Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 19/03/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Olga Tarzia Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1907 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2024
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1 Parte_1
, come da procura in atti;
[...]
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. TROMBETTA C.F._2
GIULIANA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 05/06/2024 i coniugi Pt_1
1
, nato a [...] il [...], premesso:
[...]
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 16/05/2002;
- che dall'unione era nata, in data 20/12/2004, la figlia Per_1
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto emesso il 17/04/2023;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di divorzio alle seguenti condizioni: “1) La casa coniugale, sita in OM Largo Madonna del Sabato n. 13, Frazione S.
Andrea, è di proprietà della Sig.ra e quest'ultima continuerà ad Pt_1
abitarla. Firmato Da: LL AT Emesso Da: InfoCamere Qualified
Electronic Signature CA Serial#: 270b77 Avv. Giuliana Trombetta Avv.
6 2) La figlia minore ormai maggiorenne ma non Parte_1 Per_1
economicamente autosufficiente, continuerà ad avere quale domiciliazione privilegiata quella della madre, pur continuando a decidere in totale autonomia sia i tempi di permanenza presso l'abitazione paterna sia ogni modalità di frequentazione del padre. 3) Per quanto riguarda il mantenimento della figlia ciascun genitore provvederà a mantenerla durante il Per_1
periodo di convivenza di ciascuno con la stessa;
tuttavia, tenuto conto del tempo prevalente che la minore trascorrerà presso la residenza della Per_1
madre, il signor contribuirà al mantenimento della figlia CP_1
corrispondendo, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 100,00 da
2 versare direttamente su una carta Postepay intestata alla figlia. 4) Le spese straordinarie ed imprevedibili in genere (scolastiche, sportive, mediche, solo a titolo esemplificativo) relative alla figlia saranno sostenute dagli istanti nella misura del 50 % ciascuno. 5) Resta inteso che le spese straordinarie di notevole entità dovranno essere preventivamente concordate, diversamente non saranno corrisposte. 6) Quanto alle condizioni economiche si precisa che entrambi i coniugi svolgono attività libero professionale, hanno un reddito da lavoro e sono autonomi. Pertanto, rinunciano reciprocamente a qualsiasi richiesta di contributo economico per se stessi”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
All'udienza del 28/10/2024, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., la causa veniva rinviata per il deposito della documentazione relativa alle disponibilità reddituali dell'ultimo triennio di CP_1
nonchè dell'estratto dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune
[...]
ove era stato celebrato (ossia quello di Messina).
Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
25/11/2024, la dichiarava di rinunciare al mantenimento chiesto in Pt_1
favore della figlia , depositando atto dalla stessa Persona_2
sottoscritto, mentre il procuratore di - dopo aver inizialmente CP_1
depositato note con le quali insisteva nelle domande di cui al ricorso, con esclusione dell'obbligo di mantenimento - comunicava la rinuncia al mandato conferito.
All'udienza sopramenzionata la causa veniva quindi rinviata per consentire alle parti di depositare i nuovi accordi, contenenti le modifiche
3 delle condizioni di divorzio concordate nel ricorso introduttivo, con atto sottoscritto personalmente dalle stesse, così come previsto dall'art. 473bis.51 secondo comma c.p.c., ribadendo la necessità di acquisire l'estratto dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune ove è stato celebrato (ossia quello di
Messina).
All'udienza del 12/03/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c., non venivano depositate note da parte del
, mentre la rappresentava che vani erano stati tutti i CP_1 Pt_1
tentativi di contattarlo, rendendosi egli irreperibile a fronte di qualsiasi tentativo sia telefonico che a mezzo di comunicazioni scritte e ciò da oltre un anno a questa parte, rimettendosi quindi alla decisione del Tribunale circa la domanda congiunta di divorzio.
Il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Rileva il collegio che le nuove condizioni di divorzio non risultano sottoscritte da , come prescritto dall'art. 473bis.51 Controparte_1
comma 2 c.p.c., con conseguente rigetto allo stato della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 05/06/2024, provvede come segue:
rigetta allo stato la domanda.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 13/03/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
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