Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 30/04/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 216/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE REL. Dott. Niccolò Bencini GIUDICE Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 216 /2024, promossa da
(c.f. ), nt. a NOVARA (NO) il Parte_1 C.F._1
19/08/1974. Con il patrocinio dell'Avv. RACITI MARIA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CONTRO
(c.f. ) nt. a GERMANIA il 18/03/1970 Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. DI MARZO MARIANNA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti La figlia minore rimarrà collocata presso l'abitazione del padre e affidata Parte_1 congiuntamente alle parti. La signora verserà il mantenimento per la figlia minore al IG. CP_1
nella misura e corrispondente all'importo dell'assegno unico percepito dalla stessa, entro Pt_1 il 15 di ogni mese, a partire dal mese di aprile 2025, previa esibizione annuale dell'aggiornamento dell'importo dell'assegno. La signora si obbliga a consegnare al IG. la tessera CP_1 Pt_1
Bancomat relativa al c/c presso cui la nonna materna ha depositato la somma di € 5.000,00 a favore esclusivo della nipote , integro nel suo patrimonio. Persona_1
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Con ricorso depositato in data 01/02/2024 , chiedeva la Parte_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore Per_1 nata dalla relazione more uxorio con .
[...] Controparte_1
Nelle more del processo, ha da ultimo riferito con relazione del 18.03.2025 Parte_2 che la minore (classe 2008), prossima alla maggiore età ed in procinto di iniziare attività lavorativa dopo avere abbandonato la scuola professionale, vive presso il padre (nonostante il rapporto conflittuale col nonno paterno e padrone di casa) e non intende avere rapporti con la madre. I genitori hanno quindi rassegnato conclusioni congiunte come in epigrafe riportate. La causa, senza concessione di alcun termine di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c., è stata, quindi, rimessa in decisione. Le condizioni relative ad affido e mantenimento sulle quali le parti si sono accordate meritano di essere condivise dal Collegio, in quanto consentono una effettiva bi-genitorialità in favore del figlio minore della coppia. L'ascolto del minore è superfluo, considerato l'equo e condivisibile accordo raggiunto e, peraltro, lo stesso è ormai prossimo alla maggiore età ed è stato ripetutamente audito dai servizi sociali., Le condizioni economiche sono anch'esse equilibrate e proporzionate alle condizioni economiche dei genitori, nonché adeguate ai bisogni del figlio. Le spese sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1. imarrà collocata presso l'abitazione del padre e Persona_1 Parte_1 affidata congiuntamente alle parti.
Pag. 2 2. La signora verserà il mantenimento per la figlia minore al IG. nella CP_1 Pt_1 misura e corrispondente all'importo dell'assegno unico percepito dalla stessa, entro il 15 di ogni mese, a partire dal mese di aprile 2025, previa esibizione annuale dell'aggiornamento dell'importo dell'assegno.
3. La signora si obbliga a consegnare al IG. la tessera Bancomat relativa CP_1 Pt_1 al c/c presso cui la nonna materna ha depositato la somma di € 5.000,00 a favore esclusivo della nipote , integro nel suo patrimonio. Persona_1
4. Si dà atto che, a partire dai 21 anni della figlia, o quando cesserà la percezione dell'assegno unico, le parti si impegnano a ridefinire le presenti condizioni sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia.
5. Le spese straordinarie della figlia minore saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50 %, secondo le linee guida del Protocollo di Torino applicato presso il Tribunale di Novara a far data dal mese di aprile 2025.
6. In relazione al Diritto di visita della IG.a , le parti stabiliscono che stante l'età CP_1 della figlia minore (17 anni) quest'ultima potrà relazionarsi con la madre e il nucleo famigliare materno liberamente senza alcun vincolo temporale. Il IG. si impegna Pt_1
a non ostacolare il rapporto madre-figlia e con il nucleo familiare materno.
7. Le parti acconsentono alla prosecuzione del monitoraggio da parte del Servizio sociale e da parte della sl CP_2 CP_3
8. Nulla è dovuto fra le parti reciprocamente per ogni questione economica arretrata in relazione al mantenimento della figlia è stata definita con il presente accordo.
9. Spese legali interamente compensate tra le parti
Si comunichi anche a . Controparte_4
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 29/04/2025.
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti
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