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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/04/2025, n. 1533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1533 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI PALERMO
- Sezione Quinta Civile - in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Giovanna Nozzetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile, iscritta al n. 13445 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2023
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Isabella Catalano ( , Email_1
Giuseppe Mazzarella ( ed Emanuele di Gregorio Email_2
, giusta procura depositata nel fascicolo informatico Email_3
Opponente
CONTRO
, in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Maurizio Galardo ( Email_4
Opposta
E
, in persona del Sindaco pro tempore Controparte_2
Opposto contumace
Oggetto: opposizione ex art. 615 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 30.10.2023, ha proposto Parte_1 opposizione avverso la cartella esattoriale n. 29920230010079481001, notificatale in data 28 settembre 2023, avente ad oggetto il credito di importo pari € 10.205,88, scaturente dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 16748 dell'8 maggio 2013 e pubblicata il 4 luglio 2013, con cui Per_1
marito dell'attrice deceduto a in data 22 settembre 2019 e erano
[...] CP_2 Persona_2 stati condannati in solido al pagamento delle spese processuali in favore del Controparte_2 r.g. 13445/2023
Contestando il merito della pretesa, l'opponente ha dedotto di non aver mai assunto la qualità di successore mortis causa del coniuge avendo formalizzato la propria rinuncia all'eredità con atto ricevuto dal notaio del 28 settembre 2019 repertorio n. 2212 raccolta n.1612 Persona_3 registrato a il 30 ottobre 2019 al n. 13697/1T. Ha chiesto quindi in via preliminare la CP_2 sospensione dell'efficacia della cartella e, nel merito, il suo annullamento.
si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, il proprio Controparte_3 difetto di legittimazione processuale passiva investendo l'opposizione il merito della pretesa creditoria, evidenziando la propria estraneità al rapporto giuridico sostanziale e conseguentemente ai vizi inerenti il procedimento di formazione del ruolo, riferibile al solo ente impositore;
ha, inoltre, dedotto che parte attrice avrebbe comunque potuto attivare il procedimento di sospensione della riscossione esattoriale previsto dall'art. 1, comma 537 e 543 della Legge di Stabilità n.
228/2012; si è opposta quindi alla sospensione e ha concluso perché fosse dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione nei propri confronti e con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di giudizio e, in via subordinata, di essere, in ogni caso, manlevata delle spese dal
Controparte_2
Quest'ultimo, regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito.
Sospesa l'efficacia della cartella impugnata e fissata udienza di discussione ex art. 281 sexies co. 2
c.p.c. sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione con ordinanza depositata il 19.3.2025.
***
In via preliminare, va respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da
[...]
. Controparte_4
Come recentemente ribadito dalla Corte di legittimità, poiché per i crediti iscritti a ruolo il diritto di procedere ad esecuzione forzata spetta in via esclusiva all'agente della riscossione, quest'ultimo è l'esclusivo legitti-mato passivo in caso di contestazione di tale diritto, cioè in caso di opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., così come, del resto, in caso di contestazioni attinenti alla regolarità degli atti esecutivi, cioè in caso di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c..
Quelle appena esposte sono le ragioni logiche e giuridiche alla base della consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, nelle opposizioni esecutive proposte nell'ambito della riscossione dei crediti a mezzo ruolo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, l'unico legittimato passivo necessario è l'agente della riscossione.
Infatti, l'agente della riscossione è titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali e, pertanto, è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni esecutive avanzate del debitore (si vedano in proposito, di recente ed in casi analoghi: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14125 del
2 r.g. 13445/2023
11/07/2016, non massi-mata; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1070 del 18/01/2017, Rv. 642562 – 01; cfr. anche: Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3105 del 06/02/2017, Rv. 642749 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3154 del 6 febbraio 2017, non massimata;
e più recentemente Cass. sez. 3, ord.
6.11.2023 n. 30777)
L'agente della riscossione è, anzi, l'unico legittimato passivo necessario, quale soggetto titolare in via esclusiva dell'azione esecutiva, avendo l'onere di chiamare eventualmente in giudi-zio l'ente creditore, laddove siano in discussione questioni atti-nenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999 (cfr. Cass., Sez. U,
Sentenza n. 16412 del 25/07/2007, Rv. 598269; Sez. 5, Sentenza n. 22939 del 30/10/2007, Rv.
601121; Sez. 5, Sentenza n. 476 del 11/01/2008, Rv. 601637; Sez. 5, Sentenza n. 369 del 12/01/2009,
Rv. 606177; Sez. 5, Sentenza n. 12746 del 6/06/2014, Sez. 2, Sentenza n. 14125 del 11/07/2016).
Correttamente, dunque, l'opponente ha evocato in giudizio anche l' Controparte_1
in quanto parte interessata alla controversia, atteso che la caducazione della cartella di
[...] pagamento produrrebbe effetti diretti nei suoi confronti e sul diritto di agire esecutivamente.
Nel merito, l'opposizione è fondata.
La ha ricevuto la notifica della cartella n. 29920230010079481001 sul presupposto che sia Pt_1 succeduta, mortis causa, nel debito del coniuge , deceduto il 22.9.2019, avente titolo Persona_1 nella sentenza n. 16748/2013 che ha definito il contenzioso relativo ai crediti per prestazioni professionali vantato dallo stesso e da nei confronti del Per_1 Persona_2 CP_2
[...]
Tuttavia, l'opponente ha documentato di aver rinunciato alla delazione ereditaria con dichiarazione ricevuta dal Notaio il 28.10.2019 reg.to il 30.10.2019 al n. 13697/1/ e di non Persona_4 essere quindi subentrata quale erede nel rapporto obbligatorio in questione.
La rinuncia all'eredità ai sensi degli artt. 519 e segg. Cod. civ. esclude il subentro del rinunciante nei rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo al de cuius. La giurisprudenza è costante nell'affermare che il chiamato all'eredità, che abbia ad essa validamente rinunciato, non risponde dei debiti del de cuius, neppure per il periodo intercorrente tra l'apertura della successione e la rinuncia, neanche se risulti tra i successibili ex lege o abbia presentato la dichiarazione di successione (che non costituisce accettazione), in quanto, avendo la rinuncia effetto retroattivo ex art. 521 c.c., egli è considerato come mai chiamato alla successione e non deve più essere annoverato tra i successibili (Cass. n. 37064/2022, Cass., n. 21006/2021 Cass. n. 15871/2020,
n. 13639/2018).
In assenza di alcuna deduzione al riguardo da parte del va esclusa la Controparte_2 sussistenza in capo all'opponente del debito risultante dalla cartella impugnata, che va quindi annullata.
3 r.g. 13445/2023
Con riferimento all'osservazione sollevata dall'opposta riguardo alla mancata attivazione del procedimento di sospensione della riscossione esattoriale, previsto dall'art. 1, comma 538, della
Legge di Stabilità n. 228/2012, norma che individua le fattispecie relativamente alle quali la pretesa di riscossione può essere contestata attraverso il ricorso a tale procedura amministrativa volta a suscitare l'esercizio del potere di autotutela dell'ente impositore, deve rilevarsi che la disciplina in questione è stata successivamente riformata dal d.lgs. n. 159 del 24 settembre 2015, che, tra le altre modifiche, ha eliminato la lettera f) del comma 538, disposizione che consentiva di attivare la procedura anche in presenza di 'qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso'.
Sulla portata della disposizione soppressa si è recentemente pronunciata la giurisprudenza secondo cui in tema di riscossione mediante ruolo, al contribuente è riconosciuta la facoltà di presentare istanza di sospensione finalizzata ad ottenere l'annullamento d'ufficio della pretesa creditoria, se azionata in difetto di un valido titolo esecutivo, con l'obiettivo di salvaguardare il principio di economicità dell'azione impositiva e rimediare ai difetti di comunicazione tra l'ente creditore e l'agente della riscossione;
ne deriva che sono idonee a tale scopo soltanto le ipotesi di sospensione tipizzate all'art. 1, comma 538, lett. f), della l. 228 del 2012, come modificato dall'art. 1 del d.lgs. n.
159 del 2015, in quanto riferibili all'ente impositore o al suo credito, non già ad attività dell'agente della riscossione, al quale resta comunque demandata una delibazione sommaria delle istanze al fine di rigettare quelle apertamente dilatorie (Cass. 10939/2024).
Poiché in tale fattispecie sarebbe rientrata la contestazione dell'odierna opponente, alla data di notifica della cartella, avvenuta il 28 settembre 2023, la procedura in questione non era più esperibile a fronte della modifica alla norma di riferimento apportata dal d.l.gs. 159 del 2015. Per cui, il mancato esperimento di tale rimedio, non può rilevare neppure ai fini di una anche parziale compensazione delle spese nei confronti del che ha iscritto il credito a ruolo, Controparte_2 spese che seguono il principio di soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, applicando il massimo coefficiente riduttivo ai compensi previsti dalla tabella n. 2 DM 147/2022 (scaglione fino ad € 26.000,00), attesi il valore e la natura documentale e contumaciale del giudizio e la semplicità delle questioni decisorie.
Le spese vanno invece compensate nei confronti dell'agente della riscossione, estraneo alla pretesa e quindi al vizio della cartella impugnata.
P.Q.M.
- Accoglie l'opposizione proposta da con l'atto di citazione notificato il Parte_1
30.10.2023 e annulla la cartella di pagamento n. 29920230010079481001 notificata il 28.9.2023.
- Condanna il a rifondere all'opponente le spese di lite liquidate in complessivi Controparte_2
€ 2.804,00 di cui € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA.
4 r.g. 13445/2023
Dichiara le spese processuali compensate nel rapporto tra l'opponente e Controparte_1
[...]
Così deciso in Palermo il 5 aprile 2025
Il Giudice
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Giovanna Nozzetti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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