Provvedimento: […] in proposito, pure che le spese necessarie per la conservazione della cosa sono, nella previsione legislativa dell'art. 2790 comma 2 cod. civ., poste a carico non già del «debitore», bensì del «datore>>). […] Viene altresì a incidere sui termini del rapporto contrattuale corrente tra i detti soggetti attraverso la costruzione contenutistica del dovere di custodia e conservazione del bene che la norma dell'art. 2790 cod. civ. assegna appunto al creditore garantito: in via indipendente 13 5. dall'iniziativa del datore e per il caso, appunto, in cui il rischio in discorso risulti oggettivamente e sensibilmente apprezzabile. […]
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