Articolo 1564 del Codice civile
Articolo 1519 bisArticolo 1519 quater
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19 aprile 1942
Art. 1564.

(Risoluzione del contratto).

In caso d'inadempimento di una delle parti relativo a singole prestazioni, l'altra puo' chiedere la risoluzione del contratto, se l'inadempimento ha una notevole importanza ed e' tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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