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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 13/07/2025, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Silvana Ferriero Presidente,
Dott. Biagio Politano Consigliere rel.,
Dott. Antonio Rizzuti Consigliere, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 727/2023 R.G.A.C., trattenuta in decisione dal Consigliere Istruttore all'udienza del 2 luglio 2025, sostituita da trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo Ventura Parte_1 C.F._1
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Biella, Via C.F._2
Nazario Sauro
Appellante
E
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
), (C.F. ) e C.F._4 Controparte_3 C.F._5 CP_4
(C.F. , rappresentati e difesi dall'Avv. Nicola Cacciapuoti ((C.F.
[...] C.F._6
), elettivamente domiciliati presso il di lui studio in Napoli, Centro C.F._7
Direzionale, isola G/7
Appellati
E
(C.F.: ), in persona Controparte_5 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Tiziana Ruggiero De Bonis
1 (C.F.: ), elettivamente domiciliato presso il di lei studio in Scalea (CS) al C.F._8
Corso Mediterraneo n. 349
Appellato
E
P.IVA ), in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_6 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Boninfante (C.F. ), C.F._9 elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Auletta (SA) alla via Principi di Piemonte n. 151
Appellata
Conclusioni
Per l'Appellante : Parte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Catanzaro, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento dell'appello ed in totale riforma, per i motivi sopra esposti, della sentenza n. 784/2022 del 25/10/2022 del Tribunale di Paola, depositata in pari data, resa nella causa iscritta al n. 623/2015 R.G. Trib. Paola
1) Nel merito, in via principale: rigettare tutte le richieste di risarcimento dei danni così come formulate nell'atto di citazione avanti il Tribunale di Paola, in quanto infondate in fatto e in diritto, oltre che pretestuose e temerarie, per i motivi di cui alla narrativa del presente atto di appello, disponendo altresì la restituzione di quanto eventualmente recuperato ad oggi in forza dell'impugnata sentenza;
2) Nel merito, in subordine: accertare e dichiarare che il chiamato in causa
[...]
, in persona dell'amministratore p.t. è tenuto a manlevare il dott. Controparte_5 Pt_1
da ogni pretesa e da ogni conseguenza negativa derivante a suo carico dall'accoglimento
[...] totale o parziale delle domande proposte dai sigg.ri , , Controparte_1 Controparte_2 [...]
e CP_3 Controparte_4
3) Condannare conseguentemente, parti appellate alla rifusione delle spese di lite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c,
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e C.p.a. per entrambe le fasi del giudizio avanti il Tribunale di Paola e per il presente giudizio di appello, da distrarsi in favore del costituito procuratore antistatario, ai sensi del D.M. n. 140/2012”.
2 Per gli Appellati e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
“Piaccia al giudice adito, respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto e confermare la Sentenza n. 784/2022, emessa dal Tribunale di Paola in persona del Giudice dott.
Varrecchione e pubblicata il giorno 25.10.2022.
Vittoria di spese e competenze professionali del presente grado, con attribuzione al procuratore costituito”.
Per l'Appellato : Controparte_5
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respingere l'avverso gravame, dichiarandone
l'inammissibilità e l'infondatezza in fatto e in diritto, confermando l'impugnata Sentenza n.
784/2022, emessa dal Tribunale di Paola, con conseguente condanna del sig. al Parte_1 pagamento delle spese del presente grado di giudizio”.
Per l'Appellato Controparte_6
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, azione, eccezione e difesa disattesa, respingere l'avverso gravame, dichiarandone l'inammissibilità e l'infondatezza in fatto
e in diritto, confermando la sentenza impugnata, con conseguente condanna del sig. Parte_1 al pagamento delle spese del presente grado del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
I – Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 30 aprile 2015, Controparte_1
, e convennero in giudizio innanzi al CP_2 CP_2 Controparte_3 Controparte_4
Tribunale di Paola al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni causati Parte_1 all'appartamento di loro proprietà, sito al piano terra del “fabbricato D”, Controparte_7
, in località “Petrosa”, in Scalea (CS), alla Via Ligabue.
[...]
Gli attori dedussero che nel mese di giugno del 2014 , recatosi in detta CP_4 CP_2 località, aveva scoperto che l'immobile presentava uno stato di danneggiamento diffuso, causato da fenomeni di infiltrazioni provenienti dall'appartamento sovrastante, di proprietà del convenuto, disabitato da molti anni ed in carente stato di manutenzione, per come confermato dalla relazione tecnica di parte: in particolare, fecero presente di avere rilevato la presenza di muffa in tutti gli ambienti e sul soffitto dell'immobile, nonché di macchie di umidità presenti nelle pareti della cucina e del salone.
Si costituì invocando preliminarmente la chiamata in garanzia del Parte_1
e, nel merito, il rigetto della domanda. Controparte_7
3 A seguito di rituale evocazione in giudizio, si costituì il , che, Controparte_7
a sua volta, invocò la chiamata in garanzia della compagnia assicuratrice nel Controparte_6 merito, chiese il rigetto della domanda di manleva proposta nei suoi confronti.
Si costituì la ritualmente chiamata in causa, invocando il rigetto della Controparte_6 domanda svolta nei suoi confronti.
Istruita la causa mediante acquisizione della documentazione prodotta, prova per testi e consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale di Paola, con sentenza n. 784/2022 emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 25 ottobre 2022, così dispose:
“
1. in parziale accoglimento delle domande attrici, dichiarata la responsabilità del convenuto in ordine ai danni subiti dagli attori, condanna , a titolo di Parte_1 Parte_1 risarcimento dei danni, al pagamento in favore di , , Controparte_1 Controparte_2 [...]
e della somma di euro 5.080,57 a valori attuali;
CP_3 Controparte_4
2. rigetta la domanda di domanda di manleva, avanzata dalla parte convenuta;
3. condanna alla rifusione in favore di , , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
e delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € Controparte_3 Controparte_4
2.316,60, di cui € 2.041,60, per compensi ed € 275,00 per esborsi, oltre spese generali, I.V.A. e
Cpa come per legge;
4. condanna alla rifusione in favore del Parte_1 Controparte_5
[...
, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.041,60, di cui € 2.041,60, per compensi ed € 0,00 per esborsi, oltre spese generali, I.V.A. e Cpa come per legge;
5. compensa interamente le spese di lite tra il e il Controparte_5 terzo chiamato Controparte_6
6. pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta ”. Parte_1
Il Tribunale, in estrema sintesi, riconobbe la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. del convenuto - quale proprietario e custode dell'appartamento sito al piano superiore a quello degli attori - alla luce delle prove testimoniali escusse e della relazione di perizia del CTU nominato.
In particolare, sulla base di quest'ultima, affermò che “la causa delle infiltrazioni è da attribuire all'otturazione del foro di scarico del terrazzino dell'appartamento del di Pt_1 diametro troppo piccolo per assicurare la fuoriuscita dell'acqua”, con la conseguente condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni lamentati dagli attori.
Rigettò, infine, la domanda di manleva del convenuto nei confronti del
[...]
, non essendo emersa alcuna responsabilità in capo a quest'ultimo, con CP_7 CP_5
4 conseguente superamento dell'esame della domanda di manleva nei confronti della Controparte_6
[...]
In ultimo, il Tribunale condannò il convenuto al pagamento delle spese di lite nei confronti degli attori e del terzo chiamato.
II - Il giudizio di secondo grado
Con atto di citazione notificato il 24 aprile 2023, ha proposto appello . Parte_1
In seno all'ampio atto di gravame, l'appellante ha lamentato l'errata ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di prime cure, la mancanza di prova sui danni subiti dagli attori;
ha specificamente contestato le risultanze della CTU assumendo la superficialità dell'accertamento e la mancata valutazione della violenta grandinata abbattutasi su Scalea il 19 giugno 2014.
Si è costituita la ha eccepito l'inammissibilità dell'appello perché Controparte_6 reso in violazione dei criteri di cui all'art. 342 c.p.c., nonché, nel merito, la sua infondatezza: ha precisato, da un lato, che il danno lamentato dagli originari attori non sarebbe rientrato nella garanzia invocata dal e, dall'altro, che non aveva mai formulato alcuna CP_5 CP_5 proposta transattiva di importo superiore a quello liquidato dal giudice di prime cure: ha specificato di avere semmai effettuato una stima del danno in sede di perizia a seguito della denuncia da parte del proprio assicurato.
Anche , e , si Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 sono costituiti in giudizio contestando integralmente le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto dell'appello.
Infine, si è costituito il invocando Controparte_7 preliminarmente l'inammissibilità del gravame per violazione delle regole di cui all'art. 342 c,p.c.; ne ha eccepito, in ogni caso, l'infondatezza in fatto e in diritto.
Il Consigliere istruttore, con provvedimento del 9 ottobre 2023, ha rinviato all'udienza del
2 luglio 2025 per la rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., con assegnazione dei termini di legge per il deposito note di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e note di replica.
Nel rispetto di tanto, le parti, fatta eccezione per l'appellante, hanno depositato le note di precisazione delle conclusioni e la comparsa conclusionale.
Nessuno ha depositato memorie di replica.
All'udienza del 2 luglio 2025, il Consigliere Istruttore ha trattenuto la causa a sentenza, riservandosi di riferire al Collegio.
III – Le valutazioni della Corte
5 §1
Preliminarmente, deve essere disattesa la questione d'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata dalle parti appellate, e Controparte_7 Controparte_6
[...]
Invero, l'appello contiene una precisa critica alla decisione di primo grado, con invocazione di radicale sua rivisitazione sulla scorta della alternativa lettura della ricostruzione fattuale emersa dalla documentazione prodotta;
esso reca specifico lamento in ordine alla incertezza della causa petendi nonché l'errata conclusione a cui sarebbe giunto il CTU nella relazione depositata, posta a fondamento della decisione di responsabilità in capo all'odierno appellante dei danni lamentati.
E tanto – alla luce del principio secondo il quale “qualora l'atto d'appello denunci l'erronea valutazione, da parte del giudice di primo grado, degli elementi probatori acquisiti, è sufficiente, al fine dell'ammissibilità dell'appello, l'enunciazione dei punti sui quali si chiede al giudice di secondo grado il riesame delle risultanze istruttorie per la formulazione di un suo autonomo giudizio, non essendo necessario che l'impugnazione medesima contenga una puntuale analisi critica delle valutazioni e delle conclusioni del giudice che ha emesso la sentenza impugnata”
(Cass. Civ. Sez. III, ordinanza n. 24464 del 4/11/2020) – rende ammissibile l'appello.
§2
Viene allora in rilievo il contenuto dell'atto di impugnazione, fondato su una segmentata allegazione di circostanze in punto di fatto – relative agli accertamenti compiuti – e alla tesi secondo la quale le risultanze della CTU, poste dal primo Giudice a base della sentenza impugnata, non sarebbero idonee a individuare con certezza il nesso causale tra la cosa e il danno lamentato;
il ha poi sostenuto che l'ausiliario del Giudice, nel redigere la sua relazione, non avrebbe Pt_1 tenuto conto delle note critiche mosse dal proprio C.T.P. e non avrebbe valorizzato l'incertezza dei fatti di causa per discordanza tra quanto lamentato dagli attori e quanto emerso nel corso della istruttoria.
In definitiva, l'appellante ha censurato l'operazione ermeneutica complessiva compiuta dal
Tribunale, assumendo di essere a cospetto di un corredo fattuale inidoneo a far ritenere che i danni da infiltrazioni subiti dall'immobile degli attori derivassero da un accumulo di acqua piovana registratosi sul balconcino di sua proprietà a causa del cattivo stato di manutenzione del pozzetto di scarico.
§3
L'appello è infondato.
6 Mette conto osservare, a titolo di necessaria premessa, che viene in rilievo l'incontestata operatività del dettato dell'art. 2051 c.c., norma che legittima la dichiarazione di responsabilità per i danni subiti da cosa in custodia e che postula, ontologicamente, la sussistenza di un rapporto di custodia della res e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 29 luglio 2016 n. 15761).
Ne discende che per l'integrazione della responsabilità è sufficiente che dalla cosa in custodia sia stato cagionato il danno – rilevando solo il dato oggettivo della sua derivazione causale dalla cosa – non occorrendo l'accertamento della diligenza del custode nell'esercizio del suo potere sul bene.
Conseguentemente, il danneggiato ha solo l'onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e il danno;
di contro, spetta al custode provare che il danno non sia stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito.
Si è a cospetto di ipotesi di responsabilità oggettiva (ex multis, Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 8 luglio 2024, n. 18518) con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno.
Così sul punto la Suprema Corte: “Ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che
l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente
e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare
l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento.” (Cass. Civ. Sez. III, 9 maggio 2024, n. 12760).
Merita poi di essere considerato – con specifico riferimento al danno provocato, come nel caso di specie – che la giurisprudenza di legittimità ritiene sufficiente ai fini della prova del nesso causale proprio del danno da infiltrazione d'acqua l'accertamento che le stesse originino da appartamento soprastante a quello del soggetto danneggiato, rimanendo, invece, irrilevante l'esatta individuazione della loro causa, “essendo elemento che non attiene alla struttura del fatto illecito di cui all'art. 2051c.c. – che risulta già perfezionato – ma, soltanto alla prova liberatoria del fortuito” (cfr. Cass. Civ. Sez, III, 11 gennaio 2005, n. 376; id. 31 gennaio 2018, n. 2332).
7 Tanto posto, deve mettersi in evidenza che nel caso in esame il Giudice di prime cure ravvisò la responsabilità esclusiva dell'odierno appellante sul presupposto che le infiltrazioni nell'appartamento degli attori fossero state provocate dal vizio riscontrato nell'abitazione posta al piano superiore – di proprietà del – e consistito nell'occlusione del sottodimensionato tubo Pt_1 di scarico del balcone;
occlusione dovuta alla presenza di fogliame e detriti accumulatisi per mancanza di manutenzione.
Secondo quanto è dato leggere nella motivazione della sentenza impugnata, a queste conclusioni il Tribunale giunse sulla base delle dichiarazioni testimoniali raccolte e “… alla luce di quanto accertato dal CTU … Invero, risulta accertato dal CTU che la causa delle infiltrazioni
è da attribuire all'otturazione del foro di scarico del terrazzino dell'appartamento del di Pt_1 diametro troppo piccolo per assicurare la fuoriuscita dell'acqua ” (cfr. sentenza, pag. 9).
Le critiche mosse dall'appellante non appaiono utili a dimostrare l'erroneità della conclusione raggiuta dal primo Giudice, posto che si scontrano con quanto emerso dagli atti.
Escluso che dalle piccole imprecisioni cronologiche legate alla data di accertamento dei fatti possa derivare un corredo circostanziale idoneo a negare veridicità a quanto concordemente ricostruito da tutti i testimoni ascoltati, viene in primo luogo in rilievo quanto evidenziato dal CTU.
“L'individuazione dei danni subiti si è resa possibile unicamente esaminando il fascicolo di parte attrice ed in particolare la perizia tecnica del consulente di parte Ing. ove vi Persona_1
è la descrizione dei danni con le foto allegate. Ciò in quanto allo stato attuale i danni sono stati riparati infatti dai sopralluoghi effettuati presso l'immobile oggetto di causa non vi è traccia di danni sull'appartamento in questione […]”.
Queste le considerazioni conclusive nella ricostruzione operata dal CTU:
“I danni, esaminando le foto allegate alla perizia di cui sopra, sono dovuti a fenomeni di infiltrazione di acqua che hanno causato presenza di muffa su tutte le pareti e soffitti dei vari ambienti e sugli elettrodomestici ed hanno, inoltre, provocato screpolature degli intonaci esistenti.
Le infiltrazioni di acqua esaminando scrupolosamente la documentazione presente sui fascicoli di causa e soprattutto verificando lo stato dei luoghi, durante i due sopralluoghi effettuati, non sono state causate né dalla copertura sovrastante l'appartamento del signor né dalla rottura Pt_1 di eventuali tubazioni dell'impianto idrico di detto appartamento.
La causa di dette infiltrazioni, escludendo quanto sopra specificato, è da attribuire all'otturazione del foro di scarico del terrazzino dell'appartamento del Signor di diametro troppo Pt_1 piccolo per assicurare la fuoriuscita dell'acqua (cfr. allegato n. 2 foto n. 9).
8 L'acqua che ha ristagnato sicuramente per parecchio tempo sul terrazzino, a causa Parte dell'otturamento del foro di scarico, è penetrata all'interno dell'appartamento del Signor
tramite il balcone esistente e di conseguenza nell'appartamento sottostante arrecando i
[...] danni sopra specificati.
A dimostrazione di ciò lo stato in cui versa l'intonaco sia interno che esterno dei muretti del suddetto terrazzino e di parte della parete esterna dell'appartamento con la screpolatura totale della pitturazione e dell'intonaco superficiale (cfr. allegato n. 3 foto n. 11).
Si è arrivati a tale conclusione sia perché i danni causati hanno interessato tutti gli ambienti e non parte di essi e tutto quanto presente nell'appartamento (mobilio ed altro) e sia per l'esclusione delle altre cause che avrebbero potuto provocare infiltrazioni di acqua il tutto confermato dallo stato attuale dei luoghi e da come si presenta l'appartamento del Signor disabitato da Pt_1 parecchi anni.
L'otturazione del foro di scarico che ha dato origine a quanto causato è potuta avvenire per diversi motivi.
In primo luogo, come già affermato in precedenza, il diametro del foro troppo piccolo per assicurare il normale deflusso delle acque soprattutto in considerazione del fatto che trattasi di un appartamento disabitato senza manutenzione. A conferma di ciò infatti si è riscontrato durante il primo sopralluogo che il terrazzino in oggetto era pieno di immondizia (aghi di pino, screpolature di intonaci) con il foro di scarico parzialmente ostruito (cfr. allegato n. 3 foto n. 9 e
10).
Oltre a ciò c'è da segnalare la presenza nelle immediate vicinanze dell'appartamento di alberi di pino di alto fusto e di altri alberi che con la presenza di vento riversano parte delle loro foglie sul terrazzino.
Altro aspetto da non sottovalutare è la maggior quantità di acqua che si riversa sul terrazzino a causa della mancanza di canali di gronda (cfr. allegato n. 3 foto n. 12) che raccolgano e convogliano le acque piovane provenienti dalla copertura.
Inoltre ad aggravare il tutto il fatto che gli eventi temporaleschi che accadano adesso hanno un'intensità molto più forte rispetto al passato.
Oltre a tutto quanto sopra illustrato si segnala, come accertato durante i sopralluoghi effettuati, che sull'intera facciata dell'immobile interessato i terrazzini che hanno le stesse caratteristiche di quello in oggetto sono stati coperti con materiale leggero per limitare la quantità di acqua che si riversa sullo stesso, mentre alcuni di quelli senza copertura hanno un foro di scarico di diametro più grande rispetto a quello del terrazzino in oggetto (cfr. allegato n. 3 foto n. 13 e 14).”
9 Non si rinvengono anomalie nella ricostruzione compiuta dal CTU: l'iter motivazionale esposto dal consulente tecnico risulta specifico e fondato su un'idonea attività di indagine – pur essendo quest'ultima rivelatasi complessa a causa della ristrutturazione dell'appartamento danneggiato e del tempo trascorso – si ché l'individuazione della causa delle infiltrazioni dalla mancata manutenzione del balcone, quale ipotesi più probabile, appare conclusione sorretta da un adeguato ragionamento logico e da un positivamente valutabile accertamento di carattere tecnico.
A fronte dei dati empirici evidenziati dal consulente e dal narrato dei testimoni, che hanno dichiarato di aver notato il gocciolamento nell'acqua proveniente dall'appartamento e dal balconcino del (si veda la deposizione del teste “... vidi che l'acqua Pt_1 Testimone_1 gocciolava dal piano superiore”), l'alternativa ricostruzione sostenuta dalla parte appellante – ora tesa a valorizzare l'eccezionale grandinata verificatasi il 14 giugno 2019 e della quale non vi è traccia in atti, ora invece funzionale ad mettere in evidenza come la sussistenza di nuovi infissi apposti sul balconcino valesse ad escludere ogni forma di infiltrazione – non appare confortata da alcun dato effettivo tale da incrinare il ragionamento svolto dal giudice di primo grado sulla scorta dell'elaborato tecnico acquisito.
Immune da censure allora, si profila la decisione resa dal giudice di prime cure destinata a ritenersi resistente alle generiche ed improvate critiche della parte appellante.
Alla luce dei rilievi svolti l'appello deve essere rigettato.
§4
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, applicazione dei parametri minimi previsti dai D.M. 55/2014 e 147/2022, causa di valore ricompreso sino ad euro 5.200, esclusione della fase istruttoria non tenuta.
Stante l'esito della decisione, occorre dare atto della ricorrenza dei presupposti processuali per imporre all'appellante il pagamento di un ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002 pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 784/202 emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Parte_1 in data 25 ottobre 2022, non notificata, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 [...]
e che liquida in € 1.984 oltre CP_2 Controparte_3 Controparte_4
10 rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
3. condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_7
in persona dell'amministratore l.r.p.t., che liquida in € 1.984 oltre
[...] rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA;
4. condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_6 in persona dell'amministratore l.r.p.t., che liquida in € 1.984 oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA;
5. dà atto che ricorrono i presupposti per imporre all'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto in data 11 luglio 2025
Il Consigliere est. La Presidente
Dott. Biagio Politano Dott.ssa Silvana Ferriero
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