Articolo 2 della Legge 25 maggio 2000, n. 148
Articolo 1Articolo 3
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13 giugno 2000
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 10 della Convenzione n. 182.
Entrata in vigore il 13 giugno 2000
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