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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 01/04/2025, n. 1447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1447 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4794/22 RG in data 31.5.22, avente per oggetto: separazione giudiziale tra i coniugi Parte
(C.F.: ), rappresentata e difesa, come da procura allegata Parte_2 C.F._1 al ricorso introduttivo, dall'avv. Laura Landi, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Battipaglia alla via Udine n. 30;
RICORRENTE
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso, come da procura allegata Controparte_1 C.F._2 alla memoria difensiva, dall'avv. Giuseppe Monetta, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Salerno alla via C.A. Alemagna n. 2/C;
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 9.1.25, fissata con modalità di trattazione scritta, la causa era assunta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31.5.22, , premettendo di aver contratto matrimonio in Parte_2 data 4.7.09 con in Acerno e che dalla loro unione era nata la figlia (6.9.10), Controparte_1 Per_1 chiedeva dichiararsi la separazione dal coniuge, con affido congiunto della minore ad entrambi i genitori, collocazione presso di lei e disciplina del diritto di visita e relativa regolamentazione dell'aspetto economico sia in favore dalla figlia che della ricorrente.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il resistente che contestava le allegazioni in fatto in ordine alla fine del matrimonio, pur non opponendosi alla domanda di separazione ed insistendo per il riconoscimento del solo assegno di mantenimento in favore della figlia.
Proponeva, altresì, domanda di addebito, lamentando che la crisi coniugale era stata causata dalla ricorrente che “durante il corso del matrimonio ha tenuto nei confronti del marito continui atteggiamenti vessatori, offensivi ed accusatori. Difatti la è di carattere prepotente, aggressivo, Pt_2 litigioso, prevaricatore e instabile. Ha sempre svilito, unitamente alla propria famiglia di origine, agli occhi di tutti il marito denigrandolo e tenendolo costantemente in una condizione di subordinazione
e soggezione psicologica alimentata da continue accuse e crudeli vessazioni. Il sig. è stato il CP_1 bersaglio di tutte le immotivate ansie e frustrazioni della , la quale negli anni ha maltrattato il Pt_2 marito con una singolare e pervicace violenza non solo psicologica e verbale, ma in alcuni frangenti anche fisica”.
All'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi, il giudice delegato, con ordinanza depositata in data 4.10.22, il giudice autorizzava i coniugi a vivere separatamente, affidava la figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, cui assegnava la casa coniugale ad esclusione del piano terra, disciplinando il diritto di visita e determinando l'assegno di mantenimento per la figlia in € 200,00 (somma che veniva rideterminata in € 300,00 a seguito del reclamo accolto in parte dal giudice dell'impugnazione); infine rimetteva le parti innanzi al giudice istruttore per il prosieguo del giudizio.
Con sentenza non definitiva depositata in data 31.3.23 veniva dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, rimettendosi la causa sul ruolo per il prosieguo.
Rigettate le richieste di prova orale, disposti accertamenti della Guardia di Finanza, all'udienza del
18.7.24, si procedeva all'audizione della minore, essendo sorto un conflitto tra le parti in ordine all'individuazione di uno psicologo per la minore, conflitto risolto con il consenso prestato dal resistente all'individuazione di un privato.
All'udienza del 9.1.25, fissata con modalità di trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti la causa era riservata al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Tanto premesso, essendo stata già dichiarata la separazione tra i coniugi, vanno esaminate le ulteriori domande, prima fra tutte quelle di addebito proposta da parte resistente che imputa la fine del matrimonio alla condotta prevaricatrice della moglie.
Tale deduzione viene contestata dalla ricorrente che, a sua volta, individua le cause della fine del rapporto all'ingerenza della suocera.
Orbene, ritiene il Tribunale (confermando la statuizione del giudice istruttore in ordine al rigetto delle prove, in quanto generiche) che la domanda di addebito sia infondata.
Si ricorda, in proposito, che la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151, comma 2, c.c.) abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (cd. addebito reciproco).
Costituisce principio pacifico in giurisprudenza che la pronuncia di addebito della separazione personale non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (cfr. da ultimo Cass. Civ., sez. I, 17 maggio 2017, n. 12392). Di conseguenza, qualora non venga dimostrato che il comportamento contrario ai doveri che l'art. 143
c.c. pone a carico dei coniugi abbia causato il fallimento della convivenza, dovrà essere pronunciata la separazione senza addebito (cfr. Cass. Civ., sez. I, 10 maggio 2017, n. 11448).
Nel caso di specie, non vi è prova che sia stata la condotta della ricorrente a determinare la fine del matrimonio, rilevandosi che le prove articolate contengono valutazioni e sono per lo più generiche.
Ne segue il rigetto della domanda di addebito.
Per quanto concerne invece l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della minore
(6.9.10), ritiene il Tribunale che ne vada disposto l'affido condiviso ad entrambi i genitori Per_1 con collocazione presso la madre.
Al riguardo, si deve precisare che l'affidamento condiviso permette ai genitori di condividere le responsabilità per una sana crescita e per il mantenimento dei figli e la valutazione in merito alla possibilità di una deroga in favore del regime di affidamento esclusivo deve fondarsi principalmente sull'interesse non prevalente, bensì esclusivo del minore. In altre parole, la forte preferenza attribuita dal legislatore all'affidamento condiviso impone di considerare quest'ultimo il modello privilegiato da seguire, salvo gravi ragioni contrarie in tal senso;
a tal proposito, la scelta per l'affidamento esclusivo può essere giustificata, in linea generale, solo da una inidoneità educativa o gravi carenze di un genitore cui devono corrispondere requisiti positivi dell'altro o, comunque, da condotte o situazioni particolari che siano particolarmente pregiudizievoli per i figli.
Ebbene, nel caso di specie, nel corso del giudizio, è emerso un rapporto di collaborazione tra i genitori per la gestione della minore (già in sede di comparizione delle parti era emersa la capacità dei genitori di far fronte insieme alle esigenze della minore), ulteriormente confermato da ultimo all'esito dell'audizione della minore, laddove il padre, dopo aver compreso le ragioni della figlia a volersi avvalere di una psicologa privata per essere supportata, ha prestato il proprio consenso.
Deve pertanto confermarsi l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con esercizio della responsabilità genitoriale separato per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della figlia presso ciascun genitore.
Quanto alla disciplina del diritto di visita del genitore non collocatario, non essendo sopravvenuti ulteriori elementi rispetto a quanto già valutato ed in parte modificato dalla Corte di appello, si ritiene che trascorra con il padre due pomeriggi alla settimana, in particolare il martedì ed il giovedì, Per_1 nella quale ha il pernotto con il padre e il lunedì ed il giovedì quando la minore ha il pernotto con la madre, dall'uscita di scuola e fino alle ore 21:00, nonché a week end alternati dall'uscita di scuola o dalle ore 10,00 del sabato fino alle ore 21,00 della domenica;
durante le festività natalizie trascorrerà con il padre il 24 dicembre e il 31 dicembre degli anni pari e il 25 dicembre degli anni dispari e il successivo 1° gennaio;
durante le festività pasquali trascorrerà con il padre la Domenica di Pasqua degli anni pari e il Lunedì in Albis degli anni dispari;
durante le vacanze estive trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni, anche non consecutivi da concordarsi in base alle esigenze dei figli e a quelle lavorative dei genitori entro il 31 maggio di ogni anno. La minore trascorrerà con ciascuno dei genitori rispettivamente il compleanno, l'onomastico e le relative feste (della mamma e del papà), nonché consumerà un pasto con ciascuno dei genitori, salva l'ipotesi di festeggiamenti comuni, nel giorno del suo compleanno e del suo onomastico.
Stante la collocazione della minore presso la madre, la casa coniugale (precisamente il piano primo) di proprietà del resistente, va assegnata alla che vi abiterà unitamente alla minore. Pt_2
In proposito, va ribadito che dall'assegnazione esula il piano terra, in quanto, per come si evince dalle dichiarazioni rese dalle parti, qui il resistente vi ha sempre svolto l'attività di commercialista, come tale l'immobile non è oggetto di godimento da parte della famiglia, esulando dal concetto di casa familiare quale habitat in cui si consolida la convivenza.
Sul punto, va anche ricordato un obiter della Corte costituzionale (sentenza n. 454/1989), secondo cui il termine "abitazione" di cui all'art. 155 c.c. viene assunto "come voce sostantiva del transitivo verbale 'abitare' con oggetto la 'casa familiare', vale a dire quel complesso di beni funzionalmente attrezzato per assicurare la esistenza domestica della comunità familiare: la “casa” viene così
“funzionalizzata” alla tutela dei figli e del loro interesse a permanere nel proprio “focolare domestico”
(Corte cost. 30 luglio 2008, n. 308), una tutela, che a mente degli agli artt. 29, 30 e 31 Cost. gode di copertura costituzionale, essendo strumento di protezione dell'interesse della prole. In siffatto inquadramento, sebbene l'assegnazione debba ricomprendere quell'intero complesso di comfort e di servizi che durante la convivenza ha contrassegnato lo standard di vita familiare, nel caso di specie non sussiste alcun interesse per la prole che giustifichi l'assegnazione anche del locale a piano terra.
Va, quindi, determinato il mantenimento per la figlia, dovendo darsi atto che con provvedimento del
20.3.23 la Corte di appello, in parziale riforma dell'ordinanza presidenziale, ha determinato in €
300,00 l'assegno di mantenimento per la figlia (rispetto all'originario importo di € 200,00 fissato nell'ordinanza presidenziale).
Orbene, valutando le dichiarazioni rese dalle parti, la documentazione da loro prodotta, nonché gli accertamenti della Guardia di Finanza, risulta che la ricorrente svolge attività lavorativa stagionale presso l'azienda agricola paterna ed ha percepito per l'anno 2021 una retribuzione annua di € 4930,00, oltre l'indennità di disoccupazione per il periodo non lavorato e per l'anno 2021 una retribuzione di
€3866,94 (si vedano certificazioni in atti). Ella non è intestataria di beni immobili, vivendo unitamente alla minore nella casa che fu coniugale.
Il resistente esercita l'attività di servizi contabili e fiscali presso lo studio di sua proprietà ed ha dichiarato per l'anno 2021 un reddito complessivo di € 10641,00 e per l'anno 2022 un reddito di €
8756,00. È titolare di diversi immobili, fabbricati e terreni. Inoltre, si fa carico per intero del pagamento delle utenze.
Ora, considerando i tempi di frequentazione della minore e la situazione reddituale delle parti come sopra descritta, ritiene il Tribunale di dover confermare l'importo di € 300,00 da corrispondersi in favore della ricorrente, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, dovendo entrambi i genitori contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie che dovranno essere concordate salvo che non siano urgenti.
All'uopo appare opportuno evidenziare che devono qualificarsi come spese straordinarie – in quanto tali escluse dall'importo dell'assegno di mantenimento – le spese concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal S.S.N.
– a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, viceversa, nelle spese ordinarie - e dunque nell'assegno di mantenimento - tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco) (in tal senso v. Trib. Roma, sez. I, 01/08/2019, n. 15955, in De Jure).
Va infine esaminata la domanda di mantenimento della ricorrente come proposta.
Orbene, ritiene il Tribunale che essa sia infondata e come tale vada rigettata.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.c., ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento in sede di separazione personale dei coniugi, il giudice può determinare la sua entità in relazione sia al reddito sia alle c.d. “circostanze”: con tale termine ci si riferisce a quegli elementi fattuali apprezzabili in termini economici non determinabili aprioristicamente, ma capaci tuttavia di influenzare il reddito di una delle parti e la cui valutazione non necessita l'accertamento nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una loro ricostruzione affidabile e verosimile (cfr. Cass. civ., sez. VI,
15 febbraio 2018, n. 3709; Cass. civ., sez. I, 12 gennaio 2017, n. 605).
Invero, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà postconiugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. civ., sez. I,
31/12/2021, n. 42146; Cass. civ., sez. I, 28/12/2021, n. 41797).
In applicazione dei principi sopra enunciati, evidenziandosi che la ricorrente usufruisce dell'abitazione familiare e non paga le utenze domestiche, riscontrandosi così una tendenziale equivalenza economica reddituale delle parti, non vi sono i presupposti per riconoscere alcunchè in favore della ricorrente.
Quanto alle spese di lite (comprensive anche di quelle del reclamo), esse vanno integralmente compensate, considerazione che la crisi familiare è ascrivibile in ugual misura alla condotta di entrambi i coniugi e stante la natura necessita del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
1) rigetta la domanda di addebito proposta dal resistente;
2) affida in via congiunta la minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, con esercizio della responsabilità genitoriale separato per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della figlia presso ciascun genitore;
3) Dispone che il padre potrà incontrare salvo diverso accordo tra i genitori, due Per_1 pomeriggi alla settimana, in particolare il martedì ed il giovedì, quando nel fine settimana la minore ha il pernotto con il padre, e il lunedì ed il giovedì, quando la minore ha il pernotto con la madre, dall'uscita di scuola e fino alle ore 21:00, nonché a week end alternati dall'uscita di scuola o dalle ore 10,00 del sabato fino alle ore 21,00 della domenica;
durante le festività natalizie trascorrerà con il padre il 24 dicembre e il 31 dicembre degli anni pari e il 25 dicembre degli anni dispari e il successivo 1° gennaio;
durante le festività pasquali trascorrerà con il padre la Domenica di Pasqua degli anni pari e il Lunedì in Albis degli anni dispari;
durante le vacanze estive trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni, anche non consecutivi da concordarsi in base alle esigenze dei figli e a quelle lavorative dei genitori entro il 31 maggio di ogni anno. La minore trascorrerà con ciascuno dei genitori rispettivamente il compleanno,
l'onomastico e le relative feste (della mamma e del papà), nonché consumerà un pasto con ciascuno dei genitori, salva l'ipotesi di festeggiamenti comuni, nel giorno del suo compleanno e del suo onomastico.
4) assegna la casa coniugale, composta dal primo piano del fabbricato, alla ricorrente che vi abiterà unitamente alla figlia;
5) determina in € 300,00 il contributo per il mantenimento in favore della minore che il padre è tenuto a corrispondere alla madre entro il 15 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, dalla presente pronuncia oltre a contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie;
6) compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio dell'1.4.25
Il Presidente est. dott.ssa Ilaria Bianchi