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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/07/2025, n. 2806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2806 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.
Luigi Aprea, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12649 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto “Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie”, e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Cesare GALLONI del Foro Parte_1 di Roma (C.F.: ), unitamente e disgiuntamente C.F._1 all'Avvocato Stabilito Lidia ASSENI, che nell'ambito del presente procedimento agisce d'intesa col predetto Avv. Cesare GALLONI, elettivamente domiciliato in
Roma (RM) alla Via Tiberina n°128, c.a.p. 00188, presso lo Studio Legale
GALLONI & Partners, come da procura in atti
-attore-
E
, in persona del Sindaco legale rapp.te p.t., dott. Controparte_1 CP_2
c.f. , rapp.to e difeso dall'AVV. c.f.
[...] P.IVA_1 Parte_2
) e dall'avv. Giuseppe Nerone (c.f. C.F._2
), in virtù di procura rilasciata su foglio separato ed unito C.F._3 agli atti, tutti elett.te dom.ti in alla Piazza Municipio CP_1
- convenuto-
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 25.06.25
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza è stata redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69
C. 1 Parte_1 CP_1 CP_1 N.R.G. 12649/2022 - G.M. DOTT. LUIGI APREA (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), ossia mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato a mezzo pec in data 05.12.22, il Sig.
conveniva in giudizio, dinanzi a codesto Tribunale, il Parte_1 CP_1 in persona del sindaco pro tempore, per sentirlo condannare al risarcimento
[...] di tutti i danni subiti a seguito del sinistro verificatosi il 13.08.21 alle ore 10:30 circa, allorquando camminando sul marciapiede di Viale John IT Kennedy, in direzione Teverola, giunto nei pressi del civico 100, metteva il piede su un chiusino di cemento che collassava sotto il suo piede, provocandone la caduta a terra con il braccio sinistro sotto il torace.
In conseguenza di tale caduta, l'istante veniva accompagnato dal padre Sig. al Pronto Soccorso presso il P.S. “G Moscati Aversa” dove il Persona_1 personale sanitario riscontrava il trauma del polso sx con “infrazione stiloide ulnare”, applicando valva gessata e valutando la prognosi in giorni 20 (venti) s.c., come da registro di Pronto Soccorso n°21026000.
Deduceva che in data 02/09/2021, il Sig. si sottoponeva ad Parte_1 ulteriore visita medica, con rimozione della valva gessata applicata in data
13/08/2021 al polso sinistro a seguito della subita infrazione stiloide ulnare, contestualmente applicando tutore semirigido con stecca centrale palmare, mantenuto per ulteriori 10 (dieci) giorni, con prescrizione di ulteriori 30 (trenta) giorni di riposo e cure.
Esponeva, altresì, che, veniva richiesto l'intervento della Polizia Municipale di che in data 14.08.21, provvedeva a redigere relazione di servizio Prot. CP_1
n°3846, procedendo ad eseguire i rilievi fotografici, acquisendo il referto di P.S. e provvedendo a mettere in sicurezza l'insidia.
Pertanto, concludeva per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare che il sinistro occorso al Sig. in data 13/08/2021 Parte_1 alle ore 10:30 circa, in Aversa (CE) mentre camminava sul marciapiede di Viale
John IT Kennedy con direzione Teverola nei pressi del civico 100, si è verificato per colpa esclusiva ex art. 2051 c.c. e/o ex art. 2043 c.c. del CP_1
; per l'effetto, condannare il a pagare al Sig.
[...] Controparte_1 [...]
C. 2 Parte_1 Controparte_1 N.R.G. 12649/2022 - G.M. DOTT. LUIGI APREA SOLOFRIA, in virtù dei criteri dettagliatamente esposti nella premessa del presente atto, la somma di € 9.686,12 o quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal fatto all'effettivo soddisfo;
in ogni caso, condannare la parte resistente al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari della presente procedura e della fase stragiudiziale, oltre I.V.A.,
C.P.A. e 15% spese generali”.
Si costituiva in data 7.12.22 il eccependo l'assoluta Controparte_1 infondatezza della domanda attorea poiché inammissibile, improcedibile e comunque infondata in fatto e in diritto ed insistendo per il suo rigetto.
Eccepiva, infatti, che l'attrice si era limitata ad una assiomatica affermazione di danno, vertendo invero su di essa la piena prova del fatto costitutivo del diritto vantato, del nesso eziologico tra fatto e presunte conseguenze dannose, nonché della sussistenza dei danni lamentati e della responsabilità del convenuto CP_1
Sul punto richiamava la pronuncia della Suprema Corte, secondo cui: “il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti non può prescindere da un modello relazionale per cui la cosa venga vista nel suo normale interagire col contesto dato e che una cosa inerte può definirsi pericolosa quando determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante” (cfr. Cass. Civ., Sez.
III, Sent. 04.11.2003, n° 16527, in Giust. Civ. 2004, I, 2680).
Nel merito, poi, il asseriva che per imputare una responsabilità per danni CP_1 da insidia stradale, non era sufficiente che tale responsabilità venisse, di per sé, inquadrata nell'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c., difatti l'astratta configurabilità dell'art. 2051 c.c., così come dell'art. 2043 c.c., non esimeva comunque il danneggiato dall'onere di provare - prima ancora del danno, nonché della prova liberatoria gravante sul danneggiante - il nesso di causalità tra danno medesimo e condotta dell'agente, ovvero cosa in custodia (in relazione ad un'anomalia originaria o sopravvenuta nella struttura o nel funzionamento di questa), ossia il danneggiante doveva dimostrare che "l'evento si era prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa" (v. Cass. civ. sez. III 13/2/02 n. 2075, 20/10/05 n. 20317,
2331/01).
C. 3 Parte_1 Controparte_1 N.R.G. 12649/2022 - G.M. DOTT. LUIGI APREA Appariva evidente che il sinistro era ascrivibile al fatto e colpa esclusiva dell'attore, in forza del principio di autoresponsabilità che costituisce la frontiera estrema della responsabilità civile, normativamente segnata dall'art. 1227 cod. civ., in forza del quale ognuno deve risentire sulla propria sfera giuridica delle conseguenze della mancata adozione delle cautele e delle regole di comune prudenza che identificano il contenuto di diligenza esigibile dal soggetto giuridico nei comportamenti adottati nella vita sociale. E pertanto l'attore, nel procedere a piedi, avrebbe dovuto, diligentemente, assicurarsi della natura e delle condizioni del selciato sul quale camminava.
Pertanto, così concludeva: “rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto
e in diritto;
accertare e dichiarare, in via subordinata, che, in applicazione dell'art.
1227 c.c., l'attore, stante il suo fatto colposo, non è tenuto ad avere alcun risarcimento dei danni, e/o, in subordine, ridurre proporzionalmente il risarcimento in considerazione dell'efficienza causale del comportamento dell'attore, secondo quanto l'On. Le Giudice riterranno più opportune”.
In data 18.09.23 il Giudice Dott. Rosario Canciello, ritenuto preliminarmente che le difese svolte dalle parti richiedevano un'istruzione non sommaria, incompatibile col prescelto rito sommario di cognizione, disponeva il mutamento del rito, fissando all'uopo l'udienza ex art. 183. c.p.c.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale, veniva conferito in carico al CTU Dott.
, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note depositate per la Persona_2 trattazione cartolare dell'udienza del 25.06.25, la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Preliminarmente va rigettata, in quanto infondata, la generica eccezione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio per asserita indeterminatezza dell'oggetto: invero, dal contenuto della citazione risultano chiaramente delineati sia il “petitum” che la
“causa petendi”, con la esaustiva descrizione delle modalità del sinistro e del luogo del suo verificarsi, sicché non emerge alcuna violazione dell'art. 163 n. 4 c.p.c. in relazione ai vizi della “editio actionis” di cui all'art. 164 c.p.c.
C. DI 4 Parte_1 CP_1 CP_1 N.R.G. 12649/2022 - G.M. DOTT. LUIGI APREA Sempre in via preliminare va dato atto della legittimazione attiva e passiva delle parti in causa che si desume dalla documentazione in atti e dall'assenza di specifiche contestazioni a riguardo.
Nel merito, la domanda attorea è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Giova, in via preliminare, osservare che la controversia in esame debba ricondursi alla previsione di cui all'art. 2051 c.c., avendo l'istante, nell'atto di citazione, allegato che la responsabilità del per i danni sofferti, discendeva dalla CP_1 presenza di una buca sulla sede stradale non segnalata né visibile in quanto ricoperta da erbacce e fogliame, che ne procuravano la caduta.
Secondo l'orientamento espresso dalla più recente giurisprudenza di legittimità, va superato il precedente indirizzo interpretativo, che riteneva applicabile l'art. 2051 cc nei confronti della P.A., per le categorie di beni demaniali quali le strade pubbliche, solamente quando, per le ridotte dimensioni, né è possibile un efficace controllo ed una costante vigilanza da parte della P.A., tale da impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti (Cass. 26 settembre 2006, n. 20827; Cass. 12 luglio 2006, n. 15779; Cass. 6 luglio 2006, n. 15383). La disciplina dell'art 2051 cc esclude l'addebitabilità dell'evento al custode tutte le volte che l'evento stesso sia derivato dal caso fortuito, inteso nel senso più ampio, ossia comprensivo anche del fatto del terzo e della colpa del danneggiato (cfr. Cass. Civ., 88/6340), fattori che, nell'intervenire nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità (Cass. Civ.,
90/4257), escludono la responsabilità del custode medesimo (cfr. anche Cass. Civ.,
94/1332).
Infine, sotto il profilo probatorio, deve porsi in rilievo che, ai fini della responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno, che sussiste o se il nocumento è stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa o se in essa è insorto un agente dannoso, ancorché proveniente dall'esterno (Cass. Civ., Sez. III, 16 febbraio 2001,
n. 2331); spetta invece al custode provare il caso fortuito nei termini di cui sopra.
Comunque si voglia qualificare la domanda, sia a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., sia ex art. 2043 c.c., è sempre necessario accertare in via preliminare l'esistenza dell'evento e del nesso di causalità con il danno lamentato.
C. 5 Parte_1 Controparte_1 N.R.G. 12649/2022 - G.M. DOTT. LUIGI APREA Orbene, sia dalla prova testimoniale assunta, sia dalla stessa Consulenza Tecnica
d'Ufficio disposta ed espletata nel corso del giudizio, è emerso chiaramente come i danni subiti dall'attore siano da considerarsi come conseguenza immediata e diretta del sinistro occorsole in al Viale John IT Kennedy, così come CP_1 descritto in citazione.
All'esito dell'istruttoria espletata nel corso del processo, i due testimoni escussi per parte attrice hanno reso una ricostruzione dell'evento di danno dedotto in lite sostanzialmente conforme a quanto esposto dall'attrice in citazione.
In particolare la teste dichiara: “ ricordo che era metà agosto del Testimone_1
2021, alle 10:30 circa, e mi trovavo in al Viale Kennedy;
ricordo che in CP_1 quell'occasione eravamo trovavo io, mio figlio, mia figlia e mio Persona_3 marito e stavamo accompagnando mio figlio che doveva fare delle commissioni in loco;
ricordo che ci recammo a Viale Kennedy con la mia autovettura;
ricordo che mio figlio e mio marito scesero dall'auto per recarsi presso un rivenditore di autoricambi dove dovevano comprare del materiale, quando all'improvviso ho visto che mio figlio, mentre camminava sul marciapiede di Viale Kennedy, cadeva in avanti;
subito sono scesa dall'auto e mi sono avvicinata a mio figlio e ho potuto constatare che mio figlio era caduto a causa del cedimento di un chiusino di cemento posto sul marciapiede di viale Kennedy, proprio all'altezza del civico 100; il chiusino cedeva proprio nel momento in cui mio figlio lo calpestava;
mio figlio cadeva in avanti con il braccio sinistro sotto al corpo;
a seguito della caduta dovuta
a tale cedimento mio figlio lamentava lesioni alla persona e in particolar modo gli faceva male il braccio e il polso della mano sinistra;
nell'immediatezza del fatto accompagnammo mio figlio al pronto soccorso dell'Ospedale di , dove CP_1 venne refertato;
come già detto io mi trovavo, al momento della caduta, ancora all'interno dell'abitacolo, ma dalla mia posizione ho potuto vedere l'intera dinamica dell'evento poiché non avevo ostacoli al mio campo visivo;
preciso che oltre a mio marito sul posto vi erano anche altre persone che hanno visto
l'accaduto; preciso che il chiusino di cemento che è ceduto non era stato delimitato in nessun modo e l'insidia non era visibile, nel senso che il chiusino di cemento è ceduto proprio nel momento in cui mio figlio lo ha calpestato;
il giorno seguente il sinistro so che è intervenuta la Polizia Municipale che ha redatto rapporto
C. COMUNE DI 6 Parte_1 CP_1 N.R.G. 12649/2022 - G.M. DOTT. LUIGI APREA sull'accaduto; ADR: riconosco nelle foto mostratemi il chiusino di cemento che è collassato nel momento in cui mio figlio lo calpestava”. (cfr. verbale telematico di causa dell'udienza del 02 aprile 2025).
Di tale tenore risultano anche le dichiarazioni dell'altro teste escusso Sig. Tes_2
padre dell'attore, il quale dichiara: “ADR: mio figlio è economicamente
[...] autosufficiente;
ADR: il fatto si è verificato verso la metà di agosto 2021, alle ore
10:30 circa, in , al Viale Kennedy, altezza civico 100; ricordo che eravamo CP_1 usciti io, mio figlio, mia moglie e mia figlia, , perché dovevamo Persona_3 acquistare della merce presso un rivenditore di autoricambi;
parcheggiata l'auto, scendemmo dalla stessa io e mio figlio ed iniziammo a camminare sul marciapiede di Viale Kennedy con direzione Teverola, quando ad un certo punto ho visto mio figlio cadere a causa del cedimento di un tombino di cemento posto sul marciapiede;
il cedimento fu improvviso;
preciso che il tombino di cemento è collassato proprio nel momento in cui mio figlio ha appoggiato il piede sullo stesso
e il collassamento del tombino ha determinato la caduta in avanti di mio figlio, il quale è caduto con il braccio sinistro sotto al corpo;
tale insidia dovuta al tombino non era né visibile né segnalata in alcun modo;
riconosco nelle foto mostratemi il tombino che è collassato al momento del calpestio da parte di mio figlio;
ADR: a seguito della caduta dovuta alla disconnessione, mio figlio lamentava dolori al polso sinistro e nell'immediatezza del fatto sia io che mia moglie accompagnammo mio figlio al P.S. dell'Ospedale di;
il giorno seguente il sinistro allertammo CP_1 la Polizia Municipale che, giunta sul posto, ha redatto un rapporto sull'accaduto; preciso che al momento del fatto mio figlio mi precedeva di qualche metro e io dalla mia posizione ho potuto ben vedere l'intera dinamica del sinistro”. (cfr. verbale telematico di causa dell'udienza del 02 aprile 2025).
Le dichiarazioni rese dai testi, pertanto, da ritenersi dotate di un adeguato grado di credibilità poiché sufficientemente circostanziate in ordine alle condizioni di tempo e di luogo, costituiscono dunque sufficiente prova delle anomalie della sede stradale nel luogo del sinistro – in specie il collassamento del chiusino - riconducibili all'omessa manutenzione della res da parte del custode.
C. 7 Parte_1 Controparte_1 N.R.G. 12649/2022 - G.M. DOTT. LUIGI APREA Va dunque affermata la responsabilità della Pubblica Amministrazione locale convenuta, tenuta alla custodia ed alla manutenzione della strada sulla quale è accaduto il sinistro [anche in base all'art. 14, comma 1, lettera a), del Decreto
Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 – cosiddetto Codice della Strada], e che, non ha allegato, né, a fortiori, ha dimostrato la ricorrenza, nel caso di specie, di un evento suscettibile di essere inquadrato nel paradigma del “caso fortuito”. L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito ha l'obbligo di provvedere alla relativa manutenzione (artt. 16 e 28 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F;
art. 14 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285; per i Comuni, art. 5 del r.d. 15 novembre 1923,
n. 2506) nonché di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia).
Venendo, dunque, alla quantificazione dei danni riportati dall'istante in occasione del detto evento, il CTU nominato Dott. nel corso del processo, sulla Persona_2 scorta della documentazione sanitaria prodotta in atti dalla stessa parte attrice e sulla base dell'esame obiettivo di quest'ultima, ha accertato che l'istante riportò.
“Postumi di infrazione della stiloide ulnare del polso sinistro trattata conservativamente mediante valva gessata”, confermando altresì le lesioni come conseguenza diretta dell'evento: “dalla dinamica riportata in atto di citazione e nella relazione di servizio della Polizia Municipale di , confermata CP_1 dall'attore alla visita medico legale, e dai testimoni all'Udienza del 02/04/2025, è possibile ricondurre il trauma al polso sinistro e, quindi, la frattura della stiloide ulnare sinistra (criterio topografico e criterio dell'idoneità qualitativa e quantitativa) con meccanismo traumatico prevalentemente diretto. Inoltre, si ritiene sussistente la compatibilità cronologica tra il trauma e il trattamento, essendo trascorse poche ore tra l'evento e l'accesso in PS (criterio cronologico e criterio dell'esclusione)”.
Ritiene, altresì, che tali esiti concretizzano un danno biologico, inteso quale menomazione dell'integrità psico-fisica del soggetto in sé e per sé considerata, “che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato” 1, che, con criterio analogico/proporzionale rispetto ai barèmes di usuale consultazione medico-legale2, può essere quantificato complessivamente nella misura del 3% (tre punti percentuali); I.T.P. (inabilità
C. DI 8 Parte_1 CP_1 CP_1 N.R.G. 12649/2022 - G.M. DOTT. LUIGI APREA temporanea parziale) di 20 (venti) giorni da valutarsi mediamente al 75%, corrispondente al periodo di immobilizzazione in valva gessata;
I.T.P. (inabilità temporanea parziale) di 20 (venti) giorni da valutarsi mediamente al 50%, periodo necessario per la stabilizzazione degli esiti.
Il Tribunale ritiene completamente di aderire alle conclusioni cui è giunto il
Consulente, sia perché tutte congruamente motivate, tanto sul piano strettamente tecnico quanto su quello logico, sia alla luce del pacifico orientamento di legittimità secondo cui “Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive.” — cfr., ex multis, Cass.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1815 del 02/02/2015 —).
Quanto alla individuazione del criterio di liquidazione del danno biologico così determinato, va osservato che non potrà ricorrersi alle c.d. tabelle micropermanenti dettate dal D.M. 03/07/2003, L. 57/2001 e D.lgs. 209/2005, poiché non si verte in materia di lesioni conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
al contrario, al fine di pervenire alla concreta liquidazione del danno biologico riconosciuto in capo a parte attrice, tra le varie soluzioni elaborate dalla giurisprudenza, ritiene questo Tribunale di aderire a quell'orientamento (invero maggioritario) che rapporta il c.d. valore punto alla gravità della menomazione ed all'età del soggetto leso, così da offrire un parametro che, da un lato, sia obiettivamente verificabile e, dall'altro, non escludendo la possibilità di adeguamento al caso concreto, consenta di ricostruire in modo quanto più possibile adeguato alla persona offesa il valore umano perduto. In particolare, il riferimento
è ai valori individuati nelle Tabelle di liquidazione del danno biologico elaborate dal Tribunale di Milano nel corso dell'anno 2024 (ultime tabelle predisposte dal detto Tribunale e a disposizione di questo Giudice). Va evidenziato che già con le
C. COMUNE DI 9 Parte_1 CP_1 N.R.G. 12649/2022 - G.M. DOTT. LUIGI APREA tabelle dell'anno 2021 è stata proposta una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale” sia nei suoi risvolti anatomo- funzionali e relazionali medi ovvero peculiari e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”, “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione, vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di c.d. danno biologico “standard”, di c.d. personalizzazione — per particolari condizioni soggettive — del danno biologico e di c.d. danno morale.
Tenuto, quindi, conto dell'età al momento del sinistro dell'attore (anni 42) e della percentuale di postumi invalidanti causalmente ricollegabili al sinistro, quantificati dal CTU — come innanzi precisato — nella misura del 3% (tre per cento), si ottiene un importo, in base alle suddette tabelle (avuto riguardo al solo importo del punto base, privo di maggiorazioni presuntive, come di seguito si specificherà), di €
3.738,00 Tabelle Milano anno 2024, 3%.
A tale somma andrà aggiunta la somma di € 1.725,00 per Inabilità Temporanea
Parziale al 75% (quantificata dal CTU in venti giorni) ed € 1.150,00 per Inabilità
Temporanea Parziale al 50% (quantificata dal CTU in venti giorni)
Il tutto, per un importo complessivo pari ad € 6.613,00 a titolo di danno non patrimoniale complessivo.
Alcuna ulteriore somma può essere liquidata, invece, all'attrice a titolo di danno morale, esistenziale o di c.d. “personalizzazione”. Invero, con espresso riguardo alla fattispecie in esame, parte attrice non risulta aver adeguatamente né allegato, né provato (nemmeno in via presuntiva) specifiche circostanze di fatto che possano essere concretamente prese in considerazione per la liquidazione di somme aggiuntive per le causali innanzi indicate. Giova infatti, osservare in merito che, anche di recente, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato che, pur non essendo, di regola, il danno morale sempre completamente assorbito dal danno biologico, ma, anzi, costituendo esso uno degli elementi che contribuiscono a formare l'unitaria figura dogmatica del danno non patrimoniale (di cui all'art. 2059
c.c.), occorre escludere automatismi che rendano, di fatto, tal tipo di danno in re ipsa;
al contrario, anche per il danno morale (come per qualsiasi tipo di pregiudizio,
C. COMUNE DI 10 Parte_1 CP_1 N.R.G. 12649/2022 - G.M. DOTT. LUIGI APREA patrimoniale e non, e in applicazione dei principi generali valevoli in tema di responsabilità civile, aquiliana e contrattuale) “[…] il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento” (cfr. da ultimo, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 339 del
13/01/2016). Cosa non avvenuta nel caso di specie.
In particolare, di recente, la Suprema Corte, tornando di nuovo sul controverso tema della risarcibilità del c.d. danno morale soggettivo puro, ha ribadito come “Il danno biologico è non solo quello derivante dalla violazione dell'integrità psico-fisica in sé e per sé considerata, giacché deve anche tener conto dei riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività realizzatrici della persona umana;
la compromissione dinamico-relazione, da ritenersi conseguenza normale dell'evento, costituisce danno biologico, non per assorbimento, ma per identificazione (Cass. 27/03/2018,
n. 7513). La vittima non può pretendere, in assenza di prova della ricorrenza di una situazione eccezionale, la liquidazione di un quid pluris,”; ne consegue che il danno morale propriamente inteso non può individuarsi nella generica “sofferenza fisica” patita in occasione dell'illecito, “la quale non può che accompagnarsi al danno biologico patito”, bensì occorre allegare e dimostrare “al fine di bandire ogni automatismo […] situazioni circostanziate, non bastando enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche, e che dimostri […] la ricorrenza di conseguenze peculiari che nel caso concreto abbiano reso il pregiudizio sofferto diverso e maggiore rispetto ai casi consimili (Cass. 27/03/2018, n. 7513; Cass. 18/11/2014, n. 24471)”
(cfr., in tal senso, da ultimo, Cass. 19189/2020).
Ciò precisato, nella specie, alla luce di quanto innanzi già precisato, l'attore non ha dedotto né provato alcunché al fine di dimostrare quel necessario quid pluris non già ricompreso nella innanzi operata liquidazione del danno biologico riconosciuto, per cui alcuna aggiuntiva somma risarcitoria può ad ella essere riconosciuto rispetto al danno non patrimoniale innanzi già liquidato, a meno di non voler applicare immotivati ed arbitrari automatismi risarcitori, oramai banditi dalla innanzi richiamata giurisprudenza di legittimità.
Parimenti, parte attrice non risulta aver adeguatamente né allegato, né provato
(quantomeno in via presuntiva) specifiche circostanze di fatto ulteriori che possano
C. 11 Parte_1 Controparte_1 N.R.G. 12649/2022 - G.M. DOTT. LUIGI APREA essere concretamente prese in considerazione anche sul versante della c.d. ulteriore
“personalizzazione” del danno non patrimoniale unitariamente liquidato secondo i parametri innanzi indicati, tali da consentire un ulteriore "appesantimento" del c.d. punto di invalidità “standard”.
In ordine alle richieste di rivalutazione monetaria e di interessi, si osserva quanto segue.
Quanto alla prima, i danni sono stati già liquidati all'attualità tramite l'applicazione delle più recenti tabelle a disposizione. Quanto, invece, agli interessi si rileva che
“il danno subito per la mancata corresponsione dell'equivalente pecuniario del bene danneggiato può essere liquidato in via equitativa, attraverso il ricorso agli interessi, non necessariamente determinati in misura corrispondente al saggio legale, da calcolarsi sulla somma corrispondente al valore del bene al momento dell'illecito via via rivalutata”. In pratica, “qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata “per equivalente”, con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale
l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso;
in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio” (così, per prima, Cass. Sez. Unite, 17 febbraio 1995, n. 1712).
Questo Tribunale ritiene, pertanto, equo, ai sensi del secondo comma dell'art. 2056
c.c., adottare, come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute (c.d. lucro cessante), quello degli interessi, al tasso legale di cui al Codice civile (cfr. art. 1284 c.c.).
C. 12 Parte_1 Controparte_1 N.R.G. 12649/2022 - G.M. DOTT. LUIGI APREA Pertanto, gli interessi in oggetto devono calcolarsi, dal momento dell'illecito, sull'importo sopra complessivamente liquidato devalutato all'epoca del sinistro (13 agosto 2021), con l'applicazione del coefficiente ISTAT di devalutazione (c.d. indice FOI generale), di cui all'ultima rilevazione;
quindi, su tale ultima somma, come progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo 13 agosto, secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati accertata dall' fino alla data della presente decisione. Dal CP_3 momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla pubblicazione della sentenza (cfr., in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
Per quanto concerne il “quantum debeatur”, si condivide pienamente quanto emerso dalla documentazione in atti e dalla Consulenza Tecnica d'Ufficio medico
- legale espletata in corso di causa.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 (così come modificato ad opera del
D.M. Giustizia n. 147/2022, in vigore dal 23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data — come è, appunto, stato nel caso di specie — ), in relazione al valore della controversia (rientrante nello scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00, determinato in virtù del decisum e non già del disputatum — cfr. Cass. 3903/2016; Cass. SS.UU. 19014/2007 — ) e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per parte attrice
(estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, di cui al richiamato D.M., avuto, altresì, riguardo alla non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori, rapportata altresì al tenore delle difese svolte).
C. COMUNE DI 13 Parte_1 CP_1 N.R.G. 12649/2022 - G.M. DOTT. LUIGI APREA Quanto, infine, alle spese di CTU, per gli stessi motivi che precedono, le stesse si pongono definitivamente, nei soli rapporti interni tra le parti, e ferma restando la solidarietà passiva di tutte loro nei confronti del Consulente (cfr. Cass.
28094/2009), a carico di parte convenuta soccombente.
PQM
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del Giudice,
Dott. Luigi Aprea, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
12649/2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: “Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 -
2052 c.c.”, ogni contraria istanza disattesa e domanda e questione assorbita, così provvede
- accoglie la domanda e per l'effetto condanna il in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del Sig. CP_4
della somma complessiva di € 6.613,00 per le causali risarcitorie Parte_1 di cui in motivazione, oltre interessi compensativi, da computarsi al tasso, con le decorrenze e secondo le modalità di calcolo indicate in motivazione;
- condanna, il in persona del l.r.p.t., al pagamento, in Controparte_1 favore dell'attore , delle spese processuali, che liquida in € 264,00 Parte_1 per esborsi ed € 2.900,00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15%,
IVA, ove dovuta e C.P.A. come per legge;
- pone definitivamente a carico del convenuto le spese di Controparte_1
CTU, come liquidate in corso di causa.
Così deciso in Aversa, 16.07.25 Il Giudice
Dott. Luigi Aprea
C. COMUNE 14 Parte_1 CP_1 N.R.G. 12649/2022 - G.M. DOTT. LUIGI APREA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.
Luigi Aprea, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12649 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto “Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie”, e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Cesare GALLONI del Foro Parte_1 di Roma (C.F.: ), unitamente e disgiuntamente C.F._1 all'Avvocato Stabilito Lidia ASSENI, che nell'ambito del presente procedimento agisce d'intesa col predetto Avv. Cesare GALLONI, elettivamente domiciliato in
Roma (RM) alla Via Tiberina n°128, c.a.p. 00188, presso lo Studio Legale
GALLONI & Partners, come da procura in atti
-attore-
E
, in persona del Sindaco legale rapp.te p.t., dott. Controparte_1 CP_2
c.f. , rapp.to e difeso dall'AVV. c.f.
[...] P.IVA_1 Parte_2
) e dall'avv. Giuseppe Nerone (c.f. C.F._2
), in virtù di procura rilasciata su foglio separato ed unito C.F._3 agli atti, tutti elett.te dom.ti in alla Piazza Municipio CP_1
- convenuto-
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 25.06.25
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza è stata redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69
C. 1 Parte_1 CP_1 CP_1 N.R.G. 12649/2022 - G.M. DOTT. LUIGI APREA (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), ossia mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato a mezzo pec in data 05.12.22, il Sig.
conveniva in giudizio, dinanzi a codesto Tribunale, il Parte_1 CP_1 in persona del sindaco pro tempore, per sentirlo condannare al risarcimento
[...] di tutti i danni subiti a seguito del sinistro verificatosi il 13.08.21 alle ore 10:30 circa, allorquando camminando sul marciapiede di Viale John IT Kennedy, in direzione Teverola, giunto nei pressi del civico 100, metteva il piede su un chiusino di cemento che collassava sotto il suo piede, provocandone la caduta a terra con il braccio sinistro sotto il torace.
In conseguenza di tale caduta, l'istante veniva accompagnato dal padre Sig. al Pronto Soccorso presso il P.S. “G Moscati Aversa” dove il Persona_1 personale sanitario riscontrava il trauma del polso sx con “infrazione stiloide ulnare”, applicando valva gessata e valutando la prognosi in giorni 20 (venti) s.c., come da registro di Pronto Soccorso n°21026000.
Deduceva che in data 02/09/2021, il Sig. si sottoponeva ad Parte_1 ulteriore visita medica, con rimozione della valva gessata applicata in data
13/08/2021 al polso sinistro a seguito della subita infrazione stiloide ulnare, contestualmente applicando tutore semirigido con stecca centrale palmare, mantenuto per ulteriori 10 (dieci) giorni, con prescrizione di ulteriori 30 (trenta) giorni di riposo e cure.
Esponeva, altresì, che, veniva richiesto l'intervento della Polizia Municipale di che in data 14.08.21, provvedeva a redigere relazione di servizio Prot. CP_1
n°3846, procedendo ad eseguire i rilievi fotografici, acquisendo il referto di P.S. e provvedendo a mettere in sicurezza l'insidia.
Pertanto, concludeva per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare che il sinistro occorso al Sig. in data 13/08/2021 Parte_1 alle ore 10:30 circa, in Aversa (CE) mentre camminava sul marciapiede di Viale
John IT Kennedy con direzione Teverola nei pressi del civico 100, si è verificato per colpa esclusiva ex art. 2051 c.c. e/o ex art. 2043 c.c. del CP_1
; per l'effetto, condannare il a pagare al Sig.
[...] Controparte_1 [...]
C. 2 Parte_1 Controparte_1 N.R.G. 12649/2022 - G.M. DOTT. LUIGI APREA SOLOFRIA, in virtù dei criteri dettagliatamente esposti nella premessa del presente atto, la somma di € 9.686,12 o quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal fatto all'effettivo soddisfo;
in ogni caso, condannare la parte resistente al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari della presente procedura e della fase stragiudiziale, oltre I.V.A.,
C.P.A. e 15% spese generali”.
Si costituiva in data 7.12.22 il eccependo l'assoluta Controparte_1 infondatezza della domanda attorea poiché inammissibile, improcedibile e comunque infondata in fatto e in diritto ed insistendo per il suo rigetto.
Eccepiva, infatti, che l'attrice si era limitata ad una assiomatica affermazione di danno, vertendo invero su di essa la piena prova del fatto costitutivo del diritto vantato, del nesso eziologico tra fatto e presunte conseguenze dannose, nonché della sussistenza dei danni lamentati e della responsabilità del convenuto CP_1
Sul punto richiamava la pronuncia della Suprema Corte, secondo cui: “il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti non può prescindere da un modello relazionale per cui la cosa venga vista nel suo normale interagire col contesto dato e che una cosa inerte può definirsi pericolosa quando determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante” (cfr. Cass. Civ., Sez.
III, Sent. 04.11.2003, n° 16527, in Giust. Civ. 2004, I, 2680).
Nel merito, poi, il asseriva che per imputare una responsabilità per danni CP_1 da insidia stradale, non era sufficiente che tale responsabilità venisse, di per sé, inquadrata nell'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c., difatti l'astratta configurabilità dell'art. 2051 c.c., così come dell'art. 2043 c.c., non esimeva comunque il danneggiato dall'onere di provare - prima ancora del danno, nonché della prova liberatoria gravante sul danneggiante - il nesso di causalità tra danno medesimo e condotta dell'agente, ovvero cosa in custodia (in relazione ad un'anomalia originaria o sopravvenuta nella struttura o nel funzionamento di questa), ossia il danneggiante doveva dimostrare che "l'evento si era prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa" (v. Cass. civ. sez. III 13/2/02 n. 2075, 20/10/05 n. 20317,
2331/01).
C. 3 Parte_1 Controparte_1 N.R.G. 12649/2022 - G.M. DOTT. LUIGI APREA Appariva evidente che il sinistro era ascrivibile al fatto e colpa esclusiva dell'attore, in forza del principio di autoresponsabilità che costituisce la frontiera estrema della responsabilità civile, normativamente segnata dall'art. 1227 cod. civ., in forza del quale ognuno deve risentire sulla propria sfera giuridica delle conseguenze della mancata adozione delle cautele e delle regole di comune prudenza che identificano il contenuto di diligenza esigibile dal soggetto giuridico nei comportamenti adottati nella vita sociale. E pertanto l'attore, nel procedere a piedi, avrebbe dovuto, diligentemente, assicurarsi della natura e delle condizioni del selciato sul quale camminava.
Pertanto, così concludeva: “rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto
e in diritto;
accertare e dichiarare, in via subordinata, che, in applicazione dell'art.
1227 c.c., l'attore, stante il suo fatto colposo, non è tenuto ad avere alcun risarcimento dei danni, e/o, in subordine, ridurre proporzionalmente il risarcimento in considerazione dell'efficienza causale del comportamento dell'attore, secondo quanto l'On. Le Giudice riterranno più opportune”.
In data 18.09.23 il Giudice Dott. Rosario Canciello, ritenuto preliminarmente che le difese svolte dalle parti richiedevano un'istruzione non sommaria, incompatibile col prescelto rito sommario di cognizione, disponeva il mutamento del rito, fissando all'uopo l'udienza ex art. 183. c.p.c.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale, veniva conferito in carico al CTU Dott.
, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note depositate per la Persona_2 trattazione cartolare dell'udienza del 25.06.25, la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Preliminarmente va rigettata, in quanto infondata, la generica eccezione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio per asserita indeterminatezza dell'oggetto: invero, dal contenuto della citazione risultano chiaramente delineati sia il “petitum” che la
“causa petendi”, con la esaustiva descrizione delle modalità del sinistro e del luogo del suo verificarsi, sicché non emerge alcuna violazione dell'art. 163 n. 4 c.p.c. in relazione ai vizi della “editio actionis” di cui all'art. 164 c.p.c.
C. DI 4 Parte_1 CP_1 CP_1 N.R.G. 12649/2022 - G.M. DOTT. LUIGI APREA Sempre in via preliminare va dato atto della legittimazione attiva e passiva delle parti in causa che si desume dalla documentazione in atti e dall'assenza di specifiche contestazioni a riguardo.
Nel merito, la domanda attorea è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Giova, in via preliminare, osservare che la controversia in esame debba ricondursi alla previsione di cui all'art. 2051 c.c., avendo l'istante, nell'atto di citazione, allegato che la responsabilità del per i danni sofferti, discendeva dalla CP_1 presenza di una buca sulla sede stradale non segnalata né visibile in quanto ricoperta da erbacce e fogliame, che ne procuravano la caduta.
Secondo l'orientamento espresso dalla più recente giurisprudenza di legittimità, va superato il precedente indirizzo interpretativo, che riteneva applicabile l'art. 2051 cc nei confronti della P.A., per le categorie di beni demaniali quali le strade pubbliche, solamente quando, per le ridotte dimensioni, né è possibile un efficace controllo ed una costante vigilanza da parte della P.A., tale da impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti (Cass. 26 settembre 2006, n. 20827; Cass. 12 luglio 2006, n. 15779; Cass. 6 luglio 2006, n. 15383). La disciplina dell'art 2051 cc esclude l'addebitabilità dell'evento al custode tutte le volte che l'evento stesso sia derivato dal caso fortuito, inteso nel senso più ampio, ossia comprensivo anche del fatto del terzo e della colpa del danneggiato (cfr. Cass. Civ., 88/6340), fattori che, nell'intervenire nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità (Cass. Civ.,
90/4257), escludono la responsabilità del custode medesimo (cfr. anche Cass. Civ.,
94/1332).
Infine, sotto il profilo probatorio, deve porsi in rilievo che, ai fini della responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno, che sussiste o se il nocumento è stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa o se in essa è insorto un agente dannoso, ancorché proveniente dall'esterno (Cass. Civ., Sez. III, 16 febbraio 2001,
n. 2331); spetta invece al custode provare il caso fortuito nei termini di cui sopra.
Comunque si voglia qualificare la domanda, sia a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., sia ex art. 2043 c.c., è sempre necessario accertare in via preliminare l'esistenza dell'evento e del nesso di causalità con il danno lamentato.
C. 5 Parte_1 Controparte_1 N.R.G. 12649/2022 - G.M. DOTT. LUIGI APREA Orbene, sia dalla prova testimoniale assunta, sia dalla stessa Consulenza Tecnica
d'Ufficio disposta ed espletata nel corso del giudizio, è emerso chiaramente come i danni subiti dall'attore siano da considerarsi come conseguenza immediata e diretta del sinistro occorsole in al Viale John IT Kennedy, così come CP_1 descritto in citazione.
All'esito dell'istruttoria espletata nel corso del processo, i due testimoni escussi per parte attrice hanno reso una ricostruzione dell'evento di danno dedotto in lite sostanzialmente conforme a quanto esposto dall'attrice in citazione.
In particolare la teste dichiara: “ ricordo che era metà agosto del Testimone_1
2021, alle 10:30 circa, e mi trovavo in al Viale Kennedy;
ricordo che in CP_1 quell'occasione eravamo trovavo io, mio figlio, mia figlia e mio Persona_3 marito e stavamo accompagnando mio figlio che doveva fare delle commissioni in loco;
ricordo che ci recammo a Viale Kennedy con la mia autovettura;
ricordo che mio figlio e mio marito scesero dall'auto per recarsi presso un rivenditore di autoricambi dove dovevano comprare del materiale, quando all'improvviso ho visto che mio figlio, mentre camminava sul marciapiede di Viale Kennedy, cadeva in avanti;
subito sono scesa dall'auto e mi sono avvicinata a mio figlio e ho potuto constatare che mio figlio era caduto a causa del cedimento di un chiusino di cemento posto sul marciapiede di viale Kennedy, proprio all'altezza del civico 100; il chiusino cedeva proprio nel momento in cui mio figlio lo calpestava;
mio figlio cadeva in avanti con il braccio sinistro sotto al corpo;
a seguito della caduta dovuta
a tale cedimento mio figlio lamentava lesioni alla persona e in particolar modo gli faceva male il braccio e il polso della mano sinistra;
nell'immediatezza del fatto accompagnammo mio figlio al pronto soccorso dell'Ospedale di , dove CP_1 venne refertato;
come già detto io mi trovavo, al momento della caduta, ancora all'interno dell'abitacolo, ma dalla mia posizione ho potuto vedere l'intera dinamica dell'evento poiché non avevo ostacoli al mio campo visivo;
preciso che oltre a mio marito sul posto vi erano anche altre persone che hanno visto
l'accaduto; preciso che il chiusino di cemento che è ceduto non era stato delimitato in nessun modo e l'insidia non era visibile, nel senso che il chiusino di cemento è ceduto proprio nel momento in cui mio figlio lo ha calpestato;
il giorno seguente il sinistro so che è intervenuta la Polizia Municipale che ha redatto rapporto
C. COMUNE DI 6 Parte_1 CP_1 N.R.G. 12649/2022 - G.M. DOTT. LUIGI APREA sull'accaduto; ADR: riconosco nelle foto mostratemi il chiusino di cemento che è collassato nel momento in cui mio figlio lo calpestava”. (cfr. verbale telematico di causa dell'udienza del 02 aprile 2025).
Di tale tenore risultano anche le dichiarazioni dell'altro teste escusso Sig. Tes_2
padre dell'attore, il quale dichiara: “ADR: mio figlio è economicamente
[...] autosufficiente;
ADR: il fatto si è verificato verso la metà di agosto 2021, alle ore
10:30 circa, in , al Viale Kennedy, altezza civico 100; ricordo che eravamo CP_1 usciti io, mio figlio, mia moglie e mia figlia, , perché dovevamo Persona_3 acquistare della merce presso un rivenditore di autoricambi;
parcheggiata l'auto, scendemmo dalla stessa io e mio figlio ed iniziammo a camminare sul marciapiede di Viale Kennedy con direzione Teverola, quando ad un certo punto ho visto mio figlio cadere a causa del cedimento di un tombino di cemento posto sul marciapiede;
il cedimento fu improvviso;
preciso che il tombino di cemento è collassato proprio nel momento in cui mio figlio ha appoggiato il piede sullo stesso
e il collassamento del tombino ha determinato la caduta in avanti di mio figlio, il quale è caduto con il braccio sinistro sotto al corpo;
tale insidia dovuta al tombino non era né visibile né segnalata in alcun modo;
riconosco nelle foto mostratemi il tombino che è collassato al momento del calpestio da parte di mio figlio;
ADR: a seguito della caduta dovuta alla disconnessione, mio figlio lamentava dolori al polso sinistro e nell'immediatezza del fatto sia io che mia moglie accompagnammo mio figlio al P.S. dell'Ospedale di;
il giorno seguente il sinistro allertammo CP_1 la Polizia Municipale che, giunta sul posto, ha redatto un rapporto sull'accaduto; preciso che al momento del fatto mio figlio mi precedeva di qualche metro e io dalla mia posizione ho potuto ben vedere l'intera dinamica del sinistro”. (cfr. verbale telematico di causa dell'udienza del 02 aprile 2025).
Le dichiarazioni rese dai testi, pertanto, da ritenersi dotate di un adeguato grado di credibilità poiché sufficientemente circostanziate in ordine alle condizioni di tempo e di luogo, costituiscono dunque sufficiente prova delle anomalie della sede stradale nel luogo del sinistro – in specie il collassamento del chiusino - riconducibili all'omessa manutenzione della res da parte del custode.
C. 7 Parte_1 Controparte_1 N.R.G. 12649/2022 - G.M. DOTT. LUIGI APREA Va dunque affermata la responsabilità della Pubblica Amministrazione locale convenuta, tenuta alla custodia ed alla manutenzione della strada sulla quale è accaduto il sinistro [anche in base all'art. 14, comma 1, lettera a), del Decreto
Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 – cosiddetto Codice della Strada], e che, non ha allegato, né, a fortiori, ha dimostrato la ricorrenza, nel caso di specie, di un evento suscettibile di essere inquadrato nel paradigma del “caso fortuito”. L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito ha l'obbligo di provvedere alla relativa manutenzione (artt. 16 e 28 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F;
art. 14 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285; per i Comuni, art. 5 del r.d. 15 novembre 1923,
n. 2506) nonché di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia).
Venendo, dunque, alla quantificazione dei danni riportati dall'istante in occasione del detto evento, il CTU nominato Dott. nel corso del processo, sulla Persona_2 scorta della documentazione sanitaria prodotta in atti dalla stessa parte attrice e sulla base dell'esame obiettivo di quest'ultima, ha accertato che l'istante riportò.
“Postumi di infrazione della stiloide ulnare del polso sinistro trattata conservativamente mediante valva gessata”, confermando altresì le lesioni come conseguenza diretta dell'evento: “dalla dinamica riportata in atto di citazione e nella relazione di servizio della Polizia Municipale di , confermata CP_1 dall'attore alla visita medico legale, e dai testimoni all'Udienza del 02/04/2025, è possibile ricondurre il trauma al polso sinistro e, quindi, la frattura della stiloide ulnare sinistra (criterio topografico e criterio dell'idoneità qualitativa e quantitativa) con meccanismo traumatico prevalentemente diretto. Inoltre, si ritiene sussistente la compatibilità cronologica tra il trauma e il trattamento, essendo trascorse poche ore tra l'evento e l'accesso in PS (criterio cronologico e criterio dell'esclusione)”.
Ritiene, altresì, che tali esiti concretizzano un danno biologico, inteso quale menomazione dell'integrità psico-fisica del soggetto in sé e per sé considerata, “che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato” 1, che, con criterio analogico/proporzionale rispetto ai barèmes di usuale consultazione medico-legale2, può essere quantificato complessivamente nella misura del 3% (tre punti percentuali); I.T.P. (inabilità
C. DI 8 Parte_1 CP_1 CP_1 N.R.G. 12649/2022 - G.M. DOTT. LUIGI APREA temporanea parziale) di 20 (venti) giorni da valutarsi mediamente al 75%, corrispondente al periodo di immobilizzazione in valva gessata;
I.T.P. (inabilità temporanea parziale) di 20 (venti) giorni da valutarsi mediamente al 50%, periodo necessario per la stabilizzazione degli esiti.
Il Tribunale ritiene completamente di aderire alle conclusioni cui è giunto il
Consulente, sia perché tutte congruamente motivate, tanto sul piano strettamente tecnico quanto su quello logico, sia alla luce del pacifico orientamento di legittimità secondo cui “Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive.” — cfr., ex multis, Cass.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1815 del 02/02/2015 —).
Quanto alla individuazione del criterio di liquidazione del danno biologico così determinato, va osservato che non potrà ricorrersi alle c.d. tabelle micropermanenti dettate dal D.M. 03/07/2003, L. 57/2001 e D.lgs. 209/2005, poiché non si verte in materia di lesioni conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
al contrario, al fine di pervenire alla concreta liquidazione del danno biologico riconosciuto in capo a parte attrice, tra le varie soluzioni elaborate dalla giurisprudenza, ritiene questo Tribunale di aderire a quell'orientamento (invero maggioritario) che rapporta il c.d. valore punto alla gravità della menomazione ed all'età del soggetto leso, così da offrire un parametro che, da un lato, sia obiettivamente verificabile e, dall'altro, non escludendo la possibilità di adeguamento al caso concreto, consenta di ricostruire in modo quanto più possibile adeguato alla persona offesa il valore umano perduto. In particolare, il riferimento
è ai valori individuati nelle Tabelle di liquidazione del danno biologico elaborate dal Tribunale di Milano nel corso dell'anno 2024 (ultime tabelle predisposte dal detto Tribunale e a disposizione di questo Giudice). Va evidenziato che già con le
C. COMUNE DI 9 Parte_1 CP_1 N.R.G. 12649/2022 - G.M. DOTT. LUIGI APREA tabelle dell'anno 2021 è stata proposta una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale” sia nei suoi risvolti anatomo- funzionali e relazionali medi ovvero peculiari e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”, “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione, vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di c.d. danno biologico “standard”, di c.d. personalizzazione — per particolari condizioni soggettive — del danno biologico e di c.d. danno morale.
Tenuto, quindi, conto dell'età al momento del sinistro dell'attore (anni 42) e della percentuale di postumi invalidanti causalmente ricollegabili al sinistro, quantificati dal CTU — come innanzi precisato — nella misura del 3% (tre per cento), si ottiene un importo, in base alle suddette tabelle (avuto riguardo al solo importo del punto base, privo di maggiorazioni presuntive, come di seguito si specificherà), di €
3.738,00 Tabelle Milano anno 2024, 3%.
A tale somma andrà aggiunta la somma di € 1.725,00 per Inabilità Temporanea
Parziale al 75% (quantificata dal CTU in venti giorni) ed € 1.150,00 per Inabilità
Temporanea Parziale al 50% (quantificata dal CTU in venti giorni)
Il tutto, per un importo complessivo pari ad € 6.613,00 a titolo di danno non patrimoniale complessivo.
Alcuna ulteriore somma può essere liquidata, invece, all'attrice a titolo di danno morale, esistenziale o di c.d. “personalizzazione”. Invero, con espresso riguardo alla fattispecie in esame, parte attrice non risulta aver adeguatamente né allegato, né provato (nemmeno in via presuntiva) specifiche circostanze di fatto che possano essere concretamente prese in considerazione per la liquidazione di somme aggiuntive per le causali innanzi indicate. Giova infatti, osservare in merito che, anche di recente, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato che, pur non essendo, di regola, il danno morale sempre completamente assorbito dal danno biologico, ma, anzi, costituendo esso uno degli elementi che contribuiscono a formare l'unitaria figura dogmatica del danno non patrimoniale (di cui all'art. 2059
c.c.), occorre escludere automatismi che rendano, di fatto, tal tipo di danno in re ipsa;
al contrario, anche per il danno morale (come per qualsiasi tipo di pregiudizio,
C. COMUNE DI 10 Parte_1 CP_1 N.R.G. 12649/2022 - G.M. DOTT. LUIGI APREA patrimoniale e non, e in applicazione dei principi generali valevoli in tema di responsabilità civile, aquiliana e contrattuale) “[…] il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento” (cfr. da ultimo, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 339 del
13/01/2016). Cosa non avvenuta nel caso di specie.
In particolare, di recente, la Suprema Corte, tornando di nuovo sul controverso tema della risarcibilità del c.d. danno morale soggettivo puro, ha ribadito come “Il danno biologico è non solo quello derivante dalla violazione dell'integrità psico-fisica in sé e per sé considerata, giacché deve anche tener conto dei riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività realizzatrici della persona umana;
la compromissione dinamico-relazione, da ritenersi conseguenza normale dell'evento, costituisce danno biologico, non per assorbimento, ma per identificazione (Cass. 27/03/2018,
n. 7513). La vittima non può pretendere, in assenza di prova della ricorrenza di una situazione eccezionale, la liquidazione di un quid pluris,”; ne consegue che il danno morale propriamente inteso non può individuarsi nella generica “sofferenza fisica” patita in occasione dell'illecito, “la quale non può che accompagnarsi al danno biologico patito”, bensì occorre allegare e dimostrare “al fine di bandire ogni automatismo […] situazioni circostanziate, non bastando enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche, e che dimostri […] la ricorrenza di conseguenze peculiari che nel caso concreto abbiano reso il pregiudizio sofferto diverso e maggiore rispetto ai casi consimili (Cass. 27/03/2018, n. 7513; Cass. 18/11/2014, n. 24471)”
(cfr., in tal senso, da ultimo, Cass. 19189/2020).
Ciò precisato, nella specie, alla luce di quanto innanzi già precisato, l'attore non ha dedotto né provato alcunché al fine di dimostrare quel necessario quid pluris non già ricompreso nella innanzi operata liquidazione del danno biologico riconosciuto, per cui alcuna aggiuntiva somma risarcitoria può ad ella essere riconosciuto rispetto al danno non patrimoniale innanzi già liquidato, a meno di non voler applicare immotivati ed arbitrari automatismi risarcitori, oramai banditi dalla innanzi richiamata giurisprudenza di legittimità.
Parimenti, parte attrice non risulta aver adeguatamente né allegato, né provato
(quantomeno in via presuntiva) specifiche circostanze di fatto ulteriori che possano
C. 11 Parte_1 Controparte_1 N.R.G. 12649/2022 - G.M. DOTT. LUIGI APREA essere concretamente prese in considerazione anche sul versante della c.d. ulteriore
“personalizzazione” del danno non patrimoniale unitariamente liquidato secondo i parametri innanzi indicati, tali da consentire un ulteriore "appesantimento" del c.d. punto di invalidità “standard”.
In ordine alle richieste di rivalutazione monetaria e di interessi, si osserva quanto segue.
Quanto alla prima, i danni sono stati già liquidati all'attualità tramite l'applicazione delle più recenti tabelle a disposizione. Quanto, invece, agli interessi si rileva che
“il danno subito per la mancata corresponsione dell'equivalente pecuniario del bene danneggiato può essere liquidato in via equitativa, attraverso il ricorso agli interessi, non necessariamente determinati in misura corrispondente al saggio legale, da calcolarsi sulla somma corrispondente al valore del bene al momento dell'illecito via via rivalutata”. In pratica, “qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata “per equivalente”, con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale
l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso;
in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio” (così, per prima, Cass. Sez. Unite, 17 febbraio 1995, n. 1712).
Questo Tribunale ritiene, pertanto, equo, ai sensi del secondo comma dell'art. 2056
c.c., adottare, come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute (c.d. lucro cessante), quello degli interessi, al tasso legale di cui al Codice civile (cfr. art. 1284 c.c.).
C. 12 Parte_1 Controparte_1 N.R.G. 12649/2022 - G.M. DOTT. LUIGI APREA Pertanto, gli interessi in oggetto devono calcolarsi, dal momento dell'illecito, sull'importo sopra complessivamente liquidato devalutato all'epoca del sinistro (13 agosto 2021), con l'applicazione del coefficiente ISTAT di devalutazione (c.d. indice FOI generale), di cui all'ultima rilevazione;
quindi, su tale ultima somma, come progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo 13 agosto, secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati accertata dall' fino alla data della presente decisione. Dal CP_3 momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla pubblicazione della sentenza (cfr., in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
Per quanto concerne il “quantum debeatur”, si condivide pienamente quanto emerso dalla documentazione in atti e dalla Consulenza Tecnica d'Ufficio medico
- legale espletata in corso di causa.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 (così come modificato ad opera del
D.M. Giustizia n. 147/2022, in vigore dal 23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data — come è, appunto, stato nel caso di specie — ), in relazione al valore della controversia (rientrante nello scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00, determinato in virtù del decisum e non già del disputatum — cfr. Cass. 3903/2016; Cass. SS.UU. 19014/2007 — ) e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per parte attrice
(estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, di cui al richiamato D.M., avuto, altresì, riguardo alla non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori, rapportata altresì al tenore delle difese svolte).
C. COMUNE DI 13 Parte_1 CP_1 N.R.G. 12649/2022 - G.M. DOTT. LUIGI APREA Quanto, infine, alle spese di CTU, per gli stessi motivi che precedono, le stesse si pongono definitivamente, nei soli rapporti interni tra le parti, e ferma restando la solidarietà passiva di tutte loro nei confronti del Consulente (cfr. Cass.
28094/2009), a carico di parte convenuta soccombente.
PQM
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del Giudice,
Dott. Luigi Aprea, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
12649/2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: “Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 -
2052 c.c.”, ogni contraria istanza disattesa e domanda e questione assorbita, così provvede
- accoglie la domanda e per l'effetto condanna il in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del Sig. CP_4
della somma complessiva di € 6.613,00 per le causali risarcitorie Parte_1 di cui in motivazione, oltre interessi compensativi, da computarsi al tasso, con le decorrenze e secondo le modalità di calcolo indicate in motivazione;
- condanna, il in persona del l.r.p.t., al pagamento, in Controparte_1 favore dell'attore , delle spese processuali, che liquida in € 264,00 Parte_1 per esborsi ed € 2.900,00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15%,
IVA, ove dovuta e C.P.A. come per legge;
- pone definitivamente a carico del convenuto le spese di Controparte_1
CTU, come liquidate in corso di causa.
Così deciso in Aversa, 16.07.25 Il Giudice
Dott. Luigi Aprea
C. COMUNE 14 Parte_1 CP_1 N.R.G. 12649/2022 - G.M. DOTT. LUIGI APREA