Art. 2. Definizioni 1. Per sale alimentare comune si intende il sale definito dal regolamento concernente la produzione e la commercializzazione del sale alimentare di cui al decreto del Ministro della sanita' 31 gennaio 1997, n. 106 .
2. Per sale arricchito con iodio si intende il sale definito dal regolamento concernente la produzione e il commercio di sale da cucina iodurato, di sale iodato e di sale iodurato e iodato di cui al decreto del Ministro della sanita' 10 agosto 1995, n. 562 .
Note all' art. 2:
Il decreto ministeriale 31 gennaio 1997, n. 106 reca: «Regolamento concernente la produzione e commercializzazione del sale alimentare».
Il decreto ministeriale 10 agosto 1995, n. 562 recante: «Regolamento concernente la produzione e il commercio di sale da cucina iodurato, di sale iodato e di sale iodurato e iodato».
2. Per sale arricchito con iodio si intende il sale definito dal regolamento concernente la produzione e il commercio di sale da cucina iodurato, di sale iodato e di sale iodurato e iodato di cui al decreto del Ministro della sanita' 10 agosto 1995, n. 562 .
Note all' art. 2:
Il decreto ministeriale 31 gennaio 1997, n. 106 reca: «Regolamento concernente la produzione e commercializzazione del sale alimentare».
Il decreto ministeriale 10 agosto 1995, n. 562 recante: «Regolamento concernente la produzione e il commercio di sale da cucina iodurato, di sale iodato e di sale iodurato e iodato».