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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/06/2025, n. 1106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1106 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro di Salerno, Dr. A.M. D'Antonio , all'udienza del 10 giugno 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al N. 5646/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “indennità di accompagnamento nonché i benefici di cui alla L. 104/92, art. 3, comma 3 “e vertente
T R A
, C.F.: , elettivamente domiciliata in Salerno alla Via Fiume Parte_1 C.F._1
n.15 presso e nello Studio dell'Avv. Melchiorre Scudiero, dal quale è rappresentata e difesa giusta mandato in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Bove CP_1
RESISTENTE
Conclusioni rassegnate all'odierna udienza:
i procuratori delle parti hanno trasmesso note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi atti
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 6 novembre 2024 , premesso: che aveva promosso un Parte_1 ricorso per ottenere, ex art. 445 bis c.p.c., l'accertamento del proprio stato invalidante per il riconoscimento dell' indennità di accompagnamento, nonché dei benefici di cui alla L. 104/92, art. 3, comma 3; che il giudice assegnava al consulente tecnico dott. l'incarico di accertare Persona_1
la sussistenza delle condizioni sanitare per poter accedere ai benefici connessi allo stato invalidante sopra detto;
che, espletato l'incarico, la esprimeva il proprio motivato dissenso ex art. 445, Parte_1
bis co.4 c.p.c. ; tanto premesso adiva il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, perché verificate le incongruità della consulenza tecnica, anche alla luce di un aggravamento della sua situazione sanitaria, dichiarasse che il proprio stato patologico era tale da integrare i presupposti per il riconoscimento dell' indennità di accompagnamento , nonché dei benefici di cui alla L. 104/92, art. 3, comma 3 sin dalla data della domanda amministrativa. Chiedeva infine di condannare l' , in CP_1
persona del Presidente p.t. al pagamento delle spese ed onorario del difensore, con attribuzione.
Costituitosi il contraddittorio il convenuto contestava l'avverso dedotto riportandosi alle CP_2
argomentazioni di cui alla consulenza tecnica in atti;
.
Rinnovate le operazioni peritali ed acquisita la consulenza tecnica , all'odierna udienza il giudice ha deciso la causa come da sentenza con motivazione contestuale.
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La domanda merita accoglimento alla stregua delle conclusioni a cui è pervenuto il CTU nella relazione di perizia espletata nel corso del presente giudizio. Tale consulenza tecnica medico-legale forma piena prova in questo giudizio, in quanto trae origine da una meditata ed approfondita valutazione degli elementi anamnestici, clinici e strumentali effettuati ed è sorretta da valide considerazioni medico-legali.
Il CTU, a conclusione delle accurate indagini effettuate e dopo articolate e complete considerazioni medico-legali, ha formulato la seguente diagnosi: “la signora di anni 80 è affetta da: Parte_1
"Encefalopatia vascolare cronica con moderato decadimento cognitivo, depressione cronica con turbe della condotta. Obesità ed artrosi polidistrettuale con marcato deficit della statica e della deambulazione. Diabete mellito tipo 2 con neuropatia sensitivo-motoria agli arti inferiori.
Ipertensione arteriosa.”, ed ha concluso che le affezioni riscontrate determinano il pieno diritto per la periziata di ottenere i benefici richiesti ovvero l' “indennità di accompagnamento” e lo status di “portatore di handicap ex art.3 comma 3 della L.104/92”, ritenendo di poter convenzionalmente retrodatare il diritto ai benefici a gennaio 2025.
In particolare, in sede di operazioni peritali il consulente verificava l'evoluzione marcata “in peius” delle condizioni della ricorrente, soprattutto per quanto concerneva la disabilità motoria, alla luce anche della visita psichiatrica domiciliare (10/02/25) e della visita Neurologica-Fisiatrica domiciliare del dr. (14/05/25). Aggiungeva poi che, stante la scarsità di elementi documentali, Persona_2
si poteva convenzionalmente retrodatare la decorrenza del diritto ai benefici richiesti a gennaio 2025.
Occorre precisare che l'art. 1 della legge 18/80 riconosce l'indennità di accompagnamento ai Mutilati ed Invalidi Civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita abbisognano di assistenza continua. In virtù di quanto detto, le condizioni medico-legali per il riconoscimento dell'indennità in oggetto sono due, e precisamente:
1) l'impossibilità di deambulare autonomamente, anche con l'ausilio di mezzi ortopedici;
2) l'impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Venendo a fare il punto sull'aspetto medico-legale si rileva che il soggetto, in questione, è inabile ed abbisognevole di assistenza continua in quanti incapace di provvedere autonomamente al compimento delle minime funzioni vegetative e di relazione quali deambulazione, vestizione, nutrizione, igiene personale e dell'ambiente domestico, espletamento di minimi passatempi nella propria dimora.
Bisogna argomentare che attualmente le condizioni che hanno dato luogo al riconoscimento dell'invalidità totale sono variate in senso peggiorativo rispetto alla data di visita della commissione invalidi e si sono aggiunte nuove patologie al complesso morboso, tali da ridurre sensibilmente sia l'autonomia deambulatoria che la capacità di espletamento degli atti quotidiani della vita.
Quanto al coordinamento del nuovo procedimento con l'art. 149 disp. att. c.p.c.. il preciso riferimento della norma ad entrambe le fasi, sia amministrativa che giudiziaria, consente di affermare che l'art. 149 trova integrale applicazione all'intera procedura, potendo dunque la parte allegare gli aggravamenti – ma anche i miglioramenti, atteso che secondo un orientamento ormai acquisito l'istituto giuridico trova applicazione anche in favore dell'ente previdenziale ( Cass. n. 9559/2006) – non solo in sede di ATP, ma anche con il ricorso introduttivo del giudizio di merito, dando luogo in tal caso ad un motivo specifico autonomo, o anche nel corso del giudizio stesso, fino al deposito della consulenza tecnica (Cass. n. 8651/2001). Va rilevato, inoltre, che il consulente è pervenuto alle medesime conclusione anche riguardo alla sussistenza delle condizioni di portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/92, nel senso che ha ritenuto sussistere tali condizioni dalla medesima data del gennaio 2025.
Tenuto conto dell'esito complessivo della causa e della decorrenza fissata, è d'uopo compensare tra le parti le spese del giudizio, mentre quelle peritali, liquidate con separato decreto, vanno poste a definitivo carico dell' . CP_1
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , Parte_1 CP_1
così provvede:
1) accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto dichiara che parte ricorrente, a partire dal gennaio 2025, è invalida con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di deambulare e/o di compiere gli atti quotidiani della vita autonomamente;
2) dichiara, altresì, che la ricorrente è portatrice di Handicap grave con necessità di assistenza permanente, continuativa e globale ai sensi dell'art.3, comma 3, della legge 104/92 dalla medesima data;
3) compensa per intero tra le parti le spese del giudizio;
4) pone a definitivo carico dell' le spese della consulenza tecnica liquidate con separato CP_1
decreto.
Salerno, 10 giugno 2025
Il Giudice
A.M. D'Antonio