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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 08/11/2024, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1915/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Mauro Petrusa Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott.ssa Federica Emanuela Lipari Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1915/2022, promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
FARINA MIRKO RICORRENTE contro
(c.f. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. DI BONO FRANCESCO, RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero, Conclusioni: come da note congiunte ritualmente depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente depositato e notificato, deduceva di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con in data 1.08.2003, regolarmente Controparte_1 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Trapani (atto n. 202, P.2, S. A, uff. 01, anno 2003), e che dalla loro unione erano nati due figli gemelli, e RA Per_1
(10.11.2005).
Rappresentava che l'affectio coniugalis era venuta meno e manifestava la propria volontà di separarsi dalla moglie. In data 23.11.2022 si costituiva la resistente , che, pur aderendo Controparte_1 all'istanza volta ad ottenere la separazione personale, contestava le allegazioni e deduzioni della controparte e proponeva domanda riconvenzionale.
***** All'udienza di prima comparizione dei coniugi, rivelatosi infruttuoso il tentativo di conciliazione, il Presidente si riservava di provvedere e, a scioglimento, adottava i seguenti provvedimenti interlocutori ed urgenti:
“1) Autorizza i due coniugi a vivere separati;
1 2) Dispone l'affidamento condiviso della prole minore (i figli e RA) ai Per_1 due genitori con la dimora privilegiata presso la madre, alla quale assegna la casa familiare;
3)Ferma restando la possibilità delle parti di concordare diverse intese, dispone che il ricorrente ha facoltà di vedere e tenere con sé i figli minori ogni 15 giorni il sabato e la domenica dalle ore 16,00 del sabato alle 22,30 della domenica, oltre ad un giorno alla settimana da concordare con la moglie. Inoltre, i due giovani potranno pernottare due giorni alla settimana a casa del padre, secondo gli accordi che i due coniugi intenderanno prendere.
4) Nei mesi di luglio ed agosto i minori trascorreranno alternativamente presso il padre e la madre periodi continuativi di 15 giorni (per complessivi trenta giorni presso ogni genitore), da determinarsi concretamente fra le parti;
5) i minori trascorreranno con il padre durante le vacanze natalizie 5 giorni continuativi, da farsi coincidere ad anni alterni con il Natale o il Capodanno, ed ancora ad anni alterni la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
6) Durante i periodi di permanenza dei minori presso il padre, quest'ultimo dovrà attendere a tutte le esigenze d'assistenza materiale e morale del medesimo e farsi carico dei compiti relativi alla sua cura, vigilanza, educazione e istruzione;
7) Fa obbligo allo stesso ricorrente di versare alla moglie, nel di lei domicilio e entro i primi cinque giorni di ogni mese, a titolo di mantenimento suo e dei due figli, la somma complessiva di € 2.350,00 (euro duemilatrecentocinquanta/00), di cui € 2.000,00 in favore della prole e € 350.00 in favore del coniuge, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT”.
Alla successiva udienza del 31.05.2023, su espressa richiesta delle parti comparse personalmente, la causa veniva assunta in decisione sulla sola questione di status come prospettata e, con contestuale ordinanza, rimessa sul ruolo per la trattazione delle ulteriori questioni. La causa veniva istruita a mezzo interrogatorio formale, prove testimoniali ed indagini tributarie.
Nelle more, le parti rassegnavano le seguenti conclusioni congiunte, depositate con note debitamente sottoscritte:
“1) Assegnare la casa coniugale sita in Trapani, Via Dei Cedri 21, alla IG.ra ; Controparte_1
2) Statuire l'obbligo per il IG. di versare entro i primi cinque giorni Parte_1 di ogni mese direttamente a ciascuno dei due figli maggiorenni non autosufficienti la somma di € 750,00 ciascuno da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT;
3) Statuire la ripartizione delle spese straordinarie nell'interesse della prole e nel rispetto della disciplina fissata dal protocollo stipulato dal Tribunale di Trapani e dal COA di Trapani rispettivamente nella misura del 70% a carico del IG. e nella Parte_1 misura del 30% a carico della IG.ra che i genitori verseranno Controparte_1 direttamente sui conti corrente intestati ai figli.
4) Compensare tra le parti integralmente le spese di lite”. Indi, la causa veniva avviata a decisione.
2 *****
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che l'assetto come delineato e condiviso tra le parti, non apparendo contrario a norme imperative, può essere adottato a regolamento dei rapporti tra le medesime (già separate con sentenza emessa dall'intestato Tribunale l'1.06.2023). Infine, si dispone la compensazione delle spese di lite come da accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale:
- regola i rapporti personali e patrimoniali tra e Parte_1 CP_1
alle condizioni congiunte rassegnate con accordo del 21.10.2024;
[...]
- compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 7 novembre 2024 Il Giudice rel. est. Arianna Lo Vasco
Il Presidente Mauro Petrusa
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Mauro Petrusa Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott.ssa Federica Emanuela Lipari Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1915/2022, promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
FARINA MIRKO RICORRENTE contro
(c.f. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. DI BONO FRANCESCO, RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero, Conclusioni: come da note congiunte ritualmente depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente depositato e notificato, deduceva di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con in data 1.08.2003, regolarmente Controparte_1 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Trapani (atto n. 202, P.2, S. A, uff. 01, anno 2003), e che dalla loro unione erano nati due figli gemelli, e RA Per_1
(10.11.2005).
Rappresentava che l'affectio coniugalis era venuta meno e manifestava la propria volontà di separarsi dalla moglie. In data 23.11.2022 si costituiva la resistente , che, pur aderendo Controparte_1 all'istanza volta ad ottenere la separazione personale, contestava le allegazioni e deduzioni della controparte e proponeva domanda riconvenzionale.
***** All'udienza di prima comparizione dei coniugi, rivelatosi infruttuoso il tentativo di conciliazione, il Presidente si riservava di provvedere e, a scioglimento, adottava i seguenti provvedimenti interlocutori ed urgenti:
“1) Autorizza i due coniugi a vivere separati;
1 2) Dispone l'affidamento condiviso della prole minore (i figli e RA) ai Per_1 due genitori con la dimora privilegiata presso la madre, alla quale assegna la casa familiare;
3)Ferma restando la possibilità delle parti di concordare diverse intese, dispone che il ricorrente ha facoltà di vedere e tenere con sé i figli minori ogni 15 giorni il sabato e la domenica dalle ore 16,00 del sabato alle 22,30 della domenica, oltre ad un giorno alla settimana da concordare con la moglie. Inoltre, i due giovani potranno pernottare due giorni alla settimana a casa del padre, secondo gli accordi che i due coniugi intenderanno prendere.
4) Nei mesi di luglio ed agosto i minori trascorreranno alternativamente presso il padre e la madre periodi continuativi di 15 giorni (per complessivi trenta giorni presso ogni genitore), da determinarsi concretamente fra le parti;
5) i minori trascorreranno con il padre durante le vacanze natalizie 5 giorni continuativi, da farsi coincidere ad anni alterni con il Natale o il Capodanno, ed ancora ad anni alterni la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
6) Durante i periodi di permanenza dei minori presso il padre, quest'ultimo dovrà attendere a tutte le esigenze d'assistenza materiale e morale del medesimo e farsi carico dei compiti relativi alla sua cura, vigilanza, educazione e istruzione;
7) Fa obbligo allo stesso ricorrente di versare alla moglie, nel di lei domicilio e entro i primi cinque giorni di ogni mese, a titolo di mantenimento suo e dei due figli, la somma complessiva di € 2.350,00 (euro duemilatrecentocinquanta/00), di cui € 2.000,00 in favore della prole e € 350.00 in favore del coniuge, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT”.
Alla successiva udienza del 31.05.2023, su espressa richiesta delle parti comparse personalmente, la causa veniva assunta in decisione sulla sola questione di status come prospettata e, con contestuale ordinanza, rimessa sul ruolo per la trattazione delle ulteriori questioni. La causa veniva istruita a mezzo interrogatorio formale, prove testimoniali ed indagini tributarie.
Nelle more, le parti rassegnavano le seguenti conclusioni congiunte, depositate con note debitamente sottoscritte:
“1) Assegnare la casa coniugale sita in Trapani, Via Dei Cedri 21, alla IG.ra ; Controparte_1
2) Statuire l'obbligo per il IG. di versare entro i primi cinque giorni Parte_1 di ogni mese direttamente a ciascuno dei due figli maggiorenni non autosufficienti la somma di € 750,00 ciascuno da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT;
3) Statuire la ripartizione delle spese straordinarie nell'interesse della prole e nel rispetto della disciplina fissata dal protocollo stipulato dal Tribunale di Trapani e dal COA di Trapani rispettivamente nella misura del 70% a carico del IG. e nella Parte_1 misura del 30% a carico della IG.ra che i genitori verseranno Controparte_1 direttamente sui conti corrente intestati ai figli.
4) Compensare tra le parti integralmente le spese di lite”. Indi, la causa veniva avviata a decisione.
2 *****
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che l'assetto come delineato e condiviso tra le parti, non apparendo contrario a norme imperative, può essere adottato a regolamento dei rapporti tra le medesime (già separate con sentenza emessa dall'intestato Tribunale l'1.06.2023). Infine, si dispone la compensazione delle spese di lite come da accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale:
- regola i rapporti personali e patrimoniali tra e Parte_1 CP_1
alle condizioni congiunte rassegnate con accordo del 21.10.2024;
[...]
- compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 7 novembre 2024 Il Giudice rel. est. Arianna Lo Vasco
Il Presidente Mauro Petrusa
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