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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 30/05/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. n. 436/2025
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente rel. ed est.
dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
dott.ssa Cristina Bandiera Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ., promosso con ricorso congiunto depositato in data 27/01/2025,
da
, con il patrocinio dell'avv. INVIDIA ANTONIO, e Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. PIVETTA CECILIA Controparte_1
ricorrenti
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente per oggetto: Separazione consensuale.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno adito l'intestato Tribunale per ottenere la pronuncia di separazione personale, alle condizioni stabilite congiuntamente ed indicate nel ricorso. I ricorrenti, con note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127
ter cod. proc. civ., depositate in data 17.03.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando che non sussistono possibilità di riconciliazione e di prestare acquiescenza all'emananda sentenza di separazione.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 436/2025:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi (CF: Parte_1
, n. a VILLAFRANCA DI VERONA (VR) il 25/07/1981, e C.F._1
(CF: ), n. a MONTEBELLUNA (TV) Controparte_1 C.F._2
il 23/01/1979, che hanno contratto matrimonio il 22.06.2013 a
MONTEBELLUNA (TV), atto trascritto al n. 19, parte II, Serie A, anno
2013, del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune;
alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“2) La casa coniugale sita in EB (TV), Via Barile n. 2,
sarà assegnata alla sig.ra che la abiterà con i figli Parte_1
minori – fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica degli stessi e salvo diverso accordo che dovesse intervenire tra le parti
– con tutti gli arredi e corredi in essa presenti, ad eccezione degli effetti personali del sig. il quale, come Controparte_1
detto, in accordo con la moglie, si è già trasferito nell'abitazione sita in EB (TV), Piazza Jean Monnet n. 22, asportando già
tutti i suoi beni ed effetti personali;
3) Il pagamento dei ratei del mutuo gravante sulla predetta abitazione, contratto in data 21/09/2018 con Controparte_2 e identificato al n. 88273 Rep. e n. 34588 Racc. – Notaio Dott. Per_1
, con ipoteca iscritta il 25/09/2018 n. 33107 Registro Generale
[...]
e n. 5586 Registro Particolare ed intestato al sig. CP_1
, saranno corrisposti integralmente dallo stesso;
[...]
4) La sig.ra ha già provveduto a volturare tutte le Parte_1
utenze e a disporre l'addebito delle bollette sul suo conto corrente,
relative all'abitazione sita EB (TV), Via Barile n. 2;
5) I figli minori , e vengono affidati Per_2 Per_3 Per_4
congiuntamente ad entrambi genitori i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso, in particolare per le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione,
all'educazione e alla salute, che saranno assunte di comune accordo tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni dei figli, precisandosi che gli stessi saranno collocati con prevalenza presso la madre ove avranno la residenza anagrafica e che le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione potranno essere esercitate separatamente allorquando i figli stiano con l'uno o con l'altro genitore.
6) Il padre, sig. avrà diritto e dovere di Controparte_1
vedere, intrattenersi e tenere i figli con sé:
• Di regola il mercoledì, nella settimana ove non avrà i figli il week-end, dalle ore 19.30 sino al mattino seguente quando li accompagnerà a scuola. I predetti orari e giorni potranno essere modificati previo accordo tra le parti e tenendo in considerazione gli impegni sportivi ed extrascolastici dei minori;
• il week end, a settimane alterne, dalle ore 18.00 del venerdì sino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola. I predetti orari e il luogo di arrivo dei figli potranno essere modificati previo accordo tra le parti e tenendo in considerazione gli impegni sportivi ed extrascolastici dei minori;
• I figli trascorreranno le festività natalizie, pasquali e di carnevale in modo da stare, secondo un'equa suddivisione, con la madre e con il padre per qualche giorno consecutivo, compatibilmente con gli orari di lavoro dei genitori e con i loro impegni scolastici ed extrascolastici;
• Durante le vacanze estive i figli potranno trascorrere con i genitori tre settimane, anche non consecutive, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
• I genitori avranno comunque cura che, possibilmente, la giornata di Natale e quella di Pasqua siano trascorse dai figli con entrambi i genitori (pranzo con uno e cena con l'altro) e lo stesso valga per i giorni del compleanno dei genitori e dei figli;
• Alternatamente con la madre nelle festività nazionali del 25.4. –
1.5. – 2.6 – 1.11 –8.12 dal pomeriggio precedente sino alla sera della festività riaccompagnandoli presso la madre o altro luogo concordato con la stessa;
• Resta intesa la massima flessibilità nelle visite dei figli al padre;
• Inoltre, la calendarizzazione di cui sopra potrà essere cambiata a seconda delle esigenze specifiche del momento, purché in maniera condivisa fra i genitori stessi;
Le parti precisano che le condizioni di esercizio della genitorialità
di cui sopra potranno essere tra loro variate a seconda delle necessità proprie e, soprattutto dei figli, cercando di far scorrere tra loro la massima comunicazione per migliorare sempre più la collaborazione nell'individuare le scelte migliori per assicurare ai figli la crescita più sana e serena. 7) Il sig. corrisponderà alla Sig.ra Controparte_1 Pt_1
, quale contributo per il mantenimento dei figli, con decorrenza
[...]
dal mese di Novembre 2024, un assegno mensile di euro 2.700,00* (€
900,00* ciascuno), assegno che sarà corrisposto con bonifico bancario continuativo entro il giorno 12 di ogni mese e che verrà
rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal mese di novembre 2025 e così per gli anni futuri;
8) Il sig. provvederà nella misura del 100% a Controparte_1
tutte le spese straordinarie sostenute per i figli minori come da
Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso e, precisamente:
I) spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
- Spese di organizzazione: baby sitter
- Spese scolastiche: tasse scolastiche ed iscrizioni a scuole pubbliche (anche universitarie); rette, iscrizioni e tasse di scuole private;
spese alloggiative per frequentazione di università
pubbliche e private, nonché per corsi e stages postuniversitari ove fuori sede;
ripetizioni; viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
pre-scuola e dopo-scuola.
- Spese di natura ludica, ricreativa o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (es: musica, disegno, pittura) e corsi di informatica (ivi comprese le spese per supporti ed attrezzature specifiche); centri estivi;
attività scoutistica o similare;
viaggi di istruzione;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto
(mini-car, autovettura, motorino, moto).
- Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività
agonistica. - Spese mediche e sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche e oculistiche (comprese protesi), ed in genere spese sanitarie non effettuate senza SSN;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate;
esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, anche tramite
SSN, qualora comportino un esborso superiore agli 50,00* mensili;
cicli di cure psicoterapeutiche, logopedie, fisioterapiche, termali
(et similia).
II) Spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione:
- Iscrizioni, assicurazioni e tasse relative alla scuola presso istituti pubblici, ed altresì a corsi scolastici pubblici già
frequentati nel corso della convivenza matrimoniale;
comunque tutte le predette spese anche se riferite a suole private e paritarie in ipotesi di scelte già condivise tra i genitori;
libri scolastici e materiale richiesto dalla scuola a inizio anno;
spese di trasporto extra urbano per la frequentazione di corsi scolastici non, ove l'iscrizione sia stata concordata;
spese sanitarie urgenti;
acquisto di farmaci prescritti (ad eccezione di quelli da banco);
spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture sia pubbliche che private;
spese ortodontiche, oculistiche, sanitarie e terapeutiche in genere, effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto acquistato su scelta concorde;
spese relative ad un'unica attività sportiva per l'esborso che non superi il tetto massimo mensile di € 50,00*.
III) Modalità con cui manifestare il dissenso ad una spesa straordinaria per la prole: - Il genitore obbligato, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, deve manifestare un motivato dissenso per iscritto (via whatsapp, sms o email) nell'immediatezza della richiesta (massimo 10
giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso della spesa straordinaria per la prole.
9) Per quanto concerne le spese straordinarie per la prole, a carico al 100% al padre, secondo il consenso da prestarsi ai sensi dell'art. 8, I, sopra menzionato, le parti concordano che le stesse verranno pagate direttamente dal sig. e, solo nel caso, in cui CP_1
questi sia impossibilitato a provvedervi direttamente, su richiesta del medesimo alla sig.ra di anticiparle, tali spese le saranno Pt_1
rimborsate entro e non oltre 5 giorni dalla comunicazione del sostenimento della spesa;
10) Sempre relativamente alle spese straordinarie per la prole a carico per il 100% del padre e tra cui rientrano, tra le altre, le rette scolastiche, anche degli istituti privati, gli sport praticati dai figli e la relativa attrezzatura, le parti concordano che:
- per quanto concerne la baby-sitter, il tetto massimo di ore mensile
è stabilito in 50 ore;
- per quanto concerne l'insegnate di inglese, il tetto massimo di ore mensile è stabilito in 10 ore;
- per quanto concerne l'insegnante di potenziamento di matematica per , il tetto massimo di ore mensile è stabilito in 4 ore;
Per_2
- per quanto concerne il prolungamento dell'orario scolastico sino alle ore 18.00 per , lo stesso viene previsto per i soli Per_4
giorni di martedì e giovedì da settembre a giugno;
Le parti concordano che le ore sopra stabilite saranno ridiscusse annualmente dai coniugi, tenuto conto delle necessità e delle esigenze dei figli. 11) Le parti concordano che l'indennità, disposta a favore del figlio in forza della Legge 104/92, verrà fatta confluire su un Per_4
conto corrente intestato ad entrambi i genitori. Le parti, pertanto,
si obbligano a comunicare all' il nuovo conto corrente ove far CP_3
bonificare la succitata indennità. Le parti concordano, altresì, che la predetta indennità potrà essere utilizzata dal sig. CP_1
solo per pagare le terapie di logopedia e psicomotricità, oltre ad eventuali altre necessità correlate alla patologia di Per_4
12) Le parti acconsentono al rilascio e al rinnovo dei passaporti e dei documenti validi per l'espatrio dell'altro genitore e dei figli;
13) I coniugi sono economicamente autosufficienti e, pertanto, alcun assegno di mantenimento dovrà essere posto a carico dell'uno ed a favore dell'altro.
14) Nel contempo, i medesimi dichiarano di aver disciplinato ogni questione economica e patrimoniale tra di essi intercorrenti e derivanti dal rapporto di coniugio e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia causa dedotta o deducibile derivante dal rapporto di coniugio;
- dà atto che i coniugi hanno concordato che l'assegno unico verrà
percepito dai genitori al 50% ciascuno;
- dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di MONTEBELLUNA
(TV) di procedere all'annotazione della sentenza;
- spese di lite interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso, nella Camera di Consiglio del 30/05/2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi