Cass. civ., sez. III, ordinanza 03/04/2025, n. 8847
CASS
Ordinanza 3 aprile 2025

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Il provvedimento analizzato è un'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, emessa il 20 novembre 2024. Le parti in causa, da un lato, richiedevano il risarcimento dei danni subiti a seguito di un incidente stradale, sostenendo la responsabilità di un conducente e della sua compagnia assicurativa. Dall'altro lato, i convenuti contestavano la responsabilità, sostenendo che il sinistro fosse attribuibile al comportamento imprudente del minore coinvolto e alla scarsa visibilità della segnaletica stradale.

Il giudice ha accolto il tredicesimo motivo del ricorso principale, dichiarando inammissibile la domanda di regresso proposta dall'assicurazione nei confronti dei genitori del minore, ritenendo che fosse stata presentata tardivamente. La Corte ha argomentato che la domanda di regresso doveva essere proposta entro termini specifici, e la sua tardività ha comportato l'inammissibilità. Inoltre, ha confermato le spese di lite come stabilito dalla Corte d'appello, compensando le spese del giudizio di cassazione. La decisione si fonda su una rigorosa interpretazione delle norme processuali, evidenziando l'importanza della tempestività nelle domande di regresso in ambito assicurativo.

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Massime1

La domanda riconvenzionale traversale deve essere proposta, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione e non con la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. (nella versione vigente ratione temporis), che consente all'attore soltanto di precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni "già proposte", ma non anche di proporre le domande che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva respinto l'eccezione d'inammissibilità della domanda di regresso formulata dalla compagnia assicuratrice nei confronti di alcuni dei corresponsabili del sinistro per le somme versate a titolo di risarcimento in favore di un altro corresponsabile, in conseguenza della riconvenzionale da questi proposta ma solo con la prima memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, ordinanza 03/04/2025, n. 8847
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8847
    Data del deposito : 3 aprile 2025

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