Art. 6. Pubblicita' 1. Allo scopo di promuovere forme di pubblicita' caratterizzate da un elevato contenuto informativo, il Ministero della salute puo' concedere il proprio patrocinio non oneroso ai messaggi pubblicitari del tipo di sale di cui all'articolo 2, comma 2, al fine di promuovere una migliore e piu' completa informazione in ordine ai disturbi provocati da carenza iodica ed ai benefici di una profilassi basata sull'impiego di sale addizionato di iodio.
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5 maggio 2005
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Giurisprudenza • 268
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