Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/02/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Antonietta Savino Consigliere rel. dott. Daniele Colucci Consigliere ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza dell'11/2/25- tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1862 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2024
TRA
, rapp.ta e difesa dagli avv. Vincenzina Salvatore, Parte_1
Giovanni Rinaldi, Walter Miceli e Fabio Ganci, con cui elettivamente domicilia presso il rispettivo indirizzo telematico
APPELLANTE
E
in persona del in Controparte_1 CP_2 carica p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici domiciliano ex lege alla via A. Diaz, n.11
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 5/7/24, la ricorrente in epigrafe, premesso di essere docente precaria e di avere prestato servizio alle dipendenze del in forza di plurimi contatti annuali o fino al CP_3 termine delle attività didattiche negli anni scolastici dal 2018/19 al 2022/23, ha proposto appello avverso la sentenza n.126/24, pubblicata il 2/2/24, con cui il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, aveva rigettato la sua domanda, volta ad ottenere la condanna del convenuto all'assegnazione CP_1 dell'importo annuo di euro 500,00 a titolo di “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle
L'appellante ha censurato la decisione per avere erroneamente interpretato la sua domanda rigettandola sul presupposto che fosse stata chiesta una utilità diversa da quella prevista dalla legge, ossia il pagamento di una somma di denaro, mentre era chiaro, al di là delle espressioni utilizzate, che l'intento perseguito era quello di ottenere la condanna del al riconoscimento del beneficio CP_1 della carta docenti con le medesime modalità offerte ai docenti a tempo indeterminato.
Ha concluso, pertanto, chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, venisse accolta la domanda formulata con il ricorso originario, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Ricostituito il contraddittorio, il resistente ha CP_1 contestato la fondatezza dell'appello, di cui ha chiesto il rigetto, sostenendo in ogni caso l'infondatezza della domanda relativamente agli anni 2018/19 e 2019/20, in cui l'appellante aveva svolto solo supplenze brevi, non comparabili all'attività svolta dal docente a tempo indeterminato in base ai principi espressi dalla Suprema Corte con la sentenza n. 29961/23.
Disposta la trattazione scritta della causa ed acquisite le note di parte appellante, all'esito dell'udienza la causa è stata assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va accolto per quanto di ragione alla luce dei principi espressi recentemente dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. Se. Lav., 27.10.2023 n.29961), intervenuta successivamente alla Corte di Giustizia UE del 18 maggio 2022.
Si premette che l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 ha previsto che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi Controparte_4 di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il precedente D.P.C.M. del 23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
Con ordinanza della Corte di Giustizia Europea, VI Sezione, del 18 maggio 2022, resa nella causa C- 450/21, la stessa ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE): «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale Controparte_1 docente a tempo determinato di tale il beneficio di un CP_1 vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale. E' quindi intervenuta la Suprema Corte con la recente sentenza n. 29961/23, che ha fissato i seguenti principi:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale,
o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Nel solco del recente arresto della Suprema Corte, deve, dunque, ritenersi “…muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari.
Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
L'indagine va allora indirizzata verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento.
Va dunque considerato il disposto del citato art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999. Il comma 1 di tale disposizione prevede che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo».
Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche», ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata.
Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo…” (cfr Cass. 29961/2023 cit.).
Ne consegue che la carta docenti può essere riconosciuta solo se la supplenza, in ragione della quale il beneficio viene invocato, si protragga fino al termine delle attività didattiche nel significato evincibile dalla disposizione di legge sopra scrutinata.
Circostanza questa riscontrabile nella fattispecie in esame in relazione ai contratti stipulati per posti disponibili entro il 31 dicembre e, quindi, nel caso di specie dal 21.10.2020 al 30.06.2021; dal 13.9.2021 al 30.06.2022 e dal 20.9.2022 al 30.06.2023, condizione che giustifica l'attribuzione del beneficio ad inizio anno, potendo essere parificato il lavoro del supplente a quello dell'ordinario.
Diversamente, per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/20 non può ritenersi soddisfatto il requisito dell'annualità nel senso espresso dalle disposizioni di legge sopra richiamate atteso che le supplenze assegnate sono state varie e frazionate, ossia di volta in volta conferite dalla Dirigenza scolastica, senza la possibilità ab initio di prendere in considerazione la partecipazione del precario a tutte le incombenze in cui sono impegnati i docenti fino al termine delle attività didattiche (cfr sulla specifica questione delle supplenze temporanee la recente ordinanza della Suprema Corte n.7254/24, che ha dichiarato l'inammissibilità del rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Novara sul rilievo dell'insussistenza dei requisiti della natura esclusivamente giuridica delle questioni trattate e della gravità interpretativa a fronte della molteplicità degli indicatori provenienti dalla pronuncia dell'ottobre 2023 che ha risolto il precedente rinvio pregiudiziale su tema analogo).
Sulla base di tali indicatori, risulta evidente, pertanto, che per questi anni scolastici non sussistano le condizioni per equiparare il precario al docente di ruolo, ove si consideri che la cd. carta docenti viene assegnata ad inizio anno scolastico al fine di assicurare, come si è detto, formazione ed aggiornamento in previsione delle attività che avranno corso per l'intero svolgimento delle attività didattiche.
Va, infine, rilevato che, per poter fruire del bonus nel rispetto dei vincoli di legge, l'equiparazione del trattamento economico dei lavoratori (per i periodi corrispondenti all'assunzione a tempo determinato) a quello dei docenti di ruolo può avvenire soltanto
“tramite” l'assegnazione materiale della Carta docenti, sicchè solo attraverso il suo impiego è osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art.1, comma 121, L. n.107 cit.) Ed invero, la disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, bensì la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale.
Si tratta, in sostanza, come evidenziato dalla Suprema Corte, di un beneficio a destinazione vincolata e, d'altro canto, per espressa previsione normativa, esso non ha natura di retribuzione accessoria e non costituisce reddito imponibile.
Ne deriva che la condanna a liquidare il controvalore in denaro della
“rappresentazione di valore” contenuta nella carta del docente, non realizzerebbe nei confronti dei docenti a termine un trattamento corrispondente a quello proprio dei colleghi di ruolo, consentendo un potenziale impiego del denaro per l'acquisto di beni e servizi privi di ogni attinenza con lo sviluppo della professionalità dell'interessato, finendo con l'accordare ai docenti a termine un trattamento privilegiato rispetto a quelli a tempo indeterminato, realizzando in questo caso una forma di discriminazione alla
“rovescia”.
Inoltre, non sarebbe in grado di valorizzare pienamente la ratio della misura di cui all'art. 1, comma 121, legge cit., né terrebbe in debita considerazione il presupposto su cui si fonda la necessaria equiparazione di tutti i docenti, ossia il fatto che la formazione è una «condizione d'impiego» da accordare in maniera egualitaria, tanto per evitare ingiustificate discriminazioni, quanto, e soprattutto, per garantire la formazione necessaria al buon andamento dell'amministrazione scolastica. Precisa sul punto la Suprema Corte“…L'intera operazione è infatti condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri.
Tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali…”
In questi termini andava, quindi, letta ed interpretata la domanda di parti ricorrente- odierna attrice- che sostanzialmente ha chiesto la condanna del ad un facere, ossia all'esecuzione in forma CP_1 specifica del rilascio della Carta Elettronica, e quindi a ricevere la carta docente per gli anni in cui, avendo lavorato con modalità analoghe a quelle dei docenti di ruolo, non ha avuto il medesimo trattamento, sicchè risulta fondato il motivo di censura avverso la sentenza di primo grado che ha ritenuto di non potere accogliere la domanda perchè volta al pagamento di somme di denaro, laddove avrebbe potuto riconoscere la carta docente senza possibilità di incorrere in alcun vizio di ultrapetizione.
Ne discende che l'appello, in adesione ai principi espressi dalla Suprema Corte, va parzialmente accolto, per cui, in parziale riforma della sentenza impugnata, va riconosciuta all'impugnante la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, alle condizioni di cui al dpcm 28.11.2016, per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/23, con conseguente emissione del buono elettronico dell'importo di euro 500,00.
Nella fattispecie al vaglio, il carattere di novità della questione e della definitività dell'assetto giurisprudenziale dopo l'intervento della Suprema Corte, nonchè il parziale accoglimento della domanda giustificano la compensazione contemplata dal vigente art. 92 c.p.c. per metà, mentre l'altra metà nella misura liquidata in dispositivo è a carico del CP_1
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, dichiara il diritto della odierna appellante alla fruizione della
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, alle condizioni di cui al dpcm 28.11.2016, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/23, con conseguente condanna del CP_3 all'assegnazione dei relativi buoni elettronici di euro 500,00 per ciascun anno, oltre al pagamento degli interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo.
Compensa le spese di entrambi i gradi per metà, con condanna del al pagamento dell'altra metà che liquida in euro 700,00 per CP_3 ciascun grado, oltre Iva, cpa e spese come per legge, con distrazione.
Napoli 11/2/25
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE