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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 18/07/2025, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1757 RG. 2024;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, con l'assistenza dell'AUPP Giacoma Bellet, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Giovanni Alagna e Controparte_1
, CF/p.iva in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante Parte resistente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Danila Maria Cumbo
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso tempestivamente depositato in cancelleria e regolarmente notificato, la parte opponente indicata in epigrafe ha spiegato opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso da questo Tribunale col n. 549/2022, col quale le è stato ingiunto il pagamento, nei confronti dell'odierna parte opposta, della complessiva somma di € 65.960,89 a titolo di contributi previdenziali, soggettivi e integrativi riferiti agli anni dal 2002 al 2015. Avverso tale provvedimento, la parte opponente deduce l'intervenuta prescrizione quinquennale dei diversi crediti cui si riferisce l'ingiunzione. Chiede pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Costituitosi in giudizio, l'Ente previdenziale resistente chiede il rigetto dell'opposizione.
Sul contraddittorio così instaurato, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE In via preliminare si deve respingere la contestazione di parte opposta secondo la quale, per le somme aggiuntive richieste a titolo di sanzioni, troverebbe applicazione il termine di prescrizione decennale, così come previsto dall'art. 42 del Regolamento di previdenza e assistenza dello stesso CP_1
1 Com'è noto, l'art. 3 co. 9 della Legge n. 335/1995 fissa in cinque anni la prescrizione dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori. Questo è il regime prescrizionale che si deve ritenere vigente anche per le somme aggiuntive. Come infatti chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione, “… in materia previdenziale le somme aggiuntive irrogate al contribuente per l'omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali sono sanzioni civili che, in ragione della loro legislativamente prevista automaticità, rimangono funzionalmente connesse al detto omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali sì che gli effetti degli atti interruttivi posti in essere con riferimento a tale ultimo credito, si estendono, automaticamente, anche al credito per sanzioni civili” (Cass. S. U., n. 5076/2015). L'orientamento appena ricordato è stato più di recente ribadito anche dalla Corte di Cassazione con sent. n. 30363/2017, la quale ha confermato che il debito per somme aggiuntive collegato all'omesso o tardivo pagamento dei contributi previdenziali costituisce una conseguenza automatica e legalmente predeterminata dell'inadempimento o del ritardo, e svolge una funzione di rafforzamento dell'obbligazione contributiva alla quale si somma. In sostanza, è certo che il credito per le sanzioni civili, in funzione della sua accessorietà, ha la stessa natura giuridica dell'obbligazione principale e, pertanto, resta soggetto allo stesso regime prescrizionale (così, fra le altre, anche Cass. n. 8814/2008; n. 2620/2012; n. 4050/2014; n. 20585/2015). Ne consegue che la prescrizione quinquennale, che secondo l' sarebbe CP_1 applicabile ai soli crediti contributivi, va in realtà estesa anche alle somme aggiuntive.
Va invece accolta l'eccezione di parte opponente secondo la quale non può avere efficacia interruttiva del termine la diffida prodotta unitamente alla memoria di costituzione di parte opposta (doc. n. 7). Invero, la notifica prodotta, che si afferma essere avvenuta in data 25.9.2017, non può ritenersi valida. Emerge infatti dalla relata che l'atto è stato consegnato a persona diversa dalla destinataria, presso un luogo il cui collegamento con la stessa non è chiaro (la reception dell'Hotel Florio).
Risulta del pari fondata l'eccezione sollevata dall'opponente con riguardo al c.d. piano straordinario di rientro notificato nel marzo 2021 (all. 8 di parte resistente), che viene reputato inidoneo a interrompere la prescrizione. In effetti, il documento in parola non è altro che una missiva circolare destinata a tutti gli iscritti all'Ente, che venivano con essa informati della possibilità di sanare le proprie irregolarità per omesso o tardivo pagamento dei contributi soggettivi ed integrativi negli anni dal 1997 al 2018, fruendo d'importanti agevolazioni in termini sia di sanzioni sia di pagamenti rateali, regolati ad un tasso particolarmente favorevole. Tale missiva non contiene alcuna indicazione specifica quanto ai crediti vantati dell' e, in difetto di un qualche dato tale da evidenziare un collegamento con CP_1 specifiche poste debitorie attribuite a singoli ben individuati soggetti (e, in particolare, alla ), non può riconoscersi ad essa valenza interruttiva del Parte_1
2 termine di prescrizione, restando del tutto indeterminato, al di là del relativo importo, lo stesso titolo dei crediti correlativi, non essendo dato sapere se riferiti a mancato o tardivo pagamento e se a contributi soggettivi o integrativi o a sanzioni e, tanto meno, per quali annualità.
Passando all'esame delle eccezioni di prescrizione sollevate in atto d'opposizione con riguardo alle singole voci creditorie oggetto del giudizio, si osserva quanto segue:
- Per il contributo soggettivo relativo all'anno 2002 nonché per le relative sanzioni va dichiarata l'estinzione per intervenuta prescrizione. La diffida del 23.08.2008, non solo fa infatti riferimento ai soli contributi soggettivi a partire dall'annualità del 2004, ma sarebbe comunque tardiva. Pertanto, in mancanza di atti interruttivi precedenti, va accolta l'opposizione per i detti crediti del 2002.
- Per i contributi soggettivi e le sanzioni dovuti per gli anni 2004, 2006, 2007 e 2008 il primo atto interruttivo della prescrizione è la detta diffida notificata il giorno 23. 08.2008, cui è seguito il decreto ingiuntivo n. 39/2011 emesso dal Tribunale di Trapani a richiesta dell notificato il 1 8.3.2011. CP_1
Un successivo atto interruttivo si è avuto con la richiesta di rateizzazione avanzata da parte opponente e pervenuta a parte opposta il 28 marzo 2011. A seguire, il termine di prescrizione è stato interrotto dai seguenti atti: 1) comunicazione del piano di ammortamento concesso dall'Ente previdenziale (notificata il 23.7.2012); 2) avviso di minacciata decadenza dal piano di ammortamento validamente notificato il 06.10.2015; 3) comunicazione di avvenuta decadenza notificata il 14.4.2016. L'atto successivo di possibile analogo rilievo è costituito dalla diffida di pagamento notificata il 28.08.2022, che è però risultata tardiva, pur tenuto conto del periodo di sospensione della prescrizione di complessivi giorni 311 imputabile alla speciale normativa da covid 19 (artt. 37 DL n. 18/2020 e 11 DL n. 183/2020) L'opposizione risulta pertanto fondata con riguardo ai crediti in esame.
- A identica conclusione deve pervenirsi per i contributi soggettivi e sanzioni riferiti alle annualità 2009, 2010, 2011 e 2012, poiché anche per essi l'ultimo atto interruttivo si è avuto con la comunicazione d'avvenuta decadenza del piano d'ammortamento (14.4.2016), seguita dalla diffida di pagamento notificata il 28.8.2022, insuscettibile – come si è visto – d'incidenze sul corso della prescrizione.
- Non diversa conclusione s'impone quanto ai contributi soggettivi e sanzioni per le annualità 2013 e 2014, ovviamente estranei al piano d'ammortamento del 2012 e per i quali, rimanendo irrilevanti ai fini qui considerati, oltre al piano in parola, sia l'avviso di minacciata decadenza da esso sia la comunicazione d'avvenuta decadenza, il primo atto interruttivo è costituito dalla diffida di pagamento del 28.8.2022, intervenuto quando era ampiamente maturato il periodo di prescrizione.
- Anche per i contributi integrativi e le sanzioni relativi agli anni 2003, 2005, 2006, 2007 e 2008 va rilevata l'avvenuta prescrizione, risultando che per essi alla diffida
3 di pagamento del 24.5.2010 (già irrilevante per l'annualità 2003) è seguita la sequela di atti interruttivi sopra menzionati, l'ultimo dei quali costituito dalla comunicazione d'avvenuta decadenza dal piano d'ammortamento (14.4.2016) e, a sua volta, seguito dalla diffida di pagamento notificata in data 28.08.2022, priva – per quanto detto – di analoghi effetti.
- Vanno dichiarati estinti per non diverse ragioni i crediti riferiti ai contributi integrativi e sanzioni per le annualità 2009, 2010 e 2011, poiché anche per essi l'ultimo atto interruttivo è costituito dalla comunicazione di avvenuta decadenza dal piano d'ammortamento (14.04.2016).
- Ancor più evidente risulta l'avvenuta prescrizione dei crediti per contributi integrativi e sanzioni relativi agli anni 2012, 2013, 2014 e 2015, trattandosi di contributi certamente estranei al piano d'ammortamento e per i quali dunque il primo atto in astratto con effetti interruttivi è stata la diffida di pagamento del 28.8.2022, tuttavia insuscettibile d'effetti del genere, perché ancora una volta palesemente tardiva.
In sostanza, l'opposizione va accolta integralmente, quindi, il decreto ingiuntivo opposto va revocato. Alla revoca segue la dichiarazione d'intervenuta estinzione dei crediti correlati ai contributi soggettivi e integrativi, con rispettive sanzioni, azionati in sede monitoria dall' ed il rigetto delle diverse domande creditorie da esso proposte nei CP_1 confronti della . Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza. La liquidazione va effettuata in applicazione dei criteri di cui al DM n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (compreso nello scaglione da € 52.000 ad € 260.000), nonché dell'avvenuto espletamento delle attività di studio, introduzione e decisione della causa.
P. Q. M.
- Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- Dichiara la prescrizione dei crediti azionati dall' n via monitoria;
CP_1
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in CP_1 complessivi € 6.115,00, oltre IVA, CAP e spese generali.
Trapani, 18.7.2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, con l'assistenza dell'AUPP Giacoma Bellet, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Giovanni Alagna e Controparte_1
, CF/p.iva in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante Parte resistente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Danila Maria Cumbo
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso tempestivamente depositato in cancelleria e regolarmente notificato, la parte opponente indicata in epigrafe ha spiegato opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso da questo Tribunale col n. 549/2022, col quale le è stato ingiunto il pagamento, nei confronti dell'odierna parte opposta, della complessiva somma di € 65.960,89 a titolo di contributi previdenziali, soggettivi e integrativi riferiti agli anni dal 2002 al 2015. Avverso tale provvedimento, la parte opponente deduce l'intervenuta prescrizione quinquennale dei diversi crediti cui si riferisce l'ingiunzione. Chiede pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Costituitosi in giudizio, l'Ente previdenziale resistente chiede il rigetto dell'opposizione.
Sul contraddittorio così instaurato, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE In via preliminare si deve respingere la contestazione di parte opposta secondo la quale, per le somme aggiuntive richieste a titolo di sanzioni, troverebbe applicazione il termine di prescrizione decennale, così come previsto dall'art. 42 del Regolamento di previdenza e assistenza dello stesso CP_1
1 Com'è noto, l'art. 3 co. 9 della Legge n. 335/1995 fissa in cinque anni la prescrizione dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori. Questo è il regime prescrizionale che si deve ritenere vigente anche per le somme aggiuntive. Come infatti chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione, “… in materia previdenziale le somme aggiuntive irrogate al contribuente per l'omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali sono sanzioni civili che, in ragione della loro legislativamente prevista automaticità, rimangono funzionalmente connesse al detto omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali sì che gli effetti degli atti interruttivi posti in essere con riferimento a tale ultimo credito, si estendono, automaticamente, anche al credito per sanzioni civili” (Cass. S. U., n. 5076/2015). L'orientamento appena ricordato è stato più di recente ribadito anche dalla Corte di Cassazione con sent. n. 30363/2017, la quale ha confermato che il debito per somme aggiuntive collegato all'omesso o tardivo pagamento dei contributi previdenziali costituisce una conseguenza automatica e legalmente predeterminata dell'inadempimento o del ritardo, e svolge una funzione di rafforzamento dell'obbligazione contributiva alla quale si somma. In sostanza, è certo che il credito per le sanzioni civili, in funzione della sua accessorietà, ha la stessa natura giuridica dell'obbligazione principale e, pertanto, resta soggetto allo stesso regime prescrizionale (così, fra le altre, anche Cass. n. 8814/2008; n. 2620/2012; n. 4050/2014; n. 20585/2015). Ne consegue che la prescrizione quinquennale, che secondo l' sarebbe CP_1 applicabile ai soli crediti contributivi, va in realtà estesa anche alle somme aggiuntive.
Va invece accolta l'eccezione di parte opponente secondo la quale non può avere efficacia interruttiva del termine la diffida prodotta unitamente alla memoria di costituzione di parte opposta (doc. n. 7). Invero, la notifica prodotta, che si afferma essere avvenuta in data 25.9.2017, non può ritenersi valida. Emerge infatti dalla relata che l'atto è stato consegnato a persona diversa dalla destinataria, presso un luogo il cui collegamento con la stessa non è chiaro (la reception dell'Hotel Florio).
Risulta del pari fondata l'eccezione sollevata dall'opponente con riguardo al c.d. piano straordinario di rientro notificato nel marzo 2021 (all. 8 di parte resistente), che viene reputato inidoneo a interrompere la prescrizione. In effetti, il documento in parola non è altro che una missiva circolare destinata a tutti gli iscritti all'Ente, che venivano con essa informati della possibilità di sanare le proprie irregolarità per omesso o tardivo pagamento dei contributi soggettivi ed integrativi negli anni dal 1997 al 2018, fruendo d'importanti agevolazioni in termini sia di sanzioni sia di pagamenti rateali, regolati ad un tasso particolarmente favorevole. Tale missiva non contiene alcuna indicazione specifica quanto ai crediti vantati dell' e, in difetto di un qualche dato tale da evidenziare un collegamento con CP_1 specifiche poste debitorie attribuite a singoli ben individuati soggetti (e, in particolare, alla ), non può riconoscersi ad essa valenza interruttiva del Parte_1
2 termine di prescrizione, restando del tutto indeterminato, al di là del relativo importo, lo stesso titolo dei crediti correlativi, non essendo dato sapere se riferiti a mancato o tardivo pagamento e se a contributi soggettivi o integrativi o a sanzioni e, tanto meno, per quali annualità.
Passando all'esame delle eccezioni di prescrizione sollevate in atto d'opposizione con riguardo alle singole voci creditorie oggetto del giudizio, si osserva quanto segue:
- Per il contributo soggettivo relativo all'anno 2002 nonché per le relative sanzioni va dichiarata l'estinzione per intervenuta prescrizione. La diffida del 23.08.2008, non solo fa infatti riferimento ai soli contributi soggettivi a partire dall'annualità del 2004, ma sarebbe comunque tardiva. Pertanto, in mancanza di atti interruttivi precedenti, va accolta l'opposizione per i detti crediti del 2002.
- Per i contributi soggettivi e le sanzioni dovuti per gli anni 2004, 2006, 2007 e 2008 il primo atto interruttivo della prescrizione è la detta diffida notificata il giorno 23. 08.2008, cui è seguito il decreto ingiuntivo n. 39/2011 emesso dal Tribunale di Trapani a richiesta dell notificato il 1 8.3.2011. CP_1
Un successivo atto interruttivo si è avuto con la richiesta di rateizzazione avanzata da parte opponente e pervenuta a parte opposta il 28 marzo 2011. A seguire, il termine di prescrizione è stato interrotto dai seguenti atti: 1) comunicazione del piano di ammortamento concesso dall'Ente previdenziale (notificata il 23.7.2012); 2) avviso di minacciata decadenza dal piano di ammortamento validamente notificato il 06.10.2015; 3) comunicazione di avvenuta decadenza notificata il 14.4.2016. L'atto successivo di possibile analogo rilievo è costituito dalla diffida di pagamento notificata il 28.08.2022, che è però risultata tardiva, pur tenuto conto del periodo di sospensione della prescrizione di complessivi giorni 311 imputabile alla speciale normativa da covid 19 (artt. 37 DL n. 18/2020 e 11 DL n. 183/2020) L'opposizione risulta pertanto fondata con riguardo ai crediti in esame.
- A identica conclusione deve pervenirsi per i contributi soggettivi e sanzioni riferiti alle annualità 2009, 2010, 2011 e 2012, poiché anche per essi l'ultimo atto interruttivo si è avuto con la comunicazione d'avvenuta decadenza del piano d'ammortamento (14.4.2016), seguita dalla diffida di pagamento notificata il 28.8.2022, insuscettibile – come si è visto – d'incidenze sul corso della prescrizione.
- Non diversa conclusione s'impone quanto ai contributi soggettivi e sanzioni per le annualità 2013 e 2014, ovviamente estranei al piano d'ammortamento del 2012 e per i quali, rimanendo irrilevanti ai fini qui considerati, oltre al piano in parola, sia l'avviso di minacciata decadenza da esso sia la comunicazione d'avvenuta decadenza, il primo atto interruttivo è costituito dalla diffida di pagamento del 28.8.2022, intervenuto quando era ampiamente maturato il periodo di prescrizione.
- Anche per i contributi integrativi e le sanzioni relativi agli anni 2003, 2005, 2006, 2007 e 2008 va rilevata l'avvenuta prescrizione, risultando che per essi alla diffida
3 di pagamento del 24.5.2010 (già irrilevante per l'annualità 2003) è seguita la sequela di atti interruttivi sopra menzionati, l'ultimo dei quali costituito dalla comunicazione d'avvenuta decadenza dal piano d'ammortamento (14.4.2016) e, a sua volta, seguito dalla diffida di pagamento notificata in data 28.08.2022, priva – per quanto detto – di analoghi effetti.
- Vanno dichiarati estinti per non diverse ragioni i crediti riferiti ai contributi integrativi e sanzioni per le annualità 2009, 2010 e 2011, poiché anche per essi l'ultimo atto interruttivo è costituito dalla comunicazione di avvenuta decadenza dal piano d'ammortamento (14.04.2016).
- Ancor più evidente risulta l'avvenuta prescrizione dei crediti per contributi integrativi e sanzioni relativi agli anni 2012, 2013, 2014 e 2015, trattandosi di contributi certamente estranei al piano d'ammortamento e per i quali dunque il primo atto in astratto con effetti interruttivi è stata la diffida di pagamento del 28.8.2022, tuttavia insuscettibile d'effetti del genere, perché ancora una volta palesemente tardiva.
In sostanza, l'opposizione va accolta integralmente, quindi, il decreto ingiuntivo opposto va revocato. Alla revoca segue la dichiarazione d'intervenuta estinzione dei crediti correlati ai contributi soggettivi e integrativi, con rispettive sanzioni, azionati in sede monitoria dall' ed il rigetto delle diverse domande creditorie da esso proposte nei CP_1 confronti della . Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza. La liquidazione va effettuata in applicazione dei criteri di cui al DM n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (compreso nello scaglione da € 52.000 ad € 260.000), nonché dell'avvenuto espletamento delle attività di studio, introduzione e decisione della causa.
P. Q. M.
- Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- Dichiara la prescrizione dei crediti azionati dall' n via monitoria;
CP_1
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in CP_1 complessivi € 6.115,00, oltre IVA, CAP e spese generali.
Trapani, 18.7.2025 Il giudice
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