Articolo 2790 del Codice civile
Articolo 2789Articolo 2791
Versione
19 aprile 1942
Art. 2790.

(Conservazione della cosa e spese relative).

Il creditore e' tenuto a custodire la cosa ricevuta in pegno e risponde, secondo le regole generali, della perdita e del deterioramento di essa.

Colui che ha costituito il pegno e' tenuto al rimborso delle spese occorse per la conservazione della cosa.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente