Articolo 1 della Legge 29 luglio 1949, n. 503
Articolo 2
Versione
17 agosto 1949
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 250 milioni per provvedere alla concessione di sussidi a termini degli articoli 3 e 5 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 516 , in conseguenza dei danni causati dal terremoto del 3 ottobre 1943, nei Comuni delle province di Ascoli Piceno, Macerata e Teramo.
Entrata in vigore il 17 agosto 1949