Versione
24 febbraio 1985
24 febbraio 1985
Art. 1. Articolo unico
Le graduatorie degli idonei nel concorso a sessantaquattro posti di
coadiutore in prova bandito dal Ministero degli affari esteri con decreto ministeriale n. 3860 del 3 dicembre 1979 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 26 gennaio 1980), modificato con decreto ministeriale n. 1031 del 1 aprile 1980 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 10 giugno 1980), e nel concorso a sessantadue posti di coadiutore in prova bandito dal Ministero degli affari esteri con decreto ministeriale n. 4860 del 5 novembre 1982 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 29 aprile 1983), possono essere utilizzate per coprire, secondo l'ordine delle graduatorie stesse, i posti che risulteranno disponibili, alla data di entrata in vigore della presente legge, nella dotazione organica prevista per la carriera esecutiva del predetto Dicastero dall'ordinamento preesistente alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312 .
Le graduatorie degli idonei nel concorso a sessantaquattro posti di
coadiutore in prova bandito dal Ministero degli affari esteri con decreto ministeriale n. 3860 del 3 dicembre 1979 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 26 gennaio 1980), modificato con decreto ministeriale n. 1031 del 1 aprile 1980 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 10 giugno 1980), e nel concorso a sessantadue posti di coadiutore in prova bandito dal Ministero degli affari esteri con decreto ministeriale n. 4860 del 5 novembre 1982 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 29 aprile 1983), possono essere utilizzate per coprire, secondo l'ordine delle graduatorie stesse, i posti che risulteranno disponibili, alla data di entrata in vigore della presente legge, nella dotazione organica prevista per la carriera esecutiva del predetto Dicastero dall'ordinamento preesistente alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312 .
Giurisprudenza • 13
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