Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 31/03/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 8220/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. nato a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Maura Tenani;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 5.2.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 29.1.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di scioglimento del proprio matrimonio alle condizioni ivi enucleate;
rilevato che con successive note scritte i coniugi hanno confermato le condizioni concordate,
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esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio civile a Genova (GE) il 25.4.2009 (atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente);
- i medesimi coniugi sono addivenuti a separazione personale in forza di sentenza n.
1000/2022, resa da questo Tribunale il 21.4.2022;
- dalla separazione personale non è mai intervenuta alcuna riconciliazione tra loro;
considerato che, nella specie, non sia dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui alla legge 1 dicembre 1970,
n. 898, per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
2.
considerato che
le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, non risultando contrarie a norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
lo scioglimento del matrimonio tra
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
contratto a Genova (GE) il 25.4.2009;
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra gli ex coniugi, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali del proprio divorzio, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
2 “a) I ricorrenti si dichiarano economicamente indipendenti e, pertanto, rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile e/o a qualsivoglia contributo economico per il loro mantenimento.
b) I ricorrenti dichiarano di avere prima d'ora regolato, con reciproca soddisfazione, ogni e qualsivoglia questione economica, segnatamente con il già formalizzato in sede notarile trasferimento della quota di un mezzo dell'intera proprietà da parte della Signora in Pt_1
favore del Signor talché per quanto attiene partite economiche debitorie e Parte_2
creditorie essi dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altro”.
Nulla sulle spese processuali.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 271, parte I, anno 2009), e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 14.3.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro
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