TRIB
Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 01/10/2025, n. 3581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3581 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 792/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 30.09.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 792/2025 R.G. LAVORO
TRA
n. a SANT'ANTIMO (NA) il 28/10/1968 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. MIRRA DOMENICO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dai funzionari CP_1 delegati Monica Aquino , , Antonio Capuano, Giulio Sassoli, Angelo Controparte_2
AR, SA RQ, OV SO
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 20/01/2025, l'epigrafato ricorrente ha esposto che con sentenza n. 3923/2024 emessa dal Tribunale di Napoli Nord ha ottenuto il riconoscimento del suo stato invalidante utile al conseguimento della prestazione: assegno di invalidità civile con decorrenza da NOVEMBRE 2023; che nulla ha ottenuto quanto al pagamento dei ratei della prestazione, pur possedendo i requisiti richiesti dalla legge. Ciò premesso,
l'istante ha chiesto il riconoscimento in suo favore del diritto alla corresponsione dei ratei della prestazione oltre interessi e rivalutazione, il tutto con vittoria di spese del giudizio ed attribuzione.
L' , cui il ricorso è stato regolarmente notificato, si è costituito deducendo di avere CP_1
1 adempiuto alla liquidazione della prestazione.
Disposta la sostituzione dell'udienza del 30.09.2025 con la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa sulle note delle parti, con la presente sentenza, completa di motivazione.
L'istante ha dedotto e documentato di avere ottenuto con sentenza il riconoscimento del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione assistenziale e di avere notificato all' il modello ap70; ha dedotto di non avere ricevuto il pagamento dei ratei CP_1 maturati nei 120 giorni successivi.
Questo Giudicante, non può che osservare che nelle more del presente giudizio la parte ricorrente ha ottenuto quanto richiesto nel ricorso introduttivo, come ammesso da parte CP_ ricorrente e come documentalmente provato dall' ; pertanto, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n.
3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass.,
14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere
2 devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95,
n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n.
12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000;
Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuto pagamento dei ratei determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, il loro interesse a proseguire il giudizio.
Residua la questione delle spese di lite.
Sul piano generale, si osserva che la parte, per l'avvio della fase concessoria della prestazione riconosciuta in via giudiziale è resa edotta, tramite l'accesso telematico alla sua posizione sul sito istituzionale dell'istituto, della necessità di compilare un modulo definito AP70 in cui vanno inseriti i propri dati anagrafici, la scelta delle modalità di pagamento della prestazione, l'autocertificazione del reddito nel caso di prestazioni soggette a limiti ministeriali.
È vero che i dati anagrafici della parte sono già noti all'istituto attraverso l'acquisizione della domanda amministrativa e quelli relativi al reddito sono acquisibili dall' mediante accesso diretto alle banche dati dell'agenzia delle Entrate ma ciò non CP_1
è sufficiente a sbloccare il pagamento della prestazione essendo anche necessario che la parte compili tutti i campi del modulo tra cui quello relativo alle modalità di ricezione dei pagamenti.
3 CP_ Nel caso in esame, la parte ricorrente ha trasmesso all' il modello AP70 in data
17.09.2024.
Quanto alle spese risulta documentalmente che il riconoscimento della prestazione principale oggetto del presente giudizio da parte dell' è avvenuto il 29.5.2025 con CP_1 pagamento nel mese di giugno 2025.
Pertanto, considerato che la prestazione per cui è causa è stata liquidata, nella misura CP_ dovuta, solo di recente in corso di causa l , per il principio della soccombenza virtuale, deve essere condannato al pagamento dei compensi di lite, liquidati come da dispositivo in calce, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P. Q. M.
a) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
CP_ b) condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1865,00, oltre accessori di legge, con attribuzione.
Aversa 1/10/2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Fabiana Colameo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 30.09.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 792/2025 R.G. LAVORO
TRA
n. a SANT'ANTIMO (NA) il 28/10/1968 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. MIRRA DOMENICO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dai funzionari CP_1 delegati Monica Aquino , , Antonio Capuano, Giulio Sassoli, Angelo Controparte_2
AR, SA RQ, OV SO
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 20/01/2025, l'epigrafato ricorrente ha esposto che con sentenza n. 3923/2024 emessa dal Tribunale di Napoli Nord ha ottenuto il riconoscimento del suo stato invalidante utile al conseguimento della prestazione: assegno di invalidità civile con decorrenza da NOVEMBRE 2023; che nulla ha ottenuto quanto al pagamento dei ratei della prestazione, pur possedendo i requisiti richiesti dalla legge. Ciò premesso,
l'istante ha chiesto il riconoscimento in suo favore del diritto alla corresponsione dei ratei della prestazione oltre interessi e rivalutazione, il tutto con vittoria di spese del giudizio ed attribuzione.
L' , cui il ricorso è stato regolarmente notificato, si è costituito deducendo di avere CP_1
1 adempiuto alla liquidazione della prestazione.
Disposta la sostituzione dell'udienza del 30.09.2025 con la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa sulle note delle parti, con la presente sentenza, completa di motivazione.
L'istante ha dedotto e documentato di avere ottenuto con sentenza il riconoscimento del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione assistenziale e di avere notificato all' il modello ap70; ha dedotto di non avere ricevuto il pagamento dei ratei CP_1 maturati nei 120 giorni successivi.
Questo Giudicante, non può che osservare che nelle more del presente giudizio la parte ricorrente ha ottenuto quanto richiesto nel ricorso introduttivo, come ammesso da parte CP_ ricorrente e come documentalmente provato dall' ; pertanto, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n.
3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass.,
14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere
2 devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95,
n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n.
12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000;
Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuto pagamento dei ratei determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, il loro interesse a proseguire il giudizio.
Residua la questione delle spese di lite.
Sul piano generale, si osserva che la parte, per l'avvio della fase concessoria della prestazione riconosciuta in via giudiziale è resa edotta, tramite l'accesso telematico alla sua posizione sul sito istituzionale dell'istituto, della necessità di compilare un modulo definito AP70 in cui vanno inseriti i propri dati anagrafici, la scelta delle modalità di pagamento della prestazione, l'autocertificazione del reddito nel caso di prestazioni soggette a limiti ministeriali.
È vero che i dati anagrafici della parte sono già noti all'istituto attraverso l'acquisizione della domanda amministrativa e quelli relativi al reddito sono acquisibili dall' mediante accesso diretto alle banche dati dell'agenzia delle Entrate ma ciò non CP_1
è sufficiente a sbloccare il pagamento della prestazione essendo anche necessario che la parte compili tutti i campi del modulo tra cui quello relativo alle modalità di ricezione dei pagamenti.
3 CP_ Nel caso in esame, la parte ricorrente ha trasmesso all' il modello AP70 in data
17.09.2024.
Quanto alle spese risulta documentalmente che il riconoscimento della prestazione principale oggetto del presente giudizio da parte dell' è avvenuto il 29.5.2025 con CP_1 pagamento nel mese di giugno 2025.
Pertanto, considerato che la prestazione per cui è causa è stata liquidata, nella misura CP_ dovuta, solo di recente in corso di causa l , per il principio della soccombenza virtuale, deve essere condannato al pagamento dei compensi di lite, liquidati come da dispositivo in calce, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P. Q. M.
a) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
CP_ b) condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1865,00, oltre accessori di legge, con attribuzione.
Aversa 1/10/2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Fabiana Colameo
4