CA
Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 24/10/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 125/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI TRENTO
SEZIONE SECONDA CIVILE
La Corte di Appello di Trento in persona dei magistrati: dr.ssa Liliana Guzzo Presidente rel. ed est. Dr.ssa Maria Tulumello Consigliere Dr.ssa Renata Fermanelli Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado R.G. 125 2024 oggetto: responsabilità ex art 2051 cc in punto: appello avverso la sentenza n. 1074/2023 del Tribunale di Trento CONCLUSIONI
CP_1
piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Trento, respinta ogni contraria istanza, e richiamate tutte le difese, eccezioni e domande svolte in primo grado, che devono intendersi, per quanto di ragione, qui riproposte, ritenere fondati i motivi esposti con atto di citazione in appello dd. 12.06.2024 e per l'effetto:
1. in via principale: in riforma della sentenza impugnata, in accoglimento del primo motivo di gravame di cui all'atto di citazione in appello dd. 12.06.2024, rigettarsi ogni domanda attorea e di conseguenza la domanda di manleva nei confronti della terza chiamata , siccome infondate in fatto e in diritto, con vittoria CP_1 di spese di entrambi i gradi di giudizio e con condanna alla restituzione di quanto corrisposto da all'attore Sig. e/o al convenuto Sig. CP_1 Parte_1 in forza della sentenza impugnata, per capitale, spese legali, spese Persona_1 peritali e di CTU;
2. in via subordinata:in parziale riforma della sentenza impugnata, in accoglimento del secondo motivo di gravame di cui all'atto di citazione in appello dd. 12.06.2024, rigettarsi la domanda del convenuto Sig. alla refusione Persona_1
pagina 1 di 9 delle spese di lite da parte di , con condanna del convenuto Sig. CP_1
a rifondere ad quanto pagato in forza della sentenza Persona_1 CP_1 impugnata, con vittoria di spese
Persona_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trento, contrariis reiectis, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE: accogliere il primo motivo di appello principale avanzato da in persona del legale rappresentante pro tempore, e - in riforma della CP_1
Sentenza - rigettare l'originaria domanda risarcitoria di in quanto Parte_1 infondata, in fatto e/o in diritto;
in via subordinata: rigettare ogni altro motivo di appello, sia principale sia eventualmente incidentale, confermando la Sentenza;
in ogni caso:
- condannare , in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere CP_1 indenne e manlevare per ogni e qualsivoglia importo che fosse tenuto a Persona_1 pagare in favore di con condanna della medesima a corrispondere Parte_1 direttamente quanto eventualmente dovuto in favore dello stesso;
- con vittoria di spese e compensi di causa, per entrambi i gradi del giudizio
Parte_1 conferma le conclusioni già rassegnate nella comparsa di costituzione in appello nonché nelle note di udienza di data 23.12.2024, qui appresso ritrascritte, di cui chiede l'accoglimento: NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: Rigettare l'appello spiegato da , confermando integralmente la sentenza di I CP_1 grado, condannando l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato Sig.
[...] dei compensi e delle spese di causa, oltre ad I.V.A. e C.N.P.A. nella misura del Pt_1
4% e rimborso spese generali come per legge, Tassa di Registro ed eventuali altri tributi. NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: Nel caso di accoglimento dell'appello spiegato da solamente nella parte CP_1 CP_ relativa alla manleva della predetta nei confronti di immutata la Persona_1 statuizione della condanna al risarcimento in favore del Sig. condannare Parte_1 il predetto alla rifusione in favore dell'appellato Sig. dei Persona_1 Parte_1 compensi e delle spese di causa, oltre ad I.V.A. e C.N.P.A. nella misura del 4 % e rimborso spese generali come per legge, Tassa di Registro ed eventuali altri tributi. IN OGNI CASO: Si chiede la totale rifusione in favore del Sig. dei compensi e delle spese di Pt_1 causa, oltre ad I.V.A. e C.N.P.A. nella misura del 4 % e rimborso spese generali come pagina 2 di 9 per legge e spese successive tutte, rifusione da porre a carico del soccombente in giudizio.
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione dd. 17.7.2020 ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
asserendo di essere proprietario della p.f. 338/2 , mentre il convenuto Per_1 Per_2 Per_3 era proprietario della sovrastante p.f. 288/3 C.C. . Per_3
Ha precisato che sul fondo di controparte era presente una terra armata (ovvero un terrapieno artificiale realizzato con strutture in acciaio elettrosaldato, griglie di materiale sintetico – cd “georete” - tiranti in acciaio e riempimento con materiale terroso) che nel novembre 2019 era collassata ed aveva provocato una frana che aveva arrecato danni al fondo attoreo in particolare distruggendo il frutteto ivi presente (360 piante di melo piantumate a filari, pali in cemento, fili di ferro, tubi dell'impianto di irrigazione). Ha affermato che la compagnia assicurativa di controparte aveva versato la somma di € 26.000,00, da egli trattenuta a titolo di acconto. Ha chiesto, pertanto, ex art 2051cc, che il convenuto fosse condannato a risarcire i residui danni, quantificati in € 20.668,05. Con comparsa dd.11.11.2020 si è costituito affermando di aver acquistato Persona_1 la p.f. 288/3 con contratto di compravendita dd. 16.5.2018 e sottolineando che all'epoca, era già presente il terrapieno. Ha asserito che esso era crollato a causa del cedimento del terreno sottostante;
ha osservato che l'evento franoso aveva attraversato una striscia di bosco larga 70 metri e che, pertanto, i danni erano stati cagionati dai materiali presenti in tale bosco (su cui il convenuto non aveva alcun potere di custodia). Ha altresì affermato che il novembre 2019 era stato un mese eccezionalmente piovoso e che tale circostanza integrava il caso fortuito. Ha asserito che, in ogni caso, i danni erano stati integralmente risarciti dalla sua assicurazione ed ha chiesto, pertanto, che la domanda attorea fosse respinta. Ha anche chiesto ed ottenuto l'autorizzazione alla chiamata in causa in causa della Compagnia di assicurazioni per essere dalla stessa garantito. CP_1
Con comparsa dd. 11.3.21 si è costituita sottolineando che la Polizza n. CP_1
0W/M12861930 prevedeva , nelle relative condizioni generali di contratto, un patto di gestione lite che non era stato rispettato dall' assicurato:trattavasi dell'art 7 delle CGA e segnatamente della clausola rubricata: Gestione delle vertenze”. Ha dato atto che la Compagnia aveva ricevuto la comunicazione d'apertura del sinistro stragiudiziale in data 20 novembre 2019 dal proprio cliente ed era quindi intervenuta con i propri tecnici a gestire la vicenda in sede stragiudiziale, la quale si era conclusa definitivamente con uno dei soggetti danneggiati alla luce del ridotto importo dei danni. Nei confronti del ZZ era stata invece effettuata una ulteriore perizia, anche ai fini di pagina 3 di 9 verificare l'entità dei danni risarcibili direttamente dalla Compagnia, alla luce delle clausole del contratto di assicurazione e delle relative coperture. All'esito di tali valutazioni la Compagnia aveva pagato la somma pari ad € 26.000,00. L'assicurato una volta ricevuta la notifica dell'atto di citazione (luglio 2020) avrebbe dovuto avvertire immediatamente la Compagnia, onde consentire alla stessa di esercitare la facoltà di gestione della vertenza in sede giudiziale come contrattualmente pattuito, soprattutto alla luce del pronto intervento stragiudiziale operato della stessa. Per contro l'assicurato non aveva avvertito la Compagnia della notifica dell'atto di citazione e la aveva invece poi chiamata in causa: ha affermato che in ragione della violazione dell'impegno assunto con la citata clausola n.7 “nessuna somma a titolo di refusioni ovvero spese legali o tecniche” poteva essere addebitata alla Compagnia, sia in caso di vittoria che di soccombenza Ha poi dedotto che non era stato il convenuto a costruire le terre armate “franate” che erano risultate essere abusive e non risultavano da alcun progetto, né erano state citate nel contratto di compravendita. Ha ribadito che nel mese di novembre erano cadute delle piogge particolarmente copiose. Quanto sopra esposto integrava fortuito. Ha anche allegato che nel caso fosse stata nota al l'inadeguatezza costruttiva Per_1 delle terre armate ovvero la potenziale pericolosità delle stesse ed egli- nella consapevolezza di ciò- non si fosse attivato al fine di risolvere/limitare tale pericolosità, allora egli risultava evidentemente responsabile per colpa grave ed era esclusa la operatività della polizza. Ha chiesto quindi il rigetto di ogni domanda svolta nei suoi confronti e formulato domanda di condanna di parte attrice a restituire ad essa le somme CP_1 pagate da quest'ultima, oltre interessi dalla domanda giudiziale al saldo. In via subordinata ha chiesto che venisse ridotto il quantum alla somma ritenuta di Giustizia “ per la sola quota di rischio assunta, al netto dello scoperto e/o franchigia contrattualmente previsti, per ogni specifica garanzia dedotta, nonché per la sola responsabilità eventualmente ascrivibile direttamente all'assicurato, escluso ogni obbligo di manleva derivante dal mero vincolo di solidarietà, salvo in ogni caso, occorrendo, il disposto di cui all'art. 1910 c.c., e salva in ogni caso ogni azione di regresso e rivalsa” . Ha contestato la congruità dei danni ed ha chiesto che la domanda svolta nei suoi confronti fosse respinta (o quantomeno ridotta) e che il convenuto fosse Per_1 condannato a restituire alla compagnia la somma già corrisposta all'attore.
pagina 4 di 9 Il quanto alla dedotta violazione del patto di gestione lite ne ha invocato la nullità Per_1 ed altresì ha contestato che in concreto sussistesse violazione del patto posto che CP_1
aveva ritenuto di non far valere detto patto accessorio.
[...]
In corso di causa è stata svolta Ctu. Con sentenza n. 1074/2023 pubblicata il 12.12.2023 Il Tribunale di Trento ha così deciso:
“1. condanna a corrispondere a , a titolo di risarcimento Persona_1 Parte_1 dei danni, la somma di € 7.020,86, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici istat dal 14.7.2010 alla data odierna ed oltre agli interessi legali, da calcolare sulla somma di € 7.020,86 annualmente rivalutata, dal 14.7.2020 alla data odierna;
ed oltre ai soli interessi legali, da calcolare sulla somma come sopra complessivamente determinata, dalla data odierna al saldo;
2. condanna a rimborsare a le spese di lite che liquida in € Persona_1 Parte_1
4.376,00 per compensi, € 312.43 per spese ed € 1.124,00 per spese ctp, oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14; 3. condanna la a rimborsare a le somme che lo stesso dovrà CP_1 Persona_1 corrispondere a in forza dei punti 1 e 2 del presente dispositivo;
Parte_1
4 condanna la a rimborsare a le spese di lite che liquida in € CP_1 Persona_1
5.077,00 per compensi, oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14; 5.pone definitivamente a carico della le spese della ctu, liquidate con decreto CP_1 dd. 8.6.2023” Il Tribunale ha dato atto che, come risultante dalla CTU, nel 2016 gli allora proprietari delle particelle successivamente vendute al ZZ avevano predisposto un progetto di rimodellamento della proprietà e che “nella zona della frana non erano state progettate terre rinforzate ma bensì delle rampe” sicchè “ la realizzazione delle terre rinforzate, di fatto, era stato un lavoro eseguito in difformità del titolo edilizio rilasciato (= abuso)” . Ha accertato, sulla base delle risultanze della espletata CTU, che la frana era stata determinata dal cedimento – alla base – della terra rinforzata abusiva realizzata sul fondo del convenuto. Ha escluso che le (sia pur copiose) piogge che avevano interessato la zona nel mese di novembre 2019 potessero aver costituito un evento eccezionale e causalmente determinante nella produzione dell'evento, tale da integrare il caso fortuito, osservando come, all'interno dello stesso lotto di terreno, fosse franata solo l'opera priva di previsione progettuale (abusiva), mentre fossero rimaste integre altre due opere in terra rinforzata, previste dal progetto di variante: una di queste terre rinforzate era peraltro inserita in un conteso geomorfologico analogo, se non più gravoso, rispetto a quello della terra armata franata. pagina 5 di 9 Ha ritenuto ininfluente la invocata responsabilità professionale di terzi ai fini della esclusione della responsabilità del proprietario ai sensi dell'art. 2051 c.c. “poiché per configurare la responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. è sufficiente il nesso eziologico tra evento dannoso e anomalia della cosa, sia questa originaria e naturale oppure sopravvenuta e ad opera dell'uomo”. Ha quantificato il danno complessivo in € 32.978,80 e determinato il quantum ancora dovuto, detratto l'acconto di € 26.000,00 in € 7.020,86 oltre rivalutazione e interessi come da dispositivo. Quanto al rapporto tra e l'assicurato ha ritenuto la nullità ex art 1932 cc CP_1 della clausola invocata da trattandosi di deroga “in pejus” al disposto CP_1 dell'art 1917 comma 3 cc ed ha ritenuto sussistente l'obbligo della compagnia assicurativa di rimborsare al proprio cliente tutto quanto quest'ultimo era tenuto a corrispondere all'attore. Ha escluso la sussistenza di dolo e colpa grave in capo all'assicurato Propone appello CP_1
Con primo motivo censura la sentenza per aver escluso la sussistenza del fortuito. Lamenta innanzitutto la nullità della sentenza per omessa pronuncia, in quanto si sarebbe pronunciata solo sulla questione “precipitazioni piovose” escludendo il fortuito, nel mentre in comparsa di costituzione e risposta in primo grado CP_1
“aveva sollevato una distinta eccezione, fondata sull'interruzione del nesso causale determinata da un fattore esterno, che presenta i caratteri di imprevedibilità del caso fortuito, determinato dal fatto di rilevanza penale del terzo (precedente proprietario) che aveva realizzato abusivamente le terre armate in questione” Nel merito lamenta che il primo giudice ha erroneamente accertato la sussistenza della responsabilità ex art 2051 cc e non ha invece considerato l'avvenuta interruzione del nesso causale in ragione appunto del fatto del terzo e cioè dell'abuso edilizio di rilevanza penale del precedente proprietario relativo alla realizzazione delle terre armate. Con secondo motivo impugna la sentenza nella parte in cui ha condannato CP_1 al rimborso al delle spese legali e di CTU. Afferma che il Tribunale ha fondato Per_1 la sua decisione ritenendo nulla la clausola di cui all'art 7 della CGA sulla scorta una pronuncia della Corte di Cassazione (la n. 21220 del 5.7.2022) che non era pertinente in quanto non riguardante un patto di gestione della lite bensì unicamente la diversa fattispecie del “placet” dell'assicuratore nella scelta del legale. Diversamente, il patto di gestione della lite di cui all'art 7 CGA, era valido ed efficace, ai sensi degli artt. 1322 e 1703 c.c. e non derogava all'art 1917 comma 3 cc ma ne rappresentava l'attuazione integrando una lecita modalità di adempimento pagina 6 di 9 sostitutiva dell'obbligo di rimborso delle spese di resistenza posto dall'art 1917 cc non peggiorativa per l'assicurato nel costituirsi afferma di aderire al primo motivo di appello. Persona_1
Contesta per contro la fondatezza del secondo motivo di appello. Ribadisce che non si era avvalsa del patto di gestione e neppure dopo la CP_1 ricezione dell'atto di citazione aveva mai comunicato all'assicurato di voler gestire la lite tramite propri professionisti anche per suo conto. Afferma che in ogni caso il preteso suo inadempimento non aveva comportato alcuna conseguenza pregiudizievole posto che comunque egli avrebbe dovuto nominare un proprio difensore diverso da quello di poiché quest'ultima, chiamata in CP_1 giudizio, aveva comunque sollevato eccezioni in ordine alla operatività della polizza preclusive di difesa congiunta. Ha anche affermato che la clausola n. 7 comma 4 delle CGA non prevedeva che in caso di violazione le spese di resistenza non fossero dovute. Ha ribadito la inderogabilità della disciplina di cui all'art 1917 comma 3 e 1932 cc .
costituitosi chiede il rigetto del primo motivo di appello affermandosi Parte_1 invece indifferente rispetto ai rapporti interni tra (assicurato) ed Persona_1 CP_1 oggetto del secondo motivo di appello.
[...]
Il primo motivo di appello è infondato. Giova premettere che è ormai consolidato il principio secondo cui la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha natura non presuntiva ma oggettiva, in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno e non già su una presunzione di colpa del custode di tal che essa prescinde da qualsivoglia valutazione soggettiva in punto colpa: a carico del soggetto danneggiato sussiste solo l'onere di provare la derivazione dell'evento dannoso dalla cosa in custodia mentre sul custode grava la prova liberatoria della sussistenza del fortuito, incidente sulla causalità materiale, che corre tra la cosa in custodia e l'evento di danno prospettato A fronte di tali premesse nel caso in esame non rileva ad integrare fortuito il fatto che altri , ovvero il precedente proprietario abbia “ a monte “ costruito o fatto costruire
“abusivamente” nel 2016 le terre armate poi collassate nel 2019 : il con Per_1
l'acquisto del fondo e l' acquisizione della sua materiale disponibilità è divenuto custode del terrapieno “abusivo” già esistente all'epoca sul fondo;
nessun fatto del terzo è intervenuto da che è sorto il rapporto di custodia in capo al (men che mai Per_1 un fatto del terzo con il carattere della repentinità che necessita per configurarsi il fortuito), valendo i principi richiamati anche nella pronuncia Cassazione civile a Sezioni unite n. 20943 2022 ed ormai consolidati secondo cui le modifiche della struttura della cosa (nel caso in esame la modifica del fondo integrata dalla pagina 7 di 9 realizzazione del terrapieno abusivo ) “ incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere” Il primo motivo di appello va dunque rigettato. Quanto al secondo motivo va osservato ciò che segue. La clausola n.7 delle CGA in esame così recita: “La società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile (…) designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all stesso.”. Essa prevede altresì che Parte_2
“L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze (…). Non si tratta dunque di una mera clausola che subordina la rifusione delle spese legali sostenute dall'assicurato al placet dell'assicuratore sulla scelta del legale (che isolatamente presa deroga in pejus all'art. 1917, terzo comma, c.c in violazione dell'art 1932cc ), ma di una clausola che prevede un più complesso patto di gestione della lite. Quand'anche però si ritenesse valida detta articolata pattuizione - sul rilievo che il patto di gestione della lite possa configurarsi come una lecita modalità di adempimento sostitutiva dell'obbligo di rifusione di cui all'art 1917 cc - non è comunque sufficiente ad escludere il rimborso delle spese di resistenza dell' assicurato la mera esistenza di siffatto patto;
poiché esso prevede non un obbligo bensì una facoltà di gestione (“assume fino a quando ne ha interesse”) occorre che di tale facoltà l'Assicurazione intendesse concretamente avvalersi e dunque che intendesse concretamente assumere la gestione della lite sì da rendere “legittimo “ il rifiuto della Compagnia di assicurazione di rimborsare le spese di lite dell'assicurato L'assunzione della gestione della lite da parte dell'assicuratore si giustifica alla luce della tendenziale comunanza di interessi tra assicuratore ed assicurato di tal che non non è predicabile un concreto interesse alla gestione della lite in capo ad una Compagnia di assicurazione che intenda svolgere difese in contrasto con gli interessi dell'assicurato (dovendo invece con la gestione della lite curarne gli interessi) . Nel caso in esame l'assicurato in relazione al patto di gestione riguardante la fase giudiziale non ha prontamente notiziato- come invece avrebbe dovuto alla luce della clausola 7 CGA- la Compagnia di assicurazione del fatto di aver ricevuto la notifica della citazione in giudizio. .Nondimeno l'assicurazione una volta costituitasi in giudizio a seguito di tempestiva chiamata in causa, sin dalla fase introduttiva del giudizio ha lamentato le condotte inadempienti dell'assicurato ex art .7 CGA ma nel contempo ha da subito speso anche difese incompatibili con l'interesse dell'assicurato avendo fatto valere con la comparsa di costituzione di primo grado anche l'inoperatività della polizza pagina 8 di 9 per colpa grave dell'assicurato. Deve dunque convenirsi con l' assicurato sul fatto che in sede giudiziale la Compagnia Assicurazione ha tenuto sin dalla sua costituzione una condotta in concreto incompatibile con l'esercizio della facoltà di assunzione in sede giudiziale della lite dell'assicurato, di tal che non può ritenersi che le spese di lite sopportate dall' assicurato non siano rimborsabili. Conclusivamente l'appello va rigettato. Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare agli appellati le spese del grado, alla cui liquidazione si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella da ultimo modificata con D.M. 13 agosto 2022, n. 147, considerando lo scaglione di valore da € 5201,00 fino ad € 26.000,00 Vi sono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza CP_1
1074/2023 del Tribunale di Trento, lo rigetta, confermando la sentenza impugnata;
condanna l'appellante a rifondere a ciascun appellato le spese del grado, che si liquidano in Euro 5809,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali, ed oltre C.p.a. ed I.v.a. come per legge;
sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato. Così deciso in Trento, Camera di Consiglio del 14.10.2025 La presidente rel ed est Dott Liliana Guzzo
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI TRENTO
SEZIONE SECONDA CIVILE
La Corte di Appello di Trento in persona dei magistrati: dr.ssa Liliana Guzzo Presidente rel. ed est. Dr.ssa Maria Tulumello Consigliere Dr.ssa Renata Fermanelli Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado R.G. 125 2024 oggetto: responsabilità ex art 2051 cc in punto: appello avverso la sentenza n. 1074/2023 del Tribunale di Trento CONCLUSIONI
CP_1
piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Trento, respinta ogni contraria istanza, e richiamate tutte le difese, eccezioni e domande svolte in primo grado, che devono intendersi, per quanto di ragione, qui riproposte, ritenere fondati i motivi esposti con atto di citazione in appello dd. 12.06.2024 e per l'effetto:
1. in via principale: in riforma della sentenza impugnata, in accoglimento del primo motivo di gravame di cui all'atto di citazione in appello dd. 12.06.2024, rigettarsi ogni domanda attorea e di conseguenza la domanda di manleva nei confronti della terza chiamata , siccome infondate in fatto e in diritto, con vittoria CP_1 di spese di entrambi i gradi di giudizio e con condanna alla restituzione di quanto corrisposto da all'attore Sig. e/o al convenuto Sig. CP_1 Parte_1 in forza della sentenza impugnata, per capitale, spese legali, spese Persona_1 peritali e di CTU;
2. in via subordinata:in parziale riforma della sentenza impugnata, in accoglimento del secondo motivo di gravame di cui all'atto di citazione in appello dd. 12.06.2024, rigettarsi la domanda del convenuto Sig. alla refusione Persona_1
pagina 1 di 9 delle spese di lite da parte di , con condanna del convenuto Sig. CP_1
a rifondere ad quanto pagato in forza della sentenza Persona_1 CP_1 impugnata, con vittoria di spese
Persona_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trento, contrariis reiectis, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE: accogliere il primo motivo di appello principale avanzato da in persona del legale rappresentante pro tempore, e - in riforma della CP_1
Sentenza - rigettare l'originaria domanda risarcitoria di in quanto Parte_1 infondata, in fatto e/o in diritto;
in via subordinata: rigettare ogni altro motivo di appello, sia principale sia eventualmente incidentale, confermando la Sentenza;
in ogni caso:
- condannare , in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere CP_1 indenne e manlevare per ogni e qualsivoglia importo che fosse tenuto a Persona_1 pagare in favore di con condanna della medesima a corrispondere Parte_1 direttamente quanto eventualmente dovuto in favore dello stesso;
- con vittoria di spese e compensi di causa, per entrambi i gradi del giudizio
Parte_1 conferma le conclusioni già rassegnate nella comparsa di costituzione in appello nonché nelle note di udienza di data 23.12.2024, qui appresso ritrascritte, di cui chiede l'accoglimento: NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: Rigettare l'appello spiegato da , confermando integralmente la sentenza di I CP_1 grado, condannando l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato Sig.
[...] dei compensi e delle spese di causa, oltre ad I.V.A. e C.N.P.A. nella misura del Pt_1
4% e rimborso spese generali come per legge, Tassa di Registro ed eventuali altri tributi. NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: Nel caso di accoglimento dell'appello spiegato da solamente nella parte CP_1 CP_ relativa alla manleva della predetta nei confronti di immutata la Persona_1 statuizione della condanna al risarcimento in favore del Sig. condannare Parte_1 il predetto alla rifusione in favore dell'appellato Sig. dei Persona_1 Parte_1 compensi e delle spese di causa, oltre ad I.V.A. e C.N.P.A. nella misura del 4 % e rimborso spese generali come per legge, Tassa di Registro ed eventuali altri tributi. IN OGNI CASO: Si chiede la totale rifusione in favore del Sig. dei compensi e delle spese di Pt_1 causa, oltre ad I.V.A. e C.N.P.A. nella misura del 4 % e rimborso spese generali come pagina 2 di 9 per legge e spese successive tutte, rifusione da porre a carico del soccombente in giudizio.
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione dd. 17.7.2020 ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
asserendo di essere proprietario della p.f. 338/2 , mentre il convenuto Per_1 Per_2 Per_3 era proprietario della sovrastante p.f. 288/3 C.C. . Per_3
Ha precisato che sul fondo di controparte era presente una terra armata (ovvero un terrapieno artificiale realizzato con strutture in acciaio elettrosaldato, griglie di materiale sintetico – cd “georete” - tiranti in acciaio e riempimento con materiale terroso) che nel novembre 2019 era collassata ed aveva provocato una frana che aveva arrecato danni al fondo attoreo in particolare distruggendo il frutteto ivi presente (360 piante di melo piantumate a filari, pali in cemento, fili di ferro, tubi dell'impianto di irrigazione). Ha affermato che la compagnia assicurativa di controparte aveva versato la somma di € 26.000,00, da egli trattenuta a titolo di acconto. Ha chiesto, pertanto, ex art 2051cc, che il convenuto fosse condannato a risarcire i residui danni, quantificati in € 20.668,05. Con comparsa dd.11.11.2020 si è costituito affermando di aver acquistato Persona_1 la p.f. 288/3 con contratto di compravendita dd. 16.5.2018 e sottolineando che all'epoca, era già presente il terrapieno. Ha asserito che esso era crollato a causa del cedimento del terreno sottostante;
ha osservato che l'evento franoso aveva attraversato una striscia di bosco larga 70 metri e che, pertanto, i danni erano stati cagionati dai materiali presenti in tale bosco (su cui il convenuto non aveva alcun potere di custodia). Ha altresì affermato che il novembre 2019 era stato un mese eccezionalmente piovoso e che tale circostanza integrava il caso fortuito. Ha asserito che, in ogni caso, i danni erano stati integralmente risarciti dalla sua assicurazione ed ha chiesto, pertanto, che la domanda attorea fosse respinta. Ha anche chiesto ed ottenuto l'autorizzazione alla chiamata in causa in causa della Compagnia di assicurazioni per essere dalla stessa garantito. CP_1
Con comparsa dd. 11.3.21 si è costituita sottolineando che la Polizza n. CP_1
0W/M12861930 prevedeva , nelle relative condizioni generali di contratto, un patto di gestione lite che non era stato rispettato dall' assicurato:trattavasi dell'art 7 delle CGA e segnatamente della clausola rubricata: Gestione delle vertenze”. Ha dato atto che la Compagnia aveva ricevuto la comunicazione d'apertura del sinistro stragiudiziale in data 20 novembre 2019 dal proprio cliente ed era quindi intervenuta con i propri tecnici a gestire la vicenda in sede stragiudiziale, la quale si era conclusa definitivamente con uno dei soggetti danneggiati alla luce del ridotto importo dei danni. Nei confronti del ZZ era stata invece effettuata una ulteriore perizia, anche ai fini di pagina 3 di 9 verificare l'entità dei danni risarcibili direttamente dalla Compagnia, alla luce delle clausole del contratto di assicurazione e delle relative coperture. All'esito di tali valutazioni la Compagnia aveva pagato la somma pari ad € 26.000,00. L'assicurato una volta ricevuta la notifica dell'atto di citazione (luglio 2020) avrebbe dovuto avvertire immediatamente la Compagnia, onde consentire alla stessa di esercitare la facoltà di gestione della vertenza in sede giudiziale come contrattualmente pattuito, soprattutto alla luce del pronto intervento stragiudiziale operato della stessa. Per contro l'assicurato non aveva avvertito la Compagnia della notifica dell'atto di citazione e la aveva invece poi chiamata in causa: ha affermato che in ragione della violazione dell'impegno assunto con la citata clausola n.7 “nessuna somma a titolo di refusioni ovvero spese legali o tecniche” poteva essere addebitata alla Compagnia, sia in caso di vittoria che di soccombenza Ha poi dedotto che non era stato il convenuto a costruire le terre armate “franate” che erano risultate essere abusive e non risultavano da alcun progetto, né erano state citate nel contratto di compravendita. Ha ribadito che nel mese di novembre erano cadute delle piogge particolarmente copiose. Quanto sopra esposto integrava fortuito. Ha anche allegato che nel caso fosse stata nota al l'inadeguatezza costruttiva Per_1 delle terre armate ovvero la potenziale pericolosità delle stesse ed egli- nella consapevolezza di ciò- non si fosse attivato al fine di risolvere/limitare tale pericolosità, allora egli risultava evidentemente responsabile per colpa grave ed era esclusa la operatività della polizza. Ha chiesto quindi il rigetto di ogni domanda svolta nei suoi confronti e formulato domanda di condanna di parte attrice a restituire ad essa le somme CP_1 pagate da quest'ultima, oltre interessi dalla domanda giudiziale al saldo. In via subordinata ha chiesto che venisse ridotto il quantum alla somma ritenuta di Giustizia “ per la sola quota di rischio assunta, al netto dello scoperto e/o franchigia contrattualmente previsti, per ogni specifica garanzia dedotta, nonché per la sola responsabilità eventualmente ascrivibile direttamente all'assicurato, escluso ogni obbligo di manleva derivante dal mero vincolo di solidarietà, salvo in ogni caso, occorrendo, il disposto di cui all'art. 1910 c.c., e salva in ogni caso ogni azione di regresso e rivalsa” . Ha contestato la congruità dei danni ed ha chiesto che la domanda svolta nei suoi confronti fosse respinta (o quantomeno ridotta) e che il convenuto fosse Per_1 condannato a restituire alla compagnia la somma già corrisposta all'attore.
pagina 4 di 9 Il quanto alla dedotta violazione del patto di gestione lite ne ha invocato la nullità Per_1 ed altresì ha contestato che in concreto sussistesse violazione del patto posto che CP_1
aveva ritenuto di non far valere detto patto accessorio.
[...]
In corso di causa è stata svolta Ctu. Con sentenza n. 1074/2023 pubblicata il 12.12.2023 Il Tribunale di Trento ha così deciso:
“1. condanna a corrispondere a , a titolo di risarcimento Persona_1 Parte_1 dei danni, la somma di € 7.020,86, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici istat dal 14.7.2010 alla data odierna ed oltre agli interessi legali, da calcolare sulla somma di € 7.020,86 annualmente rivalutata, dal 14.7.2020 alla data odierna;
ed oltre ai soli interessi legali, da calcolare sulla somma come sopra complessivamente determinata, dalla data odierna al saldo;
2. condanna a rimborsare a le spese di lite che liquida in € Persona_1 Parte_1
4.376,00 per compensi, € 312.43 per spese ed € 1.124,00 per spese ctp, oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14; 3. condanna la a rimborsare a le somme che lo stesso dovrà CP_1 Persona_1 corrispondere a in forza dei punti 1 e 2 del presente dispositivo;
Parte_1
4 condanna la a rimborsare a le spese di lite che liquida in € CP_1 Persona_1
5.077,00 per compensi, oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14; 5.pone definitivamente a carico della le spese della ctu, liquidate con decreto CP_1 dd. 8.6.2023” Il Tribunale ha dato atto che, come risultante dalla CTU, nel 2016 gli allora proprietari delle particelle successivamente vendute al ZZ avevano predisposto un progetto di rimodellamento della proprietà e che “nella zona della frana non erano state progettate terre rinforzate ma bensì delle rampe” sicchè “ la realizzazione delle terre rinforzate, di fatto, era stato un lavoro eseguito in difformità del titolo edilizio rilasciato (= abuso)” . Ha accertato, sulla base delle risultanze della espletata CTU, che la frana era stata determinata dal cedimento – alla base – della terra rinforzata abusiva realizzata sul fondo del convenuto. Ha escluso che le (sia pur copiose) piogge che avevano interessato la zona nel mese di novembre 2019 potessero aver costituito un evento eccezionale e causalmente determinante nella produzione dell'evento, tale da integrare il caso fortuito, osservando come, all'interno dello stesso lotto di terreno, fosse franata solo l'opera priva di previsione progettuale (abusiva), mentre fossero rimaste integre altre due opere in terra rinforzata, previste dal progetto di variante: una di queste terre rinforzate era peraltro inserita in un conteso geomorfologico analogo, se non più gravoso, rispetto a quello della terra armata franata. pagina 5 di 9 Ha ritenuto ininfluente la invocata responsabilità professionale di terzi ai fini della esclusione della responsabilità del proprietario ai sensi dell'art. 2051 c.c. “poiché per configurare la responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. è sufficiente il nesso eziologico tra evento dannoso e anomalia della cosa, sia questa originaria e naturale oppure sopravvenuta e ad opera dell'uomo”. Ha quantificato il danno complessivo in € 32.978,80 e determinato il quantum ancora dovuto, detratto l'acconto di € 26.000,00 in € 7.020,86 oltre rivalutazione e interessi come da dispositivo. Quanto al rapporto tra e l'assicurato ha ritenuto la nullità ex art 1932 cc CP_1 della clausola invocata da trattandosi di deroga “in pejus” al disposto CP_1 dell'art 1917 comma 3 cc ed ha ritenuto sussistente l'obbligo della compagnia assicurativa di rimborsare al proprio cliente tutto quanto quest'ultimo era tenuto a corrispondere all'attore. Ha escluso la sussistenza di dolo e colpa grave in capo all'assicurato Propone appello CP_1
Con primo motivo censura la sentenza per aver escluso la sussistenza del fortuito. Lamenta innanzitutto la nullità della sentenza per omessa pronuncia, in quanto si sarebbe pronunciata solo sulla questione “precipitazioni piovose” escludendo il fortuito, nel mentre in comparsa di costituzione e risposta in primo grado CP_1
“aveva sollevato una distinta eccezione, fondata sull'interruzione del nesso causale determinata da un fattore esterno, che presenta i caratteri di imprevedibilità del caso fortuito, determinato dal fatto di rilevanza penale del terzo (precedente proprietario) che aveva realizzato abusivamente le terre armate in questione” Nel merito lamenta che il primo giudice ha erroneamente accertato la sussistenza della responsabilità ex art 2051 cc e non ha invece considerato l'avvenuta interruzione del nesso causale in ragione appunto del fatto del terzo e cioè dell'abuso edilizio di rilevanza penale del precedente proprietario relativo alla realizzazione delle terre armate. Con secondo motivo impugna la sentenza nella parte in cui ha condannato CP_1 al rimborso al delle spese legali e di CTU. Afferma che il Tribunale ha fondato Per_1 la sua decisione ritenendo nulla la clausola di cui all'art 7 della CGA sulla scorta una pronuncia della Corte di Cassazione (la n. 21220 del 5.7.2022) che non era pertinente in quanto non riguardante un patto di gestione della lite bensì unicamente la diversa fattispecie del “placet” dell'assicuratore nella scelta del legale. Diversamente, il patto di gestione della lite di cui all'art 7 CGA, era valido ed efficace, ai sensi degli artt. 1322 e 1703 c.c. e non derogava all'art 1917 comma 3 cc ma ne rappresentava l'attuazione integrando una lecita modalità di adempimento pagina 6 di 9 sostitutiva dell'obbligo di rimborso delle spese di resistenza posto dall'art 1917 cc non peggiorativa per l'assicurato nel costituirsi afferma di aderire al primo motivo di appello. Persona_1
Contesta per contro la fondatezza del secondo motivo di appello. Ribadisce che non si era avvalsa del patto di gestione e neppure dopo la CP_1 ricezione dell'atto di citazione aveva mai comunicato all'assicurato di voler gestire la lite tramite propri professionisti anche per suo conto. Afferma che in ogni caso il preteso suo inadempimento non aveva comportato alcuna conseguenza pregiudizievole posto che comunque egli avrebbe dovuto nominare un proprio difensore diverso da quello di poiché quest'ultima, chiamata in CP_1 giudizio, aveva comunque sollevato eccezioni in ordine alla operatività della polizza preclusive di difesa congiunta. Ha anche affermato che la clausola n. 7 comma 4 delle CGA non prevedeva che in caso di violazione le spese di resistenza non fossero dovute. Ha ribadito la inderogabilità della disciplina di cui all'art 1917 comma 3 e 1932 cc .
costituitosi chiede il rigetto del primo motivo di appello affermandosi Parte_1 invece indifferente rispetto ai rapporti interni tra (assicurato) ed Persona_1 CP_1 oggetto del secondo motivo di appello.
[...]
Il primo motivo di appello è infondato. Giova premettere che è ormai consolidato il principio secondo cui la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha natura non presuntiva ma oggettiva, in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno e non già su una presunzione di colpa del custode di tal che essa prescinde da qualsivoglia valutazione soggettiva in punto colpa: a carico del soggetto danneggiato sussiste solo l'onere di provare la derivazione dell'evento dannoso dalla cosa in custodia mentre sul custode grava la prova liberatoria della sussistenza del fortuito, incidente sulla causalità materiale, che corre tra la cosa in custodia e l'evento di danno prospettato A fronte di tali premesse nel caso in esame non rileva ad integrare fortuito il fatto che altri , ovvero il precedente proprietario abbia “ a monte “ costruito o fatto costruire
“abusivamente” nel 2016 le terre armate poi collassate nel 2019 : il con Per_1
l'acquisto del fondo e l' acquisizione della sua materiale disponibilità è divenuto custode del terrapieno “abusivo” già esistente all'epoca sul fondo;
nessun fatto del terzo è intervenuto da che è sorto il rapporto di custodia in capo al (men che mai Per_1 un fatto del terzo con il carattere della repentinità che necessita per configurarsi il fortuito), valendo i principi richiamati anche nella pronuncia Cassazione civile a Sezioni unite n. 20943 2022 ed ormai consolidati secondo cui le modifiche della struttura della cosa (nel caso in esame la modifica del fondo integrata dalla pagina 7 di 9 realizzazione del terrapieno abusivo ) “ incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere” Il primo motivo di appello va dunque rigettato. Quanto al secondo motivo va osservato ciò che segue. La clausola n.7 delle CGA in esame così recita: “La società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile (…) designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all stesso.”. Essa prevede altresì che Parte_2
“L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze (…). Non si tratta dunque di una mera clausola che subordina la rifusione delle spese legali sostenute dall'assicurato al placet dell'assicuratore sulla scelta del legale (che isolatamente presa deroga in pejus all'art. 1917, terzo comma, c.c in violazione dell'art 1932cc ), ma di una clausola che prevede un più complesso patto di gestione della lite. Quand'anche però si ritenesse valida detta articolata pattuizione - sul rilievo che il patto di gestione della lite possa configurarsi come una lecita modalità di adempimento sostitutiva dell'obbligo di rifusione di cui all'art 1917 cc - non è comunque sufficiente ad escludere il rimborso delle spese di resistenza dell' assicurato la mera esistenza di siffatto patto;
poiché esso prevede non un obbligo bensì una facoltà di gestione (“assume fino a quando ne ha interesse”) occorre che di tale facoltà l'Assicurazione intendesse concretamente avvalersi e dunque che intendesse concretamente assumere la gestione della lite sì da rendere “legittimo “ il rifiuto della Compagnia di assicurazione di rimborsare le spese di lite dell'assicurato L'assunzione della gestione della lite da parte dell'assicuratore si giustifica alla luce della tendenziale comunanza di interessi tra assicuratore ed assicurato di tal che non non è predicabile un concreto interesse alla gestione della lite in capo ad una Compagnia di assicurazione che intenda svolgere difese in contrasto con gli interessi dell'assicurato (dovendo invece con la gestione della lite curarne gli interessi) . Nel caso in esame l'assicurato in relazione al patto di gestione riguardante la fase giudiziale non ha prontamente notiziato- come invece avrebbe dovuto alla luce della clausola 7 CGA- la Compagnia di assicurazione del fatto di aver ricevuto la notifica della citazione in giudizio. .Nondimeno l'assicurazione una volta costituitasi in giudizio a seguito di tempestiva chiamata in causa, sin dalla fase introduttiva del giudizio ha lamentato le condotte inadempienti dell'assicurato ex art .7 CGA ma nel contempo ha da subito speso anche difese incompatibili con l'interesse dell'assicurato avendo fatto valere con la comparsa di costituzione di primo grado anche l'inoperatività della polizza pagina 8 di 9 per colpa grave dell'assicurato. Deve dunque convenirsi con l' assicurato sul fatto che in sede giudiziale la Compagnia Assicurazione ha tenuto sin dalla sua costituzione una condotta in concreto incompatibile con l'esercizio della facoltà di assunzione in sede giudiziale della lite dell'assicurato, di tal che non può ritenersi che le spese di lite sopportate dall' assicurato non siano rimborsabili. Conclusivamente l'appello va rigettato. Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare agli appellati le spese del grado, alla cui liquidazione si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella da ultimo modificata con D.M. 13 agosto 2022, n. 147, considerando lo scaglione di valore da € 5201,00 fino ad € 26.000,00 Vi sono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza CP_1
1074/2023 del Tribunale di Trento, lo rigetta, confermando la sentenza impugnata;
condanna l'appellante a rifondere a ciascun appellato le spese del grado, che si liquidano in Euro 5809,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali, ed oltre C.p.a. ed I.v.a. come per legge;
sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato. Così deciso in Trento, Camera di Consiglio del 14.10.2025 La presidente rel ed est Dott Liliana Guzzo
pagina 9 di 9