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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/05/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 24783/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Isabella Messina Giudice Rel.
Dott. Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 24783/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. NOGARE' ALESSANDRA e dell'avv.
LACOPO TERESA che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo alle minori: nata il [...] a [...] e nata il [...] a CP_1 Per_1
Moncalieri
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le minori sono nate dalla relazione tra e , Parte_1 Parte_2
non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere. Con ricorso congiuntamente depositato il 18/10/2024 e Parte_1 [...]
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis Parte_2 segg. c.c. quanto all'affidamento delle figlie minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita genitori - figlie ed alla previsione del loro mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli delle figlie, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
AFFIDA in via condivisa ad entrambi i genitori le figlie minori con possibilità di CP_1 Per_1
esercizio anche disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione e con residenza principale delle medesime presso l'abitazione materna.
DISPONE che soggiornino presso ciascun genitore secondo gli accordi di volta in CP_1 Per_1
volta stabiliti, compatibilmente con i loro impegni scolastici e ricreativi, i loro desideri e gli impegni lavorativi dei genitori.
DA' ATTO che i signori e si autorizzano reciprocamente sin d'ora a domandare Pt_1 Parte_2
l'ausilio delle rispettive famiglie d'origine in caso di impedimenti, con relative deleghe per prelievo a scuola.
DISPONE che, in difetto di accordo, le minori soggiorneranno a settimane alterne presso la casa dell'uno o dell'altro genitore, a partire dal venerdì dall'uscita da scuola e sino al venerdì mattina della settimana successiva. Il genitore presso il quale le bambine non pernottano le preleverà da scuola per almeno due pomeriggi/sera la settimana (a seconda del proprio turno lavorativo) e le riaccompagnerà dopo cena a dormire presso l'abitazione dell'altro genitore. Ciascun genitore si impegna ad accompagnare alle sedute di terapia nei giorni in cui la avrà con sé. Per_1
DISPONE che le minori trascorrano con ciascuno di loro un periodo di quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, in date e località da concordarsi di volta in volta, con espressione di preferenza ad anni alterni.
DSIPONE altresì che le figlie trascorrano con ciascun genitore ad anni alterni la vigilia o il giorno di
Natale e quello del proprio compleanno, nonchè un periodo di una settimana consecutiva durante le vacanze natalizie (comprendente ad anni alterni il giorno di Natale o quello di capodanno) e di tre giorni (comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di pasquetta) durante le vacanze primaverili festività della Pasqua ortodossa con la mamma. Festività infrasettimanali alternate, compatibilmente con i turni lavorativi.
DISPONE che i genitori si impegnino a far fronte alle esigenze delle figlie ciascuno quando le ha con sé sino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte delle minori.
DA' ATTO che, in ragione della disparità di reddito tra i genitori, le parti dichiarano che le somme erogate a titolo di Assegno Unico o equipollenti vengano fruite al 100% dalla signora . Pt_1
Quest'ultima – che si occupa in via pressochè esclusiva delle esigenze medico-riabilitative della figlia
- fruirà altresì in via esclusiva dell'indennità di invalidità della minore. Per_1
DISPONE che le parti sostengano al 50% le spese scolastiche (compresi eventuali ripetizioni, soggiorni studio, le spese di trasporto e le spese tutte per l'eventuale successiva facoltà universitaria), le spese mediche (comprese quelle dentistiche ed escluse quelle relative alle terapie inerenti la disabilità di non coperte dal S.S.N. e le spese ludico sportive, nonché le spese per l'acquisto Per_1
dei capi di abbigliamento più costosi (a titolo esemplificativo scarpe e capi spalla), spese tutte che dovranno essere documentate e previamente concordate o necessitate e che dovranno essere rimborsate pro quota al genitore che le ha sostenute entro quindici giorni dal sostenimento della spesa, termine entro il quale dovranno essere anche esibite le pezze giustificative di spesa. Le parti concordano che, per quanto non espressamente regolamentato, si farà riferimento al protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati del foro di Torino del marzo 2016.
DA' ATTO che le parti convengono che la casa coniugale in Vinovo via La Loggia 39, di proprietà esclusiva del signor e gravata da mutuo, rimanga nella disponibilità esclusiva del Parte_2
medesimo, mentre la signora trasferirà la residenza propria e delle figlie presso nuova abitazione. Pt_1
portando con sé i propri effetti personali, quelli delle minori e gli altri oggetti che le parti danno atto di avere definito separatamente.
DA' ATTO che il signor si sta attivando per liberare la signora dalla posizione di Parte_2 Pt_1
garante dei finanziamenti n. 3225085301 acceso con Deutsche Bank per l'acquisto della vettura
Volkswagen Tiguan Tg FM477ZD, e degli altri finanziamenti accesi con ST (063584336 del 13.06.24; 061245199 del 22.12.23 e 060372337 del 28.10.23) e con CO (n. 30208081 del
26.07.24) accesi per spese familiari e si impegna in ogni caso - e per l'eventualità che non fosse possibile liberare la signora - a versare puntualmente le rate del finanziamento nonché a tenere Pt_1 manlevata la signora medesima da qualsivoglia esborso alla medesima dovesse derivare in Pt_1
relazione alle fidejussioni prestate per i medesimi finanziamenti.
DA' ATTO che le parti dichiarano di aver definito tra di loro ogni ulteriore questione economica e di nulla avere più a pretendere reciprocamente a qualsiasi titolo.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
30/04/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Isabella Messina Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Isabella Messina Giudice Rel.
Dott. Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 24783/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. NOGARE' ALESSANDRA e dell'avv.
LACOPO TERESA che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo alle minori: nata il [...] a [...] e nata il [...] a CP_1 Per_1
Moncalieri
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le minori sono nate dalla relazione tra e , Parte_1 Parte_2
non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere. Con ricorso congiuntamente depositato il 18/10/2024 e Parte_1 [...]
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis Parte_2 segg. c.c. quanto all'affidamento delle figlie minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita genitori - figlie ed alla previsione del loro mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli delle figlie, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
AFFIDA in via condivisa ad entrambi i genitori le figlie minori con possibilità di CP_1 Per_1
esercizio anche disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione e con residenza principale delle medesime presso l'abitazione materna.
DISPONE che soggiornino presso ciascun genitore secondo gli accordi di volta in CP_1 Per_1
volta stabiliti, compatibilmente con i loro impegni scolastici e ricreativi, i loro desideri e gli impegni lavorativi dei genitori.
DA' ATTO che i signori e si autorizzano reciprocamente sin d'ora a domandare Pt_1 Parte_2
l'ausilio delle rispettive famiglie d'origine in caso di impedimenti, con relative deleghe per prelievo a scuola.
DISPONE che, in difetto di accordo, le minori soggiorneranno a settimane alterne presso la casa dell'uno o dell'altro genitore, a partire dal venerdì dall'uscita da scuola e sino al venerdì mattina della settimana successiva. Il genitore presso il quale le bambine non pernottano le preleverà da scuola per almeno due pomeriggi/sera la settimana (a seconda del proprio turno lavorativo) e le riaccompagnerà dopo cena a dormire presso l'abitazione dell'altro genitore. Ciascun genitore si impegna ad accompagnare alle sedute di terapia nei giorni in cui la avrà con sé. Per_1
DISPONE che le minori trascorrano con ciascuno di loro un periodo di quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, in date e località da concordarsi di volta in volta, con espressione di preferenza ad anni alterni.
DSIPONE altresì che le figlie trascorrano con ciascun genitore ad anni alterni la vigilia o il giorno di
Natale e quello del proprio compleanno, nonchè un periodo di una settimana consecutiva durante le vacanze natalizie (comprendente ad anni alterni il giorno di Natale o quello di capodanno) e di tre giorni (comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di pasquetta) durante le vacanze primaverili festività della Pasqua ortodossa con la mamma. Festività infrasettimanali alternate, compatibilmente con i turni lavorativi.
DISPONE che i genitori si impegnino a far fronte alle esigenze delle figlie ciascuno quando le ha con sé sino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte delle minori.
DA' ATTO che, in ragione della disparità di reddito tra i genitori, le parti dichiarano che le somme erogate a titolo di Assegno Unico o equipollenti vengano fruite al 100% dalla signora . Pt_1
Quest'ultima – che si occupa in via pressochè esclusiva delle esigenze medico-riabilitative della figlia
- fruirà altresì in via esclusiva dell'indennità di invalidità della minore. Per_1
DISPONE che le parti sostengano al 50% le spese scolastiche (compresi eventuali ripetizioni, soggiorni studio, le spese di trasporto e le spese tutte per l'eventuale successiva facoltà universitaria), le spese mediche (comprese quelle dentistiche ed escluse quelle relative alle terapie inerenti la disabilità di non coperte dal S.S.N. e le spese ludico sportive, nonché le spese per l'acquisto Per_1
dei capi di abbigliamento più costosi (a titolo esemplificativo scarpe e capi spalla), spese tutte che dovranno essere documentate e previamente concordate o necessitate e che dovranno essere rimborsate pro quota al genitore che le ha sostenute entro quindici giorni dal sostenimento della spesa, termine entro il quale dovranno essere anche esibite le pezze giustificative di spesa. Le parti concordano che, per quanto non espressamente regolamentato, si farà riferimento al protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati del foro di Torino del marzo 2016.
DA' ATTO che le parti convengono che la casa coniugale in Vinovo via La Loggia 39, di proprietà esclusiva del signor e gravata da mutuo, rimanga nella disponibilità esclusiva del Parte_2
medesimo, mentre la signora trasferirà la residenza propria e delle figlie presso nuova abitazione. Pt_1
portando con sé i propri effetti personali, quelli delle minori e gli altri oggetti che le parti danno atto di avere definito separatamente.
DA' ATTO che il signor si sta attivando per liberare la signora dalla posizione di Parte_2 Pt_1
garante dei finanziamenti n. 3225085301 acceso con Deutsche Bank per l'acquisto della vettura
Volkswagen Tiguan Tg FM477ZD, e degli altri finanziamenti accesi con ST (063584336 del 13.06.24; 061245199 del 22.12.23 e 060372337 del 28.10.23) e con CO (n. 30208081 del
26.07.24) accesi per spese familiari e si impegna in ogni caso - e per l'eventualità che non fosse possibile liberare la signora - a versare puntualmente le rate del finanziamento nonché a tenere Pt_1 manlevata la signora medesima da qualsivoglia esborso alla medesima dovesse derivare in Pt_1
relazione alle fidejussioni prestate per i medesimi finanziamenti.
DA' ATTO che le parti dichiarano di aver definito tra di loro ogni ulteriore questione economica e di nulla avere più a pretendere reciprocamente a qualsiasi titolo.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
30/04/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Isabella Messina Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.