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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/12/2024, n. 3804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3804 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente est.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A N O N D E F I N I T I V A nella causa civile iscritta al n. 7817 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023,
T R A
(c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Federica Rausa, Parte_1 C.F._1 come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro De CP_1 C.F._2
Santis, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale.
All'udienza del 23 ottobre 2024 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Il P.M., a cui gli atti sono stati ritualmente trasmessi per il suo intervento, nulla ha osservato.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.11.2023, ha esposto: di aver contratto matrimonio Parte_1 secondo il rito concordatario con l'8.9.2012 in Minervino di Lecce (LE); che dalla loro CP_1
Per_ unione erano nati i figli il 24.12.2013 e il 29.12.2016; che i coniugi avevano fissato, nell'anno Per_2
2015, la residenza coniugale in Vaste di Poggiardo, in un'abitazione di proprietà esclusiva del convenuto, ma i cui lavori di ristrutturazione erano stati a carico di entrambe le parti;
che la situazione lavorativa ed economica delle parti era quella riportata in ricorso e che, a partire dall'anno 2021, il convenuto si era trasferito nel Friuli Venezia Giulia per motivi di lavoro, mentre la ricorrente era rimasta a vivere nella casa coniugale insieme ai figli;
che, successivamente, la ricorrente aveva comunicato al marito di essere pronta a trasferirsi insieme ai figli nel luogo di lavoro di questo, ma che, poco prima del trasferimento, il convenuto aveva comunicato alla moglie di non provare più gli stessi sentimenti;
che le parti avevano raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione, la cui sottoscrizione era stata fissata per la data del 24.11.2023, ma che il aveva cambiato improvvisamente idea, ponendo nel nulla l'accordo CP_1 raggiunto;
che il clima d'incertezza e confusione creatosi tra le mura domestiche aveva fortemente pregiudicato la serenità della moglie e dei figli;
che, pertanto, malgrado i tentativi di ricostruzione dell'unione affettiva tra le parti, la prosecuzione della convivenza era ormai divenuta intollerabile. Tanto premesso, ha chiesto che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi, alle condizioni specificate in ricorso. si è costituito, con comparsa depositata il 20.1.2024, aderendo alla declaratoria CP_1 richiesta dalla ricorrente ma contestando fermamente le avverse deduzioni e richieste e deducendo: che dall'abitazione familiare, realizzata su un fondo di proprietà del padre del convenuto e pervenuto allo stesso in donazione, si potevano ricavare due abitazioni del tutto autonome ed indipendenti, come meglio illustrato in memoria;
che il matrimonio, sereno nei primi anni, era entrato in uno stato di profonda crisi a partire dall'anno 2021 a causa del comportamento della ricorrente, poco disponibile al ricongiungimento familiare, come più ampiamente descritto in atti;
che la possibilità di addivenire ad una separazione di tipo consensuale era naufragata per responsabilità imputabili alla sola ricorrente, ovvero per l'indisponibilità, da parte della stessa, a riconoscere al marito la possibilità di abitare nel vano seminterrato dell'abitazione coniugale tutte le volte in cui avesse fatto rientro a Poggiardo, al fine di poter esercitare il suo diritto di visita;
che aveva contribuito al mantenimento dei figli secondo quanto concordato tra le parti ed era sempre stato un padre presente e premuroso;
che la sua situazione abitativa ed economico- patrimoniale era quella descritta in memoria e che entrambi i coniugi erano economicamente indipendenti;
che non si opponeva al collocamento prevalente dei figli presso la madre ma rendendosi disponibile, ove ritenuto più opportuno dalla ricorrente, ad accettare il collocamento prevalente dei figli presso di sé; che, per i motivi esposti in atti, non era disponibile ad accettare la richiesta di mantenimento per i figli – anche con riferimento alla richiesta della ricorrente di corresponsione degli arretrati relativi ai mesi di agosto e settembre - nella misura formulata da parte ricorrente;
che era disponibile ad addivenire ad una soluzione condivisa di divisione dell'immobile coniugale, accollandosene tutte le spese, ma che erano inammissibili ed infondate le ulteriori richieste avanzate dalla in relazione alla casa familiare. Pt_1
Ha chiesto, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con emissione immediata di sentenza sullo status, alle differenti condizioni indicate in memoria.
All'esito delle udienze di comparizione delle parti del 22.2.2024 e dell'8.4.2024, tenuto conto dell'impossibilità di giungere ad un accordo sulle condizioni della separazione, la Presidente relatrice ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente e, con separata ordinanza resa in data 4.6.2024, all'esito dell'udienza di comparizione del 23.5.2024, fissata per l'esame dell'istanza di cui all'art. 709-ter c.p.c. depositata il 15.5.2024 da parte ricorrente, ha adottato nei seguenti termini i provvedimenti provvisori e urgenti:
“a) dispone l'affidamento condiviso dei figli minori a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre
e calendario di permanenza dei figli presso il padre secondo quanto specificato in premesse;
b) assegna alla ricorrente la casa coniugale con i relativi arredi;
c) pone a carico di l'obbligo, a decorrere da dicembre 2023, di versare mensilmente alla ricorrente CP_1
l'importo di euro 500,00 a titolo di assegno perequativo per i figli, somma da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici
ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese;
d) pone il pagamento delle spese straordinarie per i figli a carico di entrambi i genitori in pari misura, secondo la regolamentazione di cui al Protocollo indicato in parte motiva;
e) demanda ai S.S. di Poggiardo e San Vito al Tagliamento e al C.F. di Poggiardo, in collaborazione tra loro, un attento monitoraggio sulla condizione dei minori, con attivazione, a cura del C.F. ovvero dei Servizi di Ambito del luogo di residenza prevalente dei minori, di interventi di sostegno alle funzioni genitoriali, per le finalità indicate in premesse, e, laddove necessario, di sostegno psicologico in favore dei minori;
f) rinvia la causa all'udienza del 23 ottobre 2024, ore 9,30, per la discussione orale ai fini della decisione della domanda relativa allo status, e richiede ai Servizi delegati di inviare una relazione di aggiornamento, sulla condizione dei minori, sugli interventi attivati e sui loro esiti, entro il 10.10.2024.”.
Nel corso del procedimento è stata acquisita la relazione dei Servizi delegati in data 10.10.2024, i quali hanno suggerito la prosecuzione del percorso di sostegno alla genitorialità, anche con riferimento al luogo di nuova residenza del e hanno dato atto della necessità di fornire sostegno psicologico CP_1
Per_ in favore del minore .
Con ordinanza resa all'udienza del 23.10.2024, poi, in relazione all'istanza ex art. 473-bis.15 c.p.c. formulata da parte ricorrente il 20.9.2024 e considerata, altresì, la disponibilità del convenuto ad effettuare il percorso di sostegno alle funzioni genitoriali nella sede della sua nuova residenza, la giudice relatrice ha demandato ai Servizi già delegati la prosecuzione dei percorso in atto, con l'attivazione del percorso di sostegno alle funzioni genitoriali in favore del “tenuto conto delle difficoltà rappresentate in relazione al CP_1 luogo di attuale residenza del sig. , a cura dei S.S. di San Vito al Tagliamento e del C.F. ovvero dei CP_1
Servizi di Ambito competenti per territorio, d'intesa con i S.S. e il C.F. di Poggiardo.
Nella stessa udienza, quindi, i difensori delle parti, riservando di verificare la possibilità di una soluzione condivisa per le condizioni della separazione e chiedendo, a tal fine, di adottare le decisioni sulle richieste istruttorie all'esito della successiva udienza, hanno precisato le rispettive conclusioni ai fini della pronuncia sullo status, e la giudice relatrice ha trattenuto la causa per la decisione, riservando di riferire al Collegio.
-== ≈≈≈ === ≈≈≈ === ≈≈≈ === Rileva il Tribunale che le deduzioni delle parti confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra i coniugi può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Va, pertanto, pronunciata la separazione personale, così come concordemente richiesto dalle parti, provvedendo con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio, necessario al fine di proseguire i percorsi demandati ai Servizi delegati, nell'interesse delle parti e dei figli minori, e vagliare le ulteriori richieste formulate in atti.
La pronuncia sulle spese è riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, non definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 20.11.2023 da
[...] nei confronti di con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: Pt_1 CP_1
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio l'8.9.2012 in Minervino di Lecce (LE), trascritto nei registri di matrimonio del Comune di
Poggiardo al n. 12 parte II serie B anno 2012, autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
b) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000;
c) provvede come da separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio dell'11.11.2024.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore