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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/03/2025, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 692/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
nelle persone dei magistrati:
dr. Domenico Bonaretti Presidente rel.
dr.ssa Serena Baccolini Consigliere
dr.ssa Beatrice Siccardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 692/2024, promossa con atto di citazione notificato in data
29.2.2024 e rimessa in decisione ex art. 350bis c.p.c. all'udienza del 19.2.2025, vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), (C.F. ), C.F._4 Parte_5 C.F._5
rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Luca Pavanetto ed elettivamente domiciliati presso il di lui studio, in San Donà di Piave (VE), Via Aquileia n. 9/A
APPELLANTI
E
pagina 1 di 21 (C.F. e P. IVA Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, P.IVA_1
come da procura in atti, dall'avv. Ignazio Abrignani ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Roma (RM), Piazzale delle Belle Arti n. 8
APPELLATA
(C.F. e P. IVA , in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Marco Zanon ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio, in
Treviso (MI), Viale Monte Grappa n. 45
APPELLATA
Oggetto: Controversie in materia di intese e abuso di posizione dominante per violazione antitrust nazionale
CONCLUSIONI
Per , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
[...]
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, rigettata ogni domanda ed eccezione avversaria, in riforma della sentenza appellata, disattesa ogni avversa istanza, quand'anche proposta a titolo di appello incidentale, accogliere le conclusioni formulate nel giudizio di primo grado, come di seguito riportate:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis
A) in via principale: accertarsi e dichiararsi che gli odierni attori IG.ri , , Parte_1 Parte_2
, , nulla debbono a Parte_4 Parte_3 Parte_5 Controparte_1
, non sussistendo alcun rapporto di garanzia rispetto dell'obbligato principale
[...] Controparte_3
.
[...]
B) in via subordinata: accertarsi e dichiararsi la nullità del contratto di fideiussione eventualmente stipulato tra gli odierni attori IG.ri , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_3 Pt_5
e (della quale intende valersi in surroga la convenuta
[...] Controparte_2 [...]
,), a garanzia delle obbligazioni assunte dalla ditta Controparte_1 [...]
(partita iva ), per violazione dell'art. 117 TUB;
conseguentemente, Controparte_3 P.IVA_3 accertarsi e dichiararsi che gli odierni attori IG.ri , , , Parte_1 Parte_2 Parte_4
pagina 2 di 21 , nulla debbono a in Parte_3 Parte_5 Controparte_1 regione di detto contratto di fideiussione.
C) in via ulteriormente subordinata: accertarsi e dichiararsi la nullità del contratto di fideiussione eventualmente stipulato tra gli odierni attori IG.ri , , , Parte_1 Parte_2 Parte_4
, e (della quale intende valersi in Parte_3 Parte_5 Controparte_2 surroga la convenuta ,), a garanzia delle obbligazioni Controparte_1 assunte dalla ditta (partita iva , in quanto contratto stipulato Controparte_3 P.IVA_3
a valle dell'intesa illecita sanzionata da Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005 e, come tale, in violazione dell'art. 2 della L. 287/1990; conseguentemente, accertarsi e dichiararsi che gli odierni attori IG.ri _1
, , , , nulla debbono a
[...] Parte_2 Parte_4 Parte_3 Parte_5 [...]
in regione di detto contratto di fideiussione. Controparte_1
D) in via ulteriormente subordinata: accertarsi e dichiararsi, la nullità della clausola di deroga alla disciplina prevista dall'art. 1957 c.c. eventuale contenuta nei contratti di fideiussione stipulati tra gli odierni attori IG.ri
, , , , e Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_3 Parte_5 [...]
(della quale intende valersi in surroga la convenuta Controparte_2 Controparte_1
,), a garanzia delle obbligazioni assunte dalla ditta (partita iva
[...] Controparte_3
), in quanto estrinsecazione dell'intesa illecita sanzionata da Banca d'Italia con provvedimento n. P.IVA_3
55/2005 e, come tali, in violazione dell'art. 2 della L. 287/1990; conseguentemente, accertarsi e dichiararsi che gli odierni attori IG.ri , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_3 Pt_5
nulla debbono a in regione di detto contratto di
[...] Controparte_1 fideiussione.
D) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze legali di entrambi i gradi di giudizio.
E) [in memoria ex art.183 co.6 n.1 cpc] Nel merito, in via ulteriormente subordinata con riferimento ai soli
IG.ri e : accertarsi e dichiararsi la nullità della clausola di deroga alla disciplina Parte_4 Parte_5 prevista dall'art. 1957 c.c. contenuta nei contratti di fideiussione stipulati tra gli odierni attori IG.ri Pt_4
e e la (della quale intende valersi in surroga la
[...] Parte_5 Controparte_2 convenuta ,), a garanzia delle obbligazioni assunte dalla Controparte_1 ditta (partita iva , in quanto posta in essere in violazione Controparte_3 P.IVA_3 della disciplina a tutela del consumatore (D.Lgs. 206/2005) e non oggetto di trattativa individuale;
accertarsi e dichiararsi, al contempo, la nullità delle clausole di cui all'art. 6 e di cui all'art. 7 della fideiussione oggetto della presente lite ai sensi del coordinato disposto degli); conseguentemente, accertarsi e dichiararsi, a danno dell'odierna convenuta, la decadenza della garanzia ex art. 1957 c.c. e che, conseguentemente, gli odierni attori nulla debbono a favore della medesima"
pagina 3 di 21 Per Controparte_1
“In via principale, integrale rigetto dell'interposto appello, siccome palesemente infondato nel merito in fatto e diritto.
In via di estremo subordine, ed in denegata ipotesi, si chiede l'accoglimento delle conclusioni tutte come rassegnate in primo grado, in subordine, nei confronti della .” Controparte_2
Per Controparte_2
“Nel merito per tutte le ragioni esposte in narrativa rigettarsi l'appello proposto in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermarsi in ogni suo punto la sentenza di primo grado n. 6874/2023 del 30.8.2023 del Tribunale di Milano.
In ogni caso:
Con vittoria di spese e competenze di lite anche di secondo grado.”
FATTO E PROCESSO
, , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
convenivano la (di seguito,
[...] Controparte_4
) innanzi al Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia di CP_1
Impresa, opponendosi alla richiesta di pagamento di € 433.198,12 effettuata dalla convenuta con diffida del primo aprile 2019.
In particolare, gli attori deducevano e allegavano quanto segue:
− in data 30 dicembre 2013, (di seguito, Controparte_2
semplicemente, aveva concesso alla un Controparte_2 Controparte_3
finanziamento chirografario per l'importo complessivo di € 1.000.000, garantito da in qualità di gestore del Fondo di Garanzia istituito ex L. 662/96; CP_1
− nel marzo 2017, la società aveva interrotto i pagamenti, sì da indurre la banca finanziatrice a dichiarare la decadenza dal beneficio del termine e a richiedere l'attivazione del Fondo di Garanzia;
− in data 1 aprile 2019, gli attori avevano ricevuto una lettera con cui li CP_1
informava di aver provveduto a liquidare, in favore della Controparte_2
pagina 4 di 21 l'importo di € 433.198,12, dovuto a quest'ultima dalla – ora in Controparte_3
liquidazione –, acquisendo in tal modo il diritto di rivalersi sull'impresa inadempiente e di surrogarsi nei diritti spettanti al soggetto finanziatore in relazione alle garanzie del credito ex artt. 1203 c.c. e 2, comma 4, D.M. 20.06.2005, e intimando, contestualmente, il pagamento della somma corrisposta alla . Controparte_2
Conseguentemente, gli attori eccepivano che:
− non avevano mai sottoscritto alcuna fideiussione a garanzia della posizione della società in liquidazione nei confronti della e che, pertanto, la Controparte_2
pretesa restitutoria di doveva considerarsi illegittima;
CP_1
− anche nel caso in cui avessero sottoscritto fideiussioni omnibus a garanzia del debito della società, gli attori non ne avevano ricevuto copia, in violazione dell'art. 117
T.U.B. e ciò impediva loro di “risalire alle condizioni contrattuali potenzialmente ivi contemplate”;
− in ogni caso, le fideiussioni avrebbero dovuto considerarsi nulle a fronte della loro conformità al modello ABI del 2003, sanzionato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005 ai sensi dell'art. 2, L. 287/1990;
− doveva comunque rilevarsi la nullità della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. e, conseguentemente, l'originaria creditrice doveva considerarsi Controparte_2
decaduta dall'azione nei confronti dei fideiussori, “non avendo la medesima attivato tempestivamente, nel rispetto dei termini di cui alla norma citata, le iniziative esecutive del caso verso l'obbligato principale”: in particolare, a fronte dell'insolvenza dell'obbligata principale, iniziata nel marzo 2017, rilevavano gli attori come “ , [avesse] medio tempore anche risolto il rapporto o, Controparte_2
quanto meno, si [fosse] avvalsa della decadenza dal beneficio del termine, posto che
[aveva] richiesto l'intervento del Fondo di garanzia ex L 662/96 per l'intero importo
(senza tuttavia… assumere alcuna concreta iniziativa verso l'obbligato principale)”;
pagina 5 di 21 − la decadenza ex art. 1957 c.c. era opponibile anche a , avente causa della CP_1
in virtù di surroga legale per l'importo pagato come Fondo di Controparte_1
Garanzia;
− la decadenza dal termine di cui all'art. 1957 citato doveva “a maggior ragione considerarsi maturata laddove, nella denegata eventualità in cui fosse dimostrata
l'esistenza di una fideiussione sottoscritta dagli odierni attori, la stessa non riportasse alcuna clausola di deroga all'art. 1957 c.c.”
Gli attori chiedevano quindi di accertare l'insussistenza dei rapporti di garanzia rispetto all'obbligato principale . Controparte_3
In subordine, chiedevano l'accertamento con declaratoria della nullità delle fideiussioni eventualmente stipulate con la a garanzia delle obbligazioni assunte Controparte_2
dalla società per violazione dell'art. 117 TUB o, in ulteriore subordine, a fronte della corrispondenza della fideiussione al modello ABI del 2003.
In ulteriore subordine, chiedevano l'accertamento con declaratoria della nullità della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. eventualmente contenuta nei contratti di fideiussione.
Si costituiva in giudizio la , eccependo: Controparte_1
− in via di fatto, la costituzione degli attori quali fideiussori della debitrice principale a fondamento dell'eccezione, produceva le Controparte_3 CP_1
integrazioni per aumento del massimale delle fideiussioni omnibus prestate dagli attori in favore della società, con i relativi testi contrattuali, inviate dagli attori medesimi alla banca finanziatrice (cfr. doc. 3 all. comparsa di costituzione e risposta
); CP_1
− in diritto, il proprio diritto a surrogarsi ex art. 1203 c.c. nei diritti della banca finanziatrice a fronte della liquidazione dell'importo di € 432.755,75, seguita all'attivazione del Fondo di Garanzia su richiesta della Controparte_2
− l'autonomia dell'obbligazione assunta da , in qualità di gestore del CP_1
Fondo di Garanzia, con il creditore principale, rispetto al rapporto intercorrente tra pagina 6 di 21 quest'ultimo e la società debitrice, con conseguente inopponibilità a , CP_1
da parte dei garanti, delle contestazioni relative al loro rapporto con CP_2
[...]
− in ogni caso, la nullità parziale, e non integrale, delle fideiussioni omnibus per contrasto con la normativa antitrust;
− la validità della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. prevista dalla clausola di cui all'art. 6 delle fideiussioni.
In via riconvenzionale, la convenuta chiedeva di essere autorizzata alla CP_1
chiamata in causa della per sentirla condannare, “per il caso Controparte_2
denegato di riconosciuta inefficacia delle fideiussioni de quibus, alla restituzione, in Parte_ favore di della somma di euro 432.755,75, già versata come detto in Suo favore a titolo di garanzia del Fondo, oltre interessi di legge, dovendosi in tal caso intendersi per revocato il provvedimento di liquidazione della perdita de quo, adottato in ragione della veridicità delle dichiarazioni rese e della autenticità e legittimità degli atti tutti prodotti dalla Banca finanziatrice, ivi compresi il rilascio delle garanzie fideiussorie, prima della erogazione della predetta somma”.
Autorizzata la chiamata in giudizio della terza chiamata CP_2 [...]
quest'ultima, costituendosi, deduceva in fatto che: Controparte_2
− in data 7 giugno 2004 gli attori avevano sottoscritto lettere di fideiussione a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni presenti e future assunte dalla
[...]
con la banca medesima sino all'importo massimo di € 463.000,00; Controparte_3
− in data 2 gennaio 2014, le garanzie erano state estese sino all'importo di €
1.000.000,00: a fondamento dell'allegazione, la banca produceva, oltre alle fideiussioni originali (docc. 5-9), le relative integrazioni (docc. 10-14);
− la banca finanziatrice aveva comunicato alla società debitrice principale e ai garanti, con raccomandate A/R notificate in data 23 marzo 2019, l'intervenuta decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c., intimando loro il pagamento dell'importo finanziato;
pagina 7 di 21 − a fronte del perdurante inadempimento, la conformemente alle disposizioni CP_2
operative del Fondo di garanzia, aveva richiesto l'attivazione di quest'ultimo;
− intervenuto, in data 20 novembre 2019, il fallimento della la Controparte_3
aveva proseguito con diligenza le proprie istanze depositando Controparte_2
tempestiva domanda di ammissione al passivo fallimentare della società debitrice principale.
Conseguentemente, allegava in diritto che: Controparte_2
− le fideiussioni sottoscritte dagli attori non potevano considerarsi nulle ex art. 117
TUB;
− gli attori non avevano dedotto alcun vizio del rapporto principale e, in ogni caso, il contratto di mutuo chirografario (prodotto dalla banca sub doc. 17), regolarmente sottoscritto, era stato consegnato alla società, che aveva dichiarato, in calce al modulo negoziale, di averne ricevuto copia ai sensi dell'art. 117 TUB;
− le garanzie sottoscritte dagli attori rientravano nella categoria delle fideiussioni omnibus a prima richiesta, avendo le parti sottoscritto la clausola di cui all'art. 7 delle garanzie, che prevedeva l'obbligo di pagamento a semplice richiesta scritta della banca;
− il dies a quo del decorso del termine semestrale dell'art. 1957 c.c. non poteva individuarsi in un momento antecedente alla scadenza dell'ultima rata del mutuo garantito, a fronte dell'unicità dell'obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, rispetto alla quale la suddivisione in rate costituisce solo una modalità di esecuzione.
Con memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., e deducevano la Pt_4 Parte_5
vessatorietà della clausola di cui al n. 6 (secondo cui "i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore")
e al n. 7 (contenente la previsione "di pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio") delle fideiussioni ex art. 33, comma 1 e 2, lett. t) D.lgs. 206/2005,
pagina 8 di 21 assumendo la propria qualifica di consumatori e il difetto di una trattativa individuale come prevista dall'art. 34 co. 5 del medesimo Codice del Consumo.
Con sentenza n. 6874/2023, pubblicata il 30 agosto 2023, il Tribunale di Milano rigettava le domande svolte da , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , condannandoli alla rifusione delle spese processuali in Parte_4 Parte_5
favore della convenuta e della Controparte_1
terza chiamata Controparte_2
A fondamento della decisione, il Tribunale di Milano rilevava quanto segue.
− Veniva rigettata la domanda, svolta dagli attori, di accertamento dell'inesistenza delle garanzie fideiussorie, a fronte della produzione in giudizio – sia da parte di
, sia da parte di – dei contratti di fideiussione CP_1 Controparte_2
omnibus sottoscritti dagli attori a garanzia della posizione della Controparte_3
nei confronti della .
[...] Controparte_2
− Veniva altresì rigettata la subordinata domanda attorea di nullità delle fideiussioni per violazione dell'art. 117 TUB, fondata sulla mancata consegna ai garanti dei relativi contratti, non potendo qualificarsi le garanzie sottoscritte dagli attori contratti bancari.
− In ordine alla nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, il giudice rilevava come gli attori avessero lamentato la nullità dei contratti esclusivamente per la presenza della clausola derogatoria del regime di cui all'art. 1957 c.c., inidonea, per sé considerata, a invalidare le garanzie per corrispondenza allo schema ABI del 2003.
− Venivano rigettate le subordinate domande attoree di accertamento della nullità totale ovvero parziale delle fideiussioni, in assenza di più specifiche allegazioni, da parte degli attori, in ordine alla conformità dei contratti di fideiussione de quibus allo schema ABI del 2003.
− La domanda subordinata svolta da e con la prima memoria ex Pt_4 Parte_5
art. 183, comma 6 c.p.c. veniva dichiarata inammissibile, non essendo stata la pagina 9 di 21 medesima determinata dalle difese svolte dalla terza chiamata in giudizio il giudice rilevava, in ogni caso, l'infondatezza della Controparte_1
domanda, a fronte del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità in ordine alla deroga del termine decadenziale previsto dall'art. 1957 c.c., deroga pacificamente rimessa alla volontà negoziale delle parti e non contrastante con i principi di ordine pubblico, comportando la medesima soltanto l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (richiamava in proposito Cass. n. 20306/2019, Cass. n. 21867/2013 e
Cass. n. 8839/2007). Il giudice escludeva, peraltro, che la clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. rientrasse tra quelle particolarmente onerose per le quali l'art. 1341 comma
2 c.c. esige la specifica approvazione per iscritto dell'altro contraente, e rilevava, in ogni caso, la doppia sottoscrizione della clausola suddetta in calce al documento contrattuale.
− A fronte dell'infondatezza delle domande svolte dagli attori, veniva ritenuta assorbita la domanda svolta in subordine da nei confronti della CP_1 [...]
. CP_2
Con atto di citazione notificato in data 19.2.2024, , , Parte_1 Parte_2
, e hanno proposto appello avverso tale Parte_4 Parte_3 Parte_5
sentenza, contestandone l'erroneità nelle parti in cui il Tribunale:
1. non ha accertato la nullità della clausola di deroga al regime previsto dall'art. 1957
c.c.;
2. ha ritenuto inammissibile la domanda dei fideiussori consumatori e Pt_4 Pt_5
svolta in sede di prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.;
[...]
3. ha ritenuto infondata la domanda svolta da e . Pt_4 Parte_5
La causa è stata iscritta sub R.G. 692/2024 e la prima udienza fissata al 2 ottobre 2024.
Si sono costituiti nel presente grado di giudizio Controparte_2
(con atto depositato in data 3 settembre 2025) e Controparte_1
pagina 10 di 21 (con atto del 26 settembre 2024), contestando entrambe la fondatezza del Controparte_1
gravame avverso e chiedendone il rigetto.
Alla fissata udienza, previa precisazione delle conclusioni, l'istruttore ha rinviato la causa all'udienza del 19 febbraio 2025 ex art. 350 bis c.p.c. per la discussione avanti al
Collegio, assegnando alle parti termini per note conclusive sino all'11 febbraio 2025.
Depositate le dette note, all'esito della discussione svoltasi tra le parti all'indicata udienza, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, gli appellanti hanno anzitutto censurato la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha escluso la nullità parziale delle fideiussioni a fronte del carattere abusivo della clausola ivi prevista all'art. 6, derogatoria dell'art. 1957 c.c., non avendo i garanti allegato e provato la conformità dei contratti allo schema ABI del
2003 anche con riferimento alle ulteriori clausole tacciate di anticoncorrenzialità dal provvedimento B.I. n. 55/2005.
Sotto tale profilo, la difesa di parte appellante ha sostenuto come, ai fini della declaratoria di nullità, assuma rilievo la conformità dello schema ABI anche di una delle clausole ritenute abusive ai sensi dell'art. 2 L. 287/1990, non rilevando, invece,
l'eventuale insussistenza, nel testo contrattuale, delle ulteriori clausole ritenute anticoncorrenziali dalla Banca d'Italia.
Tanto premesso, le appellanti hanno reiterato l'eccezione di decadenza dal termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. della non avendo la medesima Controparte_2
avviato tempestivamente le proprie istanze nei confronti della debitrice principale,
resasi inadempiente dal marzo del 2017. Controparte_3
Gli appellanti hanno altresì sostenuto l'opponibilità della decadenza ex art. 1957 c.c. anche nei confronti di . CP_1
La Corte ritiene che il motivo di appello sia infondato.
pagina 11 di 21 Il contrasto interpretativo sulla invalidità delle fideiussioni riproduttive del modello ABI del 2003 – la cui natura anticoncorrenziale è stata appurata dal provvedimento di Banca
d'Italia n. 55 del 2005 – può ritenersi risolto dalla nota pronuncia delle Sezioni Unite n.
41994/2021.
Il massimo consesso ha avallato la teoria della invalidità parziale (e non totale) dei negozi che presentino suddette clausole – orientamento, peraltro, già seguito da questa
Corte anche in precedenza – statuendo che “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3, della legge citata e dell'art.
1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.”.
Nella sentenza impugnata, il giudice di primo grado, limitatosi a evidenziare la contraddizione in termini presente nelle difese degli appellanti – nella parte in cui rilevavano di non aver mai ricevuto copia delle fideiussioni prestate e, conseguentemente, di non avere contezza della regolamentazione contrattuale delle garanzie, per poi lamentare la nullità della clausola derogatoria di cui all'art. 1957 c.c. ivi prevista – ha ritenuto che, ai fini dell'accertamento dell'invalidità delle fideiussioni sottoscritte dagli attori, odierni appellanti, non fosse sufficiente dolersi di una soltanto delle clausole riproduttive del modello ABI del 2003, ritenendo al detto fine necessaria l'allegazione, da parte dei garanti, delle ulteriori clausole anticoncorrenziali secondo il ricordato provvedimento della B.I..
Invero, il massimo consesso della Suprema Corte ha evidenziato come la violazione della normativa antitrust nazionale e unitaria da parte del contratto 'a valle' derivi dal collegamento funzionale di quest'ultimo con l'intesa operata a monte: funzionalità che si riscontra quando il contratto a valle sia “interamente o parzialmente riproduttivo
pagina 12 di 21 dell'intesa a monte, dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, ossia quando l'atto sia di per sé stesso un mezzo per violare la normativa antitrust, ovvero quando riproduca […] solo una parte del contenuto dell'atto anticoncorrenziale che lo precede, in tal modo venendo a costituire lo strumento di attuazione dell'intesa anticoncorrenziale”: in tale prospettiva, le Sezioni Unite hanno specificato come non sia
“la deroga isolata – nei singoli contratti tra una banca ed un cliente – all'archetipo codicistico della fideiussione, ed in particolare agli artt. 1939, 1941 e 1957 c.c., a poter, invero, determinare problemi di sorta, come è ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità, in termini di effetto anticoncorrenziale” (cfr. p. 34, parr.
2.16 e ss., Sez. Un. n.
41994/2021).
A prescindere da tale profilo, deve comunque rilevarsi come le fideiussioni sottoscritte dagli odierni appellanti riproducano tutte e tre le clausole del modello ABI del 2003 ritenute anticoncorrenziali dal provvedimento B.I. n. 55/2005 (quali la clausola di
“reviviscenza” di cui all'art. 2, la clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. di cui all'art. 6 e la clausola di “sopravvivenza” di cui all'art. 8) e di cui, conseguentemente, è stata rilevata la nullità nell'ambito del contratto a valle dalla ricordata pronuncia delle SU del 2021.
Nondimeno, gli appellanti hanno omesso di provare il carattere essenziale di tali disposizioni: l'accertamento dell'invalidità integrale del negozio fideiussorio che riproduca le clausole violative della normativa antitrust non può infatti prescindere dalla dimostrazione, ai sensi dell'art. 1419 c.c., della natura essenziale delle clausole viziate rispetto all'intero negozio fideiussorio (id est: della prova che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del contenuto colpita da nullità).
L'onere di tale dimostrazione, incombente sul garante secondo l'ordinario principio sancito dall'art. 2697 c.c., è rimasto non assolto nel caso di specie, non avendo gli attori, odierni appellanti, addotto alcun elemento in ordine all'incidenza della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. sulla determinazione delle parti a stipulare i negozi fideiussori.
pagina 13 di 21 L'unico rilievo portato dalla difesa appellante, nella parte in cui ha sostenuto la tesi della nullità integrale sul mero assunto della corrispondenza tra la clausola n. 6 della fideiussione rilasciata da e il modello ABI, risulta del tutto inidoneo Controparte_2
a dimostrare l'essenzialità delle clausole in contestazione.
Non sussistono, pertanto, i presupposti per una declaratoria di nullità integrale della fideiussione ex art. 1419 c.c.
D'altro canto, neppure può ritenersi che la clausola contrattuale suddetta abbia trovato concreta applicazione nel caso in esame e, conseguentemente, la banca beneficiaria della garanzia abbia tratto vantaggio dalla deroga al regime legale ordinario derivante dalle clausole colpite da nullità.
Sul punto, merita rilevare come i garanti – che non hanno contestato la ricorrenza di alcuna delle fattispecie previste dalle clausole nn. 2 e 8 del negozio fideiussorio – abbiano indirizzato le proprie difese unicamente con riguardo al termine decadenziale di cui all'art. 1957, reclamando l'applicazione della regola generale prevista dalla citata disposizione codicistica: in tal senso, gli stessi hanno invocato l'intervenuta decadenza dalla garanzia per avere la banca creditrice intimato il pagamento alla società debitrice principale e, personalmente, ai singoli fideiussori con separate comunicazioni del 20 marzo 2019 (cfr. doc. 15 primo grado ). Controparte_2
Gli appellanti hanno escluso che dette comunicazioni fossero idonee a evitare la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., ai fini del quale sarebbe necessaria un'istanza di carattere giudiziale.
L'assunto deve tuttavia ritenersi infondato, in considerazione della presenza, nel testo della fideiussione, della clausola di cui all'art. 7 – non intaccata dal provvedimento B.I.
55/2005 – che prevede che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente al Banco, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutogli per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio”.
pagina 14 di 21 Invero, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, cui anche questa
Corte ha già inteso dar seguito1, in presenza di una clausola a prima richiesta deve ritenersi sufficiente, al fine di evitare la decadenza dalla garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c., la proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita, non essendo necessario che, entro il termine suddetto, sia proposta anche una domanda giudiziale.
La Cassazione, infatti, ha chiarito da tempo che la clausola con cui il fideiussore si impegni a soddisfare il creditore a semplice richiesta, o entro un breve tempo predeterminato, può essere interpretata come deroga pattizia alla forma con cui deve essere osservato l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c., che quindi non richiede necessariamente la proposizione di un'azione giudiziaria: in tal senso, “l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerato soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria (così Cass. n. 7345/95 in motivazione), azione che d'altronde può essere indifferentemente rivolta, a scelta del creditore, contro l'uno o l'altro dei due condebitori solidali” (Cass. 29/10/2008 n. 13078).
Ne segue che la presenza di una clausola c.d. a prima richiesta in concorrenza con la previsione di cui all'art. 1957 c.c. (la cui reviviscenza è la naturale conseguenza della nullità del patto di deroga), determina non già l'elusione del termine semestrale per agire nei confronti del debitore, ma soltanto il venir meno dell'obbligo di esperire, in quello stesso termine, un'azione giudiziale (come richiesto dalla tradizionale esegesi della norma), dovendosi ritenere “sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento… atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare a prima richiesta l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio” (Cass.
26/9/2017 n. 22346). 1 Cfr., tra le altre, C. Appello Milano n. 1062 del 30/3/2022; C. Appello Milano n. 220 del 24/1/2023. pagina 15 di 21 Quanto alla fattispecie in esame, va osservato che già nel primo grado di giudizio erano state prodotte le comunicazioni con cui, in data 20 marzo 2018, la creditrice CP_2
nel dichiarare la decadenza dal beneficio del termine della società debitrice
[...]
e la risoluzione per inadempimento del finanziamento alla Controparte_3
medesima concesso, aveva contestualmente intimato il pagamento delle relative rate rimaste insolute tanto alla società debitrice principale, quanto ai garanti.
Le richieste di pagamento ivi contenute devono quindi considerarsi rispettose dei termini previsti dall'art. 1957 c.c. e delle modalità previste dalla clausola di pagamento a prima richiesta di cui all'art. 7 del contratto di fideiussione, con conseguente infondatezza delle ragioni di contestazione sollevate dall'attore, odierno appellante, con riferimento all'intervenuta decadenza della garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c.
Ne deriva il rigetto del primo motivo di gravame.
Quanto ai restanti motivi di appello, la Corte li ritiene passibili di trattazione congiunta.
Con il secondo e terzo motivo, infatti, gli appellanti hanno censurato la decisione assunta dal Tribunale in merito alla domanda svolta in sede di prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. da e , che avevano dedotto la vessatorietà Pt_4 Parte_5
delle clausole n. 6 (derogatoria dell'art. 1957 c.c.) e n. 7 (clausola di pagamento a prima richiesta) delle fideiussioni ai sensi della lettera t), secondo comma dell'art. 33 D.lgs.
206/2005, assumendo la propria qualifica di consumatori e il difetto di una trattativa individuale come prevista dall'art. 34, co. 5, del medesimo Codice del Consumo (cfr. docc.
5-10 primo grado ). Controparte_2
La decisione del Tribunale è stata censurata sia con riferimento alla dichiarazione di inammissibilità della medesima, sia relativamente al giudizio di infondatezza espresso dal giudice di prime cure.
Con riferimento alla dedotta inammissibilità della domanda, i garanti hanno evidenziato come la stessa fosse stata legittimamente formulata nei termini di cui all'art. 183,
pagina 16 di 21 comma 6, n. 1, cumulandosi alla domanda principale e introducendo in giudizio un diritto attinente alla vicenda sostanziale già delineata con l'atto introduttivo, intercorrente tra le medesime parti e volto “alla realizzazione, almeno in parte, salva la differenza tecnica di petitum mediato, dell'utilità finale già avuta di mira dalla parte con la sua iniziativa giudiziale” (così a pp. 15-16 dell'atto di appello, richiamando Cass., ord. n.
18546/2020).
Gli appellanti hanno altresì lamentato l'errore del giudice di prime cure, il quale, nel ritenere la domanda infondata, avrebbe confuso il regime di approvazione delle clausole abusive previsto dal codice del consumo con il regime di approvazione delle condizioni generali di contratto predisposte unilateralmente da uno dei contraenti di cui all'art. 1341, comma 2, c.c.
Secondo la difesa delle appellanti, le clausole di cui agli artt. 6 e 7 delle fideiussioni sottoscritte dai consumatori andrebbero valutate alla luce della disciplina dettata dal
D.Lgs. n. 206/2005.
In altri termini, secondo le appellanti (cfr atto di appello, pag. 8), quando il garante sia un consumatore, la deroga pattizia all'art. 1957 c.c. “deve necessariamente essere perfezionata nel rispetto delle forme di tutela non più formali, ma sostanziali richieste dal Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005), con onere per il professionista di provare che le clausole unilateralmente predisposte siano state oggetto di trattativa individuale ex art. 34, co. 5, non essendo sufficiente la specifica approvazione per iscritto prevista dalla disciplina codicistica (art. 1341 c. 2 cc).”
Analoga riflessione (cfr atto di appello, ibidem) dovrebbe condursi con riguardo alla clausola che onera il garante del pagamento “a semplice richiesta” e che prevede che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore”.
Sul punto, la Corte osserva quanto segue.
Il giudice di primo grado ha fondato il giudizio di inammissibilità della domanda proposta in sede di prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. sull'assunto della pagina 17 di 21 tardività della medesima, in quanto non determinata dalle difese svolte dalla terza chiamata in giudizio, . Controparte_2
Deve tuttavia rilevarsi come sia pacifica nella giurisprudenza di legittimità – a partire dalla sentenza a Sezioni Unite n. 26242/2014 – la rilevabilità d'ufficio delle cd nullità di protezione.
Invero, secondo l'autorevole insegnamento della S.C., “[l]a "rilevazione" "ex officio" delle nullità negoziali (sotto qualsiasi profilo, anche diverso da quello allegato dalla parte, ed altresì per le ipotesi di nullità speciali o "di protezione") è sempre obbligatoria, purché la pretesa azionata non venga rigettata in base ad una individuata
"ragione più liquida", e va intesa come indicazione alle parti di tale vizio;
la loro
"dichiarazione", invece, ove sia mancata un'espressa domanda della parte pure all'esito della suddetta indicazione officiosa, costituisce statuizione facoltativa (salvo per le nullità speciali, che presuppongono una manifestazione di interesse della parte) del medesimo vizio, previo suo accertamento, nella motivazione e/o nel dispositivo della pronuncia, con efficacia, peraltro, di giudicato in assenza di sua impugnazione.” (cfr.
Cass. S.U. sent. n. 26242/2014).
Ne segue che la domanda proposta da e relativamente alla Pt_4 Parte_5
vessatorietà – e conseguente nullità – delle clausole fideiussorie ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33, commi 1 e 2, lett. t) Cod. Cons. non può ritenersi tardiva e risulta, conseguentemente, ammissibile.
Deve peraltro escludersi che in capo agli attori, odierni appellanti, possa riconoscersi la qualifica di consumatori.
L'orientamento registratosi in seno alla giurisprudenza di legittimità a seguito dell'ordinanza della CGUE del 19 novembre 2015, emessa all'esito del giudizio C-
74/2015 (caso c/ ), pur riconoscendo Per_1 Controparte_5
l'applicabilità della tutela consumeristica al fideiussore garante di un credito contratto da una società commerciale nelle ipotesi in cui il garante “pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia
pagina 18 di 21 per finalità non inerenti allo svolgimento di tale attività, bensì estranee alla stessa, nel senso che si tratti di atto non espressivo di questa, né strettamente funzionale al suo svolgimento (c.d. atti strumentali in senso proprio)” (cfr. Cass. sent. n. 742/2020), riconosce in capo al giudice il compito di stabilire, sulla base delle risultanze probatorie acquisite, se la prestazione della garanzia rientri nell'attività professionale del fideiussore – o la sussistenza di collegamenti funzionali che lo leghino alla società garantita, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale – ovvero se la fideiussione sia assunta per scopi di natura privata (cfr. Cass. ord. n.
5868/2023): soltanto in tale ultimo caso, infatti, il fideiussore può essere considerato consumatore ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 206/2005.
Nel caso di specie, sussistono elementi positivi e concreti per ritenere che e Pt_5 [...]
si siano costituiti garanti della per fini che esulano dalla Pt_4 Controparte_3
loro sfera privata e convergono, invece, nell'attività professionalmente svolta da entrambi.
Invero, come rilevato dalla nel costituirsi nel presente grado di Controparte_2
giudizio, le garanzie fideiussorie sono state prestate in favore del finanziamento erogato alla , controllata al 95% dalla CM Group s.r.l., di cui entrambi gli Controparte_3
appellanti risultano soci: in particolare, risulta titolare del 22% delle Parte_5
quote societarie, mentre detiene una quota sociale del 5%. Parte_4
Sotto tale profilo, la quota di partecipazione di al capitale della controllante CM Pt_5
Group, unitamente al ruolo di Consigliere della società medesima (come desunto nella visura storica della società citata prodotta dalla sub doc. 19 nel primo grado di Controparte_2 giudizio), non permette di attribuire allo stesso la qualifica di consumatore nell'ambito della garanzia concessa a favore della società controllata.
Con riferimento, invece, alla posizione di , pur a fronte dell'esiguità della Parte_4
quota sociale detenuta (pari al 5%), assume valore dirimente il ruolo rivestito all'interno della compagine sociale: basti osservare, sul punto, come al momento della stipula della garanzia in favore della , fosse Presidente del consiglio di Controparte_3 Parte_4
pagina 19 di 21 amministrazione della CM Group – avendo egli peraltro mantenuto, per tutto il corso della vita della società, il ruolo di Consigliere, oltre ad aver assunto, in determinati periodi, anche quello di Amministratore delegato (cfr. doc. 19 cit.).
Ne deriva l'impossibilità di attribuire agli appellanti e la qualifica Pt_4 Parte_5
di consumatori, con conseguente infondatezza della domanda di accertamento della vessatorietà delle clausole di cui agli artt. 6 e 7 delle fideiussioni ex artt. 33, comma 1 e
2, lettera t) e 34 comma 5, D.Lgs. 206/2005.
Conclusivamente, per tutti i motivi sopra esposti, l'appello deve essere rigettato, con conferma della sentenza n. 6874/2023 del Tribunale di Milano.
Alla soccombenza seguono le spese del grado, che – avuto riguardo alla natura e al valore della controversia, alla quantità e qualità delle questioni trattate, con impegno difensivo connesso, e, più in generale, ai criteri e ai parametri tutti di legge (regolamento di cui al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii.) – paiono congruamente liquidabili, applicati i valori medi dello scaglione di riferimento, in complessivi € 14.239,00 per compensi (di cui € 4.389,00 per la fase di studio, € 2.552,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 7.298,00 per la fase decisionale), oltre spese forfetarie (15%) e oneri di legge, se e in quanto dovuti, in favore di ciascuna delle parti appellate nel presente giudizio.
Infine, sussistono, per gli appellanti, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1. respinge l'appello proposto da , , Parte_1 Parte_2 [...]
e e, per l'effetto, conferma la sentenza del Parte_3 Parte_4 Parte_5
Tribunale di Milano n. 6874/2023; pagina 20 di 21 2. condanna gli appellanti , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e alla rifusione, in favore delle appellate Parte_4 Parte_5 [...]
e Controparte_1 Controparte_2
delle ulteriori spese del grado, che liquida, per ciascuna di
[...]
esse, in complessivi € 14.239,00, a titolo di compensi, oltre spese generali rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
3. dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono, in capo agli appellanti, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-bis, DPR n. 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025
Il Presidente estensore
Domenico Bonaretti
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
nelle persone dei magistrati:
dr. Domenico Bonaretti Presidente rel.
dr.ssa Serena Baccolini Consigliere
dr.ssa Beatrice Siccardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 692/2024, promossa con atto di citazione notificato in data
29.2.2024 e rimessa in decisione ex art. 350bis c.p.c. all'udienza del 19.2.2025, vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), (C.F. ), C.F._4 Parte_5 C.F._5
rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Luca Pavanetto ed elettivamente domiciliati presso il di lui studio, in San Donà di Piave (VE), Via Aquileia n. 9/A
APPELLANTI
E
pagina 1 di 21 (C.F. e P. IVA Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, P.IVA_1
come da procura in atti, dall'avv. Ignazio Abrignani ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Roma (RM), Piazzale delle Belle Arti n. 8
APPELLATA
(C.F. e P. IVA , in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Marco Zanon ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio, in
Treviso (MI), Viale Monte Grappa n. 45
APPELLATA
Oggetto: Controversie in materia di intese e abuso di posizione dominante per violazione antitrust nazionale
CONCLUSIONI
Per , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
[...]
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, rigettata ogni domanda ed eccezione avversaria, in riforma della sentenza appellata, disattesa ogni avversa istanza, quand'anche proposta a titolo di appello incidentale, accogliere le conclusioni formulate nel giudizio di primo grado, come di seguito riportate:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis
A) in via principale: accertarsi e dichiararsi che gli odierni attori IG.ri , , Parte_1 Parte_2
, , nulla debbono a Parte_4 Parte_3 Parte_5 Controparte_1
, non sussistendo alcun rapporto di garanzia rispetto dell'obbligato principale
[...] Controparte_3
.
[...]
B) in via subordinata: accertarsi e dichiararsi la nullità del contratto di fideiussione eventualmente stipulato tra gli odierni attori IG.ri , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_3 Pt_5
e (della quale intende valersi in surroga la convenuta
[...] Controparte_2 [...]
,), a garanzia delle obbligazioni assunte dalla ditta Controparte_1 [...]
(partita iva ), per violazione dell'art. 117 TUB;
conseguentemente, Controparte_3 P.IVA_3 accertarsi e dichiararsi che gli odierni attori IG.ri , , , Parte_1 Parte_2 Parte_4
pagina 2 di 21 , nulla debbono a in Parte_3 Parte_5 Controparte_1 regione di detto contratto di fideiussione.
C) in via ulteriormente subordinata: accertarsi e dichiararsi la nullità del contratto di fideiussione eventualmente stipulato tra gli odierni attori IG.ri , , , Parte_1 Parte_2 Parte_4
, e (della quale intende valersi in Parte_3 Parte_5 Controparte_2 surroga la convenuta ,), a garanzia delle obbligazioni Controparte_1 assunte dalla ditta (partita iva , in quanto contratto stipulato Controparte_3 P.IVA_3
a valle dell'intesa illecita sanzionata da Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005 e, come tale, in violazione dell'art. 2 della L. 287/1990; conseguentemente, accertarsi e dichiararsi che gli odierni attori IG.ri _1
, , , , nulla debbono a
[...] Parte_2 Parte_4 Parte_3 Parte_5 [...]
in regione di detto contratto di fideiussione. Controparte_1
D) in via ulteriormente subordinata: accertarsi e dichiararsi, la nullità della clausola di deroga alla disciplina prevista dall'art. 1957 c.c. eventuale contenuta nei contratti di fideiussione stipulati tra gli odierni attori IG.ri
, , , , e Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_3 Parte_5 [...]
(della quale intende valersi in surroga la convenuta Controparte_2 Controparte_1
,), a garanzia delle obbligazioni assunte dalla ditta (partita iva
[...] Controparte_3
), in quanto estrinsecazione dell'intesa illecita sanzionata da Banca d'Italia con provvedimento n. P.IVA_3
55/2005 e, come tali, in violazione dell'art. 2 della L. 287/1990; conseguentemente, accertarsi e dichiararsi che gli odierni attori IG.ri , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_3 Pt_5
nulla debbono a in regione di detto contratto di
[...] Controparte_1 fideiussione.
D) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze legali di entrambi i gradi di giudizio.
E) [in memoria ex art.183 co.6 n.1 cpc] Nel merito, in via ulteriormente subordinata con riferimento ai soli
IG.ri e : accertarsi e dichiararsi la nullità della clausola di deroga alla disciplina Parte_4 Parte_5 prevista dall'art. 1957 c.c. contenuta nei contratti di fideiussione stipulati tra gli odierni attori IG.ri Pt_4
e e la (della quale intende valersi in surroga la
[...] Parte_5 Controparte_2 convenuta ,), a garanzia delle obbligazioni assunte dalla Controparte_1 ditta (partita iva , in quanto posta in essere in violazione Controparte_3 P.IVA_3 della disciplina a tutela del consumatore (D.Lgs. 206/2005) e non oggetto di trattativa individuale;
accertarsi e dichiararsi, al contempo, la nullità delle clausole di cui all'art. 6 e di cui all'art. 7 della fideiussione oggetto della presente lite ai sensi del coordinato disposto degli); conseguentemente, accertarsi e dichiararsi, a danno dell'odierna convenuta, la decadenza della garanzia ex art. 1957 c.c. e che, conseguentemente, gli odierni attori nulla debbono a favore della medesima"
pagina 3 di 21 Per Controparte_1
“In via principale, integrale rigetto dell'interposto appello, siccome palesemente infondato nel merito in fatto e diritto.
In via di estremo subordine, ed in denegata ipotesi, si chiede l'accoglimento delle conclusioni tutte come rassegnate in primo grado, in subordine, nei confronti della .” Controparte_2
Per Controparte_2
“Nel merito per tutte le ragioni esposte in narrativa rigettarsi l'appello proposto in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermarsi in ogni suo punto la sentenza di primo grado n. 6874/2023 del 30.8.2023 del Tribunale di Milano.
In ogni caso:
Con vittoria di spese e competenze di lite anche di secondo grado.”
FATTO E PROCESSO
, , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
convenivano la (di seguito,
[...] Controparte_4
) innanzi al Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia di CP_1
Impresa, opponendosi alla richiesta di pagamento di € 433.198,12 effettuata dalla convenuta con diffida del primo aprile 2019.
In particolare, gli attori deducevano e allegavano quanto segue:
− in data 30 dicembre 2013, (di seguito, Controparte_2
semplicemente, aveva concesso alla un Controparte_2 Controparte_3
finanziamento chirografario per l'importo complessivo di € 1.000.000, garantito da in qualità di gestore del Fondo di Garanzia istituito ex L. 662/96; CP_1
− nel marzo 2017, la società aveva interrotto i pagamenti, sì da indurre la banca finanziatrice a dichiarare la decadenza dal beneficio del termine e a richiedere l'attivazione del Fondo di Garanzia;
− in data 1 aprile 2019, gli attori avevano ricevuto una lettera con cui li CP_1
informava di aver provveduto a liquidare, in favore della Controparte_2
pagina 4 di 21 l'importo di € 433.198,12, dovuto a quest'ultima dalla – ora in Controparte_3
liquidazione –, acquisendo in tal modo il diritto di rivalersi sull'impresa inadempiente e di surrogarsi nei diritti spettanti al soggetto finanziatore in relazione alle garanzie del credito ex artt. 1203 c.c. e 2, comma 4, D.M. 20.06.2005, e intimando, contestualmente, il pagamento della somma corrisposta alla . Controparte_2
Conseguentemente, gli attori eccepivano che:
− non avevano mai sottoscritto alcuna fideiussione a garanzia della posizione della società in liquidazione nei confronti della e che, pertanto, la Controparte_2
pretesa restitutoria di doveva considerarsi illegittima;
CP_1
− anche nel caso in cui avessero sottoscritto fideiussioni omnibus a garanzia del debito della società, gli attori non ne avevano ricevuto copia, in violazione dell'art. 117
T.U.B. e ciò impediva loro di “risalire alle condizioni contrattuali potenzialmente ivi contemplate”;
− in ogni caso, le fideiussioni avrebbero dovuto considerarsi nulle a fronte della loro conformità al modello ABI del 2003, sanzionato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005 ai sensi dell'art. 2, L. 287/1990;
− doveva comunque rilevarsi la nullità della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. e, conseguentemente, l'originaria creditrice doveva considerarsi Controparte_2
decaduta dall'azione nei confronti dei fideiussori, “non avendo la medesima attivato tempestivamente, nel rispetto dei termini di cui alla norma citata, le iniziative esecutive del caso verso l'obbligato principale”: in particolare, a fronte dell'insolvenza dell'obbligata principale, iniziata nel marzo 2017, rilevavano gli attori come “ , [avesse] medio tempore anche risolto il rapporto o, Controparte_2
quanto meno, si [fosse] avvalsa della decadenza dal beneficio del termine, posto che
[aveva] richiesto l'intervento del Fondo di garanzia ex L 662/96 per l'intero importo
(senza tuttavia… assumere alcuna concreta iniziativa verso l'obbligato principale)”;
pagina 5 di 21 − la decadenza ex art. 1957 c.c. era opponibile anche a , avente causa della CP_1
in virtù di surroga legale per l'importo pagato come Fondo di Controparte_1
Garanzia;
− la decadenza dal termine di cui all'art. 1957 citato doveva “a maggior ragione considerarsi maturata laddove, nella denegata eventualità in cui fosse dimostrata
l'esistenza di una fideiussione sottoscritta dagli odierni attori, la stessa non riportasse alcuna clausola di deroga all'art. 1957 c.c.”
Gli attori chiedevano quindi di accertare l'insussistenza dei rapporti di garanzia rispetto all'obbligato principale . Controparte_3
In subordine, chiedevano l'accertamento con declaratoria della nullità delle fideiussioni eventualmente stipulate con la a garanzia delle obbligazioni assunte Controparte_2
dalla società per violazione dell'art. 117 TUB o, in ulteriore subordine, a fronte della corrispondenza della fideiussione al modello ABI del 2003.
In ulteriore subordine, chiedevano l'accertamento con declaratoria della nullità della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. eventualmente contenuta nei contratti di fideiussione.
Si costituiva in giudizio la , eccependo: Controparte_1
− in via di fatto, la costituzione degli attori quali fideiussori della debitrice principale a fondamento dell'eccezione, produceva le Controparte_3 CP_1
integrazioni per aumento del massimale delle fideiussioni omnibus prestate dagli attori in favore della società, con i relativi testi contrattuali, inviate dagli attori medesimi alla banca finanziatrice (cfr. doc. 3 all. comparsa di costituzione e risposta
); CP_1
− in diritto, il proprio diritto a surrogarsi ex art. 1203 c.c. nei diritti della banca finanziatrice a fronte della liquidazione dell'importo di € 432.755,75, seguita all'attivazione del Fondo di Garanzia su richiesta della Controparte_2
− l'autonomia dell'obbligazione assunta da , in qualità di gestore del CP_1
Fondo di Garanzia, con il creditore principale, rispetto al rapporto intercorrente tra pagina 6 di 21 quest'ultimo e la società debitrice, con conseguente inopponibilità a , CP_1
da parte dei garanti, delle contestazioni relative al loro rapporto con CP_2
[...]
− in ogni caso, la nullità parziale, e non integrale, delle fideiussioni omnibus per contrasto con la normativa antitrust;
− la validità della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. prevista dalla clausola di cui all'art. 6 delle fideiussioni.
In via riconvenzionale, la convenuta chiedeva di essere autorizzata alla CP_1
chiamata in causa della per sentirla condannare, “per il caso Controparte_2
denegato di riconosciuta inefficacia delle fideiussioni de quibus, alla restituzione, in Parte_ favore di della somma di euro 432.755,75, già versata come detto in Suo favore a titolo di garanzia del Fondo, oltre interessi di legge, dovendosi in tal caso intendersi per revocato il provvedimento di liquidazione della perdita de quo, adottato in ragione della veridicità delle dichiarazioni rese e della autenticità e legittimità degli atti tutti prodotti dalla Banca finanziatrice, ivi compresi il rilascio delle garanzie fideiussorie, prima della erogazione della predetta somma”.
Autorizzata la chiamata in giudizio della terza chiamata CP_2 [...]
quest'ultima, costituendosi, deduceva in fatto che: Controparte_2
− in data 7 giugno 2004 gli attori avevano sottoscritto lettere di fideiussione a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni presenti e future assunte dalla
[...]
con la banca medesima sino all'importo massimo di € 463.000,00; Controparte_3
− in data 2 gennaio 2014, le garanzie erano state estese sino all'importo di €
1.000.000,00: a fondamento dell'allegazione, la banca produceva, oltre alle fideiussioni originali (docc. 5-9), le relative integrazioni (docc. 10-14);
− la banca finanziatrice aveva comunicato alla società debitrice principale e ai garanti, con raccomandate A/R notificate in data 23 marzo 2019, l'intervenuta decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c., intimando loro il pagamento dell'importo finanziato;
pagina 7 di 21 − a fronte del perdurante inadempimento, la conformemente alle disposizioni CP_2
operative del Fondo di garanzia, aveva richiesto l'attivazione di quest'ultimo;
− intervenuto, in data 20 novembre 2019, il fallimento della la Controparte_3
aveva proseguito con diligenza le proprie istanze depositando Controparte_2
tempestiva domanda di ammissione al passivo fallimentare della società debitrice principale.
Conseguentemente, allegava in diritto che: Controparte_2
− le fideiussioni sottoscritte dagli attori non potevano considerarsi nulle ex art. 117
TUB;
− gli attori non avevano dedotto alcun vizio del rapporto principale e, in ogni caso, il contratto di mutuo chirografario (prodotto dalla banca sub doc. 17), regolarmente sottoscritto, era stato consegnato alla società, che aveva dichiarato, in calce al modulo negoziale, di averne ricevuto copia ai sensi dell'art. 117 TUB;
− le garanzie sottoscritte dagli attori rientravano nella categoria delle fideiussioni omnibus a prima richiesta, avendo le parti sottoscritto la clausola di cui all'art. 7 delle garanzie, che prevedeva l'obbligo di pagamento a semplice richiesta scritta della banca;
− il dies a quo del decorso del termine semestrale dell'art. 1957 c.c. non poteva individuarsi in un momento antecedente alla scadenza dell'ultima rata del mutuo garantito, a fronte dell'unicità dell'obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, rispetto alla quale la suddivisione in rate costituisce solo una modalità di esecuzione.
Con memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., e deducevano la Pt_4 Parte_5
vessatorietà della clausola di cui al n. 6 (secondo cui "i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore")
e al n. 7 (contenente la previsione "di pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio") delle fideiussioni ex art. 33, comma 1 e 2, lett. t) D.lgs. 206/2005,
pagina 8 di 21 assumendo la propria qualifica di consumatori e il difetto di una trattativa individuale come prevista dall'art. 34 co. 5 del medesimo Codice del Consumo.
Con sentenza n. 6874/2023, pubblicata il 30 agosto 2023, il Tribunale di Milano rigettava le domande svolte da , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , condannandoli alla rifusione delle spese processuali in Parte_4 Parte_5
favore della convenuta e della Controparte_1
terza chiamata Controparte_2
A fondamento della decisione, il Tribunale di Milano rilevava quanto segue.
− Veniva rigettata la domanda, svolta dagli attori, di accertamento dell'inesistenza delle garanzie fideiussorie, a fronte della produzione in giudizio – sia da parte di
, sia da parte di – dei contratti di fideiussione CP_1 Controparte_2
omnibus sottoscritti dagli attori a garanzia della posizione della Controparte_3
nei confronti della .
[...] Controparte_2
− Veniva altresì rigettata la subordinata domanda attorea di nullità delle fideiussioni per violazione dell'art. 117 TUB, fondata sulla mancata consegna ai garanti dei relativi contratti, non potendo qualificarsi le garanzie sottoscritte dagli attori contratti bancari.
− In ordine alla nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, il giudice rilevava come gli attori avessero lamentato la nullità dei contratti esclusivamente per la presenza della clausola derogatoria del regime di cui all'art. 1957 c.c., inidonea, per sé considerata, a invalidare le garanzie per corrispondenza allo schema ABI del 2003.
− Venivano rigettate le subordinate domande attoree di accertamento della nullità totale ovvero parziale delle fideiussioni, in assenza di più specifiche allegazioni, da parte degli attori, in ordine alla conformità dei contratti di fideiussione de quibus allo schema ABI del 2003.
− La domanda subordinata svolta da e con la prima memoria ex Pt_4 Parte_5
art. 183, comma 6 c.p.c. veniva dichiarata inammissibile, non essendo stata la pagina 9 di 21 medesima determinata dalle difese svolte dalla terza chiamata in giudizio il giudice rilevava, in ogni caso, l'infondatezza della Controparte_1
domanda, a fronte del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità in ordine alla deroga del termine decadenziale previsto dall'art. 1957 c.c., deroga pacificamente rimessa alla volontà negoziale delle parti e non contrastante con i principi di ordine pubblico, comportando la medesima soltanto l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (richiamava in proposito Cass. n. 20306/2019, Cass. n. 21867/2013 e
Cass. n. 8839/2007). Il giudice escludeva, peraltro, che la clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. rientrasse tra quelle particolarmente onerose per le quali l'art. 1341 comma
2 c.c. esige la specifica approvazione per iscritto dell'altro contraente, e rilevava, in ogni caso, la doppia sottoscrizione della clausola suddetta in calce al documento contrattuale.
− A fronte dell'infondatezza delle domande svolte dagli attori, veniva ritenuta assorbita la domanda svolta in subordine da nei confronti della CP_1 [...]
. CP_2
Con atto di citazione notificato in data 19.2.2024, , , Parte_1 Parte_2
, e hanno proposto appello avverso tale Parte_4 Parte_3 Parte_5
sentenza, contestandone l'erroneità nelle parti in cui il Tribunale:
1. non ha accertato la nullità della clausola di deroga al regime previsto dall'art. 1957
c.c.;
2. ha ritenuto inammissibile la domanda dei fideiussori consumatori e Pt_4 Pt_5
svolta in sede di prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.;
[...]
3. ha ritenuto infondata la domanda svolta da e . Pt_4 Parte_5
La causa è stata iscritta sub R.G. 692/2024 e la prima udienza fissata al 2 ottobre 2024.
Si sono costituiti nel presente grado di giudizio Controparte_2
(con atto depositato in data 3 settembre 2025) e Controparte_1
pagina 10 di 21 (con atto del 26 settembre 2024), contestando entrambe la fondatezza del Controparte_1
gravame avverso e chiedendone il rigetto.
Alla fissata udienza, previa precisazione delle conclusioni, l'istruttore ha rinviato la causa all'udienza del 19 febbraio 2025 ex art. 350 bis c.p.c. per la discussione avanti al
Collegio, assegnando alle parti termini per note conclusive sino all'11 febbraio 2025.
Depositate le dette note, all'esito della discussione svoltasi tra le parti all'indicata udienza, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, gli appellanti hanno anzitutto censurato la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha escluso la nullità parziale delle fideiussioni a fronte del carattere abusivo della clausola ivi prevista all'art. 6, derogatoria dell'art. 1957 c.c., non avendo i garanti allegato e provato la conformità dei contratti allo schema ABI del
2003 anche con riferimento alle ulteriori clausole tacciate di anticoncorrenzialità dal provvedimento B.I. n. 55/2005.
Sotto tale profilo, la difesa di parte appellante ha sostenuto come, ai fini della declaratoria di nullità, assuma rilievo la conformità dello schema ABI anche di una delle clausole ritenute abusive ai sensi dell'art. 2 L. 287/1990, non rilevando, invece,
l'eventuale insussistenza, nel testo contrattuale, delle ulteriori clausole ritenute anticoncorrenziali dalla Banca d'Italia.
Tanto premesso, le appellanti hanno reiterato l'eccezione di decadenza dal termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. della non avendo la medesima Controparte_2
avviato tempestivamente le proprie istanze nei confronti della debitrice principale,
resasi inadempiente dal marzo del 2017. Controparte_3
Gli appellanti hanno altresì sostenuto l'opponibilità della decadenza ex art. 1957 c.c. anche nei confronti di . CP_1
La Corte ritiene che il motivo di appello sia infondato.
pagina 11 di 21 Il contrasto interpretativo sulla invalidità delle fideiussioni riproduttive del modello ABI del 2003 – la cui natura anticoncorrenziale è stata appurata dal provvedimento di Banca
d'Italia n. 55 del 2005 – può ritenersi risolto dalla nota pronuncia delle Sezioni Unite n.
41994/2021.
Il massimo consesso ha avallato la teoria della invalidità parziale (e non totale) dei negozi che presentino suddette clausole – orientamento, peraltro, già seguito da questa
Corte anche in precedenza – statuendo che “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3, della legge citata e dell'art.
1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.”.
Nella sentenza impugnata, il giudice di primo grado, limitatosi a evidenziare la contraddizione in termini presente nelle difese degli appellanti – nella parte in cui rilevavano di non aver mai ricevuto copia delle fideiussioni prestate e, conseguentemente, di non avere contezza della regolamentazione contrattuale delle garanzie, per poi lamentare la nullità della clausola derogatoria di cui all'art. 1957 c.c. ivi prevista – ha ritenuto che, ai fini dell'accertamento dell'invalidità delle fideiussioni sottoscritte dagli attori, odierni appellanti, non fosse sufficiente dolersi di una soltanto delle clausole riproduttive del modello ABI del 2003, ritenendo al detto fine necessaria l'allegazione, da parte dei garanti, delle ulteriori clausole anticoncorrenziali secondo il ricordato provvedimento della B.I..
Invero, il massimo consesso della Suprema Corte ha evidenziato come la violazione della normativa antitrust nazionale e unitaria da parte del contratto 'a valle' derivi dal collegamento funzionale di quest'ultimo con l'intesa operata a monte: funzionalità che si riscontra quando il contratto a valle sia “interamente o parzialmente riproduttivo
pagina 12 di 21 dell'intesa a monte, dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, ossia quando l'atto sia di per sé stesso un mezzo per violare la normativa antitrust, ovvero quando riproduca […] solo una parte del contenuto dell'atto anticoncorrenziale che lo precede, in tal modo venendo a costituire lo strumento di attuazione dell'intesa anticoncorrenziale”: in tale prospettiva, le Sezioni Unite hanno specificato come non sia
“la deroga isolata – nei singoli contratti tra una banca ed un cliente – all'archetipo codicistico della fideiussione, ed in particolare agli artt. 1939, 1941 e 1957 c.c., a poter, invero, determinare problemi di sorta, come è ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità, in termini di effetto anticoncorrenziale” (cfr. p. 34, parr.
2.16 e ss., Sez. Un. n.
41994/2021).
A prescindere da tale profilo, deve comunque rilevarsi come le fideiussioni sottoscritte dagli odierni appellanti riproducano tutte e tre le clausole del modello ABI del 2003 ritenute anticoncorrenziali dal provvedimento B.I. n. 55/2005 (quali la clausola di
“reviviscenza” di cui all'art. 2, la clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. di cui all'art. 6 e la clausola di “sopravvivenza” di cui all'art. 8) e di cui, conseguentemente, è stata rilevata la nullità nell'ambito del contratto a valle dalla ricordata pronuncia delle SU del 2021.
Nondimeno, gli appellanti hanno omesso di provare il carattere essenziale di tali disposizioni: l'accertamento dell'invalidità integrale del negozio fideiussorio che riproduca le clausole violative della normativa antitrust non può infatti prescindere dalla dimostrazione, ai sensi dell'art. 1419 c.c., della natura essenziale delle clausole viziate rispetto all'intero negozio fideiussorio (id est: della prova che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del contenuto colpita da nullità).
L'onere di tale dimostrazione, incombente sul garante secondo l'ordinario principio sancito dall'art. 2697 c.c., è rimasto non assolto nel caso di specie, non avendo gli attori, odierni appellanti, addotto alcun elemento in ordine all'incidenza della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. sulla determinazione delle parti a stipulare i negozi fideiussori.
pagina 13 di 21 L'unico rilievo portato dalla difesa appellante, nella parte in cui ha sostenuto la tesi della nullità integrale sul mero assunto della corrispondenza tra la clausola n. 6 della fideiussione rilasciata da e il modello ABI, risulta del tutto inidoneo Controparte_2
a dimostrare l'essenzialità delle clausole in contestazione.
Non sussistono, pertanto, i presupposti per una declaratoria di nullità integrale della fideiussione ex art. 1419 c.c.
D'altro canto, neppure può ritenersi che la clausola contrattuale suddetta abbia trovato concreta applicazione nel caso in esame e, conseguentemente, la banca beneficiaria della garanzia abbia tratto vantaggio dalla deroga al regime legale ordinario derivante dalle clausole colpite da nullità.
Sul punto, merita rilevare come i garanti – che non hanno contestato la ricorrenza di alcuna delle fattispecie previste dalle clausole nn. 2 e 8 del negozio fideiussorio – abbiano indirizzato le proprie difese unicamente con riguardo al termine decadenziale di cui all'art. 1957, reclamando l'applicazione della regola generale prevista dalla citata disposizione codicistica: in tal senso, gli stessi hanno invocato l'intervenuta decadenza dalla garanzia per avere la banca creditrice intimato il pagamento alla società debitrice principale e, personalmente, ai singoli fideiussori con separate comunicazioni del 20 marzo 2019 (cfr. doc. 15 primo grado ). Controparte_2
Gli appellanti hanno escluso che dette comunicazioni fossero idonee a evitare la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., ai fini del quale sarebbe necessaria un'istanza di carattere giudiziale.
L'assunto deve tuttavia ritenersi infondato, in considerazione della presenza, nel testo della fideiussione, della clausola di cui all'art. 7 – non intaccata dal provvedimento B.I.
55/2005 – che prevede che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente al Banco, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutogli per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio”.
pagina 14 di 21 Invero, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, cui anche questa
Corte ha già inteso dar seguito1, in presenza di una clausola a prima richiesta deve ritenersi sufficiente, al fine di evitare la decadenza dalla garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c., la proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita, non essendo necessario che, entro il termine suddetto, sia proposta anche una domanda giudiziale.
La Cassazione, infatti, ha chiarito da tempo che la clausola con cui il fideiussore si impegni a soddisfare il creditore a semplice richiesta, o entro un breve tempo predeterminato, può essere interpretata come deroga pattizia alla forma con cui deve essere osservato l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c., che quindi non richiede necessariamente la proposizione di un'azione giudiziaria: in tal senso, “l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerato soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria (così Cass. n. 7345/95 in motivazione), azione che d'altronde può essere indifferentemente rivolta, a scelta del creditore, contro l'uno o l'altro dei due condebitori solidali” (Cass. 29/10/2008 n. 13078).
Ne segue che la presenza di una clausola c.d. a prima richiesta in concorrenza con la previsione di cui all'art. 1957 c.c. (la cui reviviscenza è la naturale conseguenza della nullità del patto di deroga), determina non già l'elusione del termine semestrale per agire nei confronti del debitore, ma soltanto il venir meno dell'obbligo di esperire, in quello stesso termine, un'azione giudiziale (come richiesto dalla tradizionale esegesi della norma), dovendosi ritenere “sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento… atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare a prima richiesta l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio” (Cass.
26/9/2017 n. 22346). 1 Cfr., tra le altre, C. Appello Milano n. 1062 del 30/3/2022; C. Appello Milano n. 220 del 24/1/2023. pagina 15 di 21 Quanto alla fattispecie in esame, va osservato che già nel primo grado di giudizio erano state prodotte le comunicazioni con cui, in data 20 marzo 2018, la creditrice CP_2
nel dichiarare la decadenza dal beneficio del termine della società debitrice
[...]
e la risoluzione per inadempimento del finanziamento alla Controparte_3
medesima concesso, aveva contestualmente intimato il pagamento delle relative rate rimaste insolute tanto alla società debitrice principale, quanto ai garanti.
Le richieste di pagamento ivi contenute devono quindi considerarsi rispettose dei termini previsti dall'art. 1957 c.c. e delle modalità previste dalla clausola di pagamento a prima richiesta di cui all'art. 7 del contratto di fideiussione, con conseguente infondatezza delle ragioni di contestazione sollevate dall'attore, odierno appellante, con riferimento all'intervenuta decadenza della garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c.
Ne deriva il rigetto del primo motivo di gravame.
Quanto ai restanti motivi di appello, la Corte li ritiene passibili di trattazione congiunta.
Con il secondo e terzo motivo, infatti, gli appellanti hanno censurato la decisione assunta dal Tribunale in merito alla domanda svolta in sede di prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. da e , che avevano dedotto la vessatorietà Pt_4 Parte_5
delle clausole n. 6 (derogatoria dell'art. 1957 c.c.) e n. 7 (clausola di pagamento a prima richiesta) delle fideiussioni ai sensi della lettera t), secondo comma dell'art. 33 D.lgs.
206/2005, assumendo la propria qualifica di consumatori e il difetto di una trattativa individuale come prevista dall'art. 34, co. 5, del medesimo Codice del Consumo (cfr. docc.
5-10 primo grado ). Controparte_2
La decisione del Tribunale è stata censurata sia con riferimento alla dichiarazione di inammissibilità della medesima, sia relativamente al giudizio di infondatezza espresso dal giudice di prime cure.
Con riferimento alla dedotta inammissibilità della domanda, i garanti hanno evidenziato come la stessa fosse stata legittimamente formulata nei termini di cui all'art. 183,
pagina 16 di 21 comma 6, n. 1, cumulandosi alla domanda principale e introducendo in giudizio un diritto attinente alla vicenda sostanziale già delineata con l'atto introduttivo, intercorrente tra le medesime parti e volto “alla realizzazione, almeno in parte, salva la differenza tecnica di petitum mediato, dell'utilità finale già avuta di mira dalla parte con la sua iniziativa giudiziale” (così a pp. 15-16 dell'atto di appello, richiamando Cass., ord. n.
18546/2020).
Gli appellanti hanno altresì lamentato l'errore del giudice di prime cure, il quale, nel ritenere la domanda infondata, avrebbe confuso il regime di approvazione delle clausole abusive previsto dal codice del consumo con il regime di approvazione delle condizioni generali di contratto predisposte unilateralmente da uno dei contraenti di cui all'art. 1341, comma 2, c.c.
Secondo la difesa delle appellanti, le clausole di cui agli artt. 6 e 7 delle fideiussioni sottoscritte dai consumatori andrebbero valutate alla luce della disciplina dettata dal
D.Lgs. n. 206/2005.
In altri termini, secondo le appellanti (cfr atto di appello, pag. 8), quando il garante sia un consumatore, la deroga pattizia all'art. 1957 c.c. “deve necessariamente essere perfezionata nel rispetto delle forme di tutela non più formali, ma sostanziali richieste dal Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005), con onere per il professionista di provare che le clausole unilateralmente predisposte siano state oggetto di trattativa individuale ex art. 34, co. 5, non essendo sufficiente la specifica approvazione per iscritto prevista dalla disciplina codicistica (art. 1341 c. 2 cc).”
Analoga riflessione (cfr atto di appello, ibidem) dovrebbe condursi con riguardo alla clausola che onera il garante del pagamento “a semplice richiesta” e che prevede che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore”.
Sul punto, la Corte osserva quanto segue.
Il giudice di primo grado ha fondato il giudizio di inammissibilità della domanda proposta in sede di prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. sull'assunto della pagina 17 di 21 tardività della medesima, in quanto non determinata dalle difese svolte dalla terza chiamata in giudizio, . Controparte_2
Deve tuttavia rilevarsi come sia pacifica nella giurisprudenza di legittimità – a partire dalla sentenza a Sezioni Unite n. 26242/2014 – la rilevabilità d'ufficio delle cd nullità di protezione.
Invero, secondo l'autorevole insegnamento della S.C., “[l]a "rilevazione" "ex officio" delle nullità negoziali (sotto qualsiasi profilo, anche diverso da quello allegato dalla parte, ed altresì per le ipotesi di nullità speciali o "di protezione") è sempre obbligatoria, purché la pretesa azionata non venga rigettata in base ad una individuata
"ragione più liquida", e va intesa come indicazione alle parti di tale vizio;
la loro
"dichiarazione", invece, ove sia mancata un'espressa domanda della parte pure all'esito della suddetta indicazione officiosa, costituisce statuizione facoltativa (salvo per le nullità speciali, che presuppongono una manifestazione di interesse della parte) del medesimo vizio, previo suo accertamento, nella motivazione e/o nel dispositivo della pronuncia, con efficacia, peraltro, di giudicato in assenza di sua impugnazione.” (cfr.
Cass. S.U. sent. n. 26242/2014).
Ne segue che la domanda proposta da e relativamente alla Pt_4 Parte_5
vessatorietà – e conseguente nullità – delle clausole fideiussorie ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33, commi 1 e 2, lett. t) Cod. Cons. non può ritenersi tardiva e risulta, conseguentemente, ammissibile.
Deve peraltro escludersi che in capo agli attori, odierni appellanti, possa riconoscersi la qualifica di consumatori.
L'orientamento registratosi in seno alla giurisprudenza di legittimità a seguito dell'ordinanza della CGUE del 19 novembre 2015, emessa all'esito del giudizio C-
74/2015 (caso c/ ), pur riconoscendo Per_1 Controparte_5
l'applicabilità della tutela consumeristica al fideiussore garante di un credito contratto da una società commerciale nelle ipotesi in cui il garante “pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia
pagina 18 di 21 per finalità non inerenti allo svolgimento di tale attività, bensì estranee alla stessa, nel senso che si tratti di atto non espressivo di questa, né strettamente funzionale al suo svolgimento (c.d. atti strumentali in senso proprio)” (cfr. Cass. sent. n. 742/2020), riconosce in capo al giudice il compito di stabilire, sulla base delle risultanze probatorie acquisite, se la prestazione della garanzia rientri nell'attività professionale del fideiussore – o la sussistenza di collegamenti funzionali che lo leghino alla società garantita, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale – ovvero se la fideiussione sia assunta per scopi di natura privata (cfr. Cass. ord. n.
5868/2023): soltanto in tale ultimo caso, infatti, il fideiussore può essere considerato consumatore ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 206/2005.
Nel caso di specie, sussistono elementi positivi e concreti per ritenere che e Pt_5 [...]
si siano costituiti garanti della per fini che esulano dalla Pt_4 Controparte_3
loro sfera privata e convergono, invece, nell'attività professionalmente svolta da entrambi.
Invero, come rilevato dalla nel costituirsi nel presente grado di Controparte_2
giudizio, le garanzie fideiussorie sono state prestate in favore del finanziamento erogato alla , controllata al 95% dalla CM Group s.r.l., di cui entrambi gli Controparte_3
appellanti risultano soci: in particolare, risulta titolare del 22% delle Parte_5
quote societarie, mentre detiene una quota sociale del 5%. Parte_4
Sotto tale profilo, la quota di partecipazione di al capitale della controllante CM Pt_5
Group, unitamente al ruolo di Consigliere della società medesima (come desunto nella visura storica della società citata prodotta dalla sub doc. 19 nel primo grado di Controparte_2 giudizio), non permette di attribuire allo stesso la qualifica di consumatore nell'ambito della garanzia concessa a favore della società controllata.
Con riferimento, invece, alla posizione di , pur a fronte dell'esiguità della Parte_4
quota sociale detenuta (pari al 5%), assume valore dirimente il ruolo rivestito all'interno della compagine sociale: basti osservare, sul punto, come al momento della stipula della garanzia in favore della , fosse Presidente del consiglio di Controparte_3 Parte_4
pagina 19 di 21 amministrazione della CM Group – avendo egli peraltro mantenuto, per tutto il corso della vita della società, il ruolo di Consigliere, oltre ad aver assunto, in determinati periodi, anche quello di Amministratore delegato (cfr. doc. 19 cit.).
Ne deriva l'impossibilità di attribuire agli appellanti e la qualifica Pt_4 Parte_5
di consumatori, con conseguente infondatezza della domanda di accertamento della vessatorietà delle clausole di cui agli artt. 6 e 7 delle fideiussioni ex artt. 33, comma 1 e
2, lettera t) e 34 comma 5, D.Lgs. 206/2005.
Conclusivamente, per tutti i motivi sopra esposti, l'appello deve essere rigettato, con conferma della sentenza n. 6874/2023 del Tribunale di Milano.
Alla soccombenza seguono le spese del grado, che – avuto riguardo alla natura e al valore della controversia, alla quantità e qualità delle questioni trattate, con impegno difensivo connesso, e, più in generale, ai criteri e ai parametri tutti di legge (regolamento di cui al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii.) – paiono congruamente liquidabili, applicati i valori medi dello scaglione di riferimento, in complessivi € 14.239,00 per compensi (di cui € 4.389,00 per la fase di studio, € 2.552,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 7.298,00 per la fase decisionale), oltre spese forfetarie (15%) e oneri di legge, se e in quanto dovuti, in favore di ciascuna delle parti appellate nel presente giudizio.
Infine, sussistono, per gli appellanti, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1. respinge l'appello proposto da , , Parte_1 Parte_2 [...]
e e, per l'effetto, conferma la sentenza del Parte_3 Parte_4 Parte_5
Tribunale di Milano n. 6874/2023; pagina 20 di 21 2. condanna gli appellanti , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e alla rifusione, in favore delle appellate Parte_4 Parte_5 [...]
e Controparte_1 Controparte_2
delle ulteriori spese del grado, che liquida, per ciascuna di
[...]
esse, in complessivi € 14.239,00, a titolo di compensi, oltre spese generali rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
3. dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono, in capo agli appellanti, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-bis, DPR n. 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025
Il Presidente estensore
Domenico Bonaretti
pagina 21 di 21