Ordinanza cautelare 17 dicembre 2021
Ordinanza presidenziale 6 novembre 2024
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, ordinanza cautelare 17/12/2021, n. 7363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7363 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/12/2021
N. 11899/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 11899 del 2021, proposto da
EN AB, IA BE, IE NE, UC EL, KA ID, IA LI, IU ZI, NA CE, GR AR, LE AR, IA TT, OV BE, AR OL, GR VI, IC TT, IU NI, SI ON, RI VI CC, EU UG, MA AU, OF LO, AL ET, EN LO, IA EL, BI LD, ON TO, CO AR, NA CA, AV AS, AN ME IS, OV LL, EL CI, IL DO, RIrita UL, CE EL, AR CI, ET OM, EN RI OR, TT RO, IA CC, RG D'NG, TA D'DD, RInna ER, AG D'NT, AN De MA, NE RG EL ON, IA EL RE, AI ELl'MI, AN MO, AN Di LA, AO Di NN, AR Di EN, RI Di EP, GI Di ND, AR Di LF, CO IA PI Di IE, AM Di Re, IU NI, TA AI, LA RI, RInna FA, RD AV, MA FE, OL RO, IC RN, AN FO MO, MI NZ, IA IN, IL SS, ON TA, FE EN, CE IA, AB NT IUno, IC IU, AR RR, EN UI, GR IK, IU IE, NY NI, ER AI, AR La EN, RO OL, AI AP, CE AZ, UR LE Di AG, DO IZ, IA RO, IN DO, AL UZ, IA NI, MA AF, ZO LO, IL NÓ, ZO NE, NC TI, OF RI AN, MI EL, IU AN MA, AR ER, NA CE LI, OF IO, TT MO, RI ON, TT LI, AT RI NA, AB AN ER, GI RI PI SU, IL RI, IL OV, CE NT LI, TI ED, SS ER, AP PE, SC ON, AI PI, FE IG, ON NN, CC RI, CO PO, EN OS, CE DA, AN TE, OR NA, EN RI, EC SS, LU RO, OF BU, AI OR, RO DE, IU HI, IL NE, TI AN OB WA, EN RR, EP NE, RI RA, AN IV, OE RB, MA LL, SC ST, RIluisa TA, DA TE, AE ST, NA MM, LA AV, NT LE GA, AS TE, LE EN, SI MA, IE TO, SC UN, UI RI MO FA, AN AD, LU LZ OM, EN NT, EN ET, AR NO, IA EN, CO EN, UI VO, VI NE, IO AN, AG PI, rappresentati e difesi dall'avvocato Carlo Rienzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie n. 9;
contro
Ministero dell'Universita' e Ricerca ed Altri, Ministero dell'Universita' e della Ricerca ed Altri, Universita' degli Studi del Molise, Universita' degli Studi del Piemonte Orientale, Universita' degli Studi del Salento, Universita' degli Studi del Sannio di Benevento, Universita' degli Studi della Basilicata, Universita' degli Studi della Calabria, Universita' degli Studi dell'Aquila, Universita' degli Studi di Bari, Universita' degli Studi di Bologna, Universita' degli Studi di Brescia, Universita' degli Studi di Cagliari, Universita' degli Studi di Camerino, Universita' degli Studi di Catania, Universita' degli Studi di Catanzaro, Universita' degli Studi di Chieti, Universita' degli Studi di Ferrara, Universita' degli Studi di Firenze, Universita' degli Studi di Genova, Universita' degli Studi di Messina, Universita' degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Universita' degli Studi di Napoli CO Ii, Universita' degli Studi di OV, Universita' degli Studi di Padova, Universita' degli Studi di Palermo, Universita' degli Studi di Parma, Universita' degli Studi di Pavia, Universita' degli Studi di Perugia, Universita' degli Studi di Roma La Sapienz A, Universita' degli Studi di Roma Tor Vergata, Universita' degli Studi di Salerno, Universita' degli Studi di Sassari, Universita' degli Studi di Siena, Universita' degli Studi di Teramo, Universita' degli Studi di Torino, Universita' degli Studi di Trento, Universita' degli Studidi Verona, Universita' degli Studi Insubria Varese, Universita' degli Studi Politecnica delle Marche, Universita' degli Studi Statale di Milano, Universita' degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, Conferenza Perm dei Servizi per Rpp Tra Stato Regioni e Prov. Autonome di Trento e Bolzano, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Cineca, Universita' degli Studi della Campania Vanvitelli, Universita' degli Studi di Firenze e Milano, non costituiti in giudizio;
Universita' degli Studi della Tuscia, Universita' degli Studi Pisa, Ministero dell'Universita' e della Ricerca, Ministero della Salute, Universita' degli Studi Molise, Universita' del Piemonte Orientale, Universita' del Salento - Lecce, Universita' degli Studi del Sannio - Benevento, Universita' degli Studi della Basilicata - Potenza, Universita' della Calabria, Universita' degli Studi L'Aquila, Universita' degli Studi Bari, Universita' degli Studi Bologna - Alma Mater Studiorum, Universita' degli Studi Brescia, Universita' degli Studi Cagliari, Universita' degli Studi Catania, Universita' degli Studi Camerino, Universita' degli Studi Magna Graecia - Catanzaro, Universita' degli Studi G D'Annunzio - Chieti, Universita' degli Studi Ferrara, Universita' degli Studi Firenze, Universita' degli Studi Genova, Universita' degli Studi Messina, Universita' degli Studi Napoli CO Ii, Universita' degli Studi Palermo, Universita' degli Studi Pavia, Universita' degli Studi Perugia, Universita' degli Studi Roma La Sapienza, Universita' degli Studi Roma Tor Vergata, Universita' degli Studi di Salerno - Fisciano, Universita' degli Studi Sassari, Universita' degli Studi Siena, Universita' degli Studi Teramo, Universita' degli Studi Torino, Universita' degli Studi Trento, Universita' degli Studi Verona, Universita' degli Studi dell'Insubria - Varese, Universita' Politecnica delle Marche - Ancona, Universita' degli Studi Milano, Universita' Mediterranea di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Universita' degli Studi di Modena e Reggio Emilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ZO Canullo, AO Pecorari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Universita' degli Studi Padova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati RO Toniolo, NA IS, Marika Sala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio NA IS in Padova, Riviera Tito Livio, 6, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
ER IU, TI LO, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA
- della Graduatoria unica nazionale relativa alle prove di ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria, per l'anno accademico 2021/2022, nella quale i ricorrenti risultano collocati oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammessi ai relativi corsi;
- di tutti i provvedimenti di esclusione degli odierni ricorrenti dagli elenchi degli ammessi ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria delle Università di cui in epigrafe, per l'anno accademico 2021/2022;
- dei Bandi emanati dalle Università di cui in epigrafe per l'ammissione – anno accademico 2021/2022 – ai corsi di laurea in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria;
- delle prove di ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 2021/2022, svoltesi presso le Università di cui in epigrafe;
- del D.M. MIUR, n. 730, del 25.6.2021, recante “Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2021/2022”;
- del DM del Ministero dell'Università e della Ricerca, n. 1071, dell'1.9.2021, con cui è stato determinato per l'anno accademico 2021/2022, il numero di posti per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia;
- dell'Accordo, adottato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, recante “Determinazione del fabbisogno per l'anno accademico 2021/2022 dei laureati magistrali a ciclo unico, delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, a norma dell'articolo 6 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni”;
- delle risultanze del tavolo tecnico convocato presso il Ministero dell'Università e della Ricerca in data 10 agosto 2021;
- di tutti gli atti emessi nel corso del procedimento relativo a tale accordo, nonché degli atti posti a base di tale accordo, nonché ogni eventuale altro atto intervenuto in materia di determinazione del numero dei posti disponibili presso le facoltà di Medicina e chirurgia;
- del DM del Ministero dell'Università e della Ricerca, di estremi ignoti, con cui è stata costituita la Commissione incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2021/2022;
- degli atti con i quali la suddetta Commissione ha validato i quesiti relativi alle prove de quibus;
- nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi a quelli di cui sopra.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita' degli Studi della Tuscia e di Universita' degli Studi Pisa e di Universita' degli Studi di Modena e Reggio Emilia e di Universita' degli Studi Padova e di Ministero dell'Universita' e della Ricerca e di Ministero della Salute e di Universita' degli Studi Molise e di Universita' del Piemonte Orientale e di Universita' del Salento - Lecce e di Universita' degli Studi del Sannio - Benevento e di Universita' degli Studi della Basilicata - Potenza e di Universita' della Calabria e di Universita' degli Studi L'Aquila e di Universita' degli Studi Bari e di Universita' degli Studi Bologna - Alma Mater Studiorum e di Universita' degli Studi Brescia e di Universita' degli Studi Cagliari e di Universita' degli Studi Catania e di Universita' degli Studi Camerino e di Universita' degli Studi Magna Graecia - Catanzaro e di Universita' degli Studi G D'Annunzio - Chieti e di Universita' degli Studi Ferrara e di Universita' degli Studi Firenze e di Universita' degli Studi Genova e di Universita' degli Studi Messina e di Universita' degli Studi Napoli CO Ii e di Universita' degli Studi Palermo e di Universita' degli Studi Pavia e di Universita' degli Studi Perugia e di Universita' degli Studi Roma La Sapienza e di Universita' degli Studi Roma Tor Vergata e di Universita' degli Studi di Salerno - Fisciano e di Universita' degli Studi Sassari e di Universita' degli Studi Siena e di Universita' degli Studi Teramo e di Universita' degli Studi Torino e di Universita' degli Studi Trento e di Universita' degli Studi Verona e di Universita' degli Studi dell'Insubria - Varese e di Universita' Politecnica delle Marche - Ancona e di Universita' degli Studi Milano e di Universita' Mediterranea di Reggio Calabria;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2021 il dott. RO Montixi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che con il ricorso all’esame, proposto collettivamente da una pluralità di aspiranti all’immatricolazione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria per l’anno accademico 2021/2022, viene richiesto, previa sospensione dell’efficacia, l’annullamento della graduatoria unica nazionale relativa alle prove di ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria, per l’anno accademico 2021/2022 nella quale i ricorrenti risultano collocati oltre l’ultimo posto utile e, quindi, non ammessi ai relativi corsi e dei correlati atti afferenti tutti alla procedura selettiva in questione;
Atteso che in sede cautelare i ricorrenti richiedono l’immatricolazione con riserva ai corsi di laurea in questione;
Ritenuta l’insussistenza del fumus di fondatezza del ricorso sia avuto riguardo -ad un primo sommario esame- ai profili in rito, alla luce della posizione potenzialmente confliggente detenuta dai singoli ricorrenti, che in riferimento alle prospettate irregolarità afferenti ai quesiti somministrati in sede di prova selettiva nonchè alla stima dei posti da bandire in rapporto al fabbisogno di personale sanitario;
Atteso che la norma primaria (Legge n. 264/1999) non pone alcun vincolo puntuale in ordine al numero dei quesiti da somministrare per ciascuna materia (cfr. Tar Lazio n° III^ 5.11.2020, n° 1145).
Evidenziato, in particolare, che, con riguardo alle censure inerenti all’inserimento, tra le domande sottoposte ai candidati, di quesiti vertenti sul ragionamento logico si osserva che queste si sostanziano in un’inammissibile contestazione nel merito della formulazione dei medesimi, formulazione tuttavia riservata in via esclusiva all’apprezzamento dell’Amministrazione, soprattutto ove si consideri la sussistenza di ampi margini di discrezionalità di questa, che deve non attenersi rigidamente ai programmi di studio dei licei, ma adattare le prove al grado di “cultura generale”, che la formazione della scuola secondaria superiore dovrebbe assicurare, non senza privilegiare le materie più idonee, quali quelle afferenti al ragionamento logico, realmente trasversali a qualsiasi ramo del sapere, e idonee a valutare la predisposizione dei concorrenti ad un corso di studi a forte impronta tecnico-scientifica, come quello di cui si discute (cfr. Tar lazio, sez. III^ 27.9.2021 n° 9923).
Richiamati i principi affermati da questa sezione (cfr. tra le tante TAR Lazio sez. III^ 25.5.2020, n° 5447) in relazione al fatto che non si possa ritenere corrispondente a tutela del diritto allo studio, come diritto fondamentale della persona, la mera indiscriminata ammissione a corsi di istruzione superiore di qualsiasi soggetto richiedente, ove le strutture organizzative predisposte non siano adeguate a garantirne un’idonea formazione professionale e al fatto che eventuali istanze di ampliamento della platea degli immatricolati debbano ricevere soddisfazione nella più appropriata sede “politica” afferente alle scelte di pianificazione e programmazione e non possono, in ossequio ai noti principi costituzionali sulla separazione dei poteri e la riserva di amministrazione, consentire al Giudice Amministrativo di sostituirsi all’Amministrazione nell’individuare i limiti delle risorse assegnabili e l’apprestamento dei modelli organizzativi e procedimentali più idonei ad assicurare il superamento delle criticità lamentate da parte ricorrente;
Ritenuto, pertanto, di non ravvisare i presupposti per la concessione della invocata misura propulsiva cautelare;
Ritenuto sussistere giusti motivi per compensare le spese della presente fase.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), respinge la domanda cautelare.
Compensa le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
EP AN, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere
RO Montixi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO Montixi | EP AN |
IL SEGRETARIO