Sentenza 30 settembre 2020
Sentenza 20 aprile 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 20/04/2021, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/04/2021
N. 00527/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00372/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 372 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentate e difese dall'avvocato Giorgio Nicastro Del Lago, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'ottemperanza
del decreto ingiuntivo n.-OMISSIS-del 18 febbraio 2019, reso nel procedimento RGN -OMISSIS-dal Tribunale di -OMISSIS-, Sezione Lavoro, notificato in data 5 aprile 2019, non opposto e dichiarato esecutivo, ai sensi dell’art. 647. c.p.c., con decreto del -OMISSIS- dicembre 2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visto l 'art.114 cod. proc. amm.;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. -OMISSIS-7 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 2020;
Visto l’art. 84 del decreto legge n.18 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2021 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con sentenza n. -OMISSIS-, pubblicata il 30 settembre 2020, questo Tar ha accolto il ricorso, iscritto al n. r.g. 372/2020, proposto dalle ricorrenti per l’ottemperanza del Ministero della Salute al giudicato formatosi in forza del decreto ingiuntivo n-OMISSIS- del 18 febbraio 2019, reso nel procedimento rg. n. -OMISSIS-dal Tribunale di -OMISSIS-, Sezione Lavoro, e dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. con decreto n.7581 del -OMISSIS- dicembre 2019, e, per l’effetto, ha ordinato al Ministero della Salute “ di dare piena e integrale esecuzione al giudicato di cui al decreto ingiuntivo del Tribunale di -OMISSIS-, in epigrafe, nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia o, se anteriore, dalla data di notificazione ad istanza di parte ” e ha disposto, in caso di inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione per provvedere, la nomina quale commissario ad acta del “ Responsabile della Direzione Generale Vigilanza sugli Enti e Sicurezza delle Cure presso il Ministero della Salute, o un dirigente da lui delegato, il quale, entro i successivi trenta giorni, su richiesta delle interessate, dovrà provvedere alla liquidazione delle somme dovute ”.
Le ricorrenti, con il presente reclamo ex art.114, comma 6, del c.p.a., lamentando che l’Amministrazione non avrebbe dato completa esecuzione al giudicato di cui al decreto ingiuntivo in questione, avendo provveduto unicamente al pagamento delle spese legali e a corrispondere ad ognuna delle ricorrenti, in data 16 dicembre 2020, solo l’importo di € 6.125,70 ciascuna, per complessivi € -OMISSIS-, e che sarebbero rimaste senza esito le ulteriori richieste pagamento, presentate dalle ricorrenti tramite il difensore all’Amministrazione e al Commissario ad acta, chiedono di accertare l’inesatta ottemperanza dell’Amministrazione e l’inottemperanza e inerzia del Commissario ad acta già nominato, nonché di disporre la sostituzione del Commissario ad acta e, in ogni caso, di disporre ogni idonea statuizione per garantire l’esatto adempimento del giudicato.
In data 3 febbraio 2021, la dott.ssa -OMISSIS-ha depositato in giudizio una relazione, con relativa documentazione, con cui rappresenta, in qualità di delegata a svolgere l'incarico di Commissario ad acta, come da Decreto Direttoriale del 2 ottobre 2020 (All. 1 alla relazione), di aver dato “esecuzione alla sentenza di codesto Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto n. -OMISSIS- con Decreto Dirigenziale del 4 dicembre 2020” (All. 2 alla relazione), avendo disposto “il pagamento a favore delle sigg.re -OMISSIS-delle quote loro effettivamente spettanti, nella misura di un tredicesimo, a titolo di assegno una tantum ex art. 2, comma 3, della legge n-OMISSIS-/1992”, precisando che tale misura “rinviene la sua giustificazione nel fatto dell'esistenza in vita di complessivi -OMISSIS- eredi della -OMISSIS-, ad otto dei quali, tra l'altro, con D.D. del 6 dicembre 2018 (All. 3), oltre le spese legali, era stato già effettuato il pagamento dell'intero importo dell'assegno una tantum, in virtù della relativa ingiunzione di pagamento chiesta ed ottenuta dagli stessi, per il tramite del medesimo avvocato, con Decreto Ingiuntivo n.-OMISSIS-del Tribunale di -OMISSIS-”, rappresentando di aver anche provveduto a chiedere a questi ultimi “la restituzione delle maggiori somme percepite”, e concludendo che “…Tanto premesso, la scrivente ritiene di aver adempiuto correttamente all'incarico attribuitole per l'esecuzione della sentenza di codesto Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto n. -OMISSIS-”.
Con memoria depositata in giudizio il 5 febbraio 2021, il Ministero della Salute, costituitosi tramite la competente Avvocatura distrettuale dello Stato, ha ribadito, in sostanza, quanto già sopra riportato e ha chiesto che il reclamo delle ricorrenti venga respinto, in virtù dell’applicazione della c.d. “compensazione atecnica”.
Alla camera di consiglio del 24 marzo 2021, tenutasi tramite collegamento da remoto in videoconferenza con la partecipazione del difensore delle ricorrenti, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il reclamo va accolto, secondo quanto segue.
Va, infatti, evidenziato che, con sentenza n.-OMISSIS- del 2020, questo Tar si è già pronunciato sulla richiesta di ottemperanza relativa al decreto ingiuntivo n-OMISSIS- del 18 febbraio 2019, con cui il Tribunale di -OMISSIS-, Sezione Lavoro, ha ingiunto al Ministero della Salute di pagare a favore delle ricorrenti “ la somma di -OMISSIS- oltre interessi come da domanda e spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 3000,00 per compensi e in € 0 per esborsi, oltre il 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ”: richiesta a cui il Ministero della Salute si era opposto in sede di giudizio, evidenziando che aveva già pagato per l’intero l’indennità una tantum ad altri otto eredi sulla base di un altro decreto ingiuntivo emesso a loro favore dal Tribunale di -OMISSIS- (decreto ingiuntivo n.-OMISSIS-del Tribunale di -OMISSIS-).
Questo Tar, sulla base del percorso argomentativo riportato nella predetta sentenza, cui per brevità si rimanda, ha concluso che “ nella presente sede del giudizio in ottemperanza, il Collegio deve limitarsi a dare esecuzione al giudicato civile di cui al decreto ingiuntivo n-OMISSIS- del 18 febbraio 2019, dichiarato definitivamente esecutivo, ex art. 647 del c.p.c., con decreto n. 7581 del -OMISSIS- dicembre 2019, con cui il Tribunale di -OMISSIS-, Sezione Lavoro, ha ingiunto al Ministero della Salute di pagare a favore delle ricorrenti la somma di -OMISSIS- oltre interessi come da domanda e spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 3000,00 per compensi e in € 0 per esborsi, oltre il 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. (somme dovute alle ricorrenti sulla base del predetto titolo esecutivo); e non può, invece, prendere in esame quanto evidenziato dal Ministero della Salute in relazione all’avvenuto pagamento per intero dell’assegno una tantum agli altri eredi (marito e altri sette figli diversi dalle ricorrenti) in data anteriore alla formazione del giudicato, considerato che tale circostanza poteva e doveva essere dedotta dal Ministero della Salute in sede di opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di -OMISSIS- ”.
E, invero, secondo giurisprudenza consolidata, il giudice dell'ottemperanza, quando è chiamato a dare esecuzione al giudicato civile, svolge una funzione meramente attuativa della concreta statuizione giudiziale adottata dal giudice civile e non può alterare il suo precetto, limitandone la portata effettuale in violazione dell'art. 2909 c.c., e, inoltre, il giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo concerne non soltanto l'esistenza del debito e la sua causale, ma altresì il suo ammontare a quella data (secondo la prevalente giurisprudenza della Cassazione, infatti, “ il decreto ingiuntivo non opposto è assimilabile ad una sentenza di condanna passata in giudicato. Il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione ” (Cassaz. Civ., ord. n. 191-OMISSIS- del 2018; vedi anche Cassaz. Civ, sent. n.1-OMISSIS-60 del 2010)” ) .
Orbene, la predetta sentenza n. -OMISSIS- del 2020, con cui questo Tar si è già pronunciato, in sede di giudizio di ottemperanza proposto dalle ricorrenti, sulla portata effettuale, anche in termini di quantum dovuto, del giudicato civile di cui al decreto ingiuntivo n-OMISSIS- del 18 febbraio 2019 del Tribunale di -OMISSIS-, è stata ritualmente notificata all’Amministrazione tramite pec in data 30 settembre 2020 ed è passata in giudicato, non essendo stato proposto appello nei termini di legge.
Tanto premesso, il Collegio ritiene che in questa ulteriore fase di mera esecuzione, diversamente da quanto sostenuto dal Ministero della Salute, non sia possibile operare una riduzione del quantum dovuto alle ricorrenti, così come espressamente quantificato dal titolo giudiziale che le stesse hanno già fatto valere in sede del precedente giudizio di ottemperanza, pena la violazione del giudicato intervenuto sia in sede civile che in sede del ricorso in ottemperanza già proposto e deciso con la sentenza n.-OMISSIS- del 2020, in cui la questione dell’esistenza di altri eredi della defunta oltre alle ricorrenti (a otto dei quali l’indennità era stata già liquidata per intero sulla base di un precedente decreto ingiuntivo del Tribunale di -OMISSIS- e della sentenza di ottemperanza pronunciata da altro Tar) era stata già sottoposta al Collegio.
La questione del quantum dovuto alle ricorrenti, secondo quanto disposto dal decreto ingiuntivo n-OMISSIS- del 18 febbraio 2019 del Tribunale di -OMISSIS-, è, pertanto, da ritenersi coperta dal giudicato e non può essere rimessa in discussione in questa sede.
Per quanto sopra, il reclamo va accolto e va ribadito l’obbligo del Ministero della Salute di dare piena e integrale esecuzione al giudicato di cui al decreto ingiuntivo n.-OMISSIS- del 18 febbraio del 2019 del Tribunale di -OMISSIS-, provvedendo alla liquidazione in favore delle ricorrenti delle ulteriori somme dovute secondo quanto espressamente disposto dal titolo giudiziale che le stesse fanno valere, e ciò entro il termine di giorni sessanta, decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla data di notificazione ad istanza di parte della presente pronuncia.
Nell’eventualità di inutile decorso del termine di cui sopra, si ritiene di nominare fin d’ora un nuovo commissario ad acta, in sostituzione del precedente, nella persona del Responsabile della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio del Ministero della Salute, o di un dirigente della medesima Direzione da lui delegato, che dovrà provvedere entro i successivi 30 giorni, su richiesta delle interessate, a liquidare le ulteriori somme loro dovute secondo quanto disposto dal decreto ingiuntivo n.-OMISSIS- del 18 febbraio del 2019 del Tribunale di -OMISSIS-, come già ordinato con sentenza n.-OMISSIS- del 2020 da questo Tar, previa adozione di tutti i necessari atti contabili.
Le spese di lite possono essere compensate in considerazione della peculiarità delle questioni controverse.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Nell’eventualità di inutile decorso del termine di cui in motivazione, nomina sin d’ora, quale Commissario ad acta, il Responsabile della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio del Ministero della Salute, o un dirigente della medesima Direzione da lui delegato, che dovrà provvedere, entro i successivi 30 giorni, su richiesta delle interessate, a liquidare le ulteriori somme loro dovute secondo quanto indicato in motivazione, previa adozione di tutti i necessari atti contabili.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.