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Sentenza 18 gennaio 2023
Sentenza 18 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/01/2023, n. 1418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1418 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso n. 13108/2019 proposto da: VI FO, legalmente domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato AN Dimichele;
- ricorrente -
contro FAE Immobiliare S.r.l., in persona dell'Amministratore Unico, elettivamente domiciliata in Roma, Via Giuseppe Ferrari 12, presso lo studio dell'avvocato Sergio Smedile, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Gaudenzio Volponi;
CE De AR, in qualità di socio della società D.G.F. Immobiliare Sri, elettivamente domiciliato in Roma, Via Giuseppe Civile Sent. Sez. 3 Num. 1418 Anno 2023 Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA Data pubblicazione: 18/01/2023 Ferrari 12, presso lo studio dell'avvocato Sergio Smedile, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Gaudenzio Volponi;
- controricorrenti -
nonché contro LA CE;
- intimata - avverso la sentenza n. 2713/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 26/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/2022 dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIRILLO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale LA DE AT, che si riporta alle conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato Egidio Marullo;
udito l'Avvocato Gaudenzio Volponi. 2 FATTI DI CAUSA 1. VI FO convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Parma, la DGF Immobiliare s.r.l. e la FAE Immobiliare s.r.l. chiedendo che fosse dichiarato inefficace nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., l'atto del 9 dicembre 2008 di vendita del compendio immobiliare di proprietà della società DGF di cui l'attrice era socia, compiuto in favore della società FAE. A sostegno della domanda espose, tra l'altro, che il pregiudizio da lei subito, che dava titolo all'espletamento dell'azione revocatoria, era costituito dalla diminuzione di valore della sua quota sociale, già emersa in sede di accertamento tecnico preventivo, conseguente al fatto che la vendita era avvenuta ad un prezzo molto inferiore al suo valore reale;
circostanze, queste, ben note alla compagine sociale che aveva disposto l'atto di vendita. Si costituì in giudizio la società DGF, chiedendo il rigetto della domanda, mentre la FAE Immobiliare rimase contumace. Nel corso del giudizio la società DGF fu cancellata dal registro delle imprese e il contraddittorio fu integrato nei confronti dei soci, fra i quali si costituì CE De AR. Il Tribunale rigettò la domanda in base al fondamentale rilievo per cui l'attrice non aveva agito per la conservazione della garanzia patrimoniale, quanto invece per ottenere la revoca di un atto di amministrazione della società al quale si opponeva. 2. La pronuncia è stata impugnata dall'attrice soccombente e la Corte d'appello di Bologna, con sentenza del 26 ottobre 2018, ha rigettato l'appello e ha condannato l'appellante alla rifusione delle spese del grado in favore di tutti gli appellati. Ha osservato la Corte territoriale, richiamando alcuni passaggi della sentenza del Tribunale e dichiarando di condividerli, che nel caso in esame mancava il presupposto principale per l'esercizio dell'azione revocatoria, vale a dire la sussistenza di una ragione di credito che si desidera tutelare. La parte appellante, infatti, aveva manifestato il suo interesse ad agire in 3 riferimento al fatto che l'atto di disposizione aveva ad oggetto l'unico cespite immobiliare di proprietà della società GDF, per cui quell'atto aveva inciso in modo estremamente significativo sul valore della sua quota di liquidazione della società. La Corte d'appello ha aggiunto che l'azione revocatoria può essere promossa anche quando il credito sia oggetto di una diversa azione di accertamento, cioè sia un credito litigioso. Nel caso specifico, però, il valore del credito vantato dalla FO doveva essere determinato in relazione a quello della sua quota sociale come risultante in sede di accertamento tecnico preventivo;
e tale accertamento era precedente all'atto di vendita che era intervenuto dopo il recesso della socia FO. Poiché il valore della quota era pari ad euro 12.750, certamente la vendita, anche ammettendo che fosse stata effettuata ad un prezzo inferiore rispetto a quello di mercato, non avrebbe potuto determinare alcun pregiudizio in relazione alla liquidazione di una somma molto inferiore. Doveva pertanto ritenersi, in conformità a quanto già deciso dal Tribunale, che nel caso di specie l'azione revocatoria non fosse stata promossa per conservare la garanzia patrimoniale colpita da un atto pregiudizievole, quanto piuttosto per revocare un atto di amministrazione che la FO non condivideva, senza considerare che per tale obiettivo vi sono appositi (e diversi) strumenti giuridici di tutela. Quanto, infine, alla domanda con la quale l'appellante aveva chiesto che il compendio immobiliare venduto fosse distribuito pro quota ai singoli soci, la Corte d'appello ha ritenuto che la stessa fosse inammissibile in quanto nuova. 3. Contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna propone ricorso VI FO con atto affidato ad un solo articolato motivo. Resistono la FAE Immobiliare s.r.l. e CE De AR con due separati controricorsi. LA CE è rimasta intimata. Il ricorso, originariamente fissato per la camera di consiglio del 19 aprile 2022, è stato rimesso alla pubblica udienza con ordinanza 4 interlocutoria 5 maggio 2022, n. 14285, e nuovamente fissato per l'udienza pubblica del 16 novembre 2022. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. Le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 cod. civ., sulla base di una serie di rilievi in fatto e in diritto. La ricorrente, dopo aver premesso un'ampia ricostruzione della vicenda, rileva che la quota sociale consiste, in una società di capitali come quella in questione, «in una somma di denaro che rappresenta il valore della quota stessa». Nessun dubbio vi sarebbe, perciò, in ordine al fatto che «l'azione revocatoria possa essere utilizzata anche dal socio in relazione ai propri crediti nei confronti della società». Richiamate le condizioni previste dall'art. 2901 cit. per l'esercizio dell'azione, la FO sostiene che la società DGF certamente conosceva il pregiudizio derivante dalla vendita, anche perché ella già un anno prima dell'atto di vendita aveva chiesto la liquidazione della sua quota sociale, instaurando nel 2007 il procedimento di accertamento tecnico preventivo. L'atto dispositivo in esame aveva ad oggetto l'unico bene immobile di proprietà della società DGF, il cui valore avrebbe inciso in modo significativo sul valore della quota dell'odierna ricorrente, se fosse rimasto nel patrimonio della società. Quel bene, invece, era stato venduto ad un prezzo molto più basso rispetto al suo valore effettivo e «con modalità di pagamento molto vantaggiose per l'acquirente»; e poiché l'acquirente società FAE era costituita da soggetti legati da vincoli di famiglia con i soci della DGF, secondo la ricostruzione proposta dalla FO l'unico risultato concreto era stato quello di far passare il bene dal patrimonio di una società a quello dell'altra. Lo scopo dell'operazione, quindi, era «quello di danneggiare le pretese creditorie della sig.ra FO, unica socia per la quale l'atto di disposizione aveva 5 comportato un grave pregiudizio economico». L'esistenza di un vincolo familiare tra i soci delle due società, quindi, costituiva la dimostrazione della consapevolezza, da parte del terzo acquirente, del pregiudizio arrecato al creditore e della sua dolosa partecipazione. 1.1. Osserva la Corte che il ricorso è inammissibile per le seguenti convergenti ragioni. Il Collegio rileva, innanzitutto, che esso è redatto con una tecnica non rispettosa dell'art. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ., perché fa riferimento ad una serie di atti e documenti senza produrli e senza indicare se e dove essi siano stati effettivamente messi a disposizione della Corte. Oltre a questo, va messo in evidenza come il ricorso sia formulato con cadenze che lo rendono riferibile più ad un giudizio di merito che non ad un giudizio di legittimità, perché in esso si sollecita il giudicante a rivalutare una serie di elementi di fatto e a compiere una certa ricostruzione degli eventi, possibilità che sono tutte precluse in questa sede. La ragione decisiva dell'inammissibilità, tuttavia, risiede nella constatazione che la ricorrente dimostra di non cogliere la ratio decidendi della sentenza impugnata. Quest'ultima, infatti, è pervenuta al rigetto della domanda sulla base di due fondamentali affermazioni: la prima è che l'azione revocatoria presuppone l'esistenza di un credito, anche se contestato (nella specie, non dimostrato) e la seconda è che per conseguire l'obiettivo desiderato la FO avrebbe dovuto utilizzare altri strumenti giuridici. Il ricorso non coglie tali indicazioni e continua a ribadire la tesi, già vanamente portata avanti nei due gradi di merito, secondo cui la vendita contestata era finalizzata a frodare le sue ragioni di credito verso la società, in quanto architettata allo scopo di trasferire il bene in un'altra società alla quale la ricorrente era estranea. brcomplessa e articolata censura - la quale, tra l'altro, dà conto del fatto che la FO aveva manifestato la sua volontà di recedere dalla società, ma non specifica se tale intenzione si sia tradotta o meno in realtà - mostra di non comprendere la differenza che 6 esiste tra l'azione revocatoria, mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale in capo al creditore, e le diverse azioni di responsabilità previste dal diritto societario nei confronti degli amministratori e dei sindaci che tengano comportamenti scorretti nei confronti della società stessa. Le contestazioni appaiono del tutto generiche e non idonee a scalfire le argomentazioni della sentenza;
la quale, tra l'altro, ha anche rilevato che il valore della quota della FO era pari ad euro 12.700 in data antecedente la vendita sospetta, senza che tale considerazione sia stata realmente contestata nel ricorso. D'altronde, se tale presupposto di fatto indicato in sentenza è corretto, non pare prospettabile l'idea che il valore della quota della ricorrente sia calcolabile aggiungendo il valore dell'immobile. 2. Il ricorso, pertanto,Adichiarato inammissibile. A tale esito segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55. Sussistono inoltre le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 4.200 per ciascuno dei due controricorsi, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, 16 novembre 2022.
- ricorrente -
contro FAE Immobiliare S.r.l., in persona dell'Amministratore Unico, elettivamente domiciliata in Roma, Via Giuseppe Ferrari 12, presso lo studio dell'avvocato Sergio Smedile, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Gaudenzio Volponi;
CE De AR, in qualità di socio della società D.G.F. Immobiliare Sri, elettivamente domiciliato in Roma, Via Giuseppe Civile Sent. Sez. 3 Num. 1418 Anno 2023 Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA Data pubblicazione: 18/01/2023 Ferrari 12, presso lo studio dell'avvocato Sergio Smedile, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Gaudenzio Volponi;
- controricorrenti -
nonché contro LA CE;
- intimata - avverso la sentenza n. 2713/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 26/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/2022 dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIRILLO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale LA DE AT, che si riporta alle conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato Egidio Marullo;
udito l'Avvocato Gaudenzio Volponi. 2 FATTI DI CAUSA 1. VI FO convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Parma, la DGF Immobiliare s.r.l. e la FAE Immobiliare s.r.l. chiedendo che fosse dichiarato inefficace nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., l'atto del 9 dicembre 2008 di vendita del compendio immobiliare di proprietà della società DGF di cui l'attrice era socia, compiuto in favore della società FAE. A sostegno della domanda espose, tra l'altro, che il pregiudizio da lei subito, che dava titolo all'espletamento dell'azione revocatoria, era costituito dalla diminuzione di valore della sua quota sociale, già emersa in sede di accertamento tecnico preventivo, conseguente al fatto che la vendita era avvenuta ad un prezzo molto inferiore al suo valore reale;
circostanze, queste, ben note alla compagine sociale che aveva disposto l'atto di vendita. Si costituì in giudizio la società DGF, chiedendo il rigetto della domanda, mentre la FAE Immobiliare rimase contumace. Nel corso del giudizio la società DGF fu cancellata dal registro delle imprese e il contraddittorio fu integrato nei confronti dei soci, fra i quali si costituì CE De AR. Il Tribunale rigettò la domanda in base al fondamentale rilievo per cui l'attrice non aveva agito per la conservazione della garanzia patrimoniale, quanto invece per ottenere la revoca di un atto di amministrazione della società al quale si opponeva. 2. La pronuncia è stata impugnata dall'attrice soccombente e la Corte d'appello di Bologna, con sentenza del 26 ottobre 2018, ha rigettato l'appello e ha condannato l'appellante alla rifusione delle spese del grado in favore di tutti gli appellati. Ha osservato la Corte territoriale, richiamando alcuni passaggi della sentenza del Tribunale e dichiarando di condividerli, che nel caso in esame mancava il presupposto principale per l'esercizio dell'azione revocatoria, vale a dire la sussistenza di una ragione di credito che si desidera tutelare. La parte appellante, infatti, aveva manifestato il suo interesse ad agire in 3 riferimento al fatto che l'atto di disposizione aveva ad oggetto l'unico cespite immobiliare di proprietà della società GDF, per cui quell'atto aveva inciso in modo estremamente significativo sul valore della sua quota di liquidazione della società. La Corte d'appello ha aggiunto che l'azione revocatoria può essere promossa anche quando il credito sia oggetto di una diversa azione di accertamento, cioè sia un credito litigioso. Nel caso specifico, però, il valore del credito vantato dalla FO doveva essere determinato in relazione a quello della sua quota sociale come risultante in sede di accertamento tecnico preventivo;
e tale accertamento era precedente all'atto di vendita che era intervenuto dopo il recesso della socia FO. Poiché il valore della quota era pari ad euro 12.750, certamente la vendita, anche ammettendo che fosse stata effettuata ad un prezzo inferiore rispetto a quello di mercato, non avrebbe potuto determinare alcun pregiudizio in relazione alla liquidazione di una somma molto inferiore. Doveva pertanto ritenersi, in conformità a quanto già deciso dal Tribunale, che nel caso di specie l'azione revocatoria non fosse stata promossa per conservare la garanzia patrimoniale colpita da un atto pregiudizievole, quanto piuttosto per revocare un atto di amministrazione che la FO non condivideva, senza considerare che per tale obiettivo vi sono appositi (e diversi) strumenti giuridici di tutela. Quanto, infine, alla domanda con la quale l'appellante aveva chiesto che il compendio immobiliare venduto fosse distribuito pro quota ai singoli soci, la Corte d'appello ha ritenuto che la stessa fosse inammissibile in quanto nuova. 3. Contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna propone ricorso VI FO con atto affidato ad un solo articolato motivo. Resistono la FAE Immobiliare s.r.l. e CE De AR con due separati controricorsi. LA CE è rimasta intimata. Il ricorso, originariamente fissato per la camera di consiglio del 19 aprile 2022, è stato rimesso alla pubblica udienza con ordinanza 4 interlocutoria 5 maggio 2022, n. 14285, e nuovamente fissato per l'udienza pubblica del 16 novembre 2022. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. Le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 cod. civ., sulla base di una serie di rilievi in fatto e in diritto. La ricorrente, dopo aver premesso un'ampia ricostruzione della vicenda, rileva che la quota sociale consiste, in una società di capitali come quella in questione, «in una somma di denaro che rappresenta il valore della quota stessa». Nessun dubbio vi sarebbe, perciò, in ordine al fatto che «l'azione revocatoria possa essere utilizzata anche dal socio in relazione ai propri crediti nei confronti della società». Richiamate le condizioni previste dall'art. 2901 cit. per l'esercizio dell'azione, la FO sostiene che la società DGF certamente conosceva il pregiudizio derivante dalla vendita, anche perché ella già un anno prima dell'atto di vendita aveva chiesto la liquidazione della sua quota sociale, instaurando nel 2007 il procedimento di accertamento tecnico preventivo. L'atto dispositivo in esame aveva ad oggetto l'unico bene immobile di proprietà della società DGF, il cui valore avrebbe inciso in modo significativo sul valore della quota dell'odierna ricorrente, se fosse rimasto nel patrimonio della società. Quel bene, invece, era stato venduto ad un prezzo molto più basso rispetto al suo valore effettivo e «con modalità di pagamento molto vantaggiose per l'acquirente»; e poiché l'acquirente società FAE era costituita da soggetti legati da vincoli di famiglia con i soci della DGF, secondo la ricostruzione proposta dalla FO l'unico risultato concreto era stato quello di far passare il bene dal patrimonio di una società a quello dell'altra. Lo scopo dell'operazione, quindi, era «quello di danneggiare le pretese creditorie della sig.ra FO, unica socia per la quale l'atto di disposizione aveva 5 comportato un grave pregiudizio economico». L'esistenza di un vincolo familiare tra i soci delle due società, quindi, costituiva la dimostrazione della consapevolezza, da parte del terzo acquirente, del pregiudizio arrecato al creditore e della sua dolosa partecipazione. 1.1. Osserva la Corte che il ricorso è inammissibile per le seguenti convergenti ragioni. Il Collegio rileva, innanzitutto, che esso è redatto con una tecnica non rispettosa dell'art. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ., perché fa riferimento ad una serie di atti e documenti senza produrli e senza indicare se e dove essi siano stati effettivamente messi a disposizione della Corte. Oltre a questo, va messo in evidenza come il ricorso sia formulato con cadenze che lo rendono riferibile più ad un giudizio di merito che non ad un giudizio di legittimità, perché in esso si sollecita il giudicante a rivalutare una serie di elementi di fatto e a compiere una certa ricostruzione degli eventi, possibilità che sono tutte precluse in questa sede. La ragione decisiva dell'inammissibilità, tuttavia, risiede nella constatazione che la ricorrente dimostra di non cogliere la ratio decidendi della sentenza impugnata. Quest'ultima, infatti, è pervenuta al rigetto della domanda sulla base di due fondamentali affermazioni: la prima è che l'azione revocatoria presuppone l'esistenza di un credito, anche se contestato (nella specie, non dimostrato) e la seconda è che per conseguire l'obiettivo desiderato la FO avrebbe dovuto utilizzare altri strumenti giuridici. Il ricorso non coglie tali indicazioni e continua a ribadire la tesi, già vanamente portata avanti nei due gradi di merito, secondo cui la vendita contestata era finalizzata a frodare le sue ragioni di credito verso la società, in quanto architettata allo scopo di trasferire il bene in un'altra società alla quale la ricorrente era estranea. brcomplessa e articolata censura - la quale, tra l'altro, dà conto del fatto che la FO aveva manifestato la sua volontà di recedere dalla società, ma non specifica se tale intenzione si sia tradotta o meno in realtà - mostra di non comprendere la differenza che 6 esiste tra l'azione revocatoria, mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale in capo al creditore, e le diverse azioni di responsabilità previste dal diritto societario nei confronti degli amministratori e dei sindaci che tengano comportamenti scorretti nei confronti della società stessa. Le contestazioni appaiono del tutto generiche e non idonee a scalfire le argomentazioni della sentenza;
la quale, tra l'altro, ha anche rilevato che il valore della quota della FO era pari ad euro 12.700 in data antecedente la vendita sospetta, senza che tale considerazione sia stata realmente contestata nel ricorso. D'altronde, se tale presupposto di fatto indicato in sentenza è corretto, non pare prospettabile l'idea che il valore della quota della ricorrente sia calcolabile aggiungendo il valore dell'immobile. 2. Il ricorso, pertanto,Adichiarato inammissibile. A tale esito segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55. Sussistono inoltre le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 4.200 per ciascuno dei due controricorsi, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, 16 novembre 2022.