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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 01/04/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1251/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Bordiga, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1251/2018 promossa da:
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...], C.F. Parte_1
, anche nella sua qualità di figlio e unico erede di , C.F._1 Persona_1
, nato in [...] il [...] e deceduto in Cagliari il C.F._2
09.06.2020, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Tolu in forza di procura speciale stesa in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 16.7.2019, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Oristano, Piazza Roma - Galleria Porcella 4
ATTORE
e
, nata a [...] il [...], C.F. CP_1 C.F._3 [...]
nata a [...] il [...], C.F. Controparte_2 C.F._4 CP_3
, nato a [...] [...] C.F. , , nato
[...] C.F._5 CP_4
a Oristano 29.08.1978, C.F. , , nata Scano di C.F._6 Controparte_5
pagina 1 di 15 il 26.10.1937, C.F. nata CP_6 C.F._7 Controparte_7
Oristano 06.10.1975, C.F. , nata C.F._8 Controparte_8
a Scano Montiferro il 02.06.1924, C.F. , , nato a [...] C.F._9 CP_9
Montiferro 31.12.1951, C.F. , , nato a C.F._10 Controparte_10
Scano Montiferro il 20.04.1955, C.F. , , nato a [...] C.F._11 CP_11
Montiferro il 11.12.1964 C.F. , nata a Le Bourge O C.F._12 CP_12
Oisans (Francia) il 09.12.1958, C.F. , nata a [...] C.F._13 CP_13
Montiferro il 24.12.1989 C.F. , , nato a Scano C.F._14 CP_14
Montiferro il 25.07.1994, C.F. nata a [...] C.F._15 CP_15
Montiferro il 14.01.1992 C.F. , , C.F._16 Controparte_16
nata a [...] il [...], C.F. , C.F._17 [...]
nato a [...] il [...], C.F. , CP_17 C.F._18 [...]
, nata a [...] il [...], C.F. , nata a CP_18 C.F._19 CP_19
Monastir il 08.12.1942, C.F. , , nato a [...] il C.F._20 Controparte_20
31.07.1973, C.F. nato a [...] il [...], C.F._21 Parte_2
C.F. , , nata a [...] il C.F._22 Parte_3
21.09.1957, C.F. , , nata a Piacenza il 26.12.1940 C.F._23 Parte_4
C.F. , , nato a [...] il [...], C.F. C.F._24 Parte_5
, nata a Fiorenzuola D'Arda il C.F._25 Parte_6
17.11.1965 C.F. , , nato a [...] il C.F._26 Parte_7
01.03.1947 C.F. , nato a [...] il C.F._27 Parte_8
06.01.1960 C.F. , nato a [...] il C.F._28 Parte_9
13.02.1930, C.F. nato a [...] il [...], C.F. C.F._29 Parte_10
pagina 2 di 15 , nato a [...] il [...], C.F. C.F._30 Parte_11
, , nata a [...] il [...], C.F._31 Parte_12
C.F. , , nato a [...] il [...], C.F. C.F._32 Parte_13
, , nata a [...] il C.F._33 Parte_14
23.07.1943, C.F. , , nata a [...] il C.F._34 Parte_15
25.11.1958, C.F. , C.F._35 Parte_16
nata a [...] il [...], C.F. C.F._36 Parte_17
nato a [...] il [...], C.F. ,
[...] C.F._37 Parte_18
, nato a Oristano il 26.04.1950, C.F. ,
[...] C.F._38 Pt_19
, nato a [...] il [...], C.F. ,
[...] C.F._39 [...]
, nata a [...] [...], C.F. , Parte_20 C.F._40 [...]
nato a [...] il [...], C.F. , Parte_21 C.F._41 Pt_22
, nata a [...] il [...], C.F. ,
[...] C.F._42 Parte_23
, nata a [...] il [...], C.F.
[...] C.F._43 Pt_24
nato a [...] il [...], C.F. ,
[...] C.F._44 [...]
nato a [...] il [...], C.F. Parte_25
, , nata a Oristano il 29.06.1960, C.F. C.F._45 Parte_26
, , nata a [...] il [...], C.F. C.F._46 Parte_27
, , nata a Scano Montiferro il 22.10.1958 C.F. C.F._47 CP_21
, , nata a [...] il [...], C.F. C.F._48 Controparte_22
, , nata a [...] il [...], C.F._49 Controparte_23
C.F. , , nata a [...] il15.05.1969, C.F. C.F._50 CP_24
, , nato Scano di Montiferro il 12.06.1936, C.F._51 Controparte_25
pagina 3 di 15 C.F. , , nato Scano di Montiferro il C.F._52 Controparte_26
09.04.1939, C.F. , , nato a Oristano il 14.07.1966, C.F._53 CP_27
C.F. , , nata a Scano Montiferro il C.F._54 Controparte_28
25.05.1937, C.F. , , nata a Oristano il C.F._55 Controparte_29
01.12.1967, C.F. , , nata a [...] il [...], C.F. C.F._56 CP_30
, , nato a [...] il [...], C.F. C.F._57 Controparte_31
, , nato a Scano Montiferro il 07.02.1950, C.F. C.F._58 CP_32
, , nata a [...] il C.F._59 Controparte_33
30.05.1954, C.F. , nata Scano C.F._60 Controparte_34
di Montiferro 02.08.1931, , , nata a [...] il CodiceFiscale_61 CP_35
23.04.1933, C.F. , nata a [...] [...], C.F. C.F._62 CP_36
Parte
, , nata a Cagliari il 27.12.1961 C.F. C.F._63 CP_37
, , nato a [...] il [...], C.F. C.F._64 Parte_9
, nata a [...] il [...], C.F. C.F._65 CP_38
, , nata a [...] il [...], C.F. C.F._66 Parte_20
, , nato a [...] il [...], C.F. C.F._67 CP_39
, , nata a Cagliari il 31.07.1962, C.F. , C.F._68 CP_40 C.F._69
, nato a Cagliari il 16.09.1964, C.F. , , CP_41 C.F._70 CP_42
residente in [...], nato Oristano il 14.08.1963, C.F. CP_39
, nata Scano di il 25.02.1936, C.F. C.F._71 CP_28 CP_6
, nata Oristano il 27.06.1960, C.F. C.F._72 Controparte_43
, nato a [...] il [...], C.F. C.F._73 CP_44
, nato Scano di il 07.07.1939 C.F._74 Controparte_45 CP_6
pagina 4 di 15 C.F. , , nata a Cagliari 30.11.1931, C.F. C.F._75 CP_46
, , nato a [...] il [...], C.F. C.F._76 CP_47
, , nato a Cagliari il 13.10.1957, C.F. C.F._77 CP_48
, nato a [...] il [...], C.F. C.F._78 CP_49
, , nata a [...] il [...], C.F. C.F._79 CP_50
, , nato a [...] il [...], C.F._80 Controparte_51
C.F. , nato Scano di il C.F._81 Controparte_52 CP_6
18.04.1953, C.F. , , nata a Scano di C.F._82 CP_53 CP_16
Montiferro il 11.05.1960, C.F. , , nata a [...] C.F._83 CP_54
Montiferro il 07.02.1932, C.F. , , nato Sassari il C.F._84 Controparte_55
30.10.1956, C.F. , nata a [...] C.F._85 Controparte_7
Montiferro il 01.03.1941, C.F. , , nata a [...] C.F._86 CP_56
Montiferro il 14.02.1938, C.F. , , nata a C.F._87 Controparte_57
Oristano il 11.08.1972, C.F. , , nata Scano di C.F._88 CP_58
il 15.12.1934, C.F. , nonché CP_6 C.F._89 Controparte_59
, , FU
[...] CP_7 Controparte_60 Controparte_61
, nata il Scano Montiferro il 07.04.1888, FU Parte_11 Controparte_62
, nata a Scano Montiferro il 13.08.1879, FU Parte_11 Controparte_63
/ FU , CP_10 CP_64 Controparte_65 Pt_9 [...]
FU , FU , CP_66 Parte_11 CP_67 Persona_2 [...]
nato a [...] il [...], , CP_68 Controparte_69
nato Scano di Montiferro il 02.12.1922, FU , Controparte_70 Pt_1 Pt_1
FU Controparte_71 Pt_9
pagina 5 di 15 CONVENUTI – CONTUMACI
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
A) Dichiarare nato in [...] il [...] C.F. Persona_1 C.F._2
e deceduto in Cagliari il 09.06.2020 e/o per esso, in qualità di suo unico erede ed avente causa,
, nato a [...] il [...] ivi residente in [...] C.F. Parte_1
, proprietario per intervenuta usucapione ultraventennale dei seguenti C.F._1
terreni tutti siti in territorio di Scano Montiferro: Loc. Teppera Foglio n.2 mappali 279, 280,
322, 332, 275, 336, 334, 217, 214, 213, 273, 211, 209, 208, 207, 198, 165, 166, 167, 212, 215,
380, 382, 376, 131, 128, 378, 164, 158, 159, 372, 374; Località Morrosu Foglio 3 mappale 77,
76; Località Su Sueredu Foglio 53 mappale 52; Località Ladaralzos Foglio 27 mappale 50, 51,
664; Località Sa Tinta Ruggia Foglio 49 mappale 12; Località Abbadigu Foglio 40 particella
159. In subordine dichiarare lo stesso proprietario ex art. 1158 c.c. per avere Parte_1
unito il possesso esercitato in vita dal defunto padre al proprio esercitato successivamente alla sua morte sui beni immobili.
A 1) In subordine della domanda sopra avanzata in relazione esclusivamente agli immobili distinti al NTC al Foglio 27, mappali 50 e 664 Località Abbadigu, dichiarare l'attore, proprietario per intervenuta usucapione ultraventennale dei citati fondi distinti sui quali insiste e grava una servitu prediale coattiva di scarico interrata di cui alla trascrizione 02.101.2018
Registro particolare 10, registro generale 10. Pubblico ufficiale Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna rep. 5256/2017 del 19.10.2017- atto amministrativo servitu coattiva;
B) Ordinare alla Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari di provvedere alla immediata trascrizione della sentenza;
C) In ipotesi di mancata costituzione dei convenuti o di loro adesione alla richiesta di usucapione, si formula sin d'ora espressa rinuncia alle spese processuali”.
FATTO E DIRITTO
pagina 6 di 15 , con atto di citazione datato 28.08.2018, ha citato in giudizio i convenuti elencati Persona_1 nel menzionato atto introduttivo, al fine di richiedere la dichiarazione dell'acquisto della proprietà in suo favore, ex art. 1158 c.c., dei beni immobili siti in territorio di Scano di
Montiferro censiti come segue:
− Foglio 2 (Località Teppera) mappali 279, 280, 322, 332, 275, 336, 334, 328, 217, 214,
213, 273, 211, 209, 208, 207, 198, 165, 166, 167, 212, 215, 380, 382, 376, 131, 128, 378,
164, 158, 159, 372, 374; Foglio 3 (Località Morrosu) mappale 77, 76;
− Foglio 53 (Località Su Sueredu) mappale 52;
− Foglio 27 (Località Ladaralzos) mappale 50, 51, 664;
− Foglio 49 (Località Sa Tinta Ruggia) mappale 12;
− Foglio 40 (Località Abbadigu) particella 159.
In particolare, l'attore ha dedotto che tali terreni erano da lui posseduti da oltre vent'anni in modo pacifico senza che nessuno avesse mai contestato il suo possesso con azioni giudiziarie o rivendicato gli immobili.
L ha rappresentato di aver goduto degli immobili sopra identificati nella località Per_1
“Teppera” per l'allevamento del bestiame, realizzando un fienile, una stalla aperta, erbai e costruendovi un pozzo nei primi anni 90'; anche nella località “Morrosu” ha dedotto di svolgere la medesima attività di pascolo essendo presente un ricovero per gli animali ed il fienile nonché di aver provveduto alla coltivazione degli erbai, costruendovi un pozzo e realizzandovi un piccolo vano appoggio.
Quanto ai terreni siti in località “Su Sueredu”, ha rappresentato che essi erano destinati a bosco e pascolo che egli curava da oltre vent'anni anche tramite incarichi affidati a terzi per il taglio della legna e occupandosi dell'attività amministrativa per il piano di rimboschimento con l'
[...]
. In merito ai terreni siti in località “Sa Tinta Ruggia” ha affermato che anch'essi erano CP_72 adibiti a bosco e se ne occupava nel medesimo modo;
i terreni in località “Ladaralzos” erano tutti adibiti a pascolo, mentre quelli in località “Abbadigu” erano adibiti a bosco e a oliveto, sempre curati da lui personalmente e tramite terzi.
In data 16.7.2019, a seguito di rinuncia al mandato del precedente difensore, si è costituito nell'interesse dell' l'Avv. Alessandro Tolu. Per_1
All'esito delle ricerche effettuate presso gli uffici del Catasto e della Conservatoria RRII e della accertata impossibilita di identificazione di taluni dei legittimati passivi, anche avuto riguardo pagina 7 di 15 all'elevato numero delle notificazioni ancora da eseguire nei confronti dei soggetti identificati o nei cui confronti era comunque necessario provvedere alla rinnovazione della notificazione,
l'attore ha in corso di causa promosso con autonomo ricorso il procedimento n. 2074/2019 V.G. davanti al Tribunale di Oristano al fine di richiedere l'autorizzazione alla notificazione dell'atto per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.
Nell'ambito di detto procedimento Il Presidente del Tribunale con decreto del 27.02.2020 ha autorizzato la notificazione ex art. 150 c.p.c. con pubblicazione per estratto nella Gazzetta
Ufficiale e nel esclusivamente per i soggetti non identificati ne identificabili di CP_73
seguito indicati: di Antioco/Antonio; di;
CP_59 Controparte_74 Pt_1 CP_64
/ fu;
fu o
[...] Controparte_65 Pt_9 Controparte_75 Parte_11 [...]
fu ; fu;
fu Persona_3 Parte_11 CP_67 Persona_2 Controparte_76
; fu;
fu ; Pt_9 Controparte_62 Parte_11 Controparte_61 Parte_11 [...]
nato Scano Montiferro 29.02.1920; , nato Scano Montiferro CP_68 Controparte_69
02.12.1922; fu Controparte_63 CP_10
In data 09.06.2020 è deceduto in Cagliari l'attore , lasciando a succedergli per Persona_1 legge l'unico figlio , odierno attore, poiché la coniuge dell'originario attore ha Parte_1 rinunciato all'eredità.
si è costituito nel presente giudizio con atto di costituzione in giudizio e Parte_1 prosecuzione e/o intervento del 06.11.2020 confermando integralmente il contenuto dell'atto di citazione e degli atti successivi.
All'udienza del 25.03.2021 l'attore ha dato atto della regolare notificazione eseguite ex art. 150
c.p.c. e di quelle eseguite per le vie ordinarie, rinunciando alla domanda limitatamente all'immobile distinto al NTC al foglio 2 mappale 328
La causa, istruita mediante produzione di documenti e prova per testimoni, è stata tenuta a decisione sulle conclusioni sopra riportate.
***
In primo luogo, occorre rilevare che la documentazione prodotta è risultata completa e idonea a confermare che sono stati correttamente convenuti in giudizio tutti i possibili controinteressati rispetto alle pretese vantate dalla parte attrice.
Invero, nell'interesse dell' è stata svolta attenta e meticolosa ricostruzione della complessa Per_1 situazione relativa all'individuazione dei litisconsorti necessari con riferimento a ciascuno dei pagina 8 di 15 fondi oggetto di domanda.
In particolare, a fronte della produzione delle visure catastali relative a tutti gli immobili (da ultimo, v. docc. 26 e 27 allegati alla memoria ex art. 183, VI comma, n. 1, c.p.c.) sono state prodotte le ispezioni ipotecarie attestanti l'assenza di iscrizioni o trascrizioni a favore di soggetti terzi rispetto a quelli già citati in giudizio;
conseguentemente, è stata dimostrata l'assenza, in relazione ai citati fondi, di formalità idonee a rivelare l'esistenza di altri soggetti potenzialmente controinteressati o comunque di iscrizioni rilevanti ai fini del giudizio (docc. da 10 a 25 allegati alla memoria ex art. 183, VI comma, n. 1, c.p.c), eccezion fatta per quanto si dirà infra, con riferimento ai mappali 50 e 644 del Foglio 2 del Catasto Terreni del Comune di Scano di
Montiferro.
Stessa documentazione, catastale e ipotecaria, è stata prodotta anche con riferimento a mappali relativi agli identificativi catastali soppressi dai quali derivano talune delle particelle oggetto della pretesa attorea (Foglio 2, mapp. 125, 126, 168, 169, 281, 324, 326 e 129; Foglio 3, mapp.
35, 59, 71 e 66; Foglio 52, mapp 664).
Con riguardo ai numerosi intestatari catastali individuati (e in assenza di altri soggetti controinteressati risultanti dalle ispezioni ipotecarie) l'attore ha prodotto i certificati di morte di ciascun soggetto deceduto (v. docc. A, B, C, J, K, KK, N, P, Q, U), le informazioni pervenute dagli enti consultati in caso di irregolarità nei dati anagrafici (v. Docc. B, D, M) e gli stati di famiglia idonei ad attestare l'identità di tutti gli eredi di ciascun intestatario catastale (Doc. A, C,
F, G, N, O, P, Q, U, ivi comprese le eventuali rinunce all'eredità, v. Doc. X).
Considerato l'elevatissimo numero di convenuti e la complessità della ricostruzione delle linee familiari di ciascuno degli originari intestatari, per la chiara ed esaustiva indicazione della derivazione di ciascun odierno convenuto da ciascun originario intestatario e con riferimento a ogni singolo immobile oggetto di domanda si rimanda alla nota conclusionale depositata nell'interesse di parte attrice in data 8.1.2024, da intendersi qui integralmente richiamata (pagg.
13-30) e ricomprendente anche l'indicazione di ogni documento da cui si evince la corretta individuazione di ognuno dei passaggi che hanno condotto all'identificazione dei convenuti citati in giudizio a partire dai soggetti indicati quali proprietari nelle visure.
Tutti i convenuti in tal modo individuati sono stati regolarmente citati in giudizio parzialmente con l'originario atto di citazione del 28.8.2018, poi con l'atto di citazione datato 19.11.2020, a seguito della costituzione di quale erede di , nonché infine con la Parte_1 Persona_1
pagina 9 di 15 rinnovazione della notificazione autorizzata dal Giudice e avvenuta con atto datato 15.4.2021
(docc. 1, 2 e 3, allegati al fascicolo, faldone giallo, la cui produzione in cartaceo è stata autorizzata alla luce della copiosità della documentazione e della conseguente eccessiva onerosità del deposito telematico).
Inoltre, si dà atto che per talaltri dei convenuti è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami con decreto del Presidente del Tribunale di Oristano del 27.2.2020, procedimento V.G.
2074/2019, regolarmente eseguita (docc. 8 e 9 allegati alle memorie ex art. 183, VI comma, n. 1,
c.p.c.).
Tutti i convenuti sono rimasti contumaci.
*
Innanzitutto, va premesso in diritto che in accordo al disposto dell'art. 1146 c.c. (“il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione”), il possesso esercitato da deve essere cumulato con quello del figlio e odierno attore . Persona_1 Parte_1
Invero, il possesso del de cuius si trasferisce automaticamente agli eredi per effetto di una fictio iuris, con la conseguenza che costoro subentrano nel possesso del bene senza necessità di una materiale apprensione, occorrendo solo la prova della qualità di eredi.
Alla luce di ciò, le risultanze processuali acquisite nel corso dell'espletata istruttoria consentono di ritenere provato che l'attore (la cui qualità di erede non è in dubbio, alla luce della produzione il 9.11.2020 del certificato di morte del padre e della dichiarazione di atto notorio di essere l'unico erede di , cui è possibile attribuire valore in assenza di qualsivoglia elemento Per_1
contrario agli atti), sommando il proprio possesso a quello del padre, ha esercitato coscientemente, nel senso previsto dall'art. 1140 c.c., il possesso sui fondi oggetto di domanda in modo ininterrotto e continuo, pacifico e con durata quantomeno ventennale.
Innanzitutto, i terreni in questione sono stati compiutamente e precisamente individuati mediante la perizia a firma del Geom. (doc. 3 allegato all'atto di citazione originario), distinguendoli Per_4
per numero di foglio e mappale e con relativa allegazione delle mappe satellitari, planimetriche e fotografiche.
A fronte di tale specifica individuazione, l'esistenza dei presupposti per l'usucapione è emersa chiaramente dall'espletamento delle prove orali ammesse.
Quanto ai terreni siti in località “Teppera” il teste ha riconosciuto i fondi e ha CP_77 affermato che gli stessi erano nella disponibilità esclusiva, fin dalla metà degli anni '80, di Per_1
pagina 10 di 15 e poi del figlio , evidenziando di avervi lavorato per circa tre anni non Per_1 Pt_1
consecutivi per conto e su incarico di come pastore, confermando altresì che Persona_1 quest'ultimo si era sempre occupato della manutenzione della recinzione esterna dei fondi, attraverso la sistemazione del muro a secco e della recinzione in rete metallica.
Il teste ha aggiunto che i terreni erano utilizzati in parte per la coltivazione a rotazione a foraggere ed erbaio al naturale, e anche per all'allevamento di ovini, specificando che
[...]
nello spazio dei terreni occupato dalla cava oramai dismessa aveva fatto realizzare un Per_1 pozzo ed un abbeveratoio necessari per l'attività di allevamento.
Anche il teste ha attestato di avere lavorato nei citati terreni come pastore per Testimone_1 circa 7 o 8 anni, non continuativi, sin dalla fine degli anni '70 e sino a circa 4 anni prima del
2022, per conto e su incarico di . In particolare, ha riconosciuto di avere egli Persona_1 stesso, su commissione dell' , provveduto alla manutenzione della recinzione e di aver Per_1 ricevuto dall' le chiavi di accesso alla azienda al fine di spargere, nella zona prima Per_1
occupata dalla cava priva di cotica erbosa, il foraggio per arricchire il terreno.
Il teste ha altresì confermato l'attività degli attori di allevamento brado nei terreni in questione e lo svolgimento di tutte le attività connesse, quali la mungitura e la raccolta annuale del fieno per gli animali.
Le circostanze in esame sono state espressamente confermate con riferimento al periodo a partire dai primi anni '80 anche dal teste , il quale ha dichiarato di conoscere Testimone_2
bene i luoghi per averli frequentati assieme al padre si dalla giovane età, e dal teste Tes_3
il quale a sua volta aveva in qualche occasione personalmente aiutato a
[...] Persona_1
falciare il fieno e occuparsi della coltivazione a foraggere ed erbaio.
Tutti i testi citati hanno anche espressamente riconosciuto le planimetrie, le fotografie e le mappe oggetto della relazione del Geom. a loro rammostrate. Per_5
In merito ai terreni in località “Morrosu”, il teste ha dichiarato di conoscere i Testimone_4
due terreni da oltre 25 anni, avendo egli gestito anche il bestiame di proprietà di , Persona_1 confermando che nell'ultimo quinquennio (a partire dal 2022) nei terreni esercitava l'attività di allevamento l'odierno attore. Inoltre, il teste ha confermato l'esistenza di un casolare rurale nella parte pagina 11 di 15 interna e retrostante del terreno utilizzato dagli per la raccolta e stoccaggio del fieno ed in Per_1
parte per il ricovero degli animali. Egli, infine, ha dato atto di aver visto direttamente
[...]
da circa 25 anni prima della sua morte provvedere ciclicamente alla semina a erbaio e Per_1 all'estrazione del sughero nella parte del fondo non alberata;
attività poi proseguita dal figlio.
Anche ha confermato che i due fondi costituivano un unico lotto interamente Testimone_5
recintato e venivano usati dagli attori per il pascolo brado di bovini, per la mungitura e la vendita dei vitelli, attività alle quali spesso avevano partecipato anche egli e il padre.
La domanda è risultata fondata anche per i terreni in località “Ladaralzos”, in quanto il testimone ha riferito che anche essi (come risultato per gli altri sopra citati) costituivano Testimone_6
di fatto un unico lotto, interamente recintato con muro a secco e munito di cancello con lucchetto, evidenziando di avere lui stesso detenuto in affitto i fondi dal 1984 e per circa 15 anni, utilizzandoli per il ricovero di cavalli e pagando l'affitto a . Persona_1
Il teste ha riferito di conoscere bene la situazione di fatto dei fondi Testimone_2
perché trattavasi di terreni posti alla periferia del centro abitato di Scano Montiferro, ove egli risiede, dando atto di avere sempre visto il terreno occupato da animali su autorizzazione del
“proprietario” . Egli ha anche confermato l'esistenza in tali terreni di scavi fatti Persona_1
eseguire dalla società per la sistemazione di condotta comunale di scarico. Pt_28
Medesime risultanze valgono per il terreno in località “Abbadigu”, avendo il teste CP_77 dichiarato di conoscere il terreno, per la maggior parte occupato da bosco, confermando l'utilizzo esclusivo da parte di per la raccolta di legna. Ha anche riferito che era lo stesso Persona_1
a provvedere negli anni alla manutenzione e alla pulizia periodica del terreno tramite di Per_1
operai e manutentori da egli incaricati al fine di evitare il pericolo di incendi.
Infatti, ha confermato di essere stato incaricato, negli anni 1988- 1990 da CP_66 [...]
del taglio della legna. Per_1
Ugualmente, quanto al terreno in località “Su Sueredu”, va sottolineato che il teste
[...]
ha a sua volta dato atto di essere stato incaricato da , oltre 20 anni fa, di Tes_7 Persona_1
compiere attività di forestazione.
Infine, in merito al terreno sito in località “Sa Tinta Ruggia” o “Sas Rughes”, il teste
[...]
, allevatore in pensione, ha riferito di avere avuto in affitto il terreno da Tes_8 Persona_1
dal 1987/1988 fino al 2020 circa, affermando di aver sempre saputo che il predetto fondo era di pagina 12 di 15 proprietà dell'attore perché ereditato dai genitori. Egli ha confermato di aver pagato l'affitto con beni in natura.
Le circostanze trovano riscontro nelle dichiarazioni di , il quale ha confermato CP_66 che il era affittuario dell' e ha aggiunto di esseri regato nel terreno per estrarre legna Tes_8 Per_1
per conto di . Per_1
Le dichiarazioni testimoniali, concordanti e coerenti, considerate unitamente all'assenza di qualsiasi elemento contrario che potesse essere fornito dai convenuti, tutti rimasti contumaci, hanno attestato l'inequivocabile esistenza di una signoria di fatto sulla res del tutto equivalente a quello esercitato dal dominus, in via esclusiva, pacifica e ininterrotta. Tali circostanze concrete provano sia il materiale esercizio del dominio sul bene, ossia il corpus, sia l'animus possidendi, ossia la volontà di esercitare un potere identico a quello spettante al proprietario.
Anche le prove documentali versate in atti sono sul punto inequivocabili, in quanto confermano la complessa attività svolta nei luoghi per cui è causa da e (v. Parte_1 Persona_1
Co docc. da a II, tra cui ad es. visura CCIA della azienda agricola intestata all'attore e copia del tesserino aziendale di allevamento intestato a;
pratica edilizia presentata da Per_1 [...]
nel 1991 per la costruzione nei fondi in località Teppera di un fienile e deposito attrezzi;
Per_1
documentazione per il rilevamento di impianto di attingimento in cui nel 1994 si Persona_1
qualifica quale proprietario nonché dichiarazione sostitutiva di atto notorio presentata al Comune di Scano Montiferro da del 1989 in cui svolge medesima dichiarazione e dà atto Persona_1
della propria attività di allevatore di ovini;
autorizzazione rilasciata dal Comune di Scano di
Montiferro ad del 03.01.1990 per la costruzione in regione Morrosu di un pozzo Persona_1
tramite trivellazione;
scheda di rilevamento impianti di attingimento del 18.08.1994 e del
30.06.1995 per attività zootecnica in località Morrosu presentata da;
ricevuta di Persona_1
pagamento intestata a del 1995 per lavori di rifacimento di muro a secco in Persona_1
podere località Morrosu; dichiarazione 740/1993 presentata da da cui si evince Persona_1 consistenza aziendale ed i redditi dichiarati per l'attività zootecnica svolta).
Tutte tali copiose prove dimostrano lo svolgimento di un'attività imponente e ben superiore alla mera coltivazione di un fondo, ritenuta di per sé dalla giurisprudenza non sufficiente a fondare una richiesta di usucapione (Cassazione civile sez. II, 11/01/2024, n.1121); nel caso di specie, invece, emergono evidentemente una pluralità di elementi che escludono l'esistenza di ogni tipo di titolo convenzionale o di una tolleranza alla base dell'esercizio dell'attività degli sui Per_1
pagina 13 di 15 fondi, svolta semmai dagli attori con piena signoria.
Unico profilo ulteriore che val la pena rilevare è l'esistenza, sopra anticipata, di una trascrizione pregiudizievole del 2.1.2018 relativa ai mappali 50 e 664 del Foglio 2 riguardante la costituzione di una servitù coattiva interrata derivante dal collegamento del nuovo depuratore.
Come emerge dalle descritte risultanze della prova orale, anche il teste Testimone_2
ha confermato gli scavi per la sistemazione della condotta di scarico.
Alla luce dell'esistenza di una servitù coattiva apparente costituita e regolarmente trascritta durante il periodo oggetto del possesso idoneo a usucapire da parte degli odierni attori, non si ritiene che in relazione alla stessa possa operare l'effetto estintivo relativo alle trascrizioni pregiudizievoli iscritte a nome del precedente proprietario normalmente previsto quale conseguenza dell'efficacia retroattiva dell'usucapione (cfr. Cass. Civ. 8792/2000 che sancisce il principio con riferimento alle ipoteche).
D'altra parte, secondo risalente ma condivisibile giurisprudenza di legittimità, la servitù prediale può estinguersi per prescrizione ma non come effetto riflesso dell'usucapione da parte di un terzo del fondo servente, pure se posseduto come bene libero (cosiddetta usucapio libertatis, cfr. Cass.
Civ., Sez. 2, Sentenza n. 3505 del 28/05/1981).
In ossequio a quanto sopra deve, pertanto, dichiararsi proprietario per intervenuta Parte_1
usucapione ultraventennale dei seguenti terreni tutti siti in territorio di Scano Montiferro: Loc.
Teppera Foglio n.2 mappali 279, 280, 322, 332, 275, 336, 334, 217, 214, 213, 273, 211, 209, 208,
207, 198, 165, 166, 167, 212, 215, 380, 382, 376, 131, 128, 378, 164, 158, 159, 372, 374;
Località Morrosu Foglio 3 mappale 77, 76; Località Su Sueredu Foglio 53 mappale 52; Località
Ladaralzos Foglio 27 mappale 51; Località Sa Tinta Ruggia Foglio 49 mappale 12; Località
Abbadigu Foglio 40 particella 159; con riferimento agli immobili distinti al NTC al Foglio 27, mappali 50 e 664 Località Ladaralzos, l'attore deve essere dichiarato proprietario per intervenuta usucapione ultraventennale con l'indicazione che sui citati fondi insiste e grava la servitù prediale coattiva di scarico interrata di cui alla trascrizione 02.101.2018 Registro particolare 10, registro generale 10, Pubblico ufficiale Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna rep. 5256/2017 del
19.10.2017- atto amministrativo servitù coattiva.
Si prende atto della rinuncia alla domanda con riferimento al bene di cui al Foglio 2, Mapp. 328.
Alla luce della stessa espressa richiesta attorea e della mancata opposizione dei convenuti, è congruo e opportuno disporre la compensazione delle spese di lite.
pagina 14 di 15
P.Q.M.
Il Tribunale di Oristano, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
- in accoglimento della domanda, dichiara proprietario per intervenuta usucapione Parte_1
ultraventennale dei seguenti terreni tutti siti in territorio di Scano Montiferro: Località Teppera
Foglio n.2 mappali 279, 280, 322, 332, 275, 336, 334, 217, 214, 213, 273, 211, 209, 208, 207,
198, 165, 166, 167, 212, 215, 380, 382, 376, 131, 128, 378, 164, 158, 159, 372, 374; Località
Morrosu Foglio 3 mappale 77, 76; Località Su Sueredu Foglio 53 mappale 52; Località
Ladaralzos Foglio 27 mappale 51; Località Sa Tinta Ruggia Foglio 49 mappale 12; Località
Abbadigu Foglio 40 particella 159; con riferimento agli immobili distinti al NTC al Foglio 27, mappali 50 e 664 Località Ladaralzos, dichiara l'attore proprietario per intervenuta usucapione ultraventennale con l'indicazione che sui citati fondi insiste e grava la servitù prediale coattiva di scarico interrata di cui alla trascrizione 02.101.2018 Registro particolare 10, registro generale 10,
Pubblico ufficiale Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna rep. 5256/2017 del 19.10.2017- atto amministrativo servitù coattiva;
- dispone, di conseguenza, che il Conservatore R.R.I.I. competente provveda alla trascrizione della sentenza;
- dichiara la compensazione integrale delle spese di lite.
Oristano, 1.4.2025
Il Giudice
Dott. Gabriele Bordiga
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Bordiga, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1251/2018 promossa da:
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...], C.F. Parte_1
, anche nella sua qualità di figlio e unico erede di , C.F._1 Persona_1
, nato in [...] il [...] e deceduto in Cagliari il C.F._2
09.06.2020, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Tolu in forza di procura speciale stesa in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 16.7.2019, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Oristano, Piazza Roma - Galleria Porcella 4
ATTORE
e
, nata a [...] il [...], C.F. CP_1 C.F._3 [...]
nata a [...] il [...], C.F. Controparte_2 C.F._4 CP_3
, nato a [...] [...] C.F. , , nato
[...] C.F._5 CP_4
a Oristano 29.08.1978, C.F. , , nata Scano di C.F._6 Controparte_5
pagina 1 di 15 il 26.10.1937, C.F. nata CP_6 C.F._7 Controparte_7
Oristano 06.10.1975, C.F. , nata C.F._8 Controparte_8
a Scano Montiferro il 02.06.1924, C.F. , , nato a [...] C.F._9 CP_9
Montiferro 31.12.1951, C.F. , , nato a C.F._10 Controparte_10
Scano Montiferro il 20.04.1955, C.F. , , nato a [...] C.F._11 CP_11
Montiferro il 11.12.1964 C.F. , nata a Le Bourge O C.F._12 CP_12
Oisans (Francia) il 09.12.1958, C.F. , nata a [...] C.F._13 CP_13
Montiferro il 24.12.1989 C.F. , , nato a Scano C.F._14 CP_14
Montiferro il 25.07.1994, C.F. nata a [...] C.F._15 CP_15
Montiferro il 14.01.1992 C.F. , , C.F._16 Controparte_16
nata a [...] il [...], C.F. , C.F._17 [...]
nato a [...] il [...], C.F. , CP_17 C.F._18 [...]
, nata a [...] il [...], C.F. , nata a CP_18 C.F._19 CP_19
Monastir il 08.12.1942, C.F. , , nato a [...] il C.F._20 Controparte_20
31.07.1973, C.F. nato a [...] il [...], C.F._21 Parte_2
C.F. , , nata a [...] il C.F._22 Parte_3
21.09.1957, C.F. , , nata a Piacenza il 26.12.1940 C.F._23 Parte_4
C.F. , , nato a [...] il [...], C.F. C.F._24 Parte_5
, nata a Fiorenzuola D'Arda il C.F._25 Parte_6
17.11.1965 C.F. , , nato a [...] il C.F._26 Parte_7
01.03.1947 C.F. , nato a [...] il C.F._27 Parte_8
06.01.1960 C.F. , nato a [...] il C.F._28 Parte_9
13.02.1930, C.F. nato a [...] il [...], C.F. C.F._29 Parte_10
pagina 2 di 15 , nato a [...] il [...], C.F. C.F._30 Parte_11
, , nata a [...] il [...], C.F._31 Parte_12
C.F. , , nato a [...] il [...], C.F. C.F._32 Parte_13
, , nata a [...] il C.F._33 Parte_14
23.07.1943, C.F. , , nata a [...] il C.F._34 Parte_15
25.11.1958, C.F. , C.F._35 Parte_16
nata a [...] il [...], C.F. C.F._36 Parte_17
nato a [...] il [...], C.F. ,
[...] C.F._37 Parte_18
, nato a Oristano il 26.04.1950, C.F. ,
[...] C.F._38 Pt_19
, nato a [...] il [...], C.F. ,
[...] C.F._39 [...]
, nata a [...] [...], C.F. , Parte_20 C.F._40 [...]
nato a [...] il [...], C.F. , Parte_21 C.F._41 Pt_22
, nata a [...] il [...], C.F. ,
[...] C.F._42 Parte_23
, nata a [...] il [...], C.F.
[...] C.F._43 Pt_24
nato a [...] il [...], C.F. ,
[...] C.F._44 [...]
nato a [...] il [...], C.F. Parte_25
, , nata a Oristano il 29.06.1960, C.F. C.F._45 Parte_26
, , nata a [...] il [...], C.F. C.F._46 Parte_27
, , nata a Scano Montiferro il 22.10.1958 C.F. C.F._47 CP_21
, , nata a [...] il [...], C.F. C.F._48 Controparte_22
, , nata a [...] il [...], C.F._49 Controparte_23
C.F. , , nata a [...] il15.05.1969, C.F. C.F._50 CP_24
, , nato Scano di Montiferro il 12.06.1936, C.F._51 Controparte_25
pagina 3 di 15 C.F. , , nato Scano di Montiferro il C.F._52 Controparte_26
09.04.1939, C.F. , , nato a Oristano il 14.07.1966, C.F._53 CP_27
C.F. , , nata a Scano Montiferro il C.F._54 Controparte_28
25.05.1937, C.F. , , nata a Oristano il C.F._55 Controparte_29
01.12.1967, C.F. , , nata a [...] il [...], C.F. C.F._56 CP_30
, , nato a [...] il [...], C.F. C.F._57 Controparte_31
, , nato a Scano Montiferro il 07.02.1950, C.F. C.F._58 CP_32
, , nata a [...] il C.F._59 Controparte_33
30.05.1954, C.F. , nata Scano C.F._60 Controparte_34
di Montiferro 02.08.1931, , , nata a [...] il CodiceFiscale_61 CP_35
23.04.1933, C.F. , nata a [...] [...], C.F. C.F._62 CP_36
Parte
, , nata a Cagliari il 27.12.1961 C.F. C.F._63 CP_37
, , nato a [...] il [...], C.F. C.F._64 Parte_9
, nata a [...] il [...], C.F. C.F._65 CP_38
, , nata a [...] il [...], C.F. C.F._66 Parte_20
, , nato a [...] il [...], C.F. C.F._67 CP_39
, , nata a Cagliari il 31.07.1962, C.F. , C.F._68 CP_40 C.F._69
, nato a Cagliari il 16.09.1964, C.F. , , CP_41 C.F._70 CP_42
residente in [...], nato Oristano il 14.08.1963, C.F. CP_39
, nata Scano di il 25.02.1936, C.F. C.F._71 CP_28 CP_6
, nata Oristano il 27.06.1960, C.F. C.F._72 Controparte_43
, nato a [...] il [...], C.F. C.F._73 CP_44
, nato Scano di il 07.07.1939 C.F._74 Controparte_45 CP_6
pagina 4 di 15 C.F. , , nata a Cagliari 30.11.1931, C.F. C.F._75 CP_46
, , nato a [...] il [...], C.F. C.F._76 CP_47
, , nato a Cagliari il 13.10.1957, C.F. C.F._77 CP_48
, nato a [...] il [...], C.F. C.F._78 CP_49
, , nata a [...] il [...], C.F. C.F._79 CP_50
, , nato a [...] il [...], C.F._80 Controparte_51
C.F. , nato Scano di il C.F._81 Controparte_52 CP_6
18.04.1953, C.F. , , nata a Scano di C.F._82 CP_53 CP_16
Montiferro il 11.05.1960, C.F. , , nata a [...] C.F._83 CP_54
Montiferro il 07.02.1932, C.F. , , nato Sassari il C.F._84 Controparte_55
30.10.1956, C.F. , nata a [...] C.F._85 Controparte_7
Montiferro il 01.03.1941, C.F. , , nata a [...] C.F._86 CP_56
Montiferro il 14.02.1938, C.F. , , nata a C.F._87 Controparte_57
Oristano il 11.08.1972, C.F. , , nata Scano di C.F._88 CP_58
il 15.12.1934, C.F. , nonché CP_6 C.F._89 Controparte_59
, , FU
[...] CP_7 Controparte_60 Controparte_61
, nata il Scano Montiferro il 07.04.1888, FU Parte_11 Controparte_62
, nata a Scano Montiferro il 13.08.1879, FU Parte_11 Controparte_63
/ FU , CP_10 CP_64 Controparte_65 Pt_9 [...]
FU , FU , CP_66 Parte_11 CP_67 Persona_2 [...]
nato a [...] il [...], , CP_68 Controparte_69
nato Scano di Montiferro il 02.12.1922, FU , Controparte_70 Pt_1 Pt_1
FU Controparte_71 Pt_9
pagina 5 di 15 CONVENUTI – CONTUMACI
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
A) Dichiarare nato in [...] il [...] C.F. Persona_1 C.F._2
e deceduto in Cagliari il 09.06.2020 e/o per esso, in qualità di suo unico erede ed avente causa,
, nato a [...] il [...] ivi residente in [...] C.F. Parte_1
, proprietario per intervenuta usucapione ultraventennale dei seguenti C.F._1
terreni tutti siti in territorio di Scano Montiferro: Loc. Teppera Foglio n.2 mappali 279, 280,
322, 332, 275, 336, 334, 217, 214, 213, 273, 211, 209, 208, 207, 198, 165, 166, 167, 212, 215,
380, 382, 376, 131, 128, 378, 164, 158, 159, 372, 374; Località Morrosu Foglio 3 mappale 77,
76; Località Su Sueredu Foglio 53 mappale 52; Località Ladaralzos Foglio 27 mappale 50, 51,
664; Località Sa Tinta Ruggia Foglio 49 mappale 12; Località Abbadigu Foglio 40 particella
159. In subordine dichiarare lo stesso proprietario ex art. 1158 c.c. per avere Parte_1
unito il possesso esercitato in vita dal defunto padre al proprio esercitato successivamente alla sua morte sui beni immobili.
A 1) In subordine della domanda sopra avanzata in relazione esclusivamente agli immobili distinti al NTC al Foglio 27, mappali 50 e 664 Località Abbadigu, dichiarare l'attore, proprietario per intervenuta usucapione ultraventennale dei citati fondi distinti sui quali insiste e grava una servitu prediale coattiva di scarico interrata di cui alla trascrizione 02.101.2018
Registro particolare 10, registro generale 10. Pubblico ufficiale Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna rep. 5256/2017 del 19.10.2017- atto amministrativo servitu coattiva;
B) Ordinare alla Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari di provvedere alla immediata trascrizione della sentenza;
C) In ipotesi di mancata costituzione dei convenuti o di loro adesione alla richiesta di usucapione, si formula sin d'ora espressa rinuncia alle spese processuali”.
FATTO E DIRITTO
pagina 6 di 15 , con atto di citazione datato 28.08.2018, ha citato in giudizio i convenuti elencati Persona_1 nel menzionato atto introduttivo, al fine di richiedere la dichiarazione dell'acquisto della proprietà in suo favore, ex art. 1158 c.c., dei beni immobili siti in territorio di Scano di
Montiferro censiti come segue:
− Foglio 2 (Località Teppera) mappali 279, 280, 322, 332, 275, 336, 334, 328, 217, 214,
213, 273, 211, 209, 208, 207, 198, 165, 166, 167, 212, 215, 380, 382, 376, 131, 128, 378,
164, 158, 159, 372, 374; Foglio 3 (Località Morrosu) mappale 77, 76;
− Foglio 53 (Località Su Sueredu) mappale 52;
− Foglio 27 (Località Ladaralzos) mappale 50, 51, 664;
− Foglio 49 (Località Sa Tinta Ruggia) mappale 12;
− Foglio 40 (Località Abbadigu) particella 159.
In particolare, l'attore ha dedotto che tali terreni erano da lui posseduti da oltre vent'anni in modo pacifico senza che nessuno avesse mai contestato il suo possesso con azioni giudiziarie o rivendicato gli immobili.
L ha rappresentato di aver goduto degli immobili sopra identificati nella località Per_1
“Teppera” per l'allevamento del bestiame, realizzando un fienile, una stalla aperta, erbai e costruendovi un pozzo nei primi anni 90'; anche nella località “Morrosu” ha dedotto di svolgere la medesima attività di pascolo essendo presente un ricovero per gli animali ed il fienile nonché di aver provveduto alla coltivazione degli erbai, costruendovi un pozzo e realizzandovi un piccolo vano appoggio.
Quanto ai terreni siti in località “Su Sueredu”, ha rappresentato che essi erano destinati a bosco e pascolo che egli curava da oltre vent'anni anche tramite incarichi affidati a terzi per il taglio della legna e occupandosi dell'attività amministrativa per il piano di rimboschimento con l'
[...]
. In merito ai terreni siti in località “Sa Tinta Ruggia” ha affermato che anch'essi erano CP_72 adibiti a bosco e se ne occupava nel medesimo modo;
i terreni in località “Ladaralzos” erano tutti adibiti a pascolo, mentre quelli in località “Abbadigu” erano adibiti a bosco e a oliveto, sempre curati da lui personalmente e tramite terzi.
In data 16.7.2019, a seguito di rinuncia al mandato del precedente difensore, si è costituito nell'interesse dell' l'Avv. Alessandro Tolu. Per_1
All'esito delle ricerche effettuate presso gli uffici del Catasto e della Conservatoria RRII e della accertata impossibilita di identificazione di taluni dei legittimati passivi, anche avuto riguardo pagina 7 di 15 all'elevato numero delle notificazioni ancora da eseguire nei confronti dei soggetti identificati o nei cui confronti era comunque necessario provvedere alla rinnovazione della notificazione,
l'attore ha in corso di causa promosso con autonomo ricorso il procedimento n. 2074/2019 V.G. davanti al Tribunale di Oristano al fine di richiedere l'autorizzazione alla notificazione dell'atto per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.
Nell'ambito di detto procedimento Il Presidente del Tribunale con decreto del 27.02.2020 ha autorizzato la notificazione ex art. 150 c.p.c. con pubblicazione per estratto nella Gazzetta
Ufficiale e nel esclusivamente per i soggetti non identificati ne identificabili di CP_73
seguito indicati: di Antioco/Antonio; di;
CP_59 Controparte_74 Pt_1 CP_64
/ fu;
fu o
[...] Controparte_65 Pt_9 Controparte_75 Parte_11 [...]
fu ; fu;
fu Persona_3 Parte_11 CP_67 Persona_2 Controparte_76
; fu;
fu ; Pt_9 Controparte_62 Parte_11 Controparte_61 Parte_11 [...]
nato Scano Montiferro 29.02.1920; , nato Scano Montiferro CP_68 Controparte_69
02.12.1922; fu Controparte_63 CP_10
In data 09.06.2020 è deceduto in Cagliari l'attore , lasciando a succedergli per Persona_1 legge l'unico figlio , odierno attore, poiché la coniuge dell'originario attore ha Parte_1 rinunciato all'eredità.
si è costituito nel presente giudizio con atto di costituzione in giudizio e Parte_1 prosecuzione e/o intervento del 06.11.2020 confermando integralmente il contenuto dell'atto di citazione e degli atti successivi.
All'udienza del 25.03.2021 l'attore ha dato atto della regolare notificazione eseguite ex art. 150
c.p.c. e di quelle eseguite per le vie ordinarie, rinunciando alla domanda limitatamente all'immobile distinto al NTC al foglio 2 mappale 328
La causa, istruita mediante produzione di documenti e prova per testimoni, è stata tenuta a decisione sulle conclusioni sopra riportate.
***
In primo luogo, occorre rilevare che la documentazione prodotta è risultata completa e idonea a confermare che sono stati correttamente convenuti in giudizio tutti i possibili controinteressati rispetto alle pretese vantate dalla parte attrice.
Invero, nell'interesse dell' è stata svolta attenta e meticolosa ricostruzione della complessa Per_1 situazione relativa all'individuazione dei litisconsorti necessari con riferimento a ciascuno dei pagina 8 di 15 fondi oggetto di domanda.
In particolare, a fronte della produzione delle visure catastali relative a tutti gli immobili (da ultimo, v. docc. 26 e 27 allegati alla memoria ex art. 183, VI comma, n. 1, c.p.c.) sono state prodotte le ispezioni ipotecarie attestanti l'assenza di iscrizioni o trascrizioni a favore di soggetti terzi rispetto a quelli già citati in giudizio;
conseguentemente, è stata dimostrata l'assenza, in relazione ai citati fondi, di formalità idonee a rivelare l'esistenza di altri soggetti potenzialmente controinteressati o comunque di iscrizioni rilevanti ai fini del giudizio (docc. da 10 a 25 allegati alla memoria ex art. 183, VI comma, n. 1, c.p.c), eccezion fatta per quanto si dirà infra, con riferimento ai mappali 50 e 644 del Foglio 2 del Catasto Terreni del Comune di Scano di
Montiferro.
Stessa documentazione, catastale e ipotecaria, è stata prodotta anche con riferimento a mappali relativi agli identificativi catastali soppressi dai quali derivano talune delle particelle oggetto della pretesa attorea (Foglio 2, mapp. 125, 126, 168, 169, 281, 324, 326 e 129; Foglio 3, mapp.
35, 59, 71 e 66; Foglio 52, mapp 664).
Con riguardo ai numerosi intestatari catastali individuati (e in assenza di altri soggetti controinteressati risultanti dalle ispezioni ipotecarie) l'attore ha prodotto i certificati di morte di ciascun soggetto deceduto (v. docc. A, B, C, J, K, KK, N, P, Q, U), le informazioni pervenute dagli enti consultati in caso di irregolarità nei dati anagrafici (v. Docc. B, D, M) e gli stati di famiglia idonei ad attestare l'identità di tutti gli eredi di ciascun intestatario catastale (Doc. A, C,
F, G, N, O, P, Q, U, ivi comprese le eventuali rinunce all'eredità, v. Doc. X).
Considerato l'elevatissimo numero di convenuti e la complessità della ricostruzione delle linee familiari di ciascuno degli originari intestatari, per la chiara ed esaustiva indicazione della derivazione di ciascun odierno convenuto da ciascun originario intestatario e con riferimento a ogni singolo immobile oggetto di domanda si rimanda alla nota conclusionale depositata nell'interesse di parte attrice in data 8.1.2024, da intendersi qui integralmente richiamata (pagg.
13-30) e ricomprendente anche l'indicazione di ogni documento da cui si evince la corretta individuazione di ognuno dei passaggi che hanno condotto all'identificazione dei convenuti citati in giudizio a partire dai soggetti indicati quali proprietari nelle visure.
Tutti i convenuti in tal modo individuati sono stati regolarmente citati in giudizio parzialmente con l'originario atto di citazione del 28.8.2018, poi con l'atto di citazione datato 19.11.2020, a seguito della costituzione di quale erede di , nonché infine con la Parte_1 Persona_1
pagina 9 di 15 rinnovazione della notificazione autorizzata dal Giudice e avvenuta con atto datato 15.4.2021
(docc. 1, 2 e 3, allegati al fascicolo, faldone giallo, la cui produzione in cartaceo è stata autorizzata alla luce della copiosità della documentazione e della conseguente eccessiva onerosità del deposito telematico).
Inoltre, si dà atto che per talaltri dei convenuti è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami con decreto del Presidente del Tribunale di Oristano del 27.2.2020, procedimento V.G.
2074/2019, regolarmente eseguita (docc. 8 e 9 allegati alle memorie ex art. 183, VI comma, n. 1,
c.p.c.).
Tutti i convenuti sono rimasti contumaci.
*
Innanzitutto, va premesso in diritto che in accordo al disposto dell'art. 1146 c.c. (“il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione”), il possesso esercitato da deve essere cumulato con quello del figlio e odierno attore . Persona_1 Parte_1
Invero, il possesso del de cuius si trasferisce automaticamente agli eredi per effetto di una fictio iuris, con la conseguenza che costoro subentrano nel possesso del bene senza necessità di una materiale apprensione, occorrendo solo la prova della qualità di eredi.
Alla luce di ciò, le risultanze processuali acquisite nel corso dell'espletata istruttoria consentono di ritenere provato che l'attore (la cui qualità di erede non è in dubbio, alla luce della produzione il 9.11.2020 del certificato di morte del padre e della dichiarazione di atto notorio di essere l'unico erede di , cui è possibile attribuire valore in assenza di qualsivoglia elemento Per_1
contrario agli atti), sommando il proprio possesso a quello del padre, ha esercitato coscientemente, nel senso previsto dall'art. 1140 c.c., il possesso sui fondi oggetto di domanda in modo ininterrotto e continuo, pacifico e con durata quantomeno ventennale.
Innanzitutto, i terreni in questione sono stati compiutamente e precisamente individuati mediante la perizia a firma del Geom. (doc. 3 allegato all'atto di citazione originario), distinguendoli Per_4
per numero di foglio e mappale e con relativa allegazione delle mappe satellitari, planimetriche e fotografiche.
A fronte di tale specifica individuazione, l'esistenza dei presupposti per l'usucapione è emersa chiaramente dall'espletamento delle prove orali ammesse.
Quanto ai terreni siti in località “Teppera” il teste ha riconosciuto i fondi e ha CP_77 affermato che gli stessi erano nella disponibilità esclusiva, fin dalla metà degli anni '80, di Per_1
pagina 10 di 15 e poi del figlio , evidenziando di avervi lavorato per circa tre anni non Per_1 Pt_1
consecutivi per conto e su incarico di come pastore, confermando altresì che Persona_1 quest'ultimo si era sempre occupato della manutenzione della recinzione esterna dei fondi, attraverso la sistemazione del muro a secco e della recinzione in rete metallica.
Il teste ha aggiunto che i terreni erano utilizzati in parte per la coltivazione a rotazione a foraggere ed erbaio al naturale, e anche per all'allevamento di ovini, specificando che
[...]
nello spazio dei terreni occupato dalla cava oramai dismessa aveva fatto realizzare un Per_1 pozzo ed un abbeveratoio necessari per l'attività di allevamento.
Anche il teste ha attestato di avere lavorato nei citati terreni come pastore per Testimone_1 circa 7 o 8 anni, non continuativi, sin dalla fine degli anni '70 e sino a circa 4 anni prima del
2022, per conto e su incarico di . In particolare, ha riconosciuto di avere egli Persona_1 stesso, su commissione dell' , provveduto alla manutenzione della recinzione e di aver Per_1 ricevuto dall' le chiavi di accesso alla azienda al fine di spargere, nella zona prima Per_1
occupata dalla cava priva di cotica erbosa, il foraggio per arricchire il terreno.
Il teste ha altresì confermato l'attività degli attori di allevamento brado nei terreni in questione e lo svolgimento di tutte le attività connesse, quali la mungitura e la raccolta annuale del fieno per gli animali.
Le circostanze in esame sono state espressamente confermate con riferimento al periodo a partire dai primi anni '80 anche dal teste , il quale ha dichiarato di conoscere Testimone_2
bene i luoghi per averli frequentati assieme al padre si dalla giovane età, e dal teste Tes_3
il quale a sua volta aveva in qualche occasione personalmente aiutato a
[...] Persona_1
falciare il fieno e occuparsi della coltivazione a foraggere ed erbaio.
Tutti i testi citati hanno anche espressamente riconosciuto le planimetrie, le fotografie e le mappe oggetto della relazione del Geom. a loro rammostrate. Per_5
In merito ai terreni in località “Morrosu”, il teste ha dichiarato di conoscere i Testimone_4
due terreni da oltre 25 anni, avendo egli gestito anche il bestiame di proprietà di , Persona_1 confermando che nell'ultimo quinquennio (a partire dal 2022) nei terreni esercitava l'attività di allevamento l'odierno attore. Inoltre, il teste ha confermato l'esistenza di un casolare rurale nella parte pagina 11 di 15 interna e retrostante del terreno utilizzato dagli per la raccolta e stoccaggio del fieno ed in Per_1
parte per il ricovero degli animali. Egli, infine, ha dato atto di aver visto direttamente
[...]
da circa 25 anni prima della sua morte provvedere ciclicamente alla semina a erbaio e Per_1 all'estrazione del sughero nella parte del fondo non alberata;
attività poi proseguita dal figlio.
Anche ha confermato che i due fondi costituivano un unico lotto interamente Testimone_5
recintato e venivano usati dagli attori per il pascolo brado di bovini, per la mungitura e la vendita dei vitelli, attività alle quali spesso avevano partecipato anche egli e il padre.
La domanda è risultata fondata anche per i terreni in località “Ladaralzos”, in quanto il testimone ha riferito che anche essi (come risultato per gli altri sopra citati) costituivano Testimone_6
di fatto un unico lotto, interamente recintato con muro a secco e munito di cancello con lucchetto, evidenziando di avere lui stesso detenuto in affitto i fondi dal 1984 e per circa 15 anni, utilizzandoli per il ricovero di cavalli e pagando l'affitto a . Persona_1
Il teste ha riferito di conoscere bene la situazione di fatto dei fondi Testimone_2
perché trattavasi di terreni posti alla periferia del centro abitato di Scano Montiferro, ove egli risiede, dando atto di avere sempre visto il terreno occupato da animali su autorizzazione del
“proprietario” . Egli ha anche confermato l'esistenza in tali terreni di scavi fatti Persona_1
eseguire dalla società per la sistemazione di condotta comunale di scarico. Pt_28
Medesime risultanze valgono per il terreno in località “Abbadigu”, avendo il teste CP_77 dichiarato di conoscere il terreno, per la maggior parte occupato da bosco, confermando l'utilizzo esclusivo da parte di per la raccolta di legna. Ha anche riferito che era lo stesso Persona_1
a provvedere negli anni alla manutenzione e alla pulizia periodica del terreno tramite di Per_1
operai e manutentori da egli incaricati al fine di evitare il pericolo di incendi.
Infatti, ha confermato di essere stato incaricato, negli anni 1988- 1990 da CP_66 [...]
del taglio della legna. Per_1
Ugualmente, quanto al terreno in località “Su Sueredu”, va sottolineato che il teste
[...]
ha a sua volta dato atto di essere stato incaricato da , oltre 20 anni fa, di Tes_7 Persona_1
compiere attività di forestazione.
Infine, in merito al terreno sito in località “Sa Tinta Ruggia” o “Sas Rughes”, il teste
[...]
, allevatore in pensione, ha riferito di avere avuto in affitto il terreno da Tes_8 Persona_1
dal 1987/1988 fino al 2020 circa, affermando di aver sempre saputo che il predetto fondo era di pagina 12 di 15 proprietà dell'attore perché ereditato dai genitori. Egli ha confermato di aver pagato l'affitto con beni in natura.
Le circostanze trovano riscontro nelle dichiarazioni di , il quale ha confermato CP_66 che il era affittuario dell' e ha aggiunto di esseri regato nel terreno per estrarre legna Tes_8 Per_1
per conto di . Per_1
Le dichiarazioni testimoniali, concordanti e coerenti, considerate unitamente all'assenza di qualsiasi elemento contrario che potesse essere fornito dai convenuti, tutti rimasti contumaci, hanno attestato l'inequivocabile esistenza di una signoria di fatto sulla res del tutto equivalente a quello esercitato dal dominus, in via esclusiva, pacifica e ininterrotta. Tali circostanze concrete provano sia il materiale esercizio del dominio sul bene, ossia il corpus, sia l'animus possidendi, ossia la volontà di esercitare un potere identico a quello spettante al proprietario.
Anche le prove documentali versate in atti sono sul punto inequivocabili, in quanto confermano la complessa attività svolta nei luoghi per cui è causa da e (v. Parte_1 Persona_1
Co docc. da a II, tra cui ad es. visura CCIA della azienda agricola intestata all'attore e copia del tesserino aziendale di allevamento intestato a;
pratica edilizia presentata da Per_1 [...]
nel 1991 per la costruzione nei fondi in località Teppera di un fienile e deposito attrezzi;
Per_1
documentazione per il rilevamento di impianto di attingimento in cui nel 1994 si Persona_1
qualifica quale proprietario nonché dichiarazione sostitutiva di atto notorio presentata al Comune di Scano Montiferro da del 1989 in cui svolge medesima dichiarazione e dà atto Persona_1
della propria attività di allevatore di ovini;
autorizzazione rilasciata dal Comune di Scano di
Montiferro ad del 03.01.1990 per la costruzione in regione Morrosu di un pozzo Persona_1
tramite trivellazione;
scheda di rilevamento impianti di attingimento del 18.08.1994 e del
30.06.1995 per attività zootecnica in località Morrosu presentata da;
ricevuta di Persona_1
pagamento intestata a del 1995 per lavori di rifacimento di muro a secco in Persona_1
podere località Morrosu; dichiarazione 740/1993 presentata da da cui si evince Persona_1 consistenza aziendale ed i redditi dichiarati per l'attività zootecnica svolta).
Tutte tali copiose prove dimostrano lo svolgimento di un'attività imponente e ben superiore alla mera coltivazione di un fondo, ritenuta di per sé dalla giurisprudenza non sufficiente a fondare una richiesta di usucapione (Cassazione civile sez. II, 11/01/2024, n.1121); nel caso di specie, invece, emergono evidentemente una pluralità di elementi che escludono l'esistenza di ogni tipo di titolo convenzionale o di una tolleranza alla base dell'esercizio dell'attività degli sui Per_1
pagina 13 di 15 fondi, svolta semmai dagli attori con piena signoria.
Unico profilo ulteriore che val la pena rilevare è l'esistenza, sopra anticipata, di una trascrizione pregiudizievole del 2.1.2018 relativa ai mappali 50 e 664 del Foglio 2 riguardante la costituzione di una servitù coattiva interrata derivante dal collegamento del nuovo depuratore.
Come emerge dalle descritte risultanze della prova orale, anche il teste Testimone_2
ha confermato gli scavi per la sistemazione della condotta di scarico.
Alla luce dell'esistenza di una servitù coattiva apparente costituita e regolarmente trascritta durante il periodo oggetto del possesso idoneo a usucapire da parte degli odierni attori, non si ritiene che in relazione alla stessa possa operare l'effetto estintivo relativo alle trascrizioni pregiudizievoli iscritte a nome del precedente proprietario normalmente previsto quale conseguenza dell'efficacia retroattiva dell'usucapione (cfr. Cass. Civ. 8792/2000 che sancisce il principio con riferimento alle ipoteche).
D'altra parte, secondo risalente ma condivisibile giurisprudenza di legittimità, la servitù prediale può estinguersi per prescrizione ma non come effetto riflesso dell'usucapione da parte di un terzo del fondo servente, pure se posseduto come bene libero (cosiddetta usucapio libertatis, cfr. Cass.
Civ., Sez. 2, Sentenza n. 3505 del 28/05/1981).
In ossequio a quanto sopra deve, pertanto, dichiararsi proprietario per intervenuta Parte_1
usucapione ultraventennale dei seguenti terreni tutti siti in territorio di Scano Montiferro: Loc.
Teppera Foglio n.2 mappali 279, 280, 322, 332, 275, 336, 334, 217, 214, 213, 273, 211, 209, 208,
207, 198, 165, 166, 167, 212, 215, 380, 382, 376, 131, 128, 378, 164, 158, 159, 372, 374;
Località Morrosu Foglio 3 mappale 77, 76; Località Su Sueredu Foglio 53 mappale 52; Località
Ladaralzos Foglio 27 mappale 51; Località Sa Tinta Ruggia Foglio 49 mappale 12; Località
Abbadigu Foglio 40 particella 159; con riferimento agli immobili distinti al NTC al Foglio 27, mappali 50 e 664 Località Ladaralzos, l'attore deve essere dichiarato proprietario per intervenuta usucapione ultraventennale con l'indicazione che sui citati fondi insiste e grava la servitù prediale coattiva di scarico interrata di cui alla trascrizione 02.101.2018 Registro particolare 10, registro generale 10, Pubblico ufficiale Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna rep. 5256/2017 del
19.10.2017- atto amministrativo servitù coattiva.
Si prende atto della rinuncia alla domanda con riferimento al bene di cui al Foglio 2, Mapp. 328.
Alla luce della stessa espressa richiesta attorea e della mancata opposizione dei convenuti, è congruo e opportuno disporre la compensazione delle spese di lite.
pagina 14 di 15
P.Q.M.
Il Tribunale di Oristano, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
- in accoglimento della domanda, dichiara proprietario per intervenuta usucapione Parte_1
ultraventennale dei seguenti terreni tutti siti in territorio di Scano Montiferro: Località Teppera
Foglio n.2 mappali 279, 280, 322, 332, 275, 336, 334, 217, 214, 213, 273, 211, 209, 208, 207,
198, 165, 166, 167, 212, 215, 380, 382, 376, 131, 128, 378, 164, 158, 159, 372, 374; Località
Morrosu Foglio 3 mappale 77, 76; Località Su Sueredu Foglio 53 mappale 52; Località
Ladaralzos Foglio 27 mappale 51; Località Sa Tinta Ruggia Foglio 49 mappale 12; Località
Abbadigu Foglio 40 particella 159; con riferimento agli immobili distinti al NTC al Foglio 27, mappali 50 e 664 Località Ladaralzos, dichiara l'attore proprietario per intervenuta usucapione ultraventennale con l'indicazione che sui citati fondi insiste e grava la servitù prediale coattiva di scarico interrata di cui alla trascrizione 02.101.2018 Registro particolare 10, registro generale 10,
Pubblico ufficiale Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna rep. 5256/2017 del 19.10.2017- atto amministrativo servitù coattiva;
- dispone, di conseguenza, che il Conservatore R.R.I.I. competente provveda alla trascrizione della sentenza;
- dichiara la compensazione integrale delle spese di lite.
Oristano, 1.4.2025
Il Giudice
Dott. Gabriele Bordiga
pagina 15 di 15