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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 12/12/2025, n. 928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 928 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
Sezione Lavoro
1458/2025 R.G.
Scadenza termine note di trattazione scritta: 11 dicembre 2025
Il giudice dott.ssa Filippetta Signorello, dato atto che:
con provvedimento reso in data 25 settembre 2025, il g.l., visto l'art. 127 ter c.pc.., che consente lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ha disposto la trattazione della presente causa per la data odierna, assegnando all'uopo alle parti termine per note sino al giorno dell'udienza; entrambe le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno insistito nei rispettivi atti difensivi.
Il g.l.
Esaminate le note su richiamate, si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio, il giudice, ha depositato telematicamente la sentenza redatta in calce al presente verbale.
REAY BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica in persona del magistrato:
dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1458/2025 R.G.
OGGETTO: disabilità gravissima vertente
tra
C.F. 1 nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 (C.F.
residente nella via Campobello, 106; elettivamente domiciliato in Marsala, presso lo studio dell'Avv.
GI ES Di GI, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso introduttivo,
-ricorrente-
E
in persona del Commissario straordinario Controparte_1
e legale rappresentante p.t., con sede in CP_1 Via Mazzini n. 1, c.f./p.Iva P.IVA 1 rappresentato
,
e difeso ai fini del presente procedimento dall'Avvocato Rosario Papania, Dirigente Avvocato dell'U.O.C.
CP_2 Legale e Contenzioso della medesima Amministrazione, ed elettivamente domiciliata presso la casella di posta elettronica certificata dell'anzidetto procuratore,
-resistente-
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Voglia il Tribunale ritenere e dichiarare che il sig. Parte_1 presenta i requisiti clinici per il diritto alla concessione del beneficio economico della disabilità gravissima di cui al D.M.
26.09.2016 art. 3 comma 2 e 3, con decorrenza dalla data di proposizione della domanda in via amministrativa, o da quella che sarà ritenuta di giustizia, per gli effetti Condannare l' CP_3 in
persona del legale rappresentante pro tempore all'erogazione di detta prestazione con le decorrenze sopra indicate;
vinte le spese. Resistente: Voglia il Tribunale rigettare il ricorso perché inammissibile, improcedibile ed infondato i motivi dedotti;
nella denegata ipotesi in cui dovesse riconoscersi la ricorrente titolata alla corresponsione del beneficio per cui è causa, disporre la relativa liquidazione dalla data della domanda, così come disposto dalla normativa di settore;
vinte le spese.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte_1 ha lamentatoCon ricorso depositato in data 16 maggio 2025 l'odierno ricorrente l'erroneità del parere medico espresso dall' CP_4 he, a fronte della domanda amministrativa volta ad accedere al beneficio economico per i soggetti affetti da disabilità gravissima ai sensi del D.M.
26/09/2016 per l'applicazione dell'art. 9 L.R. n. 08 del 09/05/2017 e ss.mm. e del D.P.R.S. n. 589 del
31/08/2018, aveva ritenuto che "non rientrasse in nessuna delle condizioni dell'art. 36 del D.M. 26
settembre 2016".
Ritenendo l'erroneità del giudizio medico espresso, ha asserito che il complessivo quadro clinico da cui è
affetto integri il requisito prescritto dalla legge, chiedendo, previo accertamento peritale, la condanna dell'ente al pagamento della prestazione invocata. L' CP_3 costituendosi, ha eccepito preliminarmente l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del ricorso ex art. 445 bis c.p.c, ritenuto dal resistente condizione di procedibilità.
Nel merito ha contestato la sussistenza dei presupposti soggettivi previsti dal D.M. 26/09/2016 per ottenere il riconoscimento dello status di "Disabile Gravissimo".
Oppostasi quindi alla richiesta istruttoria articolata da parte ricorrente, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Il procedimento, istruito attraverso la documentazione riversata in atti e la ctu medico legale, è stato assunto in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione.
*******
Le domande avanzate dal ricorrente sono infondate e non meritano di essere accolte per insussistenza dello status di disabile gravissimo. Ai sensi del DM 26.9.2016 i soggetti affetti da disabilità gravissima sono le persone già beneficiarie dell'indennità d'accompagnamento o, comunque, definite non autosufficienti, per cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
a) persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza (SMC) e con punteggio nella scala Glasgow Coma Scale (GCS)=10;
b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7);
c) persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala Clinical Dementia Rating
Scale (CDRS)>=4;
d) persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B;
e) persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo ≤ 1 ai 4 arti alla scala Medical Research Council (MRC), o con punteggio alla
Expanded Disability Status Scale (EDSS) ≥ 9, o in stadio 5 di Hoehn e Yahrmod;
f) persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500,
1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore;
g) persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5;
h) persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con
QI=34 e con punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation
(LAPMER) = 8;
i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche. Per i soggetti affetti da disturbo dello spettro autistico, affinché possa configurarsi una gravissima disabilità comportamentale, essa deve essere ascritta al livello 3 della classificazione del D.S.M.
5.
Sul punto il nominato CTU, dott. Persona_1 ha escluso che Parte_1 possa considerarsi, anche alla data della visita del ctu, nonchè all'epoca della proposizione della domanda amministrativa, soggetto in condizioni di disabilità gravissima ai sensi dell'art. 3 del 26.9.2016: il ricorrente
è infatti risultato in grado di rimanere seduto e di utilizzare entrambe le braccia e le mani.
All'insussistenza del requisito sanitario consegue il rigetto del ricorso.
Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. Att. C.p.c. agli atti, si dichiara parte ricorrente esentata dal pagamento delle spese di lite. Le spesedi ctu vengono definitivamente poste a carico di parte resistente, poiché, rientrando tra le spese di lite, non possono gravare parte ricorrente che, seppur soccombente, ha diritto all'esenzione ai sensi dell'art. 152 disp. Att. C.p.c..
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 1458/2025 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide:
rigetta il ricorso;
dichiara parte ricorrente esentata dal pagamento delle spese di lite;
pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di ctu;
Così deciso in Marsala in data 12/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010n. A. e del decreto legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ, mod, e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n.AA.
Sezione Lavoro
1458/2025 R.G.
Scadenza termine note di trattazione scritta: 11 dicembre 2025
Il giudice dott.ssa Filippetta Signorello, dato atto che:
con provvedimento reso in data 25 settembre 2025, il g.l., visto l'art. 127 ter c.pc.., che consente lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ha disposto la trattazione della presente causa per la data odierna, assegnando all'uopo alle parti termine per note sino al giorno dell'udienza; entrambe le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno insistito nei rispettivi atti difensivi.
Il g.l.
Esaminate le note su richiamate, si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio, il giudice, ha depositato telematicamente la sentenza redatta in calce al presente verbale.
REAY BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica in persona del magistrato:
dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1458/2025 R.G.
OGGETTO: disabilità gravissima vertente
tra
C.F. 1 nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 (C.F.
residente nella via Campobello, 106; elettivamente domiciliato in Marsala, presso lo studio dell'Avv.
GI ES Di GI, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso introduttivo,
-ricorrente-
E
in persona del Commissario straordinario Controparte_1
e legale rappresentante p.t., con sede in CP_1 Via Mazzini n. 1, c.f./p.Iva P.IVA 1 rappresentato
,
e difeso ai fini del presente procedimento dall'Avvocato Rosario Papania, Dirigente Avvocato dell'U.O.C.
CP_2 Legale e Contenzioso della medesima Amministrazione, ed elettivamente domiciliata presso la casella di posta elettronica certificata dell'anzidetto procuratore,
-resistente-
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Voglia il Tribunale ritenere e dichiarare che il sig. Parte_1 presenta i requisiti clinici per il diritto alla concessione del beneficio economico della disabilità gravissima di cui al D.M.
26.09.2016 art. 3 comma 2 e 3, con decorrenza dalla data di proposizione della domanda in via amministrativa, o da quella che sarà ritenuta di giustizia, per gli effetti Condannare l' CP_3 in
persona del legale rappresentante pro tempore all'erogazione di detta prestazione con le decorrenze sopra indicate;
vinte le spese. Resistente: Voglia il Tribunale rigettare il ricorso perché inammissibile, improcedibile ed infondato i motivi dedotti;
nella denegata ipotesi in cui dovesse riconoscersi la ricorrente titolata alla corresponsione del beneficio per cui è causa, disporre la relativa liquidazione dalla data della domanda, così come disposto dalla normativa di settore;
vinte le spese.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte_1 ha lamentatoCon ricorso depositato in data 16 maggio 2025 l'odierno ricorrente l'erroneità del parere medico espresso dall' CP_4 he, a fronte della domanda amministrativa volta ad accedere al beneficio economico per i soggetti affetti da disabilità gravissima ai sensi del D.M.
26/09/2016 per l'applicazione dell'art. 9 L.R. n. 08 del 09/05/2017 e ss.mm. e del D.P.R.S. n. 589 del
31/08/2018, aveva ritenuto che "non rientrasse in nessuna delle condizioni dell'art. 36 del D.M. 26
settembre 2016".
Ritenendo l'erroneità del giudizio medico espresso, ha asserito che il complessivo quadro clinico da cui è
affetto integri il requisito prescritto dalla legge, chiedendo, previo accertamento peritale, la condanna dell'ente al pagamento della prestazione invocata. L' CP_3 costituendosi, ha eccepito preliminarmente l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del ricorso ex art. 445 bis c.p.c, ritenuto dal resistente condizione di procedibilità.
Nel merito ha contestato la sussistenza dei presupposti soggettivi previsti dal D.M. 26/09/2016 per ottenere il riconoscimento dello status di "Disabile Gravissimo".
Oppostasi quindi alla richiesta istruttoria articolata da parte ricorrente, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Il procedimento, istruito attraverso la documentazione riversata in atti e la ctu medico legale, è stato assunto in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione.
*******
Le domande avanzate dal ricorrente sono infondate e non meritano di essere accolte per insussistenza dello status di disabile gravissimo. Ai sensi del DM 26.9.2016 i soggetti affetti da disabilità gravissima sono le persone già beneficiarie dell'indennità d'accompagnamento o, comunque, definite non autosufficienti, per cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
a) persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza (SMC) e con punteggio nella scala Glasgow Coma Scale (GCS)=10;
b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7);
c) persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala Clinical Dementia Rating
Scale (CDRS)>=4;
d) persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B;
e) persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo ≤ 1 ai 4 arti alla scala Medical Research Council (MRC), o con punteggio alla
Expanded Disability Status Scale (EDSS) ≥ 9, o in stadio 5 di Hoehn e Yahrmod;
f) persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500,
1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore;
g) persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5;
h) persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con
QI=34 e con punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation
(LAPMER) = 8;
i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche. Per i soggetti affetti da disturbo dello spettro autistico, affinché possa configurarsi una gravissima disabilità comportamentale, essa deve essere ascritta al livello 3 della classificazione del D.S.M.
5.
Sul punto il nominato CTU, dott. Persona_1 ha escluso che Parte_1 possa considerarsi, anche alla data della visita del ctu, nonchè all'epoca della proposizione della domanda amministrativa, soggetto in condizioni di disabilità gravissima ai sensi dell'art. 3 del 26.9.2016: il ricorrente
è infatti risultato in grado di rimanere seduto e di utilizzare entrambe le braccia e le mani.
All'insussistenza del requisito sanitario consegue il rigetto del ricorso.
Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. Att. C.p.c. agli atti, si dichiara parte ricorrente esentata dal pagamento delle spese di lite. Le spesedi ctu vengono definitivamente poste a carico di parte resistente, poiché, rientrando tra le spese di lite, non possono gravare parte ricorrente che, seppur soccombente, ha diritto all'esenzione ai sensi dell'art. 152 disp. Att. C.p.c..
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 1458/2025 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide:
rigetta il ricorso;
dichiara parte ricorrente esentata dal pagamento delle spese di lite;
pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di ctu;
Così deciso in Marsala in data 12/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010n. A. e del decreto legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ, mod, e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n.AA.