CA
Sentenza 27 aprile 2025
Sentenza 27 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 27/04/2025, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1671/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1671/2023
PROMOSSA DA
(c.f. ), in proprio e nella qualità di erede di Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], ivi deceduta il 09/05/2003 e di nata a Persona_1 Parte_1
Catania il 29/10/1955, deceduta a Catania il 01/10/2021, elettivamente domiciliata in Catania nella via
Dalmazia, 5, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Cassarino che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.IVA , rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Antonio Battaglia del Foro di Termini Imerese ed elettivamente domiciliato in Termini Imerese (PA), Piazza S. Francesco n. 12, presso lo studio del nominato pagina 1 di 6 difensore
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 275 bis c.p.c. celebrata in data del
2.4.2025, preceduta dal deposito di note di precisazione delle conclusioni e di note conclusionali, la
Corte tratteneva la causa in decisione.
************************************************
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 27.12.2023, esponeva Parte_1
che taluni stacchi di terreno ad essa appartenenti in comproprietà con il fratello , oggi in Parte_2
catasto al foglio 33 nn. 898 e 900, erano stati oggetto di provvedimento ex art.42 bis, DPR 327/2001, adottato dal Commissario Straordinario della Provincia Regionale di RA (oggi
[...]
in data 9.12.2013, mai notificatole e di cui aveva avuto casualmente notizia in Controparte_1
data 1.12.2023, senza che ad essa fosse stata mai offerto e pagato alcun indennizzo, e per l'effetto chiedeva che il detto indennizzo venisse giudizialmente determinato e che l'intimato venisse condannato al pagamento, con rivalutazione ed interessi legali.
Si costituiva in giudizio il il quale osservava che il mancato Controparte_1 pagamento dell'indennizzo non determinava la caducazione del provvedimento di acquisizione sanante, evidenziava che a fronte della contestazione della determinazione dell'indennizzo nessun elemento di segno contrario era stato offerto dalla ricorrente ed eccepiva, infine, la prescrizione delle pretese dalla predetta fatte valere.
Con ordinanza in data 21.5.2024 la Corte, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di discussione.
Con la nota di precisazione delle conclusioni la ricorrente evidenziava che il valore al metro quadrato contenuto nel piano particellare degli espropri prodotto dal Libero Consorzio Comunale con la sua costituzione in giudizio pari ad € 92,61, anziché gli € 24,00 originariamente stabiliti, era per essa soddisfacente.
Con la nota conclusionale la ricorrente sviluppava i calcoli dell'indennizzo da corrispondere ai sensi pagina 2 di 6 dell'art. 42 bis DPR 327/21.
Il si riportava alle conclusioni già formulate in sede di costituzione in Controparte_1
giudizio.
Ritiene la Corte che il ricorso vada accolto nei termini appresso specificati.
L'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente è infondata e va rigettata per le seguenti ragioni.
Premesso che il termine di prescrizione che viene in questo caso in rilievo è quello ordinario, decennale, e non già quello stabilito per l'illecito aquiliano come sostenuto dal resistente (sul punto v.
Cass., sez. I, 18 dicembre 2023, n. 35287), è indubbio che stante la incontestata mancata notifica del decreto di acquisizione sanante, il dies a quo della prescrizione non può che essere fissato nell'1.12.2023, ossia alla data in cui, secondo quanto allegato dalla ricorrente, la stessa ebbe conoscenza di esso con conseguente possibilità di fare valere, soltanto da allora, il suo diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 2935 c.c.
In punto di fatto risulta dimostrato che:
, madre della ricorrente, era proprietaria della particella in catasto al foglio 33, n. 533; Persona_1
è deceduta in data 9.5.2003 lasciando in eredità la suddetta particella ai suoi tre figli Persona_1
ossia la ricorrente e (oggi deceduta Parte_1 Parte_2 Parte_1
e di cui unica erede è la ricorrente); detta particella venne parzialmente occupata dall'amministrazione in data 26.2.2003 nell'ambito dei lavori di ammodernamento della – Parte_3 Parte_4
il periodo di occupazione legittima è scaduto il 26.2.2008 senza che sia mai adottato il decreto di espropriazione;
con decreto n. 42 del 9.12.2013 è stata disposta ai sensi dell'art. 42 bis DPR 327/2001 l'acquisizione sanante delle aree occupate e su cui sono stati realizzati i lavori di ammodernamento della
[...]
Parte_5
con detto decreto è stato approvato “il piano particellare di esproprio aggiornato sulla scorta dei dati rilevati con il frazionamento da cui risulta l'importo complessivo di € 2.730.570,20 allegato alla presente sotto la lettera H” (v. p. 14 del decreto); costituendosi in giudizio il ha prodotto sub doc. 4 denominato Controparte_1
“copia quantificazione ex art. 42 bis DPR 327/2011” l'anzidetto piano particellare che consta di due specchietti: nel primo, al n. 28 degli intestatari espropriati è indicata , proprietaria delle particelle in Persona_1
pagina 3 di 6 catasto al foglio 33 nn. 898 e 900, con superficie espropriata rispettivamente di mq. 240 e 662, ed un valore al mq di € 24,00 determinato sul presupposto che i terreni fossero, rispettivamente, agrumeto e seminativo irriguo;
nel secondo specchietto, sempre al n. 28, venivano riportati gli stessi elementi identificativi dei terreni espropriati alla con l'indicazione, però, che il valore dei terreni espropriati al mq. era Persona_1 pari ad € 92,61, sul presupposto che i terreni ricadessero in sona ET1 del PRG;
l'importo complessivo delle somme stanziate per gli espropri è pari, nello specchietto, ad €
2.730.570,20, ossia l'esatta somma indicata nel decreto ex art. 42 bis DPR 327/2001.
Con le note di precisazione delle conclusioni, e poi con quelle conclusive, la ricorrente si acquietava sia con riferimento alla quantificazione della superficie espropriata, sia con riferimento alla determinazione del valore al metro quadrato della superficie espropriata, sì come aggiornato dallo stesso ente resistente nel piano particellare approvato in € 92,61/mq (dovendosi conseguentemente ritenere detto valore satisfattivo anche della richiesta di valutazione dell'espropriazione parziale del fondo articolata in ricorso), e sviluppava il calcolo dell'indennizzo per le tre voci stabilite dall'art. 42 bis, DPR 327/2001 nei termini analitici che appresso si riportano:
“Sicché l'indennizzo de quo, da calcolarsi, nel suo complesso, ai sensi del disposto – rectius dei parametri - di cui all'art. 42 bis del d.p.r. n. 327/2001, ossia sulla base del valore venale della superficie come risultante occupata al momento dell'adozione del provvedimento di acquisizione sanante pari a mq. 902 (particella 898 per mq. 240 + particella 900 per mq. 662 = mq. 902) a titolo di ristoro del danno patrimoniale sofferto, maggiorato del 10% a compenso del danno patrimoniale sofferto (art. 42-bis, primo comma), nonché tenendo conto e riconoscendo il risarcimento del danno per l'occupazione illegittima, da computare a far data dal 26/02/2008 (inizio occupazione illegittima) e sino alla data della adozione del provvedimento di acquisizione sanante del 09/12/2013 e consistente nell'interesse del 5% sul valore venale della superficie occupata al momento dell'adozione del provvedimento di acquisizione (art. 42-bis, terzo comma), possa essere determinato nella complessiva somma di € 116.054,39, di cui al seguente dettagliato conteggio: € 83.534,22 per ristoro del danno patrimoniale (€ 92,61 mq. x mq. 902 espropriati) + € 8.353,42 per danno non patrimoniale (pari al
10% del danno patrimoniale); € 24.166,75 per risarcimento del danno per l'occupazione illegittima dal 26/02/2008 al 09/12/2013, per un totale di anni 5, mesi 9 e giorni 13 e così:€ 20.883,50 (€ 4.176,70
(5% di € 83.534,22) x 5 anni) + € 3.132,45 (€ 4.176,70 : 12 = € 348,05 x 9 = € 3.132,45) + € 150,80
(€ 348,05 : 30 x 13 = € 150,05), il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da calcolarsi a
pagina 4 di 6 far data dall'adozione del decreto di acquisizione sanante al totale soddisfo”, ed insisteva nella domanda di condanna dell'amministrazione al relativo pagamento, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, precisando che la quota di proprietà dei beni espropriati di sua pertinenza era pari a 2/3.
Tanto premesso ritiene la Corte che, esclusa la possibilità di procedere alla condanna dell'ente resistente atteso che il presente giudizio, non dissimilmente da quello di opposizione alla stima, è strutturalmente volto alla mera determinazione della indennità di espropriazione (sul punto v. per tutte
C.d.S., sez. IV, 24 novembre 2020, n. 7355, secondo cui: “Il contenuto del provvedimento del giudice ordinario, nel pronunciare sull'opposizione alla stima della indennità di espropriazione: a) non può essere quello di condanna dell'Amministrazione al pagamento di una somma, perché, una volta determinata definitivamente l'indennità di esproprio, potrebbero residuare diritti di terzi su di essa;
b) può essere solo quello di condanna al deposito presso il della Controparte_2
maggiore somma risultante dall'accertamento giurisdizionale, con conseguente esclusione dell'ingiunzione del pagamento diretto a favore dell'espropriato. Si configura, quindi, un obbligo di facere, consistente nel deposito, rientrante nei limiti della cognizione del giudice ordinario” e v. anche
Cass., sez. I, 21 agosto 2013, n. 19323), con valenza nei confronti di tutti i comproprietari espropriati
(sul punto v. Cass., sez. I, 18 dicembre 2023, n. 35287, secondo cui: “In caso di espropriazione dei beni indivisi, l'opposizione del singolo comproprietario alla stima dell'indennità effettuata in sede amministrativa estende i suoi effetti anche agli altri comproprietari, con la conseguenza che il giudice deve determinare l'indennità in rapporto al bene considerato nel suo complesso”), con le dette ultime precisazioni la domanda vada accolta atteso che, sostanzialmente, la stessa si fonda su elementi di fatto condivisi dalle parti (superficie espropriata e valore al mq. della detta superficie sì come risultati dalla documentazione prodotta dallo stesso ente resistente), e sul calcolo dell'indennizzo correttamente sviluppato dalla ricorrente, di talché non resta al collegio che farla propria.
Va invece rigettata la domanda avente ad oggetto il riconoscimento della rivalutazione monetaria sulla somma determinata a titolo di indennizzo perché: “L'indennità di esproprio concreta un debito di valuta, soggetto alla disciplina di cui all'art. 1224 cod. civ., richiedendosi, in particolare, ove
l'espropriato pretenda il risarcimento del maggior danno per la svalutazione monetaria, che egli alleghi e provi i presupposti di fatto su cui fondare il giudizio, anche ricorrendo a presunzioni, ovvero che il tempestivo pagamento avrebbe evitato le conseguenze depauperative legate al fenomeno inflattivo” (cosi Cass., sez. I, 5 marzo 1999, n. 1867 ed anche Cass., sez. I, 27 settembre 2001, n.
12101).
pagina 5 di 6 Gli interessi legali andranno riconosciuti sulla somma stabilita a titolo di indennizzo dalla data del provvedimento di acquisizione sanante a quello di deposito della somma sì come oggi liquidata presso la . Controparte_3
Per l'ulteriore periodo, e fino allo svincolo, gli interessi sugli importi complessivamente depositati decorreranno poi secondo i criteri previsti dall'ordinamento della Cassa Depositi e Prestiti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1671/23 R.G.: determina in complessivi € 83.534,22 l'indennizzo dovuto per il pregiudizio patrimoniale patito in ragione dell'acquisizione dell'area oggetto del provvedimento ex art. 42 bis, DPR 327/2001 in data 9 dicembre 2013; determina in € 8.353,42 l'indennizzo dovuto per il pregiudizio non patrimoniale patito in ragione dell'acquisizione dell'area in questione;
determina in € 24.166,75 l'indennizzo dovuto per l'occupazione senza titolo dell'area in questione;
ordina al COMUNALE DI SIRACUSA di procedere nelle forme di legge al Controparte_1
deposito presso la Territoriale dello Stato competente delle somme dovute a titolo di CP_3
indennizzo sì come sopra determinate, oltre interessi legali dal 13.12.2013 alla effettiva costituzione in deposito;
condanna al pagamento delle spese di giudizio Controparte_1 che liquida in € 7.500,00 per compensi, oltre CU, spese generali, IVA e CPA;
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Appello, il 23 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1671/2023
PROMOSSA DA
(c.f. ), in proprio e nella qualità di erede di Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], ivi deceduta il 09/05/2003 e di nata a Persona_1 Parte_1
Catania il 29/10/1955, deceduta a Catania il 01/10/2021, elettivamente domiciliata in Catania nella via
Dalmazia, 5, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Cassarino che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.IVA , rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Antonio Battaglia del Foro di Termini Imerese ed elettivamente domiciliato in Termini Imerese (PA), Piazza S. Francesco n. 12, presso lo studio del nominato pagina 1 di 6 difensore
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 275 bis c.p.c. celebrata in data del
2.4.2025, preceduta dal deposito di note di precisazione delle conclusioni e di note conclusionali, la
Corte tratteneva la causa in decisione.
************************************************
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 27.12.2023, esponeva Parte_1
che taluni stacchi di terreno ad essa appartenenti in comproprietà con il fratello , oggi in Parte_2
catasto al foglio 33 nn. 898 e 900, erano stati oggetto di provvedimento ex art.42 bis, DPR 327/2001, adottato dal Commissario Straordinario della Provincia Regionale di RA (oggi
[...]
in data 9.12.2013, mai notificatole e di cui aveva avuto casualmente notizia in Controparte_1
data 1.12.2023, senza che ad essa fosse stata mai offerto e pagato alcun indennizzo, e per l'effetto chiedeva che il detto indennizzo venisse giudizialmente determinato e che l'intimato venisse condannato al pagamento, con rivalutazione ed interessi legali.
Si costituiva in giudizio il il quale osservava che il mancato Controparte_1 pagamento dell'indennizzo non determinava la caducazione del provvedimento di acquisizione sanante, evidenziava che a fronte della contestazione della determinazione dell'indennizzo nessun elemento di segno contrario era stato offerto dalla ricorrente ed eccepiva, infine, la prescrizione delle pretese dalla predetta fatte valere.
Con ordinanza in data 21.5.2024 la Corte, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di discussione.
Con la nota di precisazione delle conclusioni la ricorrente evidenziava che il valore al metro quadrato contenuto nel piano particellare degli espropri prodotto dal Libero Consorzio Comunale con la sua costituzione in giudizio pari ad € 92,61, anziché gli € 24,00 originariamente stabiliti, era per essa soddisfacente.
Con la nota conclusionale la ricorrente sviluppava i calcoli dell'indennizzo da corrispondere ai sensi pagina 2 di 6 dell'art. 42 bis DPR 327/21.
Il si riportava alle conclusioni già formulate in sede di costituzione in Controparte_1
giudizio.
Ritiene la Corte che il ricorso vada accolto nei termini appresso specificati.
L'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente è infondata e va rigettata per le seguenti ragioni.
Premesso che il termine di prescrizione che viene in questo caso in rilievo è quello ordinario, decennale, e non già quello stabilito per l'illecito aquiliano come sostenuto dal resistente (sul punto v.
Cass., sez. I, 18 dicembre 2023, n. 35287), è indubbio che stante la incontestata mancata notifica del decreto di acquisizione sanante, il dies a quo della prescrizione non può che essere fissato nell'1.12.2023, ossia alla data in cui, secondo quanto allegato dalla ricorrente, la stessa ebbe conoscenza di esso con conseguente possibilità di fare valere, soltanto da allora, il suo diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 2935 c.c.
In punto di fatto risulta dimostrato che:
, madre della ricorrente, era proprietaria della particella in catasto al foglio 33, n. 533; Persona_1
è deceduta in data 9.5.2003 lasciando in eredità la suddetta particella ai suoi tre figli Persona_1
ossia la ricorrente e (oggi deceduta Parte_1 Parte_2 Parte_1
e di cui unica erede è la ricorrente); detta particella venne parzialmente occupata dall'amministrazione in data 26.2.2003 nell'ambito dei lavori di ammodernamento della – Parte_3 Parte_4
il periodo di occupazione legittima è scaduto il 26.2.2008 senza che sia mai adottato il decreto di espropriazione;
con decreto n. 42 del 9.12.2013 è stata disposta ai sensi dell'art. 42 bis DPR 327/2001 l'acquisizione sanante delle aree occupate e su cui sono stati realizzati i lavori di ammodernamento della
[...]
Parte_5
con detto decreto è stato approvato “il piano particellare di esproprio aggiornato sulla scorta dei dati rilevati con il frazionamento da cui risulta l'importo complessivo di € 2.730.570,20 allegato alla presente sotto la lettera H” (v. p. 14 del decreto); costituendosi in giudizio il ha prodotto sub doc. 4 denominato Controparte_1
“copia quantificazione ex art. 42 bis DPR 327/2011” l'anzidetto piano particellare che consta di due specchietti: nel primo, al n. 28 degli intestatari espropriati è indicata , proprietaria delle particelle in Persona_1
pagina 3 di 6 catasto al foglio 33 nn. 898 e 900, con superficie espropriata rispettivamente di mq. 240 e 662, ed un valore al mq di € 24,00 determinato sul presupposto che i terreni fossero, rispettivamente, agrumeto e seminativo irriguo;
nel secondo specchietto, sempre al n. 28, venivano riportati gli stessi elementi identificativi dei terreni espropriati alla con l'indicazione, però, che il valore dei terreni espropriati al mq. era Persona_1 pari ad € 92,61, sul presupposto che i terreni ricadessero in sona ET1 del PRG;
l'importo complessivo delle somme stanziate per gli espropri è pari, nello specchietto, ad €
2.730.570,20, ossia l'esatta somma indicata nel decreto ex art. 42 bis DPR 327/2001.
Con le note di precisazione delle conclusioni, e poi con quelle conclusive, la ricorrente si acquietava sia con riferimento alla quantificazione della superficie espropriata, sia con riferimento alla determinazione del valore al metro quadrato della superficie espropriata, sì come aggiornato dallo stesso ente resistente nel piano particellare approvato in € 92,61/mq (dovendosi conseguentemente ritenere detto valore satisfattivo anche della richiesta di valutazione dell'espropriazione parziale del fondo articolata in ricorso), e sviluppava il calcolo dell'indennizzo per le tre voci stabilite dall'art. 42 bis, DPR 327/2001 nei termini analitici che appresso si riportano:
“Sicché l'indennizzo de quo, da calcolarsi, nel suo complesso, ai sensi del disposto – rectius dei parametri - di cui all'art. 42 bis del d.p.r. n. 327/2001, ossia sulla base del valore venale della superficie come risultante occupata al momento dell'adozione del provvedimento di acquisizione sanante pari a mq. 902 (particella 898 per mq. 240 + particella 900 per mq. 662 = mq. 902) a titolo di ristoro del danno patrimoniale sofferto, maggiorato del 10% a compenso del danno patrimoniale sofferto (art. 42-bis, primo comma), nonché tenendo conto e riconoscendo il risarcimento del danno per l'occupazione illegittima, da computare a far data dal 26/02/2008 (inizio occupazione illegittima) e sino alla data della adozione del provvedimento di acquisizione sanante del 09/12/2013 e consistente nell'interesse del 5% sul valore venale della superficie occupata al momento dell'adozione del provvedimento di acquisizione (art. 42-bis, terzo comma), possa essere determinato nella complessiva somma di € 116.054,39, di cui al seguente dettagliato conteggio: € 83.534,22 per ristoro del danno patrimoniale (€ 92,61 mq. x mq. 902 espropriati) + € 8.353,42 per danno non patrimoniale (pari al
10% del danno patrimoniale); € 24.166,75 per risarcimento del danno per l'occupazione illegittima dal 26/02/2008 al 09/12/2013, per un totale di anni 5, mesi 9 e giorni 13 e così:€ 20.883,50 (€ 4.176,70
(5% di € 83.534,22) x 5 anni) + € 3.132,45 (€ 4.176,70 : 12 = € 348,05 x 9 = € 3.132,45) + € 150,80
(€ 348,05 : 30 x 13 = € 150,05), il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da calcolarsi a
pagina 4 di 6 far data dall'adozione del decreto di acquisizione sanante al totale soddisfo”, ed insisteva nella domanda di condanna dell'amministrazione al relativo pagamento, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, precisando che la quota di proprietà dei beni espropriati di sua pertinenza era pari a 2/3.
Tanto premesso ritiene la Corte che, esclusa la possibilità di procedere alla condanna dell'ente resistente atteso che il presente giudizio, non dissimilmente da quello di opposizione alla stima, è strutturalmente volto alla mera determinazione della indennità di espropriazione (sul punto v. per tutte
C.d.S., sez. IV, 24 novembre 2020, n. 7355, secondo cui: “Il contenuto del provvedimento del giudice ordinario, nel pronunciare sull'opposizione alla stima della indennità di espropriazione: a) non può essere quello di condanna dell'Amministrazione al pagamento di una somma, perché, una volta determinata definitivamente l'indennità di esproprio, potrebbero residuare diritti di terzi su di essa;
b) può essere solo quello di condanna al deposito presso il della Controparte_2
maggiore somma risultante dall'accertamento giurisdizionale, con conseguente esclusione dell'ingiunzione del pagamento diretto a favore dell'espropriato. Si configura, quindi, un obbligo di facere, consistente nel deposito, rientrante nei limiti della cognizione del giudice ordinario” e v. anche
Cass., sez. I, 21 agosto 2013, n. 19323), con valenza nei confronti di tutti i comproprietari espropriati
(sul punto v. Cass., sez. I, 18 dicembre 2023, n. 35287, secondo cui: “In caso di espropriazione dei beni indivisi, l'opposizione del singolo comproprietario alla stima dell'indennità effettuata in sede amministrativa estende i suoi effetti anche agli altri comproprietari, con la conseguenza che il giudice deve determinare l'indennità in rapporto al bene considerato nel suo complesso”), con le dette ultime precisazioni la domanda vada accolta atteso che, sostanzialmente, la stessa si fonda su elementi di fatto condivisi dalle parti (superficie espropriata e valore al mq. della detta superficie sì come risultati dalla documentazione prodotta dallo stesso ente resistente), e sul calcolo dell'indennizzo correttamente sviluppato dalla ricorrente, di talché non resta al collegio che farla propria.
Va invece rigettata la domanda avente ad oggetto il riconoscimento della rivalutazione monetaria sulla somma determinata a titolo di indennizzo perché: “L'indennità di esproprio concreta un debito di valuta, soggetto alla disciplina di cui all'art. 1224 cod. civ., richiedendosi, in particolare, ove
l'espropriato pretenda il risarcimento del maggior danno per la svalutazione monetaria, che egli alleghi e provi i presupposti di fatto su cui fondare il giudizio, anche ricorrendo a presunzioni, ovvero che il tempestivo pagamento avrebbe evitato le conseguenze depauperative legate al fenomeno inflattivo” (cosi Cass., sez. I, 5 marzo 1999, n. 1867 ed anche Cass., sez. I, 27 settembre 2001, n.
12101).
pagina 5 di 6 Gli interessi legali andranno riconosciuti sulla somma stabilita a titolo di indennizzo dalla data del provvedimento di acquisizione sanante a quello di deposito della somma sì come oggi liquidata presso la . Controparte_3
Per l'ulteriore periodo, e fino allo svincolo, gli interessi sugli importi complessivamente depositati decorreranno poi secondo i criteri previsti dall'ordinamento della Cassa Depositi e Prestiti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1671/23 R.G.: determina in complessivi € 83.534,22 l'indennizzo dovuto per il pregiudizio patrimoniale patito in ragione dell'acquisizione dell'area oggetto del provvedimento ex art. 42 bis, DPR 327/2001 in data 9 dicembre 2013; determina in € 8.353,42 l'indennizzo dovuto per il pregiudizio non patrimoniale patito in ragione dell'acquisizione dell'area in questione;
determina in € 24.166,75 l'indennizzo dovuto per l'occupazione senza titolo dell'area in questione;
ordina al COMUNALE DI SIRACUSA di procedere nelle forme di legge al Controparte_1
deposito presso la Territoriale dello Stato competente delle somme dovute a titolo di CP_3
indennizzo sì come sopra determinate, oltre interessi legali dal 13.12.2013 alla effettiva costituzione in deposito;
condanna al pagamento delle spese di giudizio Controparte_1 che liquida in € 7.500,00 per compensi, oltre CU, spese generali, IVA e CPA;
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Appello, il 23 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6