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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 03/12/2024, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Siena nella seguente composizione:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Lisi Giudice
nell'odierna camera di consiglio ha la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per Separazione consensuale iscritto al n. 3923/2024 V.G. promosso da
), rappresentato e difeso giusta Parte_1 C.F._1 procura allegata al ricorso dall'Avv. Sibilla Santoni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via A. Antognoli n. 26, Firenze
PARTE RICORRENTE
e da
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 giusta procura allegata al ricorso dall'Avv. Matteo Cavallini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Cavour n. 104, Firenze
PARTE RICORRENTE
1 CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Conclusioni: “• I coniugi vivranno separati recandosi reciproco rispetto.
• Il Sig. corrisponderà entro il 15 di ogni mese alla Sig.ra Controparte_1
la somma di Euro 200,00 rivalutabile annualmente Parte_1 secondo gli indici Istat.
• Le parti convengono che gli autoveicoli Volkswagen 15 D 11 targata ZA861GX
e Dacia Sandero targata GR629GN, intestati ad e Parte_1 acquistati nel precedente regime di comunione dei beni (doc. 7 e doc. 8), siano di proprietà esclusiva di quest'ultima.
• Il Sig. rimarrà a vivere nella casa familiare che sarà Controparte_1 lasciata Sig.ra entro un anno dall'omologa della Parte_1 separazione.
• L'ufficiale di Stato civile proceda alle annotazioni e trascrizioni previste dalla
Legge”.
RAGIONI di FATTO di DIRITTO
Il Tribunale, visti gli atti del presente procedimento, ritenuta la competenza in ragione di quanto disposto dall'art. 473 bis.11 c.p.c.; rilevato che entrambi i coniugi, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, hanno presentato le conclusioni scritte sopra riportate nelle quali hanno dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza, di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso;
ritenuto che
anche dalle allegazioni processuali svolte hinc et inde da entrambi i coniugi, si evince che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151 c.p.c., come da essi personalmente confermato con dichiarazione scritta;
considerato che
non emergono dagli atti elementi di riconciliazione, che importerebbero l'abbandono della domanda di separazione già proposta;
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considerato che
difettano rilievi ostativi all'accoglimento della domanda di separazione personale da parte del Pubblico Ministero;
rilevato che le parti hanno formulato domande identiche e comuni inerenti ai loro rapporti economici e personali in costanza di separazione, ogni contraria o ulteriore istanza processuale e/o di merito rinunciata, né tale accordo contrasta con norme imperative;
rilevato, quanto al merito di tali condizioni, che dal matrimonio non sono nati figli;
rilevato ai fini delle consequenziali statuizioni officiose in tema di stato civile che la sentenza di separazione deve essere annotata nell'atto di matrimonio;
rilevato che i coniugi si unirono in matrimonio regolarmente trascritto nel registro del Comune di Tavarnelle Val di Pesa (FI) al n. 3 Parte 1, Uff. 1, il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda comune delle parti, visti gli artt. 474 bis.51 e ss. c.p.c., 151 e 155 e ss. c.c., 69 lett. d) d.P.R.
396/2000,
P.Q.M.
Omologa la separazione personale dei coniugi , nata il Parte_1
13/02/1969 ad Aritzo (NU) ed , nato il [...] a Controparte_1
Firenze, che si sono uniti in matrimonio in data 01/04/2017, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Tavarnelle Val di Pesa (FI) al n. 3 Parte 1, Uff. 1 alle condizioni di cui in epigrafe;
dispone che il competente Ufficiale dello stato civile annoti la sentenza nell'atto di matrimonio;
dichiara integralmente compensate le spese di giudizio;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del
Comune di Tavarnelle Val di Pesa (FI) in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni di cui al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
3 Così deciso oggi in Siena, 29/11/2024
Il Giudice rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giulia Capannoli) (Dott.ssa Marianna Serrao)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno
2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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