoglimento della domanda attorea e del terzo intervenuto, accerta il diritto di proprietà
di e avente ad oggetto dell'immobile sito in Catania, via Parte_1 CP_5
Goito 6, identificato al NCEU al foglio 28, part. 2292, sub. 41, piano 2, int. 5, scala O, e, per l'effetto, condanna ai sensi dell'art. 948 c.c. l'immediato rilascio dell'immobile per cui è
causa da parte di , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
2) Rigetta la domanda riconvenzionale della convenuta;
3) Rigetta le altre domande risarcitorie di parte attrice e del terzo intervenuto;
4) DA , e in solido tra loro, Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
al pagamento di 50% delle spese del presente giudizio, che si liquidano in tal misura ridotta pagina 9 di 10 in complessivi €.3.561,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%,
IVA e CPA, come per legge, compensando il restante 50% tra le parti. Dispone che della somma liquidata, la metà venga pagata in favore di e l'altra metà in favore CP_5
dell'Erario, attesa l'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato;
Parte_1
5) DA ai sensi dell'art. 8, comma 4-bis, D.Lgs. 28/2010 (ratione Controparte_1
temporis applicabile) al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Così deciso in Catania, il 26 ottobre 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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