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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 12/06/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 224/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 224/2024
tra
Parte_1
appellante e
Controparte_1
appellato
Oggi 12 giugno 2025, ore 13 e 20 innanzi al dott. ssa Vecchietti Valentina, sono comparsi:
Per la Parte_1
dott.ssa Ranieri come da delega che dimette
Per l'avv.Pacchioni Patrizia Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive e discutono come in atti rinunciando a presenziare alla lettura della sentenza.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
dott. VecchiettiValentina
Alle ore 15,10 il Giudice pronuncia sentenza dandone lettura.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Vecchietti Valentina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 224/2024 promossa da:
(C.F. Parte_1
) rappresentato e difeso dall'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA A. TESTONI 6 40123 BOLOGNA presso il difensore avv.
AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
appellante contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
PACCHIONI PATRIZIA (CF ) e dell'avv . C.F._2 Parte_2
elettivamente domiciliato in VIA FENILI N. 46/A 47042 CESENATICO C.F._3
presso il difensore avv. PACCHIONI PATRIZIA
appellato
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per parte appellante:
“Voglia l'On. Tribunale adìto dichiarare la nullità per extrapetizione ex art. 112 c.p.c. della impugnata sentenza del Giudice di pace di Forlì n. 542/2023 del 21 giugno2023,
depositata il 29 giugno 2023 nella parte in cui ha dichiarato la nullità del verbale nota n. P2022/02628029 del 19/12/2022 della Stazione Carabinieri di Cesenatico, nonché
riformare la medesima sentenza del Giudice di pace di Forlì in quanto errata in fatto e in diritto, e pertanto dichiarare inammissibile qualsivoglia censura avverso il verbale nota n. P2022/02628029 del 19/12/2022 della Stazione Carabinieri di Cesenatico ed in ogni caso respingere l'opposizione originariamente proposta dal Sig. avverso l'ordinanza Controparte_1
emanata dal Prefetto di prot. n. 1990/2022/Area III PT del Parte_1
29/12/2022 dispositiva della sospensione della patente di guida del medesimo odierno appellato ai sensi dell'art. 189 commi 1 e 7 e 223 C.d.S., in quanto nel merito infondata.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Per parte appellata:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì adito, previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge, rigettata ogni contraria deduzione, istanza, eccezione e conclusione,
- in via principale: rigettare l'appello proposto dalla Parte_3
e per l'effetto confermare, in ogni sua parte, la Sentenza del
[...]
Giudice di Pace di Forlì n. 542/2023 emessa inter partes in data 21.06.2023, depositata in data 29.06.2023, per tutto quanto esposto in atti ed in corso di causa.
Con vittoria di spese e compensi, oltre ad accessori, come per Legge
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
La presente causa ha ad oggetto l'appello, interposto da Parte_4 [...]
(di seguito anche “ ” o “l'appellante”) avverso la sentenza del Parte_1 Parte_5
Giudice di Pace di Forlì n. 542 del 2023, pubblicata il 29.06.2023, RG n. 559 del 2023, con la quale il
Giudice di Pace aveva accolto il ricorso annullando l'ordinanza n. 1990 del 2022 del 29.12.2022 della con cui aveva disposto la sospensione della patente di guida per 18 mesi per il reato di cui Parte_1
all'art. 189 del Codice della Strada contestato con verbale CC Cesenatico del 2.9.2022. Con il primo motivo di appello, l'appellante deduceva l'extrapetizione in quanto il Giudice avrebbe pronunciato su questione non dedotta con l'atto di opposizione, in particolare con riferimento al verbale di comunicazione di notizia di reato, che fuoriuscirebbe dalla competenza funzionale del
Giudice dell'opposizione, appartenendo solo alla cognizione del Giudice penale.
Con il secondo motivo di appello, deduceva l'appellante che il Giudice di Pace avrebbe errato nell'introdurre la prova per testi e nel decidere in ordine alla insussistenza della fattispecie di omissione di soccorso, in quanto il provvedimento di sospensione provvisoria della patente previsto dall'art. 189 C.d.S. e adottato con riferimento alle "altre ipotesi di reato" di cui all'art. 223 C.d.S.,
comma 3 (tra cui quella di omissione di soccorso), integra gli estremi dell'atto dovuto, la cui discrezionalità è limitata alla durata della misura. Invero, il primo Giudice non avrebbe nemmeno potuto né dovuto ammettere le prove testimoniali domandate dall'opponente per finalità di accertamento della probabile esistenza o meno del reato di omissione di soccorso ipotizzato a carico dell'odierno appellato, assumendo l'ordinanza prefettizia sospensiva della patente di guida, nella fattispecie, natura di misura provvisoria di polizia a contenuto cautelare costituente atto dovuto, non discrezionale (se non quanto alla durata della misura, qui peraltro applicata nella durata minima prevista dalla legge di diciotto mesi), né potendosi far luogo all'accertamento di esistenza o meno degli elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi, dell'illecito penale, avendo così agito il Giudice in violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c..
Ad avviso dell'appellante, invero, gli unici profili in ordine ai quali la menzionata ordinanza prefettizia n. 1990/2022/Area III PT del 29/12/2022 sospensiva della patente di guida avrebbe potuto essere sindacata in sede giurisdizionale sarebbero stati quelli, in ipotesi, afferenti: - alla circostanza che tale provvedimento fosse stato emanato in relazione ad uno dei reati previsti dall'art. 223 comma 3 C.d.S.;
- al corretto esercizio della discrezionalità amministrativa nella determinazione della durata della misura;
nessun motivo di opposizione sarebbe stato svolto dall'odierno appellato in relazione agli indicati profili, sì che l'opposizione andava in origine rigettata. Nel merito, dell'accertamento, in ogni caso, ad avviso dell'appellante il Giudice di Pace non avrebbe correttamente valorizzato gli esiti istruttori, che condurrebbero alla valutazione della mancanza del soccorso da parte dell'appellato e dunque alla sussistenza dell'illecito contestato.
Si costituiva in giudizio l'appellato, eccependo l'infondatezza e pretestuosità dell'appello, in quanto il
Giudice di Pace correttamente avrebbe escluso la sussistenza degli elementi tali da affermare la responsabilità dell'appellato, così esercitando i propri compiti ed attribuzioni, in modo condivisibile anche nel merito, non essendovi stata violazione da parte dell'appellato della fattispecie di cui all'art. 189, sussistendo evidenti vizi nell'istruttoria della . Parte_1
La causa è stata istruita documentalmente.
La prima questione oggetto di contenzioso inter partes è capire se il Giudice di Pace potesse,
nell'esercizio delle proprie attribuzioni, scendere nel merito della probabile sussistenza, o meno, della fattispecie di reato oggetto della notizia di reato di cui all'art. 189 Codice della Strada, di cui in atti. Ad
avviso dell'appellante, invero, la sentenza sarebbe primariamente viziata proprio per avere impropriamente preso posizione sulla sussistenza, o meno, del reato. Ad avviso dell'appellante, la sospensione, nella fattispecie, costituirebbe atto dovuto ai sensi dell'art. 223 comma 3 Codice della
Strada, prescindendo dall'accertamento degli elementi costitutivi del reato, in merito al quale la non potrebbe esercitare discrezionalità alcuna. Parte_1
La deduzione dell'appellante è fondata.
La Suprema Corte, sul punto, ha rilevato che “il provvedimento di sospensione della patente previsto dall'art. 189 cod. strada, adottato in relazione alle "altre ipotesi di reato" ex art. 223, terzo comma, cod.
strada, tra cui quella di omissione di soccorso, costituisce misura provvisoria di polizia volta cautelarmente ad impedire che il conducente costituisca fonte di pericolo per la circolazione in previsione dell'irrogazione della sanzione della sospensione o della revoca della patente, sicché integra gli estremi dell'atto dovuto, la cui discrezionalità è limitata alla durata della misura e che prescinde dall'accertamento degli elementi costitutivi del reato e da ogni indagine sull'elemento psicologico, dovendo l'autorità amministrativa verificare soltanto che la violazione contestata rientri tra quelle previste” (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 27559 del 31/12/2014, cfr. anche Cass. Civ. sez. I,
26.07.2001, n. 10176). Invero, l'art. 223 del Codice della Strada, al comma 1, stabilisce che: “1. Nelle
ipotesi di reato per le quali e' prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente o l'organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il prefetto,
ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validita' della patente di guida, fino ad un massimo di due anni”. Invero, nel caso di specie, la fattispecie di reato di riferimento è quella di cui all'art. 189 Codice della Strada, che, al comma 7, stabilisce che “Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da un anno a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.”; nella giurisprudenza di merito si è evidenziato che, nel caso in questione, in cui la sospensione è consequenziale alla contestazione della violazione relativa all'omissione di soccorso, l'adozione del provvedimento di sospensione costituisce atto dovuto, essendo consentito al Prefetto solo accertare, sulla base degli atti trasmessi dalla Polizia, che la violazione contestata rientri fra i reati contemplati dal 3 comma dell'art. 223 e la cui discrezionalità è limitata alla sola durata della misura (cfr. Tribunale Avezzano, sez. I, 12.09.2018
n. 528, DeJure).
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti ed in particolare dalla annotazione di PG e dalla annotazione di Polizia Giudiziaria, emerge che l'illecito contestato pare riconducibile effettivamente alla fattispecie di omissione di soccorso in relazione alla quale è prescritta, ex art. 223 C.d.S., la sospensione provvisoria della patente, nella fattispecie irrogata con il provvedimento impugnato.
Pertanto, gli unici aspetti su cui la poteva in effetti esercitare il proprio potere discrezionale Parte_1
concernevano la verifica della fattispecie contestata e la durata della misura. Ne deriva che, conseguentemente, il controllo giudiziario non può estendersi sino alla analisi della sussistenza nel merito del fatto reato contestato. Infatti, come precisato nella giurisprudenza di merito
“non vi è dubbio che l'interessato abbia il diritto di impugnare davanti al Giudice di Pace il provvedimento di sospensione della patente emesso dal Prefetto per contestare l'effettiva sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 223 codice della strada. È peraltro altrettanto certo che la cognizione del Giudice civile non possa spingersi fino all'accertamento del fatto di reato, ma debba, invece,
limitarsi a verificare la sussistenza della notizia criminis contestata al trasgressore e fatta oggetto della dovuta comunicazione all'autorità requirente. Accertati tali presupposti, l'adozione del provvedimento cautelare della sospensione è un atto dovuto, non residuando alcuna discrezionalità in capo al Prefetto, salvo che per quanto concerne la determinazione, in concreto, del periodo di sospensione, nell'ambito dell'arco temporale indicato dalla norma” (Sentenza Tribunale di Cagliari,
n. 2784/2019, n. rg 11150/2014 pubblicata il 31.01.2020, Banca Dati Merito).
Nel caso di specie, invece, il Giudice di primo grado si è spinto inopinatamente a valutare nel merito la sussistenza dei presupposti del reato, così contravvenendo ai limiti previsti dalla normativa applicabile all'ambito della discrezionalità amministrativa.
Del resto, l'appellato ha posto a fondamento dell'opposizione, essenzialmente, proprio l'affermazione dell'insussistenza del reato, ambito che tuttavia fuoriesce dalla sfera di cognizione del Giudice di merito. Restano le considerazioni in merito alla durata dalla sospensione, fissata nel provvedimento opposto nella durata di 18 mesi, che tuttavia appare del tutto congrua rispetto alle previsioni normative.
Così, in accoglimento dell'appello, la sentenza appellata va totalmente riformata, con rigetto dell'opposizione a suo tempo proposta dall'appellato, conferma dell'ordinanza opposta emanata dal
Prefetto di prot. n. 1990/2022/Area III PT del 29/12/2022, che deve essere dichiarata Parte_1
esecutiva e definitiva. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ex dm
55 del 2014, parametri minimi per fasi di studio, introduttiva e decisoria e scaglione indeterminato di bassa complessità.
Nulla sulle spese del primo grado, in assenza di costituzione con difesa tecnica.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie l'appello interposto da , Parte_4 Parte_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Forlì n. 542 del 2023, pubblicata il 29.06.2023, RG
n. 559 del 2023 e pertanto
2) Ad integrale riforma della citata sentenza, rigetta l'opposizione a suo tempo proposta da avverso l'ordinanza opposta emanata dal Prefetto di prot. n. Controparte_1 Parte_1
1990/2022/Area III PT del 29/12/2022, che deve essere dichiarata esecutiva e definitiva;
3) Condanna alla integrale refusione a , Controparte_1 Parte_4 [...]
delle spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi Parte_1
euro 2906,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, cp e iva di legge;
4) Nulla sulle spese di primo grado.
Forlì, 12 giugno 2025
Il Giudice
dott. ssa Vecchietti Valentina