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Accoglimento
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 26/02/2026, n. 1544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1544 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06290/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 26/02/2026
N. 01544 /2026 REG.PROV.COLL. N. 06290/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6290 del 2025, proposto da EL AG, rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Dagna, con domicilio eletto presso il suo studio in Casale Monferrato, via Lanza, n. 28;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito - Commissione Giudicatrice di Concorso Classe
A058 Regione Piemonte, non costituita in giudizio;
ST EL, rappresentata e difesa dall'avvocato Elena Spina, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione
Generale, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei
Ministri Dipartimento per gli Affari Europei, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello
Stato, domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; N. 06290/2025 REG.RIC.
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)
n. 10167/2025;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di ST EL e del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell'Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione
Generale, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Presidenza del
Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli Affari Europei;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2026 il Cons. LA Di LO;
Udito l'avvocato Elena Spina;
Viste le conclusioni della parte appellante come da verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- È appellata la sentenza con la quale è stato accolto il ricorso proposto dalla signora
ST EL per l'annullamento:
I) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della nota prot. n. 33967 del 7 agosto 2024 del Ministero dell'Istruzione e del Merito
-Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, emessa ai sensi dell'art. 9 del D.D.G. n.
2575/2023, con cui è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, per la classe di concorso A058
“TECNICA DELLA DANZA CONTEMPORANEA”, nella parte in cui non è stato N. 06290/2025 REG.RIC.
inserito il nominativo della ricorrente e non è stato riconosciuto il corretto punteggio spettante alla stessa;
- del presupposto bando di concorso, ove interpretato in senso sfavorevole alla ricorrente, con particolare riferimento agli artt. 9 e seguenti e alle allegate Tabelle;
- di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e conseguenziali, precedenti e successivi, ivi compresi i provvedimenti e i verbali di determinazione dei criteri e di valutazione dei punteggi.
II) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 27 dicembre 2024, della nota prot. n. 52091 del 5 novembre 2024 del medesimo Ministero, di approvazione definitiva della graduatoria di merito e di rettifica della graduatoria finale, con ulteriore decurtazione di due punti (da 202 a 200) del punteggio assegnato alla ricorrente.
2.- Il ricorso introduttivo formulava, in particolare, i seguenti motivi di diritto:
- “Violazione ed erronea applicazione di legge: art. 1 e 2 legge 7 agosto 1990, n. 241
e ss; art. 3 e 97 Costituzione - Eccesso di potere – Illogicità e ingiustizia manifesta -
Violazione e falsa applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 - Violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali anche costituzionali del pubblico concorso – Illogicità – Contraddittorietà - Eccesso di potere - Carenza di motivazione” (in sintesi, il motivo censura la illegittimità della decurtazione del punteggio in ragione della identità del servizio prestato nel corso degli anni, a prescindere dal codice utilizzato per individuare l'insegnamento (X058 o
A058) e l'assenza di qualsivoglia motivazione in merito alla scelta dell'Ufficio scolastico di diminuire il punteggio assegnato dalla Commissione);
- “Violazione dell'art. 3 della l. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni; eccesso di potere per difetto dei presupposti; travisamento delle circostanze di fatto, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità ed ingiustizia manifesta”, per non aver consentito alcuna forma di partecipazione al procedimento che ha N. 06290/2025 REG.RIC.
determinato l'attribuzione del punteggio, in revisione dell'operato della
Commissione;
- “Violazione dell'art. 3 della l. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni; eccesso di potere per difetto dei presupposti; travisamento delle circostanze di fatto, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità ed ingiustizia manifesta”, in ragione dell'assenza di un verbale o altro atto dal quale si evincano le motivazioni alla base dell'operato della Commissione.
2.1. I motivi aggiunti censuravano, invece, il provvedimento di rettifica della graduatoria finale, che aveva portato alla ulteriore decurtazione di punti 2 (da 202 a
200) del punteggio assegnato alla candidata, in ragione, si sostiene, dell'erroneo riconoscimento del servizio prestato nell'a.s. 2016/2017, in quanto anteriore all'introduzione della classe A058 da parte del d.P.R. n. 19/2016.
3.- Nel giudizio si costituiva l'Amministrazione resistente, depositando una relazione esplicativa delle determinazioni assunte in merito al mancato riconoscimento del servizio pregresso.
4.- Il Tribunale disponeva la integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soggetti inseriti in graduatoria.
5.- Ritenendo viziata la determinazione impugnata nella parte in cui non aveva riconosciuto alla ricorrente il servizio specifico prestato nel periodo 2012-2016, sulla sola base della sua anteriorità rispetto all'introduzione della classe di concorso da parte del d.P.R. n. 19/2016, senza cioè procedere ad un'analisi del contenuto del servizio prestato e alla riconducibilità dell'insegnamento svolto alla classe di concorso per cui si concorre, l'adito Tribunale accoglieva il ricorso introduttivo, come integrato dai successivi motivi aggiunti, e di conseguenza annullava gli atti impugnati nei limiti dell'interesse della ricorrente, statuendo altresì l'obbligo dell'amministrazione resistente di procedere ad una nuova valutazione dei titoli di servizio della ricorrente, ai fini della corretta collocazione nella graduatoria concorsuale. N. 06290/2025 REG.RIC.
6.- Appella la sentenza la controinteressata, signora EL AG, anzitutto eccependo la inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per omessa notifica ad almeno un controinteressato. Adduce, in particolare, di non avere mai ricevuto la notificazione del ricorso e dei motivi aggiunti, che risulta essere stata effettuata presso un indirizzo in comune di Casaleggio Novara, dove tuttavia ella non ha mai avuto né la residenza né il domicilio. Come infatti risulta dal certificato storico di residenza depositato in giudizio, ella ha sempre risieduto in comune di Avellino.
Censura, comunque, anche nel merito, la correttezza della sentenza impugnata, sostenendo come il primo giudice abbia erroneamente interpretato quanto previsto all'Allegato B della Tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola, in particolare per i titoli di servizio lettera C.1, ingiustamente riconoscendo la spettanza del punteggio in relazione ai servizi resi dalla ricorrente negli anni scolastici antecedenti il 2016/2017.
7.- Si è costituita l'appellata, originaria ricorrente, eccependo la inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 102, comma 1, c.p.a., secondo cui «possono proporre appello le parti fra le quali è stata pronunciata la sentenza di primo grado», mentre il terzo (controinteressato pretermesso, sopravvenuto e autonomo e, in generale, il titolare di una posizione autonoma e incompatibile) ai sensi dei successivi artt. 108 e
109, può fare opposizione davanti al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, salvo quando sia già stato proposto appello contro la sentenza di primo grado, caso che qui non ricorre.
Contesta, in ogni caso, la asserita inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti in primo grado, posto che, al più, si tratterebbe di un vizio di notifica, emendabile attraverso il rinnovo del procedimento notificatorio, e non già di un caso di inesistenza della notificazione.
Nel merito, difende la correttezza della sentenza impugnata, insistendo a dire di avere diritto al punteggio reclamato. N. 06290/2025 REG.RIC.
8.- Si sono costituiti con memoria formale anche il Ministero dell'Istruzione e del
Merito, l'Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli Affari Europei.
9.- Con l'ordinanza cautelare 4 settembre 2025, n. 3253, il collegio ha respinto l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, al contempo sollecitando il contraddittorio delle parti su un possibile profilo di inammissibilità dell'appello, legato alla sussistenza dell'interesse dell'appellante a coltivare l'impugnazione, posto che dagli atti processuali sembrava che la stessa avesse assunto la quarta, anziché la terza posizione utile, rispetto ai posti messi a concorso, a seguito della sentenza resa dal medesimo TAR del Piemonte (la n. 1080/2025), in un altro consimile giudizio (il n. 1442/2024), in cui si era accolto, annullando gli atti impugnati, il ricorso proposto da un'altra ricorrente.
10.- Le parti hanno ulteriormente insistito sulle rispettive tesi difensive.
11.- Alla udienza pubblica del 20 gennaio 2026, la causa è passata in decisione.
12.- Vanno anzitutto respinte le eccezioni di inammissibilità dell'appello, sia sotto il profilo della scelta del mezzo di impugnazione proposto, sia per quanto concerne la sussistenza dell'interesse ad impugnare.
12.1. Sotto il primo profilo, è decisivo evidenziare che è errato e fuorviante il riferimento dell'appellata all'istituto della opposizione di terzo.
La sentenza appellata individua espressamente in epigrafe, quale parte sostanziale del rapporto processuale, l'odierna appellante, pur definendola non costituita in giudizio.
Ma una cosa è la verifica della corretta instaurazione del rapporto processuale, che postula il controllo sulla regolarità della notificazione, altra cosa è la pretermissione del controinteressato necessario, caso, questo, che qui non ricorre, essendo stata la stessa evocata in giudizio, seppure, come tra poco si dirà, non ritualmente. N. 06290/2025 REG.RIC.
Ai sensi dell'art. 102, comma 1, c.p.a., possono, infatti, proporre appello, le parti fra le quali si è svolto il giudizio e verso le quali è stata pronunciata la sentenza, indipendentemente dalla loro costituzione.
Ciò anche in considerazione della previsione di cui all'art. 41, comma 2, c.p.a., che impone la notifica del ricorso nel termine di decadenza, oltre che all'amministrazione che ha adottato l'atto impugnato, ad almeno un controinteressato.
L'odierna appellante, nella graduatoria di merito formata da soli tre candidati, era terza rispetto alla originaria ricorrente, collocatasi alla quarta posizione, e non rappresenta un controinteressato pretermesso, né tantomeno un controinteressato sopravvenuto e autonomo quale titolare di una posizione incompatibile, ragione per cui le va senz'altro riconosciuta la legittimazione ad appellare, anzitutto per dedurre la irritualità della notifica effettuata nei suoi confronti.
12.2.- Sotto il secondo profilo, sussiste, inoltre, l'interesse ad appellare, in quanto nella precedente vicenda giudiziaria svoltasi dinanzi al medesimo TAR e conclusasi con la sentenza n. 1080/2025, è vero che l'altra partecipante al concorso ha ricorso e ha vinto la causa, ma per effetto di questo annullamento l'odierna appellante è passata dalla seconda alla terza posizione, pur sempre quindi restando in posizione di vincitrice di concorso: da qui, il suo perdurante interesse ad appellare nella odierna controversia, dal cui esito dipende, oramai, la sua permanenza, o meno, nella graduatoria dei vincitori.
13.- Passando all'esame dell'appello, è infondato il motivo principale con cui si eccepisce la inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti in primo grado per omessa notifica ad almeno un controinteressato, mentre è fondato quello, in via subordinata, con cui si eccepisce la irregolarità della notifica e la necessità della sua sanatoria.
Le circostanze allegate dall'appellante trovano riscontro negli atti del giudizio di primo grado: il ricorso e i motivi aggiunti in primo grado sono stati notificati presso N. 06290/2025 REG.RIC.
un indirizzo in comune di Casaleggio Novara dove la stessa, tuttavia, non aveva né la residenza, né il domicilio. Come, infatti, risulta dal certificato storico di residenza depositato in giudizio, la controinteressata risiedeva in comune di Avellino.
La controinteressata non si è inoltre costituita nel giudizio di primo grado.
La notificazione del ricorso di primo grado non ha quindi raggiunto il proprio scopo.
Non può, inoltre, ritenersi, che il vizio di notifica sia stato sanato dalla pubblicazione per pubblici proclami ordinata dal primo giudice in seguito all'udienza cautelare, sia perché tale forma di notificazione mirava ad integrare e completare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti utilmente collocati in graduatoria, sia perché il nominativo dell'odierna appellante risultava fin dall'inizio espressamente menzionato negli atti impugnati.
A questo proposito, il collegio, nell'evidenziare che la Sezione segue l'orientamento secondo cui la notifica per pubblici proclami non è consentita solo per integrare il contraddittorio in presenza di una notifica effettuata nelle forme ordinarie nei confronti di almeno uno dei controinteressati, ma va autorizzata, in presenza di comprovate difficoltà, anche in mancanza di una notifica ordinaria, in quanto non vi è ragione letterale o sistematica per seguire l'opposto indirizzo interpretativo, in forza del quale la previsione dell'art. 41, comma 2, del codice del processo amministrativo prevarrebbe incondizionatamente sulla disposizione di cui al comma 4, imponendo sempre almeno una notifica ad uno dei controinteressati, nelle forme ordinarie
(Consiglio di Stato, Sezione VII, sentenza 1° febbraio 2024, n. 1047), rimarca tuttavia che tale orientamento si regge sul presupposto che il controinteressato sia difficilmente individuabile, cosa che qui non ricorre affatto, risultando, in contrario, che la controinteressata era fin dall'origine nominativamente menzionata in tutti gli atti impugnati.
A tale facilità di individuazione avrebbe quindi dovuto corrispondere, secondo il tradizionale orientamento seguito dalla giurisprudenza amministrativa, la forma di N. 06290/2025 REG.RIC.
notificazione che meglio raggiunge lo scopo di immediatamente informare del processo il soggetto, formalmente e sostanzialmente controinteressato all'annullamento dell'atto, che è interessato alla sua conservazione, come è nel caso che qui ricorre, in cui l'odierna appellante tenta di difendere il suo utile collocamento in graduatoria.
Quanto alla natura del vizio di notifica, si tratta di un caso di nullità (e non di inesistenza), perché, per generale principio processuale, applicabile anche al processo amministrativo, l'errore nella individuazione del luogo in cui la notificazione dell'atto va eseguita, anche qualora sia privo di qualsiasi collegamento con il destinatario, configura una mera difformità dal modello legale e non attiene agli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione (per mancanza o dell'attività di trasmissione o dell'attività di consegna) dell'atto né implica carenza materiale dello stesso (cfr. Cons. Stato, sez. V, 21 settembre 2020, n. 5484;
VI, 3 agosto 2020, n. 4899; III, 24 aprile 2018, n. 2462; V, sentenza 7 febbraio 2018,
n. 817 e 1° ottobre 2018, n. 5619; Cass., sezione quarta civile, sentenza 24 giugno
2020, n. 12410; Sez. Unite, ordinanze 20 luglio 2016, n. 14916 e 14917; Corte cost., ordinanza n. 101/2017, richiamata dalla recente ordinanza n. 47/2022).
La nullità della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio non sanata, come nel caso che qui ricorre, dalla costituzione della parte intimata, comporta che il giudizio di primo grado si sia svolto a contraddittorio non integro; ne segue la necessaria rimessione della controversia al primo giudice ai sensi dell'art. 105 cod. proc. amm. che prevede appunto tra i casi di rimessione al giudice di primo grado la mancanza del contraddittorio (cfr. Adunanza plenaria, 30 luglio 2018, n. 10).
14.- Va, infine, rilevato, che la disciplina dei rapporti tra giudice di primo grado e giudice di secondo grado ha natura indisponibile, il che implica che, fermo restando l'onere di articolare specifici motivi di appello e il generale principio di conversione della nullità in motivi di impugnazione, nei casi di cui all'art. 105 c.p.a., il Consiglio N. 06290/2025 REG.RIC.
di Stato deve procedere alla rimessione della causa al primo giudice, specie se è mancato il contraddittorio, anche se la parte omette di farne esplicita richiesta o chiede espressamente che la causa sia direttamente decisa in secondo grado (Adunanza plenaria, 30 luglio 2018, n. 10).
15.- In conclusione, per tutte le suesposte considerazioni, l'appello deve essere accolto limitatamente al motivo, in via subordinata, con cui si è dedotta la irritualità della notifica del ricorso e dei motivi aggiunti in primo grado, e la sentenza di primo grado va annullata, con rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 105, comma
1, c.p.a..
16.- Le spese del doppio grado possono nondimeno compensarsi, avuto riguardo al complessivo andamento processuale del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Settima, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e annulla la sentenza di primo grado, con rimessione della causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.a..
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO HI, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
LA Di LO, Consigliere, Estensore
Marco Morgantini, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere N. 06290/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
LA Di LO
IL PRESIDENTE
TO HI
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 26/02/2026
N. 01544 /2026 REG.PROV.COLL. N. 06290/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6290 del 2025, proposto da EL AG, rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Dagna, con domicilio eletto presso il suo studio in Casale Monferrato, via Lanza, n. 28;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito - Commissione Giudicatrice di Concorso Classe
A058 Regione Piemonte, non costituita in giudizio;
ST EL, rappresentata e difesa dall'avvocato Elena Spina, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione
Generale, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei
Ministri Dipartimento per gli Affari Europei, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello
Stato, domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; N. 06290/2025 REG.RIC.
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)
n. 10167/2025;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di ST EL e del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell'Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione
Generale, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Presidenza del
Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli Affari Europei;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2026 il Cons. LA Di LO;
Udito l'avvocato Elena Spina;
Viste le conclusioni della parte appellante come da verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- È appellata la sentenza con la quale è stato accolto il ricorso proposto dalla signora
ST EL per l'annullamento:
I) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della nota prot. n. 33967 del 7 agosto 2024 del Ministero dell'Istruzione e del Merito
-Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, emessa ai sensi dell'art. 9 del D.D.G. n.
2575/2023, con cui è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, per la classe di concorso A058
“TECNICA DELLA DANZA CONTEMPORANEA”, nella parte in cui non è stato N. 06290/2025 REG.RIC.
inserito il nominativo della ricorrente e non è stato riconosciuto il corretto punteggio spettante alla stessa;
- del presupposto bando di concorso, ove interpretato in senso sfavorevole alla ricorrente, con particolare riferimento agli artt. 9 e seguenti e alle allegate Tabelle;
- di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e conseguenziali, precedenti e successivi, ivi compresi i provvedimenti e i verbali di determinazione dei criteri e di valutazione dei punteggi.
II) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 27 dicembre 2024, della nota prot. n. 52091 del 5 novembre 2024 del medesimo Ministero, di approvazione definitiva della graduatoria di merito e di rettifica della graduatoria finale, con ulteriore decurtazione di due punti (da 202 a 200) del punteggio assegnato alla ricorrente.
2.- Il ricorso introduttivo formulava, in particolare, i seguenti motivi di diritto:
- “Violazione ed erronea applicazione di legge: art. 1 e 2 legge 7 agosto 1990, n. 241
e ss; art. 3 e 97 Costituzione - Eccesso di potere – Illogicità e ingiustizia manifesta -
Violazione e falsa applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 - Violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali anche costituzionali del pubblico concorso – Illogicità – Contraddittorietà - Eccesso di potere - Carenza di motivazione” (in sintesi, il motivo censura la illegittimità della decurtazione del punteggio in ragione della identità del servizio prestato nel corso degli anni, a prescindere dal codice utilizzato per individuare l'insegnamento (X058 o
A058) e l'assenza di qualsivoglia motivazione in merito alla scelta dell'Ufficio scolastico di diminuire il punteggio assegnato dalla Commissione);
- “Violazione dell'art. 3 della l. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni; eccesso di potere per difetto dei presupposti; travisamento delle circostanze di fatto, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità ed ingiustizia manifesta”, per non aver consentito alcuna forma di partecipazione al procedimento che ha N. 06290/2025 REG.RIC.
determinato l'attribuzione del punteggio, in revisione dell'operato della
Commissione;
- “Violazione dell'art. 3 della l. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni; eccesso di potere per difetto dei presupposti; travisamento delle circostanze di fatto, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità ed ingiustizia manifesta”, in ragione dell'assenza di un verbale o altro atto dal quale si evincano le motivazioni alla base dell'operato della Commissione.
2.1. I motivi aggiunti censuravano, invece, il provvedimento di rettifica della graduatoria finale, che aveva portato alla ulteriore decurtazione di punti 2 (da 202 a
200) del punteggio assegnato alla candidata, in ragione, si sostiene, dell'erroneo riconoscimento del servizio prestato nell'a.s. 2016/2017, in quanto anteriore all'introduzione della classe A058 da parte del d.P.R. n. 19/2016.
3.- Nel giudizio si costituiva l'Amministrazione resistente, depositando una relazione esplicativa delle determinazioni assunte in merito al mancato riconoscimento del servizio pregresso.
4.- Il Tribunale disponeva la integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soggetti inseriti in graduatoria.
5.- Ritenendo viziata la determinazione impugnata nella parte in cui non aveva riconosciuto alla ricorrente il servizio specifico prestato nel periodo 2012-2016, sulla sola base della sua anteriorità rispetto all'introduzione della classe di concorso da parte del d.P.R. n. 19/2016, senza cioè procedere ad un'analisi del contenuto del servizio prestato e alla riconducibilità dell'insegnamento svolto alla classe di concorso per cui si concorre, l'adito Tribunale accoglieva il ricorso introduttivo, come integrato dai successivi motivi aggiunti, e di conseguenza annullava gli atti impugnati nei limiti dell'interesse della ricorrente, statuendo altresì l'obbligo dell'amministrazione resistente di procedere ad una nuova valutazione dei titoli di servizio della ricorrente, ai fini della corretta collocazione nella graduatoria concorsuale. N. 06290/2025 REG.RIC.
6.- Appella la sentenza la controinteressata, signora EL AG, anzitutto eccependo la inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per omessa notifica ad almeno un controinteressato. Adduce, in particolare, di non avere mai ricevuto la notificazione del ricorso e dei motivi aggiunti, che risulta essere stata effettuata presso un indirizzo in comune di Casaleggio Novara, dove tuttavia ella non ha mai avuto né la residenza né il domicilio. Come infatti risulta dal certificato storico di residenza depositato in giudizio, ella ha sempre risieduto in comune di Avellino.
Censura, comunque, anche nel merito, la correttezza della sentenza impugnata, sostenendo come il primo giudice abbia erroneamente interpretato quanto previsto all'Allegato B della Tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola, in particolare per i titoli di servizio lettera C.1, ingiustamente riconoscendo la spettanza del punteggio in relazione ai servizi resi dalla ricorrente negli anni scolastici antecedenti il 2016/2017.
7.- Si è costituita l'appellata, originaria ricorrente, eccependo la inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 102, comma 1, c.p.a., secondo cui «possono proporre appello le parti fra le quali è stata pronunciata la sentenza di primo grado», mentre il terzo (controinteressato pretermesso, sopravvenuto e autonomo e, in generale, il titolare di una posizione autonoma e incompatibile) ai sensi dei successivi artt. 108 e
109, può fare opposizione davanti al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, salvo quando sia già stato proposto appello contro la sentenza di primo grado, caso che qui non ricorre.
Contesta, in ogni caso, la asserita inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti in primo grado, posto che, al più, si tratterebbe di un vizio di notifica, emendabile attraverso il rinnovo del procedimento notificatorio, e non già di un caso di inesistenza della notificazione.
Nel merito, difende la correttezza della sentenza impugnata, insistendo a dire di avere diritto al punteggio reclamato. N. 06290/2025 REG.RIC.
8.- Si sono costituiti con memoria formale anche il Ministero dell'Istruzione e del
Merito, l'Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli Affari Europei.
9.- Con l'ordinanza cautelare 4 settembre 2025, n. 3253, il collegio ha respinto l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, al contempo sollecitando il contraddittorio delle parti su un possibile profilo di inammissibilità dell'appello, legato alla sussistenza dell'interesse dell'appellante a coltivare l'impugnazione, posto che dagli atti processuali sembrava che la stessa avesse assunto la quarta, anziché la terza posizione utile, rispetto ai posti messi a concorso, a seguito della sentenza resa dal medesimo TAR del Piemonte (la n. 1080/2025), in un altro consimile giudizio (il n. 1442/2024), in cui si era accolto, annullando gli atti impugnati, il ricorso proposto da un'altra ricorrente.
10.- Le parti hanno ulteriormente insistito sulle rispettive tesi difensive.
11.- Alla udienza pubblica del 20 gennaio 2026, la causa è passata in decisione.
12.- Vanno anzitutto respinte le eccezioni di inammissibilità dell'appello, sia sotto il profilo della scelta del mezzo di impugnazione proposto, sia per quanto concerne la sussistenza dell'interesse ad impugnare.
12.1. Sotto il primo profilo, è decisivo evidenziare che è errato e fuorviante il riferimento dell'appellata all'istituto della opposizione di terzo.
La sentenza appellata individua espressamente in epigrafe, quale parte sostanziale del rapporto processuale, l'odierna appellante, pur definendola non costituita in giudizio.
Ma una cosa è la verifica della corretta instaurazione del rapporto processuale, che postula il controllo sulla regolarità della notificazione, altra cosa è la pretermissione del controinteressato necessario, caso, questo, che qui non ricorre, essendo stata la stessa evocata in giudizio, seppure, come tra poco si dirà, non ritualmente. N. 06290/2025 REG.RIC.
Ai sensi dell'art. 102, comma 1, c.p.a., possono, infatti, proporre appello, le parti fra le quali si è svolto il giudizio e verso le quali è stata pronunciata la sentenza, indipendentemente dalla loro costituzione.
Ciò anche in considerazione della previsione di cui all'art. 41, comma 2, c.p.a., che impone la notifica del ricorso nel termine di decadenza, oltre che all'amministrazione che ha adottato l'atto impugnato, ad almeno un controinteressato.
L'odierna appellante, nella graduatoria di merito formata da soli tre candidati, era terza rispetto alla originaria ricorrente, collocatasi alla quarta posizione, e non rappresenta un controinteressato pretermesso, né tantomeno un controinteressato sopravvenuto e autonomo quale titolare di una posizione incompatibile, ragione per cui le va senz'altro riconosciuta la legittimazione ad appellare, anzitutto per dedurre la irritualità della notifica effettuata nei suoi confronti.
12.2.- Sotto il secondo profilo, sussiste, inoltre, l'interesse ad appellare, in quanto nella precedente vicenda giudiziaria svoltasi dinanzi al medesimo TAR e conclusasi con la sentenza n. 1080/2025, è vero che l'altra partecipante al concorso ha ricorso e ha vinto la causa, ma per effetto di questo annullamento l'odierna appellante è passata dalla seconda alla terza posizione, pur sempre quindi restando in posizione di vincitrice di concorso: da qui, il suo perdurante interesse ad appellare nella odierna controversia, dal cui esito dipende, oramai, la sua permanenza, o meno, nella graduatoria dei vincitori.
13.- Passando all'esame dell'appello, è infondato il motivo principale con cui si eccepisce la inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti in primo grado per omessa notifica ad almeno un controinteressato, mentre è fondato quello, in via subordinata, con cui si eccepisce la irregolarità della notifica e la necessità della sua sanatoria.
Le circostanze allegate dall'appellante trovano riscontro negli atti del giudizio di primo grado: il ricorso e i motivi aggiunti in primo grado sono stati notificati presso N. 06290/2025 REG.RIC.
un indirizzo in comune di Casaleggio Novara dove la stessa, tuttavia, non aveva né la residenza, né il domicilio. Come, infatti, risulta dal certificato storico di residenza depositato in giudizio, la controinteressata risiedeva in comune di Avellino.
La controinteressata non si è inoltre costituita nel giudizio di primo grado.
La notificazione del ricorso di primo grado non ha quindi raggiunto il proprio scopo.
Non può, inoltre, ritenersi, che il vizio di notifica sia stato sanato dalla pubblicazione per pubblici proclami ordinata dal primo giudice in seguito all'udienza cautelare, sia perché tale forma di notificazione mirava ad integrare e completare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti utilmente collocati in graduatoria, sia perché il nominativo dell'odierna appellante risultava fin dall'inizio espressamente menzionato negli atti impugnati.
A questo proposito, il collegio, nell'evidenziare che la Sezione segue l'orientamento secondo cui la notifica per pubblici proclami non è consentita solo per integrare il contraddittorio in presenza di una notifica effettuata nelle forme ordinarie nei confronti di almeno uno dei controinteressati, ma va autorizzata, in presenza di comprovate difficoltà, anche in mancanza di una notifica ordinaria, in quanto non vi è ragione letterale o sistematica per seguire l'opposto indirizzo interpretativo, in forza del quale la previsione dell'art. 41, comma 2, del codice del processo amministrativo prevarrebbe incondizionatamente sulla disposizione di cui al comma 4, imponendo sempre almeno una notifica ad uno dei controinteressati, nelle forme ordinarie
(Consiglio di Stato, Sezione VII, sentenza 1° febbraio 2024, n. 1047), rimarca tuttavia che tale orientamento si regge sul presupposto che il controinteressato sia difficilmente individuabile, cosa che qui non ricorre affatto, risultando, in contrario, che la controinteressata era fin dall'origine nominativamente menzionata in tutti gli atti impugnati.
A tale facilità di individuazione avrebbe quindi dovuto corrispondere, secondo il tradizionale orientamento seguito dalla giurisprudenza amministrativa, la forma di N. 06290/2025 REG.RIC.
notificazione che meglio raggiunge lo scopo di immediatamente informare del processo il soggetto, formalmente e sostanzialmente controinteressato all'annullamento dell'atto, che è interessato alla sua conservazione, come è nel caso che qui ricorre, in cui l'odierna appellante tenta di difendere il suo utile collocamento in graduatoria.
Quanto alla natura del vizio di notifica, si tratta di un caso di nullità (e non di inesistenza), perché, per generale principio processuale, applicabile anche al processo amministrativo, l'errore nella individuazione del luogo in cui la notificazione dell'atto va eseguita, anche qualora sia privo di qualsiasi collegamento con il destinatario, configura una mera difformità dal modello legale e non attiene agli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione (per mancanza o dell'attività di trasmissione o dell'attività di consegna) dell'atto né implica carenza materiale dello stesso (cfr. Cons. Stato, sez. V, 21 settembre 2020, n. 5484;
VI, 3 agosto 2020, n. 4899; III, 24 aprile 2018, n. 2462; V, sentenza 7 febbraio 2018,
n. 817 e 1° ottobre 2018, n. 5619; Cass., sezione quarta civile, sentenza 24 giugno
2020, n. 12410; Sez. Unite, ordinanze 20 luglio 2016, n. 14916 e 14917; Corte cost., ordinanza n. 101/2017, richiamata dalla recente ordinanza n. 47/2022).
La nullità della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio non sanata, come nel caso che qui ricorre, dalla costituzione della parte intimata, comporta che il giudizio di primo grado si sia svolto a contraddittorio non integro; ne segue la necessaria rimessione della controversia al primo giudice ai sensi dell'art. 105 cod. proc. amm. che prevede appunto tra i casi di rimessione al giudice di primo grado la mancanza del contraddittorio (cfr. Adunanza plenaria, 30 luglio 2018, n. 10).
14.- Va, infine, rilevato, che la disciplina dei rapporti tra giudice di primo grado e giudice di secondo grado ha natura indisponibile, il che implica che, fermo restando l'onere di articolare specifici motivi di appello e il generale principio di conversione della nullità in motivi di impugnazione, nei casi di cui all'art. 105 c.p.a., il Consiglio N. 06290/2025 REG.RIC.
di Stato deve procedere alla rimessione della causa al primo giudice, specie se è mancato il contraddittorio, anche se la parte omette di farne esplicita richiesta o chiede espressamente che la causa sia direttamente decisa in secondo grado (Adunanza plenaria, 30 luglio 2018, n. 10).
15.- In conclusione, per tutte le suesposte considerazioni, l'appello deve essere accolto limitatamente al motivo, in via subordinata, con cui si è dedotta la irritualità della notifica del ricorso e dei motivi aggiunti in primo grado, e la sentenza di primo grado va annullata, con rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 105, comma
1, c.p.a..
16.- Le spese del doppio grado possono nondimeno compensarsi, avuto riguardo al complessivo andamento processuale del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Settima, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e annulla la sentenza di primo grado, con rimessione della causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.a..
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO HI, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
LA Di LO, Consigliere, Estensore
Marco Morgantini, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere N. 06290/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
LA Di LO
IL PRESIDENTE
TO HI
IL SEGRETARIO