Articolo 2 della Legge 24 ottobre 1975, n. 541
Articolo 1
Versione
30 novembre 1975
Art. 2.
Al maggior onere di L. 50.820.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1975 si provvedera' mediante riduzione di pari importo del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 30 novembre 1975