TRIB
Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 23/06/2025, n. 981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 981 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il giudice, dott.ssa Monica Mascia, pronuncia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al R.G. n. 3062/2013, promossa da
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( , C.F._2 Parte_3
( , ( ) tutte C.F._3 Parte_4 C.F._4 elettivamente domiciliate in Cagliari, via Tuveri n.84 presso lo studio dell'avv. Anna Maria De Montis e dell'avv. Aldo De Montis, che le rappresentano e difendono in virtù di procura alle liti a margine dell'atto di citazione;
attrici contro
( , elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._5
Cagliari, presso lo studio dell'avv. Antonio Giagheddu Saitta, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti rilasciata a margine della comparsa di costituzione e risposta;
convenuto
( , elettivamente domiciliato CP_2 C.F._6 in Cagliari, via presso lo studio dell'avv. Ignazio Ballai, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti rilasciata a margine della comparsa di costituzione e risposta;
convenuto ( ), elettivamente domiciliata in CP_3 C.F._7 Monastir, piazza Sant' Antonio n. 2/A, presso lo studio dell'avv. Rita La Delfa, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti rilasciata a margine della comparsa di costituzione e risposta;
convenuta
e contro
( ) CP_4 C.F._8 eredi (deceduto in corso di causa il 20 aprile 2020, già Per_1 rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Maria Caboni) convenuti contumaci
conclusioni Nell'interesse delle attrici , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e :
[...] Parte_4
“Il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni avversa contraria istanza, eccezione e conclusione voglia: 1) Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di donazione in data 26 gennaio 2012, rogito Notaio rep. 22867, racc. 12630, perché oggetto di Per_2
pagina 1 di 11 simulazione assoluta, ovvero, in subordine, dichiararne l'inefficacia, ex art. 2901 c.c. rispetto alle attrici;
2) Accertare e dichiarare la nullità o comunque l'invalidità, per le ragioni di cui alla parte espositiva dell'atto di citazione da intendersi di seguito riportate, della scrittura privata, senza data dichiarata autentica nelle firme con sentenza n. 1858/2005 dell'11.7.2005 del Tribunale di Cagliari e registrata a Cagliari il 18.5.2011 (al n. 330, mediante la quale il signor , nato a [...]_3
De Maria il 2.11.1917 ed ivi deceduto in data 8.7.2007 aveva disposto in favore del convenuto del diritto di proprietà sull'immobile in Comune di Per_1
Domus De Maria composto da terreno con fabbricato ad uso abitazione, distinto in catasto al foglio D/2, mappale 24, sub. E), ovvero, in subordine dichiararne la risoluzione per grave inadempimento del convenuto , Per_1 condannando lo stesso a corrispondere in favore della massa quanto in forza di esso percepito ed a risarcire i danni da determinarsi, del caso anche in via equitativa;
3) Accertare che il contratto di «vendita» 10.03.1993 rogito – rep. Per_4
19581, vol. 1224 – dissimula donazione;
4) Per l'effetto disporre la divisione ereditaria del patrimonio relitto dal
secondo le norme che disciplinano la successione legittima, Persona_3 previa collazione delle liberalità effettuate in vita dal de cuius in favore degli eredi legittimi, con rappresentazione dei frutti dagli stessi percetti e percipiendi dalla data dell'apertura della successione (8 luglio 2007) a quella dello scioglimento della comunione, nonché, quanto al , condannare lo Per_1 stesso al rilascio, in favore della massa, dell'immobile di cui alla conclusione sub. D e la rappresentazione dei frutti dallo stesso percetti e percipiendi dalla data di quell'atto fino al rilascio, con rivalutazione ed interessi di mora fino al saldo;
5) Con spese di divisione a carico della massa e dei convenuti quelle relative agli eventuali incidenti”. Nell'interesse del convenuto : CP_2
“Si chiede che l'Ill.mo Giudice Voglia rigettare le domande di controparte in merito all'atto di donazione intercorso tra e e Per_1 CP_2 disporre la divisione ereditaria del patrimonio relitto del de cuius
[...]
.”. Per_3 Nell'interesse della convenuta : CP_3
“Si chiede il rigetto dell'eccezione formulata da controparte rispetto all'atto di donazione intervenuto tra e poiché non sussistono Per_1 CP_2 i requisiti in fatto e in diritto, essendo l'atto di donazione valido ed efficace e corrispondente alla libertà di autodeterminazione e disposizione del donante. Si chiede infine che l'Ill.mo Giudice voglia disporre la divisione ereditaria del patrimonio relitto di , previa declaratoria di validità ed efficacia Persona_3 del suddetto atto di donazione.” MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 Parte_3
e hanno convenuto in giudizio
[...] Parte_4 Parte_2 Per_1
e , esponendo che: CP_2 CP_1 CP_3 Controparte_5
- in data 8 luglio 2017 era deceduto a Domus De Maria il signor Per_3
lasciando a succedergli senza testamento le attrici, sue figlie, la moglie
[...]
e i figli e;
CP_4 CP_1 Per_1 CP_3
pagina 2 di 11 - il de cuius aveva disposto in vita di parte delle sue sostanze in favore dei figli e segnatamente
A) con scrittura privata senza data, la cui autografia è stata dichiarata con sentenza del Tribunale di Cagliari n. 1858/2005 dell'11 luglio 2005, aveva ceduto al figlio , a titolo di vitalizio, l'immobile ad uso abitativo sito in Per_1
Comune di Domus De Maria, distinto in Catasto al Foglio 2, mappale 24, sub. C (attualmente Foglio 2, particella 554);
B) con atto pubblico del 10 marzo 1993, a rogito del Notaio dott. Per_4 aveva venduto al figlio il locale ad uso “bar” sito in via CP_1
Provinciale n.34 a Domus De Maria, distinto in Catasto al Foglio 8, mappale 189, sub. 5 e l'abitazione in via Santa Croce n.44, Domus De Maria, in Catasto al Foglio 8, mappale 189 (attuale part. 189 sub. 6); C) con atto pubblico del 26 ottobre 1984, rogito del Notaio dott. Per_5 aveva donato alla figlia il terreno in Domus De Maria, loc. Parte_2
“Boscu Terra Mala” e “Su Sfundau”, in Catasto al Foglio 2, mappale 24, sub. 1e (attualmente mappali 249 e 250); D) con lo stesso atto pubblico aveva donato alla figlia un'altra Parte_4 porzione di detto terreno, in Catasto al Foglio 2, mappale 24, sub. i (attualmente mappali 247 e 248);
E) con atto pubblico del 26.7.1999, a rogito del notaio dott. aveva Per_5 donato alla figlia un altro terreno nella stessa località, in Parte_1
Catasto al Foglio 2, mappale 176 (ex 24 sub. g);
- all'apertura della successione risultava ancora proprietario a) Persona_3 dell'abitazione in Comune di Domus De Maria, via Nostra Signora del Rosario n.4, in Catasto al Foglio 2, particella 554; b) degli ulteriori terreni indicati nella denuncia di successione;
c) di una quota pari alla metà delle somme depositate sul libretto Poste Italiane s.p.a. ammontante a euro 48.000,00; d) degli arredi dell'abitazione di residenza;
- in seguito al decesso del padre, con atto pubblico del 26 gennaio 2012, a rogito del notaio dott. aveva donato al nipote Per_2 Per_1 CP_2 figlio della sorella , l'immobile cedutogli dal de cuius con la
[...] CP_3 scrittura privata di cui alla lettera A) (attualmente al Catasto distinto al Foglio 2, particella 554).
1.1. Tanto premesso, le attrici hanno domandato lo scioglimento della comunione ereditaria, previa ricostituzione dell'asse ereditario mediante collazione delle liberalità effettuate in vita dal de cuius, dichiarando di voler a tal fine imputare alla propria quota il valore delle liberalità ricevute e contestando al contempo la validità degli atti dispositivi in favore di e Per_1
CP_1
1.1.1. In particolare, hanno sostenuto che il contratto di vitalizio con il quale il de cuius aveva ceduto a l'immobile di cui sopra alla lettera A) Per_1 sarebbe: a) nullo per difetto di forma, essendo l'atto privo di data certa o, comunque, per difetto di alea, essendo il de cuius alla data della stipula dell'atto (a tal fine considerando come tale quella coincidente con l'accertamento giudiziale dell'autenticità delle sottoscrizioni) affetto da grave patologia tale da farne desumere il rapido esito letale;
b) annullabile per difetto di incapacità e di volere;
c) simulato, in quanto dissimulante una donazione in favore di;
Per_1
pagina 3 di 11 d) suscettibile di risoluzione per grave inadempimento degli obblighi di assistenza da parte di . Per_1
1.1.2. Invece, la donazione effettuata da in favore del nipote Per_1
e avente ad oggetto lo stesso immobile sarebbe: CP_2
a) nulla poiché integrante una simulazione assoluta, considerato che le parti non avevano inteso stipulare alcun atto, ma semplicemente sottrarre il bene alla massa, come peraltro dimostrato dal fatto che il donante aveva continuato a vivere nell'immobile donato;
b) inefficace nei loro confronti, poiché suscettibile di revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c. poiché posto in essere al solo fine di eludere le pretese creditorie delle attrici, con evidente pregiudizio per le attrici stante l'incapienza patrimoniale del disponente, di cui era pienamente consapevole il donatario il quale era anche a conoscenza delle vicende ereditarie e delle CP_2 pretese che le attrici vantavano su quel bene, ampiamente discusse in ambito familiare.
1.1.3. Infine, il contratto con il quale il de cuius aveva venduto al figlio gli immobili di cui alla superiore lettera B) dissimulerebbe una CP_1 donazione da parte del de cuius allo stesso all'epoca privo di CP_1 sostanze.
2. I convenuti e si sono costituiti congiuntamente Per_1 CP_2 con comparsa di risposta del 2 luglio 2013, contestando la fondatezza delle domande delle attrici e replicando come segue:
- le domande di nullità e invalidità del contratto di vitalizio sono inammissibili perché riguardanti un contratto ancora in corso di esecuzione, posto che lo stesso ha ad oggetto l'assistenza non solo del padre, ma anche della madre , parte del contratto e ancora in vita;
CP_4
- il menzionato contratto di vitalizio è quindi valido e pertanto l'immobile ceduto non rientra nell'asse ereditario;
- infatti, lo stato di salute del de cuius al momento di proposizione della domanda giudiziale di accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni non era tale da pregiudicarne la capacità di comprendere il significato dell'atto dispositivo, né era così grave da consentire di fare previsioni nefaste in merito al prossimo decesso;
- infondate sono anche le censure in merito alla simulazione del contratto e all'inadempimento di al dovere di assistenza ai genitori, dal momento Per_1 che il convenuto ha sempre contribuito alle esigenze degli stessi attraverso denari propri guadagnati attraverso lo svolgimento di regolare attività lavorativa;
- la donazione effettuata da in favore di è dunque Per_1 CP_2 pienamente valida ed efficace.
2.1. Ciò premesso, i convenuti hanno chiesto in via preliminare che venga dichiarata l'inammissibilità delle domande delle attrici e, in subordine, il rigetto nel merito delle stesse.
3. Con comparsa depositata in data 23 settembre 2013 si è costituito in giudizio anche il quale ha contestato la fondatezza delle pretese CP_1 delle attrici nei suoi confronti e ha eccepito l'intervenuta usucapione dell'immobile a lui ceduto. In particolare, il convenuto ha preso posizione in merito all'asserita simulazione della vendita degli immobili di cui alla lettera B) della precedente esposizione, affermando che:
pagina 4 di 11 - la circostanza che l'atto pubblico fosse stato stipulato alla presenza di due testimoni non è in sé indicativa della natura simulata dell'atto e della volontà di porre in essere una donazione, ma è semplicemente conforme alle prassi notarili in tema di cessione priva di contestuale dazione del prezzo (come nel caso di specie) ed infatti era stato lo stesso Notaio a richiedere la presenza dei testimoni;
- egli, alla data della vendita, lavorava regolarmente, avendo pertanto delle proprie sostanze con cui finanziare l'acquisto;
- in ogni caso, l'immobile era stato da lui usucapito in ragione del possesso ventennale.
4. Le convenute e non si sono costitute e CP_3 CP_4 all'udienza del 23 settembre 2013 ne è stata pertanto dichiarata la contumacia.
5. Con le memorie autorizzate ai sensi dell'art. 183, co.6, c.p.c., le parti hanno avuto modo di precisare i fatti di causa come segue.
5.1. In particolare, ha specificato che: CP_1
- la presenza di due testimoni all'atto di vendita era la regola nella prassi notarile degli anni in cui era stato formato l'atto pubblico in oggetto (1993), come confermato dall'art. 47 della Legge Notarile all'epoca vigente, ai sensi del quale, salvo diversa previsione di legge, era necessaria la presenza di due testimoni per ogni atto notarile, articolo riformato solo dalla successiva L. 246 del 2005, che ha limitato la necessaria presenza dei testimoni ai casi di cui all'art. 48 della stessa Legge Notarile;
- uno degli immobili pervenutogli dal de cuius e oggetto della domanda di accertamento della simulazione, in particolare il locale destinato a uso bar, era stato da lui alienato a terzi in data 8 marzo 2004. 5.2. Le attrici hanno eccepito la tardività dell'eccezione di usucapione proposta da nella comparsa di costituzione e risposta e hanno CP_1 ulteriormente precisato che:
- il terreno ricevuto in donazione da (di cui supra alla lettera Parte_2
C) non risulta attualmente accatastato, poiché su detto terreno sono in corso i lavori di edificazione dell'abitazione dell'attrice;
- la donazione fatta a invece (supra, lettera E) ha ad oggetto Parte_1 il solo diritto di usufrutto del terreno e non il diritto di proprietà.
6. All'udienza del 26 maggio 2020 il processo è stato interrotto e ritualmente riassunto dalle attrici con ricorso del 24 settembre 2020 nei confronti degli eredi di , di di e di . Per_1 CP_2 CP_3 Controparte_4
7. La causa è stata istruita con produzioni documentali, interrogatorio formale delle parti, assunzione delle prove testimoniali e consulenza tecnica d'ufficio avente ad oggetto le condizioni di salute del de cuius alla data di novembre 2004.
8. All'udienza del 14 giugno 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Con sentenza non definitiva del 16 dicembre 2022, il Tribunale ha annullato il contratto di vitalizio intervenuto tra e per Persona_3 Per_1 incapacità di intendere e di volere del de cuius all'atto della stipula, rigettato la domanda di simulazione del contratto di compravendita del 10 marzo 1993 stipulato tra e rimesso la causa in istruttoria Persona_3 CP_1 rispetto alle ulteriori domande formulate dalle attrici relativamente al contratto di donazione fra e anche la fine di verificare Per_1 CP_2
pagina 5 di 11 l'avvenuta trascrizione della domanda giudiziale da parte degli attori ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2652, n. 6, c.c. 10. Con note di trattazione scritta del 23 giugno 2023 le attrici hanno dichiarato di non aver trascritto la domanda. anche in ragione dell'omessa trascrizione della domanda CP_2 giudiziale da parte delle attrici ha ribadito la validità, l'efficacia e l'opponibilità a terzi dell'atto pubblico di donazione ai sensi del 2652 n. 6 c.c. atteso che il contratto di vitalizio era stato trascritto in data 27 maggio 2011 e quello di donazione in data 21 febbraio 2012.
*** *** ***
11. In seguito alla sentenza non definitiva del 16 dicembre 2022, e alla rimessione in istruttoria della causa con ordinanza resa in pari data, restano ancora da definire le ulteriori domande formulate dalle attrici, tra cui quella volta all'acquisizione alla massa ereditaria dell'immobile sito in Domus de Maria, distinto in catasto al foglio 2 particella 554, donato da a Per_1 con atto del 26 gennaio 2012. CP_2
In ordine a tale contratto le attrici hanno chiesto che venga dichiarata la nullità perché oggetto di simulazione assoluta o, comunque, l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. L'immobile oggetto di donazione è lo stesso che era stato ceduto a Per_1 dal de cuius con il contratto di vitalizio annullato con la sentenza del 16 dicembre 2022, nella quale, senza che sia stata assunta alcuna pronuncia sul punto, è stato incidentalmente precisato che le domande delle attrici potrebbero considerarsi assorbite dalla declaratoria di annullamento del contratto di vitalizio, idonea a travolgere anche la successiva donazione, in quanto atto a titolo gratuito, salva la disciplina della trascrizione, di cui all'art. 2652, n.6) c.c. Difatti, l'art. 1445 c.c. stabilisce che l'annullamento non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede a titolo oneroso, salvi gli effetti derivanti dalla trascrizione della domanda di annullamento.
La norma esprime un favor per l'ulteriore circolazione del bene e per la certezza dei rapporti giuridici, nonostante l'invalidità del titolo d'acquisto del venditore. Ciò laddove i terzi acquirenti siano in buona fede (ossia ignorino di ledere l'altrui diritto) e l'acquisto sia a titolo oneroso, non volendosi sacrificare la posizione di chi ha in buona fede pagato per avere il bene, pur essendo il bene stesso oggetto di un precedente contratto annullabile.
Diversamente, non viene parimenti tutelata la posizione degli acquirenti a titolo gratuito, poiché, in tal caso, l'ordinamento non tutela chi non ha subito un esborso patrimoniale per acquistare il bene, ma lo ha ricevuto senza corrispettivo e dunque dal travolgimento del proprio titolo si troverebbe unicamente nella posizione di perdere un vantaggio acquisito (qui certat de lucro captando). Il convenuto – avendo ricevuto il bene in virtù di donazione CP_2
– si trova in quest'ultima posizione. Pertanto, gli effetti dell'annullamento si estendono anche alla suddetta donazione secondo la regola generale per cui resoluto iure dantis resovlitur et ius accipientis. 11.Va invece esclusa l'applicabilità al caso in esame della disciplina di cui all'art. 2652, n.6) c.c., ai sensi del quale:
pagina 6 di 11 “Si devono trascrivere, qualora si riferiscano ai diritti menzionati nell'articolo 2643, le domande giudiziali indicate dai numeri seguenti, agli effetti per ciascuna di esse previsti: […] 6) le domande dirette a far dichiarare la nullità o a far pronunziare
l'annullamento di atti soggetti a trascrizione e le domande dirette a impugnare la validità della trascrizione. Se la domanda è trascritta dopo cinque anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati
a qualunque titolo dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda. Se però la domanda è diretta a far pronunziare l'annullamento per una causa diversa dall'incapacità legale, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, anche se questa è stata trascritta prima che siano decorsi cinque anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, purché in questo caso i terzi abbiano acquistato a titolo oneroso”. Va detto preliminarmente che nel caso di specie viene in rilievo la disposizione di cui al primo periodo del capoverso, trattandosi di un acquisto a titolo gratuito come tale non soggetto alla più favorevole disciplina del secondo periodo. L'art. 2652, n.6) c.c., dunque, per la parte che qui interessa, fa salvi gli acquisti avvenuti a qualsiasi titolo da parte di terzi di buona fede, per il caso che la domanda di annullamento sia trascritta dopo cinque anni dalla data di trascrizione dell'atto impugnato: essa svolge pertanto la funzione di temperare le conseguenze derivanti dall'accoglimento della domanda di annullamento dell'atto di acquisto del dante causa dei terzi (resoluto iure dantis resolvitur et ius accipientis), regolando e modulando temporalmente gli effetti della trascrizione della domanda stessa, così integrando la disciplina di cui all'art. 1445 c.c.
La norma prevede quindi un sistema di pubblicità, attuato attraverso la trascrizione della domanda giudiziale di annullamento, che consente ai terzi di venire a conoscenza della contestazione del titolo del proprio dante causa e della conseguente precarietà del loro acquisto. Se nell'arco di un quinquennio non vi sono trascrizioni, l'acquisto del terzo acquirente di buona fede, anche se a titolo gratuito, non è pregiudicato dall'accoglimento della pronuncia di annullamento. Tuttavia se, sempre dentro il quinquennio, il terzo acquirente venga chiamato in causa in un giudizio volto all'annullamento dell'atto del suo dante causa, è evidente che vengono meno le stesse esigenze di conoscenza della pendenza della lite sottese alla normativa in esame, per essere egli stesso coinvolto direttamente nel giudizio. In questi casi dunque “la circostanza che nella specie non vi sia stata trascrizione resta irrilevante, perché, qualora l'azione venga proposta - nella situazione supposta dal primo inciso - coinvolgendo anche direttamente il terzo nei cinque anni dalla trascrizione dell'atto impugnato,
l'essere stata diretta l'azione contro il terzo rende irrilevante il problema della sua trascrizione perché il terzo è coinvolto direttamente;
ed allo stesso modo - qualora l'azione venga proposta - nella situazione supposta dal secondo inciso sempre coinvolgendo il terzo, questi vede salvo il suo acquisto solo se ha acquistato a titolo oneroso” (così Cass. civ., sez. II, 6 marzo 2023, n.6597).
pagina 7 di 11 Il presente giudizio è stato instaurato con domanda notificata in data 9 aprile 2013 ai convenuti, fra i quali lo stesso – terzo acquirente ai CP_2 sensi dell'art. 2652, n,6) c.c. – mentre il contratto di vitalizio annullato risulta trascritto in data 27 luglio 2011.
Pertanto, poiché il terzo acquirente è parte del giudizio e la domanda è stata proposta nei suoi confronti entro cinque anni dalla trascrizione dell'atto impugnato, la mancata trascrizione della domanda giudiziale da parte delle attrici è irrilevante ai fini della decisione.
12. Occorre, nondimeno, ulteriormente evidenziare che i convenuti hanno sollevato per la prima volta l'eccezione relativa alla mancata trascrizione della domanda giudiziale entro il quinquennio solo con la memoria del 4 luglio 2023, successivamente alla pronuncia della sentenza non definitiva, senza che tale contestazione fosse mai stata proposta precedentemente. In merito, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che: “Il difetto di trascrizione della domanda diretta a far dichiarare la nullità di un atto, soggetto a trascrizione, nel termine di decadenza di cinque anni previsto dall'art. 2652, deve essere dedotto dalla parte interessata a farlo valere in proprio favore, e non può essere rilevato di ufficio, senza che in contrario possa ritenersi che i diritti derivanti dalla trascrizione sono indisponibili per il fatto che la pubblicità è presupposto di certezza per una serie indefinita di posizioni giuridiche, atteso che essi restano pur sempre nell'ambito patrimoniale e privatistico e la tutela, che la trascrizione assicura, riguarda non posizioni di interesse generale, ma quelle del primo acquirente e dei successivi aventi causa, ai quali resta dunque attribuito l'onere di far valere eventuali omissioni
o ritardi delle relative formalità” (così Cass. civ., sez. I, 23 luglio 2004, n.13824). Da ciò discende che l'eccezione relativa al decorso del termine quinquennale per trascrivere la domanda giudiziale – trattandosi di un termine di decadenza – non è rilevabile d'ufficio dal giudice, poiché non rientra fra le deroghe di cui all'art. 2969 c.c., ai sensi del quale “La decadenza non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, salvo che, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, il giudice debba rilevare le cause d'improponibilità dell'azione”. Pertanto, poiché l'eccezione sollevata dai convenuti è evidentemente tardiva e non potendo l'intervenuta decadenza essere rilevata d'ufficio dal giudice, anche sotto questo profilo l'eccezione deve essere rigettata. 13.
Per questi motivi
, la donazione dell'immobile da parte di in Per_1 favore di è da considerarsi travolta dalla pronuncia di CP_2 annullamento del contratto di vitalizio intercorso fra e il de cuius e Per_1
l'immobile oggetto della donazione deve essere acquisito alla massa ereditaria. 13.1. Le ulteriori domande delle attrici sul punto devono ritenersi assorbite.
14. Le attrici hanno ulteriormente chiesto la condanna di alla Per_1 restituzione dei frutti civili conseguenti al godimento dell'immobile a far data dall'apertura della successione. Al riguardo, va preliminarmente osservato che la pronuncia di annullamento del negozio ha natura costitutiva e i suoi effetti retroagiscono al momento della conclusione del negozio, obbligando le parti alle restituzioni delle prestazioni eseguite, secondo le regole sulla ripetizione dell'indebito.
pagina 8 di 11 In questi termini si è espressa l'univoca giurisprudenza secondo cui “qualora venga acclarata la mancanza di una causa adquirendi – tanto nel caso di nullità, annullamento, risoluzione o rescissione del contratto, quanto in quello di qualsiasi altra causa che faccia venir meno il vincolo originariamente esistente – l'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo. È, quindi, la pronuncia dichiarativa o costitutiva del giudice, avente portata estintiva del contratto, l'evenienza che priva di causa giustificativa le reciproche obbligazioni dei contraenti e dà fondamento alla domanda del solvens di restituzione della prestazione rimasta senza causa” (Cass. civ., sez. II, ord. 6 giugno 2017, n. 14013). Anche di recente sul tema è stato ribadito che
“l'indebito oggettivo si verifica o perché manca la causa originaria giustificativa del pagamento (conditio indebiti sine causa) o perché la causa del rapporto originariamente esistente è poi venuta meno in virtù di eventi successivi che hanno messo nel nulla o reso inefficace il rapporto medesimo (conditio ob causam finitam)” (Cass. civ., sez. III, 11 febbraio 2020, n. 3314). È quindi alla disciplina sull'indebito che occorre fare riferimento anche in merito alla domanda sul rimborso dei frutti. Sul punto l'art. 2033 c.c., dispone che “Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda”. La restituzione dei frutti ai sensi del secondo periodo della citata disposizione è uno degli elementi che compongono l'obbligo restitutorio di cui all'art. 2033 c.c.: ciò vale anche per la restituzione dei frutti civili ricollegabili al godimento dell'immobile a seguito del venir meno del titolo giustificativo del possesso dell'acquirente. Nel caso di specie il titolo giustificativo del godimento esclusivo del convenuto era presente nel momento in cui egli ha iniziato a occupare Per_1 l'immobile, ma è successivamente venuto meno per effetto dell'annullamento in via giudiziale, di modo che egli è tenuto a rimborsare i frutti connessi all'utilizzo esclusivo del bene pro quota ai coeredi che ne hanno fatto richiesta. Tale conclusione trova riscontro in quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione al caso di risoluzione del contratto preliminare di compravendita di immobile con effetti anticipati, laddove il promissario acquirente sia stato immesso nel possesso del bene. A riguardo, Cass. civ., Sez. II, n.10145 del 17.4.2025 afferma che: “L'efficacia retroattiva della risoluzione per inadempimento di un contratto preliminare comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell'obbligo di restituire le prestazioni ricevute, rimaste prive di causa, secondo i principi della ripetizione dell'indebito ex art. 2033
c.c., e, pertanto, implica che il promissario acquirente, che abbia ottenuto la consegna e la detenzione anticipate del bene promesso in vendita, debba non solo restituirlo al promittente alienante, ma altresì corrispondere a quest'ultimo
i frutti per l'anticipato godimento dello stesso. Ne consegue che, nel caso di occupazione di un immobile, fondata su di un titolo contrattuale venuto meno per effetto della risoluzione giudiziale del contratto, va esclusa la funzione risarcitoria degli obblighi restitutori”. Il principio di diritto può essere applicato anche nel caso di specie, dal momento che:
pagina 9 di 11 - identici sono gli effetti – retroattivi – della pronuncia di annullamento rispetto alla pronuncia di risoluzione del contratto;
- identici gli effetti restitutori da essa derivanti;
- analoga la posizione di fatto dell'occupante che ha il godimento dell'immobile e priva di tale godimento il (com)proprietario. La qualificazione del ristoro economico dovuto dall'occupante in termini di ripetizione dell'indebito è necessaria al fine di escludere la rivalutazione automatica della somma da liquidarsi in favore delle attrici, perché costituente debito di valuta.
14.1. Le attrici hanno domandato che i frutti siano loro corrisposti a far data dall'apertura della successione: anche sotto questo aspetto la domanda deve essere accolta. Come visto, difatti, l'art. 2033 c.c. richiede, affinché l'obbligo di restituzione dei frutti decorra da un momento diverso dalla domanda, che l'accipiens versi in mala fede: in tal caso i frutti possono essere richiesti dal pagamento (o comunque dal diverso momento precedente alla domanda individuato dal creditore). Poiché la buona fede dell'accipiens si presume ai sensi dell'art. 1147 c.c., spetta a chi agisce in ripetizione provare la mala fede.
Nel caso in esame, dal momento che il contratto di vitalizio che fa da causa giustificatrice del possesso di è stato annullato in base ai presupposti
Per_1 di cui all'art. 428 c.c., cioè anche ritenendo integrato il requisito della mala fede del contraente, è giocoforza ritenere provata la mala fede di anche ai
Per_1 fini della restituzione dei frutti civili derivanti dal mancato godimento dell'immobile. Peraltro, poiché nelle more del giudizio è intervenuta la morte di , il
Per_1 periodo da tenere in considerazione ai fini della quantificazione dei frutti va dalla data di apertura della successione, 8 luglio 2007, alla morte di
Per_1
20 aprile 2020.
14.2. Per tali ragioni, gli eredi di devono corrispondere alle attrici Per_1 pro quota la somma corrispondente ai frutti civili, che verranno quantificati nell'ulteriore corso del giudizio, percepiti per il godimento dell'immobile dall'8 luglio 2007 al 20 aprile 2020, oltre interessi dalla stessa data al saldo.
15. La causa deve essere rimessa in istruttoria per dar corso alle operazioni divisionali.
16. Trattandosi di sentenza non definitiva le spese devono essere liquidate in sede di definizione dell'intero giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale non definitivamente pronunciando DICHIARA che l'immobile sito in Domus De Maria, distinto al Catasto Fabbricati in Sezione D, Foglio 2, particella 554 è acquisito alla massa ereditaria;
CONDANNA gli eredi di al pagamento in favore delle attrici, nei Per_1 limiti della rispettiva quota ereditaria, dei frutti civili, che verranno quantificati nell'ulteriore corso di causa, per il godimento dell'immobile dall'8 luglio 2007 al 20 aprile 2020, oltre interessi;
RIMETTE la causa in istruttoria con separata ordinanza per l'ulteriore corso del procedimento di divisione;
SPESE al definitivo.
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
pagina 10 di 11 Cagliari, 20 giugno 2025 IL GIUDICE
Monica Mascia
pagina 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il giudice, dott.ssa Monica Mascia, pronuncia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al R.G. n. 3062/2013, promossa da
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( , C.F._2 Parte_3
( , ( ) tutte C.F._3 Parte_4 C.F._4 elettivamente domiciliate in Cagliari, via Tuveri n.84 presso lo studio dell'avv. Anna Maria De Montis e dell'avv. Aldo De Montis, che le rappresentano e difendono in virtù di procura alle liti a margine dell'atto di citazione;
attrici contro
( , elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._5
Cagliari, presso lo studio dell'avv. Antonio Giagheddu Saitta, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti rilasciata a margine della comparsa di costituzione e risposta;
convenuto
( , elettivamente domiciliato CP_2 C.F._6 in Cagliari, via presso lo studio dell'avv. Ignazio Ballai, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti rilasciata a margine della comparsa di costituzione e risposta;
convenuto ( ), elettivamente domiciliata in CP_3 C.F._7 Monastir, piazza Sant' Antonio n. 2/A, presso lo studio dell'avv. Rita La Delfa, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti rilasciata a margine della comparsa di costituzione e risposta;
convenuta
e contro
( ) CP_4 C.F._8 eredi (deceduto in corso di causa il 20 aprile 2020, già Per_1 rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Maria Caboni) convenuti contumaci
conclusioni Nell'interesse delle attrici , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e :
[...] Parte_4
“Il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni avversa contraria istanza, eccezione e conclusione voglia: 1) Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di donazione in data 26 gennaio 2012, rogito Notaio rep. 22867, racc. 12630, perché oggetto di Per_2
pagina 1 di 11 simulazione assoluta, ovvero, in subordine, dichiararne l'inefficacia, ex art. 2901 c.c. rispetto alle attrici;
2) Accertare e dichiarare la nullità o comunque l'invalidità, per le ragioni di cui alla parte espositiva dell'atto di citazione da intendersi di seguito riportate, della scrittura privata, senza data dichiarata autentica nelle firme con sentenza n. 1858/2005 dell'11.7.2005 del Tribunale di Cagliari e registrata a Cagliari il 18.5.2011 (al n. 330, mediante la quale il signor , nato a [...]_3
De Maria il 2.11.1917 ed ivi deceduto in data 8.7.2007 aveva disposto in favore del convenuto del diritto di proprietà sull'immobile in Comune di Per_1
Domus De Maria composto da terreno con fabbricato ad uso abitazione, distinto in catasto al foglio D/2, mappale 24, sub. E), ovvero, in subordine dichiararne la risoluzione per grave inadempimento del convenuto , Per_1 condannando lo stesso a corrispondere in favore della massa quanto in forza di esso percepito ed a risarcire i danni da determinarsi, del caso anche in via equitativa;
3) Accertare che il contratto di «vendita» 10.03.1993 rogito – rep. Per_4
19581, vol. 1224 – dissimula donazione;
4) Per l'effetto disporre la divisione ereditaria del patrimonio relitto dal
secondo le norme che disciplinano la successione legittima, Persona_3 previa collazione delle liberalità effettuate in vita dal de cuius in favore degli eredi legittimi, con rappresentazione dei frutti dagli stessi percetti e percipiendi dalla data dell'apertura della successione (8 luglio 2007) a quella dello scioglimento della comunione, nonché, quanto al , condannare lo Per_1 stesso al rilascio, in favore della massa, dell'immobile di cui alla conclusione sub. D e la rappresentazione dei frutti dallo stesso percetti e percipiendi dalla data di quell'atto fino al rilascio, con rivalutazione ed interessi di mora fino al saldo;
5) Con spese di divisione a carico della massa e dei convenuti quelle relative agli eventuali incidenti”. Nell'interesse del convenuto : CP_2
“Si chiede che l'Ill.mo Giudice Voglia rigettare le domande di controparte in merito all'atto di donazione intercorso tra e e Per_1 CP_2 disporre la divisione ereditaria del patrimonio relitto del de cuius
[...]
.”. Per_3 Nell'interesse della convenuta : CP_3
“Si chiede il rigetto dell'eccezione formulata da controparte rispetto all'atto di donazione intervenuto tra e poiché non sussistono Per_1 CP_2 i requisiti in fatto e in diritto, essendo l'atto di donazione valido ed efficace e corrispondente alla libertà di autodeterminazione e disposizione del donante. Si chiede infine che l'Ill.mo Giudice voglia disporre la divisione ereditaria del patrimonio relitto di , previa declaratoria di validità ed efficacia Persona_3 del suddetto atto di donazione.” MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 Parte_3
e hanno convenuto in giudizio
[...] Parte_4 Parte_2 Per_1
e , esponendo che: CP_2 CP_1 CP_3 Controparte_5
- in data 8 luglio 2017 era deceduto a Domus De Maria il signor Per_3
lasciando a succedergli senza testamento le attrici, sue figlie, la moglie
[...]
e i figli e;
CP_4 CP_1 Per_1 CP_3
pagina 2 di 11 - il de cuius aveva disposto in vita di parte delle sue sostanze in favore dei figli e segnatamente
A) con scrittura privata senza data, la cui autografia è stata dichiarata con sentenza del Tribunale di Cagliari n. 1858/2005 dell'11 luglio 2005, aveva ceduto al figlio , a titolo di vitalizio, l'immobile ad uso abitativo sito in Per_1
Comune di Domus De Maria, distinto in Catasto al Foglio 2, mappale 24, sub. C (attualmente Foglio 2, particella 554);
B) con atto pubblico del 10 marzo 1993, a rogito del Notaio dott. Per_4 aveva venduto al figlio il locale ad uso “bar” sito in via CP_1
Provinciale n.34 a Domus De Maria, distinto in Catasto al Foglio 8, mappale 189, sub. 5 e l'abitazione in via Santa Croce n.44, Domus De Maria, in Catasto al Foglio 8, mappale 189 (attuale part. 189 sub. 6); C) con atto pubblico del 26 ottobre 1984, rogito del Notaio dott. Per_5 aveva donato alla figlia il terreno in Domus De Maria, loc. Parte_2
“Boscu Terra Mala” e “Su Sfundau”, in Catasto al Foglio 2, mappale 24, sub. 1e (attualmente mappali 249 e 250); D) con lo stesso atto pubblico aveva donato alla figlia un'altra Parte_4 porzione di detto terreno, in Catasto al Foglio 2, mappale 24, sub. i (attualmente mappali 247 e 248);
E) con atto pubblico del 26.7.1999, a rogito del notaio dott. aveva Per_5 donato alla figlia un altro terreno nella stessa località, in Parte_1
Catasto al Foglio 2, mappale 176 (ex 24 sub. g);
- all'apertura della successione risultava ancora proprietario a) Persona_3 dell'abitazione in Comune di Domus De Maria, via Nostra Signora del Rosario n.4, in Catasto al Foglio 2, particella 554; b) degli ulteriori terreni indicati nella denuncia di successione;
c) di una quota pari alla metà delle somme depositate sul libretto Poste Italiane s.p.a. ammontante a euro 48.000,00; d) degli arredi dell'abitazione di residenza;
- in seguito al decesso del padre, con atto pubblico del 26 gennaio 2012, a rogito del notaio dott. aveva donato al nipote Per_2 Per_1 CP_2 figlio della sorella , l'immobile cedutogli dal de cuius con la
[...] CP_3 scrittura privata di cui alla lettera A) (attualmente al Catasto distinto al Foglio 2, particella 554).
1.1. Tanto premesso, le attrici hanno domandato lo scioglimento della comunione ereditaria, previa ricostituzione dell'asse ereditario mediante collazione delle liberalità effettuate in vita dal de cuius, dichiarando di voler a tal fine imputare alla propria quota il valore delle liberalità ricevute e contestando al contempo la validità degli atti dispositivi in favore di e Per_1
CP_1
1.1.1. In particolare, hanno sostenuto che il contratto di vitalizio con il quale il de cuius aveva ceduto a l'immobile di cui sopra alla lettera A) Per_1 sarebbe: a) nullo per difetto di forma, essendo l'atto privo di data certa o, comunque, per difetto di alea, essendo il de cuius alla data della stipula dell'atto (a tal fine considerando come tale quella coincidente con l'accertamento giudiziale dell'autenticità delle sottoscrizioni) affetto da grave patologia tale da farne desumere il rapido esito letale;
b) annullabile per difetto di incapacità e di volere;
c) simulato, in quanto dissimulante una donazione in favore di;
Per_1
pagina 3 di 11 d) suscettibile di risoluzione per grave inadempimento degli obblighi di assistenza da parte di . Per_1
1.1.2. Invece, la donazione effettuata da in favore del nipote Per_1
e avente ad oggetto lo stesso immobile sarebbe: CP_2
a) nulla poiché integrante una simulazione assoluta, considerato che le parti non avevano inteso stipulare alcun atto, ma semplicemente sottrarre il bene alla massa, come peraltro dimostrato dal fatto che il donante aveva continuato a vivere nell'immobile donato;
b) inefficace nei loro confronti, poiché suscettibile di revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c. poiché posto in essere al solo fine di eludere le pretese creditorie delle attrici, con evidente pregiudizio per le attrici stante l'incapienza patrimoniale del disponente, di cui era pienamente consapevole il donatario il quale era anche a conoscenza delle vicende ereditarie e delle CP_2 pretese che le attrici vantavano su quel bene, ampiamente discusse in ambito familiare.
1.1.3. Infine, il contratto con il quale il de cuius aveva venduto al figlio gli immobili di cui alla superiore lettera B) dissimulerebbe una CP_1 donazione da parte del de cuius allo stesso all'epoca privo di CP_1 sostanze.
2. I convenuti e si sono costituiti congiuntamente Per_1 CP_2 con comparsa di risposta del 2 luglio 2013, contestando la fondatezza delle domande delle attrici e replicando come segue:
- le domande di nullità e invalidità del contratto di vitalizio sono inammissibili perché riguardanti un contratto ancora in corso di esecuzione, posto che lo stesso ha ad oggetto l'assistenza non solo del padre, ma anche della madre , parte del contratto e ancora in vita;
CP_4
- il menzionato contratto di vitalizio è quindi valido e pertanto l'immobile ceduto non rientra nell'asse ereditario;
- infatti, lo stato di salute del de cuius al momento di proposizione della domanda giudiziale di accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni non era tale da pregiudicarne la capacità di comprendere il significato dell'atto dispositivo, né era così grave da consentire di fare previsioni nefaste in merito al prossimo decesso;
- infondate sono anche le censure in merito alla simulazione del contratto e all'inadempimento di al dovere di assistenza ai genitori, dal momento Per_1 che il convenuto ha sempre contribuito alle esigenze degli stessi attraverso denari propri guadagnati attraverso lo svolgimento di regolare attività lavorativa;
- la donazione effettuata da in favore di è dunque Per_1 CP_2 pienamente valida ed efficace.
2.1. Ciò premesso, i convenuti hanno chiesto in via preliminare che venga dichiarata l'inammissibilità delle domande delle attrici e, in subordine, il rigetto nel merito delle stesse.
3. Con comparsa depositata in data 23 settembre 2013 si è costituito in giudizio anche il quale ha contestato la fondatezza delle pretese CP_1 delle attrici nei suoi confronti e ha eccepito l'intervenuta usucapione dell'immobile a lui ceduto. In particolare, il convenuto ha preso posizione in merito all'asserita simulazione della vendita degli immobili di cui alla lettera B) della precedente esposizione, affermando che:
pagina 4 di 11 - la circostanza che l'atto pubblico fosse stato stipulato alla presenza di due testimoni non è in sé indicativa della natura simulata dell'atto e della volontà di porre in essere una donazione, ma è semplicemente conforme alle prassi notarili in tema di cessione priva di contestuale dazione del prezzo (come nel caso di specie) ed infatti era stato lo stesso Notaio a richiedere la presenza dei testimoni;
- egli, alla data della vendita, lavorava regolarmente, avendo pertanto delle proprie sostanze con cui finanziare l'acquisto;
- in ogni caso, l'immobile era stato da lui usucapito in ragione del possesso ventennale.
4. Le convenute e non si sono costitute e CP_3 CP_4 all'udienza del 23 settembre 2013 ne è stata pertanto dichiarata la contumacia.
5. Con le memorie autorizzate ai sensi dell'art. 183, co.6, c.p.c., le parti hanno avuto modo di precisare i fatti di causa come segue.
5.1. In particolare, ha specificato che: CP_1
- la presenza di due testimoni all'atto di vendita era la regola nella prassi notarile degli anni in cui era stato formato l'atto pubblico in oggetto (1993), come confermato dall'art. 47 della Legge Notarile all'epoca vigente, ai sensi del quale, salvo diversa previsione di legge, era necessaria la presenza di due testimoni per ogni atto notarile, articolo riformato solo dalla successiva L. 246 del 2005, che ha limitato la necessaria presenza dei testimoni ai casi di cui all'art. 48 della stessa Legge Notarile;
- uno degli immobili pervenutogli dal de cuius e oggetto della domanda di accertamento della simulazione, in particolare il locale destinato a uso bar, era stato da lui alienato a terzi in data 8 marzo 2004. 5.2. Le attrici hanno eccepito la tardività dell'eccezione di usucapione proposta da nella comparsa di costituzione e risposta e hanno CP_1 ulteriormente precisato che:
- il terreno ricevuto in donazione da (di cui supra alla lettera Parte_2
C) non risulta attualmente accatastato, poiché su detto terreno sono in corso i lavori di edificazione dell'abitazione dell'attrice;
- la donazione fatta a invece (supra, lettera E) ha ad oggetto Parte_1 il solo diritto di usufrutto del terreno e non il diritto di proprietà.
6. All'udienza del 26 maggio 2020 il processo è stato interrotto e ritualmente riassunto dalle attrici con ricorso del 24 settembre 2020 nei confronti degli eredi di , di di e di . Per_1 CP_2 CP_3 Controparte_4
7. La causa è stata istruita con produzioni documentali, interrogatorio formale delle parti, assunzione delle prove testimoniali e consulenza tecnica d'ufficio avente ad oggetto le condizioni di salute del de cuius alla data di novembre 2004.
8. All'udienza del 14 giugno 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Con sentenza non definitiva del 16 dicembre 2022, il Tribunale ha annullato il contratto di vitalizio intervenuto tra e per Persona_3 Per_1 incapacità di intendere e di volere del de cuius all'atto della stipula, rigettato la domanda di simulazione del contratto di compravendita del 10 marzo 1993 stipulato tra e rimesso la causa in istruttoria Persona_3 CP_1 rispetto alle ulteriori domande formulate dalle attrici relativamente al contratto di donazione fra e anche la fine di verificare Per_1 CP_2
pagina 5 di 11 l'avvenuta trascrizione della domanda giudiziale da parte degli attori ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2652, n. 6, c.c. 10. Con note di trattazione scritta del 23 giugno 2023 le attrici hanno dichiarato di non aver trascritto la domanda. anche in ragione dell'omessa trascrizione della domanda CP_2 giudiziale da parte delle attrici ha ribadito la validità, l'efficacia e l'opponibilità a terzi dell'atto pubblico di donazione ai sensi del 2652 n. 6 c.c. atteso che il contratto di vitalizio era stato trascritto in data 27 maggio 2011 e quello di donazione in data 21 febbraio 2012.
*** *** ***
11. In seguito alla sentenza non definitiva del 16 dicembre 2022, e alla rimessione in istruttoria della causa con ordinanza resa in pari data, restano ancora da definire le ulteriori domande formulate dalle attrici, tra cui quella volta all'acquisizione alla massa ereditaria dell'immobile sito in Domus de Maria, distinto in catasto al foglio 2 particella 554, donato da a Per_1 con atto del 26 gennaio 2012. CP_2
In ordine a tale contratto le attrici hanno chiesto che venga dichiarata la nullità perché oggetto di simulazione assoluta o, comunque, l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. L'immobile oggetto di donazione è lo stesso che era stato ceduto a Per_1 dal de cuius con il contratto di vitalizio annullato con la sentenza del 16 dicembre 2022, nella quale, senza che sia stata assunta alcuna pronuncia sul punto, è stato incidentalmente precisato che le domande delle attrici potrebbero considerarsi assorbite dalla declaratoria di annullamento del contratto di vitalizio, idonea a travolgere anche la successiva donazione, in quanto atto a titolo gratuito, salva la disciplina della trascrizione, di cui all'art. 2652, n.6) c.c. Difatti, l'art. 1445 c.c. stabilisce che l'annullamento non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede a titolo oneroso, salvi gli effetti derivanti dalla trascrizione della domanda di annullamento.
La norma esprime un favor per l'ulteriore circolazione del bene e per la certezza dei rapporti giuridici, nonostante l'invalidità del titolo d'acquisto del venditore. Ciò laddove i terzi acquirenti siano in buona fede (ossia ignorino di ledere l'altrui diritto) e l'acquisto sia a titolo oneroso, non volendosi sacrificare la posizione di chi ha in buona fede pagato per avere il bene, pur essendo il bene stesso oggetto di un precedente contratto annullabile.
Diversamente, non viene parimenti tutelata la posizione degli acquirenti a titolo gratuito, poiché, in tal caso, l'ordinamento non tutela chi non ha subito un esborso patrimoniale per acquistare il bene, ma lo ha ricevuto senza corrispettivo e dunque dal travolgimento del proprio titolo si troverebbe unicamente nella posizione di perdere un vantaggio acquisito (qui certat de lucro captando). Il convenuto – avendo ricevuto il bene in virtù di donazione CP_2
– si trova in quest'ultima posizione. Pertanto, gli effetti dell'annullamento si estendono anche alla suddetta donazione secondo la regola generale per cui resoluto iure dantis resovlitur et ius accipientis. 11.Va invece esclusa l'applicabilità al caso in esame della disciplina di cui all'art. 2652, n.6) c.c., ai sensi del quale:
pagina 6 di 11 “Si devono trascrivere, qualora si riferiscano ai diritti menzionati nell'articolo 2643, le domande giudiziali indicate dai numeri seguenti, agli effetti per ciascuna di esse previsti: […] 6) le domande dirette a far dichiarare la nullità o a far pronunziare
l'annullamento di atti soggetti a trascrizione e le domande dirette a impugnare la validità della trascrizione. Se la domanda è trascritta dopo cinque anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati
a qualunque titolo dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda. Se però la domanda è diretta a far pronunziare l'annullamento per una causa diversa dall'incapacità legale, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, anche se questa è stata trascritta prima che siano decorsi cinque anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, purché in questo caso i terzi abbiano acquistato a titolo oneroso”. Va detto preliminarmente che nel caso di specie viene in rilievo la disposizione di cui al primo periodo del capoverso, trattandosi di un acquisto a titolo gratuito come tale non soggetto alla più favorevole disciplina del secondo periodo. L'art. 2652, n.6) c.c., dunque, per la parte che qui interessa, fa salvi gli acquisti avvenuti a qualsiasi titolo da parte di terzi di buona fede, per il caso che la domanda di annullamento sia trascritta dopo cinque anni dalla data di trascrizione dell'atto impugnato: essa svolge pertanto la funzione di temperare le conseguenze derivanti dall'accoglimento della domanda di annullamento dell'atto di acquisto del dante causa dei terzi (resoluto iure dantis resolvitur et ius accipientis), regolando e modulando temporalmente gli effetti della trascrizione della domanda stessa, così integrando la disciplina di cui all'art. 1445 c.c.
La norma prevede quindi un sistema di pubblicità, attuato attraverso la trascrizione della domanda giudiziale di annullamento, che consente ai terzi di venire a conoscenza della contestazione del titolo del proprio dante causa e della conseguente precarietà del loro acquisto. Se nell'arco di un quinquennio non vi sono trascrizioni, l'acquisto del terzo acquirente di buona fede, anche se a titolo gratuito, non è pregiudicato dall'accoglimento della pronuncia di annullamento. Tuttavia se, sempre dentro il quinquennio, il terzo acquirente venga chiamato in causa in un giudizio volto all'annullamento dell'atto del suo dante causa, è evidente che vengono meno le stesse esigenze di conoscenza della pendenza della lite sottese alla normativa in esame, per essere egli stesso coinvolto direttamente nel giudizio. In questi casi dunque “la circostanza che nella specie non vi sia stata trascrizione resta irrilevante, perché, qualora l'azione venga proposta - nella situazione supposta dal primo inciso - coinvolgendo anche direttamente il terzo nei cinque anni dalla trascrizione dell'atto impugnato,
l'essere stata diretta l'azione contro il terzo rende irrilevante il problema della sua trascrizione perché il terzo è coinvolto direttamente;
ed allo stesso modo - qualora l'azione venga proposta - nella situazione supposta dal secondo inciso sempre coinvolgendo il terzo, questi vede salvo il suo acquisto solo se ha acquistato a titolo oneroso” (così Cass. civ., sez. II, 6 marzo 2023, n.6597).
pagina 7 di 11 Il presente giudizio è stato instaurato con domanda notificata in data 9 aprile 2013 ai convenuti, fra i quali lo stesso – terzo acquirente ai CP_2 sensi dell'art. 2652, n,6) c.c. – mentre il contratto di vitalizio annullato risulta trascritto in data 27 luglio 2011.
Pertanto, poiché il terzo acquirente è parte del giudizio e la domanda è stata proposta nei suoi confronti entro cinque anni dalla trascrizione dell'atto impugnato, la mancata trascrizione della domanda giudiziale da parte delle attrici è irrilevante ai fini della decisione.
12. Occorre, nondimeno, ulteriormente evidenziare che i convenuti hanno sollevato per la prima volta l'eccezione relativa alla mancata trascrizione della domanda giudiziale entro il quinquennio solo con la memoria del 4 luglio 2023, successivamente alla pronuncia della sentenza non definitiva, senza che tale contestazione fosse mai stata proposta precedentemente. In merito, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che: “Il difetto di trascrizione della domanda diretta a far dichiarare la nullità di un atto, soggetto a trascrizione, nel termine di decadenza di cinque anni previsto dall'art. 2652, deve essere dedotto dalla parte interessata a farlo valere in proprio favore, e non può essere rilevato di ufficio, senza che in contrario possa ritenersi che i diritti derivanti dalla trascrizione sono indisponibili per il fatto che la pubblicità è presupposto di certezza per una serie indefinita di posizioni giuridiche, atteso che essi restano pur sempre nell'ambito patrimoniale e privatistico e la tutela, che la trascrizione assicura, riguarda non posizioni di interesse generale, ma quelle del primo acquirente e dei successivi aventi causa, ai quali resta dunque attribuito l'onere di far valere eventuali omissioni
o ritardi delle relative formalità” (così Cass. civ., sez. I, 23 luglio 2004, n.13824). Da ciò discende che l'eccezione relativa al decorso del termine quinquennale per trascrivere la domanda giudiziale – trattandosi di un termine di decadenza – non è rilevabile d'ufficio dal giudice, poiché non rientra fra le deroghe di cui all'art. 2969 c.c., ai sensi del quale “La decadenza non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, salvo che, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, il giudice debba rilevare le cause d'improponibilità dell'azione”. Pertanto, poiché l'eccezione sollevata dai convenuti è evidentemente tardiva e non potendo l'intervenuta decadenza essere rilevata d'ufficio dal giudice, anche sotto questo profilo l'eccezione deve essere rigettata. 13.
Per questi motivi
, la donazione dell'immobile da parte di in Per_1 favore di è da considerarsi travolta dalla pronuncia di CP_2 annullamento del contratto di vitalizio intercorso fra e il de cuius e Per_1
l'immobile oggetto della donazione deve essere acquisito alla massa ereditaria. 13.1. Le ulteriori domande delle attrici sul punto devono ritenersi assorbite.
14. Le attrici hanno ulteriormente chiesto la condanna di alla Per_1 restituzione dei frutti civili conseguenti al godimento dell'immobile a far data dall'apertura della successione. Al riguardo, va preliminarmente osservato che la pronuncia di annullamento del negozio ha natura costitutiva e i suoi effetti retroagiscono al momento della conclusione del negozio, obbligando le parti alle restituzioni delle prestazioni eseguite, secondo le regole sulla ripetizione dell'indebito.
pagina 8 di 11 In questi termini si è espressa l'univoca giurisprudenza secondo cui “qualora venga acclarata la mancanza di una causa adquirendi – tanto nel caso di nullità, annullamento, risoluzione o rescissione del contratto, quanto in quello di qualsiasi altra causa che faccia venir meno il vincolo originariamente esistente – l'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo. È, quindi, la pronuncia dichiarativa o costitutiva del giudice, avente portata estintiva del contratto, l'evenienza che priva di causa giustificativa le reciproche obbligazioni dei contraenti e dà fondamento alla domanda del solvens di restituzione della prestazione rimasta senza causa” (Cass. civ., sez. II, ord. 6 giugno 2017, n. 14013). Anche di recente sul tema è stato ribadito che
“l'indebito oggettivo si verifica o perché manca la causa originaria giustificativa del pagamento (conditio indebiti sine causa) o perché la causa del rapporto originariamente esistente è poi venuta meno in virtù di eventi successivi che hanno messo nel nulla o reso inefficace il rapporto medesimo (conditio ob causam finitam)” (Cass. civ., sez. III, 11 febbraio 2020, n. 3314). È quindi alla disciplina sull'indebito che occorre fare riferimento anche in merito alla domanda sul rimborso dei frutti. Sul punto l'art. 2033 c.c., dispone che “Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda”. La restituzione dei frutti ai sensi del secondo periodo della citata disposizione è uno degli elementi che compongono l'obbligo restitutorio di cui all'art. 2033 c.c.: ciò vale anche per la restituzione dei frutti civili ricollegabili al godimento dell'immobile a seguito del venir meno del titolo giustificativo del possesso dell'acquirente. Nel caso di specie il titolo giustificativo del godimento esclusivo del convenuto era presente nel momento in cui egli ha iniziato a occupare Per_1 l'immobile, ma è successivamente venuto meno per effetto dell'annullamento in via giudiziale, di modo che egli è tenuto a rimborsare i frutti connessi all'utilizzo esclusivo del bene pro quota ai coeredi che ne hanno fatto richiesta. Tale conclusione trova riscontro in quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione al caso di risoluzione del contratto preliminare di compravendita di immobile con effetti anticipati, laddove il promissario acquirente sia stato immesso nel possesso del bene. A riguardo, Cass. civ., Sez. II, n.10145 del 17.4.2025 afferma che: “L'efficacia retroattiva della risoluzione per inadempimento di un contratto preliminare comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell'obbligo di restituire le prestazioni ricevute, rimaste prive di causa, secondo i principi della ripetizione dell'indebito ex art. 2033
c.c., e, pertanto, implica che il promissario acquirente, che abbia ottenuto la consegna e la detenzione anticipate del bene promesso in vendita, debba non solo restituirlo al promittente alienante, ma altresì corrispondere a quest'ultimo
i frutti per l'anticipato godimento dello stesso. Ne consegue che, nel caso di occupazione di un immobile, fondata su di un titolo contrattuale venuto meno per effetto della risoluzione giudiziale del contratto, va esclusa la funzione risarcitoria degli obblighi restitutori”. Il principio di diritto può essere applicato anche nel caso di specie, dal momento che:
pagina 9 di 11 - identici sono gli effetti – retroattivi – della pronuncia di annullamento rispetto alla pronuncia di risoluzione del contratto;
- identici gli effetti restitutori da essa derivanti;
- analoga la posizione di fatto dell'occupante che ha il godimento dell'immobile e priva di tale godimento il (com)proprietario. La qualificazione del ristoro economico dovuto dall'occupante in termini di ripetizione dell'indebito è necessaria al fine di escludere la rivalutazione automatica della somma da liquidarsi in favore delle attrici, perché costituente debito di valuta.
14.1. Le attrici hanno domandato che i frutti siano loro corrisposti a far data dall'apertura della successione: anche sotto questo aspetto la domanda deve essere accolta. Come visto, difatti, l'art. 2033 c.c. richiede, affinché l'obbligo di restituzione dei frutti decorra da un momento diverso dalla domanda, che l'accipiens versi in mala fede: in tal caso i frutti possono essere richiesti dal pagamento (o comunque dal diverso momento precedente alla domanda individuato dal creditore). Poiché la buona fede dell'accipiens si presume ai sensi dell'art. 1147 c.c., spetta a chi agisce in ripetizione provare la mala fede.
Nel caso in esame, dal momento che il contratto di vitalizio che fa da causa giustificatrice del possesso di è stato annullato in base ai presupposti
Per_1 di cui all'art. 428 c.c., cioè anche ritenendo integrato il requisito della mala fede del contraente, è giocoforza ritenere provata la mala fede di anche ai
Per_1 fini della restituzione dei frutti civili derivanti dal mancato godimento dell'immobile. Peraltro, poiché nelle more del giudizio è intervenuta la morte di , il
Per_1 periodo da tenere in considerazione ai fini della quantificazione dei frutti va dalla data di apertura della successione, 8 luglio 2007, alla morte di
Per_1
20 aprile 2020.
14.2. Per tali ragioni, gli eredi di devono corrispondere alle attrici Per_1 pro quota la somma corrispondente ai frutti civili, che verranno quantificati nell'ulteriore corso del giudizio, percepiti per il godimento dell'immobile dall'8 luglio 2007 al 20 aprile 2020, oltre interessi dalla stessa data al saldo.
15. La causa deve essere rimessa in istruttoria per dar corso alle operazioni divisionali.
16. Trattandosi di sentenza non definitiva le spese devono essere liquidate in sede di definizione dell'intero giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale non definitivamente pronunciando DICHIARA che l'immobile sito in Domus De Maria, distinto al Catasto Fabbricati in Sezione D, Foglio 2, particella 554 è acquisito alla massa ereditaria;
CONDANNA gli eredi di al pagamento in favore delle attrici, nei Per_1 limiti della rispettiva quota ereditaria, dei frutti civili, che verranno quantificati nell'ulteriore corso di causa, per il godimento dell'immobile dall'8 luglio 2007 al 20 aprile 2020, oltre interessi;
RIMETTE la causa in istruttoria con separata ordinanza per l'ulteriore corso del procedimento di divisione;
SPESE al definitivo.
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
pagina 10 di 11 Cagliari, 20 giugno 2025 IL GIUDICE
Monica Mascia
pagina 11 di 11