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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 02/01/2026, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 10/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SALARI DONATELLA, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2288/2025 depositato il 21/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401539666 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401539666 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401539666 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 insorge
contro
Roma Capitale impugnando l'avviso di accertamento n. 112401539666 per omessa dichiarazione della Tassa sui Rifiuti (Ta.Ri.) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) anni 2018 - 2023. Immobile sito in Roma (RM) – Indirizzo_1
/Indirizzo_2.
La ricorrente nel dicembre 2024 instava per l'esercizio del potere di autotutela facendo presente che l'immobile nel quale la stessa ha stabilito la propria residenza era dotato di due accessi, uno dalla Indirizzo_1 e l'altro dalla Indirizzo_2. A quest'ultimo indirizzo erano sempre pervenute le richieste di pagamento con i relativi bollettini, tutte pagate dall'odierna ricorrente e ne dava prova, con il che si trattava di una doppia imposizione.
Nessuno si è costituito per Roma Capitale la quale il 20.5.2025 ha annullato totalmente l'atto impositivo.
Parte ricorrente instava quindi per l'estinzione del processo per cessata materia del contendere e la valutazione della soccombenza virtuale attesa la tardiva resipiscenza dei Roma Capitale e la fondatezza originaria della impugnazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarato estinto il procedimento e valutata la soccombenza virtuale che sussiste, atteso il ritardo ultra trimestrale dell'Ente impositore nella risposta all'istanza di autotutela il che giustifica la condanna alle spese.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del processo per cessata materia del contendere e condanna Roma Capitale al rimborso delle spese di lite che si liquidano in euro 400,00 oltre spese e accessori, in favore di parte ricorrente.
Così deciso in Roma il 18.12.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
DO AR
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SALARI DONATELLA, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2288/2025 depositato il 21/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401539666 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401539666 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401539666 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 insorge
contro
Roma Capitale impugnando l'avviso di accertamento n. 112401539666 per omessa dichiarazione della Tassa sui Rifiuti (Ta.Ri.) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) anni 2018 - 2023. Immobile sito in Roma (RM) – Indirizzo_1
/Indirizzo_2.
La ricorrente nel dicembre 2024 instava per l'esercizio del potere di autotutela facendo presente che l'immobile nel quale la stessa ha stabilito la propria residenza era dotato di due accessi, uno dalla Indirizzo_1 e l'altro dalla Indirizzo_2. A quest'ultimo indirizzo erano sempre pervenute le richieste di pagamento con i relativi bollettini, tutte pagate dall'odierna ricorrente e ne dava prova, con il che si trattava di una doppia imposizione.
Nessuno si è costituito per Roma Capitale la quale il 20.5.2025 ha annullato totalmente l'atto impositivo.
Parte ricorrente instava quindi per l'estinzione del processo per cessata materia del contendere e la valutazione della soccombenza virtuale attesa la tardiva resipiscenza dei Roma Capitale e la fondatezza originaria della impugnazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarato estinto il procedimento e valutata la soccombenza virtuale che sussiste, atteso il ritardo ultra trimestrale dell'Ente impositore nella risposta all'istanza di autotutela il che giustifica la condanna alle spese.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del processo per cessata materia del contendere e condanna Roma Capitale al rimborso delle spese di lite che si liquidano in euro 400,00 oltre spese e accessori, in favore di parte ricorrente.
Così deciso in Roma il 18.12.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
DO AR