Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 26/02/2026, n. 1544
TAR
Ordinanza cautelare 20 novembre 2024
>
TAR
Ordinanza collegiale 7 marzo 2025
>
TAR
Sentenza 27 maggio 2025
>
TAR
Decreto presidenziale 11 luglio 2025
>
CS
Accoglimento
Sentenza 26 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Violazione ed erronea applicazione di legge e eccesso di potere

    Il Tribunale ha ritenuto viziata la determinazione dell'amministrazione per non aver riconosciuto il servizio specifico prestato, basandosi unicamente sulla sua anteriorità all'introduzione della classe di concorso, senza un'analisi del contenuto del servizio e della sua riconducibilità alla classe di concorso per cui si concorre.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 3 L. 241/1990 e eccesso di potere

    Il Tribunale ha ritenuto viziata la determinazione dell'amministrazione per non aver riconosciuto il servizio specifico prestato, basandosi unicamente sulla sua anteriorità all'introduzione della classe di concorso, senza un'analisi del contenuto del servizio e della sua riconducibilità alla classe di concorso per cui si concorre.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 3 L. 241/1990 e eccesso di potere

    Il Tribunale ha ritenuto viziata la determinazione dell'amministrazione per non aver riconosciuto il servizio specifico prestato, basandosi unicamente sulla sua anteriorità all'introduzione della classe di concorso, senza un'analisi del contenuto del servizio e della sua riconducibilità alla classe di concorso per cui si concorre.

  • Accolto
    Motivi aggiunti per la rettifica del punteggio

    Il Tribunale ha ritenuto viziata la determinazione dell'amministrazione per non aver riconosciuto il servizio specifico prestato, basandosi unicamente sulla sua anteriorità all'introduzione della classe di concorso, senza un'analisi del contenuto del servizio e della sua riconducibilità alla classe di concorso per cui si concorre.

  • Accolto
    Inammissibilità del ricorso per omessa notifica

    Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello limitatamente al motivo di irritualità della notifica del ricorso e dei motivi aggiunti in primo grado, ritenendo che la notifica non avesse raggiunto il proprio scopo e che il giudizio di primo grado si fosse svolto a contraddittorio non integro.

  • Rigettato
    Erronea interpretazione della normativa sui titoli di servizio

    Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello limitatamente al motivo di irritualità della notifica del ricorso e dei motivi aggiunti in primo grado, ritenendo che la notifica non avesse raggiunto il proprio scopo e che il giudizio di primo grado si fosse svolto a contraddittorio non integro.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il Consiglio di Stato, Sezione Settima, è chiamato a pronunciarsi sull'appello proposto da Michela Tartaglia avverso la sentenza del TAR Lazio n. 10167/2025, che aveva accolto il ricorso di Cristina Morelli. La controversia verteva sull'approvazione di una graduatoria di merito per il concorso di accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, classe di concorso A058 “Tecnica della Danza Contemporanea”. La ricorrente in primo grado, Cristina Morelli, lamentava la mancata inclusione del proprio nominativo e il non corretto riconoscimento del punteggio spettante, impugnando la nota ministeriale di approvazione della graduatoria, il bando di concorso e tutti gli atti presupposti. I motivi di ricorso originario includevano la violazione di legge e l'eccesso di potere per illegittimità della decurtazione del punteggio basata sull'identità del servizio prestato, indipendentemente dal codice della classe di concorso, e la carenza di motivazione. Si contestava altresì la violazione dell'art. 3 della L. n. 241/1990 per mancata partecipazione al procedimento di revisione del punteggio e per assenza di un verbale che motivasse l'operato della commissione. Con motivi aggiunti, si censurava la rettifica definitiva della graduatoria che aveva comportato un'ulteriore decurtazione di punteggio, ritenuta illegittima in quanto basata sull'erroneo riconoscimento del servizio prestato in un periodo anteriore all'introduzione della classe A058. L'appellante, Michela Tartaglia, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso di primo grado per omessa notifica ad almeno un controinteressato, sostenendo di non aver mai ricevuto la notifica presso il proprio domicilio effettivo. Nel merito, contestava la sentenza del TAR, ritenendo erronea l'interpretazione dei titoli di servizio valutabili.

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello, ma limitatamente al motivo relativo all'irritualità della notifica del ricorso e dei motivi aggiunti in primo grado. In via preliminare, ha respinto le eccezioni di inammissibilità dell'appello sollevate dall'appellata, sia sotto il profilo della scelta del mezzo di impugnazione, sia quanto alla sussistenza dell'interesse ad appellare, ritenendo che l'appellante, pur avendo subito una retrocessione di posizione a seguito di un precedente giudizio, conservasse un interesse concreto all'esito della controversia per la sua permanenza nella graduatoria dei vincitori. Ha poi ritenuto fondata l'eccezione di irregolarità della notifica del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti in primo grado, poiché effettuata presso un indirizzo non corrispondente alla residenza o al domicilio della controinteressata, la quale non si era costituita in primo grado. Il Collegio ha evidenziato che tale vizio di notifica, configurante una nullità e non un'inesistenza, non era stato sanato e aveva comportato lo svolgimento del giudizio di primo grado a contraddittorio non integro. Pertanto, in applicazione dell'art. 105, comma 1, c.p.a., ha annullato la sentenza di primo grado e rimesso la causa al giudice di primo grado per la rinnovazione del contraddittorio. Le spese del doppio grado sono state compensate, avuto riguardo all'andamento processuale.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 26/02/2026, n. 1544
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1544
    Data del deposito : 26 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo