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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 24/09/2025, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
Nella procedura n. 554/2022 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 554/2022 tra
+ altri Parte_1
ATTORI e
1 Controparte_1
CONVENUTI
* Oggi 24/09/2025, innanzi al Giudice Francesca Malgoni sono comparsi:
- per gli attori l'Avv. Niccolò Spizzico;
- per la convenuta l'Avv. Giancarlo Gotti in sostituzione dell'Avv. CP_1
Astolfi;
- per il convenuto l'Avv. Federica Nicolini in sostituzione Controparte_2 dell'Avv. Beltrami. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettive note conclusive e discutono oralmente la causa riportandosi agli atti già depositati, contestando quelli avversari. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione. All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura e depositandola telematicamente.
Il Giudice Francesca Malgoni
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Malgoni, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 554/2022 promossa da: (C.F.: , (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F.: e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(C.F.: ), con il Patrocinio degli Avv.ti SPIZZICO NICOLÒ e
[...] C.F._4
PENNASILICO ENRICO A.M. ATTORI contro (P.I.: ), con il Patrocinio degli Avv.ti ASTOLFI Controparte_1 P.IVA_1
VALENTINA, SELLETTI SONIA, GOTTI LUIGI e GOTTI BENEDETTA (C.F.: , con il Patrocinio dell'Avv. Controparte_2 C.F._5
BELTRAMI MAURIZIO CONVENUTI
* Conclusioni delle parti All'udienza odierna le parti hanno concluso come da verbale. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
, il marito e i figli e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
hanno citato in giudizio ed il Dott.
[...] Controparte_1 CP_3
esponendo (in sintesi e per quanto qui rileva):
[...]
- che , affetta da ernie alla zona lombare, a partire dal 2001 si è sottoposta Parte_1
a numerosi interventi chirurgici e trattamenti, presso svariate strutture sanitarie, al fine di porvi rimedio;
- che, in ragione di tali problematiche, in data 21.01.2016 l' le ha riconosciuto una CP_4 invalidità civile del 60% per artrodesi colonna lombo sacrale, esiti di colectomia in gastrite iperemica ed esiti di esofagoplastica;
- che, a causa del perdurare del dolore nella zona lombare e basso iliaca in posizione seduta, si è rivolta, su consiglio di terzi, al Dott. ; Controparte_2
- che nel gennaio 2018 quest'ultimo, dopo averla visitata privatamente, le ha suggerito di sottoporsi a un intervento di artrodesi sacroiliaca sinistra con approccio posteriore;
- di essere quindi stata ricoverata, il 27.03.2018, presso la clinica ove, CP_1
2 quello stesso giorno, si è sottoposta all'operazione, eseguita dal Dott. con innesti CP_2 fissati con viti metalliche denominate “iFUSE Si -Bone”;
- di avere avvertito e lamentato sin da subito dolori insopportabili (e non semplice sciatalgia come riporta la cartella clinica doc. 3), trattati con antidolorifici e morfina, nonché perdita di sensibilità al piede sinistro;
-che, dalla TAC eseguita tre giorni dopo l'intervento, è emerso un errore nel posizionamento dei mezzi di sintesi (ossia le viti);
-che, a causa di ciò, il 30.03.2018 è stata sottoposta a un secondo intervento di rimozione di due delle tre viti precedentemente impiantate, con sostituzione delle medesime;
- che, tuttavia, questo secondo intervento non è stato risolutivo, i dolori si sono intensificati, ha iniziato ad avvertire delle scosse lungo il nervo sciatico che le impedivano di camminare senza l'ausilio delle stampelle, oltre a provocarle problemi a dormire e a mangiare;
- che l'assunzione di una grande quantità di farmaci (morfina, cortisone, antidolorifici, antinfiammatori, integratori) le ha causato un sensibile peggioramento della vista;
-che ne è seguito un lungo iter terapeutico, articolatosi in plurimi ricoveri, visite, esami strumentali, terapie presso diverse strutture dislocate nel territorio nazionale;
- che, in particolare, essa è stata costretta a sottoporsi a ulteriori interventi chirurgici: artroscopia dell'anca sinistra nel gennaio 2019; neurolisi della radice L5 sinistra, eseguito senza successo;
rimozione delle viti residue impiantate presso in quanto CP_1 anch'esse mal posizionate (in data 2.03.2020); rimozione parziale dei mezzi di sintesi da L1 a S1 e barra a sinistra, neurolisi delle radici L5 -S1 a sinistra intra ed extra foraminale e nuova artrodesi sacroiliaca sinistra (in data 7.4.2021);
- di essersi sottoposta a numerose visite specialistiche, alla ricerca di adeguate terapie per il dolore;
- che, in ragione di tali problematiche, nel 2016 l' le ha riconosciuto una invalidità CP_4 civile del 60% e nel 2018 dell'80%;
- di avere successivamente proposto ricorso ex artt. 696 bis c.p.c. - 8 L. 24/17 nei confronti di e dei due medici che materialmente avevano eseguito Controparte_1 gli interventi chirurgici il 27 e il 30 marzo 2018, ossia e , Controparte_2 CP_5 allo scopo di accertare gli errori da questi commessi e i danni che ne sono conseguiti;
- che il collegio peritale ha accertato: la commissione di un errore nell'esecuzione del primo intervento, consistente nell'inadeguato il posizionamento dei mezzi di sintesi a livello dell'articolazione sacro-iliaca sinistra e il nesso di causalità con la lesione nervosa della radice L5 omolaterale;
l'esclusiva responsabilità del Dott. ; la correttezza del secondo CP_2 intervento;
lesioni personali così quantificabili: ITT di 30 giorni, una ITP al 50% di 30 giorni, una ITP al 25% di 30 giorni ed un danno biologico permanente al 12%;
- che le risultanze della CTU svolta in sede di ATP non sono condivisibili laddove il collegio peritale: ha ritenuto corretto il secondo intervento;
non ha ritenuto correlati alla lesione subita dalla gli interventi eseguiti successivamente e, quindi, non ha riconosciuto la Pt_1 relativa invalidità temporanea;
ha sottostimato il danno biologico permanente, che si attesterebbe nella percentuale del 25%; non ha tenuto conto delle osservazioni critiche dei propri Consulenti di Parte;
- che, pertanto, occorreva disporre un nuovo accertamento peritale;
3 - che la , oltre ad aver subìto un danno biologico ben più grave di quello Pt_1 determinato nell'ATP, ha patito pesanti ripercussioni dal punto di vista sia morale che esistenziale, non potendo più svolgere le normali attività della vita quotidiana (es. camminare, nuotare, guidare la macchina, fare shopping, andare a fare la spesa o a mangiare fuori, usare scarpe o sandali, rimanere seduta/distesa/in piedi per troppo tempo, avere una sana vita sessuale con il marito, dormire regolarmente, fare attività con i figli) ed essendo stata privata di qualsivoglia opportunità di carriera;
- che, sotto quest'ultimo profilo, ella, assunta come magazziniera presso la Unicomm S.r.l. all'età di 18 anni, ha fatto carriera sino a diventare assistente del direttore vendite, svolgendo mansioni richiedenti grande dinamismo, prontezza e disponibilità, che ad oggi ella non è più in grado di assicurare;
- che, dunque, è stata privata di ogni chance di avanzamento e, anzi, avendo ormai superato il periodo di comporto, è esposta al rischio del licenziamento o del demansionamento forzato;
- che - marito convivente - è stato costretto ad andare Parte_2 anticipatamente in pensione per poter assistere la moglie e la condizione di quest'ultima ha pesantemente inciso sulla vita coniugale;
- che anche i due figli conviventi, e , hanno perso Parte_3 Parte_4 ogni possibilità di godere di un sereno rapporto con la madre. Sulla base di quanto sopra, , deducendo la responsabilità di Parte_1 [...]
e del Dott. ne ha chiesto la condanna al Controparte_1 Controparte_2 risarcimento dei seguenti danni:
- € 371.000,00 a titolo di danno biologico permanente, comprensivo della personalizzazione nella misura massima del 50%;
- € 41.062,00 a titolo di danno biologico temporaneo, determinato tenendo conto dei numerosi interventi chirurgici ai quali ella è stata costretta a sottoporsi nel 2019 e 2020;
- € 8.173,02 per spese mediche già sostenute, oltre a quelle da sostenersi in futuro e da quantificarsi in via equitativa;
- danno da perdita di chance lavorative, da quantificarsi in via equitativa;
- spese legali e tecniche sostenute nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c.
, e hanno chiesto il Parte_2 Parte_3 Parte_4 risarcimento del danno non patrimoniale subito da liquidarsi in via equitativa.
si è costituita in giudizio eccependo in via preliminare Controparte_1
l'improcedibilità della domanda avversaria, proposta oltre il termine di 90 giorni dal deposito dell'elaborato peritale, stabilito dall'art. 8, comma 3, L. 24/17. Nel merito ha sostenuto la correttezza e l'esaustività della CTU già svolta in sede preventiva, deducendo:
- che la sintomatologia lamentata dalla SELLA non è causalmente riconducibile agli interventi chirurgici in contestazione, bensì alle comprovate patologie preesistenti;
- che le pretese creditorie avanzate da parte attrice sono esorbitanti e pretestuose ed esclusivamente incentrate sull'asserito dolore percepito dalla paziente, che non trova riscontro oggettivo e non è coerente con il quadro clinico accertato in sede di ATP;
-che, comunque, in ipotesi di fondatezza della domanda avversaria, l'esclusiva responsabilità va attribuita al DOTT. CASERO, come accertato in sede di ATP e, pertanto,
4 quest'ultimo dovrà manlevarla o tenerla indenne in relazione alle somme che dovesse essere tenuta a corrispondere a parte attrice in relazione ai fatti di causa;
- che il danno morale fatto valere dagli attori è del tutto indimostrato. Sulla base di quanto sopra, ha svolto le seguenti conclusioni:
“a) in via principale: respingere integralmente le domande proposte dall'attrice nei confronti di
[...]
in quanto infondate in fatto ed in diritto, e dichiararla esente da ogni responsabilità, condannando CP_1
l'attrice a rifondere alla concludente spese, diritti ed onorari di causa. b) in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito accertasse il diritto dell'attore a vedersi risarcire per i danni lamentati, riconducendone la causazione all'intervento ed alle prestazioni mediche eseguite dal dott. condannare in via esclusiva quest'ultimo al preteso risarcimento in quanto Controparte_2 esclusivo responsabile dei danni sofferti dalla sig.ra . Pt_1
- in via ulteriormente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale adito accertasse e dichiarasse una qualsivoglia responsabilità, in tutto o in parte, di anche in via solidale con Controparte_1 il dott. accertare e determinare le rispettive porzioni di responsabilità limitando l'eventuale Controparte_2 condanna della concludente alla quota di sua propria competenza e, in ogni caso, condannare il dott. CP_2
a rimborsare qualsivoglia somma che fosse tenuta a corrispondere all'attore in forza
[...] Controparte_1 del vincolo di solidarietà passiva, in eccesso rispetto a quanto risulterebbe dovuto in dipendenza della sua eventuale quota di responsabilità e/o di apporto causale;
- in via sempre subordinata: nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito accertasse e dichiarasse una qualsivoglia responsabilità, in tutto o in parte, di per i fatti di cui è causa, dichiarare il dott. Controparte_1 tenuto a manlevare e tenere indenne la predetta da quanto dovesse essere Controparte_2 CP_1 obbligata a pagare in conseguenza di sue accertate responsabilità per la prestazione medica resa alla sig.ra Pt_1
e, per l'effetto, condannarlo al pagamento di quanto eventualmente dovuto da in favore dell'attrice CP_1 relativamente alle suddette prestazioni”. Il Dott. parimenti costituito in giudizio, ha dedotto: Controparte_2
- che la paziente fin dall'anno 2000 ha subìto numerosissimi interventi di chirurgia vertebrale e, quindi, ancor prima degli interventi in questione presentava già una invalidità del 60%;
- che la CTU preventiva ha sovrastimato il danno biologico permanente, riconosciuto nell'eccessiva percentuale del 12%, non tenendo adeguatamente conto della condizione già estremamente compromessa della;
Pt_1
- che la consulenza è stata espletata nel 2020, ma ad aprile 2021 la si è sottoposta Pt_1 ad un ulteriore intervento chirurgico;
- che, dunque, occorre verificare se tale operazione abbia completamente risolto i postumi conseguenti agli interventi da lui eseguiti presso e determinare gli eventuali CP_1 reliquati ad essi riconducibili, verificando se siano rimasti circoscritti al periodo temporale compreso fra il marzo 2018 e l'aprile 2021;
- che il danno da perdita di chance lavorativa e i danni rivendicati da marito e figli, di cui è stata chiesta la liquidazione in via equitativa, sono indimostrati prima di tutto nell'an. Ha poi contestato le richieste risarcitorie anche sotto il profilo del quantum, prendendo le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale di Reggio Emilia, contrariis reiectis: previa in via istruttoria rinnovazione integrale e/o integrazione della CTU: respingere ogni domanda proposta dalla attrice e da Parte_1 Parte_2
5 e nei confronti del Dott. perché inammissibile, infondata e non Parte_3 Parte_4 Controparte_2 comprovata, accertando e dichiarando la insussistenza di responsabilità alcuna del Dott. Controparte_2 dovendo rispondere degli eventuali danni in via unica e principale la casa di esclusa Controparte_6 ogni solidarietà con il Dott. CP_2
In subordine, per il caso di parziale accoglimento delle pretese risarcitorie della IG.ra (ma Parte_1 sempre con integrale rigetto delle domande di e di e , accertata Parte_2 Parte_3 Pt_4
l'impossibilità di effettuare alcuna graduazione di colpe dichiarare che l'adempimento dell'obbligazione a mezzo terzi da parte della ha determinato in modo automatico la responsabilità di ex CP_7 CP_1 art.1228 c.c., quale debitore della prestazione. In ogni caso ed anche per l'ipotesi di ritenuto concorso di responsabilità fra la struttura ed il sanitario, rigettare siccome inammissibile, improponibile ed infondata la domanda di malleva, rivalsa e regresso di proposta verso il sanitario convenuto Dott. , accertando e Controparte_8 CP_2 dichiarando che il risarcimento del danno causato ad un paziente in una struttura ospedaliera, anche se determinato dalla esclusiva responsabilità del medico operatore, deve essere paritariamente ripartito al 50% tra il medico e la struttura e, di conseguenza, ai sensi dell'art. 1228 c.c. addebitato in via esclusiva alla struttura che si è avvalsa del sanitario per adempiere alla propria prestazione di spedalità, ovvero, ed in subordine, rigettando la domanda della casa di Cura per difetto di prova”. CP_1
All'esito della prima udienza, tenutasi in data 26.05.2022, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. e la causa è stata assegnata al sottoscritto giudice e istruita innanzitutto attraverso l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. n. 691/20 R.G. e l'espletamento di una nuova CTU – con nomina di Ausiliari diversi – sul seguente quesito:
“Letti gli atti e i documenti di questo giudizio e quelli del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. n. 601/20 RG, dica se conferma le conclusioni cui sono pervenuti i CC.TT.UU. nel procedimento preventivo, anche alla luce di quanto dedotto e documentato dalle parti in questa causa. In particolare, con riferimento al danno biologico permanente,
- dica se conferma la percentuale quantificata nella relazione, tenendo conto del quadro algico descritto dall'attrice nell'atto introduttivo del presente giudizio (e previo accertamento dello stesso), ove riconducibile all'intervento eseguito dal Dott. CP_2
- specifichi se gli esiti derivati dall'intervento eseguito dal Dott. permangano tuttora, ovvero se e in CP_2 quale percentuale siano stati risolti dal successivo intervento eseguito in data 21.04.2019. Riferisca, inoltre, quant'altro ritenuto utile ai fini di giustizia”. In data 10.05.2023, e dunque nel corso delle operazioni peritali, si è Parte_1 sottoposta a un nuovo, ulteriore intervento neurochirurgico (c.d. drezotomia), pertanto, nell'attesa che si stabilizzasse il quadro clinico, vi è stata la necessità di disporre numerose proroghe dei termini per il deposito dell'elaborato definitivo, avvenuto in data 2.09.2024. Preso atto del fatto sopravvenuto, delle conclusioni rassegnate dal nuovo Collegio Peritale (in parte divergenti da quelle rese in sede di ATP) e delle deduzioni delle parti, il Tribunale ha ritenuto indispensabile un approfondimento tecnico in ordine all'intervento di drezotomia, in particolare sotto i seguenti profili: correttezza dell'indicazione terapeutica e praticabilità di procedure alternative non demolitive o comunque meno invasive, in base alle conoscenze mediche e alle buone pratiche dell'epoca; corretta esecuzione dell'intervento da parte dei sanitari;
quantificazione della percentuale di invalidità permanente all'attualità; accertamento del
6 nesso causale rispetto all'operato del Dott. e determinazione dell'eventuale danno CP_2 differenziale. Il supplemento della CTU è stato depositato in data 26.03.2025. Parallelamente, è stata svolta l'istruttoria orale attraverso l'escussione di testimoni sui capitoli ammessi. Quindi, la causa è stata rinviata all'udienza odierna per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. 2. In punto di diritto va premesso quanto segue:
- l'art. 7 L. 24/17 - entrata in vigore il 1°.04.2017 e dunque applicabile al caso di specie – prevede testualmente:
“
1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.
3. L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e dell'articolo 590-sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge.
4. Il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attività di cui al presente articolo.
5. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme imperative ai sensi del codice civile”;
- la disposizione ha sostanzialmente codificato l'ormai consolidato orientamento della Corte di legittimità secondo il quale l'accettazione del paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitaria - ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità, essendo essa tenuta ad una prestazione complessa che non si esaurisce nella prestazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche ma comprende tutta una serie altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, nonché delle attrezzature tecniche necessarie e di quelle lato sensu alberghiere;
- la responsabilità della struttura nei confronti del paziente ha dunque natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico (derivanti dal suddetto contratto di spedalità), nonché, ai sensi dell'art. 1228 c.c. all'inadempimento della prestazione medico -professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario;
7 - parimenti, anche la responsabilità del medico ha natura contrattuale, se questi ha agito sulla base di un rapporto negoziale insorto direttamente con il paziente;
viceversa, costui risponderà a titolo di responsabilità extracontrattuale ai sensi degli artt. 2043 e ss. c.c.;
- sul piano dell'onere probatorio, in base ai principi generali in materia di obbligazioni contrattuali (cfr. C. Sez. U. 13533/01), incombe sul debitore l'onere di provare che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile;
- più specificamente, il paziente danneggiato è tenuto a dimostrare il contratto (o il contatto sociale), l'aggravamento della patologia o l'insorgenza di un'affezione, ed il nesso di causalità materiale tra condotta del medico in violazione delle regole di diligenza ed evento dannoso, consistente nella lesione della salute (ovvero nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di una nuova malattia), non essendo sufficiente la semplice allegazione dell'inadempimento del professionista;
- grava invece sulla struttura e sul medico che abbia agito sulla base di un rapporto contrattuale l'onere di dimostrare che tale inadempimento non vi è stato (e dunque di avere agito con la diligenza richiesta) o che esso è dipeso da causa a esso non imputabile o comunque non è stato eziologicamente rilevante, data la natura assorbente e non meramente concorrente della causa esterna. 3. Tanto premesso, nel caso di specie, è pacifica la sussistenza sia del contratto di spedalità fra e sia del contratto di prestazione d'opera Parte_1 Controparte_1 professionale fra la prima e il Dott. , essendo documentato e del tutto incontroverso CP_2 che ella, in data 27.03.2018, è stata ricoverata presso e quello stesso giorno CP_1 sottoposta all'intervento chirurgico di artrodesi sacro-iliaca sinistra, eseguito dal Dott.
, che l'aveva visitata a gennaio 2018 nel suo ambulatorio privato, suggerendole la CP_2 procedura in questione. La , poi, ha allegato in modo sufficientemente specifico l'inadempimento del Pt_1 medico e della struttura, deducendo l'aggravamento della propria condizione a seguito dell'intervento e la necessità di sottoporsi successivi, innumerevoli trattamenti e terapie, mai risolutivi. La prima e principale questione controversa attiene dunque alla corretta esecuzione, da parte del Dott. , della predetta operazione chirurgica e la determinazione dei postumi CP_2 temporanei e permanenti che ne sono derivati, avuto riguardo sia alla condizione patologica della paziente al momento dell'intervento stesso, sia alla serie di ulteriori interventi e trattamenti sanitari eseguiti e che hanno poi condotto al quadro sintomatologico attuale, per come descritto negli atti di parte attrice. A questo riguardo, il Collegio Peritale incaricato in sede di ATP nel procedimento n. 601/20 R.G.
- ha accertato la responsabilità del DOTT. per avere posizionato in modo CP_2 scorretto i mezzi di sintesi, determinando così un “conflitto e la lesione della radice di L5 sinistra”;
- ha quantificato nella misura del 12% il danno biologico permanente che ne è derivato rappresentativo degli “esiti algo-disfunzionali da radicolopatia strumentalmente accertata (radice L5 sinistra) di grado parziale” e della “compromissione della componente dinamico relazionale”, riconoscendo
8 una invalidità temporanea totale di giorni 30, parziale al 50% di giorni 30 e al 25% di ulteriori giorni 30. Come anticipato in premessa, le conclusioni di questa prima CTU sono state ampiamente criticate sia dagli odierni attori, sia dai convenuti. Il tenore delle contestazioni mosse dalle parti, nonché la complessità della vicenda dal punto di vista fattuale e clinico, hanno reso necessario l'espletamento di una nuova Consulenza nel corso di questo giudizio (seconda CTU), dalla quale occorre necessariamente prendere le mosse per giungere alla decisione della causa. Come si è detto in premessa, a maggio 2023, quando i lavori peritali della seconda CTU erano in già cominciati, si è sottoposta, presso l' , a un Parte_1 Controparte_9 intervento di “drezotomia”, procedura neurochirurgica utilizzata per trattare il dolore cronico, che consiste nella distruzione selettiva di aree midollari che originano i segnali di dolore. Detto intervento ha di fatto leso le basi anatomiche e neurofisiologiche del distretto anatomico oggetto di indagine e, per tale motivo, gli Ausiliari nominati in questo procedimento non hanno potuto verificare gli esiti di danno ascrivibili all'operato del Dott. in modo CP_2 diretto, ossia tramite la visita della paziente, ma si sono dovuti limitare all'analisi e alla valutazione della documentazione e dell'obiettività clinica registrata nel corso della prima Consulenza. Essi hanno prima di tutto analizzato e descritto il lungo e travagliato iter clinico che ha preceduto l'intervento “incriminato” del 27.03.2018, poiché , che già nel 2002 Parte_1 lamentava una sintomatologia dolorosa a carico del distretto vertebrale, sin da allora si è sottoposta a numerosi trattamenti chirurgici presso diversi specialisti e diverse strutture, che però si sono rivelati non risolutivi. Sicché la situazione sulla quale il Dott. è intervenuto era quella di una paziente CP_2 con alle spalle una storia clinica molto articolata e, a giudizio dei CCTTUU, intrinsecamente incoerente. Dall'esame della documentazione clinica prodotta, infatti, è stato possibile verificare che, a partire dal primo intervento di discectomia nel tratto L5-S1, risalente appunto all'agosto 2002 (e inspiegabilmente eseguito sul lato opposto rispetto a quello della sintomatologia e dell'obiettività neurologica manifestata dalla ), tutti i successivi, numerosi interventi Pt_1 sono stati effettuati in quella che i CCTTUU hanno definito “una ottica terapeutica francamente distorta in senso chirurgico”, in quanto basata fondamentalmente su sintomi dolorosi costantemente lamentati dalla paziente a livello del rachide e degli arti inferiori, anziché su elementi clinici riscontrati in modo oggettivo o di alterazioni morfologiche chiare. Più precisamente, gli Ausiliari hanno riscontrato “una impressionante quanto irrazionale sequela di interventi correttivi con posizionamento di sistemi di stabilizzazione poi rimossi e quindi nuovamente reimpiantati, di neurolisi a carico della radice L5 sinistra, impianto di sistemi intervertebrali, ecc., senza alcun beneficio sui sintomi riportati che, si ribadisce, sono stati sostanzialmente basati esclusivamente su una caratteristica sintomatologica quale il dolore, difficilmente obiettivabile ed estremamente composito per quanto riguarda le sue modalità multifattoriali”. Sotto quest'ultimo aspetto, gli Ausiliari hanno ben chiarito che, in tutta questa confusa vicenda, un peso importante lo ha avuto anche l'aspetto personologico della paziente, caratterizzato da una tendenza al disadattamento, e comunque condizionato dall'insorgenza
9 della c.d. “Failed back surgery syndrome”, ossia “una condizione definibile come frustrante e penosa derivata dall'insuccesso di un progetto terapeutico con prospettive di cura disattese”. Tant'è che, in occasione del ricovero presso è stata effettuata una valutazione psicologica che ha CP_1 condotto a riconoscere che lo status di dolore fisico cronico doveva essere ascritto alla “mancata acquisizione da parte della Paziente delle personali aspettative di cura”, piuttosto che “all'oggettivo peggioramento della sua condizione psicofisica riferibile ad un momento chirurgico preciso”, non avendo lo stesso trovato riscontro strumentale. Gli Ausiliari hanno poi rappresentato che, prevedibilmente, le varie procedure sovrappostesi negli anni, lungi dal risolvere le problematiche lamentate dalla SELLA, hanno prodotto invece importanti alterazioni sulla biomeccanica della colonna vertebrale in senso statico-dinamico, con conseguenti, inevitabili effetti sul piano neurologico. Infatti, al momento del ricovero, la paziente “presentava i segni di una cronica quanto modesta sofferenza neurogena periferica nel territorio radicolare L4-L5 sia destra che sinistra, SENZA tuttavia apprezzabili deficit periferici capaci di menomare la funzionalitá statico/motoria, ovvero di giustificare persistenti sintomi dolorosi con ripercussioni sullo stato esistenziale, tanto lamentati negli atti di causa e riferiti in sede di visita”. E', dunque, in questo quadro che si colloca l'intervento di artrodesi sacroiliaca sinistra con impianto di mezzi di sintesi (iFuse SiBone) eseguito il 27.03.2018 dal Dott. . CP_2
Sia i CCTTUU dell'ATP, sia i CCTTUU incaricati in questo procedimento hanno concordato sulla correttezza dell'indicazione al trattamento chirurgico, che, anzi, questi ultimi hanno ritenuto sostanzialmente inevitabile, visto il pregresso. Parimenti, essi hanno concordato sulla commissione, da parte del Dott. , di un CP_2 errore tecnico esecutivo, consistito, come già detto, nel malposizionamento dei mezzi di sintesi, che ha determinato la lesione nervosa della radice L5 omolaterale e comportato la necessità di un reintervento per rimozione e riposizionamento degli stessi, effettuato sempre presso
[...] il 30.03.2018. CP_1
In particolare, la seconda CTU ha chiarito:
- che l'operazione del 27.03.2018 ha rappresentato “una svolta in ambito neuro-patologico poiché, di fatto, la lesione iatrogena della radice L5 di sinistra si rese foriera di un danno acuto che non solo ebbe riscontro strumentale elettromiografico, ma fu soprattutto supportato da una clinica che ne descriveva tipicamente la manifestazione patologica (vedasi annotazioni nel diario medico), condizionando una “severa disabilità motoria”…. Si trattava di rilievi oggettivi di incontrovertibile significato invalidante che comportarono un tangibile peggioramento delle condizioni cliniche della IG.ra , costretta ora a terapie antalgiche e Parte_1 finanche a nuove cure chirurgiche”;
- che, successivamente, in data 22.07.2019 (la data del 21.04.2019 riportata a pag. 62 della relazione è evidentemente frutto di un errore materiale), la si è sottoposta, presso Pt_1 un'altra struttura medica a Milano, a un intervento di neurolisi foraminale L5 di sinistra, motivato da una RMN lombo-sacrale che documentava la presenza di tessuto cicatriziale pararadicolare;
- che detta procedura operatoria non ha comportato alcun ulteriore peggioramento del quadro clinico e la condizione neurologica annotata all'ingresso ospedaliero è rimasta poi invariata al momento della dimissione;
- che, in epoca successiva, è stato riscontrato un miglioramento del deficit nervoso con recupero sotto il profilo motorio (tanto che nella visita del settembre 2020 venivano certificati
10 “non franchi deficit stenici”), mentre sono rimasti i segni di un coinvolgimento della componente sensitiva radicolare con persistenza di sintomi quali “dolore in regione sacro-iliaca e allodinia allo sfioramento di L5 sinistra distalmente”;
- che, pertanto, è indubbio il nesso di causalità fra l'errore medico sopra individuato e la sussistenza di un danno radicolare cronicizzato nel tempo. Entrambe le Consulenze Tecniche sono quindi giunte alla medesima conclusione sul punto, descrivendo un quadro menomativo iatrogeno, rappresentato da “esiti algo-disfunzionale di lesione radicolare di L5 sinistra”. L'aspetto sul quale, invece, le conclusioni dei Consulenti divergono è quello della quantificazione del danno biologico permanente, determinata dalla prima CTU nella misura del 12% e dalla seconda CTU nella misura del 9%, sulla base dei criteri e degli orientamenti espressi dalla Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni nelle linee guida redatte nel 2016. Al riguardo, gli Ausiliari incaricati nel presente procedimento hanno ritenuto che in sede di ATP il danno in questione sia stato sovrastimato, non ricorrendo nel caso di specie nessuna delle ipotesi che, in base a detti criteri, giustificherebbe una quantificazione così elevata: “Secondo la voce Tabellare ―Patologia discale-classe II” il danno biologico permanente puó variare in un range dal 6 al 12%, con valore percentuale massimo esprimibile unicamente laddove, oltre ad un ―moderato quadro clinico disfunzionale, con radicolopatia strumentalmente accertata e sintomatologia algica recidivante al distretto interessato”, siano anche presenti un'―ernia discale o esiti di erniectomia a uno più livelli”. Nel caso ad oggetto, quindi, secondo gli Scriventi, non vi erano gli elementi per poter quantificare le ripercussioni permanenti di danno in termini macropermanenti (id est superiore al 10%) ritenendo la percentuale del 9% (nove percento) la piú adeguata e corretta a rappresentare gli esiti iatrogeni”. I CCTTUU hanno poi evidenziato che, in ogni caso, la condizione clinica attuale della
è recisamente peggiorata rispetto a quella fotografata dai loro predecessori nel corso Pt_1 dell'ATP, ma che tale degenerazione è ascrivibile non all'errore commesso dal Dott. , CP_2 bensì all'intervento di drezotomia cui ella, come detto, si è spontaneamente sottoposta a maggio 2023: “Ad oggi le condizioni cliniche della Ricorrente risultano nettamente modificate rispetto ai fatti di cui trattasi non giá per l'evoluzione peggiorativa degli esiti ascrivibili all'intervento espletato dal dott. CP_2
[... quanto in relazione al subentrare di un fatto nuovo (intervento di DREZotomia) espletato dal dott. presso l'U.O.C. di Neurochirurgia del Presidio Ospedaliero di Rovigo in data 10 maggio 2023. Il Per_1 quid pluris menomativo ad oggi obiettivato (rispetto alla data di visita medico-legale eseguita dai dott.ri e ) deve pertanto porsi in rapporto causale con quest'ultima soluzione terapeutica (la Parte_5 Pt_6
DREZotomia) che fu scelta nel novero delle possibili opzioni di trattamento del dolore neuropatico cronico che la Paziente lamentava”. Quest'ultimo aspetto è stato oggetto di ampio dibattito fra le parti, sia in sede di contraddittorio tecnico, con il coinvolgimento dei CCTTUU, sia in sede d'udienza. Parte attrice ha infatti sostenuto che l'intervento di drezotomia rappresentava, di fatto, l'unica possibilità per la di liberarsi dal dolore grave e cronico conseguito agli errori Pt_1 commessi dal Dott. e che esso ha però avuto gravi e importanti ripercussioni, quali la CP_2 perdita completa della sensibilità al piede sinistro (che, peraltro, ha comportato una caduta, la frattura del femore e la necessità di un ulteriore intervento di protesi all'anca), oltre a non avere risolto la neuropatia;
sicché anche tali conseguenze andrebbero imputate alla responsabilità di e del medico e avrebbero dovuto essere accertate e considerate dai Consulenti nella CP_1
11 quantificazione del danno biologico permanente, che quindi si appaleserebbe ben più grave rispetto a quello già (riduttivamente) valutato in sede peritale. Successivamente al deposito della relazione definitiva, il Tribunale ha dunque ritenuto necessario chiarire se la decisione della paziente di sottoporsi a quest'ultimo invasivo trattamento chirurgico e il conseguente peggioramento della sua condizione fosse causalmente riconducibili al danno provocato dall'errore tecnico commesso dal Dott. , e ha quindi CP_2 disposto una integrazione della CTU volta a chiarire i seguenti aspetti: correttezza dell'indicazione terapeutica e praticabilità di procedure alternative non demolitive o comunque meno invasive, in base alle conoscenze mediche e alle buone pratiche dell'epoca; corretta esecuzione dell'intervento da parte dei sanitari;
quantificazione della percentuale di invalidità permanente all'attualità; accertamento del nesso causale rispetto all'operato del Dott. CP_2
e determinazione dell'eventuale danno differenziale. Appare opportuno riportare i punti fondamentali dell'indagine integrativa svolta dagli Ausiliari, i quali hanno prima di tutto ben chiarito sia la natura di questo particolare trattamento chirurgico, sia il ruolo decisivo che, nella vicenda, ha svolto lo stato di costante e acuta sofferenza manifestato dalla paziente, legato sia alla sua specifica condizione psicologica (sopra descritta) sia ad una “peregrinazione sanitaria” ultraventennale, che ha senz'altro messo a dura prova la sua risposta al dolore e il suo livello di sopportazione:
- l'intervento di drezotomia consiste in una tecnica demolitiva volta a interrompere le strutture anatomiche nervose deputate alla trasmissione del dolore, al fine di impedire sul nascere il sorgere dello stimolo doloroso: essa è quindi particolarmente invasiva e, stante la sua irreversibilità, la sua pratica è tutt'altro che frequente, sicché, rispetto ad essa, data la scarsità di letteratura medica disponibile, allo stato non esiste alcun orientamento sotto il profilo esecutivo su quale sia il gold standard della tecnica operatoria (spesso scelta in funzione della capacità ed esperienza dell'operatore);
- i limitati studi a disposizione hanno evidenziato, nel complesso, buoni risultati a breve/medio termine soprattutto in condizioni specifiche, come in caso di dolore neuropatico dovuto ad avulsione del plesso brachiale, lesioni del midollo spinale, gestione del dolore oncologico, nevralgie post herpetiche, ma i risultati a lungo termine sono ancora un campo aperto di dibattito;
- nel caso di specie, ad essere messa in discussione non è tanto l'esecuzione tecnico- operativa della drezotomia (svolta da un operatore di riconosciuta esperienza nel settore), quanto l'indicazione alla procedura stessa, tenuto conto del pregresso della e dei Pt_1 percorsi alternativi di cura cui la stessa fu o meno sottoposta;
- come già anticipato, infatti, la condizione di quest'ultima presenta i caratteri della “Failed back surgery syndrome”, ovvero una condizione derivata dall'insuccesso di un progetto terapeutico con prospettive di cura più volte disattese durante il quale la paziente era stata sottoposta ad una “impressionante quanto irrazionale sequela di interventi “correttivi” con posizionamento di sistemi di stabilizzazione poi rimossi e quindi nuovamente reimpiantati, di neurolisi a carico della radice L5 sinistra, impianto di sistemi intervertebrali, ecc., senza di fatto apportare i benefici desiderati/attesi. In maniera più o meno velata si era cercato anche di spiegare che parte dell'insuccesso terapeutico e degli esiti chirurgici indesiderati lamentati, con sintomi per taluni aspetti non del tutto spiegabili sulla scora dei rilievi clinici e strumentali, trovava ragione nella multifattorialità del quadro algico-disfunzionale in cui la componente psico-emotiva svolgeva
12 certamente un ruolo non trascurabile”;
- all'epoca dell'intervento, presentava senz'altro un oggettivo stato di Parte_1 marcata sofferenza per il quale era ricorsa a trattamenti farmacologici addirittura con oppiacei e morfino-simili, ma questo non giustificava il ricorso a una tecnica chirurgica demolitiva e dagli esiti irreversibili quale la drezotomia per 3 precise ragioni: 1) l'aspetto personologico della paziente, che richiedeva una certa cautela decisionale in termini di rapporto rischi-benefici, tenendo conto dell'impatto psicologico che ogni intervento propostole determinava sulle sue aspettative di guarigione e sulla conseguente delusione di fronte al fallimento puntuale di ogni procedura effettuata;
2) la non ricorrenza delle specifiche condizioni patologiche citate in letteratura;
3) la mancata verifica di possibili trattamenti alternativi meno invasivi (ancorché dai risultati non prevedibili) come le pratiche di neuro-stimolazione;
- dall'analisi della documentazione clinica, è emerso che, prima dell'intervento, alla paziente era stata più volte suggerita, quale misura terapeutica alternativa, la tecnica conservativa della neurostimolazione, ma nessuna iniziativa concreta è stata assunta in tal senso, lasciandole poi di fatto una sostanziale autonomia decisionale;
- è verosimile che il medico che ha suggerito e poi praticato la drezotomia abbia ritenuto
“che la neurostimolazione avrebbe apportato pochi vantaggi ad una Paziente così sofferente da ipotizzare un quadro di deafferentazione e che solo l'interruzione della sede anatomica ricevente lo stimolo doloroso con tecnica di DREZotomia, avrebbe apportato quel beneficio sintomatologico tanto atteso sul pianto del dolore, accettando il rischio di possibili diverse e non trascurabili conseguenze”;
- ma, comparando i possibili effetti collaterali della neurostimolazione con quelli della drezotomia, questi ultimi sono irreversibili e di gravità tale che, se la paziente ne fosse stata adeguatamente edotta, probabilmente avrebbe optato per una differente soluzione antalgica;
- sicché nel caso di specie si è verificata una situazione di overtreatment, laddove quest'ultima “fu sottoposta ad una procedura dagli esiti demolitivi ed irreversibili non strettamente necessaria e/o indicata i cui esiti non possono quindi porsi in rapporto causale con l'operato del dott. ; CP_2
Queste, dunque, le conclusioni rassegnate dai CCTTUU in merito ai quesiti integrativi:
- la scelta di sottoporre la SELLA all'intervento in questione non può ritenersi pienamente condivisibile tenuto conto della specificità del caso e del fatto che non vennero fattivamente approcciate soluzioni terapeutiche alternative diverse da quelle esclusivamente farmacologiche, risultando anzi “del tutto sproporzionato, affrettato e immotivato”;
- non sono emerse criticità sotto il profilo esecutivo, quantomeno in base agli scarsi studi disponibili all'attualità;
- l'evoluzione peggiorativa degli esiti neurologici lamentati dalla non è in alcun Pt_1 modo ascrivibile all'operato del Dott. . CP_2
Così riassunti i passaggi salienti e gli esiti dell'istruttoria tecnica, non si ravvisano motivi per discostarsi dalle risultanze della seconda CTU - relative sia al quesito originario, sia a quello integrativo - che il Tribunale condivide pienamente e fa proprie, in quanto esito di un'analisi dettagliata e molto approfondita degli atti e dei documenti di causa, immune da vizi logici (gli unici rilevabili dal giudicante) e condotta nel continuo contraddittorio delle parti;
sotto questo profilo, va evidenziato che i CCTTUU hanno risposto in modo puntuale ed esauriente alle osservazioni dei rispettivi Consulenti di Parte, rassegnando le conclusioni di cui sopra s'è dato
13 conto. In sede di atti difensivi finali, la difesa di parte attrice ha ribadito le critiche alla seconda CTU, che, in estrema sintesi
- avrebbe sottostimato il danno biologico permanente “sulla base di un “ragionamento” di minuta contabilità sanitaria che è a dir poco una motivazione falsa ed apparente”;
- non avrebbe preso posizione sul nesso di causalità fra l'errore commesso dal Dott.
e l'intervento di drezotomia, posto che la sarebbe stata costretta a ricorrere a CP_2 Pt_1 quest'ultima drastica soluzione proprio a causa delle gravi lesioni provocatele dal primo, ossia la neuropatia invalidante, e del conseguente stato di sofferenza;
- non avrebbe accertato e valutato la differenza tra la condizione della paziente prima e dopo la drezotomia. Quanto al primo punto, va rilevato che le contestazioni mosse da parte attrice in parte qua sono del tutto generiche e non si riferiscono in modo specifico alle coerenti e ben motivate conclusioni espresse dai CCTTUU, che si basano su riscontri oggettivi e fanno riferimento a criteri di valutazione ben precisi;
sicché la relativa censura è evidentemente pretestuosa e infondata. Quanto agli altri due punti, si osserva:
- gli Ausiliari del Tribunale hanno spiegato in modo coerente ed esaustivo quali sono le ragioni per le quali l'intervento di drezotomia non era indicato nel caso di specie, dando conto della condizione clinica - fisica e psicologica - della paziente, delle alternative terapeutiche concretamente praticabili e dei possibili esiti infausti e irreversibili di una operazione chirurgica demolitiva come quella in esame (vedi sopra);
- in sede di risposta alle osservazioni dei CCTTPP attorei - secondo i quali la neurostimolazione non sarebbe stata né praticabile né efficace, sicché la drezotomia si presentava quale unica e valida alternativa possibile per emancipare la dalla schiavitù del Pt_1 dolore e delle gravosissime terapie farmacologiche e dei relativi effetti collaterali - i CCTTUU hanno messo in rilievo come la scelta della paziente di affidarsi a quest'ultimo, drastico intervento non possa essere valutata di per sé e semplicemente in relazione all'operazione eseguita dal Dott. , ma vada collocata nell'ambito del suo travagliatissimo pregresso CP_2 neurochirurgico;
- non può, infatti, non tenersi conto degli innumerevoli interventi chirurgici e terapie farmacologiche a cui ella si era sottoposta in un arco temporale ultraventennale, e dei conseguenti effetti psicologici dei ripetuti fallimenti affrontati, che l'hanno condotta ad “accettare la proposta di sottoporsi ad una procedura DEMOLITIVA (non può diversamente definirsi una pratica che SEZIONA, ovvero interrompere IRREVERSIBILMENTE le strutture anatomiche nervose), dall'ELEVATO rischio operatorio (lo scrivono INEQUIVOCABILMENTE gli Autori scientifici), arrecandole danni IRREVERSIBILI ed altamente INVALIDANTI”;
- sul punto, gli Ausiliari hanno chiarito quanto segue: “si deve ricordare come le argomentazioni dei CCTT d'Ufficio nei confronti della procedura adottata per il trattamento del dolore “neuropatico”, o meglio da irritazione e lesione parziale della radice di L5 esitata all'intervento del dott. sono state basate sulla CP_2 considerazione GLOBALE del caso della IG.ra , esaminando sia la storia clinica della paziente e dei Pt_1 numerosi interventi a cui la stessa si è sottoposta (nel vano tentativo di risolvere esclusivamente il sintomo dolore,
14 che affliggeva la sua legittima percezione di benessere per poter svolgere serenamente le proprie attività lavorative e relative alla vita quotidiana), sia l'impatto psicologico che ogni intervento propostole determinava sulle sue aspettative di guarigione e sulla conseguente delusione di fronte al fallimento puntuale di ogni procedura effettuata (e non certamente con l'obiettivo di etichettare come psicolabile la stessa, che appariva comunque persona INNEGABILMENTE provata dal calvario chirurgico e per questo disposta a tutto pur di risolvere il suo stato). Questa, a nostro giudizio, deve essere la chiave di lettura per valutare come assolutamente insufficienti e pertanto non basate su un criterio di valutazione clinica globale della paziente, tutte le procedure chirurgiche effettuate, si sottolinea, su un singolo elemento isolato, e non esaustivo, come ad esempio un sintomo soggettivo come il dolore, o un criterio morfologico come gli esami di imaging. Quanto sopra giustifica la sindrome della
“failed back surgery” ed anche la motivazione per la quale la paziente ha alla fine scelto di sottoporsi ad un intervento di chirurgia “DEMOLITIVA”, che evidentemente le è stato presentato come definitivamente risolutivo, dal momento che apportava, per definizione, una lesione delle strutture anatomiche interessate nella trasmissione del dolore. Sempre per gli stessi motivi, la paziente ha rifiutato le numerose proposte di neurostimolazione, che le sono state rappresentate dal 2020 al 2022 da diversi specialisti, sia in terapia del dolore che neurochirurghi, dato che appunto, correttamente, non garantivano certezze assolute sull'esito della procedura, che tra l'altro si basa su criteri neurofisiologici che vanno stabiliti in maniera progressiva sulla risposta del paziente e della sua sintomatologia. Deve a questo punto essere puntualizzato che l'aspetto demolitivo della Neurochirurgia, appartiene più al passato che allo stato attuale della Neurochirurgia funzionale, se si considerano gli interventi di “psicochirurgia” (lobotomia pre-frontale) o le lesioni stereotassiche del nucleo ventro-laterale del talamo nel tremore, COMPLETAMENTE sostituiti dai farmaci o dalla DBS (Deep Brain Stimulation), in considerazione appunto degli esiti a volte drammatici che tali interventi comportano. La DREZtomia, introdotta appunto nel 1972, rientra in questo tipo di Neurochirurgia e quello che è stato fatto, in occasione della visita neurologica effettuata nel corso di questa CTU, è stato appunto constatare dal punto di vista oggettivamente neurologico, i DANNI sulle strutture anatomiche interessate dall'intervento, di gran lunga PIU' invalidanti di tutti gli interventi che la paziente aveva subito nel corso del tempo;
si ricorda anche la frattura del femore direttamente provocata dal deficit sensitivo-motorio post-operatorio che si è reso foriero di instabilità alla marcia. Un tale intervento, che come si è già descritto, deve essere considerato UNICAMENTE in casi accuratamente selezionati, sia come patologia che soprattutto considerando le caratteristiche della paziente sia dal punto di vista clinico che generale (pertanto anche psicologico!), per quanto riguarda la qualità della vita, ci sembra del tutto sproporzionato, affrettato e immotivato, proprio in base alla mancanza di un tentativo (come era stato suggerito nel corso della prima valutazione) effettivo di neurostimolazione (E QUESTO E' UN DATO DI FATTO)”;
- le spiegazioni fornite dai CCTTUU sono chiare, puntuali, coerenti e del tutto condivisibili, pertanto non è possibile sostenere che vi sia un nesso eziologico fra l'errore commesso dal Dott. e gli esiti invalidanti dell'intervento di drezotomia eseguito a CP_2 maggio del 2023;
- ne consegue l'insussistenza di un danno “differenziale” e la superfluità di un accertamento della percentuale di invalidità permanente successiva a detto intervento;
- è poi del tutto pacifico che quest'ultimo abbia completamente modificato il quadro clinico della paziente rendendo di fatto impossibile accertare se i postumi permanenti derivanti dall'errore medico commesso dal Dott. si siano aggravati nel tempo o meno;
CP_2
- tale impossibilità è da attribuirsi in via esclusiva alla che, in pendenza di questo Pt_1 giudizio, quando erano già state iniziate le operazioni peritali, ha scelto di procedere con la
15 drezotomia benché, come evidenziato dai CCTTUU, non si trattasse di una inderogabile procedura salvavita. In definitiva, alla luce di tutto quanto sopra, deve ritenersi accertato quanto segue:
- il Dott. ha commesso un errore esecutivo nel corso dell'intervento di CP_2 artrodesi sacroiliaca sinistra eseguito in data 27.03.2018 presso , consistito CP_1 nel malposizionamento dei mezzi di sintesi;
- tale errore è ascrivibile a una sostanziale negligenza e imperizia dell'operatore, nell'ambito di un intervento che, a quanto consta dall'istruttoria, non era caratterizzato da eccezionali difficoltà tecniche in base al criterio della diligenza professionale;
- sussiste, quindi, sulla base dei principi esposti nel paragrafo n. 2, la responsabilità contrattuale sia del medico che della struttura, posto che né l'uno né l'altra hanno fornito la prova contraria dell'esatto adempimento delle rispettive prestazioni o della non imputabilità dell'inadempimento;
- tale inadempimento ha provocato alla paziente un danno biologico permanente quantificabile nella misura del 9%, oltre a una invalidità temporanea totale per giorni 30, nonché un'invalidità arziale al 50% per giorni 30 e al 25% per ulteriori giorni 30 (cfr. conclusioni prima CTU);
- il peggioramento delle condizioni di successivamente all'intervento di Parte_1 drezotomia eseguito il 10.05.2023 non è causalmente ascrivibile alle parti convenute, in quanto esso ha interrotto il nesso eziologico fra la condotta inadempiente di queste ultime e l'evento di danno lamentato. 4. Venendo alla quantificazione del danno non patrimoniale patito da , si Parte_1 osserva:
- l'art. 7 L. 24/17 (sopra citato) al comma 4 prevede che “il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attività di cui al presente articolo”;
- poiché nel caso di specie il danno biologico permanente viene riconosciuto nella misura del 9%, trova applicazione il richiamato art. 139 D.Lgs. 209/05 (Codice delle assicurazioni private), che stabilisce i criteri per la liquidazione del danno non patrimoniale conseguente a lesioni di lieve entità, ossia non superiori al 9% di invalidità permanente, in base ad apposita Tabella;
- tale disposizione, inoltre, prevede, al comma 3, che “Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche”;
16 - nel caso di specie, considerando che all'epoca del fatto la aveva 45 anni di età, in Pt_1 base alla specifica Tabella attualmente vigente, il danno biologico permanente è pari a € 16.452,46;
- la travagliata storia clinica della paziente (di cui sopra s'è dato sinteticamente conto, ma è dettagliatamente descritta nelle due Consulenze Tecniche in atti, alle quali interamente si rimanda) e la sua particolare condizione psico-fisica messa a dura prova da anni e anni di trattamenti (in parte non adeguati, ma comunque complessivamente incoerenti), fallimenti e sofferenza, condizione ben nota ai sanitari di giustifica una CP_1 personalizzazione nella misura massima del 20% del danno permanente, per complessivi € 19.742,95;
- con la precisazione che, ovviamente, ciò non significa né addossare agli odierni convenuti la responsabilità di eventuali errori commessi in passato da terzi né sostenere che la
“meritava” un trattamento più accurato rispetto alla media dei pazienti, ma di Pt_1 riconoscere che, data la sua particolare condizione, la negligenza occorsa nella specie ha prodotto senz'altro delle conseguenze peculiari;
- oltre a ciò, va riconosciuto un danno morale che, tenuto conto della forte componente soggettiva della sintomatologia dolorosa manifestata dalla paziente, può essere quantificato nella misura del 20% sul totale del danno non patrimoniale comprensivo della personalizzazione, e così per totali € 23.691,45;
- - questa somma va devalutata alla data in cui è terminata la invalidità temporanea (secondo il principio giurisprudenziale ormai consolidato per cui la rivalutazione delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno da invalidità permanente parziale, quando questa sia successiva ad un periodo di invalidità temporanea liquidata separatamente, decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea e non dal giorno dell'evento dannoso: cfr. C. 5680/96), ossia il giorno 25.06.2018 (€ 19.875,38) e su di essa vanno riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria alla data odierna, e così per € 26.193,34;
- quanto all'invalidità temporanea, in base alle percentuali sopra indicate, applicando le Tabelle citate, essa corrisponde a un importo di € 2.949,45; con la rivalutazione e gli interessi legali, il totale ammonta ad oggi a € 3.263,37;
- cosicché il danno non patrimoniale complessivamente patito da va Parte_1 liquidato nella somma complessiva di € 29.456,71, oltre agli interessi legali ex art. 1284, comma 1 c.c., dalla data della presente sentenza al soddisfo
5. Quanto alle spese mediche, all'esito della prima CTU gli Ausiliari non hanno proceduto ad alcuna analisi, dando atto di non avere reperito la relativa documentazione;
nell'ambito di questo giudizio di merito parte attrice ha depositato sub doc. 34 un elenco di spese, che però di per sé non prova alcunché in quanto non è supportato da alcun documento, e sub doc. 35 una serie di scontrini di farmacie riportanti il codice fiscale della , ma dai quali, ovviamente, Pt_1 non risulta la tipologia di farmaco acquistato e la sua correlazione con l'oggetto di questo giudizio. Nulla, pertanto, può essere riconosciuto a tale titolo.
6.
17 ha chiesto inoltre la condanna dei convenuti al pagamento di una somma, Parte_1 da determinarsi in via equitativa, quale risarcimento per la perdita di chance lavorative derivante dalla malpractice, assumendo che:
- nel 2018, dopo l'intervento, l' le ha riconosciuto una invalidità lavorativa, pari CP_4 all'80%, dunque più grave rispetto a quella del 60% accertata nel 2016;
- è stata costretta ad assentarsi lungamente dal suo lavoro di assistente alle vendite presso Unicomm S.r.l., tanto da superare il periodo di comporto, e conservando la propria occupazione solamente grazie alla clemenza del proprio datore di lavoro;
- le lesioni subite hanno precluso incrementi di stipendio e avanzamenti di carriera, quale la promozione a dirigente, e incideranno sull'entità della pensione. Al riguardo si osserva:
- il riconoscimento di una percentuale più o meno grave di invalidità lavorativa da parte dell' (in questo caso documentato) non è, di per sé, sufficiente a dimostrare il danno da CP_4 perdita di chance lavorative;
- il mancato conseguimento di un aumento retributivo e di una promozione è stato allegato in modo del tutto generico (il ché basterebbe a respingere la relativa domanda) e, in ogni caso, non è stato dimostrato;
- nel corso dell'istruttoria sono stati escussi, in qualità di testimoni, e Testimone_1 [...]
colleghi di lavoro della : entrambi hanno sostanzialmente riferito che Tes_2 Pt_1 quest'ultima già prima del 2018 lavorava da casa per via dei numerosi interventi alla schiena e che, successivamente all'intervento oggetto di causa, a causa dei dolori non è stata più in grado di svolgere le sue mansioni ordinarie, stava sempre a letto, si muoveva solo con le stampelle e si limitava a svolgere esclusivamente qualche telefonata;
- tali dichiarazioni, tuttavia, non provano né una riduzione delle entrate retributive, né che la avesse la concreta possibilità di conseguire degli avanzamenti di carriera e le pur Pt_1 significative conseguenze derivanti dall' intervento del 27.03.2018, che – è un dato di fatto – ha determinato un oggettivo peggioramento delle sue condizioni di vita, sono state già valorizzate in sede di liquidazione del danno non patrimoniale, sicché il riconoscimento di una autonoma voce di danno (patrimoniale) che, si ribadisce, non è stata neppure allegata in modo specifico, si tradurrebbe in una inammissibile duplicazione. La relativa domanda va pertanto respinta. 7. Va invece accolta la domanda di risarcimento avente ad oggetto il ristoro delle seguenti spese relative al procedimento preventivo n. 601/20 RG:
- € 2.726,00 per anticipazioni (di cui € 286,00 per contributo unificato e marca, ed € 2.440,00 per compenso al CTP, il cui pagamento è documentato);
- € 3.920,00 (oltre IVA e cassa previdenza) per compenso versato ai CCTTUU incaricati in quella sede. Quanto alle spese legali, manca la prova del loro pagamento e nulla può quindi essere riconosciuto al riguardo. 8. Va, poi, respinta la domanda risarcitoria proposta da , Parte_2 Pt_4
18 e : il lamentato danno “parentale” è stato allegato in modo talmente Pt_4 Parte_3 generico da rendere la domanda di fatto inammissibile e comunque è rimasto completamente sfornito di prova. 9. In definitiva, i convenuti vanno condannati, in solido, a versare a , le Parte_1 seguenti somme:
- € 29.456,71, oltre agli interessi legali ex art. 1284, comma 1 c.c., per danno non patrimoniale;
- € 2.726,00 ed € 3.920,00 (oltre IVA e cassa previdenza) per danno patrimoniale relativo alle spese di ATP. 10. Va, infine, rigettata la domanda con cui in via subordinata, ha CP_1 chiesto di essere manlevata dal Dott. da quanto dovesse essere obbligata a pagare in CP_2 conseguenza di sue accertate responsabilità per la prestazione medica resa a , Parte_1 atteso che:
- in tema di rapporti interni tra la struttura sanitaria ed il medico di cui la prima si è avvalsa vige il principio secondo il quale la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere, di regola, ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., salvo che la struttura dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile, e oggettivamente improbabile, devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute (cfr. ex multis C. 34516/23);
- nel caso di specie non solo non ha provato, ma (ancor prima) CP_1 neppure ha allegato una condotta avente tali caratteristiche. 11. Le spese di questo procedimento sono regolate in base al principio della soccombenza. La domanda proposta da è stata accolta ma in misura sensibilmente Parte_1 inferiore a quella richiesta, il ché giustifica una compensazione delle spese nella misura di 1/2. La liquidazione viene effettuata come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/14 (come modificati dal D.M. 147/22), tenendo conto del valore del decisum e dell'attività svolta, con distrazione in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
, e sono del tutto Parte_2 Parte_4 Parte_3 soccombenti e vanno condannati a pagare le spese di lite in favore dei convenuti, in base alla liquidazione che, secondo gli stessi criteri di cui sopra, viene fatta in sempre in dispositivo. Quanto al rapporto processuale fra e il Dott. , l'esito del CP_1 CP_2 giudizio e le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione delle relative spese. Le spese della CTU svolta in questo giudizio vanno poste a carico totale di parte attrice, considerato che la reiterazione dell'istruttoria tecnica ha di fatto confermato gli esiti di quella già svolta in sede preventiva, conducendo, anzi, a un risultato più favorevole (in termini di quantificazione del danno biologico permanente) ai convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, ACCOGLIE parzialmente la domanda proposta da e, per l'effetto, Parte_1
19 CONDANNA i convenuti, in via solidale, a pagare a , a titolo di risarcimento Parte_1 dei danni di cui in motivazione, le seguenti somme:
- € 29.456,71, oltre agli interessi legali ex art. 1284, comma 1 c.c., per danno non patrimoniale;
- € 2.726,00 ed € 3.920,00 (oltre IVA e cassa previdenza) per danno patrimoniale relativo alle spese relative al procedimento n. 601/20 R.G. di questo Tribunale, meglio dettagliate in motivazione;
RIGETTA tutte le ulteriori domande proposte dagli attori;
RIGETTA la domanda proposta in via subordinata da ei confronti Controparte_1 di Controparte_2
CONDANNA i convenuti, in via solidale, a pagare in favore di le spese di lite Parte_1 nella misura di 1/2, che liquida (già nella quota di 1/2) in € 272,50 per anticipazioni, € 2.300,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari;
compensato il rimanente 1/2; CONDANNA , e , in via solidale, Parte_2 Parte_4 Parte_3
a pagare in favore delle due parti convenute le spese di lite che liquida, per ciascuna di esse, in € 3.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge;
DICHIARA interamente compensate le spese di lite nel rapporto processuale fra i due convenuti;
PONE le spese della CTU svolta in questo giudizio, già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico solidale degli attori. Così deciso a Reggio Emilia il 24/09/2025 Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegata al verbale.
Il Giudice Francesca Malgoni
20
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 554/2022 tra
+ altri Parte_1
ATTORI e
1 Controparte_1
CONVENUTI
* Oggi 24/09/2025, innanzi al Giudice Francesca Malgoni sono comparsi:
- per gli attori l'Avv. Niccolò Spizzico;
- per la convenuta l'Avv. Giancarlo Gotti in sostituzione dell'Avv. CP_1
Astolfi;
- per il convenuto l'Avv. Federica Nicolini in sostituzione Controparte_2 dell'Avv. Beltrami. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettive note conclusive e discutono oralmente la causa riportandosi agli atti già depositati, contestando quelli avversari. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione. All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura e depositandola telematicamente.
Il Giudice Francesca Malgoni
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Malgoni, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 554/2022 promossa da: (C.F.: , (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F.: e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(C.F.: ), con il Patrocinio degli Avv.ti SPIZZICO NICOLÒ e
[...] C.F._4
PENNASILICO ENRICO A.M. ATTORI contro (P.I.: ), con il Patrocinio degli Avv.ti ASTOLFI Controparte_1 P.IVA_1
VALENTINA, SELLETTI SONIA, GOTTI LUIGI e GOTTI BENEDETTA (C.F.: , con il Patrocinio dell'Avv. Controparte_2 C.F._5
BELTRAMI MAURIZIO CONVENUTI
* Conclusioni delle parti All'udienza odierna le parti hanno concluso come da verbale. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
, il marito e i figli e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
hanno citato in giudizio ed il Dott.
[...] Controparte_1 CP_3
esponendo (in sintesi e per quanto qui rileva):
[...]
- che , affetta da ernie alla zona lombare, a partire dal 2001 si è sottoposta Parte_1
a numerosi interventi chirurgici e trattamenti, presso svariate strutture sanitarie, al fine di porvi rimedio;
- che, in ragione di tali problematiche, in data 21.01.2016 l' le ha riconosciuto una CP_4 invalidità civile del 60% per artrodesi colonna lombo sacrale, esiti di colectomia in gastrite iperemica ed esiti di esofagoplastica;
- che, a causa del perdurare del dolore nella zona lombare e basso iliaca in posizione seduta, si è rivolta, su consiglio di terzi, al Dott. ; Controparte_2
- che nel gennaio 2018 quest'ultimo, dopo averla visitata privatamente, le ha suggerito di sottoporsi a un intervento di artrodesi sacroiliaca sinistra con approccio posteriore;
- di essere quindi stata ricoverata, il 27.03.2018, presso la clinica ove, CP_1
2 quello stesso giorno, si è sottoposta all'operazione, eseguita dal Dott. con innesti CP_2 fissati con viti metalliche denominate “iFUSE Si -Bone”;
- di avere avvertito e lamentato sin da subito dolori insopportabili (e non semplice sciatalgia come riporta la cartella clinica doc. 3), trattati con antidolorifici e morfina, nonché perdita di sensibilità al piede sinistro;
-che, dalla TAC eseguita tre giorni dopo l'intervento, è emerso un errore nel posizionamento dei mezzi di sintesi (ossia le viti);
-che, a causa di ciò, il 30.03.2018 è stata sottoposta a un secondo intervento di rimozione di due delle tre viti precedentemente impiantate, con sostituzione delle medesime;
- che, tuttavia, questo secondo intervento non è stato risolutivo, i dolori si sono intensificati, ha iniziato ad avvertire delle scosse lungo il nervo sciatico che le impedivano di camminare senza l'ausilio delle stampelle, oltre a provocarle problemi a dormire e a mangiare;
- che l'assunzione di una grande quantità di farmaci (morfina, cortisone, antidolorifici, antinfiammatori, integratori) le ha causato un sensibile peggioramento della vista;
-che ne è seguito un lungo iter terapeutico, articolatosi in plurimi ricoveri, visite, esami strumentali, terapie presso diverse strutture dislocate nel territorio nazionale;
- che, in particolare, essa è stata costretta a sottoporsi a ulteriori interventi chirurgici: artroscopia dell'anca sinistra nel gennaio 2019; neurolisi della radice L5 sinistra, eseguito senza successo;
rimozione delle viti residue impiantate presso in quanto CP_1 anch'esse mal posizionate (in data 2.03.2020); rimozione parziale dei mezzi di sintesi da L1 a S1 e barra a sinistra, neurolisi delle radici L5 -S1 a sinistra intra ed extra foraminale e nuova artrodesi sacroiliaca sinistra (in data 7.4.2021);
- di essersi sottoposta a numerose visite specialistiche, alla ricerca di adeguate terapie per il dolore;
- che, in ragione di tali problematiche, nel 2016 l' le ha riconosciuto una invalidità CP_4 civile del 60% e nel 2018 dell'80%;
- di avere successivamente proposto ricorso ex artt. 696 bis c.p.c. - 8 L. 24/17 nei confronti di e dei due medici che materialmente avevano eseguito Controparte_1 gli interventi chirurgici il 27 e il 30 marzo 2018, ossia e , Controparte_2 CP_5 allo scopo di accertare gli errori da questi commessi e i danni che ne sono conseguiti;
- che il collegio peritale ha accertato: la commissione di un errore nell'esecuzione del primo intervento, consistente nell'inadeguato il posizionamento dei mezzi di sintesi a livello dell'articolazione sacro-iliaca sinistra e il nesso di causalità con la lesione nervosa della radice L5 omolaterale;
l'esclusiva responsabilità del Dott. ; la correttezza del secondo CP_2 intervento;
lesioni personali così quantificabili: ITT di 30 giorni, una ITP al 50% di 30 giorni, una ITP al 25% di 30 giorni ed un danno biologico permanente al 12%;
- che le risultanze della CTU svolta in sede di ATP non sono condivisibili laddove il collegio peritale: ha ritenuto corretto il secondo intervento;
non ha ritenuto correlati alla lesione subita dalla gli interventi eseguiti successivamente e, quindi, non ha riconosciuto la Pt_1 relativa invalidità temporanea;
ha sottostimato il danno biologico permanente, che si attesterebbe nella percentuale del 25%; non ha tenuto conto delle osservazioni critiche dei propri Consulenti di Parte;
- che, pertanto, occorreva disporre un nuovo accertamento peritale;
3 - che la , oltre ad aver subìto un danno biologico ben più grave di quello Pt_1 determinato nell'ATP, ha patito pesanti ripercussioni dal punto di vista sia morale che esistenziale, non potendo più svolgere le normali attività della vita quotidiana (es. camminare, nuotare, guidare la macchina, fare shopping, andare a fare la spesa o a mangiare fuori, usare scarpe o sandali, rimanere seduta/distesa/in piedi per troppo tempo, avere una sana vita sessuale con il marito, dormire regolarmente, fare attività con i figli) ed essendo stata privata di qualsivoglia opportunità di carriera;
- che, sotto quest'ultimo profilo, ella, assunta come magazziniera presso la Unicomm S.r.l. all'età di 18 anni, ha fatto carriera sino a diventare assistente del direttore vendite, svolgendo mansioni richiedenti grande dinamismo, prontezza e disponibilità, che ad oggi ella non è più in grado di assicurare;
- che, dunque, è stata privata di ogni chance di avanzamento e, anzi, avendo ormai superato il periodo di comporto, è esposta al rischio del licenziamento o del demansionamento forzato;
- che - marito convivente - è stato costretto ad andare Parte_2 anticipatamente in pensione per poter assistere la moglie e la condizione di quest'ultima ha pesantemente inciso sulla vita coniugale;
- che anche i due figli conviventi, e , hanno perso Parte_3 Parte_4 ogni possibilità di godere di un sereno rapporto con la madre. Sulla base di quanto sopra, , deducendo la responsabilità di Parte_1 [...]
e del Dott. ne ha chiesto la condanna al Controparte_1 Controparte_2 risarcimento dei seguenti danni:
- € 371.000,00 a titolo di danno biologico permanente, comprensivo della personalizzazione nella misura massima del 50%;
- € 41.062,00 a titolo di danno biologico temporaneo, determinato tenendo conto dei numerosi interventi chirurgici ai quali ella è stata costretta a sottoporsi nel 2019 e 2020;
- € 8.173,02 per spese mediche già sostenute, oltre a quelle da sostenersi in futuro e da quantificarsi in via equitativa;
- danno da perdita di chance lavorative, da quantificarsi in via equitativa;
- spese legali e tecniche sostenute nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c.
, e hanno chiesto il Parte_2 Parte_3 Parte_4 risarcimento del danno non patrimoniale subito da liquidarsi in via equitativa.
si è costituita in giudizio eccependo in via preliminare Controparte_1
l'improcedibilità della domanda avversaria, proposta oltre il termine di 90 giorni dal deposito dell'elaborato peritale, stabilito dall'art. 8, comma 3, L. 24/17. Nel merito ha sostenuto la correttezza e l'esaustività della CTU già svolta in sede preventiva, deducendo:
- che la sintomatologia lamentata dalla SELLA non è causalmente riconducibile agli interventi chirurgici in contestazione, bensì alle comprovate patologie preesistenti;
- che le pretese creditorie avanzate da parte attrice sono esorbitanti e pretestuose ed esclusivamente incentrate sull'asserito dolore percepito dalla paziente, che non trova riscontro oggettivo e non è coerente con il quadro clinico accertato in sede di ATP;
-che, comunque, in ipotesi di fondatezza della domanda avversaria, l'esclusiva responsabilità va attribuita al DOTT. CASERO, come accertato in sede di ATP e, pertanto,
4 quest'ultimo dovrà manlevarla o tenerla indenne in relazione alle somme che dovesse essere tenuta a corrispondere a parte attrice in relazione ai fatti di causa;
- che il danno morale fatto valere dagli attori è del tutto indimostrato. Sulla base di quanto sopra, ha svolto le seguenti conclusioni:
“a) in via principale: respingere integralmente le domande proposte dall'attrice nei confronti di
[...]
in quanto infondate in fatto ed in diritto, e dichiararla esente da ogni responsabilità, condannando CP_1
l'attrice a rifondere alla concludente spese, diritti ed onorari di causa. b) in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito accertasse il diritto dell'attore a vedersi risarcire per i danni lamentati, riconducendone la causazione all'intervento ed alle prestazioni mediche eseguite dal dott. condannare in via esclusiva quest'ultimo al preteso risarcimento in quanto Controparte_2 esclusivo responsabile dei danni sofferti dalla sig.ra . Pt_1
- in via ulteriormente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale adito accertasse e dichiarasse una qualsivoglia responsabilità, in tutto o in parte, di anche in via solidale con Controparte_1 il dott. accertare e determinare le rispettive porzioni di responsabilità limitando l'eventuale Controparte_2 condanna della concludente alla quota di sua propria competenza e, in ogni caso, condannare il dott. CP_2
a rimborsare qualsivoglia somma che fosse tenuta a corrispondere all'attore in forza
[...] Controparte_1 del vincolo di solidarietà passiva, in eccesso rispetto a quanto risulterebbe dovuto in dipendenza della sua eventuale quota di responsabilità e/o di apporto causale;
- in via sempre subordinata: nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito accertasse e dichiarasse una qualsivoglia responsabilità, in tutto o in parte, di per i fatti di cui è causa, dichiarare il dott. Controparte_1 tenuto a manlevare e tenere indenne la predetta da quanto dovesse essere Controparte_2 CP_1 obbligata a pagare in conseguenza di sue accertate responsabilità per la prestazione medica resa alla sig.ra Pt_1
e, per l'effetto, condannarlo al pagamento di quanto eventualmente dovuto da in favore dell'attrice CP_1 relativamente alle suddette prestazioni”. Il Dott. parimenti costituito in giudizio, ha dedotto: Controparte_2
- che la paziente fin dall'anno 2000 ha subìto numerosissimi interventi di chirurgia vertebrale e, quindi, ancor prima degli interventi in questione presentava già una invalidità del 60%;
- che la CTU preventiva ha sovrastimato il danno biologico permanente, riconosciuto nell'eccessiva percentuale del 12%, non tenendo adeguatamente conto della condizione già estremamente compromessa della;
Pt_1
- che la consulenza è stata espletata nel 2020, ma ad aprile 2021 la si è sottoposta Pt_1 ad un ulteriore intervento chirurgico;
- che, dunque, occorre verificare se tale operazione abbia completamente risolto i postumi conseguenti agli interventi da lui eseguiti presso e determinare gli eventuali CP_1 reliquati ad essi riconducibili, verificando se siano rimasti circoscritti al periodo temporale compreso fra il marzo 2018 e l'aprile 2021;
- che il danno da perdita di chance lavorativa e i danni rivendicati da marito e figli, di cui è stata chiesta la liquidazione in via equitativa, sono indimostrati prima di tutto nell'an. Ha poi contestato le richieste risarcitorie anche sotto il profilo del quantum, prendendo le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale di Reggio Emilia, contrariis reiectis: previa in via istruttoria rinnovazione integrale e/o integrazione della CTU: respingere ogni domanda proposta dalla attrice e da Parte_1 Parte_2
5 e nei confronti del Dott. perché inammissibile, infondata e non Parte_3 Parte_4 Controparte_2 comprovata, accertando e dichiarando la insussistenza di responsabilità alcuna del Dott. Controparte_2 dovendo rispondere degli eventuali danni in via unica e principale la casa di esclusa Controparte_6 ogni solidarietà con il Dott. CP_2
In subordine, per il caso di parziale accoglimento delle pretese risarcitorie della IG.ra (ma Parte_1 sempre con integrale rigetto delle domande di e di e , accertata Parte_2 Parte_3 Pt_4
l'impossibilità di effettuare alcuna graduazione di colpe dichiarare che l'adempimento dell'obbligazione a mezzo terzi da parte della ha determinato in modo automatico la responsabilità di ex CP_7 CP_1 art.1228 c.c., quale debitore della prestazione. In ogni caso ed anche per l'ipotesi di ritenuto concorso di responsabilità fra la struttura ed il sanitario, rigettare siccome inammissibile, improponibile ed infondata la domanda di malleva, rivalsa e regresso di proposta verso il sanitario convenuto Dott. , accertando e Controparte_8 CP_2 dichiarando che il risarcimento del danno causato ad un paziente in una struttura ospedaliera, anche se determinato dalla esclusiva responsabilità del medico operatore, deve essere paritariamente ripartito al 50% tra il medico e la struttura e, di conseguenza, ai sensi dell'art. 1228 c.c. addebitato in via esclusiva alla struttura che si è avvalsa del sanitario per adempiere alla propria prestazione di spedalità, ovvero, ed in subordine, rigettando la domanda della casa di Cura per difetto di prova”. CP_1
All'esito della prima udienza, tenutasi in data 26.05.2022, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. e la causa è stata assegnata al sottoscritto giudice e istruita innanzitutto attraverso l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. n. 691/20 R.G. e l'espletamento di una nuova CTU – con nomina di Ausiliari diversi – sul seguente quesito:
“Letti gli atti e i documenti di questo giudizio e quelli del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. n. 601/20 RG, dica se conferma le conclusioni cui sono pervenuti i CC.TT.UU. nel procedimento preventivo, anche alla luce di quanto dedotto e documentato dalle parti in questa causa. In particolare, con riferimento al danno biologico permanente,
- dica se conferma la percentuale quantificata nella relazione, tenendo conto del quadro algico descritto dall'attrice nell'atto introduttivo del presente giudizio (e previo accertamento dello stesso), ove riconducibile all'intervento eseguito dal Dott. CP_2
- specifichi se gli esiti derivati dall'intervento eseguito dal Dott. permangano tuttora, ovvero se e in CP_2 quale percentuale siano stati risolti dal successivo intervento eseguito in data 21.04.2019. Riferisca, inoltre, quant'altro ritenuto utile ai fini di giustizia”. In data 10.05.2023, e dunque nel corso delle operazioni peritali, si è Parte_1 sottoposta a un nuovo, ulteriore intervento neurochirurgico (c.d. drezotomia), pertanto, nell'attesa che si stabilizzasse il quadro clinico, vi è stata la necessità di disporre numerose proroghe dei termini per il deposito dell'elaborato definitivo, avvenuto in data 2.09.2024. Preso atto del fatto sopravvenuto, delle conclusioni rassegnate dal nuovo Collegio Peritale (in parte divergenti da quelle rese in sede di ATP) e delle deduzioni delle parti, il Tribunale ha ritenuto indispensabile un approfondimento tecnico in ordine all'intervento di drezotomia, in particolare sotto i seguenti profili: correttezza dell'indicazione terapeutica e praticabilità di procedure alternative non demolitive o comunque meno invasive, in base alle conoscenze mediche e alle buone pratiche dell'epoca; corretta esecuzione dell'intervento da parte dei sanitari;
quantificazione della percentuale di invalidità permanente all'attualità; accertamento del
6 nesso causale rispetto all'operato del Dott. e determinazione dell'eventuale danno CP_2 differenziale. Il supplemento della CTU è stato depositato in data 26.03.2025. Parallelamente, è stata svolta l'istruttoria orale attraverso l'escussione di testimoni sui capitoli ammessi. Quindi, la causa è stata rinviata all'udienza odierna per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. 2. In punto di diritto va premesso quanto segue:
- l'art. 7 L. 24/17 - entrata in vigore il 1°.04.2017 e dunque applicabile al caso di specie – prevede testualmente:
“
1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.
3. L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e dell'articolo 590-sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge.
4. Il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attività di cui al presente articolo.
5. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme imperative ai sensi del codice civile”;
- la disposizione ha sostanzialmente codificato l'ormai consolidato orientamento della Corte di legittimità secondo il quale l'accettazione del paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitaria - ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità, essendo essa tenuta ad una prestazione complessa che non si esaurisce nella prestazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche ma comprende tutta una serie altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, nonché delle attrezzature tecniche necessarie e di quelle lato sensu alberghiere;
- la responsabilità della struttura nei confronti del paziente ha dunque natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico (derivanti dal suddetto contratto di spedalità), nonché, ai sensi dell'art. 1228 c.c. all'inadempimento della prestazione medico -professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario;
7 - parimenti, anche la responsabilità del medico ha natura contrattuale, se questi ha agito sulla base di un rapporto negoziale insorto direttamente con il paziente;
viceversa, costui risponderà a titolo di responsabilità extracontrattuale ai sensi degli artt. 2043 e ss. c.c.;
- sul piano dell'onere probatorio, in base ai principi generali in materia di obbligazioni contrattuali (cfr. C. Sez. U. 13533/01), incombe sul debitore l'onere di provare che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile;
- più specificamente, il paziente danneggiato è tenuto a dimostrare il contratto (o il contatto sociale), l'aggravamento della patologia o l'insorgenza di un'affezione, ed il nesso di causalità materiale tra condotta del medico in violazione delle regole di diligenza ed evento dannoso, consistente nella lesione della salute (ovvero nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di una nuova malattia), non essendo sufficiente la semplice allegazione dell'inadempimento del professionista;
- grava invece sulla struttura e sul medico che abbia agito sulla base di un rapporto contrattuale l'onere di dimostrare che tale inadempimento non vi è stato (e dunque di avere agito con la diligenza richiesta) o che esso è dipeso da causa a esso non imputabile o comunque non è stato eziologicamente rilevante, data la natura assorbente e non meramente concorrente della causa esterna. 3. Tanto premesso, nel caso di specie, è pacifica la sussistenza sia del contratto di spedalità fra e sia del contratto di prestazione d'opera Parte_1 Controparte_1 professionale fra la prima e il Dott. , essendo documentato e del tutto incontroverso CP_2 che ella, in data 27.03.2018, è stata ricoverata presso e quello stesso giorno CP_1 sottoposta all'intervento chirurgico di artrodesi sacro-iliaca sinistra, eseguito dal Dott.
, che l'aveva visitata a gennaio 2018 nel suo ambulatorio privato, suggerendole la CP_2 procedura in questione. La , poi, ha allegato in modo sufficientemente specifico l'inadempimento del Pt_1 medico e della struttura, deducendo l'aggravamento della propria condizione a seguito dell'intervento e la necessità di sottoporsi successivi, innumerevoli trattamenti e terapie, mai risolutivi. La prima e principale questione controversa attiene dunque alla corretta esecuzione, da parte del Dott. , della predetta operazione chirurgica e la determinazione dei postumi CP_2 temporanei e permanenti che ne sono derivati, avuto riguardo sia alla condizione patologica della paziente al momento dell'intervento stesso, sia alla serie di ulteriori interventi e trattamenti sanitari eseguiti e che hanno poi condotto al quadro sintomatologico attuale, per come descritto negli atti di parte attrice. A questo riguardo, il Collegio Peritale incaricato in sede di ATP nel procedimento n. 601/20 R.G.
- ha accertato la responsabilità del DOTT. per avere posizionato in modo CP_2 scorretto i mezzi di sintesi, determinando così un “conflitto e la lesione della radice di L5 sinistra”;
- ha quantificato nella misura del 12% il danno biologico permanente che ne è derivato rappresentativo degli “esiti algo-disfunzionali da radicolopatia strumentalmente accertata (radice L5 sinistra) di grado parziale” e della “compromissione della componente dinamico relazionale”, riconoscendo
8 una invalidità temporanea totale di giorni 30, parziale al 50% di giorni 30 e al 25% di ulteriori giorni 30. Come anticipato in premessa, le conclusioni di questa prima CTU sono state ampiamente criticate sia dagli odierni attori, sia dai convenuti. Il tenore delle contestazioni mosse dalle parti, nonché la complessità della vicenda dal punto di vista fattuale e clinico, hanno reso necessario l'espletamento di una nuova Consulenza nel corso di questo giudizio (seconda CTU), dalla quale occorre necessariamente prendere le mosse per giungere alla decisione della causa. Come si è detto in premessa, a maggio 2023, quando i lavori peritali della seconda CTU erano in già cominciati, si è sottoposta, presso l' , a un Parte_1 Controparte_9 intervento di “drezotomia”, procedura neurochirurgica utilizzata per trattare il dolore cronico, che consiste nella distruzione selettiva di aree midollari che originano i segnali di dolore. Detto intervento ha di fatto leso le basi anatomiche e neurofisiologiche del distretto anatomico oggetto di indagine e, per tale motivo, gli Ausiliari nominati in questo procedimento non hanno potuto verificare gli esiti di danno ascrivibili all'operato del Dott. in modo CP_2 diretto, ossia tramite la visita della paziente, ma si sono dovuti limitare all'analisi e alla valutazione della documentazione e dell'obiettività clinica registrata nel corso della prima Consulenza. Essi hanno prima di tutto analizzato e descritto il lungo e travagliato iter clinico che ha preceduto l'intervento “incriminato” del 27.03.2018, poiché , che già nel 2002 Parte_1 lamentava una sintomatologia dolorosa a carico del distretto vertebrale, sin da allora si è sottoposta a numerosi trattamenti chirurgici presso diversi specialisti e diverse strutture, che però si sono rivelati non risolutivi. Sicché la situazione sulla quale il Dott. è intervenuto era quella di una paziente CP_2 con alle spalle una storia clinica molto articolata e, a giudizio dei CCTTUU, intrinsecamente incoerente. Dall'esame della documentazione clinica prodotta, infatti, è stato possibile verificare che, a partire dal primo intervento di discectomia nel tratto L5-S1, risalente appunto all'agosto 2002 (e inspiegabilmente eseguito sul lato opposto rispetto a quello della sintomatologia e dell'obiettività neurologica manifestata dalla ), tutti i successivi, numerosi interventi Pt_1 sono stati effettuati in quella che i CCTTUU hanno definito “una ottica terapeutica francamente distorta in senso chirurgico”, in quanto basata fondamentalmente su sintomi dolorosi costantemente lamentati dalla paziente a livello del rachide e degli arti inferiori, anziché su elementi clinici riscontrati in modo oggettivo o di alterazioni morfologiche chiare. Più precisamente, gli Ausiliari hanno riscontrato “una impressionante quanto irrazionale sequela di interventi correttivi con posizionamento di sistemi di stabilizzazione poi rimossi e quindi nuovamente reimpiantati, di neurolisi a carico della radice L5 sinistra, impianto di sistemi intervertebrali, ecc., senza alcun beneficio sui sintomi riportati che, si ribadisce, sono stati sostanzialmente basati esclusivamente su una caratteristica sintomatologica quale il dolore, difficilmente obiettivabile ed estremamente composito per quanto riguarda le sue modalità multifattoriali”. Sotto quest'ultimo aspetto, gli Ausiliari hanno ben chiarito che, in tutta questa confusa vicenda, un peso importante lo ha avuto anche l'aspetto personologico della paziente, caratterizzato da una tendenza al disadattamento, e comunque condizionato dall'insorgenza
9 della c.d. “Failed back surgery syndrome”, ossia “una condizione definibile come frustrante e penosa derivata dall'insuccesso di un progetto terapeutico con prospettive di cura disattese”. Tant'è che, in occasione del ricovero presso è stata effettuata una valutazione psicologica che ha CP_1 condotto a riconoscere che lo status di dolore fisico cronico doveva essere ascritto alla “mancata acquisizione da parte della Paziente delle personali aspettative di cura”, piuttosto che “all'oggettivo peggioramento della sua condizione psicofisica riferibile ad un momento chirurgico preciso”, non avendo lo stesso trovato riscontro strumentale. Gli Ausiliari hanno poi rappresentato che, prevedibilmente, le varie procedure sovrappostesi negli anni, lungi dal risolvere le problematiche lamentate dalla SELLA, hanno prodotto invece importanti alterazioni sulla biomeccanica della colonna vertebrale in senso statico-dinamico, con conseguenti, inevitabili effetti sul piano neurologico. Infatti, al momento del ricovero, la paziente “presentava i segni di una cronica quanto modesta sofferenza neurogena periferica nel territorio radicolare L4-L5 sia destra che sinistra, SENZA tuttavia apprezzabili deficit periferici capaci di menomare la funzionalitá statico/motoria, ovvero di giustificare persistenti sintomi dolorosi con ripercussioni sullo stato esistenziale, tanto lamentati negli atti di causa e riferiti in sede di visita”. E', dunque, in questo quadro che si colloca l'intervento di artrodesi sacroiliaca sinistra con impianto di mezzi di sintesi (iFuse SiBone) eseguito il 27.03.2018 dal Dott. . CP_2
Sia i CCTTUU dell'ATP, sia i CCTTUU incaricati in questo procedimento hanno concordato sulla correttezza dell'indicazione al trattamento chirurgico, che, anzi, questi ultimi hanno ritenuto sostanzialmente inevitabile, visto il pregresso. Parimenti, essi hanno concordato sulla commissione, da parte del Dott. , di un CP_2 errore tecnico esecutivo, consistito, come già detto, nel malposizionamento dei mezzi di sintesi, che ha determinato la lesione nervosa della radice L5 omolaterale e comportato la necessità di un reintervento per rimozione e riposizionamento degli stessi, effettuato sempre presso
[...] il 30.03.2018. CP_1
In particolare, la seconda CTU ha chiarito:
- che l'operazione del 27.03.2018 ha rappresentato “una svolta in ambito neuro-patologico poiché, di fatto, la lesione iatrogena della radice L5 di sinistra si rese foriera di un danno acuto che non solo ebbe riscontro strumentale elettromiografico, ma fu soprattutto supportato da una clinica che ne descriveva tipicamente la manifestazione patologica (vedasi annotazioni nel diario medico), condizionando una “severa disabilità motoria”…. Si trattava di rilievi oggettivi di incontrovertibile significato invalidante che comportarono un tangibile peggioramento delle condizioni cliniche della IG.ra , costretta ora a terapie antalgiche e Parte_1 finanche a nuove cure chirurgiche”;
- che, successivamente, in data 22.07.2019 (la data del 21.04.2019 riportata a pag. 62 della relazione è evidentemente frutto di un errore materiale), la si è sottoposta, presso Pt_1 un'altra struttura medica a Milano, a un intervento di neurolisi foraminale L5 di sinistra, motivato da una RMN lombo-sacrale che documentava la presenza di tessuto cicatriziale pararadicolare;
- che detta procedura operatoria non ha comportato alcun ulteriore peggioramento del quadro clinico e la condizione neurologica annotata all'ingresso ospedaliero è rimasta poi invariata al momento della dimissione;
- che, in epoca successiva, è stato riscontrato un miglioramento del deficit nervoso con recupero sotto il profilo motorio (tanto che nella visita del settembre 2020 venivano certificati
10 “non franchi deficit stenici”), mentre sono rimasti i segni di un coinvolgimento della componente sensitiva radicolare con persistenza di sintomi quali “dolore in regione sacro-iliaca e allodinia allo sfioramento di L5 sinistra distalmente”;
- che, pertanto, è indubbio il nesso di causalità fra l'errore medico sopra individuato e la sussistenza di un danno radicolare cronicizzato nel tempo. Entrambe le Consulenze Tecniche sono quindi giunte alla medesima conclusione sul punto, descrivendo un quadro menomativo iatrogeno, rappresentato da “esiti algo-disfunzionale di lesione radicolare di L5 sinistra”. L'aspetto sul quale, invece, le conclusioni dei Consulenti divergono è quello della quantificazione del danno biologico permanente, determinata dalla prima CTU nella misura del 12% e dalla seconda CTU nella misura del 9%, sulla base dei criteri e degli orientamenti espressi dalla Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni nelle linee guida redatte nel 2016. Al riguardo, gli Ausiliari incaricati nel presente procedimento hanno ritenuto che in sede di ATP il danno in questione sia stato sovrastimato, non ricorrendo nel caso di specie nessuna delle ipotesi che, in base a detti criteri, giustificherebbe una quantificazione così elevata: “Secondo la voce Tabellare ―Patologia discale-classe II” il danno biologico permanente puó variare in un range dal 6 al 12%, con valore percentuale massimo esprimibile unicamente laddove, oltre ad un ―moderato quadro clinico disfunzionale, con radicolopatia strumentalmente accertata e sintomatologia algica recidivante al distretto interessato”, siano anche presenti un'―ernia discale o esiti di erniectomia a uno più livelli”. Nel caso ad oggetto, quindi, secondo gli Scriventi, non vi erano gli elementi per poter quantificare le ripercussioni permanenti di danno in termini macropermanenti (id est superiore al 10%) ritenendo la percentuale del 9% (nove percento) la piú adeguata e corretta a rappresentare gli esiti iatrogeni”. I CCTTUU hanno poi evidenziato che, in ogni caso, la condizione clinica attuale della
è recisamente peggiorata rispetto a quella fotografata dai loro predecessori nel corso Pt_1 dell'ATP, ma che tale degenerazione è ascrivibile non all'errore commesso dal Dott. , CP_2 bensì all'intervento di drezotomia cui ella, come detto, si è spontaneamente sottoposta a maggio 2023: “Ad oggi le condizioni cliniche della Ricorrente risultano nettamente modificate rispetto ai fatti di cui trattasi non giá per l'evoluzione peggiorativa degli esiti ascrivibili all'intervento espletato dal dott. CP_2
[... quanto in relazione al subentrare di un fatto nuovo (intervento di DREZotomia) espletato dal dott. presso l'U.O.C. di Neurochirurgia del Presidio Ospedaliero di Rovigo in data 10 maggio 2023. Il Per_1 quid pluris menomativo ad oggi obiettivato (rispetto alla data di visita medico-legale eseguita dai dott.ri e ) deve pertanto porsi in rapporto causale con quest'ultima soluzione terapeutica (la Parte_5 Pt_6
DREZotomia) che fu scelta nel novero delle possibili opzioni di trattamento del dolore neuropatico cronico che la Paziente lamentava”. Quest'ultimo aspetto è stato oggetto di ampio dibattito fra le parti, sia in sede di contraddittorio tecnico, con il coinvolgimento dei CCTTUU, sia in sede d'udienza. Parte attrice ha infatti sostenuto che l'intervento di drezotomia rappresentava, di fatto, l'unica possibilità per la di liberarsi dal dolore grave e cronico conseguito agli errori Pt_1 commessi dal Dott. e che esso ha però avuto gravi e importanti ripercussioni, quali la CP_2 perdita completa della sensibilità al piede sinistro (che, peraltro, ha comportato una caduta, la frattura del femore e la necessità di un ulteriore intervento di protesi all'anca), oltre a non avere risolto la neuropatia;
sicché anche tali conseguenze andrebbero imputate alla responsabilità di e del medico e avrebbero dovuto essere accertate e considerate dai Consulenti nella CP_1
11 quantificazione del danno biologico permanente, che quindi si appaleserebbe ben più grave rispetto a quello già (riduttivamente) valutato in sede peritale. Successivamente al deposito della relazione definitiva, il Tribunale ha dunque ritenuto necessario chiarire se la decisione della paziente di sottoporsi a quest'ultimo invasivo trattamento chirurgico e il conseguente peggioramento della sua condizione fosse causalmente riconducibili al danno provocato dall'errore tecnico commesso dal Dott. , e ha quindi CP_2 disposto una integrazione della CTU volta a chiarire i seguenti aspetti: correttezza dell'indicazione terapeutica e praticabilità di procedure alternative non demolitive o comunque meno invasive, in base alle conoscenze mediche e alle buone pratiche dell'epoca; corretta esecuzione dell'intervento da parte dei sanitari;
quantificazione della percentuale di invalidità permanente all'attualità; accertamento del nesso causale rispetto all'operato del Dott. CP_2
e determinazione dell'eventuale danno differenziale. Appare opportuno riportare i punti fondamentali dell'indagine integrativa svolta dagli Ausiliari, i quali hanno prima di tutto ben chiarito sia la natura di questo particolare trattamento chirurgico, sia il ruolo decisivo che, nella vicenda, ha svolto lo stato di costante e acuta sofferenza manifestato dalla paziente, legato sia alla sua specifica condizione psicologica (sopra descritta) sia ad una “peregrinazione sanitaria” ultraventennale, che ha senz'altro messo a dura prova la sua risposta al dolore e il suo livello di sopportazione:
- l'intervento di drezotomia consiste in una tecnica demolitiva volta a interrompere le strutture anatomiche nervose deputate alla trasmissione del dolore, al fine di impedire sul nascere il sorgere dello stimolo doloroso: essa è quindi particolarmente invasiva e, stante la sua irreversibilità, la sua pratica è tutt'altro che frequente, sicché, rispetto ad essa, data la scarsità di letteratura medica disponibile, allo stato non esiste alcun orientamento sotto il profilo esecutivo su quale sia il gold standard della tecnica operatoria (spesso scelta in funzione della capacità ed esperienza dell'operatore);
- i limitati studi a disposizione hanno evidenziato, nel complesso, buoni risultati a breve/medio termine soprattutto in condizioni specifiche, come in caso di dolore neuropatico dovuto ad avulsione del plesso brachiale, lesioni del midollo spinale, gestione del dolore oncologico, nevralgie post herpetiche, ma i risultati a lungo termine sono ancora un campo aperto di dibattito;
- nel caso di specie, ad essere messa in discussione non è tanto l'esecuzione tecnico- operativa della drezotomia (svolta da un operatore di riconosciuta esperienza nel settore), quanto l'indicazione alla procedura stessa, tenuto conto del pregresso della e dei Pt_1 percorsi alternativi di cura cui la stessa fu o meno sottoposta;
- come già anticipato, infatti, la condizione di quest'ultima presenta i caratteri della “Failed back surgery syndrome”, ovvero una condizione derivata dall'insuccesso di un progetto terapeutico con prospettive di cura più volte disattese durante il quale la paziente era stata sottoposta ad una “impressionante quanto irrazionale sequela di interventi “correttivi” con posizionamento di sistemi di stabilizzazione poi rimossi e quindi nuovamente reimpiantati, di neurolisi a carico della radice L5 sinistra, impianto di sistemi intervertebrali, ecc., senza di fatto apportare i benefici desiderati/attesi. In maniera più o meno velata si era cercato anche di spiegare che parte dell'insuccesso terapeutico e degli esiti chirurgici indesiderati lamentati, con sintomi per taluni aspetti non del tutto spiegabili sulla scora dei rilievi clinici e strumentali, trovava ragione nella multifattorialità del quadro algico-disfunzionale in cui la componente psico-emotiva svolgeva
12 certamente un ruolo non trascurabile”;
- all'epoca dell'intervento, presentava senz'altro un oggettivo stato di Parte_1 marcata sofferenza per il quale era ricorsa a trattamenti farmacologici addirittura con oppiacei e morfino-simili, ma questo non giustificava il ricorso a una tecnica chirurgica demolitiva e dagli esiti irreversibili quale la drezotomia per 3 precise ragioni: 1) l'aspetto personologico della paziente, che richiedeva una certa cautela decisionale in termini di rapporto rischi-benefici, tenendo conto dell'impatto psicologico che ogni intervento propostole determinava sulle sue aspettative di guarigione e sulla conseguente delusione di fronte al fallimento puntuale di ogni procedura effettuata;
2) la non ricorrenza delle specifiche condizioni patologiche citate in letteratura;
3) la mancata verifica di possibili trattamenti alternativi meno invasivi (ancorché dai risultati non prevedibili) come le pratiche di neuro-stimolazione;
- dall'analisi della documentazione clinica, è emerso che, prima dell'intervento, alla paziente era stata più volte suggerita, quale misura terapeutica alternativa, la tecnica conservativa della neurostimolazione, ma nessuna iniziativa concreta è stata assunta in tal senso, lasciandole poi di fatto una sostanziale autonomia decisionale;
- è verosimile che il medico che ha suggerito e poi praticato la drezotomia abbia ritenuto
“che la neurostimolazione avrebbe apportato pochi vantaggi ad una Paziente così sofferente da ipotizzare un quadro di deafferentazione e che solo l'interruzione della sede anatomica ricevente lo stimolo doloroso con tecnica di DREZotomia, avrebbe apportato quel beneficio sintomatologico tanto atteso sul pianto del dolore, accettando il rischio di possibili diverse e non trascurabili conseguenze”;
- ma, comparando i possibili effetti collaterali della neurostimolazione con quelli della drezotomia, questi ultimi sono irreversibili e di gravità tale che, se la paziente ne fosse stata adeguatamente edotta, probabilmente avrebbe optato per una differente soluzione antalgica;
- sicché nel caso di specie si è verificata una situazione di overtreatment, laddove quest'ultima “fu sottoposta ad una procedura dagli esiti demolitivi ed irreversibili non strettamente necessaria e/o indicata i cui esiti non possono quindi porsi in rapporto causale con l'operato del dott. ; CP_2
Queste, dunque, le conclusioni rassegnate dai CCTTUU in merito ai quesiti integrativi:
- la scelta di sottoporre la SELLA all'intervento in questione non può ritenersi pienamente condivisibile tenuto conto della specificità del caso e del fatto che non vennero fattivamente approcciate soluzioni terapeutiche alternative diverse da quelle esclusivamente farmacologiche, risultando anzi “del tutto sproporzionato, affrettato e immotivato”;
- non sono emerse criticità sotto il profilo esecutivo, quantomeno in base agli scarsi studi disponibili all'attualità;
- l'evoluzione peggiorativa degli esiti neurologici lamentati dalla non è in alcun Pt_1 modo ascrivibile all'operato del Dott. . CP_2
Così riassunti i passaggi salienti e gli esiti dell'istruttoria tecnica, non si ravvisano motivi per discostarsi dalle risultanze della seconda CTU - relative sia al quesito originario, sia a quello integrativo - che il Tribunale condivide pienamente e fa proprie, in quanto esito di un'analisi dettagliata e molto approfondita degli atti e dei documenti di causa, immune da vizi logici (gli unici rilevabili dal giudicante) e condotta nel continuo contraddittorio delle parti;
sotto questo profilo, va evidenziato che i CCTTUU hanno risposto in modo puntuale ed esauriente alle osservazioni dei rispettivi Consulenti di Parte, rassegnando le conclusioni di cui sopra s'è dato
13 conto. In sede di atti difensivi finali, la difesa di parte attrice ha ribadito le critiche alla seconda CTU, che, in estrema sintesi
- avrebbe sottostimato il danno biologico permanente “sulla base di un “ragionamento” di minuta contabilità sanitaria che è a dir poco una motivazione falsa ed apparente”;
- non avrebbe preso posizione sul nesso di causalità fra l'errore commesso dal Dott.
e l'intervento di drezotomia, posto che la sarebbe stata costretta a ricorrere a CP_2 Pt_1 quest'ultima drastica soluzione proprio a causa delle gravi lesioni provocatele dal primo, ossia la neuropatia invalidante, e del conseguente stato di sofferenza;
- non avrebbe accertato e valutato la differenza tra la condizione della paziente prima e dopo la drezotomia. Quanto al primo punto, va rilevato che le contestazioni mosse da parte attrice in parte qua sono del tutto generiche e non si riferiscono in modo specifico alle coerenti e ben motivate conclusioni espresse dai CCTTUU, che si basano su riscontri oggettivi e fanno riferimento a criteri di valutazione ben precisi;
sicché la relativa censura è evidentemente pretestuosa e infondata. Quanto agli altri due punti, si osserva:
- gli Ausiliari del Tribunale hanno spiegato in modo coerente ed esaustivo quali sono le ragioni per le quali l'intervento di drezotomia non era indicato nel caso di specie, dando conto della condizione clinica - fisica e psicologica - della paziente, delle alternative terapeutiche concretamente praticabili e dei possibili esiti infausti e irreversibili di una operazione chirurgica demolitiva come quella in esame (vedi sopra);
- in sede di risposta alle osservazioni dei CCTTPP attorei - secondo i quali la neurostimolazione non sarebbe stata né praticabile né efficace, sicché la drezotomia si presentava quale unica e valida alternativa possibile per emancipare la dalla schiavitù del Pt_1 dolore e delle gravosissime terapie farmacologiche e dei relativi effetti collaterali - i CCTTUU hanno messo in rilievo come la scelta della paziente di affidarsi a quest'ultimo, drastico intervento non possa essere valutata di per sé e semplicemente in relazione all'operazione eseguita dal Dott. , ma vada collocata nell'ambito del suo travagliatissimo pregresso CP_2 neurochirurgico;
- non può, infatti, non tenersi conto degli innumerevoli interventi chirurgici e terapie farmacologiche a cui ella si era sottoposta in un arco temporale ultraventennale, e dei conseguenti effetti psicologici dei ripetuti fallimenti affrontati, che l'hanno condotta ad “accettare la proposta di sottoporsi ad una procedura DEMOLITIVA (non può diversamente definirsi una pratica che SEZIONA, ovvero interrompere IRREVERSIBILMENTE le strutture anatomiche nervose), dall'ELEVATO rischio operatorio (lo scrivono INEQUIVOCABILMENTE gli Autori scientifici), arrecandole danni IRREVERSIBILI ed altamente INVALIDANTI”;
- sul punto, gli Ausiliari hanno chiarito quanto segue: “si deve ricordare come le argomentazioni dei CCTT d'Ufficio nei confronti della procedura adottata per il trattamento del dolore “neuropatico”, o meglio da irritazione e lesione parziale della radice di L5 esitata all'intervento del dott. sono state basate sulla CP_2 considerazione GLOBALE del caso della IG.ra , esaminando sia la storia clinica della paziente e dei Pt_1 numerosi interventi a cui la stessa si è sottoposta (nel vano tentativo di risolvere esclusivamente il sintomo dolore,
14 che affliggeva la sua legittima percezione di benessere per poter svolgere serenamente le proprie attività lavorative e relative alla vita quotidiana), sia l'impatto psicologico che ogni intervento propostole determinava sulle sue aspettative di guarigione e sulla conseguente delusione di fronte al fallimento puntuale di ogni procedura effettuata (e non certamente con l'obiettivo di etichettare come psicolabile la stessa, che appariva comunque persona INNEGABILMENTE provata dal calvario chirurgico e per questo disposta a tutto pur di risolvere il suo stato). Questa, a nostro giudizio, deve essere la chiave di lettura per valutare come assolutamente insufficienti e pertanto non basate su un criterio di valutazione clinica globale della paziente, tutte le procedure chirurgiche effettuate, si sottolinea, su un singolo elemento isolato, e non esaustivo, come ad esempio un sintomo soggettivo come il dolore, o un criterio morfologico come gli esami di imaging. Quanto sopra giustifica la sindrome della
“failed back surgery” ed anche la motivazione per la quale la paziente ha alla fine scelto di sottoporsi ad un intervento di chirurgia “DEMOLITIVA”, che evidentemente le è stato presentato come definitivamente risolutivo, dal momento che apportava, per definizione, una lesione delle strutture anatomiche interessate nella trasmissione del dolore. Sempre per gli stessi motivi, la paziente ha rifiutato le numerose proposte di neurostimolazione, che le sono state rappresentate dal 2020 al 2022 da diversi specialisti, sia in terapia del dolore che neurochirurghi, dato che appunto, correttamente, non garantivano certezze assolute sull'esito della procedura, che tra l'altro si basa su criteri neurofisiologici che vanno stabiliti in maniera progressiva sulla risposta del paziente e della sua sintomatologia. Deve a questo punto essere puntualizzato che l'aspetto demolitivo della Neurochirurgia, appartiene più al passato che allo stato attuale della Neurochirurgia funzionale, se si considerano gli interventi di “psicochirurgia” (lobotomia pre-frontale) o le lesioni stereotassiche del nucleo ventro-laterale del talamo nel tremore, COMPLETAMENTE sostituiti dai farmaci o dalla DBS (Deep Brain Stimulation), in considerazione appunto degli esiti a volte drammatici che tali interventi comportano. La DREZtomia, introdotta appunto nel 1972, rientra in questo tipo di Neurochirurgia e quello che è stato fatto, in occasione della visita neurologica effettuata nel corso di questa CTU, è stato appunto constatare dal punto di vista oggettivamente neurologico, i DANNI sulle strutture anatomiche interessate dall'intervento, di gran lunga PIU' invalidanti di tutti gli interventi che la paziente aveva subito nel corso del tempo;
si ricorda anche la frattura del femore direttamente provocata dal deficit sensitivo-motorio post-operatorio che si è reso foriero di instabilità alla marcia. Un tale intervento, che come si è già descritto, deve essere considerato UNICAMENTE in casi accuratamente selezionati, sia come patologia che soprattutto considerando le caratteristiche della paziente sia dal punto di vista clinico che generale (pertanto anche psicologico!), per quanto riguarda la qualità della vita, ci sembra del tutto sproporzionato, affrettato e immotivato, proprio in base alla mancanza di un tentativo (come era stato suggerito nel corso della prima valutazione) effettivo di neurostimolazione (E QUESTO E' UN DATO DI FATTO)”;
- le spiegazioni fornite dai CCTTUU sono chiare, puntuali, coerenti e del tutto condivisibili, pertanto non è possibile sostenere che vi sia un nesso eziologico fra l'errore commesso dal Dott. e gli esiti invalidanti dell'intervento di drezotomia eseguito a CP_2 maggio del 2023;
- ne consegue l'insussistenza di un danno “differenziale” e la superfluità di un accertamento della percentuale di invalidità permanente successiva a detto intervento;
- è poi del tutto pacifico che quest'ultimo abbia completamente modificato il quadro clinico della paziente rendendo di fatto impossibile accertare se i postumi permanenti derivanti dall'errore medico commesso dal Dott. si siano aggravati nel tempo o meno;
CP_2
- tale impossibilità è da attribuirsi in via esclusiva alla che, in pendenza di questo Pt_1 giudizio, quando erano già state iniziate le operazioni peritali, ha scelto di procedere con la
15 drezotomia benché, come evidenziato dai CCTTUU, non si trattasse di una inderogabile procedura salvavita. In definitiva, alla luce di tutto quanto sopra, deve ritenersi accertato quanto segue:
- il Dott. ha commesso un errore esecutivo nel corso dell'intervento di CP_2 artrodesi sacroiliaca sinistra eseguito in data 27.03.2018 presso , consistito CP_1 nel malposizionamento dei mezzi di sintesi;
- tale errore è ascrivibile a una sostanziale negligenza e imperizia dell'operatore, nell'ambito di un intervento che, a quanto consta dall'istruttoria, non era caratterizzato da eccezionali difficoltà tecniche in base al criterio della diligenza professionale;
- sussiste, quindi, sulla base dei principi esposti nel paragrafo n. 2, la responsabilità contrattuale sia del medico che della struttura, posto che né l'uno né l'altra hanno fornito la prova contraria dell'esatto adempimento delle rispettive prestazioni o della non imputabilità dell'inadempimento;
- tale inadempimento ha provocato alla paziente un danno biologico permanente quantificabile nella misura del 9%, oltre a una invalidità temporanea totale per giorni 30, nonché un'invalidità arziale al 50% per giorni 30 e al 25% per ulteriori giorni 30 (cfr. conclusioni prima CTU);
- il peggioramento delle condizioni di successivamente all'intervento di Parte_1 drezotomia eseguito il 10.05.2023 non è causalmente ascrivibile alle parti convenute, in quanto esso ha interrotto il nesso eziologico fra la condotta inadempiente di queste ultime e l'evento di danno lamentato. 4. Venendo alla quantificazione del danno non patrimoniale patito da , si Parte_1 osserva:
- l'art. 7 L. 24/17 (sopra citato) al comma 4 prevede che “il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attività di cui al presente articolo”;
- poiché nel caso di specie il danno biologico permanente viene riconosciuto nella misura del 9%, trova applicazione il richiamato art. 139 D.Lgs. 209/05 (Codice delle assicurazioni private), che stabilisce i criteri per la liquidazione del danno non patrimoniale conseguente a lesioni di lieve entità, ossia non superiori al 9% di invalidità permanente, in base ad apposita Tabella;
- tale disposizione, inoltre, prevede, al comma 3, che “Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche”;
16 - nel caso di specie, considerando che all'epoca del fatto la aveva 45 anni di età, in Pt_1 base alla specifica Tabella attualmente vigente, il danno biologico permanente è pari a € 16.452,46;
- la travagliata storia clinica della paziente (di cui sopra s'è dato sinteticamente conto, ma è dettagliatamente descritta nelle due Consulenze Tecniche in atti, alle quali interamente si rimanda) e la sua particolare condizione psico-fisica messa a dura prova da anni e anni di trattamenti (in parte non adeguati, ma comunque complessivamente incoerenti), fallimenti e sofferenza, condizione ben nota ai sanitari di giustifica una CP_1 personalizzazione nella misura massima del 20% del danno permanente, per complessivi € 19.742,95;
- con la precisazione che, ovviamente, ciò non significa né addossare agli odierni convenuti la responsabilità di eventuali errori commessi in passato da terzi né sostenere che la
“meritava” un trattamento più accurato rispetto alla media dei pazienti, ma di Pt_1 riconoscere che, data la sua particolare condizione, la negligenza occorsa nella specie ha prodotto senz'altro delle conseguenze peculiari;
- oltre a ciò, va riconosciuto un danno morale che, tenuto conto della forte componente soggettiva della sintomatologia dolorosa manifestata dalla paziente, può essere quantificato nella misura del 20% sul totale del danno non patrimoniale comprensivo della personalizzazione, e così per totali € 23.691,45;
- - questa somma va devalutata alla data in cui è terminata la invalidità temporanea (secondo il principio giurisprudenziale ormai consolidato per cui la rivalutazione delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno da invalidità permanente parziale, quando questa sia successiva ad un periodo di invalidità temporanea liquidata separatamente, decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea e non dal giorno dell'evento dannoso: cfr. C. 5680/96), ossia il giorno 25.06.2018 (€ 19.875,38) e su di essa vanno riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria alla data odierna, e così per € 26.193,34;
- quanto all'invalidità temporanea, in base alle percentuali sopra indicate, applicando le Tabelle citate, essa corrisponde a un importo di € 2.949,45; con la rivalutazione e gli interessi legali, il totale ammonta ad oggi a € 3.263,37;
- cosicché il danno non patrimoniale complessivamente patito da va Parte_1 liquidato nella somma complessiva di € 29.456,71, oltre agli interessi legali ex art. 1284, comma 1 c.c., dalla data della presente sentenza al soddisfo
5. Quanto alle spese mediche, all'esito della prima CTU gli Ausiliari non hanno proceduto ad alcuna analisi, dando atto di non avere reperito la relativa documentazione;
nell'ambito di questo giudizio di merito parte attrice ha depositato sub doc. 34 un elenco di spese, che però di per sé non prova alcunché in quanto non è supportato da alcun documento, e sub doc. 35 una serie di scontrini di farmacie riportanti il codice fiscale della , ma dai quali, ovviamente, Pt_1 non risulta la tipologia di farmaco acquistato e la sua correlazione con l'oggetto di questo giudizio. Nulla, pertanto, può essere riconosciuto a tale titolo.
6.
17 ha chiesto inoltre la condanna dei convenuti al pagamento di una somma, Parte_1 da determinarsi in via equitativa, quale risarcimento per la perdita di chance lavorative derivante dalla malpractice, assumendo che:
- nel 2018, dopo l'intervento, l' le ha riconosciuto una invalidità lavorativa, pari CP_4 all'80%, dunque più grave rispetto a quella del 60% accertata nel 2016;
- è stata costretta ad assentarsi lungamente dal suo lavoro di assistente alle vendite presso Unicomm S.r.l., tanto da superare il periodo di comporto, e conservando la propria occupazione solamente grazie alla clemenza del proprio datore di lavoro;
- le lesioni subite hanno precluso incrementi di stipendio e avanzamenti di carriera, quale la promozione a dirigente, e incideranno sull'entità della pensione. Al riguardo si osserva:
- il riconoscimento di una percentuale più o meno grave di invalidità lavorativa da parte dell' (in questo caso documentato) non è, di per sé, sufficiente a dimostrare il danno da CP_4 perdita di chance lavorative;
- il mancato conseguimento di un aumento retributivo e di una promozione è stato allegato in modo del tutto generico (il ché basterebbe a respingere la relativa domanda) e, in ogni caso, non è stato dimostrato;
- nel corso dell'istruttoria sono stati escussi, in qualità di testimoni, e Testimone_1 [...]
colleghi di lavoro della : entrambi hanno sostanzialmente riferito che Tes_2 Pt_1 quest'ultima già prima del 2018 lavorava da casa per via dei numerosi interventi alla schiena e che, successivamente all'intervento oggetto di causa, a causa dei dolori non è stata più in grado di svolgere le sue mansioni ordinarie, stava sempre a letto, si muoveva solo con le stampelle e si limitava a svolgere esclusivamente qualche telefonata;
- tali dichiarazioni, tuttavia, non provano né una riduzione delle entrate retributive, né che la avesse la concreta possibilità di conseguire degli avanzamenti di carriera e le pur Pt_1 significative conseguenze derivanti dall' intervento del 27.03.2018, che – è un dato di fatto – ha determinato un oggettivo peggioramento delle sue condizioni di vita, sono state già valorizzate in sede di liquidazione del danno non patrimoniale, sicché il riconoscimento di una autonoma voce di danno (patrimoniale) che, si ribadisce, non è stata neppure allegata in modo specifico, si tradurrebbe in una inammissibile duplicazione. La relativa domanda va pertanto respinta. 7. Va invece accolta la domanda di risarcimento avente ad oggetto il ristoro delle seguenti spese relative al procedimento preventivo n. 601/20 RG:
- € 2.726,00 per anticipazioni (di cui € 286,00 per contributo unificato e marca, ed € 2.440,00 per compenso al CTP, il cui pagamento è documentato);
- € 3.920,00 (oltre IVA e cassa previdenza) per compenso versato ai CCTTUU incaricati in quella sede. Quanto alle spese legali, manca la prova del loro pagamento e nulla può quindi essere riconosciuto al riguardo. 8. Va, poi, respinta la domanda risarcitoria proposta da , Parte_2 Pt_4
18 e : il lamentato danno “parentale” è stato allegato in modo talmente Pt_4 Parte_3 generico da rendere la domanda di fatto inammissibile e comunque è rimasto completamente sfornito di prova. 9. In definitiva, i convenuti vanno condannati, in solido, a versare a , le Parte_1 seguenti somme:
- € 29.456,71, oltre agli interessi legali ex art. 1284, comma 1 c.c., per danno non patrimoniale;
- € 2.726,00 ed € 3.920,00 (oltre IVA e cassa previdenza) per danno patrimoniale relativo alle spese di ATP. 10. Va, infine, rigettata la domanda con cui in via subordinata, ha CP_1 chiesto di essere manlevata dal Dott. da quanto dovesse essere obbligata a pagare in CP_2 conseguenza di sue accertate responsabilità per la prestazione medica resa a , Parte_1 atteso che:
- in tema di rapporti interni tra la struttura sanitaria ed il medico di cui la prima si è avvalsa vige il principio secondo il quale la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere, di regola, ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., salvo che la struttura dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile, e oggettivamente improbabile, devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute (cfr. ex multis C. 34516/23);
- nel caso di specie non solo non ha provato, ma (ancor prima) CP_1 neppure ha allegato una condotta avente tali caratteristiche. 11. Le spese di questo procedimento sono regolate in base al principio della soccombenza. La domanda proposta da è stata accolta ma in misura sensibilmente Parte_1 inferiore a quella richiesta, il ché giustifica una compensazione delle spese nella misura di 1/2. La liquidazione viene effettuata come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/14 (come modificati dal D.M. 147/22), tenendo conto del valore del decisum e dell'attività svolta, con distrazione in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
, e sono del tutto Parte_2 Parte_4 Parte_3 soccombenti e vanno condannati a pagare le spese di lite in favore dei convenuti, in base alla liquidazione che, secondo gli stessi criteri di cui sopra, viene fatta in sempre in dispositivo. Quanto al rapporto processuale fra e il Dott. , l'esito del CP_1 CP_2 giudizio e le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione delle relative spese. Le spese della CTU svolta in questo giudizio vanno poste a carico totale di parte attrice, considerato che la reiterazione dell'istruttoria tecnica ha di fatto confermato gli esiti di quella già svolta in sede preventiva, conducendo, anzi, a un risultato più favorevole (in termini di quantificazione del danno biologico permanente) ai convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, ACCOGLIE parzialmente la domanda proposta da e, per l'effetto, Parte_1
19 CONDANNA i convenuti, in via solidale, a pagare a , a titolo di risarcimento Parte_1 dei danni di cui in motivazione, le seguenti somme:
- € 29.456,71, oltre agli interessi legali ex art. 1284, comma 1 c.c., per danno non patrimoniale;
- € 2.726,00 ed € 3.920,00 (oltre IVA e cassa previdenza) per danno patrimoniale relativo alle spese relative al procedimento n. 601/20 R.G. di questo Tribunale, meglio dettagliate in motivazione;
RIGETTA tutte le ulteriori domande proposte dagli attori;
RIGETTA la domanda proposta in via subordinata da ei confronti Controparte_1 di Controparte_2
CONDANNA i convenuti, in via solidale, a pagare in favore di le spese di lite Parte_1 nella misura di 1/2, che liquida (già nella quota di 1/2) in € 272,50 per anticipazioni, € 2.300,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari;
compensato il rimanente 1/2; CONDANNA , e , in via solidale, Parte_2 Parte_4 Parte_3
a pagare in favore delle due parti convenute le spese di lite che liquida, per ciascuna di esse, in € 3.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge;
DICHIARA interamente compensate le spese di lite nel rapporto processuale fra i due convenuti;
PONE le spese della CTU svolta in questo giudizio, già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico solidale degli attori. Così deciso a Reggio Emilia il 24/09/2025 Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegata al verbale.
Il Giudice Francesca Malgoni
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