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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 06/04/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Raffaele Califano Presidente
Dott.ssa Michela Palladino Giudice
Dott.ssa Valentina Pierri Giudice rel. ed est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3541/2023 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, avente per oggetto: “Separazione giudiziale dei coniugi”, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. , rapp.to e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Mariantonietta Fantasia;
ricorrente
E
, (c.F.: ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Catalano;
resistente
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Avellino
Interventore ex lege
Conclusioni delle parti: All' udienza dell'11.9.2024, i difensori delle parti così concludevano:
“…L' Avv. Lucia Catalano nell'interesse della resistente si riporta ai propri Controparte_1 atti e documenti depositati insistendo nell'accoglimento delle conclusioni ivi riportate da intendersi richiamate e trascritte, in subordine chiede che vengano confermati i provvedimenti temporanei ed urgenti come da ordinanza del 12/03/2024 in quanto la situazione economica delle parti è immutata.
L'Avv. Fantasia Mariantonietta difensore del sig. il quale si riporta ai scritti Parte_1 difensivi eccezioni e deduzioni documentazione tutta prodotta in atti, alle memorie e repliche ex art 473 depositate da ritenersi qui per brevità trascritte e ne chiede l'integrale accoglimento. Impugna e chiede il rigetto di tutto quanto richiesto e dedotto da parte convenuta, sig.ra , in quanto inammissibile, infondato e improponibile in fatto ed in CP_1 diritto, si chiede altresì il rigetto della domanda riconvenzionale in quanto infondata in fatto e diritto. Si chiede altresì la modifica di quanto stabilito nell'ordinanza del 12 -03-2024 relativamente all'assegno posto a carico del sig. . Si rappresenta che l'avv. Fantasia Pt_1 ha depositato dispositivo di assoluzione con formula piena del procedimento penale a carico del ”. Pt_1
Motivazioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 9.11.2023, proponeva domanda di separazione Parte_1 giudiziale dal proprio coniuge, all'uopo esponendo:
- di aver contratto matrimonio con il 10.4.2021; Controparte_1
- che dall'unione coniugale non nascevano figli;
- che la sig.ra dopo l'unione matrimoniale, assumeva in modo evidente e Controparte_1 ingiustificato un atteggiamento ostile, provocatorio e pretestuoso contro il proprio coniuge, mostrando la sua totale assenza di affetto matrimoniale verso il proprio marito;
- che tale atteggiamento conduceva il rapporto matrimoniale alla definitiva disgregazione;
- che in data 24.10.2022 lasciava la casa coniugale e, nello stesso giorno, dopo Controparte_1 aver ritirato la polizza assicurativa della propria autovettura, si recava presso il pronto soccorso dell'Ospedale Rummo” di Benevento (Bn) ove dichiarava falsamente di essere stata aggredita dal proprio coniuge;
- che nel verbale di prestazioni sanitarie rilasciato dall'Ospedale Rummo” veniva indicata la seguente diagnosi a carico della :“nessuna lesione fisica, stati d'ansia”; CP_1
- che , nonostante il comportamento inaccettabile della , esperiva invano Parte_1 CP_1 ogni tentativo finalizzato alla eventuale ricomposizione e conservazione del rapporto matrimoniale.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva di pronunciare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni: “-autorizzare i coniugi a vivere separati, ciascuno libero di fissare ove crede la propria residenza;
-Ordinare alla sig.ra di consegnare al ricorrente le chiavi Controparte_1 di accesso alla casa del ricorrente e quelle dell'antifurto della medesima abitazione. - dichiarare i coniugi entrambi autonomi economicamente, capaci ognuno per proprio conto di lavorare e capaci di soddisfare le proprie esigenze e i propri bisogni quotidiani della vita in via autonoma”.
Con comparsa depositata in data 15.1.2024, si costituiva in giudizio , la quale, Controparte_1 con riferimento alle cause della crisi familiare, nel contestare la versione dei fatti offerta dal ricorrente, deduceva di essere stata, nel corso della convivenza, vittima di violenza domestica da parte del , rivelatosi uomo aggressivo, prepotente, cattivo, a tal punto da avere, in Pt_1 molte occasioni, minacciato, picchiato ed aggredito la moglie. Precisava di essere stata costretta ad abbandonare la casa coniugale per il timore concreto di essere ancora aggredita e, addirittura, uccisa.
Tanto premesso, la resistente chiedeva, in via riconvenzionale, di:
“..- Dichiarare la separazione dei coniugi e con addebito al Controparte_1 Parte_1 marito.
2 - Porre in capo a l'obbligo alla corresponsione di un assegno di Parte_1 mantenimento a favore della moglie pari ad euro 250,00 mensili, con rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT.
- Ordinare a di restituire i mobili della cucina e il materasso nonchè dividere Parte_1
a metà tutti i beni acquistati dopo il matrimonio;
- Ordinare a di restituire la somma pari alla metà di quella ricevuta come Parte_1 regali per il matrimonio e depositata sul conto personale tenuto presso la banca BPER nonchè sul libretto cointestato e tenuto presso Posteitaliane”. con ordinanza del 12.3.2024 il Giudice delegato assumeva i provvedimenti provvisori e urgenti con cui autorizzava i coniugi a vivere separatamente e poneva a carico del l'obbligo di Pt_1 corrispondere alla , a titolo di mantenimento, un assegno mensile di euro 200,00, CP_1 rivalutabili annualmente, con decorrenza dalla data della domanda.
Rigettate le istanze di prova orale, all'udienza dell'11.9.2024, sulla discussione orale delle parti la causa veniva assunta in decisione.
***
1.- Le emergenze processuali consentono certamente di ritenere che sia venuta meno la comunione di vita spirituale e materiale tra i coniugi e che, conseguentemente, tra gli stessi la convivenza sia divenuta intollerabile, tenuto conto, tra l'altro, dell'estrema conflittualità e degli aspri contrasti che, secondo entrambe le parti, hanno caratterizzato negativamente l'ultima fase della vita familiare.
Il Tribunale, pertanto, considerato che ricorre, nella fattispecie concreta, l'ipotesi di cui all'art. 151 c.c., ritiene che debba essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
2.- Venendo all'addebito della separazione, va rigettata la domanda avanzata dalla resistente
, essendo la stessa rimasta priva di riscontro probatorio all'esito dell'istruttoria Controparte_1 espletata.
Preliminarmente, occorre rammentare che, in base al secondo comma dell'art 151 c.c., il giudice, pronunciando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi essa sia addebitabile in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri derivanti dal matrimonio.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola inosservanza dei doveri che l'art. 143 cod. civ. pone a carico degli stessi, implicando, invece, tale pronuncia la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario a tali doveri da parte di uno o di entrambi i coniugi, e cioè che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza.
Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito
(v., Cass. 14042/2008, Cass., n. 14840 del 2006, n. 12383 del 2005, Cass., Sez. 1, Sentenza n.
25843 del 18/11/2013).
Nel caso di specie, con la domanda di addebito la deduce che la crisi matrimoniale CP_1 sarebbe imputabile al comportamento violento e vessatorio del , che, in più occasione, Pt_1
l'avrebbe picchiata e maltrattata.
3 Orbene, all'esito del giudizio, la grave accusa mossa dalla moglie nei confronti del coniuge è rimasta del tutto sfornita di riscontro probatorio.
In primo luogo, occorre evidenziare che i due referti medici prodotti dalla resistente comprovano l'accesso al pronto soccorso nelle date indicate (13.4.2022 e 24.10.2022) ma non le violenze asseritamente subite.
In entrambi i referti, infatti, non viene riscontrato a carico della alcun segno di lesione o CP_1 violenza ma solo uno stato di agitazione e ansia.
Né è stato offerto nel corso del giudizio alcun altro elemento di prova a sostegno delle accuse mosse.
Va ribadito, invero, anche nella presente sede, il giudizio di inammissibilità delle istanze istruttorie avanzate da parte resistente con la memoria di costituzione, in quanto non articolate per capitoli specifici in violazione dell'art. 244 c.p.c. (Cass. 1874/2019).
Peraltro, va sottolineato che in data 10.9.2024 parte ricorrente ha depositato il dispositivo di sentenza del Tribunale di Avellino n. 1496/2024 – resa all'esito del procedimento penale n.
1720/23- con cui, in data 24.6.2024, il è stato assolto dalle accuse a lui mosse “perché Pt_1 il fatto non sussiste”.
Per quanto sopra esposto, la domanda di addebito avanzata da va rigettata. Controparte_1
3.- Quanto ai provvedimenti accessori, in assenza di figli, resta da esaminare la sola domanda di riconoscimento di un assegno separativo avanzata dalla resistente.
In base all'art. 156 cod. civ., infatti, il diritto al mantenimento a seguito di separazione personale sorge, in favore del coniuge al quale questa non sia addebitabile, ove egli non fruisca di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva durante il matrimonio, atteso che durante la separazione personale non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità più recente ha precisato che:
- “in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, qualora venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche” ( Cass. 24049/2021);
- grava sul richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156 c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo (Cass. 20866/2021);
- il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative, sicché, nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo (Cass. 234/2025).
4 Applicando i suddetti principi al caso di specie, deve rilevarsi che – sebbene vi sia una chiara disparità economica tra le parti (il è operaio e percepisce mensilmente uno stipendio di Pt_1 euro 1.500,00-1.600 ed è inoltre proprietario della casa coniugale, mentre la è CP_1 disoccupata e può contare solo su un reddito da locazione di un immobile di sua proprietà pari ad euro 220,00 mensili) – è parimenti da sottolineare che la gode di piena capacità CP_1 lavorativa, ha un'età (39 anni) che le consente di ricollocarsi nel mondo del lavoro, è diplomata come ragioniere e perito commerciale ed inoltre ha avuto nel passato esperienze lavorative
(cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 14.2.2024).
Non sono stati allegati né provati ostacoli di carattere fisico allo svolgimento del lavoro.
Né la resistente ha assolto l'onere probatorio su di sé incombente di dimostrare – nel corso del giudizio - di essersi inutilmente attivata e proposta sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali,
Ciò posto, ribadito il principio di diritto per cui “l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia effettivamente in grado di procurarsi da solo”, considerata altresì la breve durata della convivenza protrattasi per appena un anno e mezzo e la giovane età della richiedente pienamente abile al lavoro, il Collegio ritiene di revocare l'assegno separativo previsto in favore della in sede di provvedimenti provvisori, non ricorrendo i presupposti per il CP_1 relativo riconoscimento.
4.- Come già rilevato con ordinanza del 13.3.2024, vanno infine dichiarate inammissibili nella presente sede le ulteriori domande avanzate da entrambe le parti con riferimento alla restituzione dei beni personali e alla divisione di somme, stante la mancanza di una ragione di connessione idonea, ai sensi dell'art. 40 c.p.c., a consentire la trattazione delle predette domande unitamente a quella, soggetta al rito speciale, della separazione.
5.- Le spese di lite seguono la soccombenza della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando nel giudizio
3541/2023 RG, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e , uniti dal Parte_1 Controparte_1 matrimonio concordatario contratto in Benevento il 10.4.2021 (reg. atti matrimonio del
Comune di Arpaise anno 2021– atto n.
1 -parte II- serie B);
2) rigetta la domanda di addebito avanzata da;
Controparte_1
3) rigetta la domanda di assegno separativo avanzata da e, per l'effetto, revoca Controparte_1
l'assegno riconosciuto con ordinanza del 13.3.2024 con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza;
4) dichiara inammissibili le altre domande avanzate dalle parti;
5) condanna al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, che Controparte_1 si liquidano in euro 98,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per compenso professionale, oltre IVA
e CPA e rimborso forfettario al 15% se dovuti come per legge.
MANDA la cancelleria per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'ordinamento dello stato civile.
DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 3 aprile 2025
5 Il Giudice est. Il Presidente dr.ssa Valentina Pierri dr. Raffaele Califano
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