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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 25/02/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 5531/2024 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo riportato da epigrafe e promossa
D A
, rapp. e dif. in virtù di mandato in atti dall'avv. Antonio Parte_1
Baldiserra e Rossella Lugarà.
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del p.t., dom. ope legis Controparte_1 CP_2
presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in Salerno al C.so Vittorio
Emanuele 58, rappresentato e difeso ex art. 417 bis da propri funzionari e nella specie dai dott.ri ed . CP_3 Controparte_4
RESISTENTE
OGGETTO: anzianità di servizio – Mancato riconoscimento dell'anno 2013, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b, d.P.R. n. 122/2013 di emanazione del regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti – Distinzione tra effetti economici e progressione di carriera – Norme di stretta interpretazione -
Prescrizione parziale dei singoli crediti retributivi e non del diritto alla ricostruzione dell'anzianità di servizio.
&&& Acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei limiti qui accolti.
Con sentenza 16133/2024 la Corte di Cassazione ha già chiarito che le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive – da individuarsi, più precisamente, nell'art. 1, comma 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013, che estese a tutto il 2013 quanto già stabilito per gli anni 2010, 2011
e 2012 dall'art. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010 – sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretate in senso letterale (art. 14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di «Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico» (così la rubrica dell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2010). Alla luce di tale impostazione, la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici. Ne consegue che sia del tutto erroneo il ragionamento seguito dal CP_1
convenuto che interpreta le norme di legge di blocco nel senso che le stesse non riguardino solo gli «incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti» (così l'art. 9, comma 23, del d.l. 78 del 2010, cit.), ma la stessa progressione in carriera, di modo che gli anni di blocco (e, dunque, per quanto qui interessa, il 2013) non dovrebbero essere considerati nemmeno al diverso fine del riconoscimento giuridico di una superiore fascia stipendiale di inquadramento.
In tal modo difatti si estenderebbe in modo indebito la portata del testo letterale delle norme sul blocco;
le quali norme, derogando ai comuni principi di autonomia negoziale delle parti sociali, hanno carattere eccezionale e sono, dunque, di stretta interpretazione.
Sotto altro profilo deve rilevarsi la parziale fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dal nei sensi di seguito esplicati. CP_1
La Corte regolatrice ha anche su tale questione già chiarito che l'anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano, con la conseguenza che, nel caso in cui il docente, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti (Cass. n. 2232 del 30/01/2020; v. già in precedenza Cass.
n. 4076/2004). Deve dunque accordarsi in pieno il diritto alla ricostruzione di carriera tenendo presente nell'anzianità di servizio anche l'anno 2013, mentre può accordarsi soltanto nei limiti della prescrizione quinquennale (nella specie retroagente dalla data della domanda giudiziale) il diritto ad ottenere le differenze retributive scaturenti dalla diversa progressione di carriera così determinatasi.
In detti limiti, quindi, il ricorso è accolto, come da dispositivo, ove sono anche liquidate le spese nella misura della metà in considerazione della soccombenza parziale.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così decide: accoglie il ricorso nei limiti di quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente al computo dell'anno di servizio 2013 ai fini della progressione in carriera, condannando il convenuto alla relativa ricostruzione ed a CP_1
corrispondere al ricorrente le conseguenti differenze stipendiali nei limiti della prescrizione quinquennale, nei sensi chiariti in motivazione, nonché al pagamento della metà delle spese di lite, determinate per intero in € 1.200,00, oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Nocera Inferiore, li 21/2/2025
IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo riportato da epigrafe e promossa
D A
, rapp. e dif. in virtù di mandato in atti dall'avv. Antonio Parte_1
Baldiserra e Rossella Lugarà.
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del p.t., dom. ope legis Controparte_1 CP_2
presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in Salerno al C.so Vittorio
Emanuele 58, rappresentato e difeso ex art. 417 bis da propri funzionari e nella specie dai dott.ri ed . CP_3 Controparte_4
RESISTENTE
OGGETTO: anzianità di servizio – Mancato riconoscimento dell'anno 2013, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b, d.P.R. n. 122/2013 di emanazione del regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti – Distinzione tra effetti economici e progressione di carriera – Norme di stretta interpretazione -
Prescrizione parziale dei singoli crediti retributivi e non del diritto alla ricostruzione dell'anzianità di servizio.
&&& Acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei limiti qui accolti.
Con sentenza 16133/2024 la Corte di Cassazione ha già chiarito che le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive – da individuarsi, più precisamente, nell'art. 1, comma 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013, che estese a tutto il 2013 quanto già stabilito per gli anni 2010, 2011
e 2012 dall'art. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010 – sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretate in senso letterale (art. 14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di «Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico» (così la rubrica dell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2010). Alla luce di tale impostazione, la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici. Ne consegue che sia del tutto erroneo il ragionamento seguito dal CP_1
convenuto che interpreta le norme di legge di blocco nel senso che le stesse non riguardino solo gli «incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti» (così l'art. 9, comma 23, del d.l. 78 del 2010, cit.), ma la stessa progressione in carriera, di modo che gli anni di blocco (e, dunque, per quanto qui interessa, il 2013) non dovrebbero essere considerati nemmeno al diverso fine del riconoscimento giuridico di una superiore fascia stipendiale di inquadramento.
In tal modo difatti si estenderebbe in modo indebito la portata del testo letterale delle norme sul blocco;
le quali norme, derogando ai comuni principi di autonomia negoziale delle parti sociali, hanno carattere eccezionale e sono, dunque, di stretta interpretazione.
Sotto altro profilo deve rilevarsi la parziale fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dal nei sensi di seguito esplicati. CP_1
La Corte regolatrice ha anche su tale questione già chiarito che l'anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano, con la conseguenza che, nel caso in cui il docente, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti (Cass. n. 2232 del 30/01/2020; v. già in precedenza Cass.
n. 4076/2004). Deve dunque accordarsi in pieno il diritto alla ricostruzione di carriera tenendo presente nell'anzianità di servizio anche l'anno 2013, mentre può accordarsi soltanto nei limiti della prescrizione quinquennale (nella specie retroagente dalla data della domanda giudiziale) il diritto ad ottenere le differenze retributive scaturenti dalla diversa progressione di carriera così determinatasi.
In detti limiti, quindi, il ricorso è accolto, come da dispositivo, ove sono anche liquidate le spese nella misura della metà in considerazione della soccombenza parziale.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così decide: accoglie il ricorso nei limiti di quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente al computo dell'anno di servizio 2013 ai fini della progressione in carriera, condannando il convenuto alla relativa ricostruzione ed a CP_1
corrispondere al ricorrente le conseguenti differenze stipendiali nei limiti della prescrizione quinquennale, nei sensi chiariti in motivazione, nonché al pagamento della metà delle spese di lite, determinate per intero in € 1.200,00, oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Nocera Inferiore, li 21/2/2025
IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)