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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/09/2025, n. 4022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4022 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13110/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
In persona del Giudice Monocratico Dr.ssa Tiziana Vita De Fazio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 13110 / 2024 promossa da:
Parte_1 nato in [...] in data [...]
Parte_2 nata in [...] in data [...]
Parte_3 nato in [...] in data [...]
Parte_4 nato in [...] in data [...]
Parte_5 nata in ARGENTINA in data [...] in [...] e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale, unitamente a , sui figli minori Persona_1 Persona_2 nato in [...] in data [...] e nata in Parte_6
ARGENTINA in data 20/05/2010
Parte_7 nata in [...] in data [...]
Parte_8 nata in [...] in data [...]
Parte_9 nata in [...] in data [...]
Parte_10 nata in [...] in data [...]
Parte_11 nata in [...] in data [...]
Parte_12 nato in [...] in data [...]
Parte_13 nato in [...] in data [...]
CP_1 Parte_5 nata in [...] in data [...]
Controparte_2 nata in [...] in data [...]
Parte_14 nato in [...] in data [...]
Parte_15 nato in [...] in data [...]
Controparte_3 nata in ARGENTINA in data [...] in [...] e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale, unitamente a , sui figli minori Controparte_4 Persona_3 nata in [...] in data [...]; nato in ARGENTINA in [...] CP_3
01/09/2009 e nata in [...] in data [...] Controparte_5
Parte_16 nata in [...] in data [...]
Parte_17 nata in [...] in data [...]
Parte_18 nata in [...] in data [...]
Parte_19 nata in ARGENTINA in data [...] in [...] e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale, unitamente a sulla figlia minore Controparte_6 Persona_4 ata in ARGENTINA in data 18/10/2010
[...]
Parte_20 nato in [...] in data [...]
CP_4 nata in [...] in data [...] rappresentati e difesi dagli Avv.ti TIANI DANIELA* e GIUDICE GUIDO
Ricorrenti
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore;
Controparte_7
Resistente non costituito nonché nel contraddittorio con il
Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: accertare la sussistenza dei relativi presupposti per l'effetto dichiarare i ricorrenti, cittadini italiani “jure sanguinis“ dalla nascita con ogni conseguente e necessaria statuizione per la concreta attuazione di tale diritto, ordinando al Controparte_7
e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio oltre a IVA e CPA come per legge.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data
18/07/2024, ritualmente notificato, i ricorrenti hanno evocato in giudizio il Controparte_7 chiedendo il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti di cittadino italiano che non aveva mai perso la cittadinanza.
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno allegato:
- Di essere cittadini argentini;
- Di essere discendenti diretti dell'avo italiano (o Persona_5 Persona_5
o o o o ), Persona_6 Per_7 Persona_8 Persona_9 Persona_10 nato a [...] in data [...], il quale, prima di emigrare in Argentina, si univa in matrimonio con la connazionale il giorno 03/05/1880 a Envie Persona_11
(cfr. docc. 2 e 3);
- Che dalla predetta unione coniugale nasceva in Argentina, in data 21/01/1883, il figlio che, a sua volta, dopo aver sposato il 27/08/1911, Persona_12 CP_8 aveva una figlia , nata in [...] il [...] (cfr. docc. 4- Persona_13
6); Pt_2
- Che contraeva matrimonio il giorno 26/06/1937 con il sig. Persona_13
(o , dalla cui unione nascevano in territorio argentino quattro Parte_21 Parte_1 figli: in data 31/03/1938, ; in data 24/05/1940, Persona_14 Persona_15
; in data 07/11/1942, e;
infine, in data 17/01/1946,
[...] Persona_16
(cfr. docc. 7-11); Persona_17
- Che in data 01/03/1962 il sig. si sposava con Persona_14 Persona_18
e dal matrimonio nasceva in Argentina, il 21/12/1971, la ricorrente
[...] [...]
che, a sua volta, dopo aver sposato il giorno Parte_1 Persona_19
01/08/1990, generava quattro figli, anch'essi ricorrenti nel presente giudizio: in data
07/01/1991, ; in data 08/07/1992, in data 06/08/1994, Parte_3 CP_4
e, infine, in data 07/06/2000, (cfr. docc. 12-18); Parte_2 Parte_4
- Che in data 11/08/1967, la sig.ra si univa in matrimonio con Persona_15
e dalla loro unione nascevano in Argentina due figli, ricorrenti: in data Persona_20
07/06/1968, e, in data 11/02/1972, (cfr. docc. 19- Parte_20 Parte_19
21);
- Che la ricorrente contraeva un secondo matrimonio con Parte_19 [...] il 14/03/2020 e dalla relazione nasceva in Argentina, in data 18/10/2010, Controparte_6 la figlia minore ricorrente per il tramite dei genitori esercenti Persona_4 la potestà genitoriale (cfr. docc. 22-25);
- Che il sig. , il giorno 26/12/1969, si sposava con la sig.ra Persona_16
e dalla loro unione nascevano in Argentina cinque figli, anch'essi Controparte_9 ricorrenti nel presente giudizio: in data 30/09/1970, ; in data Parte_5
12/10/1971, ; in data 14/12/1975, Parte_10 Controparte_10
; in data 20/07/1978, e, infine, in data 28/06/1985,
[...] Controparte_3 [...]
(cfr. docc. 26-31); Parte_17
- Che il ricorrente , il 22/12/2000, si univa in matrimonio con Persona_21 [...]
e dal matrimonio nascevano in Argentina cinque figli, ricorrenti: in data Persona_22
06/02/2002, ; in data 25/09/2003, Parte_7 Parte_8
; in data 15/06/2005, ; in data 02/12/2006,
[...] Parte_9 [...]
e, infine, in data 20/05/2010, (cfr. Persona_2 Parte_6 docc. 32-37); - Che dall'unione tra la ricorrente e , celebratasi Parte_10 Persona_23 il 27/11/1997, nascevano in Argentina tre figli, anch'essi ricorrenti nel presente giudizio: in data 30/04/2000, ; in data 30/05/2002, Parte_11 Parte_12
e, in data 10/10/2004, (cfr. docc. 38-41);
[...] Parte_13
- Che dal matrimonio tra la ricorrente e Controparte_10 Persona_24
del 05/04/2003 nascevano in territorio argentino, in data 21/03/2006, i tre
[...] ricorrenti e Controparte_2 Parte_14 [...]
(cfr. docc. 42-45); Parte_15
- Che il ricorrente si univa in matrimonio con la sig.ra Controparte_3 CP_8 [...]
il 03/12/2003 e dalla loro unione nascevano in Argentina quattro figli, CP_4 ricorrenti: in data 25/10/2004, ; in data 08/10/2006, Parte_16 Per_3
; in data 01/09/2009, e, infine, in data 07/11/2012,
[...] CP_3 [...]
(cfr. docc. 46-50); Controparte_5
- Che in data 10/05/1973, si sposava con Persona_17 CP_11
e dal matrimonio nasceva in territorio argentino, il giorno 01/02/1976, la
[...] ricorrente (cfr. docc. 51 e 52). Parte_18
Il non si è costituito in giudizio. Controparte_7
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto alla domanda.
All'udienza di comparizione le parti hanno insistito nella domanda, mediante il deposito di note scritte.
******************
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni che seguono.
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021, nonchè la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c., essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione.
La competenza territoriale è fissata, ai sensi dell'art. 4 co. 5 L. 46/2017 (come modificato dall'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26/11/2021) in base al luogo in cui
l'attore ha la dimora, oppure, quando l'attore risiede all'estero, avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani, con conseguente corretta instaurazione del giudizio dinanzi a questo Giudice, trattandosi di discendenti di soggetto nato a [...].
Va evidenziato che i ricorrenti instano per la concessione della cittadinanza, alla quale avrebbero diritto iure sanguinis, per essere discendenti di un cittadino italiano per nascita ex art. 1, lett a), legge n. 91/92.
Tenendo conto della ricostruzione dell'albero genealogico dei ricorrenti, i quali fanno derivare il proprio diritto alla cittadinanza italiana per trasmissione dall'avo , nato a Persona_5
EL il 24 giugno 1848 (v. documenti in atti), gli stessi sostengono che la cittadinanza gli è dunque stata trasmessa dapprima attraverso il sig. (figlio di ), poi Persona_12 Persona_5 attraverso la sig.ra e, infine, tramite , Persona_13 Persona_14 [...]
, e Persona_15 Persona_16 Persona_17
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.
In diritto si osserva che, ai sensi dell'art. 1 della previgente L. n. 555 del 1912 era considerato cittadino per nascita il figlio di padre cittadino ovvero il figlio di madre cittadina in ipotesi di padre ignoto o di padre senza cittadinanza italiana o di altro Stato, ovvero ancora se il figlio non seguiva la cittadinanza dei genitori stranieri secondo la legge dello Stato al quale questi appartenevano.
Inoltre, la norma di cui all'art. 10 della medesima legge stabiliva altresì che la donna sposata non poteva avere una cittadinanza diversa da quella del marito, anche in caso di separazione personale tra i coniugi e che la donna cittadina che si sposava con uno straniero perdeva la cittadinanza italiana, sempreché il marito possedesse una cittadinanza alla moglie trasmissibile in forza del vincolo matrimoniale.
Ebbene, con sentenza n. 87 del 1975 la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della appena citata norma per contrasto con gli artt. 3 e 29 Cost. ed in particolare i Giudici delle leggi hanno osservato che “l'art. 10 si ispira, come risulta dalla dottrina e dai commenti susseguenti alla sua emanazione, alla concezione imperante nel 1912 di considerare la donna come giuridicamente inferiore all'uomo e addirittura come persona non avente la completa capacità giuridica (fra l'altro
a quel tempo non erano riconosciuti alla donna diritti politici attivi e passivi ed erano estremamente limitati i diritti di accedere a funzioni pubbliche), concezione che non risponde ed anzi contrasta ai principi della Costituzione che attribuisce pari dignità sociale ed uguaglianza avanti alla legge di tutti i cittadini senza distinzione di sesso e ordina il matrimonio sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi. É indubbio che la norma impugnata, stabilendo nei riguardi esclusivamente della donna la perdita della cittadinanza italiana, crea una ingiustificata e non razionale disparità di trattamento fra i due coniugi. La differenza di trattamento dell'uomo e della donna e la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa. La norma impugnata pone in essere anche una non giustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il medesimo atto del matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera, cioè di una circostanza estranea alla loro volontà. La norma viola palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto commina una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e pone la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Come rileva il giudice a quo, la norma non giova, rispetto all'ordinamento italiano, all'unità familiare voluta dall'art. 29 della Costituzione, ma anzi è ad essa contraria, in quanto potrebbe indurre la donna, per non perdere un impiego per cui sia richiesta la cittadinanza italiana o per non privarsi della protezione giuridica riservata ai cittadini italiani o del diritto ad accedere a cariche ed uffici pubblici, a non compiere l'atto giuridico del matrimonio o a sciogliere questo una volta compiuto”. La sentenza in esame conclude dunque affermando che “è in contrasto con la Costituzione non dare rilievo alla volontà della donna di conservare l'originaria cittadinanza italiana, salva la discrezionalità del legislatore di disciplinare le relative modalità”.
Con successiva pronuncia n. 30 del 1983, la Corte Costituzionale ha poi dichiarato l'illegittimità anche dell'art. 1, n. 1, della legge del 1912 sopra citato nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. In particolare, nella sentenza appena citata si legge che “l'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912 è in chiaro contrasto con l'art.
3, 1 comma, (eguaglianza davanti alla legge senza distinzione di sesso) e con l'art. 29, 2 comma,
(eguaglianza morale e giuridica dei coniugi). Né giustifica la differenziata disciplina in tema di acquisto della cittadinanza per nascita il richiamo ad un limite all'eguaglianza tra i coniugi, stabilito dalla legge a garanzia della unità familiare. Tra l'altro non si vede come la diversità di cittadinanza tra i coniugi, ammessa dalla sentenza n. 87/1975 e dall'art. 143 ter codice civile (introdotto dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia), sia stata ritenuta compatibile con l'unità familiare, mentre non potrebbe esserlo l'attribuzione congiunta al figlio minore della cittadinanza paterna e di quella materna. Nemmeno varrebbe poi, a giustificare il mancato ossequio ai principi degli artt. 3, primo comma, e 29, secondo comma, l'esigenza di evitare i fenomeni di doppia cittadinanza, per gli impegni assunti anche in sede internazionale (cfr. Convenzione di
Strasburgo del 1963, la cui ratifica fu autorizzata con L. 4 ottobre 1966, n. 876, e depositata dall'Italia con alcune riserve). Deve infatti riconoscersi come prevalente, rispetto ad inconvenienti pur seri, la necessità di realizzare il principio costituzionale di eguaglianza anche a proposito di acquisto dello status civitatis per nascita. Né fanno difetto al legislatore i mezzi per ridurre in limiti tollerabili le difficoltà nascenti dalla pluralità di cittadinanze in capo al figlio”.
In definitiva, secondo i Giudici delle leggi, considerato discriminatorio e dunque illegittimo ogni automatismo nella perdita della cittadinanza da parte della donna in conseguenza del matrimonio contratto con cittadino straniero, ai fini della eventuale rinuncia allo status civitatis si deve guardare alla sola libertà decisionale espressa dalla donna.
All'esito delle predette decisioni della Corte Costituzionale, si è discusso se le conseguenze della declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme appena esaminate della legge del 1912 dovesse essere limitata ai casi di figli nati solo successivamente alla entrata in vigore della Costituzione, ossia al 1° gennaio 1948, ovvero anche a quelli nati prima di tale data.
Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la pronuncia n. 4466 del 2009 ove si legge che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello
"status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria”.
Pertanto, in linea con le determinazioni della Consulta e aderendo all'orientamento appena indicato espresso dalla Corte di Cassazione, questo Giudice ritiene che, successivamente all'entrata in vigore della Costituzione, abbia diritto al riconoscimento (rectius: al riacquisto) della cittadinanza italiana anche il figlio di madre cittadina italiana nato prima del 1° gennaio 1948 ma pur sempre nel vigore della legge n. 555 del 1912 e che tale diritto si trasmette ai suoi figli iure sanguinis. Nella specie, i ricorrenti fanno discendere il proprio diritto alla cittadinanza italiana dal combinato disposto di due elementi, ovvero la circostanza per cui l'avo era cittadino Persona_5 italiano, in quanto nato in [...] nel 1848, coniugatosi in Italia e successivamente trasferitosi in
Argentina, e dalla circostanza che la nipote era , donna che avrebbe perso Persona_13 per la legge in vigore all'epoca la cittadinanza a seguito di matrimonio con cittadino straniero e non avrebbe in ogni caso potuto trasmetterla in quanto donna.
In applicazione dei principi di diritto appena enunciati (Corte Cost. n.87/1975 e n.30/1983 e Sent
Cass SSUU n. 4466/2009), ovvero che “lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità e imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato” e tenuto conto che, nelle ipotesi di perdita della cittadinanza da parte della donna a seguito di matrimonio con cittadino straniero, o di nascita del figlio prima del 1/1/1948, lo stato di cittadinanza possa essere riconosciuto anche ai figli di madre cittadina nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, si deve verificare se i discendenti del sig. Persona_5 abbiano diritto alla cittadinanza italiana.
Orbene, in primo luogo l'avo italiano era nato prima dell'unificazione del Regno di Italia, e non è nota la data della sua emigrazione. Va precisato in proposito che gli artt.
4-15 del Codice civile del
1865 erano tratti dal precedente Codice civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata da un lato sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico simile a quello registrato nella maggior parte dei paesi europei, diretto a modificare le norme sulla cittadinanza, che indusse il legislatore ad emanare la legge sulle migrazioni il 31 gennaio 1901 n.23 e poi la legge 17 maggio 1906 n.217 contenenti alcune norme sulla concessione della cittadinanza italiana. Coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, se, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avevano acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere che, nato prima della nascita del Regno d'Italia ma sposatosi nel 1880, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1861).
In secondo luogo, è documentato che nato a [...] e cittadino italiano, Persona_5 prima di trasferirsi in Argentina, ha sposato nata anch'ella in Italia e insieme Persona_11 hanno avuto un figlio, , nato in [...] il [...], il quale, sposatosi con Persona_12 [...]
, aveva poi una figlia, nata il [...], sposatasi con CP_8 Persona_13
Pt_2 l'argentino (o . Parte_21 Parte_1
Non emerge dagli atti che e i suoi discendenti hanno rinunciato alla Persona_5 cittadinanza italiana, ma, al contrario, dal doc. 53 si evince che non si trova nel Persona_5 registro dei cittadini argentini nativi o per scelta o naturalizzati.
La nipote di , nasceva, come si è detto, il Persona_5 Persona_13
04/10/1912, ossia dopo l'entrata in vigore della legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912.
Ella, sposando un argentino, avrebbe perso per legge la cittadinanza italiana. Come è evidente ad una prima lettura della disciplina, la legge sulla cittadinanza del 1912 ha derivato le sue statuizioni proprio dal Codice civile previgente, ove erano sanciti i principi (già in precedenza più volte richiamati e dichiarati illegittimi dalla Consulta) della trasmissione della cittadinanza per via paterna e della perdita automatica, per la donna, della cittadinanza a seguito di matrimonio con cittadino straniero.
Ebbene, trattandosi di normative di fatto identiche tra loro, questo Giudice ritiene che, all'esito delle pronunce citate della Corte Costituzionale e delle Sezioni Unite della Corte di legittimità, abbia diritto al riconoscimento (rectius: al riacquisto) della cittadinanza italiana anche il figlio di madre cittadina italiana nato prima del 1° gennaio 1948 e che tale diritto si trasmetta ai suoi figli iure sanguinis.
È, infatti, in contrasto con la Costituzione non dare rilievo alla volontà della donna di conservare l'originaria cittadinanza italiana, e tale volontà va preservata nei confronti dei discendenti della donna che, in vita, non ha potuto scegliere a causa di una normativa discriminatoria e dichiarata illegittima.
Ne consegue che il ricorso debba essere accolto ricorso con riconoscimento in capo ai ricorrenti della cittadinanza italiana.
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili, in ragione della natura della causa, come precisata dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accoglie il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti , nato in Parte_1
ARGENTINA in data 21/12/1971; , nata in ARGENTINA in [...] Parte_2
06/08/1994; , nato in [...] in data [...]; , Parte_3 Parte_4 nato in [...] in data [...]; , nata in [...] in Parte_5 data 30/09/1970; , nato in [...] in data [...]; Persona_2 [...]
, nata in [...] in data [...]; Parte_6 Parte_7 , nata in [...] in data [...];
[...] Parte_8
, nata in [...] in data [...]; , nata in
[...] Parte_9
ARGENTINA in data 15/06/2005; , nata in ARGENTINA in [...] Parte_10
12/10/1971; , nata in [...] in data [...]; Parte_11
, nato in [...] in data [...]; Parte_12 [...]
, nato in [...] in data [...]; Parte_13 Controparte_10
, nata in [...] in data [...]; , nata in
[...] Controparte_2
ARGENTINA in data 21/03/2006; , nato in [...] in Parte_14 data 21/03/2006; nato in [...] in data [...]; Parte_15
, nata in [...] in data [...]; Controparte_3 Per_3
, nata in [...] in data [...]; , nato in
[...] CP_3
ARGENTINA in data 01/09/2009; , nata in ARGENTINA in [...] Controparte_5
07/11/2012; , nata in [...] in data [...]; Parte_16 [...]
, nata in [...] in data [...]; Parte_17 [...]
, nata in [...] in data [...]; nata in Parte_18 Parte_19
ARGENTINA in data 11/02/1972; nata in ARGENTINA in [...] Persona_4
18/10/2010; nato in [...] in data [...] e Parte_20 [...]
, nata in [...] in data [...], il diritto al riconoscimento della cittadinanza CP_4 italiana.
Ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_7 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Dichiara irripetibili le spese di causa.
Si comunichi.
Torino, 12/09/2024.
Il Giudice
Dr.ssa Tiziana Vita De Fazio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
In persona del Giudice Monocratico Dr.ssa Tiziana Vita De Fazio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 13110 / 2024 promossa da:
Parte_1 nato in [...] in data [...]
Parte_2 nata in [...] in data [...]
Parte_3 nato in [...] in data [...]
Parte_4 nato in [...] in data [...]
Parte_5 nata in ARGENTINA in data [...] in [...] e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale, unitamente a , sui figli minori Persona_1 Persona_2 nato in [...] in data [...] e nata in Parte_6
ARGENTINA in data 20/05/2010
Parte_7 nata in [...] in data [...]
Parte_8 nata in [...] in data [...]
Parte_9 nata in [...] in data [...]
Parte_10 nata in [...] in data [...]
Parte_11 nata in [...] in data [...]
Parte_12 nato in [...] in data [...]
Parte_13 nato in [...] in data [...]
CP_1 Parte_5 nata in [...] in data [...]
Controparte_2 nata in [...] in data [...]
Parte_14 nato in [...] in data [...]
Parte_15 nato in [...] in data [...]
Controparte_3 nata in ARGENTINA in data [...] in [...] e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale, unitamente a , sui figli minori Controparte_4 Persona_3 nata in [...] in data [...]; nato in ARGENTINA in [...] CP_3
01/09/2009 e nata in [...] in data [...] Controparte_5
Parte_16 nata in [...] in data [...]
Parte_17 nata in [...] in data [...]
Parte_18 nata in [...] in data [...]
Parte_19 nata in ARGENTINA in data [...] in [...] e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale, unitamente a sulla figlia minore Controparte_6 Persona_4 ata in ARGENTINA in data 18/10/2010
[...]
Parte_20 nato in [...] in data [...]
CP_4 nata in [...] in data [...] rappresentati e difesi dagli Avv.ti TIANI DANIELA* e GIUDICE GUIDO
Ricorrenti
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore;
Controparte_7
Resistente non costituito nonché nel contraddittorio con il
Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: accertare la sussistenza dei relativi presupposti per l'effetto dichiarare i ricorrenti, cittadini italiani “jure sanguinis“ dalla nascita con ogni conseguente e necessaria statuizione per la concreta attuazione di tale diritto, ordinando al Controparte_7
e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio oltre a IVA e CPA come per legge.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data
18/07/2024, ritualmente notificato, i ricorrenti hanno evocato in giudizio il Controparte_7 chiedendo il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti di cittadino italiano che non aveva mai perso la cittadinanza.
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno allegato:
- Di essere cittadini argentini;
- Di essere discendenti diretti dell'avo italiano (o Persona_5 Persona_5
o o o o ), Persona_6 Per_7 Persona_8 Persona_9 Persona_10 nato a [...] in data [...], il quale, prima di emigrare in Argentina, si univa in matrimonio con la connazionale il giorno 03/05/1880 a Envie Persona_11
(cfr. docc. 2 e 3);
- Che dalla predetta unione coniugale nasceva in Argentina, in data 21/01/1883, il figlio che, a sua volta, dopo aver sposato il 27/08/1911, Persona_12 CP_8 aveva una figlia , nata in [...] il [...] (cfr. docc. 4- Persona_13
6); Pt_2
- Che contraeva matrimonio il giorno 26/06/1937 con il sig. Persona_13
(o , dalla cui unione nascevano in territorio argentino quattro Parte_21 Parte_1 figli: in data 31/03/1938, ; in data 24/05/1940, Persona_14 Persona_15
; in data 07/11/1942, e;
infine, in data 17/01/1946,
[...] Persona_16
(cfr. docc. 7-11); Persona_17
- Che in data 01/03/1962 il sig. si sposava con Persona_14 Persona_18
e dal matrimonio nasceva in Argentina, il 21/12/1971, la ricorrente
[...] [...]
che, a sua volta, dopo aver sposato il giorno Parte_1 Persona_19
01/08/1990, generava quattro figli, anch'essi ricorrenti nel presente giudizio: in data
07/01/1991, ; in data 08/07/1992, in data 06/08/1994, Parte_3 CP_4
e, infine, in data 07/06/2000, (cfr. docc. 12-18); Parte_2 Parte_4
- Che in data 11/08/1967, la sig.ra si univa in matrimonio con Persona_15
e dalla loro unione nascevano in Argentina due figli, ricorrenti: in data Persona_20
07/06/1968, e, in data 11/02/1972, (cfr. docc. 19- Parte_20 Parte_19
21);
- Che la ricorrente contraeva un secondo matrimonio con Parte_19 [...] il 14/03/2020 e dalla relazione nasceva in Argentina, in data 18/10/2010, Controparte_6 la figlia minore ricorrente per il tramite dei genitori esercenti Persona_4 la potestà genitoriale (cfr. docc. 22-25);
- Che il sig. , il giorno 26/12/1969, si sposava con la sig.ra Persona_16
e dalla loro unione nascevano in Argentina cinque figli, anch'essi Controparte_9 ricorrenti nel presente giudizio: in data 30/09/1970, ; in data Parte_5
12/10/1971, ; in data 14/12/1975, Parte_10 Controparte_10
; in data 20/07/1978, e, infine, in data 28/06/1985,
[...] Controparte_3 [...]
(cfr. docc. 26-31); Parte_17
- Che il ricorrente , il 22/12/2000, si univa in matrimonio con Persona_21 [...]
e dal matrimonio nascevano in Argentina cinque figli, ricorrenti: in data Persona_22
06/02/2002, ; in data 25/09/2003, Parte_7 Parte_8
; in data 15/06/2005, ; in data 02/12/2006,
[...] Parte_9 [...]
e, infine, in data 20/05/2010, (cfr. Persona_2 Parte_6 docc. 32-37); - Che dall'unione tra la ricorrente e , celebratasi Parte_10 Persona_23 il 27/11/1997, nascevano in Argentina tre figli, anch'essi ricorrenti nel presente giudizio: in data 30/04/2000, ; in data 30/05/2002, Parte_11 Parte_12
e, in data 10/10/2004, (cfr. docc. 38-41);
[...] Parte_13
- Che dal matrimonio tra la ricorrente e Controparte_10 Persona_24
del 05/04/2003 nascevano in territorio argentino, in data 21/03/2006, i tre
[...] ricorrenti e Controparte_2 Parte_14 [...]
(cfr. docc. 42-45); Parte_15
- Che il ricorrente si univa in matrimonio con la sig.ra Controparte_3 CP_8 [...]
il 03/12/2003 e dalla loro unione nascevano in Argentina quattro figli, CP_4 ricorrenti: in data 25/10/2004, ; in data 08/10/2006, Parte_16 Per_3
; in data 01/09/2009, e, infine, in data 07/11/2012,
[...] CP_3 [...]
(cfr. docc. 46-50); Controparte_5
- Che in data 10/05/1973, si sposava con Persona_17 CP_11
e dal matrimonio nasceva in territorio argentino, il giorno 01/02/1976, la
[...] ricorrente (cfr. docc. 51 e 52). Parte_18
Il non si è costituito in giudizio. Controparte_7
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto alla domanda.
All'udienza di comparizione le parti hanno insistito nella domanda, mediante il deposito di note scritte.
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Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni che seguono.
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021, nonchè la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c., essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione.
La competenza territoriale è fissata, ai sensi dell'art. 4 co. 5 L. 46/2017 (come modificato dall'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26/11/2021) in base al luogo in cui
l'attore ha la dimora, oppure, quando l'attore risiede all'estero, avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani, con conseguente corretta instaurazione del giudizio dinanzi a questo Giudice, trattandosi di discendenti di soggetto nato a [...].
Va evidenziato che i ricorrenti instano per la concessione della cittadinanza, alla quale avrebbero diritto iure sanguinis, per essere discendenti di un cittadino italiano per nascita ex art. 1, lett a), legge n. 91/92.
Tenendo conto della ricostruzione dell'albero genealogico dei ricorrenti, i quali fanno derivare il proprio diritto alla cittadinanza italiana per trasmissione dall'avo , nato a Persona_5
EL il 24 giugno 1848 (v. documenti in atti), gli stessi sostengono che la cittadinanza gli è dunque stata trasmessa dapprima attraverso il sig. (figlio di ), poi Persona_12 Persona_5 attraverso la sig.ra e, infine, tramite , Persona_13 Persona_14 [...]
, e Persona_15 Persona_16 Persona_17
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.
In diritto si osserva che, ai sensi dell'art. 1 della previgente L. n. 555 del 1912 era considerato cittadino per nascita il figlio di padre cittadino ovvero il figlio di madre cittadina in ipotesi di padre ignoto o di padre senza cittadinanza italiana o di altro Stato, ovvero ancora se il figlio non seguiva la cittadinanza dei genitori stranieri secondo la legge dello Stato al quale questi appartenevano.
Inoltre, la norma di cui all'art. 10 della medesima legge stabiliva altresì che la donna sposata non poteva avere una cittadinanza diversa da quella del marito, anche in caso di separazione personale tra i coniugi e che la donna cittadina che si sposava con uno straniero perdeva la cittadinanza italiana, sempreché il marito possedesse una cittadinanza alla moglie trasmissibile in forza del vincolo matrimoniale.
Ebbene, con sentenza n. 87 del 1975 la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della appena citata norma per contrasto con gli artt. 3 e 29 Cost. ed in particolare i Giudici delle leggi hanno osservato che “l'art. 10 si ispira, come risulta dalla dottrina e dai commenti susseguenti alla sua emanazione, alla concezione imperante nel 1912 di considerare la donna come giuridicamente inferiore all'uomo e addirittura come persona non avente la completa capacità giuridica (fra l'altro
a quel tempo non erano riconosciuti alla donna diritti politici attivi e passivi ed erano estremamente limitati i diritti di accedere a funzioni pubbliche), concezione che non risponde ed anzi contrasta ai principi della Costituzione che attribuisce pari dignità sociale ed uguaglianza avanti alla legge di tutti i cittadini senza distinzione di sesso e ordina il matrimonio sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi. É indubbio che la norma impugnata, stabilendo nei riguardi esclusivamente della donna la perdita della cittadinanza italiana, crea una ingiustificata e non razionale disparità di trattamento fra i due coniugi. La differenza di trattamento dell'uomo e della donna e la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa. La norma impugnata pone in essere anche una non giustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il medesimo atto del matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera, cioè di una circostanza estranea alla loro volontà. La norma viola palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto commina una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e pone la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Come rileva il giudice a quo, la norma non giova, rispetto all'ordinamento italiano, all'unità familiare voluta dall'art. 29 della Costituzione, ma anzi è ad essa contraria, in quanto potrebbe indurre la donna, per non perdere un impiego per cui sia richiesta la cittadinanza italiana o per non privarsi della protezione giuridica riservata ai cittadini italiani o del diritto ad accedere a cariche ed uffici pubblici, a non compiere l'atto giuridico del matrimonio o a sciogliere questo una volta compiuto”. La sentenza in esame conclude dunque affermando che “è in contrasto con la Costituzione non dare rilievo alla volontà della donna di conservare l'originaria cittadinanza italiana, salva la discrezionalità del legislatore di disciplinare le relative modalità”.
Con successiva pronuncia n. 30 del 1983, la Corte Costituzionale ha poi dichiarato l'illegittimità anche dell'art. 1, n. 1, della legge del 1912 sopra citato nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. In particolare, nella sentenza appena citata si legge che “l'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912 è in chiaro contrasto con l'art.
3, 1 comma, (eguaglianza davanti alla legge senza distinzione di sesso) e con l'art. 29, 2 comma,
(eguaglianza morale e giuridica dei coniugi). Né giustifica la differenziata disciplina in tema di acquisto della cittadinanza per nascita il richiamo ad un limite all'eguaglianza tra i coniugi, stabilito dalla legge a garanzia della unità familiare. Tra l'altro non si vede come la diversità di cittadinanza tra i coniugi, ammessa dalla sentenza n. 87/1975 e dall'art. 143 ter codice civile (introdotto dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia), sia stata ritenuta compatibile con l'unità familiare, mentre non potrebbe esserlo l'attribuzione congiunta al figlio minore della cittadinanza paterna e di quella materna. Nemmeno varrebbe poi, a giustificare il mancato ossequio ai principi degli artt. 3, primo comma, e 29, secondo comma, l'esigenza di evitare i fenomeni di doppia cittadinanza, per gli impegni assunti anche in sede internazionale (cfr. Convenzione di
Strasburgo del 1963, la cui ratifica fu autorizzata con L. 4 ottobre 1966, n. 876, e depositata dall'Italia con alcune riserve). Deve infatti riconoscersi come prevalente, rispetto ad inconvenienti pur seri, la necessità di realizzare il principio costituzionale di eguaglianza anche a proposito di acquisto dello status civitatis per nascita. Né fanno difetto al legislatore i mezzi per ridurre in limiti tollerabili le difficoltà nascenti dalla pluralità di cittadinanze in capo al figlio”.
In definitiva, secondo i Giudici delle leggi, considerato discriminatorio e dunque illegittimo ogni automatismo nella perdita della cittadinanza da parte della donna in conseguenza del matrimonio contratto con cittadino straniero, ai fini della eventuale rinuncia allo status civitatis si deve guardare alla sola libertà decisionale espressa dalla donna.
All'esito delle predette decisioni della Corte Costituzionale, si è discusso se le conseguenze della declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme appena esaminate della legge del 1912 dovesse essere limitata ai casi di figli nati solo successivamente alla entrata in vigore della Costituzione, ossia al 1° gennaio 1948, ovvero anche a quelli nati prima di tale data.
Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la pronuncia n. 4466 del 2009 ove si legge che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello
"status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria”.
Pertanto, in linea con le determinazioni della Consulta e aderendo all'orientamento appena indicato espresso dalla Corte di Cassazione, questo Giudice ritiene che, successivamente all'entrata in vigore della Costituzione, abbia diritto al riconoscimento (rectius: al riacquisto) della cittadinanza italiana anche il figlio di madre cittadina italiana nato prima del 1° gennaio 1948 ma pur sempre nel vigore della legge n. 555 del 1912 e che tale diritto si trasmette ai suoi figli iure sanguinis. Nella specie, i ricorrenti fanno discendere il proprio diritto alla cittadinanza italiana dal combinato disposto di due elementi, ovvero la circostanza per cui l'avo era cittadino Persona_5 italiano, in quanto nato in [...] nel 1848, coniugatosi in Italia e successivamente trasferitosi in
Argentina, e dalla circostanza che la nipote era , donna che avrebbe perso Persona_13 per la legge in vigore all'epoca la cittadinanza a seguito di matrimonio con cittadino straniero e non avrebbe in ogni caso potuto trasmetterla in quanto donna.
In applicazione dei principi di diritto appena enunciati (Corte Cost. n.87/1975 e n.30/1983 e Sent
Cass SSUU n. 4466/2009), ovvero che “lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità e imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato” e tenuto conto che, nelle ipotesi di perdita della cittadinanza da parte della donna a seguito di matrimonio con cittadino straniero, o di nascita del figlio prima del 1/1/1948, lo stato di cittadinanza possa essere riconosciuto anche ai figli di madre cittadina nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, si deve verificare se i discendenti del sig. Persona_5 abbiano diritto alla cittadinanza italiana.
Orbene, in primo luogo l'avo italiano era nato prima dell'unificazione del Regno di Italia, e non è nota la data della sua emigrazione. Va precisato in proposito che gli artt.
4-15 del Codice civile del
1865 erano tratti dal precedente Codice civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata da un lato sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico simile a quello registrato nella maggior parte dei paesi europei, diretto a modificare le norme sulla cittadinanza, che indusse il legislatore ad emanare la legge sulle migrazioni il 31 gennaio 1901 n.23 e poi la legge 17 maggio 1906 n.217 contenenti alcune norme sulla concessione della cittadinanza italiana. Coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, se, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avevano acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere che, nato prima della nascita del Regno d'Italia ma sposatosi nel 1880, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1861).
In secondo luogo, è documentato che nato a [...] e cittadino italiano, Persona_5 prima di trasferirsi in Argentina, ha sposato nata anch'ella in Italia e insieme Persona_11 hanno avuto un figlio, , nato in [...] il [...], il quale, sposatosi con Persona_12 [...]
, aveva poi una figlia, nata il [...], sposatasi con CP_8 Persona_13
Pt_2 l'argentino (o . Parte_21 Parte_1
Non emerge dagli atti che e i suoi discendenti hanno rinunciato alla Persona_5 cittadinanza italiana, ma, al contrario, dal doc. 53 si evince che non si trova nel Persona_5 registro dei cittadini argentini nativi o per scelta o naturalizzati.
La nipote di , nasceva, come si è detto, il Persona_5 Persona_13
04/10/1912, ossia dopo l'entrata in vigore della legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912.
Ella, sposando un argentino, avrebbe perso per legge la cittadinanza italiana. Come è evidente ad una prima lettura della disciplina, la legge sulla cittadinanza del 1912 ha derivato le sue statuizioni proprio dal Codice civile previgente, ove erano sanciti i principi (già in precedenza più volte richiamati e dichiarati illegittimi dalla Consulta) della trasmissione della cittadinanza per via paterna e della perdita automatica, per la donna, della cittadinanza a seguito di matrimonio con cittadino straniero.
Ebbene, trattandosi di normative di fatto identiche tra loro, questo Giudice ritiene che, all'esito delle pronunce citate della Corte Costituzionale e delle Sezioni Unite della Corte di legittimità, abbia diritto al riconoscimento (rectius: al riacquisto) della cittadinanza italiana anche il figlio di madre cittadina italiana nato prima del 1° gennaio 1948 e che tale diritto si trasmetta ai suoi figli iure sanguinis.
È, infatti, in contrasto con la Costituzione non dare rilievo alla volontà della donna di conservare l'originaria cittadinanza italiana, e tale volontà va preservata nei confronti dei discendenti della donna che, in vita, non ha potuto scegliere a causa di una normativa discriminatoria e dichiarata illegittima.
Ne consegue che il ricorso debba essere accolto ricorso con riconoscimento in capo ai ricorrenti della cittadinanza italiana.
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili, in ragione della natura della causa, come precisata dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accoglie il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti , nato in Parte_1
ARGENTINA in data 21/12/1971; , nata in ARGENTINA in [...] Parte_2
06/08/1994; , nato in [...] in data [...]; , Parte_3 Parte_4 nato in [...] in data [...]; , nata in [...] in Parte_5 data 30/09/1970; , nato in [...] in data [...]; Persona_2 [...]
, nata in [...] in data [...]; Parte_6 Parte_7 , nata in [...] in data [...];
[...] Parte_8
, nata in [...] in data [...]; , nata in
[...] Parte_9
ARGENTINA in data 15/06/2005; , nata in ARGENTINA in [...] Parte_10
12/10/1971; , nata in [...] in data [...]; Parte_11
, nato in [...] in data [...]; Parte_12 [...]
, nato in [...] in data [...]; Parte_13 Controparte_10
, nata in [...] in data [...]; , nata in
[...] Controparte_2
ARGENTINA in data 21/03/2006; , nato in [...] in Parte_14 data 21/03/2006; nato in [...] in data [...]; Parte_15
, nata in [...] in data [...]; Controparte_3 Per_3
, nata in [...] in data [...]; , nato in
[...] CP_3
ARGENTINA in data 01/09/2009; , nata in ARGENTINA in [...] Controparte_5
07/11/2012; , nata in [...] in data [...]; Parte_16 [...]
, nata in [...] in data [...]; Parte_17 [...]
, nata in [...] in data [...]; nata in Parte_18 Parte_19
ARGENTINA in data 11/02/1972; nata in ARGENTINA in [...] Persona_4
18/10/2010; nato in [...] in data [...] e Parte_20 [...]
, nata in [...] in data [...], il diritto al riconoscimento della cittadinanza CP_4 italiana.
Ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_7 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Dichiara irripetibili le spese di causa.
Si comunichi.
Torino, 12/09/2024.
Il Giudice
Dr.ssa Tiziana Vita De Fazio