Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 22/05/2025, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN MOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRINDISI
UFFICIO LAVORO
Il Giudice Onorario di Pace, avv. SIMONE COPPOLA, in funzione del Giudice del
Lavoro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA con contestuale motivazione, nella causa iscritta al n. 2833/2022 discussa all'udienza del 22.05.2025 promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato a margine del ricorso Parte_1 dall'Avv. Simonetta Galizia, Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'Avv.to Diana Anna Rotunno, CP_1
Resistente
OGGETTO: malattia professionale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.08.2022, il ricorrente di cui in epigrafe – premesso di aver svolto attività lavorativa alle dipendenze di varie società appaltatrici di lavori di manutenzione all'interno del Petrolchimico di Brindisi,
Centrale Enel di Montefalcone, Belelli di Taranto e Centrale Brindisi Sud nel periodo compreso tra l'1.1.1985 e il 2.10.2003 con le mansioni di operaio ponteggiatore, coibentatore, sabbiatore, verniciatore e carrellista industriale e di essere già stato riconosciuto titolare del beneficio della rivalutazione del periodo contributivo per avvenuta esposizione ad amianto - chiedeva il riconoscimento della malattia professionale “fibrosi polmonare”.
Rappresentava che l' anche a seguito di richiesta di visita collegiale, aveva CP_1 negato il riconoscimento del nesso eziologico tra il rischio lavorativo e la malattia denunciata.
Ritenuta l'erroneità di tale determinazione, chiedeva che fosse accertato, anche all'esito di CTU, che la malattia indicata fosse di origine lavorativa e che la stessa avesse determinato un danno biologico pari o superiore all'8% ovvero nella misura da determinarsi in corso di causa con condanna dell' del dovuto oltre interessi CP_1
Costituendosi in giudizio, l' ha contestato gli avversi assunti eccependo la CP_1 natura ad eziologia multifattoriale della malattia denunciata e ha concluso per il rigetto del ricorso.
Istruita la causa con la prova testimoniale e la consulenza tecnica d'ufficio, all'odierna udienza, fissata per la discussione, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni che seguono.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
Preliminarmente giova precisare che alla presente fattispecie è applicabile quanto disposto dal D. Lgs. n. 38/00, che, all' art. 13, comma 2, prevede: “In caso di danno biologico [ndr. definita dal comma 1 come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma
3, l nell' àmbito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della CP_1 prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico- relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico».
Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Tanto premesso, accertate le mansioni e l'esposizione all'amianto (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 14.03.2024 dal teste Sig. ) è stata Testimone_1 disposta la consulenza tecnica d'ufficio medico legale al fine di accertare l'eventuale sussistenza del nesso causale tra patologia denunciata e le mansioni svolte, nonché al fine di quantificare il grado di menomazione dell'integrità psicofisica occorsa, determinandone altresì la decorrenza.
L'odierno ufficio osserva che il CTU nominato, Dott. nella relazione Persona_1 depositata in data 03.06.2024, a seguito della sua indagine medico legale, integrata dalla documentazione in atti, ha rilevato che il ricorrente risulta affetto da “Asbestosi polmonare con insufficienza respiratoria di lieve entità in relazione a sfumato ispessimento dell'interstizio sub-pleurico a livello del lobo inferiore destro posteriormente e minimo al lobo inferiore sinistro associata a piccolo focale ispessimento nodulare della pleura parietale al segmento posteriore del lobo superiore destro di circa mm 3.7 oltre che a livello del segmento postero-basale del lobo inferiore destro di mm 3 ed infrascissurale a sinistra di circa 4.5 mm con contestuale broncopatia cronica ostruttiva a carattere enfisematoso dei lobi superiori, determinante deficit ventilatorio di tipo restrittivo ed iniziale riduzione della diffusione polmonare alveolo - capillare, in soggetto con esposizione ad asbesto almeno di tipo ambientale, per almeno un trentennio lavorativo.
Ipertensione arteriosa non complicata”.
Nella sua relazione, dopo essersi diffusamente soffermato sulle conclusioni della recente letteratura scientifica dichiara “Deve essere inoltre stabilito che dagli atti comprendenti il certificato di Idoneità Lavorativa del Medico Competente
Aziendale, la sentenza (probabilmente non impugnata dall' ) del Tribunale del CP_2
Lavoro di Brindisi relativa all'attribuzione della maggiorazione dei contributi previdenziali per esposizione ad amianto e le risultanze delle prove testimoniali, il signor risulta essere stato sicuramente esposto, se non altro quale Parte_1
'rischio ambientale', ad asbesto per almeno nei primi 30 anni della sua attività lavorativa, ossia fino all'ottobre 2003, anche in considerazione che le ditte appaltatrici per cui ha lavorato eseguivano lavorazioni implicanti l'esecuzione di coibentazione / coibentazione sui reparti della zona industriale di Brindisi e
Taranto, soprattutto in anni in cui l'attenzione preventiva era palesemente ridotta in assenza di puntuali normative intervenute solo a partire della seconda metà degli anni '90 del secolo scorso. Alla luce di tali elementi ed al contrario di quanto stabilito dai colleghi dell' l'assicurato è stato sicuramente esposto ad amianto CP_1 anche se a partire dal 1999 l'esposizione lavorativa è stata progressivamente sempre più occasionale in relazione anche al cambio di mansioni.
Peraltro i dati della Letteratura Scientifica innanzi riportati confermano in primo luogo che il tempo trascorso dalla prima esposizione ad asbesto (anni '80) e le caratteristiche clinico – radiologiche derivanti dalla documentazione sanitaria in atti confermano che il quadro patologico riscontrato è del tutto compatibile con una condizione di asbestosi polmonare;
si deve infatti sottolineare che, oltre al quadro funzionale di tipo restrittivo con iniziale riduzione della diffusione alveolo – capillare, ossia di situazioni tipiche della malattia in oggetto, la TAC ad alta risoluzione ha ripetutamente messo in evidenza la contestuale di fibrosi sub- pleurica e la presenza di alcune alterazioni pleuriche che, nella Diagnosi
Differenziale con altre patologie di fibrosi polmonare idiopatica, fanno sicuramente propendere in modo esclusivo per un quadro di asbestosi pleuro-polmonare.”
Alla luce di ciò conclude che “si ritiene con ragionevole certezza che l'attività lavorativa svolta dall'assicurato abbia concausato in modo efficiente e preponderante la patologia pleuro-polmonare di cui è affetto l'assicurato costituendo quindi una specifica malattia professionale nell'ambito dello svolgimento delle sue mansioni lavorative.”
Per la quantificazione del danno biologico, ha rilevato che “Sul piano valutativo occorre rilevare che nella Tabella delle Menomazioni allegata al D.M. 38 del
12.07.2000 la Tabella relativa alle Pneumopatie Restrittive con riferimento all'indice FVC prevede per l'Insufficienza Respiratoria Lieve una percentuale del
6% per una riduzione del 25%, l'11% per la riduzione del 35% ed il 15% per il deficit del 40%; in relazione alle varie misurazioni della FVC presenti in atti, si ritiene equo stabilire una valutazione di DB nella misura del 9%. In relazione alle alterazioni pleuriche radiologicamente dimostrate, si deve utilizzare il codice 331
“Danno anatomico (a tipo: placche pleuriche;
ovvero esiti di processo specifico;
esito di scissuriti) in assenza o con sfumata ripercussione funzionale” con valutazione 'fino a 5' da cui deriva un DB del 2%. Infine, considerando che “Nella valutazione del danno si deve tenere conto, oltre che della silicosi o della asbestosi, anche delle altre forme morbose dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio, pur se non provocate dalle stesse silicosi o asbestosi”, si ritiene di attribuire la valutazione dell'1% alla condizione di ipertensione arteriosa.” ed ha quantificato il complessivo danno biologico nella misura del 12% determinandone la decorrenza dall'epoca domanda amministrativa.
Orbene, ritiene il giudicante di dover aderire alle conclusioni cui il CTU è pervenuto attraverso un accurata e rigorosa valutazione medico legale, supportata dal puntuale esame della documentazione in atti e stante altresì l'assenza di specifiche contestazioni delle parti – differenti da quelle fatte pervenire dal CTP dell nel CP_1 termine di cui all'art. 195 co. 3 c.p.c. e già valutate dal sanitario nominato nell'addendum alla sua relazione – idonee ad infirmarne la valenza.
Pertanto, in ragione delle motivate conclusioni peritali, sussistendo i presupposti per il riconoscimento del danno biologico, il ricorso può trovare accoglimento e l' condannato al pagamento del dovuto. CP_1
Le spese di giudizio – liquidate tenuto conto dell'assenza di questioni giuridiche complesse - seguono la soccombenza.
P.Q.M
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti dell' così provvede: CP_1 accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla liquidazione di un indennizzo corrispondente a un danno biologico pari al 12% in dipendenza della malattia professionale denunciata a far data dalla domanda amministrativa e, per l'effetto, condanna l' al pagamento del dovuto, oltre interessi legali o rivalutazione CP_1 sino al soddisfo.
Condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente CP_1 liquidate in €.2.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge con distrazione in favore dell'Avv. Simonetta Galizia dichiaratosi anticipatorio.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, già liquidate con CP_1 separato decreto.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Marcella De Michele, componente dell'Ufficio per il Processo.
Sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione a verbale
Brindisi, 22.05.2025
Il Giudice Onorario di Pace
Avv. SIMONE COPPOLA