Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 02/01/2026, n. 10
CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Fondatezza originaria dell'impugnazione per doppia imposizione

    L'amministrazione ha annullato totalmente l'atto impositivo in data successiva all'istanza di autotutela della ricorrente.

  • Accolto
    Richiesta di estinzione del processo per cessata materia del contendere

    Il giudice dichiara l'estinzione del procedimento per cessata materia del contendere.

  • Accolto
    Valutazione della soccombenza virtuale

    La Corte valuta la soccombenza virtuale a carico dell'amministrazione, condannandola alle spese di lite per il ritardo ultra trimestrale nella risposta all'istanza di autotutela.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 02/01/2026, n. 10
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 10
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

    Testo completo