Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 16/04/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 164/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Giuseppina Mastrodomenico Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 164/2023 promossa da:
;e Parte_1 P.IVA_1
) con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1 C.F._1
s APPELLANTE nei confronti di
(GIÀ (C.F. Controparte_1 Controparte_2
) P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
(C.F. ) (C.F. Controparte_3 P.IVA_3 Controparte_4
)(e per esse, quale AT, ), con il P.IVA_4 Controparte_5 patrocinio dell'Avv. Ranchino Tommaso INTERVENUTE avverso pagina 1 di 20
28/06/2022,
CONCLUSIONI
In data 12.12.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante
“l'Avv. Ciolina, in via istruttoria, chiede, previa revoca dell'ordinanza del 26/09/2024, volersi ammettere Consulenza Tecnica d'Ufficio contabile sul rapporto di leasing oggetto del giudizio, come formulato in atti. L'Avv. Ciolina, nel riportarsi ai precedenti scritti difensivi e verbali d'udienza – contestando tutto quanto dedotto, prodotto, richiesto ed eccepito da parte appellata, poiché infondato in fatto e in diritto - precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto di citazione in appello, e qui da intendersi integralmente riportate e trascritte, (che di seguito si riproducono) “ Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis rejectis: - In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto.
- Nel merito
RIFORMARE la sentenza di primo grado n. n. 1973/2022, resa inter partes dal Tribunale di Firenze, Sezione III Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Francesca Romana Bisegna – R.G. n. 5892/2019, pubblicata il 28.06.2022 e mai notificata, e, per i motivi esposti in narrativa, accogliere le domande di parte appellante già formulate nella comparsa di costituzione del primo grado di giudizio e non accolte, e per l'effetto:
ACCERTARE E DICHIARARE l'indeterminatezza e/o indeterminabilità e/o l'ultralegalità del tasso leasing n. 508154 del 09/03/2007, in quanto difforme rispetto a quello effettivamente applicato in contratto come esposto in narrativa e per l'effetto RIFORMARE la sentenza di primo grado, oggi impugnata, in quanto il Tribunale di prime cure ha emesso sentenza erronea e contraddittoria, in ogni caso non conforme agli artt. 1283, 1284, 1346, 2697 c.c., 112, 115, 116 c.p.c., 116, 117, 120 tub, senza avvedersi correttamente dei documenti depositati in atti dalle parti, costituenti prove e fonti di prova, come esposto in narrativa;
ACCERTARE E DICHIARARE l'indeterminatezza e/o l'indeterminabilità del piano di ammortamento, nonché l'illegittimo effetto anatocistico praticato, sia nel periodo pagina 2 di 20 di ammortamento, determinato dall'applicazione della c.d. “formula alla francese”, sia sugli interessi prodotti dalla rata scaduta, e per l'effetto RIFORMARE la sentenza di primo grado, oggi impugnata, in quanto il Tribunale di prime cure del tutto errando ed in contraddizione con il panorama probatorio versato in atti, ha emesso pronuncia in violazione e/o falsa applicazione in violazione dell'art. 1283, 1284, 1346 c.c., 116, 117, 120 TUB, come esposto in narrativa;
ACCERTARE E DICHIARARE l'omessa pronuncia del Tribunale di prime cure in ordine all'indeterminatezza indeterminatezza e/o indeterminabilità e/o nullità del tasso leasing, nonché in ordine all'indeterminatezza e/o indeterminabilità del piano di ammortamento utilizzato e sull'illegittimo effetto anatocistico e per l'effetto RIFORMARE la sentenza di primo grado, in quanto apposta in violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 115 116, 117, II comma c.p.c., 1283, 1284, 1346 c.c., 116, 117, 120 TUB, per tutte le deduzioni e motivazioni in narrativa esposte;
RIDETERMINARE il dare e avere tra le parti in costanza del rapporto dedotto in narrativa ordinando il ricalcolo sull'intero rapporto secondo legge, senza anatocismo (in subordine su base annuale), con esclusione del tasso ultralegale, al netto delle commissioni, tassi, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese indeterminate e/o indeterminabili, oltre interessi legali, così come dedotto in narrativa;
COMPENSARE all'occorrenza in via legale o giudiziale il credito ancora eventualmente dovuto dall'attrice alla convenuta in linea capitale, con le somme indebitamente percepite dalla Banca a titolo di interessi usurari, nella misura che sarà determinata all'esito della espletanda C.T.U. contabile,
CONDANNARE a restituire ex art. 2033 c.c. alla società Controparte_6 appellante la somma che eventualmente residui a seguito dalla avvenuta compensazione, insieme con gli interessi legali dal giorno della conclusione del contratto al saldo effettivo, se risulti la mala fede o, in subordine, dal giorno della domanda al saldo effettivo,
- In via istruttoria: 1) AMMETTERE Consulenza Tecnica d'Ufficio contabile sul rapporto di leasing oggetto del giudizio, ordinando al perito nominato di ufficio di rispondere ai quesiti meglio dedotti con la memoria di costituzione attorea nel corso del primitivo grado di giudizio, eseguendo il ricalcolo del dare/avere tra le parti: a) eliminando i tassi, voci di costo ed oneri, indeterminati e/o indeterminabili e/o ultralegali e/o non iure, anche inerenti al tasso leasing, imputati ai danni del soggetto finanziato;
b) verificando se il piano di ammortamento contiene difformità tra il tasso di interessi pagina 3 di 20 pattuito ed il tasso effettivamente applicato sulle singole rate;
c) verificando se il piano di ammortamento, applicato al contratto litigioso, seguiva lo schema alla c.d. francese nel calcolo degli interessi, per valutare se vi è difformità tra i tassi di interessi convenuti ed il tasso concretamente applicato alle rate;
nonché per l'effetto d) se i suddetti tassi, voci di costo ed oneri dovessero risultare non pattuiti e/o affetti da illegittimo anatocismo, espungere gli stessi, ovvero ricalcolare il dare avere tra le parti ai sensi dell'art. 1284, 1283, 1346 c.c., 116, 117, 120 TUB”, chiedendone l'integrale accoglimento, altresì in ragione della specificità dei motivi già dedotti nell'atto di citazione.
Per la parte appellata:
“ La scrivente difesa, nell'interesse di , quale AT di Controparte_5
e precisa le proprie conclusioni come da Controparte_3 Controparte_4 comparsa di costituzione e risposta (che di seguito si riproducono): “ Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione In via cautelare - Rigettare l'istanza inibitoria di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza, non ricorrendo né il fumus della fondatezza del presente appello, né il periculum in mora. Invia principale - rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza impugnata. In ogni caso con vittoria di spese del presente giudizio, oltre accessori.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 1973/2022 pubblicata il 28/6/2022, il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita ha così deciso:
“- dichiara la risoluzione del contratto di leasing stipulato in data 9.03.2007 tra le parti in causa e, per l'effetto, condanna Parte_1
e quale socio accomandatario, in solido tra loro, al rilascio
[...] Parte_1 immediato in favore di già ), vuota Controparte_6 Controparte_2
e libera di persone e cose, dell'unità immobiliare situata in Roma, via del Serafico
112/120 - via Simone Martini n. 2/4, identificata al NCEU di Roma al foglio 878, particella 92 sub 2, piano T, zona censuaria 5, categoria C1, classe 5, mq 380;
pagina 4 di 20 - respinge le domande riconvenzionali proposte dai convenuti;
- condanna i convenuti, in solido tra loro, al rimborso a parte attrice delle spese di lite che si liquidano in euro 259,00 per spese, euro 10.343,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge”.
Tale sentenza è stata emessa su ricorso ex art. 702 bis c.p.c. con il quale
[...]
(già ha chiesto accertarsi la Controparte_6 Controparte_2 risoluzione del contratto di leasing stipulato in data 9.03.2007 e la condanna di e di , quale Parte_1 Parte_1 Parte_1 socio accomandatario della predetta società alla immediata restituzione dell'immobile sito in Roma, Via del Serafico n. 112-120 angolo via Simone Martini.
A motivo della domanda ha dedotto: che l'immobile de quo, Controparte_6 individuato dai convenuti per lo svolgimento della propria attività, era stato acquistato in data 13.03.2007 con atto a rogito del Notaio (rep. Persona_1
5117 – racc. 4372) e consegnato, in pari data, all'utilizzatore, come da relativo verbale;
che dall'ottobre 2013 l'utilizzatrice si era resa morosa nel pagamento dei canoni pattuiti;
che, pertanto, in data 29.11.2018, era stata comunicata la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., chiesto il pagamento dei canoni insoluti nonché la restituzione dell'immobile.
Costituitisi in giudizio i convenuti hanno contestato le domande della ricorrente e chiesto, in via preliminare, di dichiarare l'improcedibilità per mancato avvio della mediazione;
nel merito, il rigetto della domanda proposta dall'attrice, poiché infondata in fatto e in diritto, dedotto di non aver ricevuto la comunicazione relativa alla risoluzione;
in via riconvenzionale hanno chiesto la restituzione e/o compensazione di somme pagate in eccesso per € 1.797.293,00 allegando: -
l'illegittimità del contratto di leasing traslativo, l'applicazione di interessi usurari, la nullità ed inefficacia delle condizioni generali per violazione degli artt. 1284, 1418 comma 2, 2033 c.c. e 1815 c.c., la violazione degli obblighi di trasparenza e di pagina 5 di 20 correttezza concernenti l'oggetto del contratto, la violazione dell'art. 1, commi 136
e ss. L. 124/2017 e, infine, la nullità della fideiussione per violazione delle norme di cui agli artt. 1175, 1176, 1375, 1936, 1938, 1939, 1941, 1956 c.c..
Disposto il passaggio al rito ordinario la causa è stata istruita in via documentale, disattese le istanze istruttorie e, precisate le conclusioni, decisa come da dispositivo in precedenza trascritto.
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato,
[...]
(di seguito anche Parte_2 [...]
e/o APPELLANTI) hanno convenuto in giudizio, innanzi questa Corte Parte_3 di Appello la banca (già ), (di Controparte_1 Controparte_2 seguito anche Appellata) proponendo gravame avverso la suddetta sentenza con i seguenti motivi di appello:
I. Sull'illegittimo effetto anatocistico relativo al piano di ammortamento utilizzato dal lessor;
II. Sull'indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto del contratto – difformità tra tasso nominale e tasso effettivo;
III. Sulla richiesta di ammissione della ctu e sull'accertamento negativo del credito, promanante da illegittimo effetto anatocistico e all'indeterminatezza e/o indeterminabilità del tasso leasing, nonché sulla istanza ex art. 177, ii comma c.p.c..
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dagli APPELLANTI richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio:
- pur ritualmente convenuta in giudizio rimaneva Controparte_1 contumace;
pagina 6 di 20 - sono intervenute in giudizio: e Controparte_3 Controparte_4 quali cessionarie rispettivamente del credito e del rapporto giuridico di locazione finanziaria e del bene, entrambe tramite la AT, Controparte_5 contestando perché infondate, le censure mosse dagli Appellanti alla sentenza impugnata, della quale hanno chiesto, per contro la conferma.
Con ordinanza del 26.9.2024, la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
in data 11.12.2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
3. Prima di scrutinare i motivi di gravame si rileva che la sentenza è stata impugnata solo parzialmente per cui si è formato un giudicato interno, per intervenuta acquiescenza alla decisione, laddove il Tribunale:
- ha dichiarato la risoluzione del contratto di leasing stipulato in data 9.03.2007 tra le parti in causa e, per l'effetto, condannato Parte_1
e quale socio accomandatario, in solido tra
[...] Parte_1 loro, al rilascio immediato in favore di già Controparte_6 CP_2
), vuota e libera di persone e cose, dell'unità immobiliare situata in
[...]
Roma, via del Serafico 112/120 - via Simone Martini n. 2/4, identificata al NCEU di
Roma al foglio 878, particella 92 sub 2, piano T, zona censuaria 5, categoria C1, classe 5, mq 380;
- ha respinto: la domanda di riduzione della clausola penale ai sensi dell'art. 1384
c.c. (“ atteso che la stessa deve essere ritenuta legittima e congrua tenuto conto del valore del bene, delle condizioni economiche concordate e dell'inadempimento di parte utilizzatrice”); la domanda di nullità della fideiussione prestata dal garante la richiesta di violazione della l. n. 124/2017 art. 1, (in Parte_1
pagina 7 di 20 quanto la domanda svolta, nel giudizio per cui è causa, “ ha ad oggetto la risoluzione del contratto di leasing per inadempimento e la consegna del bene oggetto di leasing, senza che venga richiesta la corresponsione di somme da parte della concedente, sicchè la domanda, relativa invero alla decurtazione dalle somme eventualmente spettanti alla concedente di quanto ricavato dalla vendita, non è accoglibile in questa sede per insussistenza dei presupposti); la richiesta di risarcimento danni (“formulata in modo del tutto generico, sia quanto all'an che al quantum. La piena soccombenza dei convenuti giustifica poi il rigetto della domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c”).
Gli APPELLANTI hanno infatti censurato la decisione limitatamente al rigetto della domanda riconvenzionale, volta ad accertare l'illegittimo effetto anatocistico relativo al piano di ammortamento utilizzato dal lessor e l'indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto del contratto per difformità tra tasso nominale e tasso effettivo.
3.1 Sempre in via preliminare vanno respinte le eccezioni sollevate con le note di trattazione scritta, reiterate nella Memoria conclusionale dagli Appellanti “SUL
DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE DELL'OPPOSTA, E SULLA CARENZA DI TITOLARITÀ
DEL DIRITTO CREDITORIO DA ESSA VANTATO - SULLA MANCANZA DI PROVA
DELLA CESSIONE DEI CREDITI IN BLOCCO”, delle società intervenute nel giudizio di appello Controparte_3 Controparte_4
Gli APPELLANTI sostengono che la documentazione prodotta dalle intervenute non dimostrerebbe la loro legittimazione quali cessionarie: non vi sarebbe prova della titolarità del credito nel corpo del contratto di cessione e negli specifici allegati;
nell' avviso pubblicato su Gazzetta Ufficiale (Parte II) Anno 163° - Numero 149 del 24 dicembre 2022, il credito presuntivamente ceduto non risulterebbe specificamente individuato. Né costituirebbe valida prova della cessione la dichiarazione della per altro esternata su un documento a formazione unilaterale, Pt_4
pagina 8 di 20 disconosciuto, contenente l'elenco delle “presunte” posizioni cedute, non specificamente individuate
La difesa delle società intervenute, in replica, ha evidenziato: di avere depositato copia della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 149 del 24/12/2022 (doc.
4 comparsa di risposta), dove a pag. 12 è pubblicato l'avviso relativo alla cessione dei crediti e rapporti derivanti da contratti di leasing di e Intesa Controparte_1
SanPaolo Provis nei confronti di persone fisiche e persone giuridiche, classificati alla data del 31 dicembre 2021 come “inadempienze probabili” o “in sofferenza”, sorti nel periodo tra il 1 ottobre 1955 ed il 31 dicembre 2021; che, come indicato nell'avviso, la lista dei crediti e rapporti depositata presso il Notaio Persona_2 di Milano e, comunque, messa a disposizione a disposizione sui siti internet www.intesasanpaolo.com e www.amco.it fino all'estinzione di ciascun Credito creduto.
Difatti, entrando sul sito di nella sezione Clienti NPL/UTP è presente CP_7
l'avviso di cui alla seguente schermata:
pagina 9 di 20 Cont Selezionando elenco crediti e rapporti giuridici è possibile identificare il rapporto ceduto con il numero di contratto di locazione finanziaria stipulato.
Questa Corte, ha già ritenuto, relativamente ad analoghe contestazioni che la prova dell'inserimento del credito ceduto, possa essere fornita mediante la produzione:
a) dell'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con la specifica indicazione del credito ceduto (con indicazione del “NDG” specifico); b) del contratto di cessione dei crediti unitamente all'elenco delle posizioni cedute e delle relative anagrafiche;
c) delle eventuali comunicazioni stragiudiziali con cui sia stata data adeguata notizia della cessione;
d) delle dichiarazioni confessorie della cedente (in tal senso Corte
d'appello di Firenze n. 1390 del 2023; analogamente, Corte d'appello di Firenze n.
2471 del 2023).
A prescindere comunque dalla dichiarazione di cessione prodotta dalla difesa di parte intervenuta nella fattispecie, l'avviso di pubblicazione della G.U. prodotto, consente di identificare con certezza il credito, per cui è di per sé sufficiente ai fini della prova della attuale titolarità dal lato attivo del rapporto, attraverso l'univoca indicazione della natura dei crediti (derivanti da rapporti di leasing), della data, della classificazione (in sofferenza), con rinvio ad elenco pubblicamente consultabile (vedi Cassazione civile sez. III, 10/02/2023, n.4277 : “in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del
1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità”.
pagina 10 di 20 Quanto all'eccepito difetto di legittimazione di , quale Controparte_5 AT delle intervenute, gli Appellanti sostengono la carenza di legittimazione perché la società non sarebbe iscritta nell'elenco tenuto dalla Banca d'Italia ex art. 106 TUB.
L'eccezione, del pari, è priva di pregio sia perché dall'avviso in G.U. e dalla specifica dichiarazione risulta essere intervenuta una cessione ex art. 58 TUB, sia perché, i giudici di legittimità hanno recentemente chiarito che “il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (vedi Cass. 18/03/2024, n.7243).
In sintesi, per esse, quale Controparte_3 Controparte_4 AT, sono legittimati a stare in giudizio. Controparte_5
4. Passando alla disamina dei motivi dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
La critica contenuta nel primo e secondo motivo d'impugnazione, da trattare congiuntamente stante la loro connessione, consiste nella riproposizione delle domande ed eccezioni formulate in primo grado, afferenti alla sussistenza dell'illegittimo effetto anatocistico inerente al piano di ammortamento alla francese ed all'indeterminetezza e/o indeterminabilità e/o ultralegalità del tasso leasing e delle nullità tutte domandate ed inerenti al rapporto oggetto di controversia.
pagina 11 di 20 Sostengono gli APPELLANTI che il Tribunale avrebbe deciso il giudizio senza correttamente esaminare il disposto contrattuale dei documenti depositati dalla parte convenuta (attuale appellante), (ivi comprendendo il piano di ammortamento, nonché ogni allegato), mancando di attribuire giusto rilievo alla documentazione versata in atti, altresì in palese violazione dell'art. 1283, 1284,
1346, 2697 c.c., nonché artt. 115, I comma e 116, I comma c.p.c.
Secondo gli APPELLANTI risulterebbe innegabile “l'efficacia probatoria del contratto di leasing in esame, corredato di pedissequi allegati, pagamenti, costituenti parte integrante del summenzionato atto, all'esito della quale, la chiara predisposizione della lettera del testo contrattualizzato, induce a regolamentare una illegittima (per quanto effettiva) lievitazione dei costi ed oneri a carico del cliente, predisposti ad opera dell'ente finanziatore, in ragione dell'illegittimo effetto anatocistico sotteso al piano di ammortamento utilizzato e all'indeterminatezza e /o indeterminabilità dell'oggetto del contratto” (cfr. pag.15-16 app.) […] Orbene posto l'assolvimento dell'onere probatorio degli odierni appellanti mediante la produzione della documentazione sopra richiamata, si rileva come lo stesso sia in ogni caso nullo relativamente alle modalità con cui si compone il piano di ammortamento, del tutto celate al consumatore, in violazione degli artt. 1238 e 1346 c.c., 120 TUB. Infatti, nel corso del contratto di leasing n. 508154 del 09/03/2007, l'appellante non è riuscito ad essere edotto sulle modalità del regime finanziario, utilizzato per lo sviluppo del regolare ammortamento” […] A ben vedere l'appellata celava, finanche il regime di capitalizzazione afferente alla tipologia di ammortamento de qua. Ed invero, il regime di ammortamento c.d. “alla francese”, che prevede un rimborso mediante una rata costante, composta da una quota crescente di capitale e decrescente di interesse, implica un'intrinseca e connaturata maggiore onerosità, in ragione del fatto che il capitale viene restituito più lentamente rispetto ad altre modalità di rimborso. Di talché, la convenuta avrebbe violato i propri doveri di pagina 12 di 20 trasparenza, buona fede e correttezza, omettendo ogni informativa in ordine ai maggiori costi implicitamente riconnessi alla metodologia di ammortamento alla francese. […] La banca, quindi, che ha utilizzato nel contratto questo tipo di capitalizzazione, è incorsa nella violazione dell'art. 1283 c.c., ingurgitando interessi anatocistici illegittimi, in quanto apposti in violazione degli artt. 1283 c.c., 117, 120
TUB. Inoltre, la banca ha anche violato l'art. 1284 c.c. che, in caso di mancata determinazione e specificazione o di incertezza (tra tasso nominale contrattuale e tasso effettivo del piano di ammortamento), impone l'applicazione del tasso legale semplice e non quello ultralegale, indeterminato o incerto: il che vale a dire che tali clausole, da un punto di vista giuridico, non soddisfano il requisito della determinatezza o determinabilità del loro oggetto, richiesto dalla disciplina dei contratti ex artt. 1418 e 1346 c.c. a pena di nullità come costantemente affermato, in materia di mutuo, dalla giurisprudenza di legittimità.
Parte APPELLANTE svolge considerazioni del tutto generiche, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, ma ripropone come motivi di appello le identiche eccezioni del primo grado ed alle quali il Tribunale ha dato esaustiva e convincente risposta, come ha già avuto modo di affermare questa Corte nell'ordinanza con cui è stata respinta la richiesta di sospensiva, affermando che:
“ il Tribunale ha diffusamente motivato in ordine alla misura degli interessi di mora, alla legittimità dell'ammortamento alla francese, in aderenza alle indicazioni dei giudici di legittimità; non è contestato il prolungato mancato versamento dei canoni;
solo previa restituzione del bene può quantificarsi l'equo compenso per l'uso, il valore del bene restituito (vedi Cassazione civile sez. III, 17/05/2022,
n.15838; Cassazione civile sez. III, 22/03/2022, n.9210; Cassazione civile sez. III,
13/12/2023, n.34871);
In ordine agli interessi di mora il Tribunale ha osservato:
pagina 13 di 20 “Facendo applicazione al caso in esame della formula elaborata dalla Corte di
Cassazione per verificare se nel contratto di leasing stipulato sia stata pattuita una clausola di interessi moratori usuraria si perviene al seguente calcolo: 6,35%
(parametro individuato per i contratti di leasing oltre euro 50.000,00, tra cui rientra il contratto di leasing oggetto di causa, di cui al decreto MEF temporalmente pertinente) maggiorato di 2,1 punti percentuali per operazioni di leasing
(maggiorazione e media interessi di mora indicata nei decreti ministeriali) = 8,45
X 1,5 (con cioè la maggiorazione del 50% ex art. 2 comma 4 legge 108/96 applicabile ratione temporis) con la formula quindi TEGM + 2,1 x 1,5= 12,675. Se si considera che il tasso di mora concordato fra le parti ammonta 9,856 %, pari al tasso Euribor 3 mesi (3,856%) maggiorato di 6 punti percentuali, si deve escludere che al momento della pattuizione il tasso di mora avesse carattere usurario, essendo inferiore al tasso soglia calcolato secondo la formula elaborata dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite che è pari al 12,675%.
Alla luce di quanto fin qui indicato, va confermata la decisione, assunta con la ordinanza istruttoria, di rigetto della consulenza tecnica d'ufficio: l'accoglimento della istanza presuppone infatti che siano stati forniti dalle parti interessate concreti elementi a sostegno delle rispettive richieste e non può essere un mezzo utilizzato per compiere indagini esplorative dirette all'accertamento di circostanze di fatto, la cui dimostrazione ricade, invece, nell'onere probatorio delle parti. […] A tutto quanto sopra deve poi aggiungersi l'ulteriore considerazione secondo la quale l'usurarietà degli interessi di mora non potrebbe comunque comportare la gratuità del contratto, prospettata da parte attrice che richiama nelle difese in atti anche l'art. 1815 c.c., dovendosi aderire all'orientamento che esclude l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 1815 cod. civ. agli interessi di mora (recepita anche dalla recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 27442/2018)”.
pagina 14 di 20 Tale motivazione risulta del tutto corretta ed aderente a quanto da tempo chiarito dai giudici di legittimità (vedi Cass Sez. Un., 18/09/2020, n.19597; Cass
05/09/2022, n.26051: “per i contratti i contratti conclusi dal 10 aprile 2003 (data di entrata in vigore del decreto ministeriale 25 marzo 2003) al 30 giugno 2011, il tasso-soglia di mora si determina sommando al Tasso effettivo globale medio
(T.E.G.M.) il valore del 2,1% (maggiorazione media interessi di mora indicata nei
DD.MM.), il tutto maggiorato del 50 per cento ex articolo 2, comma 4, legge n. 108 del 1996, pro tempore vigente, secondo la seguente formula: (T.E.G.M. + 2,1) x
1,5”; Cass 12/07/2022, n.21973: “la nullità degli interessi moratori non determina di per sé la nullità degli interessi corrispettivi, sicché anche gli interessi moratori sono dovuti nella minor misura degli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti, dall'usurarietà dei soli interessi moratori non dovendo invero desumersi la totale gratuità del contratto di mutuo, venendosi altrimenti a determinare addirittura un vantaggio patrimoniale per il debitore inadempiente”).
Parimenti corretto è il rilievo del Tribunale circa il fatto che “l'interesse corrispettivo e quello moratorio non si applicano congiuntamente […] ne consegue che il tasso di mora sostituisce il tasso corrispettivo, e ciò equivale a dire che, con riguardo al debito scaduto, all'interesse corrispettivo si aggiunge lo spread di mora, per cui i due interessi, corrispettivi e moratori, non possono sommarsi fra loro. Si osserva, quindi, che l'utilizzatore può essere tenuto a corrispondere, per un certo periodo, o il tasso corrispettivo (se il capitale deve ancora scadere) o il tasso di mora (se la rata è già scaduta), mentre non può essere chiamato a pagare un tasso di interesse periodale pari alla somma dell'interesse corrispettivo e dell'interesse moratorio.
Non appare corretto, quindi, procedere alla sommatoria dei tassi di interesse corrispettivo e di interesse moratorio, ai fini della valutazione del carattere usurario degli interessi pattuiti…”.
pagina 15 di 20 In generale i giudici di legittimità, con principio di diritto estensibile anche al leasing, hanno poi chiarito che “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (vedi Cass Sez. Un., 29/05/2024, n.15130; vedi tra le ultime :
Cassazione civile sez. III, 18/02/2025, n.4176 : “L'assenza di specifica menzione delle modalità di ammortamento e del meccanismo di capitalizzazione composto degli interessi debitori in un contratto di mutuo bancario a tasso fisso, con rimborso rateale secondo il piano "alla francese", non determina la nullità parziale dell'accordo. Tale vuoto informativo non configura una situazione di indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né rappresenta una violazione della normativa sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e sui rapporti tra gli istituti di credito e i clienti. Il piano di ammortamento francese è considerato uno standard nel settore bancario;
pertanto, la mancanza della sua esplicitazione non impedisce la comprensione delle condizioni finanziarie da parte del cliente, non pregiudicando la chiarezza e la determinatezza delle prestazioni dovute dalle parti. In aggiunta, l'applicazione dei principi di trasparenza deve essere ponderata in relazione alla pratica commerciale e alle conoscenze tecniche tipiche dei soggetti operanti nel settore bancario, che presuppone un certo grado di efficienza informativa implicita in relazione ai prodotti creditizi standardizzati”).
D'altra parte, il costo complessivo dell'operazione di finanziamento «è pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto (Cass. n. 39169/21)» (Cass. n. 35676 del 2023, cit., in motivazione),
pagina 16 di 20 atteso che, nello stesso documento risulta riportato in maniera chiara, con modalità di immediata percezione e comprensione che, nel contratto di leasing per cui si controverte sono analiticamente riportate tutte le condizioni relative al piano di finanziamento, concernenti i tassi di interesse, il tasso di indicizzazione, il valore dell'operazione, il prezzo di opzione di acquisto finale, la sua durata, il numero di rate e l'ammontare di ciascuna di esse, l'opzione di acquisto, l'indicizzazione, oltre alle spese contrattuali. (vedi anche la motivazione del Tribunale “nel contratto di leasing per cui si controverte sono analiticamente riportate tutte le condizioni relative al piano di finanziamento, concernenti i tassi di interesse, il tasso di indicizzazione, il prezzo di opzione di acquisto finale e le ulteriori spese, atteso che nello stesso documento e nei suoi allegati risulta riportato in maniera chiara, con modalità di immediata percezione e comprensione, il valore dell'operazione, la sua durata, il numero di rate e l'ammontare di ciascuna di esse, l'opzione di acquisto,
l'indicizzazione, oltre alle spese contrattuali […] i contratti di leasing devono espressamente indicare il TAEG, ai sensi del D.Lgs. 385/1993, solo ove siano stipulati con un consumatore, a norma dell'art. 125 bis del citato decreto, qualità evidentemente non rivestita dalla società attrice”).
(vedi, in dettaglio, le previsioni contrattuali)
pagina 17 di 20 La censura pertanto va respinta.
Con il terzo motivo gli appellanti lamentano l'omessa ammissione della c.t.u.
Il motivo è infondato.
Come esposto le allegazioni di parte appellate sono generiche, sostanzialmente relative ad una (insussistente) indeterminatezza delle condizioni contrattuali;
deve quindi confermarsi anche in questa sede il rigetto della consulenza contabile, che avrebbe carattere suppletivo rispetto agli oneri di allegazione e prova che incombono sulla parte
Anche se le S.U. della Corte di legittimità con sentenza n. 3086/2022, con riguardo alla CTU contabile hanno sancito il principio diritto secondo cui "In materia di esame contabile ai sensi dell'art. 198 cod. proc. civ. il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni", hanno tuttavia precisato in parte motiva, che vigendo al riguardo il principio della inderogabilità della domanda, “l'attenuazione di che trattasi opera nei soli limiti dell'onere della prova e, beninteso, della prova documentale, restando per converso immutato ogni altro onere probatorio gravante ordinariamente sulle parti. In breve, la specialità dell'art. 198 cod. proc. civ. sta dunque nel consentire espressamente al consulente contabile l'esame di documenti non prodotti in giudizio, anche se questi riguardino fatti principali ordinariamente soggetti ad essere provati per iniziativa delle parti”.
In sostanza neppure la CTU può essere utilizzata per colmare lacune assertive generiche.
pagina 18 di 20 5. In applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosa la le spese processuali del presente grado Pt_4 del giudizio devono essere poste a carico degli appellanti
[...]
e in solido tra loro, nella Parte_1 Parte_1 misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione del valore indeterminabile, complessità bassa, esclusa la fase istruttoria in quanto non svolta.
6. Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico degli APPELLATI, ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n.
228/2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_1 nei confronti di con l'intervento di
[...] Controparte_1 CP_9
mezzo della AT ,
[...] Controparte_3 Controparte_5 avverso la sentenza n 1973/2022, emessa dal Tribunale di Firenze, e pubblicata il
28/06/2021, così provvede:
a) RIGETTA l'appello e, per l'effetto conferma integralmente la sentenza;
b) CONDANNA e Parte_1
in solido tra loro, al pagamento in favore di Parte_1 CP_4
e e per esse alla AT
[...] Controparte_3 CP_5
, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 6.946,00 per
[...] compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, CAP ed IVA come per legge;
c) dà atto sussistenza dei presupposti per il raddoppio a carico degli
APPELLANTI del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
pagina 19 di 20 Firenze, camera di consiglio del 13.4.2025
Il C.A. relatore ed estensore dott. Giuseppina Mastrodomenico
Il Presidente
dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 20 di 20